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Document 62009TN0062

Causa T-62/09: Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Rintisch/UAMI — Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

GU C 102 del 1.5.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 102/21


Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Rintisch/UAMI — Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

(Causa T-62/09)

2009/C 102/34

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bariatrix Europe Inc. SAS (Guilherand Granges, Francia)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 dicembre 2008, procedimento R 740/2008-4; e

condannare l'UAMI alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PROTI SNACK», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — domanda di registrazione n. 4 992 145

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca n. 39 702 429 del marchio denominativo «PROTI» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 39 608 644 del marchio figurativo «PROTIPOWER» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 39 549 559 del marchio denominativo «PROTIPLUS» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 39 629 195 del nome commerciale «PROTITOP» per prodotti delle classi 29, 30 e 32

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'appello

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso non avrebbe fornito un giudizio sul merito dell'opposizione; violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso avrebbe rifiutato di esercitare il proprio potere discrezionale o quantomeno non avrebbe dato conto delle modalità di esercizio di quest'ultimo; abuso di potere, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione documenti e prove che le erano stati forniti dal ricorrente.


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