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Document 62011FA0045

Causa F-45/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione per il 2009 — Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi — Diniego di promozione — Non luogo a statuire)

GU C 48 del 8.2.2016, p. 88–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/88


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI

(Causa F-45/11) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di valutazione per il 2009 - Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi - Diniego di promozione - Non luogo a statuire))

(2016/C 048/97)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e T. Gilliams, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

La domanda diretta all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2009 nella parte in cui non attribuisce al ricorrente il voto A o B+ e non lo propone per una promozione alla funzione D.

Dispositivo

1)

La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 22 settembre 2010 è annullata.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, della decisione del 25 marzo 2010 di diniego di promozione e di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti».

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011, pag. 35.


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