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Document 52018XX0112(03)

Relazione finale del consigliere-auditore [Caso AT.39740 — Google Search (Shopping)]

GU C 9 del 12.1.2018, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/6


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

[Caso AT.39740 — Google Search (Shopping)]

(2018/C 9/07)

INTRODUZIONE

(1)

Il progetto di decisione riguarda il trattamento preferenziale, in termini di posizionamento e di visualizzazione, riservato da Google Inc., nelle sue pagine generali dei risultati di ricerca, al suo servizio di acquisti comparativi rispetto ai servizi di acquisti comparativi della concorrenza.

(2)

Il 30 novembre 2010 la Commissione, dopo avere ricevuto varie denunce, (2) ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (3) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (4) nei confronti di Google Inc. in riferimento a una serie di pratiche. A norma di detto articolo 11, paragrafo 6, l’avvio del procedimento ha privato le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 del TFUE in relazione a tali pratiche. Di conseguenza alcune denunce sono state trasferite dalle autorità garanti della concorrenza di taluni Stati membri alla Commissione (5). Dopo l’avvio del procedimento la Commissione ha ricevuto ulteriori denunce (6). Ad aprile del 2012 i casi 39768 (Ciao), 39775 (eJustice/1PlusV), 39845 (VfT), 39863 (BDZV&VDZ), 39866 (Elfvoetbal), 39867 (Euro-Cities/HotMaps), 39875 (nntp.it), 39897 (Microsoft) e 39975 (Twenga) sono stati riuniti con il caso 39740 (Foundem). I documenti che erano stati registrati nell’ambito di tali procedimenti sono stati pertanto riuniti in un unico fascicolo con numero 39740 – Google Search. La Commissione ha continuato il procedimento con il numero di caso 39740.

(3)

Il 13 marzo 2013, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ha trasmesso a Google Inc. una valutazione preliminare (la «valutazione preliminare») nella quale ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che Google Inc. violi l’articolo 102 del TFUE e l’articolo 54 dell’accordo SEE attuando varie pratiche commerciali tra cui il trattamento favorevole, nell’ambito delle pagine generali dei risultati di ricerca di Google Inc., riservato ai link verso i propri servizi di ricerca specializzati rispetto ai servizi di ricerca specializzati della concorrenza.

(4)

Pur negando che le pratiche commerciali oggetto della valutazione preliminare violassero l’articolo 102 del TFUE o l’articolo 54 dell’accordo SEE, Google Inc. ha trasmesso impegni intesi a dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza che la Commissione aveva espresso per quanto concerne tali pratiche. Google Inc. ha presentato alla Commissione una prima serie di impegni il 3 aprile 2013, una seconda serie di impegni il 21 ottobre 2013 e una terza serie di impegni il 31 gennaio 2014.

(5)

Tra il 27 maggio 2014 e l’11 agosto 2014 la Commissione ha trasmesso ai denuncianti che avevano presentato una denuncia anteriormente al 27 maggio 2014 una serie di lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (le «lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1») (7). In tali lettere la Commissione delineava la sua valutazione provvisoria, dichiarando che la terza serie di impegni avrebbe potuto dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza espresse nella valutazione preliminare e che pertanto intendeva respingere le loro denunce (8).

(6)

Diversi destinatari delle lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 hanno ritenuto di non avere ottenuto un sufficiente accesso ai documenti sui quali si è fondata la valutazione provvisoria della Commissione, secondo il disposto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004. I denuncianti hanno chiesto l’accesso a tali documenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/695/UE. Nel rispondere a tali richieste, il consigliere-auditore ha chiarito che i diritti procedurali dei denuncianti non sono estesi quanto i diritti della difesa delle imprese sottoposte a indagine da parte della Commissione. In particolare il diritto di accesso conferito ai destinatari delle lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 non ha la stessa portata del diritto di accesso al fascicolo della Commissione conferito ai destinatari delle comunicazioni degli addebiti. Tuttavia poiché le lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 si erano basate specificamente sulla valutazione preliminare (9), il consigliere-auditore ha ritenuto che fosse necessario mettere a disposizione dei destinatari delle lettere una versione espunta della valutazione preliminare. La DG Concorrenza ha quindi fornito l’accesso a tale documentazione su richiesta del consigliere-auditore.

(7)

I destinatari delle lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto (10). Dopo avere esaminato le osservazioni di tali denuncianti, la Commissione ha ritenuto di non essere in grado di adottare una decisione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 volta a rendere obbligatoria la terza serie di impegni e a concludere che l’intervento della Commissione non era più giustificato. La Commissione ha informato Google Inc. a tale riguardo il 4 settembre 2014.

LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI

(8)

Il 15 aprile 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nella quale espone la sua conclusione preliminare secondo cui il trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e visualizzazione, riservato da Google Inc., nelle sue pagine generali dei risultati di ricerca, al proprio servizio di acquisti comparativi rispetto ai servizi di acquisti comparativi della concorrenza costituisce un abuso di posizione dominante ed è incompatibile con l’articolo 102 del TFUE e con l’articolo 54 dell’accordo SEE.

(9)

L’accesso al fascicolo è stato fornito a Google Inc. il 27 aprile 2015 mediante un DVD criptato. A giugno e a luglio del 2015 sono state organizzate procedure di consultazione in «sala dati» (11). Google Inc. ha presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE sollecitando l’accesso a taluni dati di natura analoga ai dati a cui era stato fornito accesso in sala dati ma che non erano stati resi disponibili con tale modalità. A seguito dell’intervento del consigliere-auditore, la DG Concorrenza ha inviato lettere ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE ai soggetti interessati che avevano trasmesso informazioni, comunicando loro i motivi per i quali la Commissione intendeva consentire l’accesso alle informazioni che li riguardavano mediante la procedura della sala dati. Poiché i soggetti interessati che avevano trasmesso le informazioni non hanno sollevato obiezioni entro il termine fissato, è stata allestita una sala dati.

(10)

Google Inc. ha inoltre presentato una richiesta al consigliere-auditore a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE sollecitando l’accesso a i) talune parti della relazione predisposta dai suoi consulenti esterni nell’ambito della procedura della sala dati, e ii) la versione integrale di una risposta a una particolare richiesta di informazioni avanzata dalla Commissione. In seguito all’intervento del consigliere-auditore è stato fornito accesso a una versione di tali parti della relazione della sala dati che presentava una quantità di omissis nettamente inferiore e che era sufficientemente significativa ai fini del corretto esercizio, da parte di Google Inc., del diritto ad essere sentita. Per quanto riguarda la risposta alla richiesta di informazioni, su richiesta del consigliere-auditore la DG Concorrenza ha in primo luogo ottenuto dal soggetto interpellato una versione della sua risposta in cui figuravano meno omissis e che poteva essere resa nota a Google Inc., come di fatto è avvenuto. In secondo luogo a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE la DG Concorrenza ha informato tale soggetto interpellato dei motivi per i quali la Commissione intendeva rendere pubbliche le informazioni che risultavano ancora occultate nella versione con meno omissis attraverso una «cerchia di riservatezza» costituita da alcuni dei consulenti esterni di Google Inc.. In mancanza di obiezioni da parte di tale soggetto interpellato e una volta ricevuti adeguati impegni di riservatezza, la Commissione ha deciso di procedere in tal senso.

(11)

Google Inc. ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 27 agosto 2015 e non ha chiesto di essere sentita.

LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI SUPPLEMENTARI

(12)

Il 14 luglio 2016 (12), in seguito alla riorganizzazione di Google Inc. e alla creazione di Alphabet Inc. quale società controllante di Google Inc., la Commissione ha avviato un procedimento in relazione ad Alphabet Inc.. Nella stessa data la Commissione ha inviato un’ulteriore comunicazione degli addebiti a Google Inc. e ad Alphabet Inc. (in prosieguo «Google»), alla quale è stata allegata la prima comunicazione degli addebiti (13). Pertanto la prima comunicazione degli addebiti è stata trasmessa anche ad Alphabet Inc.

(13)

La comunicazione degli addebiti supplementari espone, tra l’altro, i motivi per i quali la Commissione aveva fatto ricorso alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, indicando che ciò non pregiudicava la posizione della Commissione riguardo all’esistenza o meno di tale obbligo a suo carico.

(14)

Il 27 luglio 2016 è stato fornito a Google l’accesso al fascicolo mediante un DVD criptato. Una sala dati è stata messa a disposizione dal 14 settembre 2016,

(15)

Il 26 settembre 2016 Google mi ha trasmesso una richiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, sollecitando l’ulteriore accesso a 20 documenti e dichiarandosi pronta a accettare, se del caso, una divulgazione limitata nell’ambito della procedura della sala dati o della «cerchia di riservatezza». In seguito al mio intervento sono state rese note versioni con meno omissis, in alcuni casi mediante la procedura della sala dati (avviata il 27 ottobre 2016) o la costituzione di una cerchia di riservatezza attraverso cui è stato consentito di accedere alla documentazione soltanto a determinati consulenti esterni incaricati da Google di esaminare tali documenti per suo conto.

(16)

Google ha risposto alla comunicazione degli addebiti supplementari il 3 novembre 2016 e non ha chiesto di essere sentita.

LA LETTERA DI ESPOSIZIONE DEI FATTI

(17)

Il 28 febbraio 2017 la Commissione ha inviato a Google una lettera di esposizione dei fatti. Il 1o marzo 2017 è stato fornito a Google, mediante un CD criptato, l’accesso al fascicolo costituito in seguito alla comunicazione degli addebiti supplementari. Dal 13 marzo 2017 è stata messa a disposizione una sala dati in relazione alle informazioni di cui i soggetti che le avevano fornite avevano dichiarato la riservatezza ma per le quali tali soggetti avevano autorizzato un accesso limitato nell’ambito della sala dati.

(18)

Il 20 marzo 2017 Google mi ha trasmesso una richiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE sollecitando un ulteriore accesso i) a talune parti occultate di documenti che erano stati forniti a Google nell’ambito dell’accesso al fascicolo costituito in seguito alla comunicazione degli addebiti supplementari oppure nell’ambito di una cerchia di riservatezza in seguito al mio intervento nel 2016 e ii) a resoconti di riunioni con determinati soggetti terzi, in particolare denuncianti, che erano più completi di quelli già forniti a Google. Ho respinto la richiesta di Google in relazione al punto i) ritenendo che l’accesso alle parti occultate dei documenti non fosse necessario per l’esercizio effettivo, da parte di Google, del diritto ad essere sentita, e in relazione al punto ii) ritenendo che il fascicolo della Commissione non contenesse resoconti più completi (14).

(19)

Il 29 marzo 2017 Google mi ha inviato una lettera nella quale invitava la Commissione a ritirare la lettera di esposizione dei fatti del 28 febbraio 2017 e ad emettere un’ulteriore comunicazione degli addebiti oppure una nuova lettera di esposizione dei fatti. Alla luce del disposto dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione 2011/695/UE, in base al quale le parti interessate che intendono sollevare questioni relative all’esercizio effettivo dei loro diritti procedurali devono rivolgersi in primo luogo alla DG Concorrenza, ho demandato la questione alla DG Concorrenza, che ha risposto a Google il 31 marzo 2017.

(20)

Il 2 aprile 2017 Google mi ha inviato una e-mail sollecitando l’accesso a talune parti della relazione predisposta dai consulenti esterni di Google nell’ambito della procedura di consultazione in sala dati avviata il 13 marzo 2017; tali parti della relazione contenevano informazioni che erano ritenute riservate dalla DG Concorrenza ma che secondo i consulenti esterni di Google non avevano carattere di riservatezza. In seguito al mio intervento, la sala dati è stata riaperta il 6 aprile 2017, principalmente per consentire ai consulenti esterni di Google di predisporre, a loro discrezione, relazioni rivedute. Al fine di rispettare il carattere a prima vista riservato delle informazioni, le argomentazioni che non potevano essere svolte in modo non riservato sono state esposte in una versione riservata della relazione predisposta in sala dati per il fascicolo della Commissione. Il 18 aprile 2017 Google ha presentato la sua risposta alla lettera di esposizione dei fatti.

PARTECIPAZIONE DEI DENUNCIANTI E DEI TERZI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

(21)

In conformità con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n, 773/2004, ai soggetti le cui denunce riguardavano questioni alle quali fanno riferimento la comunicazione degli addebiti o la comunicazione degli addebiti supplementari sono state fornite versioni non riservate di tali comunicazioni.

(22)

Diversi soggetti sono stati ammessi al procedimento dal consigliere-auditore quali terzi interessati avendo dimostrato un interesse sufficiente ai fini dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/695/UE (15). A tali soggetti sono state comunicati la natura e l’oggetto del procedimento conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 ed è stata fornita la possibilità di presentare osservazioni scritte. Un richiedente non ha fornito ulteriori osservazioni scritte in risposta a una lettera ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2011/695/UE con cui il consigliere-auditore lo informava dei motivi per i quali aveva ritenuto che tale soggetto non avesse dimostrato di avere un interesse sufficiente ad essere sentito.

PROROGHE

(23)

Il consigliere-auditore ha ricevuto richieste di proroga del termine fissato dalla Commissione per la risposta alla prima comunicazione degli addebiti, alla comunicazione degli addebiti supplementari, alla lettera di esposizione dei fatti, a una richiesta di informazioni mediante decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, alle lettere ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 e alle versioni non riservate della comunicazione degli addebiti. Il consigliere-auditore, dopo avere consultato il direttore competente, ha valutato tali richieste e, ove opportuno, tenuto conto delle disposizioni applicabili, ha concesso una proroga dei termini.

QUESTIONI PROCEDURALI SOLLEVATE DA GOOGLE NELLE SUE RISPOSTE

(24)

Le risposte alla comunicazione degli addebiti e alla comunicazione degli addebiti supplementari contengono una serie di argomentazioni volte a descrivere carenze procedurali rilevate nell’indagine della Commissione.

(25)

Nelle risposte alla comunicazione degli addebiti e alla comunicazione degli addebiti supplementari si sostiene che la Commissione era tenuta a spiegare i motivi per i quali aveva abbandonato la procedura degli impegni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 e aveva invece emesso una comunicazione degli addebiti. Indipendentemente dal fatto che la Commissione sia tenuta o meno a fornire tale spiegazione, come osservato al punto (13) di cui sopra la Commissione ha comunque fornito tali motivazioni nella comunicazione degli addebiti supplementari.

(26)

Nella risposta alla comunicazione degli addebiti si sostiene che tale comunicazione non ha fornito prove e motivazioni adeguate a sostegno delle sue conclusioni riguardo alla durata e all’estensione geografica della presunta infrazione; queste presunte lacune sono state descritte nella risposta come un vizio di procedura. Anche qualora siffatte lacune fossero presenti nella comunicazione degli addebiti, non ritengo che sarebbero tali da compromettere l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di Google. La comunicazione degli addebiti contiene gli elementi essenziali della contestazione mossa nei confronti di Google, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione in tale stadio del procedimento, per consentire a Google di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (16).

(27)

Analogamente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti supplementari Google ha sostenuto quanto segue: i) la comunicazione degli addebiti supplementari non ha valutato adeguatamente gli elementi di prova e pertanto ha violato il diritto di Google ad una buona amministrazione; ii) la comunicazione degli addebiti supplementari non ha spiegato adeguatamente la riserva preliminare né il rimedio proposto e non ha fornito una valutazione giuridica degli elementi di prova elencati e dunque ha violato i diritti della difesa di Google; e iii) la comunicazione degli addebiti supplementari non fornisce alcun elemento a sostegno della necessità di adottare il rimedio proposto. Dopo avere esaminato tali argomentazioni e le comunicazioni degli addebiti emesse dalla Commissione nell’ambito del presento caso, sono giunto alla conclusione che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di Google è stato rispettato. Fondamentalmente le questioni sollevate nelle argomentazioni di Google rientrano nel merito e rilevo che sono state trattate nel progetto di decisione.

(28)

Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti supplementari Google sostiene inoltre che la Commissione non le ha fornito una versione sufficientemente esaustiva dei verbali delle riunioni con i denuncianti. La Corte di giustizia dell’Unione europea non ha tuttavia dichiarato esplicitamente che la Commissione ha l’obbligo di stendere, o di rendere accessibili, resoconti di riunioni o colloqui telefonici qualora non intenda fondarsi sulle informazioni divulgate nell’ambito di tali riunioni o colloqui (17). Il progetto di decisione non si fonda su informazioni di questo tipo. Inoltre Google non ha fatto valere né ha indicato che erano stati divulgati elementi a favore nel corso di tali riunioni o colloqui, né ha precisato gli elementi a favore sollecitati per la loro utilità ai fini del caso di specie (18). Ad ogni modo la Commissione ha provveduto a redigere e a rendere disponibili resoconti sommari delle riunioni e dei colloqui indicando i nominativi delle parti e gli argomenti trattati, compatibilmente con la tutela di segreti aziendali e di altre informazioni riservate. Nel quadro dell’accesso al fascicolo, la Commissione ha inoltre comunicato a Google documenti che erano stati forniti da persone fisiche o da imprese nell’ambito di tali riunioni o colloqui telefonici.

IL PROGETTO DI DECISIONE

(29)

Dopo avere sentito Google per iscritto, la Commissione ritiene, nel progetto di decisione, che riservando al proprio servizio di acquisti comparativi, nelle sue pagine generali dei risultati di ricerca, un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e visualizzazione, rispetto ai servizi di acquisti comparativi della concorrenza, l’impresa formata da Google Inc. e, dal 2 ottobre 2015, anche da Alphabet Inc. abbia violato l’articolo 102 del TFUE e l’articolo 54 dell’accordo SEE. La Commissione intima a tale impresa di porre fine all’infrazione e di astenersi dall’attuare qualunque pratica che possa avere oggetto oppure effetto identico o analogo e infligge un’ammenda.

(30)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore, dopo aver esaminato il progetto di decisione al fine di valutare se esso riguarda esclusivamente gli addebiti o le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi, ha concluso che così è stato.

(31)

In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti sia stato rispettato.

Bruxelles, 26 giugno 2017

Joos STRAGIER


(1)  A norma degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza «decisione 2011/695/UE», (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  In ordine di ricevimento da parte della Commissione, queste denunce sono state presentate da Infederation Ltd («Foundem»); Ciao GmbH («Ciao») (in seguito alla riattribuzione del caso dal Bundeskartellamt (Germania) alla Commissione in conformità con la comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43); eJustice.fr («eJustice») alla cui denuncia si è successivamente unita la società madre di eJustice, 1plusV, che l’ha completata; e Verband freier Telefonbuchverleger («VfT»).

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(5)  Le denunce sono state riattribuite dal Bundeskartellamt (denunce di Euro-Cities AG («Euro-Cities»); Hot Maps Medien GmbH («Hot Maps»); denuncia congiunta del Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (‘BDZV’) e del Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (‘VDZ’), che è stata successivamente integrata) e dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato (Italia) (denuncia del sig. Sessolo («nntp.it»)].

(6)  In ordine di ricevimento da parte della Commissione: denunce di Elf B.V. («Elf»); Microsoft Corporation («Microsoft»); La Asociación de Editores de Diarios Españoles («AEDE»); Twenga SA («Twenga»); Streetmap EU Ltd («Streetmap»); Expedia Inc. («Expedia»); Odigeo Group («Odigeo»); TripAdvisor Inc. («TripAdvisor»); denuncia congiunta di Nextag Inc. («Nextag») e Guenstiger.de GmbH («Guenstiger»); Visual Meta GmbH («Visual Meta»); e Initiative for a Competitive Online Marketplace («ICOMP»), che successivamente ha completato tale denuncia.

(7)  Anteriormente a tale data la Commissione aveva inoltre ricevuto le denunce del Bureau européen des unions de consommateurs AISBL («BEUC»), dell’Open Internet Project («OIP») e di Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom»). Il 27 maggio 2014, o in data successiva e anteriormente al 15 aprile 2015, la Commissione ha ricevuto le denunce di Yelp Inc. («Yelp»), HolidayCheck AG («HolidayCheck») e Trivago GmbH («Trivago»).

(8)  Nessuna lettera ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 è stata inviata a uno dei denuncianti per il quale tale circostanza non ricorreva.

(9)  Cfr. il suddetto punto (3).

(10)  Streetmap e nntp.it. non hanno trasmesso entro il termine fissato osservazioni scritte in merito alle lettere loro indirizzate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 e pertanto, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, le loro denunce si considerano ritirate.

(11)  La procedura della «sala dati» (data room) è una forma di accesso ristretto attraverso la quale un ristretto numero di consulenti può accedere a determinate informazioni per un periodo di tempo limitato all’interno di una stanza sicura di un edificio della Commissione, con una serie di restrizioni e garanzie atte a impedire la divulgazione di informazioni riservate al di fuori della «sala dati». La DG Concorrenza ha pubblicato un documento concernente le migliori pratiche relative alla divulgazione di informazioni in sala dati e ha altresì pubblicato sul suo sito Internet norme armonizzate e accordi-tipo in materia di riservatezza relativi alla procedura della sala dati.

(12)  Nella data della comunicazione degli addebiti o in data successiva sono pervenute denunce da parte di News Corporation («News Corp»); Tradecomet.com Ltd e Tradecomet LLC (complessivamente «Tradecomet»); VG MEDIA Gesellschaft zur Verwertung der Urheberund Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH («VG MEDIA»); un’ulteriore denuncia da parte di News Corp; Getty Images Inc. («Getty»); e Promt GmbH («Promt»). Due denunce, presentate da Microsoft e Ciao, sono state ritirate.

(13)  Il 19 luglio 2016, in seguito alla riorganizzazione del lavoro tra i consiglieri-auditori, sono stato nominato consigliere-auditore incaricato del caso, in sostituzione del sig. Wouter Wils.

(14)  Di fatto esistono resoconti più completi che riguardano riunioni svoltesi con un soggetto anonimo. Le informazioni occultate potrebbero rivelare l’identità di tale soggetto e ho ritenuto che l’ulteriore accesso a tali informazioni non fosse necessario per l’esercizio effettivo, da parte di Google, del diritto ad essere sentita.

(15)  Il consigliere-auditore ha ammesso quali terzi interessati: Twenga*; MoneySupermarket.com Group PLC («MoneySupermarket»); BEUC*; Organización de Consumidores y Usuarios («OCU») (OCU ha successivamente comunicato alla Commissione di non non volere più essere inclusa nel novero dei soggetti interessati e Google è stata informata a riguardo); Company AC; FairSearch Europe («FairSearch»); SARL Acheter moins cher («Acheter moins cher»); SA LeGuide.com («LeGuide»); Kelkoo SAS («Kelkoo»); Getty*; Myriad International Holdings B.V. («MIH»); e la European Technology & Travel Services Association («ETTSA»). I soggetti contrassegnati da un * hanno successivamente presentato denunce e da quel momento sono stati considerati denuncianti.

(16)  Cfr., tra l’altro, la sentenza nella causa Elf Aquitaine/Commissione (T-299/08, EU:T:2011:217, punti da 134 a 136 e la giurisprudenza citata).

(17)  Cfr., ad esempio, la sentenza nella causa Atlantic Container Line e a./Commissione (T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, EU:T:2003:245, punti da 351 a 352).

(18)  Cfr. la sentenza nella causa Atlantic Container Line e a./Commissione (punto 358).


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