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Document 62010CN0105

Causa C-105/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 25 febbraio 2010 — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev e Khadizhat Gataeva

GU C 100 del 17.4.2010, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 25 febbraio 2010 — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev e Khadizhat Gataeva

(Causa C-105/10)

2010/C 100/48

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Virallinen syyttäjä

Convenuti: Malik Gataev e Khadizhat Gataeva

Questioni pregiudiziali

1)

Come si debba interpretare il rapporto fra la direttiva 2005/85/CE (1) (direttiva sul procedimento di asilo) e la decisione quadro 2002/584/GAI (2), quando la persona di cui in forza di un mandato di arresto europeo è stata richiesta la consegna, cittadino di un paese terzo, ha presentato una domanda di asilo allo Stato membro di esecuzione della pena e la domanda di asilo è in corso di esame nello stesso tempo della causa relativa all’esecuzione del mandato di arresto:

a)

Se occorra dare priorità al diritto a rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva o se l’art. 7, n. 2, della direttiva debba interpretarsi nel senso che l’esecuzione del mandato di arresto costituisce un motivo che esclude il diritto di cui all’art. 7, n. 1. Se la consegna conforme alla decisione quadro possa essere rifiutata a causa della domanda di asilo in corso di esame, benché un siffatto motivo di rifiuto non figuri agli artt. 3 e 4 della decisione quadro;

b)

Se l’art. 7, n. 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri il potere discrezionale di decidere la questione di cui alla lett. a) nel modo voluto dalla normativa nazionale;

c)

Come si debba interpretare l’art. 7 della direttiva relativamente alle menzionate questioni, in special modo quando la persona di cui in forza del mandato di arresto si richiede la consegna ha chiesto l’asilo sostanzialmente per lo stesso motivo per cui si oppone alla consegna;

d)

Qualora si conceda l’asilo, se possa derivarne che lo Stato membro dall’esecuzione deve rifiutare la consegna. Per una tale ipotesi si rinvia inoltre alla quarta questione pregiudiziale (lett. a-c).

2)

Se la decisione quadro, considerati sia il principio risultante dall’art. 2, n. 1, sia il disposto dell’art. 6, n. 1, del Trattato sull’Unione europea nonché le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che, oltre ai motivi di rifiuto menzionati agli artt. 3 e 4 della decisione quadro, possa rifiutarsi la consegna, tenendo conto dei «considerando» 12 e 13 della decisione, anche per altri motivi poggianti sulle circostanze menzionate nei considerando:

a)

Qualora la decisione quadro debba interpretarsi in tal senso, su quali motivi lo Stato membro dell’esecuzione possa o debba in tal caso fondarsi. Se lo Stato membro possa allora fondarsi sui principi interpretativi fatti propri dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo relativa all’estradizione con riferimento alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Se lo Stato membro possa fondarsi anche su dei motivi che ampliano i motivi di rifiuto in rapporto ai principi interpretativi sanciti nella giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo;

b)

Qualora la decisione quadro debba interpretarsi nel senso che l’esecuzione del mandato di arresto può essere rifiutata anche per motivi diversi da quelli menzionati agli artt. 3 e 4, se da ciò derivi anche che la la decisione quadro consente allo Stato membro di rifiutare l’esecuzione del mandato di arresto spiccato per eseguire una pena, ugualmente a causa di circostanze le quali riguardano il contenuto della sentenza pronunciata nello Stato di emissione del mandato ovvero il carattere adeguato del processo che ha condotto alla sentenza e le quali presuppongono l’esame dei relativi addebiti nello Stato membro a cui viene richiesta l’esecuzione del mandato. A quali precise condizioni o per quali precisi motivi si possa prendere in considerazione un esame siffatto («révision au fond»);

c)

Se la decisione quadro debba interpretarsi nl senso che consente tra l’altro ad uno Stato membro di rifiutare la consegna sulla base del mandato di arresto spiccato ai fini dell’esecuzione di una pena qualora sussista una giustificata ragione per nutrire dubbi nel senso che il processo in cui è stata inflitta la pena non sia stato un giusto processo poiché il condannato è stato oggetto, da parte delle autorità dello Stato di emissione del mandato, di persecuzione la quale si è tradotta in un’azione penale dincriminatoria.

3)

Se le disposizioni della decisione quadro possano interpretarsi nel senso che la consegna può essere rifiutata in toto in una situazione in cui per gravi motivi umanitari conformemente all’art. 23, n. 4, della decisione quadro, ad esempio per ragioni connesse allo stato di salute, si può temporaneamente sospendere la consegna, qualora l’eccessività di quest’ultima non possa essere evitata sospendendo l’esecuzione.

4)

Qualora la decisione quadro debba essere interpretata nel senso che l’esecuzione del mandato di arresto può essere rifiutata per un qualsiasi motivo non figurante espressamente nella decisione stessa, a quali presupposti debba essere subordinato il rifiuto, in special modo quando il mandato di arresto è stato spiccato ai fini dell’esecuzione di una pena:

a)

Se occorra in tal caso osservare il disposto dell’art. 4, n. 6, della decisione quadro. Detto in altri termini, se per il rifiuto dell’esecuzione di un mandato di arresto si esiga che la persona di cui si richiede la consegna sia cittadino dello Stato membro di esecuzione o ivi dimori e che tale Stato si impegni a eseguire esso stesso la pena o la misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

b)

Se ai fini del rifiuto si debba almeno porre la condizione che lo Stato a cui si richiede la vonsegna, si impegni ad eseguire esso stesso la pena o la misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

c)

Qualora la decisione quadro debba essere interpretata nel senso che consente in taluni casi di rifiutare l’esecuzione del mandato di arresto spiccato per eseguire una pena per motivi riguardanti il contenuto o la motivazione della sentenza pronunciata nello Stato di emissione del mandato ovvero il carattere adeguato del processo che ha condotto alla sentenza, se in un caso siffatto il rifiuto sia consentito senza le condizioni di cui alle lett. a) e b).

5)

Quale rilevanza possa o debba attribuirsi, in rapporto all’esecuzione del mandato di arresto, al fatto che la persona incarcerata, la quale è cittadino di uno Stato terzo, si oppone alla consegna facendo valere che su di essa pende nello Stato di emissione del mandato l’espulsione verso lo Stato terzo:

a)

Quale rilevanza abbia il menzionato motivo di opposizione, considerati sia le disposizioni della decisione quadro, sia gli obblighi in capo allo Stato membro di emissione del mandato di arresto nei confronti di cittadini di Paesi terzi in forza del diritto dell’Unione, tra l’altro sul fondamento delle direttive del Consiglio 2004/83/CE (3) e 2005/85/CE;

b)

Se in tale contesto possa annettersi rilevanza all’art. 28, n. 4, della decisione quadro ai sensi del quale la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d’arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l’assenso delle autorità competenti dello Stato che ha provveduto alla consegna. Se il menzionato divieto riguardi, oltre all’estradizione, anche altre misure di allontanamento dal territorio, come l’espulsione, ed a quali condizioni.

6)

Se l’obbligo in capo al giudice nazionale, constatato ai punti 34 e 42-44 della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, di interpretare il diritto nazionale conformemente alla decisione quadro valga a prescindere dal punto se l’interpretazione imposta dalla decisione quadro implichi vantaggi o svantaggi per il singolo interessato allorché non si tratti delle situazioni di cui ai punti 44-45 della menzionata sentenza.


(1)  Direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

(2)  Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) (GU L 190, pag. 1).

(3)  Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).


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