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Document 62008CA0338

    Cause riunite C-338/08 e C-339/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Torino) — P. Ferrero e C. SpA/Agenzia delle entrate — Ufficio di Alba (C-338/08), General Beverage Europe BV/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 90/435/CEE — Nozione di «ritenuta alla fonte» — Applicazione di un prelievo del 5 % in occasione del versamento di dividendi e del «rimborso della maggiorazione dell’imposta a titolo di conguaglio» da parte di una controllata italiana alla sua società controllante con sede nei Paesi Bassi, in applicazione di una convenzione bilaterale)

    GU C 221 del 14.8.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 221/4


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Torino) — P. Ferrero e C. SpA/Agenzia delle entrate — Ufficio di Alba (C-338/08), General Beverage Europe BV/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08)

    (Cause riunite C-338/08 e C-339/08) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Direttiva 90/435/CEE - Nozione di «ritenuta alla fonte» - Applicazione di un prelievo del 5 % in occasione del versamento di dividendi e del «rimborso della maggiorazione dell’imposta a titolo di conguaglio» da parte di una controllata italiana alla sua società controllante con sede nei Paesi Bassi, in applicazione di una convenzione bilaterale)

    2010/C 221/05

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Commissione tributaria regionale di Torino

    Parti

    Ricorrenti: P. Ferrero e C. SpA (C-338/08), General Beverage Europe BV (C-339/08)

    Convenuti: Agenzia delle entrate — Ufficio di Alba (C-338/08), Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria regionale di Torino Interpretazione degli artt. 5, n. 1 e 7, n. 2 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Nozione di ritenuta alla fonte — Società controllante nei Paesi Bassi che riceve dividendi dalla sua controllata in Italia previa deduzione di un prelievo del 5 % ai sensi dell’art. 10, n. 2, della Convenzione tra Italia e Regno dei Paesi Bassi volta a sopprimere la doppia imposizione economica dei dividendi — Ritenuta applicata sulle somme pagate a titolo di «maggioranza di conguaglio», prevista dall’art. 10, n. 3, della Convenzione

    Dispositivo

    1)

    Con riserva, in particolare, della verifica, ad opera del giudice del rinvio — nei termini esplicitamente indicati al punto 38 della presente sentenza — circa la natura del «rimborso» della «maggiorazione dell’imposta a titolo di conguaglio» di cui trattasi nelle cause principali, effettuato da una società italiana nei confronti di una società olandese, in forza dell’art. 10, n. 3, della convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L’Aia l’8 maggio 1990, si deve considerare che, nei limiti in cui si applica a detto rimborso, una ritenuta fiscale come quella di cui trattasi nelle cause principali non costituisce una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti, vietata in linea di principio dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, nella versione vigente all’epoca dei fatti delle cause principali. Tuttavia, qualora il giudice del rinvio dovesse ritenere che tale «rimborso» della «maggiorazione dell’imposta a titolo di conguaglio» di cui trattasi non abbia natura fiscale, una ritenuta fiscale come quella controversa nelle cause principali costituirebbe una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti vietata, in linea di principio, dall’art. 5, n. 1, della stessa direttiva.

    2)

    Qualora il giudice del rinvio dovesse concludere che la ritenuta fiscale di cui trattasi nelle cause principali è una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 90/435, nella versione vigente all’epoca dei fatti delle cause principali, tale ritenuta fiscale potrebbe essere considerata rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 7, n. 2, della direttiva 90/435 solo se, da un lato, detta convenzione prevedesse disposizioni dirette ad eliminare o ad attenuare la doppia imposizione del versamento di dividendi e, d’altro lato, l’applicazione di tale ritenuta non ne annullasse gli effetti, circostanza che competerebbe al giudice del rinvio valutare.


    (1)  GU C 260 dell'11.10.2008.


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