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Document 62010CA0069
Case C-69/10: Judgment of the Court (Second Chamber) of 28 July 2011 (reference for a preliminary ruling from the Tribunal Administratif (Luxembourg)) — Brahim Samba Diouf v Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration (Directive 2005/85/EC — Minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status — Decision taken on (the) application for asylum within the meaning of Article 39 of Directive 2005/85 — Application by a third country national for refugee status — Failure to provide reasons justifying the grant of international protection — Application rejected under an accelerated procedure — No remedy against the decision to deal with the application under an accelerated procedure — Right to effective judicial review)
Causa C-69/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration [Direttiva 2005/85/CE — Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Nozione di decisione sulla (…) domanda di asilo ai sensi dell’art. 39 di tale direttiva — Domanda di un cittadino di un paese terzo diretta ad ottenere lo status di rifugiato — Mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una protezione internazionale — Rigetto della domanda nell’ambito di un procedimento accelerato — Mancanza di ricorso contro la decisione di assoggettare la domanda a una procedura accelerata — Diritto a un controllo giurisdizionale effettivo]
Causa C-69/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration [Direttiva 2005/85/CE — Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato — Nozione di decisione sulla (…) domanda di asilo ai sensi dell’art. 39 di tale direttiva — Domanda di un cittadino di un paese terzo diretta ad ottenere lo status di rifugiato — Mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una protezione internazionale — Rigetto della domanda nell’ambito di un procedimento accelerato — Mancanza di ricorso contro la decisione di assoggettare la domanda a una procedura accelerata — Diritto a un controllo giurisdizionale effettivo]
GU C 298 del 8.10.2011, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 298/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
(Causa C-69/10) (1)
(Direttiva 2005/85/CE - Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - Nozione di «decisione sulla (…) domanda di asilo» ai sensi dell’art. 39 di tale direttiva - Domanda di un cittadino di un paese terzo diretta ad ottenere lo status di rifugiato - Mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una protezione internazionale - Rigetto della domanda nell’ambito di un procedimento accelerato - Mancanza di ricorso contro la decisione di assoggettare la domanda a una procedura accelerata - Diritto a un controllo giurisdizionale effettivo)
2011/C 298/08
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif
Parti
Ricorrente: Brahim Samba Diouf
Convenuto: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif — (Lussemburgo) — Interpretazione dell’art. 39 della direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13) — Domanda di un cittadino di un paese terzo, in situazione irregolare, volta ad ottenere lo status di rifugiato — Rigetto di detta domanda nell’ambito di un procedimento nazionale accelerato, in mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una tutela internazionale — Conformità al diritto comunitario di una normativa nazionale che esclude ogni ricorso contro la decisione di sottoporre la domanda ad un procedimento accelerato — Diritto ad un sindacato giurisdizionale effettivo
Dispositivo
L’art. 39 della direttiva del Consiglio 1o dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e il principio di tutela giurisdizionale effettiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, in forza della quale non può essere proposto un ricorso autonomo avverso la decisione dell’autorità nazionale competente di esaminare una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata, qualora i motivi che hanno indotto detta autorità a verificare la fondatezza di tale domanda seguendo una procedura siffatta possano essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale nell’ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale di respingere la menzionata domanda, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.