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Document 62011TA0062

    Causa T-62/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Air France-KLM/Commissione [«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo — Obbligo di motivazione»]

    GU C 48 del 8.2.2016, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 48/39


    Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Air France-KLM/Commissione

    (Causa T-62/11) (1)

    ([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo - Obbligo di motivazione»])

    (2016/C 048/43)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Air France-KLM (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, S. Noë e N. von Lingen, agenti, assistiti da B. Lebrun, avvocato, poi C. Giolito e A. Dawes, agenti)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón, M. Simm e M. Balta, agenti)

    Oggetto

    Domanda volta, in via principale, all’annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, all’annullamento dell’articolo 5, lettere b) e d) di tale decisione, nella parte in cui infligge a quest’ultima un’ammenda, o riduzione della medesima.

    Dispositivo

    1)

    La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) è annullata per quanto riguarda l’Air France-KLM.

    2)

    La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Air France-KLM.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.


    (1)  GU C 95 del 26.3.2011.


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