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Document 62011TA0043

    Causa T-43/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione [«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione»]

    GU C 48 del 8.2.2016, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 48/35


    Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione

    (Causa T-43/11) (1)

    ([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Obbligo di motivazione»])

    (2016/C 048/39)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Singapore Airlines Ltd (Singapore, Singapore) e Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapore) (rappresentanti: inizialmente J. Kallaugher, J. Poitras, solicitors, J. Ruiz Calzado e É. Barbier de La Serre, avvocati, poi J. Kallaugher, J. Poitras e J. Ruiz Calzado)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë, N. von Lingen e J. Bourke, poi S. Noë, N. von Lingen e A. Dawes e infine M. Dawes, agenti, assistiti da C. Brown, barrister)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Simm, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in subordine, di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenta imposta a queste ultime.

    Dispositivo

    1)

    La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullata, nella parte in cui riguarda la Singapore Airlines Ltd e la Singapore Airlines Cargo Pte Ltd.

    2)

    La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Singapore Airlines e dalla Singapore Airlines Cargo Pte.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.


    (1)  GU C 89 del 19.3.2011.


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