EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007FA0098

Causa F-98/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009 — Petrilli/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali ausiliari — Ricevibilità — Atto lesivo — Artt. 3 ter e 88 del RAA — Durata del contratto — Art. 3, n. 1, della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione — Legittimità)

GU C 102 del 1.5.2009, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 102/37


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009 — Petrilli/Commissione

(Causa F-98/07) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali ausiliari - Ricevibilità - Atto lesivo - Artt. 3 ter e 88 del RAA - Durata del contratto - Art. 3, n. 1, della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione - Legittimità)

2009/C 102/54

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicole Petrilli (Woluwé-Saint-Étienne, Belgio) (rappresentante: avv. J. L. Lodomez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, in qualità di agenti)

Oggetto

Da un lato, annullamento della decisione dell’APN con cui si respingeva, in applicazione della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione, la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il rinnovo del suo contratto quale agente contrattuale, e, dall’altro, una richiesta di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione delle Comunità europee 20 luglio 2007 con cui si respingeva la domanda di prolungare un contratto quale agente contrattuale a favore della sig.ra Petrilli è annullata.

2)

Le parti comunicheranno al Tribunale, entro tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza interlocutoria, o l’importo fissato di comune accordo della compensazione pecuniaria relativa all’illegittimità della decisione 20 luglio 2007, o, in mancanza di accordo, le rispettive conclusioni con la quantificazione dell’importo in parola.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2008, pag. 48.


Top