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Document 62010CN0268

Causa C-268/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Première Instance de Namur (Belgio) il 28 maggio 2010 — Marc Collard/Stato belga — Ministro delle finanze

GU C 221 del 14.8.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Première Instance de Namur (Belgio) il 28 maggio 2010 — Marc Collard/Stato belga — Ministro delle finanze

(Causa C-268/10)

()

2010/C 221/37

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de Première Instance de Namur

Parti

Ricorrente: Marc Collard

Convenuto: Stato belga, Ministro delle finanze

Interveniente: Stato belga, Ministro della difesa

Questioni pregiudiziali

Prima questione:

«Se le disposizioni di diritto dell’Unione europea che seguono:

L’art. 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in vigore dal 1o dicembre 2009, ai sensi del quale: “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati (…)”;

L’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364, 18 dicembre 2000), ai sensi del quale: “Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche (…). Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”;

interpretate alla luce dei grandi principi sui quali si fonda l’Unione europea, enunciati nel preambolo del Trattato di Lisbona,

ostino al fatto che uno Stato membro, nella fattispecie lo Stato belga, lasci persistere sul proprio territorio la fabbricazione, importazione, promozione e vendita di tabacchi lavorati da fumo, laddove lo stesso Stato riconosce ufficialmente che tali prodotti sono gravemente nocivi per la salute di coloro che ne fanno uso e identificati come causa di numerose malattie invalidanti e di numerosi decessi prematuri, il che, secondo logica, dovrebbe giustificarne il divieto».

Seconda questione

«Se le disposizioni di diritto dell’Unione europea che seguono:

1)

L’art. 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in vigore dal 1o dicembre 2009, ai sensi del quale: “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati (…)”;

2)

E l’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364, 18 dicembre 2000), ai sensi del quale: “Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche (…). Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”;

interpretate alla luce dei grandi principi sui quali si fonda l’Unione europea, enunciati nel preambolo del Trattato di Lisbona,

ostino alle seguenti disposizioni del diritto belga:

 

La legge generale in materia di dogane e accise, coordinata dal regio decreto 18 luglio 1977 (Moniteur belge del 21 settembre 1977) e confermata dalla legge 6 luglio 1978, art. 1 (Moniteur belge del 12 agosto 1978);

 

La legge 10 giugno 1997 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti sottoposti ad accisa (Moniteur belge del 1o agosto 1997);

 

La legge 3 aprile 1997 relativa al regime fiscale dei tabacchi lavorati (Moniteur belge del 1o agosto 1997), modificata dalla legge 26 novembre 2006 (Moniteur belge dell’8 dicembre 2006);

che autorizzano lo Stato belga a considerare i tabacchi lavorati da fumo come base imponibile per la riscossione di diritti di accisa, laddove:

 

Da una parte, il detto Stato riconosce ufficialmente che tali prodotti sono gravemente nocivi per la salute di coloro che ne fanno uso e identificati come causa di numerose malattie invalidanti e di numerosi decessi prematuri, il che, secondo logica, dovrebbe giustificarne la scomparsa;

 

Dall’altra parte, contrasta esso stesso l’adozione di misure capaci di provocare efficacemente tale scomparsa privilegiando il rendimento fiscale a qualsiasi effetto realmente dissuasivo».

(omissis)

Precisa che le questioni sottoposte con la presente ordinanza sono connesse a quelle poste con l’ordinanza emessa in data odierna per la causa (omissis) del sig. ROSSIUS André contro lo Stato belga (omissis), Ministro delle Finanze, e contro lo stesso Stato belga, (omissis) Ministro della Difesa.

(omissis)


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