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Document 62008CA0003

Causa C-3/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1 o ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles — Belgio) — Ketty Leyman/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) [Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regimi di previdenza sociale — Prestazioni di invalidità — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 40, n. 3 — Regimi di indennità distinti a seconda degli Stati membri — Svantaggi per i lavoratori migranti — Contributi a fondo perduto]

GU C 282 del 21.11.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1o ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles — Belgio) — Ketty Leyman/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)

(Causa C-3/08) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Regimi di previdenza sociale - Prestazioni di invalidità - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 40, n. 3 - Regimi di indennità distinti a seconda degli Stati membri - Svantaggi per i lavoratori migranti - Contributi a fondo perduto)

2009/C 282/11

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Nivelles

Parti

Ricorrente: Ketty Leyman

Convenuto: Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal du travail de Nivelles (Belgio) — Validità, alla luce dell’art. 18 CE, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione di regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato — Prestazioni di invalidità — Ostacolo all'esercizio del diritto alla libera circolazione derivante dall'esistenza di regimi di indennizzo distinti

Dispositivo

L’art. 39 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità competenti di uno Stato membro applichino una normativa nazionale la quale, conformemente all’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, subordini il sorgere del diritto a prestazioni di invalidità alla scadenza di un periodo di inabilità primaria di un anno, quando da tale applicazione consegue che i contributi versati da un lavoratore migrante al regime previdenziale di tale Stato membro siano corrisposti a fondo perduto e che detto lavoratore sia in tal modo svantaggiato rispetto a un lavoratore sedentario.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


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