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Document 62007CA0335

    Causa C-335/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10000 abitanti equivalenti)

    GU C 282 del 21.11.2009, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 282/3


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

    (Causa C-335/07) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti)

    2009/C 282/04

    Lingua processuale: il finlandese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Koskinen, L. Parpala, M. Patakia e S. Pardo Quintillán, agenti)

    Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes-Purokoski e J. Heliskoski, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Omessa imposizione dell’obbligo di un trattamento più spinto di tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

    3)

    Il Regno di Svezia sopporta le proprie spese.


    (1)  GU C 235 del 6.10.2007.


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