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Document 62009CA0098

    Causa C-98/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani — Italia) — Francesca Sorge/Poste Italiane Spa (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Clausola 8 — Indicazioni da includere in un contratto di lavoro a tempo determinato concluso per sostituire un lavoratore assente — Riduzione del livello generale di tutela offerto ai lavoratori — Interpretazione conforme)

    GU C 221 del 14.8.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 221/12


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trani — Italia) — Francesca Sorge/Poste Italiane Spa

    (Causa C-98/09) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Clausola 8 - Indicazioni da includere in un contratto di lavoro a tempo determinato concluso per sostituire un lavoratore assente - Riduzione del livello generale di tutela offerto ai lavoratori - Interpretazione conforme)

    2010/C 221/19

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Trani

    Parti

    Ricorrente: Francesca Sorge

    Convenuta: Poste Italiane Spa

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Trani — Interpretazione della clausola 8 dell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999//70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Normativa nazionale che non prevede, per la sottoscrizione di un contratto di sostituzione a tempo determinato, l’indicazione dei nomi delle persone sostituite e i motivi della sostituzione

    Dispositivo

    1)

    La clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che ha eliminato l’obbligo, per il datore di lavoro, di indicare nei contratti a tempo determinato conclusi per sostituire lavoratori assenti il nome di tali lavoratori e i motivi della loro sostituzione, e che si limita a prevedere che siffatti contratti a tempo determinato debbano risultare da atto scritto e debbano specificare le ragioni del ricorso a tali contratti, purché dette nuove condizioni siano compensate dall’adozione di altre garanzie o misure di tutela oppure riguardino unicamente una categoria circoscritta di lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

    2)

    Posto che la clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro in parola è priva di efficacia diretta, spetta al giudice del rinvio, qualora ritenesse di concludere per l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della normativa nazionale di cui alla causa principale, non escluderne l’applicazione, bensì operarne, per quanto possibile, un’interpretazione conforme sia alla direttiva 1999/70, sia allo scopo perseguito dal citato accordo quadro.


    (1)  GU C 129 del 6.6.2009


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