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Document 62011CN0418

    Causa C-418/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Innsbruck (Austria) il 10 agosto 2011 — TEXDATA Software GmbH

    GU C 331 del 12.11.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 331/7


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Innsbruck (Austria) il 10 agosto 2011 — TEXDATA Software GmbH

    (Causa C-418/11)

    2011/C 331/11

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Innsbruck

    Parte

    Ricorrente: TEXDATA Software GmbH

    Questioni pregiudiziali

    Se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale, in particolare

    1)

    la libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e 54 TFUE;

    2)

    il principio generale del diritto (art. 6, n. 3 TUE) a un ricorso effettivo (principio dell’effettività);

    3)

    il principio del contraddittorio di cui all’art. 47, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali (art. 6, n. 1 TUE) e art. 6, n. 2 CEDU (art. 6, n. 1 TUE);

    4)

    il principio del ne bis in idem di cui all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali; o

    5)

    le disposizioni relative alle sanzioni nella procedura di pubblicità di cui all’art. 6 della direttiva 68/151/CEE (1), art. 60 bis della direttiva 78/660/CEE (2) e art. 38, n. 6 della direttiva 83/349/CEE (3),

    ostino a una normativa nazionale, che, in caso di decorso del termine di nove mesi previsto per legge ai fini della predisposizione e della pubblicazione del conto annuale presso il tribunale competente in materia di registri delle imprese,

    senza possibilità preventiva di formulare osservazioni sulla configurabilità dell’obbligo di pubblicità e su eventuali motivi di impedimento, in particolare senza esame preventivo dell’eventualità che il conto annuale sia già stato presentato al giudice presso il quale vengono depositati i registri avente giurisdizione nel luogo in cui si trova la sede principale; e

    senza preventivo specifico sollecito alla società o agli organi muniti del potere di rappresentanza di adempiere all’obbligo di pubblicità,

    imponga l’immediata comminazione, da parte del giudice presso il quale vengono depositati i registri, nei confronti della società e di ciascun organo munito del potere di rappresentanza, di una pena pecuniaria minima pari a EUR 700 per carenza di prova contraria, presupponendo che la società e i suoi organi abbiano colposamente omesso di provvedere alla pubblicazione, e, in caso di ulteriore inadempimento per due mesi, preveda l’ulteriore immediata irrogazione di sanzioni pecuniarie minime pari a EUR 700 nei confronti della società e di ciascun organo munito del potere di rappresentanza, ancora una volta per carenza di prova contraria, presupponendo che la società e i suoi organi abbiano colposamente omesso di provvedere alla pubblicazione.


    (1)  Prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8).

    (2)  Quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11; geänderte Fassung, GU 2006, L 224, pag. 1).

    (3)  Settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 pag. 1).


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