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Document 52022PC0506

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

COM/2022/506 final

Bruxelles, 28.9.2022

COM(2022) 506 final

2022/0309(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‑19


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

   

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno nel quadro dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito nonché, in via accessoria, determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 6 agosto 2020 la Grecia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione e il 25 settembre 2020, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, il Consiglio ha concesso tale assistenza al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID‑19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

Il 9 marzo 2021 la Grecia ha chiesto nuovamente l'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento SURE. A seguito di tale richiesta, la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio è stata modificata con decisione di esecuzione (UE) 2021/679 del Consiglio del 23 aprile 2021.

Il 1o settembre 2022 la Grecia ha chiesto per la terza volta l'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento SURE.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento SURE, la Commissione ha consultato le autorità greche per verificare l'aumento repentino e severo della spesa effettiva e programmata direttamente connessa alle misure per il mercato del lavoro adottate dalla Grecia a causa della pandemia di COVID-19. La verifica ha riguardato in particolare le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio:

a)un'indennità speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, introdotta dall'atto legislativo del 14 marzo 2020.
Tale misura mirava a tutelare l'occupazione nelle imprese che cessano le loro attività in base all'ordinanza di un'autorità pubblica o che appartengono a settori economici fortemente colpiti dall'epidemia di COVID-19 e riguardava la concessione di un'indennità speciale mensile di 534 EUR ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi. La misura, in vigore a partire da metà marzo 2020, è stata prorogata fino al 31 gennaio 2022. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro;

b)il finanziamento da parte dello Stato della copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti che beneficiano dell'indennità speciale di cui alla lettera a). Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.

La Grecia ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Grecia assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale è presentata.

La presente proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, vale a dire il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo 2020 è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta fa parte di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e integra altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del presente atto è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica per regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi COVID-19.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

Valutazione d'impatto

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di assumere prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nel quadro dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;

·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva verso singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; nonché

·la possibilità di rinnovare il debito.

2022/0309 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‑19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Grecia il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 2 , ha concesso alla Grecia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 2 728 000 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Grecia volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)Il prestito doveva essere utilizzato dalla Grecia per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio.

(3)Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dalla Grecia il 9 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/679 3 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, ha concesso alla Grecia assistenza finanziaria supplementare del valore di 2 537 000 000 EUR innalzando a 5 265 000 000 EUR l'importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Grecia volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(4)Il prestito supplementare doveva essere utilizzato dalla Grecia per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2021/679 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346.

(5)L'epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Grecia. Ciò ha continuato a determinare un aumento repentino e severo della spesa pubblica greca connessa alle misure di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346.

(6)L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Grecia nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e hanno tuttora un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Grecia registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 10,2 % e al 206,3 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente al 7,4 % e al 193,3 % alla fine del 2021.
Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Grecia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,3 % e al 185,7 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL della Grecia aumenterà del 4,0 % nel 2022.

(7)Il 1o settembre 2022 la Grecia ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 900 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori. In particolare la Grecia ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando (8) e (9).

(8)Più specificamente, la richiesta della Grecia riguarda l'"atto legislativo del 14 marzo 2020" 4 di cui all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, il quale ha introdotto un'indennità speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi. Tale misura mira a tutelare l'occupazione nelle imprese che cessano le loro attività in base all'ordinanza di un'autorità pubblica o che appartengono a settori economici fortemente colpiti dall'epidemia di COVID19 e riguarda la concessione di un'indennità speciale mensile di 534 EUR ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro. La misura è stata prorogata fino al 31 gennaio 2022.

(9)Le autorità hanno inoltre introdotto il finanziamento da parte dello Stato della copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti che beneficiano dell'indennità speciale di cui al considerando (8), oggetto dell'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro.

(10)La Grecia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Grecia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 6 477 014 989 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch'esso collegato alla proroga di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Grecia. La Grecia intende finanziare 312 014 989 EUR mediante finanziamenti propri.

(11)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Grecia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 1o settembre 2022.

(12)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Grecia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(13)Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell'assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 ha preso effetto.

(14)La Grecia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(15)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.

(16)È opportuno che la Grecia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(17)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Grecia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è così modificata:

(1)    l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione della Grecia un prestito dell'importo massimo di 6 165 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Grecia e la Commissione che sostituisce l'accordo di prestito originario.";

(2)    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

La Grecia può finanziare le misure seguenti:

a) un'indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, secondo quanto previsto nell'articolo 13 dell'atto legislativo del 14 marzo 2020, prorogata da ultimo dalla legge 4778/2021 del 19 febbraio 2021 e dalla decisione ministeriale 3512/2021;

b) la copertura previdenziale dei lavoratori rientranti nell'ambito della misura di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto nell'articolo 13 dell'atto legislativo del 14 marzo 2020, prorogata da ultimo dalla legge 4778/2021 del 19 febbraio 2021 e dalla decisione ministeriale 3512/2021;

c) un'indennità speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell'articolo 8 dell'atto legislativo del 20 marzo 2020;

d) un regime di riduzione dell'orario lavorativo, secondo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 4690/2020;

e) i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, secondo quanto previsto nell'articolo 123 della legge 4714/2020.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 21).
(3)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/679 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 144 del 27.4.2021, pag. 16).
(4)    Atto legislativo del 14 marzo 2020 (GU A' 64/2020) ratificato dall'articolo 3 della legge 4682/2020 (GU A' 76/2020); Atto legislativo del 1o maggio 2020 (GU A' 90/2020) ratificato dall'articolo 2 della legge 4690/2020 (GU A' 104/2020); legge 4714/2020 (GU A' 148/2020); legge 4722/2020 (GU A' 177/2020); legge 4756/2020 (GU A' 235/2020); legge 4778/2021 (GU A' 26/2021); decisione ministeriale 12998/232/2020 (GU B 1078/2020), decisione ministeriale 16073/287/2020 (GU B 1547/2020), decisione ministeriale 17788/346/2020 (GU B 1779/2020), decisione ministeriale 23102/477/2020 (GU B 2268/2020), decisione ministeriale 49989/1266/2020 (GU B 5391/2020); decisione ministeriale 45742/1748/2020 (GU B' 5515/2020); decisione ministeriale 3208/108 (GU B' 234/2021); decisione ministeriale 4374/131 (GU B' 345); decisione ministeriale 9500/322/2021 (GU B' 821/2021); decisione ministeriale 22547/2021 (GU B' 1683/2021); decisione ministeriale 28631 (GU B' 2012/2021); decisione ministeriale 47100/2021 (GU B' 2975/2021); decisione ministeriale 51320/2021 (GU B' 3127/2021); decisione ministeriale 58921/2021 (GU B' 3637/2021); decisione ministeriale 74831/2021 (GU B' 4593/2021); decisione ministeriale 105596/2021 (GU B' 6076/2021); decisione ministeriale 109412/2021 (GU B' 6368/2021); decisione ministeriale 3512/2021 (GU B' 103/2021).
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