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Document 62011TA0036

    Causa T-36/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Japan Airlines/Commissione [«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione»]

    GU C 48 del 8.2.2016, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 48/31


    Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Japan Airlines/Commissione

    (Causa T-36/11) (1)

    ([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Obbligo di motivazione»])

    (2016/C 048/35)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Japan Airlines Co. Ltd, precedentemente Japan Airlines International Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J.-F. Bellis, K. Van Hove, avvocati, e R. Burton, solicitor)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. von Lingen e S. Noë, poi S. Noë e J. Bourke e infine A. Dawes, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), e, in subordine, di riduzione dell’importo dell’ammenta imposta alla ricorrente e alla Japan Airlines Corp.

    Dispositivo

    1)

    La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullata, nella parte in cui riguarda la Japan Airlines Co. Ltd e la Japan Airlines Corp.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Japan Airlines Co. Ltd.


    (1)  GU C 80 del 12.3.2011


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