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Document 52020XC0515(03)
Communication from the Commission EU Guidance for the progressive resumption of tourism services and for health protocols in hospitality establishments – COVID-19 2020/C 169/01
Comunicazione della Commissione Orientamenti dell’UE per il progressivo ripristino dei servizi turistici e la definizione di protocolli sanitari nelle strutture ricettive — Covid-19 2020/C 169/01
Comunicazione della Commissione Orientamenti dell’UE per il progressivo ripristino dei servizi turistici e la definizione di protocolli sanitari nelle strutture ricettive — Covid-19 2020/C 169/01
C/2020/3251
GU C 169 del 15.5.2020, p. 1–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 169/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti dell’UE per il progressivo ripristino dei servizi turistici e la definizione di protocolli sanitari nelle strutture ricettive — Covid-19
(2020/C 169/01)
I. Introduzione
1. |
Il 15 aprile 2020 la Commissione, in collaborazione con la presidenza del Consiglio europeo, ha presentato una tabella di marcia comune europea (1) per la revoca graduale delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19 in cui figurano criteri e raccomandazioni per gli Stati membri riguardo alle condizioni per la revoca delle misure e il ripristino della libertà di circolazione. Gli interventi dovrebbero essere graduali e basarsi su elementi fondamentali quali il necessario distanziamento fisico, la prevenzione delle infezioni e le misure di controllo. |
2. |
Dal momento che la situazione della salute pubblica inizia a migliorare, gli Stati membri stanno prendendo in considerazione la revoca delle «misure restrittive per la popolazione», che a sua volta porrà le basi per l’allentamento in sicurezza delle misure di prevenzione e di protezione, segnatamente le restrizioni di viaggio generalizzate. |
3. |
Quando verranno infine revocate le restrizioni alle attività connesse ai viaggi, si prevede che i cittadini riprenderanno gradualmente a spostarsi all’interno dell’UE e dei singoli Stati membri. |
4. |
Una revoca troppo rapida delle restrizioni può determinare un’improvvisa recrudescenza delle infezioni. Finché non sarà disponibile un vaccino, le esigenze e i benefici connessi ai viaggi e al turismo vanno necessariamente ponderati alla luce dei rischi di ricomparsa dei casi di contagio, in seguito ai quali sarebbe necessario reintrodurre misure di confinamento. |
5. |
Con l’allentarsi delle restrizioni sarà necessario prestare la massima attenzione al rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale, al fine di riprendere in sicurezza le attività turistiche che, per definizione, attraggono persone provenienti da aree geografiche diverse. |
6. |
Proteggere la salute dei cittadini, quindi anche degli addetti del settore turistico e dei turisti, continua a costituire la priorità fondamentale. |
7. |
I presenti orientamenti definiscono un quadro comune obiettivo e non discriminatorio per i cittadini, le autorità pubbliche, le imprese e i portatori di interessi operanti nel settore turistico ai fini del graduale ripristino dei servizi turistici. |
8. |
Essi indicano criteri e principi per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche e per l’elaborazione di protocolli sanitari destinati alle strutture ricettive. |
9. |
Si basano sui pareri formulati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (2) e sulla tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid-19 (3), unitamente alla quale troveranno attuazione. Sono da leggersi in combinato disposto con gli orientamenti emanati dalla Commissione riguardo alle restrizioni relative ai viaggi non essenziali (4), all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori (5), alle misure di gestione delle frontiere (6), ai passeggeri e alle altre persone a bordo delle navi (7) come pure al progressivo ripristino dei servizi di trasporto (8), oltre che con la comunicazione dal titolo «Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera di circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne» (9). Infine, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato misure generali di salute e sicurezza sul lavoro relative al ritorno ai luoghi di lavoro (10). |
II. Principi per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche
10. |
È opportuno che gli Stati membri esaminino attentamente i criteri di seguito esposti nel decidere l’eventuale allentamento delle rigorose misure in vigore per la popolazione (11) al fine di consentire la ripresa delle attività turistiche.
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11. |
L’allentamento delle misure di contenimento deve basarsi su prove scientifiche, essere imperniato sulla salute pubblica e attuato all’interno di un quadro coordinato in vigore in ciascuno Stato membro. Tale quadro coordinato costituisce il fondamento per la ripresa delle attività e dei servizi legati al turismo. In vista dell’imminente stagione estiva, è estremamente importante fornire alle imprese e alle destinazioni turistiche una valida consulenza in materia di salute pubblica. |
12. |
Per valutare il rischio complessivo connesso alla ripresa delle attività turistiche è necessario verificare la situazione epidemiologica locale, al fine di evitare la trasmissione del contagio dai turisti alla popolazione locale e viceversa. |
13. |
È necessario predisporre piani preparatori con criteri chiari per il caso di un eventuale nuovo inasprimento delle misure restrittive. |
14. |
Fra le raccomandazioni contenute nella tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid-19 figurano principi particolarmente rilevanti per il settore turistico, che devono essere rispettati in caso di ripresa delle attività turistiche. |
15. |
La revoca delle misure deve avvenire in modo graduale. Occorre sostituire misure generiche con misure più mirate, che consentano la ripresa graduale delle attività sociali e turistiche, purché siano attuate misure proporzionate ed efficaci per proteggere la salute dei turisti e dei lavoratori. |
16. |
Il rientro al lavoro deve essere organizzato in linea con gli «orientamenti dell’UE per tornare al lavoro in sicurezza» (17) e in modo che abbiano la priorità i gruppi e i settori meno vulnerabili in grado di agevolare le attività economiche pur nel rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro imposte dalla pandemia. |
17. |
È opportuno che la portata e la durata delle misure di restrizione dei servizi turistici e delle misure di protezione e di prevenzione legate alla salute siano limitate a quanto strettamente necessario per proteggere la salute pubblica. Oltre che obiettive e proporzionate, tutte le misure devono anche essere debitamente motivate, pertinenti, specifiche e non discriminatorie, e garantire condizioni di parità nel mercato unico. |
18. |
L’ECDC, di concerto con gli Stati membri e il Centro comune di ricerca, sta elaborando e aggiornerà costantemente una mappa (18) del livello di trasmissione della Covid-19 a livello subnazionale. Gli Stati membri sono invitati a fornire i dati necessari affinché la mappa sia completa e aggiornata. La mappa sarà utile per tutti gli aspetti delle strategie di mitigazione della crisi (apertura/chiusura di settori economici specifici, valutazione delle diverse strategie diagnostiche, valutazione dell’efficacia delle misure di protezione personale ecc.). Gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire dati aggiornati sulle capacità disponibili per quanto riguarda gli ospedali, la diagnostica, la sorveglianza e il tracciamento dei contatti e a rendere pubblici i criteri per la revoca e l’imposizione di restrizioni. La mappa della trasmissione e le misure di accompagnamento fungono da strumento trasparente per fornire informazioni a livello dell’UE a beneficio delle autorità, degli operatori dei trasporti e dei portatori di interessi nel settore turistico nonché dei cittadini, affinché prendano decisioni responsabili nel pianificare le proprie vacanze. |
III. Orientamenti dell’UE per i protocolli sanitari nelle strutture ricettive
19. |
Questa sezione degli orientamenti propone agli Stati membri principi guida per l’elaborazione e l’attuazione di misure di prevenzione e controllo delle infezioni nonché di protocolli per i prestatori di servizi ricettivi, quali alberghi e altre strutture ricettive, al fine di garantire una maggiore sicurezza delle strutture turistiche e la salute di ospiti e lavoratori. |
20. |
Gli orientamenti relativi ai protocolli sanitari non sono vincolanti. Essi mirano a garantire che le misure di prevenzione e controllo delle infezioni siano sviluppate e attuate in maniera coerente, attraverso un approccio coordinato all’interno delle regioni e degli Stati membri. |
21. |
Oltre a seguire le raccomandazioni e le considerazioni operative per la gestione dei rischi legati alla Covid-19 emanate dalle autorità sanitarie pertinenti, nello specifico l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (19) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC, cfr. allegato), gli Stati membri sono invitati a tenere conto dei presenti orientamenti all’ora di elaborare i protocolli del caso in linea con le specifiche condizioni esistenti a livello nazionale, regionale e locale. |
22. |
Le misure di salute pubblica nel settore del turismo dovranno essere compatibili con le disposizioni di ordine generale adottate dalle autorità competenti e tenere presenti gli orientamenti per i luoghi di lavoro (20). Tali misure dovranno inoltre essere conformi alla normativa dell’UE in materia di protezione dei dati (21). |
23. |
Gli Stati membri sono invitati a collaborare strettamente con i portatori di interessi nell’elaborazione di misure e protocolli di prevenzione e controllo delle infezioni, garantendo protocolli mirati e proporzionati alle dimensioni e alla natura del servizio prestato dalle strutture ricettive interessate. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di offrire sostegno per la loro attuazione. |
24. |
Le misure di prevenzione e controllo delle infezioni e i protocolli relativi all’offerta di alloggi per soggiorni brevi nell’ambito dell’economia collaborativa e altre tipologie analoghe devono essere valutati nello specifico. I presenti orientamenti e principi sono pienamente applicabili a questi tipi di servizi ricettivi ed eventuali adeguamenti e alternative non dovranno in nessun modo compromettere la salute dei visitatori né aumentare il rischio di trasmissione del virus. |
25. |
È opportuno che le misure volte a proteggere la salute degli ospiti e dei lavoratori nelle strutture ricettive siano riesaminate ed adeguate periodicamente alla luce di tutte le valutazioni e competenze pertinenti, per garantire che restino proporzionate alle esigenze di salute pubblica del momento. |
26. |
Dovrà essere favorita l’adozione di soluzioni nuove e più efficienti man mano che queste emergeranno, abolendo nel contempo le misure meno efficienti o più onerose. È opportuno rispettare il principio dell’efficacia in termini di costi. Di conseguenza, qualora sia possibile ottenere lo stesso effetto in termini di tutela della salute degli ospiti e dei lavoratori in diversi modi, si dovrà preferire l’opzione meno costosa, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). |
27. |
Nell’elaborare le misure di controllo e prevenzione delle infezioni e i protocolli applicabili nelle strutture ricettive (di seguito «strutture») al fine di prevenire la trasmissione della Covid-19 e garantire la salute pubblica, è opportuno prendere in considerazione i seguenti principi guida:
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28. |
I principi guida di cui sopra devono essere osservati insieme alle raccomandazioni generali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie figuranti nell’allegato. |
IV Conclusioni
29. |
Gli Stati membri sono esortati a condividere i presenti orientamenti con le autorità competenti e di livello regionale/locale. |
30. |
I portatori di interessi del settore del turismo, quali le pertinenti associazioni professionali e piatteforme online, sono esortate a diffondere i presenti orientamenti e a fare opera di sensibilizzazione in merito. |
31. |
Gli Stati membri sono invitati a mantenere costante la cooperazione con l’ECDC per garantire che la mappa della trasmissione di cui al punto 18 funga da strumento trasparente per fornire informazioni a livello dell’UE, utilizzabili dalle autorità, dagli operatori dei trasporti e dai portatori di interessi del settore del turismo. |
32. |
Gli Stati membri sono esortati a esaminare la possibilità di assistere il settore dell’ospitalità e, in un’accezione più ampia, le strutture ove si prestano servizi turistici, nell’attuazione dei presenti orientamenti e delle pertinenti misure di prevenzione e controllo delle infezioni e dei rispettivi protocolli, e di monitorare il rispetto degli stessi. A tal fine gli Stati membri possono avvalersi dei fondi nazionali e dell’UE disponibili. |
33. |
Sulla scorta dei presenti orientamenti, la Commissione continuerà a coordinarsi con gli Stati membri per un approccio coerente alle misure di prevenzione e controllo delle infezioni e ai protocolli per le strutture ricettive e turistiche nell’UE. |
34. |
I presenti orientamenti dovrebbero aiutare gli Stati membri e i portatori di interessi del settore turistico a elaborare misure e protocolli più specifici in materia di prevenzione e controllo delle infezioni, coerenti con i presenti orientamenti, e a monitorare il rispetto di tali misure, gettando così basi più solide per la fiducia dei consumatori nei confronti delle imprese. |
35. |
La Commissione istituirà un sito web dedicato con una mappa interattiva che riunirà le informazioni provenienti dagli Stati membri e dal settore del turismo e dei viaggi, comprese le informazioni sui protocolli nazionali o settoriali e sui sistemi per assicurarne il rispetto. |
36. |
A supporto degli Stati membri la Commissione agevolerà lo scambio di buone pratiche, anche mediante il Comitato consultivo nel settore del turismo. |
37. |
La Commissione continuerà a collaborare con le autorità pubbliche degli Stati membri, con i portatori di interessi del settore del turismo e con le organizzazioni internazionali per facilitare l’attuazione dei presenti orientamenti. |
(1) Commissione europea (CE). Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della Covid-19, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=EN.
(2) Clausola di esclusione della responsabilità: i presenti orientamenti contengono considerazioni, espresse dal punto di vista della salute pubblica, in merito alla prevenzione e al controllo della Covid-19 nel settore turistico. Negli orientamenti figurano indicazioni destinate ai clienti e al personale in merito ai comportamenti da adottare prima, durante e dopo il soggiorno nelle strutture ricettive e in luoghi quali ristoranti, caffè e bar situati in località turistiche. Non sono invece contemplati altri settori, quali parchi tematici o di divertimento, musei o crociere. I presenti orientamenti descrivono, a titolo indicativo, l’approccio raccomandato in ambito turistico, pur riconoscendo le specificità delle varie strutture turistiche presenti nell’UE/SEE.
(3) GU C 126 del 17.4.2020, pag.1.
(4) COM(2020) 115 final, COM(2020) 148 final e C(2020) 2050 final (GU C 102I del 30.3.2020, pag. 12).
(5) Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19 (2020/C 102 I/03).
(6) C(2020) 1753 final (GU C 86I del 16.3.2020, pag. 1).
(7) C(2020) 3100 final (GU C 119I del 14.4.2020, pag. 1).
(8) C(2020) 3139.
(9) C(2020) 3250.
(10) COVID-19: FARE RITORNO AL LUOGO DI LAVORO — Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori, https://osha.europa.eu/it/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view.
(11) Come illustrato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nella sua valutazione rapida dei rischi del 23 aprile 2020, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-ninth-update.
(12) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&from=IT
(13) Al momento non è stato convalidato né raccomandato a fini diagnostici alcun test rapido di rilevamento del SARS-CoV-2.
(14) https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management
(15) C(2020) 2523 final del 16.4.2020.
(16) https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en
(17) Coronavirus: orientamenti dell’UE per tornare al lavoro in sicurezza, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_729
(18) https://covid-statistics.jrc.ec.europa.eu
(19) http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications/2020/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance,-31-march-2020
(20) Coronavirus: orientamenti dell’UE per tornare al lavoro in sicurezza,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_729
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, COVID-19: guidance for the workplace (Covid-19: orientamenti per i luoghi di lavoro) [internet]. [aggiornato il 20 aprile 2020, citazione del 4 maggio 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See
(21) Cfr. anche la dichiarazione del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf
(22) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
(23) Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di covid-19 relativamente alla protezione dei dati (GU C 124I del 17.4.2020, pag. 1).
(24) C(2020) 3139
ALLEGATO
Raccomandazioni generali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per il settore del turismo e in particolare per le strutture ricettive
Misure a livello locale
Le misure di salute pubblica nel settore del turismo dovranno essere compatibili con le misure di ordine generale adottate dalle autorità locali e nazionali e tenere presenti gli orientamenti per i luoghi di lavoro (1). Le misure applicate nel settore del turismo devono essere almeno altrettanto rigorose quanto le raccomandazioni rivolte al grande pubblico.
È opportuno un dialogo costante tra le autorità sanitarie pubbliche locali e/o nazionali e le strutture ricettive al fine di garantire che siano diffuse e applicate le regole e le norme più recenti di ogni determinata area geografica, che comprendano quanto segue:
— |
la predisposizione di specifiche misure affinché gli ospiti, anche quelli provenienti dall’estero, possano ricevere pareri e trattamenti medici, compreso l’accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere, qualora presentino sintomi associati alla Covid-19; |
— |
la necessità che i proprietari delle strutture ricettive raccolgano informazioni di contatto dettagliate, da utilizzare nelle indagini sanitarie qualora si verificasse un caso di infezione all’interno della struttura. |
Comunicazione dei rischi e formazione in materia
Piano d’azione
Le strutture devono disporre di un piano di preparazione che comprenda le azioni da intraprendere per ciascuno dei seguenti periodi:
— |
quando sarà presa la decisione di riaprire, prima dell’arrivo degli ospiti. Tale fase comprenderà la comunicazione di informazioni al personale e la formazione dello stesso, oltre all’attuazione delle indispensabili misure di prevenzione delle infezioni nella struttura e alla realizzazione del tipo di informazioni da fornire agli ospiti prima del loro arrivo; |
— |
durante il soggiorno degli ospiti nella struttura, a partire dalla prenotazione, compresi l’arrivo nella struttura e la partenza; |
— |
fino a 14 giorni dopo la partenza degli ospiti dalla struttura. |
È opportuno fornire a tutti i membri del personale un piano d’azione specifico, che indichi dettagliatamente i ruoli e le responsabilità del personale, e tenere tale documento a disposizione in qualsiasi momento.
Formazione e gestione del personale
Formazione
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Tutto il personale che lavora nelle strutture turistiche deve conoscere i sintomi della Covid-19 (ad esempio febbre, tosse, mal di gola ecc.) e venire informato sulle misure di base di prevenzione e controllo delle infezioni. |
— |
Qualora sia confermato che un membro del personale o un suo familiare convivente ha contratto la Covid-19, il membro del personale non deve entrare nell’ambiente di lavoro durante il periodo di infezione come definito dalle autorità sanitarie locali, di norma fino a otto giorni dalla comparsa dei sintomi per i casi lievi. |
— |
I membri del personale che presentano sintomi compatibili con la Covid-19 non devono entrare nell’ambiente di lavoro e devono rimanere in autoisolamento; va loro raccomandato di attenersi agli orientamenti di salute pubblica validi localmente e di chiedere assistenza medica in caso di peggioramento dei sintomi rispettando gli orientamenti validi localmente. |
— |
È opportuno prendere in considerazione una formazione specifica per il personale, dedicata alle misure per la prevenzione e il controllo delle infezioni e alle azioni da intraprendere qualora ospiti presentino sintomi compatibili con la Covid-19. |
Gestione
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I membri del personale anziani e quelli che per le loro condizioni di salute (ad esempio perché presentano patologie cardiache, patologie polmonari, immunodeficienza o hanno ricevuto recenti cure oncologiche) sono, allo stato delle conoscenze, a maggior rischio di decorso grave se affetti da Covid-19, devono essere assegnati nella misura del possibile ad attività a ridotto contatto con gli ospiti. |
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È opportuno valutare misure tali da ridurre il numero dei membri del personale nella struttura, prevedendo ad esempio che tutto il personale che svolge mansioni potenzialmente compatibili con il telelavoro lavori da casa. |
— |
Lo stesso vale per le misure tali da ridurre la frequenza e durata dei contatti fisici tra le persone presenti nella struttura, comprese ad esempio la turnazione del lavoro e degli orari in cui si consumano i pasti, come pure l’utilizzo del telefono e di mezzi di comunicazione elettronica. |
Informazioni per gli ospiti
— |
Prima dell’arrivo presso la struttura ricettiva, gli ospiti devono ricevere informazioni sugli orientamenti applicati al momento dalle autorità sanitarie pubbliche locali e sulle misure specifiche poste in essere nella struttura. Gli ospiti devono essere informati del fatto che è necessario rinviare il loro soggiorno se presentano sintomi compatibili con Covid-19 o se sono stati in contatto con una persona affetta dalla malattia o che presentava sintomi riconducibili alla Covid-19 nei 14 giorni precedenti il periodo di soggiorno previsto. |
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Una segnaletica specifica con infografiche o informazioni accessibili in altra forma, anche adattate agli ospiti ipovedenti, apposte fuori dall’ingresso della struttura, devono informare gli ospiti sugli indizi e sui sintomi della Covid-19 e fornire istruzioni su come comportarsi in caso di comparsa dei sintomi. Le strutture possono anche fornire opuscoli informativi. |
— |
Al momento della partenza, agli ospiti è richiesto esplicitamente di notificare immediatamente la struttura ricettiva se sviluppano sintomi associati alla Covid-19 o risultano positivi alla Covid-19 nei 14 giorni successivi alla partenza. |
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Le strutture devono accertarsi di avere a disposizione le informazioni di contatto degli ospiti, qualora siano necessarie per il tracciamento dei contatti. |
Distanziamento fisico
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La trasmissione della SARS-CoV-2 avviene principalmente tramite goccioline di secrezioni respiratorie e salivari e contatto diretto con le persone infette, e contatto indiretto con superfici o oggetti contaminati nell’ambiente circostante. Le goccioline di maggiori dimensioni possono percorrere una distanza di circa un metro se emesse quando si respira, di 1,5 metri quando si parla e di due metri quando si tossisce (2). |
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La struttura deve assicurare che sia mantenuto il distanziamento fisico nel rispetto degli orientamenti più recenti negli spazi comuni in cui è probabile che gli ospiti si trattengano per un certo tempo (ad esempio più di 15 minuti). |
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Gli ospiti che viaggiano insieme e condividono camere non sono tenuti a mantenere una distanza fisica tra di loro. |
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Se non è possibile garantire condizioni di distanziamento fisico, vanno valutate misure specifiche per impedire la diffusione delle goccioline, ad esempio il ricorso a separatori di vetro o di plastica per gli sportelli nelle zone della reception. |
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Le strutture turistiche, compresi alberghi e ristoranti, devono stabilire il numero massimo di ospiti ammessi in ciascun ambiente e spazio per garantire il necessario distanziamento fisico. Non è ammesso il superamento del numero massimo di ospiti. |
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Le iniziative di intrattenimento devono essere rimandate o annullate qualora non sia possibile garantire il rispetto del distanziamento fisico. |
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È necessario elaborare misure speciali per i mezzi di trasporto al fine di garantire il distanziamento fisico. |
Misure di prevenzione e controllo delle infezioni
Le imprese del settore del turismo offrono generalmente prodotti e servizi che causano assembramenti di persone in spazi chiusi (alberghi, ristoranti, bar) e spazi all’aperto (campeggi, spiagge, aree piscina) per lungo tempo, fattore che contribuisce alle possibilità di trasmissione del virus. È necessario studiare misure di distanziamento fisico e misure specifiche di prevenzione e controllo (misure protettive individuali e protocolli di pulizia e disinfezione) e attuarle in tutti i contesti in cui sono prevedibili assembramenti (3). Tra le misure di prevenzione e controllo delle infezioni rientrano:
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Galateo respiratorio
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Igiene delle mani
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Utilizzo di mascherine facciali
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Ventilazione
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Pulizia e disinfezione
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In caso di sospetto contagio da Covid-19: test, tracciamento dei contatti, isolamento e quarantena
In caso di sospetto di contagio da Covid-19 di ospiti o personale al lavoro, la struttura interessata deve attivare il proprio piano operativo locale (10).
Al caso sospetto deve essere immediatamente comunicato che è necessario che indossi una mascherina e che si attenga al galateo respiratorio e alle pratiche di igiene delle mani. Il caso sospetto deve mantenere una distanza di almeno due metri dalle altre persone. Ove possibile, è opportuno che sia messa a sua disposizione una camera dove trascorrere l’isolamento dotata di bagno ad uso esclusivo.
Del caso sospetto deve essere data comunicazione ai servizi medici locali, conformemente alla normativa dell’UE in materia di protezione dei dati, che forniranno informazioni sul test e sull’ulteriore gestione e sul trasferimento della persona in questione in un luogo di assistenza (ad esempio un ospedale), qualora ciò sia ritenuto necessario e in conformità ai percorsi di assistenza medica locale.
Se il caso sospetto è ritenuto probabile o viene confermato, saranno informate le autorità sanitarie pubbliche locali, che forniranno istruzioni sulle eventuali attività di tracciamento dei contatti. Il tracciamento dei contatti, che comincia in genere immediatamente dopo la notifica del caso probabile o confermato, spetta di norma alle autorità sanitarie locali. Le strutture turistiche saranno invitate a collaborare e a fornire tutte le informazioni necessarie sul personale o sugli ospiti eventualmente venuti a contatto con il caso nella struttura, a partire da due giorni prima e fino a 14 giorni dopo la comparsa dei sintomi nella persona in questione.
Il personale che sviluppasse sintomi deve essere messo in isolamento domiciliare e deve richiedere assistenza medica.
Se una persona di cui si ha il sospetto o la conferma del contagio da Covid-19 si era trattenuta in un locale interno, tale locale deve essere ventilato per almeno un’ora e poi accuratamente pulito con un detergente neutro, quindi devono essere decontaminate le superfici con un disinfettante efficace contro i virus. Per la decontaminazione, dopo la pulitura con un detersivo neutro è possibile anche fare uso di ipoclorito di sodio allo 0,05-0,1 % o di prodotti a base di etanolo (almeno al 70 %). Tutti i tessuti potenzialmente contaminati (asciugamani, lenzuola, tende, tovaglie ecc.) devono essere lavati con un ciclo di acqua calda (a 90 oC) utilizzando un normale detersivo da lavatrice. Se a causa delle sue caratteristiche non fosse possibile sottoporre il materiale a un ciclo di acqua calda, è necessario aggiungere al ciclo di lavaggio candeggina o prodotti di lavaggio di altro tipo per la decontaminazione dei tessuti.
Raccomandazioni specifiche per gli alberghi
Per ridurre al minimo le probabilità di trasmissione della Covid-19 si raccomandano le seguenti misure:
1. |
Amministrazione / gestione
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2. |
Reception e servizi di portineria
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3. |
Ristoranti, sale da colazione e cena, bar
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4. |
Aree fitness
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5. |
Centri benessere e piscine interne
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6. |
Strutture all’aperto (piscine esterne, spiagge, campi giochi)
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7. |
Aree ricreative interne per i bambini (ad esempio club per bambini negli alberghi)
Qualora fossero tenuti aperti:
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8. |
Sale per conferenze e riunioni
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9. |
Servizi igienici
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10. |
Ascensori
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11. |
Ospiti vulnerabili
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12. |
Eventi
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Ulteriore documentazione informativa
1. |
Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected:
interim guidance (Prevenzione e controllo delle infezioni durante l’assistenza sanitaria in caso di sospetto di Covid-19: orientamenti provvisori). Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità; 2020
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 |
2. |
Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19: interim guidance (Acqua, impianti sanitari, igiene e gestione dei rifiuti per la Covid-19: orientamenti provvisori) https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19 |
3. |
Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus: interim guidance (Sorveglianza globale dell’infezione umana da Covid-19 causata dal virus della Covid-19: orientamenti provvisori). Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità; 2020 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions |
4. |
Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance (Considerazioni per la quarantena nell’ambito del contenimento della malattia da coronavirus Covid-19: orientamenti provvisori). Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità; 2020 https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19) |
(1) Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, COVID-19: guidance for the workplace (Covid-19: orientamenti per i luoghi di lavoro) [internet]. [aggiornato il 20 aprile 2020, citazione del 4 maggio 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See
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(6) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks (Utilizzo di mascherine facciali nella comunità. Riduzione della trasmissione della Covid-19 da parte di persone potenzialmente asintomatiche o presintomatiche mediante l’uso di maschere facciali) [in Internet]. 8 aprile 2020 [4 maggio 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf
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(9) Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings (Ventilazione naturale per il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie) [internet]. 2009 [aggiornato al 4 maggio 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1
(10) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), Contact tracing: Public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union (Tracciamento dei contatti: gestione della salute pubblica per le persone, compresi gli operatori sanitari, che hanno avuto contatti con casi di Covid-19 nell’Unione europea) — secondo aggiornamento, Stoccolma: ECDC; [27 aprile 2020]. Consultabile all’indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management