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Document 62009TN0062
Case T-62/09: Action brought on 13 February 2009 — Rintisch v OHIM — Bariatrix Europe (PROTI SNACK)
Causa T-62/09: Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Rintisch/UAMI — Bariatrix Europe (PROTI SNACK)
Causa T-62/09: Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Rintisch/UAMI — Bariatrix Europe (PROTI SNACK)
GU C 102 del 1.5.2009, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 102/21 |
Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Rintisch/UAMI — Bariatrix Europe (PROTI SNACK)
(Causa T-62/09)
2009/C 102/34
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bernhard Rintisch (Bottrop, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bariatrix Europe Inc. SAS (Guilherand Granges, Francia)
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 dicembre 2008, procedimento R 740/2008-4; e |
— |
condannare l'UAMI alle spese |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PROTI SNACK», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — domanda di registrazione n. 4 992 145
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca n. 39 702 429 del marchio denominativo «PROTI» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 39 608 644 del marchio figurativo «PROTIPOWER» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 39 549 559 del marchio denominativo «PROTIPLUS» per prodotti delle classi 29 e 32; registrazione tedesca n. 39 629 195 del nome commerciale «PROTITOP» per prodotti delle classi 29, 30 e 32
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'appello
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso non avrebbe fornito un giudizio sul merito dell'opposizione; violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso avrebbe rifiutato di esercitare il proprio potere discrezionale o quantomeno non avrebbe dato conto delle modalità di esercizio di quest'ultimo; abuso di potere, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione documenti e prove che le erano stati forniti dal ricorrente.