Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0209

    Causa C-209/09: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa dalla Lahti Energia Oy (Direttiva 2000/76/CE — Incenerimento dei rifiuti — Impianto di incenerimento — Impianto di coincenerimento — Complesso costituito da un impianto di gassificazione e da una centrale elettrica — Incenerimento nella centrale elettrica di gas non depurato derivato dal trattamento termico di rifiuti nell’impianto di gassificazione)

    GU C 100 del 17.4.2010, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 100/9


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa dalla Lahti Energia Oy

    (Causa C-209/09) (1)

    (Direttiva 2000/76/CE - Incenerimento dei rifiuti - Impianto di incenerimento - Impianto di coincenerimento - Complesso costituito da un impianto di gassificazione e da una centrale elettrica - Incenerimento nella centrale elettrica di gas non depurato derivato dal trattamento termico di rifiuti nell’impianto di gassificazione)

    2010/C 100/12

    Lingua processuale: il finlandese

    Giudice del rinvio

    Korkein hallinto-oikeus

    Parti

    Lahti Energia Oy

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91) — Complesso costituito da un impianto di gassificazione a partire da rifiuti nonché da una centrale elettrica la cui caldaia a vapore brucia il gas derivato dal trattamento termico dei rifiuti nell’impianto di gassificazione — Combustione nella caldaia a vapore della centrale di produzione di energia di gas non depurato invece di gas depurato

    Dispositivo

    Una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in aggiunta a combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas ottenuto in un impianto al termine di un trattamento termico dei rifiuti va considerata, congiuntamente a tale impianto di gassificazione, come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, quando il suddetto gas non è stato depurato all’interno del suddetto impianto di gassificazione.


    (1)  GU C 193 del 15.8.2009.


    Top