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Document 62010CA0069

    Causa C-69/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration [Direttiva 2005/85/CE — Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Nozione di decisione sulla (…) domanda di asilo ai sensi dell’art. 39 di tale direttiva — Domanda di un cittadino di un paese terzo diretta ad ottenere lo status di rifugiato — Mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una protezione internazionale — Rigetto della domanda nell’ambito di un procedimento accelerato — Mancanza di ricorso contro la decisione di assoggettare la domanda a una procedura accelerata — Diritto a un controllo giurisdizionale effettivo]

    GU C 298 del 8.10.2011, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 298/6


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

    (Causa C-69/10) (1)

    (Direttiva 2005/85/CE - Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - Nozione di «decisione sulla (…) domanda di asilo» ai sensi dell’art. 39 di tale direttiva - Domanda di un cittadino di un paese terzo diretta ad ottenere lo status di rifugiato - Mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una protezione internazionale - Rigetto della domanda nell’ambito di un procedimento accelerato - Mancanza di ricorso contro la decisione di assoggettare la domanda a una procedura accelerata - Diritto a un controllo giurisdizionale effettivo)

    2011/C 298/08

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal administratif

    Parti

    Ricorrente: Brahim Samba Diouf

    Convenuto: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif — (Lussemburgo) — Interpretazione dell’art. 39 della direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13) — Domanda di un cittadino di un paese terzo, in situazione irregolare, volta ad ottenere lo status di rifugiato — Rigetto di detta domanda nell’ambito di un procedimento nazionale accelerato, in mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una tutela internazionale — Conformità al diritto comunitario di una normativa nazionale che esclude ogni ricorso contro la decisione di sottoporre la domanda ad un procedimento accelerato — Diritto ad un sindacato giurisdizionale effettivo

    Dispositivo

    L’art. 39 della direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e il principio di tutela giurisdizionale effettiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, in forza della quale non può essere proposto un ricorso autonomo avverso la decisione dell’autorità nazionale competente di esaminare una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata, qualora i motivi che hanno indotto detta autorità a verificare la fondatezza di tale domanda seguendo una procedura siffatta possano essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale nell’ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale di respingere la menzionata domanda, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.


    (1)  GU C 100 del 17.4.2010.


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