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Document 62009TN0380
Case T-380/09: Action brought on 24 September 2009 — Bianchin v OHIM — Grotto (GASOLINE)
Causa T-380/09: Ricorso presentato il 24 settembre 2009 — Bianchin/UAMI — Grotto (GASOLINE)
Causa T-380/09: Ricorso presentato il 24 settembre 2009 — Bianchin/UAMI — Grotto (GASOLINE)
GU C 282 del 21.11.2009, p. 60–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/60 |
Ricorso presentato il 24 settembre 2009 — Bianchin/UAMI — Grotto (GASOLINE)
(Causa T-380/09)
2009/C 282/111
Lingua di deposito del ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luciano Bianchin (Asolo, Italia) (rappresentante: G. Massa e P. Massa, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Grotto SpA (Chiuppano, Italia)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del 13.07.2009 per i motivi tutti di cui in narrativa e condannare l'UAMI alla refusione delle spese. |
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Ordinare l'acquisizione dei fascicoli di cui ai procedimenti n. B 630410, n. 000002087/C, n. R1455/2008-2. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio verbale “GASOLINE” (richiesta di registrazione n. 2 901 064) per prodotti nella classe 9.
Titolare del marchio comunitario: Il ricorrente.
Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: GROTTO S.p.A.
Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio figurativo italiano che comporta l’elemento verbale “GAS (keep it simple)” (registrazioni n. 959 343 e 876 729), per, inter alia, prodotti nella classe 9, e marchio figurativo comunitario che comporta l’elemento verbale “GAS” (n. 2 867 463), per prodotti nella classe 9.
Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda e dichiarazione di nullità del marchio comunitario considerato.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Assoluta inadeguatezza degli articoli 8, par. 1, lett. b), e 52, par. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.