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Document 52020IP0201

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (2020/2531(RSP))

GU C 371 del 15.9.2021, p. 75–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/75


P9_TA(2020)0201

Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (2020/2531(RSP))

(2021/C 371/11)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 168 e 191,

viste la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (1) (7o PAA) e la sua visione fino al 2050,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche («regolamento REACH») (2),

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele («regolamento CLP») (3),

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (4),

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (5),

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (6),

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (7),

vista la direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (8),

viste la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e le sue successive modifiche (9),

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (10),

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (11) («regolamento sui cosmetici»),

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (12),

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (13),

vista la direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (14), in quanto prezioso strumento per monitorare e affrontare l'inquinamento chimico delle acque superficiali a livello transfrontaliero,

visto il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare (15),

viste la direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, (16) la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, (17) e la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, (18) che modificano la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro,

vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (19),

viste le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2019 dal titolo «Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche»,

visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,

viste le conclusioni del Consiglio del 4 ottobre 2019 dal titolo «Maggiore circolarità — Transizione verso una società sostenibile»,

viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 dal titolo «Un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro: migliorare l'attuazione della normativa relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro nell'UE»,

visti gli orientamenti politici della Commissione europea per il periodo 2019-2024, in particolare la strategia tesa verso un inquinamento zero per l'Europa,

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

viste la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773) e l'analisi approfondita a sostegno di tale comunicazione (20),

visti la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2018 dal titolo «Relazione generale della Commissione sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi — Conclusioni e azioni» (COM(2018)0116) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna,

vista la comunicazione della Commissione del 7 novembre 2018 dal titolo «Verso un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini» (COM(2018)0734),

vista la relazione della Commissione del 7 novembre 2018 dal titolo "Riesame del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema endocrino (COM(2018)0739),

vista la relazione della Commissione del 25 giugno 2019 dal titolo «Risultati del controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH) e sfide, lacune e debolezze individuate» (COM(2019)0264),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sugli aspetti normativi in tema di nanomateriali (21),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (22),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7o programma d'azione per l'ambiente (23),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (24),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020)0098),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),

visto il piano europeo di lotta contro il cancro presentato dalla Commissione nel febbraio 2020,

vista la consultazione pubblica da parte della Commissione sul piano europeo di lotta contro il cancro (25),

visti la comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0020),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (26),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (27),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione (28),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (29),

vista la sua risoluzione del 18 aprile 2019 su un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini (30),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (31),

vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 su un divieto globale per porre fine alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (32),

vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 29 aprile 2019 dal titolo «Global Chemicals Outlook II — From Legacies to Innovative Solutions: Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Seconda relazione sulle prospettive mondiali per le sostanze chimiche — Dai problemi ereditati alle soluzioni innovative: attuazione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile),

vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019 dal titolo «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020» (SOER 2020),

visto lo studio del mese di agosto 2017 commissionato dalla Commissione dal titolo «Study for the strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme» (Studio sulla strategia per un ambiente non tossico del settimo programma di azione per l'ambiente) (33),

visto lo studio pubblicato nel gennaio 2019 e aggiornato nel maggio 2019, commissionato dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, dal titolo «Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection» (Interferenti endocrini: dalle prove scientifiche alla tutela della salute umana) (34),

vista la relazione del giugno 2019 coordinata dalla Commissione europea e dal suo partner organizzatore, ossia il ministero danese dell'Ambiente e dell'alimentazione, dal titolo «EU Chemicals Policy 2030: Building on the past, moving to the future» (La politica dell'UE in materia di sostanze chimiche per il 2030: basarsi sul passato per muoversi verso il futuro),

vista la relazione speciale n. 05/2020 della Corte dei conti europea dal titolo «Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: limitati progressi nella misurazione e nella riduzione dei rischi»,

vista l'interrogazione alla Commissione su una strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (O-000044/2020 — B9-0013/2020),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che la Commissione ha annunciato, nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, la presentazione di una strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità entro l'estate del 2020;

B.

considerando che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità dovrebbe contribuire alla corretta attuazione dei principi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE;

C.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri non sono riusciti a conseguire l'obiettivo 12 degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) che chiede, entro il 2020, di raggiungere una gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e di ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente; che sono necessari notevoli sforzi aggiuntivi per raggiungere l'obiettivo 3 degli OSS e per ridurre in misura sostanziale il numero di morti e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo entro il 2030; che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità può contribuire al conseguimento delle finalità degli OSS;

D.

considerando che le proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche delle sostanze chimiche variano notevolmente; che, mentre molte di tali sostanze che sono parte integrante della vita quotidiana non sono pericolose o persistenti, alcune possono permanere nell'ambiente, accumularsi nella filiera alimentare ed essere nocive per la salute umana a basse concentrazioni;

E.

considerando che l'inquinamento derivante dalle sostanze chimiche di sintesi rappresenta una minaccia sempre più significativa per la sanità pubblica e l'ambiente; che, ad esempio, il cancro legato all'esposizione a sostanze chimiche pericolose è la principale causa di mortalità connessa al lavoro, che ogni anno nell'UE si verificano circa 120 000 casi di cancro professionale in conseguenza dell'esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro, con circa 80 000 decessi conseguenti all'anno (35);

F.

considerando che la regolamentazione svolge un ruolo fondamentale nel prevenire danni da sostanze chimiche pericolose; che si stima che negli ultimi 20 anni si sia evitato un milione di nuovi casi di cancro anche grazie all'attuazione della normativa relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro; che uno studio del 2017 ha effettuato una stima prudente dei benefici cumulativi della legislazione in materia di sostanze chimiche nell'UE nell'ordine di decine di miliardi di euro all'anno (36);

G.

considerando che una strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili deve ridurre in modo efficace l'esposizione delle persone e dell'ambiente alle sostanze chimiche pericolose e, allo stesso tempo, deve rafforzare la competitività e l'innovazione dell'industria europea;

H.

considerando che l'inquinamento chimico provoca perdite a livello degli ecosistemi terrestri e acquatici e porta alla riduzione della «resilienza degli ecosistemi», vale a dire della capacità di resistere ai danni e di riprendersi, determinando un rapido calo delle popolazioni animali;

I.

considerando che il 26 giugno 2019 il Consiglio ha invitato la Commissione a sviluppare un piano d'azione teso a eliminare tutti gli usi non essenziali di composti perfluorurati (PFAS) a causa della loro natura altamente persistente e dei maggiori rischi per la salute e l'ambiente (37);

J.

considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente, nella sua relazione dal titolo «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020», ha espresso crescente preoccupazione in merito al ruolo delle sostanze chimiche nel deterioramento del nostro ambiente e ha avvertito che l'aumento previsto della produzione chimica e delle emissioni continue di sostanze chimiche persistenti e pericolose indica che probabilmente l'onere chimico per la salute e l'ambiente non diminuirà e che le politiche vigenti non sono adeguate ad affrontare un gran numero di sostanze chimiche;

K.

considerando che è necessaria una transizione verso la produzione di sostanze chimiche sicure fin dalla progettazione, ivi compreso l'utilizzo di sostanze chimiche meno pericolose lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti, per ridurre l'inquinamento chimico e migliorare la circolarità dell'economia europea; che il piano d'azione per l'economia circolare dell'UE deve trattare la questione delle sostanze chimiche tossiche al fine di conseguire tali obiettivi;

L.

considerando che consentire a sostanze vietate o sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) di accedere al mercato dell'UE tramite prodotti importati da paesi terzi non è in linea con l'obiettivo di sviluppare cicli di materiali non tossici;

M.

considerando che è positivo che la Commissione stia finanziando progetti che promuovono tecnologie digitali innovative per tracciare le sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento (per esempio la blockchain);

N.

considerando che i feti, i neonati, i bambini, le donne incinte, gli anziani e i poveri sono particolarmente sensibili agli effetti dell'esposizione alle sostanze chimiche; che le famiglie a basso reddito possono essere esposte in maniera sproporzionata poiché spesso vivono nei pressi di importanti fonti di contaminazione, quali siti per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e impianti di produzione (38);

O.

considerando che la Commissione non ha mai realizzato la sua strategia per un ambiente non tossico, promessa nel quadro del settimo piano d'azione per l'ambiente; che è ora importante che la Commissione proponga una strategia ambiziosa che riduca efficacemente al minimo l'esposizione delle persone e dell'ambiente alle sostanze chimiche pericolose e, allo stesso tempo, rafforzi la competitività e l'innovazione dell'industria europea;

P.

considerando che gli studi commissionati dalla Commissione (ad esempio in relazione alla strategia per un ambiente non tossico e nel contesto dei controlli dell'adeguatezza di REACH e della legislazione in materia di sostanze chimiche diversa da REACH) hanno individuato importanti lacune nella legislazione dell'UE per quanto riguarda la gestione sicura delle sostanze chimiche nell'Unione, ivi comprese incongruenze a livello di normative settoriali e un'attuazione insufficiente, e hanno delineato un'ampia serie di misure da prendere in considerazione;

Q.

considerando che tali lacune e incongruenze richiedono un'azione legislativa intesa a garantire l'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente contro i rischi derivanti dalle sostanze chimiche;

R.

considerando che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità dovrebbe basarsi sulle conoscenze e sui metodi scientifici indipendenti più recenti nonché affrontare le esposizioni in condizioni reali nell'intero ciclo di vita;

S.

considerando che, secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione e gli Stati membri devono eseguire una «valutazione indipendente, obiettiva e trasparente» delle sostanze attive dei pesticidi e dei relativi prodotti e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare deve intraprendere un esame scientifico indipendente in linea con il regolamento (CE) n. 178/2002 (legislazione alimentare generale);

1.

accoglie con favore l'obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche; riconosce il ruolo essenziale del settore delle sostanze chimiche nel conseguire i molteplici obiettivi del Green Deal, segnatamente l'obiettivo «inquinamento zero», la neutralità climatica, la transizione energetica, la promozione dell'efficienza energetica e l'economia circolare, offrendo processi produttivi e materiali innovativi;

2.

considera necessario prevenire o ridurre qualsiasi forma di inquinamento a livelli non più nocivi per la salute umana e l'ambiente per consentire di vivere bene entro i limiti ecologici del pianeta;

3.

ritiene che garantire la sicurezza, la sostenibilità e la circolarità fin dalla progettazione di tutti gli utilizzi di sostanze chimiche, materiali e prodotti sia una misura a monte essenziale non solo per tutelare la salute umana, ottenere un ambiente privo di sostanze tossiche (aria, acqua, suolo) e proteggere la biodiversità, ma anche per realizzare un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare e competitiva;

4.

invita la Commissione a presentare una strategia globale in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità così da realizzare il necessario cambiamento di paradigma per attuare l'ambizione in materia di inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche, garantendo un elevato livello di protezione della salute umana, della salute animale e dell'ambiente, riducendo al minimo l'esposizione a sostanze chimiche pericolose, in particolare per quanto riguarda il principio di precauzione e la tutela efficace dei lavoratori, riducendo al minimo l'utilizzo delle sperimentazioni sugli animali, preservando e ripristinando gli ecosistemi e la biodiversità e promuovendo l'innovazione nel campo delle sostanze chimiche sostenibili quale fondamento di una strategia europea per un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare, sicura e sostenibile, rafforzando nel contempo la competitività e la capacità di innovazione dell'economia dell'Unione e garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e potenziando l'occupazione all'interno dell'UE;

5.

sottolinea che la prossima strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità deve altresì affrontare la questione dell'approvvigionamento sostenibile dei materiali e l'intensità energetica nella produzione delle sostanze chimiche in tutta la catena di fornitura, nonché le norme sanitarie, sociali e ambientali e i diritti umani;

6.

sottolinea che la nuova strategia dovrebbe essere coerente e complementare rispetto agli altri obiettivi politici del Green Deal, compresi gli obiettivi della legge per il clima, del nuovo piano d'azione per l'economia circolare, della nuova strategia industriale per l'Europa e del piano europeo di lotta contro il cancro, nonché rispetto al nuovo contesto per l'economia europea a seguito della COVID-19;

7.

sottolinea che la nuova strategia dovrebbe delineare i settori e le modalità in cui l'industria chimica può contribuire al conseguimento di tali obiettivi, ad esempio in materia di energia pulita, materie prime, trasporti sostenibili, digitalizzazione e riduzione dei consumi;

8.

è del parere che la Commissione debba presentare una strategia globale in cui la sostenibilità rappresenti il pilastro fondamentale, e che contribuisca al consolidamento di tutte le politiche pertinenti, anche in materia di sostanze chimiche, commercio, fiscalità, innovazione e concorrenza, nonché assicurarne l'applicazione in modo da attrarre investimenti in Europa e creare mercati per prodotti circolari e a basse emissioni di carbonio;

9.

sottolinea che l'industria chimica è di notevole importanza per l'economia europea e che la modernizzazione e la decarbonizzazione di tale industria sono fondamentali per conseguire gli obiettivi del Green Deal; riconosce che l'industria chimica è in grado di fornire varie soluzioni a basse emissioni di carbonio; mette in luce l'importanza di sviluppare l'industria chimica al fine di contribuire a realizzare gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e il 2050; sottolinea che la promozione dell'innovazione sicura e sostenibile è un elemento fondamentale nella transizione da un'industria lineare a un'industria circolare e sostenibile, che conferisca un importante vantaggio competitivo a tale settore;

10.

ritiene che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità debba conseguire coerenza e sinergie tra la legislazione in materia di sostanze chimiche (ad esempio REACH, CLP, POP, mercurio, prodotti fitosanitari, biocidi, livelli massimi di residui (LMR), legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e la connessa legislazione dell'Unione, incluse la legislazione relativa a prodotti specifici (ad esempio giocattoli, materiali a contatto con gli alimenti, prodotti da costruzione, prodotti farmaceutici, imballaggi, direttiva (UE) 2019/904 sui prodotti di plastica monouso), la legislazione generale sui prodotti (ad esempio progettazione ecocompatibile, marchio di qualità ecologica, futura politica dei prodotti sostenibili), la legislazione sui comparti ambientali (ad esempio acqua, suolo e aria) e la legislazione sulle fonti di inquinamento, ivi compresi gli impianti industriali (ad esempio IED e direttiva Seveso III), nonché la normativa sui rifiuti (ad esempio direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS) e direttiva sui veicoli fuori uso (ELV));

11.

sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla riduzione delle sovrapposizioni tra i quadri giuridici e tra i compiti conferiti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e all'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

12.

sottolinea che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità deve rispettare la gerarchia di azioni in materia di gestione dei rischi, che privilegia la prevenzione dell'esposizione, l'eliminazione graduale delle sostanze pericolose e la sostituzione con alternative più sicure, ove possibile, rispetto alle misure di controllo;

13.

sottolinea la necessità di ridurre e prevenire l'esposizione a sostanze chimiche quali gli interferenti endocrini, che hanno dimostrato di contribuire a un aumento significativo delle malattie croniche e di cui alcuni possono alterare il sistema immunitario e le sue risposte infiammatorie, nel contesto delle misure intese a migliorare la sanità pubblica e rafforzare la resistenza ai virus come il SARS-CoV-2 (39);

14.

sottolinea che la strategia dovrebbe rispecchiare appieno il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio della correzione alla fonte, in via prioritaria, dei danni causati all'ambiente e il principio «chi inquina paga», nonché i principi fondamentali delle normative europee sulle sostanze chimiche, ad esempio l'imposizione dell'onere della prova sui fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle, e che dovrebbe effettivamente applicare tali principi;

15.

ritiene che i meccanismi di responsabilità estesa del produttore rappresenterebbero uno strumento efficace per attuare il principio «chi inquina paga» stimolando nel contempo l'innovazione;

16.

sottolinea la necessità di obiettivi ambiziosi che aumentino il numero di sostanze chimiche esaminate ogni anno, in particolare per quanto riguarda le loro proprietà di interferente endocrino;

17.

sottolinea che tale strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità dovrebbe andare di pari passo con la strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2030;

18.

sottolinea che la nuova strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità dovrebbe essere basata su prove scientifiche solide e aggiornate, tenendo conto del rischio derivante dagli interferenti endocrini, dalle sostanze chimiche pericolose nei prodotti importati, dagli effetti combinati delle diverse sostanze chimiche e sostanze chimiche molto persistenti, e che la successiva azione normativa, tranne qualora riguardi questioni scientifiche (ad esempio identificazione e classificazione dei rischi) (40), dovrebbe essere accompagnata da valutazioni d'impatto e tenere conto del contributo delle parti interessate per aumentare la chiarezza in merito alle priorità;

19.

sottolinea che una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche richiede un'azione simultanea su diversi aspetti, ossia la definizione dei criteri per le sostanze chimiche sostenibili al fine di orientare gli investimenti in modo da contribuire alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento, il miglioramento dell'individuazione delle sostanze chimiche pericolose nei prodotti e la promozione della loro sostituzione con alternative più sicure, nonché la creazione di alleanze con settori chiave per adoperarsi a favore di iniziative in materia di economia circolare (ad esempio i settori edile, tessile, elettronico e automobilistico);

20.

ritiene che debbano essere eliminate tutte le lacune normative e le debolezze presenti nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche, che la legislazione debba essere pienamente attuata e che la nuova strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità debba contribuire efficacemente alla rapida sostituzione, per quanto possibile, delle sostanze estremamente preoccupanti e di altre sostanze chimiche pericolose, tra cui gli interferenti endocrini, le sostanze chimiche molto persistenti, le sostanze neurotossiche e quelle immunotossiche e gli inquinanti organici persistenti, nonché contrastare gli effetti combinati delle sostanze chimiche, le nanoforme delle sostanze e l'esposizione alle sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti; ritiene che la strategia debba anche contribuire all'efficacia delle misure di controllo; ribadisce che un eventuale divieto dei prodotti chimici in questione dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti legati alla sostenibilità;

21.

ribadisce la sua preoccupazione in merito al fatto che la legislazione intesa a impedire la presenza di sostanze chimiche nei prodotti, anche quelli importati, è frammentata, non è né sistematica né coerente e si applica solo a un numero estremamente limitato di sostanze, prodotti e impieghi, prevedendo spesso molte eccezioni; invita la Commissione a presentare, nell'ambito della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, un piano d'azione per colmare i divari del vigente quadro giuridico, dando priorità ai prodotti con cui i consumatori vengono a stretto e frequente contatto, ad esempio tessili, mobili, prodotti per bambini e prodotti igienici assorbenti;

22.

ricorda che entro il 2020 tutte le pertinenti SVHC, comprese le sostanze con proprietà di interferenza endocrina che presentano un grado di preoccupazione equivalente, devono essere inserite nell'elenco REACH delle sostanze candidate; sottolinea che dopo il 2020 saranno necessari sforzi volti a individuare altre eventuali SVHC e a continuare a garantire la piena conformità dei fascicoli di registrazione; invita la Commissione a procedere rapidamente all'eliminazione graduale delle SVHC;

23.

ritiene che la nuova strategia in materia di sostanze chimiche debba assicurare che nessuna sostanza chimica che abbia effetti potenzialmente negativi sulla salute umana o sull'ambiente sia immessa sul mercato prima che siano stati valutati attentamente i pericoli e i rischi connessi a tale sostanza;

24.

sottolinea la necessità di un chiaro impegno a garantire il finanziamento a medio e lungo termine per una ricerca potenziata e indipendente sulla chimica verde, basata sulla sicurezza fin dalla progettazione, per sviluppare alternative sicure e sostenibili, ivi comprese alternative non chimiche, e a promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche nocive, ove fattibile, e la produzione sicura e sostenibile, garantendo i presupposti adeguati per l'innovazione sicura e sostenibile e lo sviluppo di sostanze chimiche nuove e più sicure;

25.

sottolinea che l'industria chimica dovrebbe partecipare in ampia misura a tale finanziamento;

26.

sottolinea la necessità di un chiaro impegno a garantire fondi per il biomonitoraggio umano e il monitoraggio ambientale degli impatti e dell'esposizione alle sostanze chimiche al fine di migliorare la gestione e la valutazione dei rischi chimici, nonché per migliorare la condivisione e l'utilizzo dei dati di monitoraggio a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE tra paesi, settori e istituzioni nei pertinenti settori d'intervento (ad esempio acqua, sostanze chimiche, aria, biomonitoraggio, salute); sottolinea che gli studi sul biomonitoraggio umano dovrebbero essere condotti nel pieno rispetto della pertinente legislazione in materia di protezione dei dati;

27.

ritiene che la ricerca scientifica debba tenere conto anche dell'epigenetica effettuando, nel contempo, prove sulla sospetta tossicità; invita la Commissione a sostenere tale obiettivo e ad aumentare il coordinamento e l'azione a livello europeo nel settore del biomonitoraggio; sottolinea la necessità di svolgere ricerche su questioni su cui non è stata prestata la dovuta attenzione, quali i tumori legati al sistema endocrino e le conseguenze socioeconomiche dei disturbi endocrini;

28.

sottolinea l'importanza di finanziamenti sostenibili per la ricerca e l'innovazione volti a migliorare la comprensione scientifica degli effetti delle sostanze chimiche pericolose sull'ambiente, la salute, la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, nonché a promuovere la ricerca sul miglioramento dei metodi di individuazione dei pericoli relativi alle sostanze chimiche;

29.

ribadisce la necessità di ridurre al minimo e sostituire progressivamente le sperimentazioni sugli animali attraverso un maggiore ricorso a nuove metodologie di approccio e a strategie di sperimentazione intelligente, compresi metodi in vitroin silico; chiede maggiori sforzi e finanziamenti a tal fine, con l'obiettivo di stabilire valutazioni della sicurezza rapide, affidabili e solide non basate sugli animali in tutta la legislazione pertinente, in aggiunta a quella sui cosmetici; si rammarica che permangano ostacoli all'utilità e all'accettazione di metodi di sperimentazione alternativi (non basati sugli animali) a fini normativi, in parte a causa di fattori quali le lacune negli orientamenti disponibili in materia di sperimentazione (41) e finanziamenti insufficienti per la ricerca e lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale; chiede un intervento per porre rimedio a tale situazione;

30.

ritiene che le migliori conoscenze scientifiche disponibili debbano essere utilizzate come parametro di riferimento per la convalida di nuovi metodi di approccio, anziché di modelli obsoleti basati sugli animali;

31.

invita la Commissione a garantire che la convalida e l'introduzione di metodi di sperimentazione non animali siano notevolmente accelerate;

32.

invita la Commissione a esaminare il potenziale delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale al fine di accelerare lo sviluppo di strumenti di tossicologia predittiva per sostenere l'innovazione;

33.

sottolinea che i divieti di sperimentazione sugli animali stabiliti dal regolamento sui prodotti cosmetici non devono essere compromessi dalle sperimentazioni svolte ai sensi di altre normative come REACH;

34.

ritiene che la strategia debba estendere l'utilizzo di una valutazione del rischio generale a tutta la legislazione;

35.

invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli effetti combinati delle sostanze chimiche siano affrontati appieno e in modo coerente in tutta la legislazione pertinente, anche riducendo l'esposizione e, ove necessario, mediante la revisione dei requisiti in materia di dati e lo sviluppo di nuovi metodi di sperimentazione, preferibilmente in conformità delle metodologie concordate dalle agenzie dell'UE;

36.

invita la Commissione a elaborare, in collaborazione con l'ECHA, l'EFSA, gli Stati membri e le parti interessate, una metodologia per tenere conto degli effetti combinati delle sostanze chimiche, ivi comprese l'esposizione combinata a varie sostanze chimiche nonché l'esposizione da diverse fonti, come ad esempio un fattore di valutazione delle miscele, e ad adeguare i requisiti giuridici per affrontare questi effetti nella valutazione e gestione dei rischi in tutta la pertinente legislazione in materia di sostanze chimiche ed emissioni;

37.

plaude all'applicazione del principio «una sostanza — una valutazione del rischio» al fine di utilizzare meglio le risorse delle agenzie e degli organismi scientifici dell'Unione, evitare la duplicazione degli sforzi, comprese le sperimentazioni, ridurre il rischio di esiti divergenti delle valutazioni, accelerare e rendere coerente e trasparente la regolamentazione delle sostanze chimiche e garantire una maggiore tutela della salute e dell'ambiente e condizioni di parità per l'industria, tenendo conto nel contempo della particolare situazione delle PMI;

38.

chiede alla Commissione di istituire una banca dati dell'UE in materia di sicurezza delle sostanze chimiche, pienamente connessa e interoperabile, per agevolare la condivisione ininterrotta di dati tra le autorità e fornire accesso pubblico ai ricercatori, alle autorità di regolamentazione, all'industria e ai cittadini in generale;

39.

sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le agenzie europee di valutazione EFSA ed ECHA, unitamente alle agenzie nazionali, elaborando orientamenti comuni per una valutazione dei rischi, in particolare per i biocidi e i fitofarmaci, che tengano conto dei risultati scientifici più recenti, in modo da evitare incongruenze;

40.

sottolinea la necessità di un approccio più integrato alla valutazione delle sostanze chimiche che presentano pericoli, rischi o funzioni simili come un gruppo; invita pertanto la Commissione a utilizzare un approccio per gruppi fondato su conoscenze scientifiche su scala più ampia sia nella valutazione sia nella successiva azione normativa, al fine di evitare deplorevoli sostituzioni e ridurre la sperimentazione sugli animali; sottolinea che l'approccio «una sostanza — una valutazione del rischio» non dovrebbe contraddire o impedire lo sviluppo di un approccio per gruppi, inteso a valutare le famiglie nel loro insieme;

41.

invita la Commissione, con il sostegno dell'ECHA, a fornire un forum per l'analisi dei vantaggi, degli svantaggi e della fattibilità dell'introduzione di un nuovo regime per la sperimentazione delle sostanze chimiche, ove gli studi di sicurezza siano condotti da laboratori/istituzioni certificati, assegnati nel quadro del processo normativo, e i relativi costi siano sostenuti dai richiedenti al fine di rispettare l'onere della prova a carico delle società;

42.

ritiene che siano necessarie misure normative per proteggere adeguatamente i gruppi vulnerabili come i bambini, le donne in gravidanza e in allattamento e gli anziani; invita la Commissione ad adottare una definizione trasversale di gruppi vulnerabili e a proporre, ove opportuno, di adeguare di conseguenza gli approcci scientifici esistenti alla valutazione dei rischi, nonché di allineare alle norme più rigorose la protezione dei gruppi vulnerabili in tutta la legislazione sulle sostanze chimiche;

43.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle sostanze chimiche che si accumulano e permangono nei corpi, a quelle trasmesse ai bambini attraverso la gravidanza o il latte materno e a quelle che possono avere effetti da una generazione all'altra;

44.

sottolinea la necessità di sviluppare un meccanismo efficace per coordinare la protezione dei gruppi vulnerabili, ad esempio introducendo nei pertinenti atti legislativi dell'UE requisiti coerenti sulla gestione dei rischi in relazione alle sostanze potenzialmente pericolose, comprese le neurotossine e gli interferenti endocrini;

45.

ritiene che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità debba contribuire a un elevato livello di protezione dei lavoratori dalle sostanze chimiche nocive;

46.

invita la Commissione a formulare una proposta legislativa volta a includere le sostanze tossiche per la riproduzione nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE relativa ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro per allinearla alle modalità di trattamento delle sostanze mutagene, cancerogene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) in altre normative dell'UE in materia di sostanze chimiche (per esempio REACH e legislazione su biocidi, pesticidi e cosmetici);

47.

sottolinea l'importanza di richiedere che le domande di autorizzazione a norma del regolamento REACH siano inoltre sufficientemente precise per quanto riguarda l'esposizione alla sostanza interessata, in modo da poter valutare correttamente il rischio e adottare adeguate misure di gestione dei rischi, in particolare per i lavoratori;

48.

osserva che i tumori professionali sono raggruppati insieme a tutti gli altri tumori e non sono generalmente identificati come tumori professionali; condanna il fatto che, secondo diverse analisi, i lavoratori e le loro famiglie sostengono quasi tutti i costi connessi ai tumori professionali; rileva che i tumori professionali comportano costi estremamente elevati per i lavoratori, i datori di lavoro e i sistemi nazionali di sicurezza sociale; invita la Commissione ad assicurare la corretta registrazione dei tumori professionali e delle loro cause;

49.

sottolinea l'importanza di mettere a disposizione informazioni complete sui rischi e la sicurezza delle sostanze chimiche ai datori di lavoro, dal momento che essi devono tutelare e informare i loro lavoratori, fornendo istruzioni corrette in materia di sicurezza, formazione e dispositivi di protezione, nonché attuare un buon sistema di sorveglianza; chiede efficaci ispezioni del lavoro a livello nazionale e sanzioni per le violazioni dei requisiti di sicurezza; incoraggia l'istituzione di comitati di prevenzione;

50.

sottolinea la necessità di fornire informazioni chiare e comprensibili in merito alle sostanze chimiche ai cittadini, ai lavoratori e alle aziende in tutte le lingue dell'UE nonché la necessità di aumentare la trasparenza e la tracciabilità in tutta la catena di fornitura;

51.

chiede che la strategia migliori notevolmente l'attuazione di REACH per quanto riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione e offra chiarezza in merito alla sua interfaccia tra i quadri SSL e CLP; ribadisce il principio «no data, no market» (commercializzazione solo previa disponibilità dei dati); insiste sulla necessità che tutte le registrazioni delle sostanze siano conformi quanto prima possibile; chiede l'aggiornamento obbligatorio dei fascicoli di registrazione sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche disponibili, in modo che le registrazioni continuino a essere conformi; chiede trasparenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di registrazione e chiede di attribuire all'ECHA il potere esplicito di revocare i numeri di registrazione in caso di persistenza dell'infrazione relativa a qualsiasi requisito; sottolinea l'importanza di realizzare programmi tra l'ECHA e l'industria su base volontaria al fine di migliorare i fascicoli di registrazione non limitandosi alla conformità; chiede alla Commissione di promuovere un quadro che incoraggi tali programmi;

52.

invita la Commissione, gli Stati membri e l'ECHA a cooperare per inserire tutte le pertinenti sostanze estremamente preoccupanti attualmente accertate nell'elenco delle sostanze candidate entro la fine dell'anno in corso, coerentemente con l'impegno espresso dall'ex vicepresidente della Commissione Tajani e dall'ex commissario Potočnik nel 2010 e come ribadito in una tabella di marcia della Commissione del 2013 (42);

53.

invita la Commissione ad applicare correttamente il regolamento REACH, in conformità della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 marzo 2019 nella causa T-837/16 (Regno di Svezia contro Commissione europea sui cromati di piombo);

54.

invita la Commissione a rispettare i termini di cui al regolamento REACH, in particolare per quanto riguarda le decisioni relative all'autorizzazione o alla restrizione;

55.

sottolinea l'importanza di richiedere che le domande di autorizzazione siano sufficientemente precise per quanto riguarda gli usi della sostanza interessata, in modo da poter identificare l'esistenza, o l'assenza, di alternative idonee;

56.

chiede di migliorare la procedura di restrizione raggruppando le sostanze e individuando e definendo chiaramente le incertezze scientifiche della valutazione dei rischi e i tempi necessari per generare le informazioni mancanti, nonché considerando i costi della mancanza di azione; chiede di aumentare il livello di prove necessario per la concessione di deroghe alla restrizione proposta;

57.

invita l'ECHA a mettere a disposizione del pubblico gli studi tossicologici ed ecotossicologici presentati dai dichiaranti e dai richiedenti;

58.

invita la Commissione a proporre l'estensione dell'ambito di applicazione della procedura accelerata a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento REACH in merito all'uso da parte dei consumatori di tutte le sostanze estremamente preoccupanti;

59.

ritiene che sia necessario migliorare e accelerare in generale la valutazione e la gestione dei rischi delle sostanze, soprattutto per quanto riguarda l'identificazione delle sostanze cancerogene e mutagene alla luce dell'impegno assunto dalla Commissione in merito alla lotta contro il cancro;

60.

invita la Commissione a migliorare le sperimentazioni che interessano le modalità e gli endpoint per la valutazione degli interferenti endocrini; sottolinea che, sebbene siano effettuate importanti sperimentazioni (ad esempio in materia di riproduzione e di effetti sugli ormoni tiroidei), molte di tali sperimentazioni hanno una bassa sensibilità e talvolta alta variabilità, il che rende il loro impatto piuttosto limitato;

61.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di astenersi dall'autorizzare sostanze e approvare prodotti con serie di dati incomplete sui rischi per la salute e l'ambiente o se il richiedente non è in grado di dimostrare l'inesistenza di alternative idonee, laddove ciò sia un presupposto per l'autorizzazione (43);

62.

invita la Commissione ad assicurare che la letteratura scientifica indipendente, soggetta a revisione inter pares, sia pienamente presa in considerazione e abbia lo stesso peso degli studi normativi basati sulla buona pratica di laboratorio (GLP) nel processo di valutazione dei rischi di tutte le sostanze chimiche; sottolinea che tale modalità contribuisce in maniera efficace alla riduzione della sperimentazione sugli animali non necessaria;

63.

chiede di precisare le disposizioni concernenti la registrazione delle sostanze chimiche per gli utilizzi delle sostanze intermedie nel quadro del regolamento REACH da applicare solo quando la sostanza intermedia viene trasformata in un'altra sostanza registrata, nonché di garantire un controllo sistematico della piena conformità al regolamento REACH;

64.

invita la Commissione a consentire un controllo normativo rapido, efficiente e trasparente delle sostanze chimiche nocive e a sviluppare e attuare un sistema di allerta rapida per identificare i rischi nuovi ed emergenti, al fine di garantire un rapido follow-up normativo a monte e ridurre rapidamente l'esposizione complessiva;

65.

ritiene che l'aumento della trasparenza in merito alle procedure nonché alle proprietà delle sostanze chimiche sia un modo per conseguire un livello più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente; sottolinea che occorre migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conformità da parte dei dichiaranti, il volume di produzione delle sostanze chimiche, i rapporti completi di studio per giustificare l'affidabilità di un sommario esauriente di studio e la mappatura della produzione e dell'utilizzo delle sostanze estremamente preoccupanti;

66.

sottolinea che la legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti (MCA) dovrebbe essere rivista in linea con i regolamenti CLP e REACH per conseguire un approccio coerente e protettivo alla sicurezza dei materiali e dei prodotti che entrano in contatto con gli alimenti;

67.

insiste, in particolare, sulla necessità di una regolamentazione completa e armonizzata di tutti gli MCA, che dovrebbe basarsi sul principio di precauzione, sul principio «no data, no market» (commercializzazione solo previa disponibilità dei dati), su valutazioni complete della sicurezza che affrontino tutti gli endpoint rilevanti per la sicurezza e la salute e si basino sui dati scientifici più recenti per tutte le sostanze chimiche utilizzate negli MCA, su un'applicazione efficace e sul miglioramento delle informazioni ai consumatori;

68.

chiede di eliminare gradualmente le sostanze estremamente preoccupanti negli MCA;

69.

suggerisce di realizzare rapidamente un inventario che raccolga le migliori pratiche della regolamentazione sugli MCA a livello degli Stati membri, ivi comprese le misure nazionali per far fronte all'esposizione agli interferenti endocrini e ai fluorocarburi;

70.

invita la Commissione ad assicurare un collegamento adeguato tra la revisione del regolamento sugli MCA, la strategia «Dal produttore al consumatore» e il piano di lotta contro il cancro;

71.

è preoccupato per le numerose incongruenze presenti nella legislazione dell'Unione riguardo alle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB) individuate nel controllo dell'adeguatezza; invita la Commissione a presentare un piano d'azione chiaro e, se necessario, proposte legislative su come affrontare tutte le PBT, le vPvB, le sostanze persistenti e mobili, sulla base delle valutazioni d'impatto e della conoscenza scientifica e nell'ambito dei quadri istituiti, prendendo in considerazione nel contempo tutta la legislazione pertinente e i comparti ambientali;

72.

esorta la Commissione a fissare termini precisi nel piano d'azione sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) per assicurare una rapida eliminazione graduale di tutti gli usi non essenziali delle PFAS, nonché accelerare lo sviluppo di alternative sicure e non persistenti a tutti gli usi delle PFAS nel quadro della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità;

73.

invita la Commissione a definire il concetto e i criteri dell'«uso essenziale» delle sostanze chimiche pericolose, basandosi sulla definizione di uso essenziale presente nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, per fornire un approccio armonizzato per le misure normative sugli usi non essenziali;

74.

ritiene inoltre che le sostanze neurotossiche o immunotossiche debbano essere considerate sostanze che presentano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze estremamente preoccupanti a norma del regolamento REACH;

75.

reitera il suo appello del 18 aprile 2019 per un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini, e in particolare per l'adozione di una definizione orizzontale basata sulla definizione dell'OMS per le sostanze sospettate di essere interferenti endocrini, così come per gli interferenti endocrini accertati e presunti, in linea con la classificazione delle sostanze CMR ai sensi del regolamento CLP, per la conseguente revisione dei requisiti in materia di dati, per la riduzione efficace dell'esposizione complessiva delle persone e dell'ambiente agli interferenti endocrini, per l'elaborazione di proposte legislative volte a inserire disposizioni specifiche sugli interferenti endocrini nella legislazione sui giocattoli, i materiali a contatto con gli alimenti e i cosmetici al fine di trattare gli interferenti endocrini come sostanze CMR e per la revisione di tutta la legislazione in materia, ivi compresa la legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti, allo scopo di sostituire gli interferenti endocrini;

76.

reitera il suo appello del 14 marzo 2013 (44) affinché siano sviluppati metodologie di sperimentazione e documenti orientativi in modo da tenere meglio conto degli interferenti endocrini, dei possibili effetti a basso dosaggio, degli effetti combinati e delle relazioni dose-risposta non monotone, segnatamente per quanto riguarda le finestre critiche di esposizione durante lo sviluppo; sottolinea che gli interferenti endocrini dovrebbero essere considerati come sostanze «prive di soglia» a meno che un richiedente non possa scientificamente dimostrare una soglia sicura;

77.

invita la Commissione ad attuare rapidamente le raccomandazioni del controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH) e a introdurre nuove classi di pericolo nel regolamento CLP e, parallelamente, nel sistema mondiale armonizzato (per esempio per gli interferenti endocrini, la tossicità terrestre, la neurotossicità, l'immunotossicità, le PBT e le vPvB);

78.

ritiene che le sostanze persistenti, mobili e tossiche (PMT) o molto persistenti e molto mobili (vPvM) debbano essere aggiunte all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti di cui al regolamento REACH;

79.

invita la Commissione a dare priorità all'identificazione e alla regolamentazione delle sostanze chimiche che destano preoccupazione, ad esempio le sostanze CMR e gli interferenti endocrini, anche nel suo piano europeo di lotta contro il cancro, in particolare per la protezione dei lavoratori, dal momento che, secondo l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), il cancro causa il 52 % di tutti i decessi correlati al lavoro nell'UE (45);

80.

sottolinea che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità dovrebbe introdurre la registrazione dei polimeri, estendere gli obblighi di informazione standard per le sostanze comprese tra 1 e 10 tonnellate a tutte le sostanze in questione, rafforzare gli obblighi di informazione sulle proprietà tossicologiche nonché sugli utilizzi e l'esposizione, richiedendo, tra l'altro, una relazione di sicurezza delle sostanze chimiche per le sostanze comprese tra 1 e 10 tonnellate, e migliorare la valutazione delle sostanze complesse (ad esempio sostanze di composizione sconosciuta o variabile), in particolare sostenendo l'ECHA nell'ulteriore sviluppo delle soluzioni già messe in atto (quali i profili di identità delle sostanze); chiede l'elaborazione di metodi specifici per valutare questo tipo di sostanza, che consentano un approccio scientifico solido e siano applicabili nella pratica;

81.

ricorda l'impegno dell'Unione a garantire la sicurezza dei nanomateriali di sintesi e dei materiali con proprietà simili a norma del settimo programma di azione in materia di ambiente e riafferma il proprio invito del 24 aprile 2009 a rivedere l'intera normativa in materia al fine di garantire la sicurezza per tutte le applicazioni dei nanomateriali nei prodotti aventi un potenziale impatto sulla salute, l'ambiente o la sicurezza nel corso del loro ciclo di vita e a sviluppare sperimentazioni adeguate per valutare i pericoli dei nanomateriali e l'esposizione agli stessi durante tutto il loro ciclo di vita;

82.

invita la Commissione a chiarire le condizioni e i criteri in base ai quali l'uso della plastica biodegradabile o compostabile non è nocivo per l'ambiente e la salute umana, tenendo conto nel contempo di tutti i comparti ambientali in cui tali materie plastiche possano essere rilasciate e applicando il principio di precauzione;

83.

invita la Commissione a ultimare il riesame della raccomandazione sulla definizione dei nanomateriali, rivedere se del caso tale raccomandazione e garantire che i nanomateriali siano individuati in modo coerente mediante una definizione giuridicamente vincolante;

84.

sollecita la Commissione a chiedere regolarmente all'ECHA di valutare regolarmente le prestazioni e l'impatto dell'Osservatorio dell'UE per i nanomateriali (EUON);

85.

chiede la piena attuazione della legislazione sui prodotti fitosanitari; invita la Commissione a tenere in considerazione i vari inviti del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 volti a migliorare la procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione; invita la Commissione ad accelerare la transizione dell'Europa verso pesticidi a basso rischio quali definiti all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e a ridurre la dipendenza dai pesticidi, tra l'altro promuovendo e sostenendo l'attuazione di pratiche di gestione integrata delle specie nocive, a conseguire gli obiettivi della direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi e tradurre gli obiettivi di quest'ultima nella legislazione pertinente, a migliorare le statistiche sui prodotti fitosanitari, a elaborare migliori indicatori di rischio, a ridurre l'utilizzo dei fertilizzanti per evitare il degrado dei terreni e a sostenere gli agricoltori nel conseguimento di tali obiettivi;

86.

ritiene che, al fine di garantire la protezione della sanità pubblica e condizioni di parità per gli agricoltori europei, le sostanze attive vietate non debbano accedere al mercato dell'UE attraverso prodotti importati;

87.

invita la Commissione ad adottare misure per accelerare lo sviluppo dei prodotti fitosanitari a basso rischio e a istituire l'obiettivo del 2030 per l'eliminazione graduale dei pesticidi ad alto rischio;

88.

invita la Commissione a fissare obiettivi specifici per ridurre in maniera significativa sia l'utilizzo dei pesticidi chimici sia il rischio derivante dagli stessi;

89.

sottolinea il preoccupante ritardo nell'attuazione del programma di riesame e la necessità di garantire una (ri)valutazione più rapida ed esauriente dei principi attivi biocidi, dei coformulanti e degli interi prodotti — anche per quanto riguarda le proprietà di interferente endocrino — al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;

90.

sottolinea l'importanza di realizzare la transizione verso un'economia realmente circolare e climaticamente neutra e di sviluppare cicli di materiali non tossici; ritiene che i prodotti fabbricati da materiali grezzi e quelli fabbricati da materiali riciclati debbano soddisfare gli stessi parametri chimici; ribadisce che, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti definita alla direttiva quadro sui rifiuti (46), la prevenzione è prioritaria rispetto al riciclaggio e che, di conseguenza, il riciclaggio non dovrebbe giustificare il perpetuarsi dell'impiego di sostanze ereditate pericolose;

91.

ribadisce che la questione dei prodotti contenenti sostanze ereditate preoccupanti andrebbe affrontata ricorrendo a un efficiente sistema di tracciamento e di smaltimento;

92.

riafferma la sua posizione del 13 settembre 2018 sulle possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, e in particolare che per sostanze preoccupanti si intendono quelle che rispondono ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento REACH quali le sostanze estremamente preoccupanti, le sostanze vietate ai sensi della Convenzione di Stoccolma (inquinanti organici persistenti — POP), le sostanze specifiche soggette a restrizioni negli articoli di cui all'allegato XVII del regolamento REACH nonché determinate sostanze disciplinate dalla normativa specifica per settore e/o relativa ai prodotti;

93.

ritiene che la comunicazione di tutte le informazioni non riservate sulle sostanze chimiche pericolose nei prodotti lungo la catena di fornitura ai consumatori e ai gestori dei rifiuti sia un prerequisito per il conseguimento di cicli di materiali non tossici;

94.

invita la Commissione a elaborare indicatori completi sugli impatti delle sostanze chimiche sulla salute e sull'ambiente, che aiutino, tra l'altro, a valutare l'efficacia della legislazione in materia di sostanze chimiche;

95.

invita la Commissione a garantire che un sistema di informazione pubblica di facile uso, trasparente, obbligatorio e armonizzato sulle sostanze pericolose presenti nei materiali, nei prodotti e nei rifiuti sia istituito in tempi rapidi e messo a disposizione in tutte le lingue dell'Unione quanto prima possibile;

96.

sottolinea che la strategia dovrebbe aiutare l'industria a raggiungere la neutralità climatica e l'obiettivo di inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche, oltre a sostenere il buon funzionamento del mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione e la produzione sicure e sostenibili dell'industria dell'UE, in linea con il Green Deal e la nuova strategia industriale; sottolinea che la strategia dovrebbe evitare oneri amministrativi non necessari;

97.

sottolinea che la strategia dovrebbe aiutare l'industria chimica a raggiungere la neutralità climatica e gli obiettivi di inquinamento zero, attraverso lo sviluppo di nuove catene del valore integrate che associno l'agricoltura al settore chimico, oltre a sostenere il buon funzionamento del mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione dell'industria dell'UE;

98.

chiede che sia fornito sostegno alle PMI, ivi compreso sostegno tecnico per la sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure, al fine di aiutarle a rispettare la legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche e a realizzare la transizione verso la produzione e l'uso di prodotti sicuri e sostenibili, promuovendo la ricerca e lo sviluppo, gli investimenti in sostanze chimiche sostenibili e in innovazioni tecnologiche nell'ambito dei programmi dell'Unione, come Orizzonte Europa;

99.

sottolinea che detta legislazione dovrebbe essere concepita in modo tale che le PMI possano attuarla senza che venga pregiudicato il livello di protezione necessario;

100.

sottolinea che una legislazione che assicuri stabilità e prevedibilità normative è fondamentale per orientare l'innovazione necessaria per la transizione verso un settore delle sostanze chimiche circolare, sicuro e sostenibile, ivi compreso l'utilizzo sostenibile delle materie prime rinnovabili per sostenere la bioeconomia, e per investimenti a lungo termine al fine di conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche; sostiene il coinvolgimento delle parti interessate a tale riguardo;

101.

sottolinea la necessità che la legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche fornisca incentivi per una chimica, materiali (comprese le materie plastiche) e tecnologie sicuri e sostenibili, comprese le alternative non chimiche, sicure e non tossiche fin dalla progettazione;

102.

sottolinea, a tale riguardo, che la strategia dovrebbe creare opportunità per la diffusione di tecnologie pulite per conseguire gli obiettivi del Green Deal;

103.

sottolinea che lo sviluppo di queste tecnologie e la produzione di tale chimica dovrebbero essere incentivati all'interno dell'UE;

104.

invita la Commissione a elaborare criteri dell'UE per le sostanze chimiche sostenibili, sulla base di una proposta scientifica dell'ECHA; ritiene che tali criteri debbano essere integrati da norme di prodotto (quali il quadro strategico in materia di prodotti sostenibili);

105.

invita la Commissione a incentivare i prodotti sicuri e sostenibili e la produzione pulita e a introdurre e/o adattare strumenti economici (per esempio tariffe, tasse ambientali, responsabilità estesa del produttore) per conseguire l'internalizzazione dei costi esterni lungo tutto il ciclo di vita delle sostanze chimiche, compresi i costi sanitari e ambientali, a prescindere dal fatto che il loro utilizzo avvenga all'interno o all'esterno dell'Unione;

106.

ricorda che le entrate riscosse dall'ECHA tramite le tariffe saranno notevolmente ridotte; chiede la revisione del modello di finanziamento dell'ECHA e l'introduzione di un meccanismo di finanziamento prevedibile e sostenibile, al fine di garantire il suo corretto funzionamento a lungo termine e di eliminare eventuali inefficienze, segnatamente quelle dovute alla separazione delle linee di bilancio, fornendo le risorse necessarie per soddisfare le crescenti esigenze legate alle sue attuali attività e risorse supplementari sufficienti per eventuali lavori aggiuntivi nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale, compreso personale interno all'ECHA addetto esclusivamente alla protezione degli animali e alla promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale in tutte le attività dell'ECHA;

107.

invita la Commissione e il Consiglio ad astenersi dal ridurre le risorse dell'ECHA nelle procedure di bilancio annuali e a fornire all'ECHA risorse supplementari per altri eventuali compiti necessari come lo svolgimento di valutazioni delle sostanze;

108.

chiede un bilancio e livelli di personale adeguati per i servizi della Commissione incaricati di assicurare la corretta attuazione della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità; sottolinea che l'assegnazione delle risorse deve rispondere alle priorità politiche sia attuali che a lungo termine e auspica pertanto, nel contesto del Green Deal europeo, un notevole potenziamento delle risorse umane nella direzione generale dell'Ambiente, in particolare, e nelle agenzie dell'UE competenti;

109.

chiede la piena attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche; invita gli Stati membri a dedicare sufficienti capacità per migliorare l'applicazione della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche e invita la Commissione e l'ECHA a fornire un sostegno adeguato a tale scopo;

110.

invita la Commissione a sottoporre ad audit i sistemi di applicazione degli Stati membri per quanto riguarda la legislazione in materia di sostanze chimiche e a formulare raccomandazioni di miglioramento, rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli organismi preposti all'applicazione delle norme e proporre strumenti esecutivi dell'UE, ove necessario; invita la Commissione ad avvalersi dei poteri conferiti a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 (47), al fine di assicurare adeguate prove su prodotti in tutta l'Unione;

111.

ritiene che gli Stati membri debbano ricevere orientamenti chiari su come rafforzare i loro sistemi di applicazione nell'ambito della legislazione in materia di sostanze chimiche e che il coordinamento e la cooperazione tra gli organismi degli Stati membri preposti all'applicazione delle norme in questo settore debbano essere rafforzati; invita la Commissione a formulare tali orientamenti sulla base di un audit dei sistemi di applicazione e tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'ambito del forum REACH;

112.

invita la Commissione a sostenere l'istituzione di una rete europea di città e comunità locali libere dagli interferenti endocrini allo scopo di migliorare la cooperazione e scambiare migliori pratiche, in analogia con il Patto dei sindaci per il clima e l'energia;

113.

invita la Commissione a intraprendere rapidamente azioni legali quando constata che la legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche non è rispettata; ricorda la propria osservazione del 16 gennaio 2020 (48) secondo cui le procedure devono essere più efficienti nel settore delle violazioni in materia di ambiente; invita la Commissione a rivedere i suoi orientamenti interni sulle procedure di infrazione e ad avvalersi della comunicazione «Legiferare meglio», di prossima pubblicazione, per assicurare un'applicazione rapida ed efficiente del diritto dell'UE;

114.

invita la Commissione a garantire che le sostanze chimiche e i prodotti importati ed esportati rispettino le stesse norme che disciplinano le sostanze chimiche e i prodotti fabbricati e impiegati nell'Unione al fine di garantire condizioni di parità tra i produttori dell'UE e dei paesi terzi; ritiene che occorra rafforzare i controlli di non conformità nell'Unione e alle sue frontiere, anche attraverso una cooperazione rafforzata tra le autorità doganali e lo sviluppo di uno specifico strumento digitale a tale scopo, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel contesto del forum REACH; accoglie con favore il piano d'azione a lungo termine della Commissione per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico (49) e invita la Commissione ad avvalersi appieno delle future proposte per assicurare l'applicazione della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche;

115.

invita la Commissione a effettuare una valutazione approfondita della dipendenza degli Stati membri dalle importazioni da paesi terzi di sostanze chimiche nelle catene di valore critiche, quali quelle connesse ai principi attivi farmaceutici, ai disinfettanti ecc., e degli eventuali rischi per la sicurezza associati;

116.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare politiche intese a facilitare e promuovere il ritorno in Europa della produzione di sostanze chimiche nelle catene di valore strategiche, quali quelle dei principi attivi farmaceutici e dei disinfettanti, al fine di riacquistare il controllo su questo settore strategico e ridurre la dipendenza dell'Europa dai paesi terzi, garantire un accesso sicuro ed evitare la carenza di medicinali senza compromettere i rendimenti che le economie aperte traggono dal commercio internazionale;

117.

invita la Commissione a vietare in tutte le importazioni residui di sostanze pericolose «prive di soglia» vietate nell'UE, dal momento che non esiste alcun livello sicuro di esposizione a tali sostanze, e ad applicare ad altre sostanze contenute nelle importazioni gli stessi livelli massimi di residui applicati alle sostanze prodotte nell'UE per garantire condizioni di parità tra i produttori e gli agricoltori dell'UE e dei paesi terzi;

118.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, sul piano politico e finanziario, tutte le strutture e tutti i processi internazionali volti a conseguire una sana gestione delle sostanze chimiche a livello mondiale;

119.

invita la Commissione a riconoscere l'inquinamento chimico (ivi compresi i pesticidi) come una delle cause principali della crisi della biodiversità e a presentare proposte legislative al fine di affrontare le questioni delle sostanze chimiche persistenti, accumulabili e mobili nell'ambiente e dei loro effetti negativi sugli ecosistemi e sulla biodiversità;

120.

sottolinea che la sostenibilità delle sostanze chimiche deve comprendere anche la responsabilità sociale e ambientale delle industrie e aziende chimiche lungo tutte le loro catene di approvvigionamento;

121.

reputa che le norme dell'Unione in materia di sicurezza delle sostanze chimiche dovrebbero essere promosse a livello internazionale;

122.

invita la Commissione a proseguire l'elaborazione di un approccio che succeda all'approccio strategico alla gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM), ivi compresa una riforma del programma speciale; invita la Commissione a contribuire ai negoziati per lo sviluppo di un meccanismo di finanziamento adeguato, prevedibile e sostenibile a tale riguardo;

123.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 3.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(5)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(6)  GU L 169 del 2.6.2019, pag. 45.

(7)  GU L 201 del 21.7.2012, pag. 60.

(8)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

(9)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(10)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(11)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(12)  GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

(13)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(14)  GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1.

(15)  GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.

(16)  GU L 345 del 27.12.2017, pag. 87.

(17)  GU L 30 del 31.1.2019, pag. 112.

(18)  GU L 164 del 20.6.2019, pag. 23.

(19)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

(20)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_ in_support_en_0.pdf

(21)  GU C 184 dell'8.7.2010, pag. 82.

(22)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.

(23)  GU C 390 del 18.11.2019, pag. 10.

(24)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.

(25)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan/public-consultation

(26)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 136.

(27)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 183.

(28)  Testi approvati, P8_TA(2019)0023.

(29)  Testi approvati, P8_TA(2019)0082.

(30)  Testi approvati, P8_TA(2019)0441.

(31)  Testi approvati, P8_TA(2020)0005.

(32)  GU C 41 del 6.2.2020, pag. 45.

(33)  https://op.europa.eu/s/nJFb

(34)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL _STU(2019)608866_EN.pdf

(35)  https://osha.europa.eu/it/themes/work-related-diseases/work-related-cancer

(36)  Nazioni Unite, Global Chemicals Outlook II: summary for policymakers (Seconda relazione sulle prospettive mondiali in materia di sostanze chimiche: sintesi per i decisori politici).

(37)  Conclusioni del Consiglio adottate il 26 giugno 2019 dal titolo «Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche», punto 14.

(38)  Nazioni Unite, Global Chemicals Outlook II: summary for policymakers (Seconda relazione sulle prospettive mondiali in materia di sostanze chimiche: sintesi per i decisori politici).

(39)  https://www.ehn.org/toxic-chemicals-coronavirus-2645713170.html

(40)  Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14.

(41)  «Risultati del controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH) e sfide, lacune e debolezze individuate» (COM(2019)0264).

(42)  https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=ST%205867%202013%20INIT

(43)  Come affermato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 marzo 2019 relativa alla causa T-837/16 (Regno di Svezia contro Commissione europea sui cromati di piombo).

(44)  Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione della salute pubblica dagli interferenti endocrini (GU C 36 del 29.1.2016, pag. 85).

(45)  https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/

(46)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(47)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(48)  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) (Testi approvati, P9_TA(2020)0015).

(49)  Comunicazione del 10 marzo 2020, COM(2020)0094.


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