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Document 62010CN0272

    Causa C-272/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) il 31 maggio 2010 — Susana Berkizi-Nikolakaki/Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ASEP) e Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

    GU C 221 del 14.8.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 221/25


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) il 31 maggio 2010 — Susana Berkizi-Nikolakaki/Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (ASEP) e Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)

    (Causa C-272/10)

    ()

    2010/C 221/40

    Lingua processuale: il greco

    Giudice del rinvio

    Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Corte d’appello amministrativa di Salonicco)

    Parti

    Ricorrente: Susana Berkizi-Nikolakaki

    Resistenti: Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (Consiglio superiore per la selezione del personale, ASEP) e Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Università Aristoteleio di Salonicco, APT)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se sia compatibile con lo scopo, ai sensi dell’art. 139, n. 2, CE, e con l’effetto utile, ai sensi dell’art. 249, terzo comma, CE, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1979, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, la disposizione dell’art. 11, n. 2, del decreto presidenziale 164/2004 secondo la quale, ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti per la conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, il lavoratore deve presentare all’ente interessato, entro il termine perentorio di due (2) mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto, una domanda contenente i dati dai quali risultino soddisfatti detti presupposti, ove si consideri che in conseguenza della perentorietà del termine il lavoratore perde il diritto alla conversione del contratto se non presenta la domanda entro due mesi.

    2)

    Considerato lo scopo della direttiva 1999/70, ai sensi dell’art. 139, n. 2, CE, se la previsione di un termine di due mesi sia sufficiente a venire incontro alle esigenze dei lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 11 del decreto presidenziale 164/2004 e a conseguire l’effetto utile degli obiettivi della direttiva medesima ai sensi dell’art. 249, terzo comma, CE mediante la mera pubblicazione di detto art. 11 del decreto presidenziale 164/2004 nella Gazzetta Ufficiale.

    3)

    Se l’omessa proroga del termine di due mesi rappresenti un abbassamento del livello generale di tutela dei lavoratori, in violazione della clausola 8, n. 3, della direttiva 1999/70, rispetto alle proroghe dei corrispondenti termini che sono state concesse da disposizioni legislative analoghe anteriori al decreto presidenziale 164/2004.


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