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Document 62009CA0269

    Causa C-269/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 2012 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Articoli 18 CE, 39 CE e 43 CE — Articoli 28 e 31 dell’Accordo SEE — Legislazione tributaria — Trasferimento della residenza di un contribuente all’estero — Obbligo di includere nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale qualsiasi reddito non imputato — Perdita dell’eventuale vantaggio rappresentato dalla dilazione del debito d’imposta)

    GU C 287 del 22.9.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 287/2


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 2012 — Commissione europea/Regno di Spagna

    (Causa C-269/09) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Articoli 18 CE, 39 CE e 43 CE - Articoli 28 e 31 dell’Accordo SEE - Legislazione tributaria - Trasferimento della residenza di un contribuente all’estero - Obbligo di includere nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale qualsiasi reddito non imputato - Perdita dell’eventuale vantaggio rappresentato dalla dilazione del debito d’imposta)

    2012/C 287/02

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e F. Jimeno Fernández, agenti)

    Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

    Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, C. Blaschke e K. Petersen, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. de Ree, agenti), Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandes, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 18 CE, 39 CE e 43 CE e degli articoli 28 e 31 dell’Accordo SEE — Contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero — Obbligo di includere qualsiasi reddito non imputato nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale per il quale essi sono stati considerati come contribuenti residenti

    Dispositivo

    1)

    Adottando e mantenendo in vigore all’articolo 14, paragrafo 3, della legge n. 35/2006, relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche e recante modifica parziale delle leggi relative alle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio (Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio), del 28 novembre 2006, una disposizione che obbliga i contribuenti che trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro ad includere qualsiasi reddito non imputato nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale per il quale essi sono stati considerati come contribuenti residenti, il Regno di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 18 CE, 39 CE e 43 CE.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i tre quarti di tutte le spese. La Commissione europea è condannata a sopportare il restante quarto.

    4)

    La Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi nonché la Repubblica portoghese sopporteranno ciascuno le proprie spese.


    (1)  GU C 220 del 12.9.2009.


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