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Document 62011TA0439
Case T-439/11: Judgment of the General Court of 9 December 2014 — Sport-pari v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted against Belarus — Freezing of funds — Obligation to state reasons — Rights of the defence — Right to be heard — Error of assessment)
Causa T-439/11: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 — Sport-pari/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei fondi — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato — Errore di valutazione» )
Causa T-439/11: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 — Sport-pari/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei fondi — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto di essere ascoltato — Errore di valutazione» )
GU C 34 del 2.2.2015, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 34/28 |
Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 — Sport-pari/Consiglio
(Causa T-439/11) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei fondi - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto di essere ascoltato - Errore di valutazione»))
(2015/C 034/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sport-pari ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte e T. Milašauskas, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e M. Bishop, agenti)
Intervenientea sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e E. Paasivirta, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 25), del regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 1), della decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 17), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 8), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), nelle parti in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, il regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, la decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012, del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nelle parti in cui riguardano la Sport-pari ZAO. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sport-pari. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |