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Document 62009CN0335

    Causa C-335/09 P: Impugnazione proposta il 24 agosto 2009 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) 10 giugno 2009 , nella causa T-257/04, Polonia/Commissione

    GU C 282 del 21.11.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 282/21


    Impugnazione proposta il 24 agosto 2009 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) 10 giugno 2009, nella causa T-257/04, Polonia/Commissione

    (Causa C-335/09 P)

    2009/C 282/39

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare nella sua integralità la sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 (Prima Sezione ampliata), nella causa T-257/04, Polonia/Commissione;

    annullare gli artt. 3, nonché 4, nn. 3 e 5, ottavo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea (1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2004, n. 230 (2), nonché dal regolamento (CE) della Commissione 20 aprile 2004, n. 735 (3);

    condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nonché dinanzi alla Corte di giustizia;

    statuire sul ricorso nella Grande Sezione.

    Motivi e principali argomenti

    In primo luogo, in quanto la sentenza impugnata afferma che, relativamente al regolamento n. 1972/2003, il ricorso è stato presentato dopo il termine ed occorre dichiararlo irricevibile (punti 32-63 della sentenza impugnata), vengono mossi i seguenti addebiti:

    interpretazione errata del regolamento (CE) del Consiglio n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (4) nonché del Trattato di adesione a causa della constatazione che il termine per la presentazione del ricorso di annullamento del regolamento n. 60/2004 è iniziato a decorrere il giorno della pubblicazione del medesimo nelle lingue ufficiali della Comunità a quindici e quindi prima della conclusione della pubblicazione nelle lingue ufficiali della Comunità allargata;

    interpretazione errata dell’art. 230, quarto comma, CE, a causa della constatazione che la Repubblica di Polonia avrebbe potuto effettivamente presentare il ricorso di annullamento del regolamento n. 60/2004 prima dell’adesione all’Unione europea, agendo in qualità di persona giuridica sul fondamento di tale disposizione.

    violazione del principio di una Comunità di diritto e del principio dell’effettiva tutela giurisdizionale, poiché la Repubblica di Polonia è stata privata del diritto di sottoporre al controllo giurisdizionale la legalità del regolamento n. 60/2004, nonostante tale regolamento fosse stato indirizzato alla Repubblica di Polonia quale Stato membro;

    violazione del principio di solidarietà e del principio di buona fede, poiché la Repubblica di Polonia è stata privata del diritto di sottoporre al controllo giurisdizionale la legalità di un atto che modifica le condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea e viola l’equilibrio dei diritti e degli obblighi risultanti dall’appartenenza alla Comunità;

    violazione delle regole di procedura nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado per non aver dibattuto degli argomenti della Repubblica di Polonia concernenti la violazione del principio di solidarietà e del principio di buona fede nonché per l’insufficienza di motivazione dell’ordinanza impugnata.

    In secondo luogo, in quanto la sentenza impugnata ha respinto le conclusioni dirette all’annullamento del regolamento n. 735/2004 per la parte che assoggetta sette categorie di prodotti originari della Repubblica di Polonia alla misura prevista all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1972/2003 (punti 80-136 della sentenza impugnata), vengono mossi i seguenti addebiti:

    violazione dell’art. 41 dell’Atto di adesione e del principio di proporzionalità a causa della constatazione che l’importo della tassa prevista all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1972/2003 era appropriata ed indispensabile per la realizzazione degli scopi della misura transitoria controversa, malgrado il fatto che una tassa corrispondente alla differenza delle aliquote doganali sarebbe stata sufficiente a prevenire la speculazione ed a neutralizzarne i guadagni e che la tassa di importo più elevato non abbia potuto contribuire alla realizzazione delle finalità di prevenzione, tenuto conto della data della sua introduzione (11 giorni prima del giorno dell’adesione), e nonostante l’assenza di collegamento tra l’importo della tassa introdotta ed i suoi presunti scopi;

    violazione del principio di non discriminazione a causa della constatazione che l’importo della tassa prevista all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1972/2003 era stata fissata sulla base di criteri oggettivi di differenziazione.

    In terzo luogo, in quanto la sentenza impugnata ha respinto le conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento del regolamento n. 735/2004 nella parte che aggiunge sette categorie di prodotti originari della Repubblica di Polonia all’elenco contenuto all’art. 4, n. 5, ottavo trattino, del regolamento n. 1972/2003 (punti 137-160 della sentenza impugnata), vengono mossi i seguenti addebiti.

    violazione dell’art. 41 dell’Atto di adesione e del principio di proporzionalità a causa della constatazione che l’assoggettamento alle tasse previste all’art. 4 del regolamento n. 1972/2003 di prodotti per cui prima dell’adesione erano in vigore nella Repubblica di Polonia aliquote all’importazione più alte o uguali rispetto alle aliquote all’importazione vigenti nella Comunità, era indispensabile alla realizzazione degli scopi previsti in tale regolamento.

    In quarto luogo, in quanto la sentenza impugnata ha respinto le conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento del regolamento n. 735/2004 per la parte che assoggetta sette categorie di prodotti originari della Repubblica di Polonia alla misura prevista all’art. 3 del regolamento n. 1972/2003 (punti 161-249 della sentenza impugnata), vengono mossi i seguenti addebiti:

    violazione del diritto comunitario, cioè interpretazione errata dell’art. 3 del regolamento 1972/2003, interpretazione errata dell’art. 41 dell’Atto di adesione e violazione del principio di gerarchia tra le norme legali a causa della constatazione che l’art. 3 del regolamento n. 1972/2003 era indispensabile per mantenere l’effetto utile dell’art. 4 dello stesso regolamento e poteva essere adottato sul fondamento dell’art. 41 dell’Atto di adesione in quanto deroga alle disposizioni di tale atto;

    violazione dell’art. 253 CE a causa della constatazione che la motivazione della misura transitoria impugnata era sufficiente;

    violazione del principio di libera circolazione delle merci a causa della constatazione che le misure transitorie adottate sul fondamento dell’art. 41 dell’Atto di adesione non sono soggette all’esame della loro conformità all’art. 25 CE;

    violazione del principio di non discriminazione per aver dichiarato oggettivamente giustificato il trattamento differenziato di operatori economici della Repubblica di Polonia rispetto ad operatori di paesi della Comunità a quindici, trattamento consistente nel gravare i prodotti sottoposti il giorno dell’adesione ad un regime sospensivo, che si fossero trovati in libera pratica prima dell’adesione della Repubblica di Polonia, al prelievo di un dazio all’importazione erga omnes, mentre erano esenti da tale prelievo quegli stessi prodotti i quali fossero in libera pratica prima dell’adesione nella Comunità a quindici per i quali non si esigeva alcuna restituzione all’esportazione;

    violazione del principio del legittimo affidamento a causa della constatazione che la Comunità non ha originato una situazione che avrebbe potuto far sorgere aspettative giustificate presso gli operatori polacchi.


    (1)  GU L 293, pag. 3.

    (2)  GU L 39, pag. 13.

    (3)  GU L 114, pag. 13.

    (4)  GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.


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