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Document 52018DC0270

Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione superiore e dell’istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero

COM/2018/270 final

Bruxelles, 22.5.2018

COM(2018) 270 final

2018/0126(NLE)

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione superiore e dell’istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero

{SWD(2018) 170 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'obiettivo della proposta di raccomandazione del Consiglio è garantire che qualunque studente, apprendista o alunno che effettua un'esperienza di apprendimento all'estero per il conseguimento di un titolo di studio o nell'ambito della mobilità per l'apprendimento si veda automaticamente riconosciuta tale esperienza ai fini del proseguimento degli studi. Resta impregiudicato il diritto di un istituto di istruzione e formazione di prendere decisioni in merito all'ammissione.

Tale obiettivo costituisce un elemento chiave dell'ambizione di lavorare per la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, che richiede “un'Europa in cui imparare, studiare e fare ricerca non siano limitati da confini. Un continente in cui sia divenuto la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro, per studiare, formarsi o lavorare, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre. Un continente in cui le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell'Europa e della sua diversità”. Coltiviamo l'ambizione di consentire agli Stati membri di intensificare e accelerare la cooperazione in questi vari settori e fornire in tal modo anche ispirazione ad altri paesi terzi affinché facciano altrettanto. Inoltre, lo spazio europeo dell'istruzione si baserà su un approccio di apprendimento permanente, che riguarderà tutte le fasce d'età, tutte le forme di apprendimento e tutti i settori dell'istruzione e della formazione.

Adottando la presente raccomandazione del Consiglio, gli Stati membri saranno invitati, innanzitutto, ad assumersi l'impegno politico di rendere effettivo il riconoscimento automatico. Successivamente, essi saranno invitati ad attuare un approccio tecnico graduale per creare fiducia nei rispettivi sistemi di istruzione e formazione. Ciò tiene conto della situazione esistente nei diversi settori dell'istruzione e della formazione, dal momento che le procedure e gli strumenti per il riconoscimento sono più sviluppati nell'istruzione superiore che in quella secondaria. La proposta stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il riconoscimento automatico diventi realtà, nonché gli strumenti UE in grado di sostenere gli Stati membri e i loro istituti di istruzione e formazione nel raggiungimento di tale obiettivo.

La mobilità per l'apprendimento favorisce lo sviluppo di competenze ed esperienze che sono cruciali per la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro e può altresì promuovere la mobilità del lavoro, contribuendo così a migliorare il tenore di vita, nonché la resilienza individuale ed economica. La recente valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 1 ha segnalato l'impatto positivo della mobilità sulla fiducia, l'indipendenza, il capitale sociale e la transizione verso il mondo del lavoro dei discenti. Nel contesto di un ambiente formativo e lavorativo globalizzato, è fondamentale che i discenti siano in grado di sfruttare al meglio tutte le opportunità di apprendimento all'interno dell'UE. Tuttavia, l'assenza di un riconoscimento automatico dei titoli e dei risultati conseguiti in periodi di studio all'estero sta ostacolando tale mobilità.

Ad oggi, l'unico testo legislativo esistente in tale ambito è la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea (Convenzione di Lisbona sul riconoscimento) 2 , elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO e adottata nel 1997. Da allora, essa è stata ratificata da 53 paesi 3 e riguarda sia i diplomi di istruzione secondaria sia i titoli di studio dell'istruzione superiore. Il riconoscimento reciproco dei titoli di studio dell'istruzione superiore all'interno dello spazio europeo dell'istruzione superiore costituisce anche uno degli obiettivi fondamentali del processo di Bologna 4 , che è stato istituito nel 1998 e che comprende 48 paesi, inclusi tutti gli Stati membri. Nel comunicato di Bucarest del 2012, i ministri si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo a lungo termine del riconoscimento automatico. Tuttavia, nonostante la riaffermazione di tale impegno nel comunicato di Yerevan 5 del 2015, in cui i ministri si sono impegnati a garantire che “i titoli [...] siano automaticamente riconosciuti allo stesso livello dei titoli nazionali corrispondenti”, i progressi tangibili continuano a essere lenti o inesistenti.

A livello dell'istruzione superiore, esistono ancora troppi casi in cui procedure di riconoscimento complicate, lunghe e costose ostacolano la libera circolazione dei discenti. In alcuni casi, tali procedure possono richiedere diversi mesi e rivelarsi molto costose 6 , con incoerenze e mancanza di trasparenza che si sommano alle difficoltà affrontate dai discenti. Una delle ragioni per cui ciò accade è che le decisioni in merito al riconoscimento sono spesso lasciate alla discrezionalità dell'istituto di istruzione superiore presso il quale il discente presenta domanda, il che si traduce in pratiche istituzionali diverse e mancanza di criteri uniformi.

Nell'istruzione secondaria superiore generale, i processi di riconoscimento reciproco sono sottosviluppati sia per i titoli di livello secondario superiore sia per i risultati conseguiti durante periodi di studio all'estero. Spesso, per i possessori di titoli di studio che danno accesso all'istruzione superiore in uno Stato membro mancano certezze rispetto all'accesso all'istruzione superiore in un altro Stato membro. Inoltre, mentre i periodi di studio all'estero di breve durata non creano problemi di riconoscimento, l'incertezza resta una sfida importante per i periodi che vanno da tre mesi a un anno. Ciò sta avendo un impatto negativo sulla mobilità per l'apprendimento delle persone che accedono all'istruzione superiore 7 , nonché a livello di istruzione secondaria. Inoltre, in vista di un aumento della mobilità degli alunni a livello di istruzione secondaria per la futura generazione del programma Erasmus+, i problemi di riconoscimento a tale livello diventeranno ancora più importanti.

Il riconoscimento della mobilità individuale nell'istruzione e formazione professionale di livello secondario superiore è più sviluppato. Tali discenti possono utilizzare strumenti per fare in modo che il loro istituto di appartenenza riconosca i risultati dell'apprendimento. Al contrario, coloro che conseguono un titolo di istruzione e formazione professionale di livello secondario superiore e che hanno accesso all'istruzione superiore nel loro paese, non hanno la certezza che tale stesso accesso sarà possibile in altri Stati membri, poiché le pratiche nazionali variano. Tale incertezza rispetto all'accesso produce chiaramente un impatto negativo sulla mobilità per l'apprendimento.

Tuttavia, notevoli progressi sono stati realizzati tra gruppi di Stati membri che si sono riuniti per stipulare accordi sul riconoscimento automatico. Ne è un esempio la decisione del Benelux 8 sul riconoscimento automatico firmata il 25 gennaio 2018, che comprende tutti i titoli di studio dell'istruzione superiore, dai programmi a ciclo breve ai dottorati. Accordi simili si applicano tra i paesi nordici 9 e un ulteriore accordo dovrebbe essere firmato dai paesi baltici 10 nel 2018. In entrambi i casi, sono inclusi i titoli di studio di livello secondario superiore che danno accesso all'istruzione superiore. Inoltre, alcuni Stati membri, come Austria e Italia, riconoscono automaticamente i risultati dell'apprendimento conseguiti durante periodi di studio trascorsi in qualunque paese nel corso dell'istruzione e formazione secondaria.

Un esempio positivo di cooperazione tra Stati membri riguardante il riconoscimento dei titoli di studio di livello secondario superiore che danno accesso all'istruzione superiore, è la licenza liceale europea, il diploma che viene rilasciato dalle scuole europee 11 . I diplomati in possesso di una licenza liceale europea godono degli stessi diritti e benefici degli altri titolari di diplomi di maturità dei loro paesi, incluso lo stesso diritto di presentare domanda per l'ammissione a qualunque istituto di istruzione superiore in qualsiasi Stato membro, in quanto cittadini in possesso di titoli di studio equivalenti.

Il valore aggiunto della presente proposta di raccomandazione del Consiglio è di basarsi su tali esempi per allargare il riconoscimento automatico a tutti gli Stati membri. Essa aiuterà gli Stati membri e le loro organizzazioni di istruzione e formazione nell'attuazione, rispettando al contempo il fatto che essi sono responsabili dei loro sistemi d'istruzione e formazione. Tale importante passo verso la creazione dello spazio europeo dell'istruzione può poi fungere da ispirazione per i progressi da realizzare in altri ambiti, ad esempio, all'interno dello spazio europeo dell'istruzione superiore, la cui estensione geografica è maggiore.

Ai fini della presente raccomandazione del Consiglio, il riconoscimento automatico di un titolo di studio è inteso come il diritto dei possessori di un titolo rilasciato da uno Stato membro di essere presi in considerazione per l'ammissione a un programma di istruzione o formazione in qualsiasi altro Stato membro, senza dover seguire una procedura di riconoscimento separata. Il riconoscimento automatico dei risultati conseguiti in un periodo di studio all'estero è inteso come il diritto di veder riconosciuti in qualunque altro Stato membro i risultati conseguiti in un periodo di studio all'estero in uno Stato membro, laddove i risultati dell'apprendimento sono stati opportunamente documentati. Un glossario dei termini utilizzati nel presente documento è riportato nell'allegato.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Proporre una raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione secondaria superiore e dell'istruzione superiore nonché dei periodi di studio all'estero è stato uno degli elementi chiave del contributo della Commissione europea alla riunione dei leader a Göteborg il 17 novembre 2017: la comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" 12 . Essa è strettamente legata all'ambizione di creare uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 ed è stata avallata attraverso le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 13 , che hanno richiesto di portare avanti le attività per “promuovere la cooperazione degli Stati membri in materia di riconoscimento reciproco dei titoli di istruzione superiore e di completamento degli studi a livello di istruzione secondaria nel quadro appropriato”. 

Le attività sul riconoscimento reciproco automatico portano avanti anche il lavoro nel settore prioritario "trasparenza e riconoscimento di competenze e qualifiche per facilitare la mobilità di studenti e lavoratori", identificato nella Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione 14 .

Nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione, il lavoro sul riconoscimento reciproco automatico dei titoli e dei risultati conseguiti in periodi di studio all'estero si può basare su una serie di elementi fondamentali, tra cui:

a)la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che mira a migliorare trasparenza, comparabilità e trasferibilità dei titoli di studio. Essa ha istituito un quadro di riferimento comune comprendente otto livelli di qualifica, espressi sotto forma di risultati dell'apprendimento corrispondenti a livelli crescenti di perizia. Essi fungono da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli. Gli Stati membri hanno elaborato o stanno elaborando quadri nazionali delle qualifiche basati sui risultati dell'apprendimento e li rapportano al quadro europeo delle qualifiche;

b)la decisione Europass 15 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche, che istituisce un quadro completo e interoperabile di strumenti e informazioni, in particolare per fini di mobilità transnazionale per l'apprendimento e il lavoro;

c)la proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente 16 del 17 gennaio 2018, che aggiorna la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente 17 del dicembre 2006. Essa raccomanda di sostenere e sviluppare ulteriormente la valutazione e la convalida delle competenze chiave per permettere alle persone di veder riconosciute le proprie competenze e di conseguire qualifiche complete, oppure parziali secondo i casi;

d)la raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale 18 del dicembre 2012, che ha invitato gli Stati membri a istituire modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale entro il 2018;

e)processi di certificazione della qualità, che consentono ai sistemi d'istruzione superiore degli Stati membri di dimostrare la qualità e migliorare la trasparenza, aiutando così a creare fiducia reciproca e un migliore riconoscimento dei titoli, dei programmi e delle altre offerte formative. In linea con la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 sul proseguimento della cooperazione in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore 19 , la Commissione e gli Stati membri sostengono la cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore, le agenzie di certificazione della qualità e accreditamento, le autorità competenti e gli altri organismi operanti in questo campo. Le basi per la fiducia e il riconoscimento sono un insieme comune di norme e orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore, sviluppato dal processo di Bologna, e il Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore 20 , che fornisce informazioni attendibili sulle agenzie di certificazione della qualità che hanno dimostrato di rispettare sostanzialmente tali norme e orientamenti;

f)il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale 21 , adottato nel 2009, che sostiene il miglioramento degli accordi sulla garanzia della qualità nei programmi di istruzione e formazione professionale. Esso aiuta ad aumentare la trasparenza e, pertanto, la fiducia, nei sistemi di istruzione e formazione professionale degli Stati membri;

g)la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale 22 , che facilita il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento in conformità alla legislazione nazionale, attraverso strumenti quali i contratti di apprendimento e i protocolli d'intesa.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Sostenendo il miglioramento del riconoscimento dei titoli e dei risultati dei periodi di apprendimento svolti all'interno dell'Unione europea e, pertanto, aumentando l'accesso a opportunità di mobilità nel campo dell'istruzione, della formazione e del lavoro, la presente proposta contribuirà alla realizzazione della priorità della Commissione di stimolare la crescita e l'occupazione 23 .

La proposta è inoltre in linea con la dichiarazione di Roma 24 , che richiede “un'Unione i cui giovani ricevano la migliore istruzione e la migliore formazione possibili e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente”.

Essa contribuirà anche all'attuazione del primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali 25 , che afferma che “[o]gni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro”.

La proposta è inoltre coerente con l'orientamento 7 degli orientamenti per l'occupazione 2018 26 , che afferma: “[l]a mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere promossa con l'obiettivo di migliorare le competenze in termini di occupabilità e di sfruttare pienamente il potenziale del mercato del lavoro europeo. Dovrebbero essere eliminati gli ostacoli alla mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione [...] e nel riconoscimento delle qualifiche”. 

Essa è coerente con la nuova agenda per le competenze della Commissione 27 e il piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi 28 , che riconoscono la necessità di ulteriori misure per facilitare il riconoscimento di competenze e qualifiche, nonché la mobilità per l'apprendimento, dei cittadini di paesi terzi residenti nell'UE. Inoltre, essa è coerente con la rifusione della direttiva sugli studenti e sui ricercatori 29 , il cui obiettivo è facilitare la mobilità all'interno dell'UE per ricercatori e studenti di paesi terzi.

La proposta è inoltre in linea con la comunicazione della Commissione sul rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE 30 , che incoraggia gli Stati membri a prendere seriamente in considerazione l'opportunità di un maggiore coordinamento, di un maggiore riconoscimento reciproco e di un maggiore allineamento con i loro vicini.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'iniziativa è conforme agli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 165 afferma che l'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione. In particolare, l'articolo 165, paragrafo 2, richiede esplicitamente un'azione dell'Unione intesa a “favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio”.

L'articolo 166 afferma che l'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza e integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

L'iniziativa non propone alcuna estensione del potere di regolamentazione dell'UE o degli impegni vincolanti degli Stati membri. Gli Stati membri, sulla base delle circostanze nazionali, decideranno come attuare la raccomandazione del Consiglio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'obiettivo della proposta di raccomandazione è una questione intrinsecamente transnazionale. Esso richiede il proseguimento della cooperazione tra Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri da soli e, pertanto, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione.

Nonostante la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento e gli impegni assunti nell'ambito del processo di Bologna offrano un quadro per il riconoscimento reciproco automatico e sebbene esistano alcuni accordi regionali tra gruppi di Stati membri più piccoli, le barriere continuano a impedire il pieno riconoscimento automatico all'interno dell'Unione.

Proporzionalità

La proposta prevede un approccio graduale per il raggiungimento del riconoscimento reciproco automatico tra Stati membri. La raccomandazione proposta non si spinge oltre quanto necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi nella misura in cui costituisce uno strumento non vincolante che lascia a ciascuno Stato membro la responsabilità di scegliere l'approccio da seguire verso il riconoscimento reciproco automatico.

Scelta dell'atto giuridico

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 165-166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il trattato prescrive che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti raccomandazioni.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Al fine di garantire che i portatori di interessi maggiormente interessati dalla proposta fossero in grado di apportare il proprio contributo e la propria esperienza e contribuire alla base di conoscenze comprovate della Commissione in tale campo, la Commissione ha svolto una consultazione online mirata con gli Stati membri e i portatori di interessi 31 . Quasi 1 000 risposte sono state ricevute da privati e organizzazioni di tutta Europa e oltre, che lavorano nei settori del riconoscimento, dell'istruzione e della ricerca.

Secondo le persone consultate, i principali ostacoli al raggiungimento del pieno riconoscimento reciproco automatico sono: l'assenza di trasparenza e la varietà di norme e procedure, la mancanza di comparabilità dei risultati dell'apprendimento, la lunghezza e la complessità delle procedure amministrative e i problemi linguistici e di traduzione. La consultazione ha confermato che il quadro di riferimento e gli strumenti dell'UE necessari per garantire il riconoscimento esistono, ma serve un maggiore sostegno per la loro piena attuazione ed è necessario creare un clima di maggiore fiducia all'interno dello spazio europeo dell'istruzione. Notevole sostegno all'azione è stato fornito sia a livello UE che nazionale. Inoltre, la consultazione ha rivelato il sostegno per una raccomandazione del Consiglio ambiziosa.

Tali risultati sono stati ulteriormente confermati durante una riunione dedicata in cui i portatori di interessi e i rappresentanti degli Stati membri hanno riaffermato la necessità che la raccomandazione del Consiglio sia ambiziosa e stabilisca un obiettivo chiaro per il raggiungimento del riconoscimento reciproco automatico. Essi hanno raccomandato, inoltre, di includere riferimenti a percorsi alternativi, come il riconoscimento della formazione precedente e dell'esperienza professionale, prendendo in considerazione accordi per l'accesso al fine di affrontare le condizioni socio-economiche sfavorevoli. Il potenziale delle soluzioni digitali, come le blockchain e l'intelligenza artificiale, andrebbe anch'esso esplorato.

Inoltre, la Commissione ha condotto vari cicli di consultazione con la rete dei Centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico, la rete delle autorità responsabili del riconoscimento negli Stati membri, lo Spazio economico europeo e la Turchia, oltre che con la Rete europea di centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico e la mobilità, che include tutte le parti della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento. Esse hanno indicato sostegno per l'azione dell'Unione in tale ambito, hanno evidenziato l'importanza dell'attuazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento e dell'adesione alle strutture del processo di Bologna e hanno messo in evidenza il ruolo essenziale della garanzia della qualità nell'instaurazione di un clima di fiducia. Inoltre, esse hanno indicato la necessità di disporre di una banca dati dei titoli di studio affidabile, specialmente per l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e formazione professionale, e hanno raccomandato di rafforzare la capacità delle autorità responsabili del riconoscimento e di considerare un ampliamento del loro ruolo per ricomprendere altri settori dell'istruzione e della formazione.

Tali consultazioni sono state seguite da ulteriori discussioni durante le riunioni dei direttori generali per l'istruzione superiore e dei direttori generali per le scuole, mentre i direttori generali per l'istruzione e la formazione professionale sono stati consultati per iscritto.

Assunzione e uso di perizie

Diversi studi preparati nel contesto del processo di Bologna e della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento 32 hanno evidenziato le continue difficoltà e l'incoerenza nelle procedure di riconoscimento. Le raccomandazioni includevano il miglioramento delle procedure e, ove opportuno, della legislazione nazionale. Esse proponevano di fornire sostegno ai valutatori di credenziali per ridurre il tempo necessario per le decisioni di riconoscimento e le procedure di ricorso. Sono inoltre stati proposti miglioramenti al supplemento al diploma per rafforzare i riferimenti ai risultati dell'apprendimento e l'analisi del potenziale del riconoscimento a livello di sistema su base regionale. La maggior parte delle raccomandazioni identificate nel contesto del processo di Bologna è stata approvata dalla Conferenza ministeriale di Bologna nel 2015.

I precedenti interventi della Commissione in ambito di riconoscimento dei titoli di studio, che hanno coinvolto Stati membri e portatori di interessi, hanno evidenziato un basso livello di conoscenza degli strumenti di riconoscimento e la necessità di un "sistema di riconoscimento" per tutti i tipi di istruzione e formazione. Essa ha concluso che la facilità con cui i discenti potrebbero vedere riconosciute le loro qualifiche in un altro Stato membro è rimasta motivo di preoccupazione.

Nel 2018 la Federazione europea per l'apprendimento interculturale ha presentato una panoramica delle disposizioni legali e di altro tipo nazionali per il riconoscimento dei risultati conseguiti nei periodi di studio all'estero. Essa ha confermato l'ampia diversità di disposizioni legali, laddove esistenti, e di pratiche diverse, che si traduce in opportunità disuguali per la mobilità degli alunni della scuola secondaria negli Stati membri.

Valutazione d'impatto

Tenuto conto della complementarietà delle attività proposte con le iniziative degli Stati membri, della natura volontaria di tali attività e della portata dell'impatto previsto, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto. L'elaborazione della proposta si è avvalsa invece di studi precedenti, della consultazione con le autorità responsabili del riconoscimento e di una consultazione mirata con gli Stati membri e i portatori di interessi.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Gli Stati membri si impegnano a garantire lo sviluppo di iniziative che rispettino l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , che stabilisce che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge; e che ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

Grazie alla disponibilità di un migliore riconoscimento, la proposta di raccomandazione del Consiglio contribuirà altresì alla realizzazione dell'articolo 14, sul diritto di accesso all'istruzione e all'istruzione e formazione professionale, e dell'articolo 15, sul diritto all'accesso all'occupazione.

Le misure saranno realizzate in conformità al diritto dell'UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE 33 , che il 25 maggio 2018 sarà sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 34 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Al fine di sostenere la realizzazione degli impegni assunti nella presente proposta, sarà incoraggiato il ricorso a finanziamenti UE esistenti, come quelli nell'ambito del programma Erasmus+ o i fondi strutturali e d'investimento europei, ove opportuno e in linea con la relativa base giuridica, nonché con la rispettiva capacità finanziaria.

Non sono richieste ulteriori risorse economiche o umane a titolo del bilancio dell'UE.

Inoltre, la presente iniziativa non pregiudicherà i negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale e sui futuri programmi.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Gli Stati membri si impegnano a informare regolarmente la Commissione dello stato di attuazione e della valutazione delle misure adottate nell'ambito nella raccomandazione del Consiglio, la prima volta entro due anni dall'adozione della stessa, mentre la Commissione informerà il Consiglio dello stato di attuazione generale della raccomandazione del Consiglio entro cinque anni dalla sua adozione, sulla base delle relazioni nazionali degli Stati membri pubblicate quattro anni dopo la sua adozione.

Inoltre, i progressi compiuti, comprese le eventuali problematiche, saranno monitorati attraverso le discussioni tenute negli attuali gruppi di lavoro settoriali "Istruzione e formazione 2020" che si occupano di istruzione superiore, istruzione e formazione professionale e scuole, i quali offriranno una sede per l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche. Fatto salvo l'accordo con gli Stati membri sul mandato dei futuri gruppi di lavoro, la Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri nell'attuazione della presente raccomandazione del Consiglio oltre il 2020.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta di raccomandazione del Consiglio suggerisce un approccio graduale che aiuterà gli Stati membri a porre in essere le condizioni necessarie che porteranno al riconoscimento automatico ai fini del proseguimento degli studi. Essa si basa su quanto già realizzato nell'istruzione superiore, ma utilizzando un approccio più ambizioso e orientato verso l'UE, e riguarda non soltanto l'istruzione superiore, ma anche l'istruzione secondaria e l'istruzione e formazione professionale.

Paragrafo 1

Gli Stati membri saranno invitati a impegnarsi a garantire che i titoli o i risultati conseguiti durante un periodo di studio all'estero siano automaticamente riconosciuti sulle stesse basi di quelli nazionali.

Paragrafi 2-4

Nell'istruzione superiore, gli Stati membri saranno invitati a porre in essere le condizioni necessarie per creare fiducia nei reciproci sistemi di istruzione e formazione. Essi saranno inoltre inviati a impegnarsi a produrre linee guida nazionali per sostenere l'attuazione e l'utilizzo di strumenti per la trasparenza negli istituti di istruzione superiore.

Paragrafi 5-6

Nell'istruzione e formazione di livello secondario, gli Stati membri saranno invitati a porre in essere le condizioni necessarie per creare un clima di fiducia nei reciproci sistemi di istruzione e formazione. Essi saranno altresì invitati a produrre linee guida nazionali, promuovere l'utilizzo di criteri e strumenti per la trasparenza, scambiarsi informazioni sui sistemi di garanzia della qualità nell'istruzione scolastica e sviluppare ulteriori strumenti per la garanzia della qualità nell'istruzione e formazione professionale.

Paragrafo 7

Gli Stati membri saranno invitati a rafforzare la capacità dei Centri nazionali sul riconoscimento accademico e dei valutatori di credenziali.

Paragrafo 8

Nel riconoscere l'importanza di migliorare l'accesso alle opportunità di mobilità per l'apprendimento per i gruppi sottorappresentati, gli Stati membri saranno invitati a esplorare le buone pratiche relative al riconoscimento dell'apprendimento precedente e alla permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione.

Paragrafi 9-10

Gli Stati membri saranno invitati a migliorare la base di conoscenze comprovate raccogliendo e diffondendo dati sui casi di riconoscimento e informando la Commissione dello stato di attuazione della presente raccomandazione del Consiglio.

Paragrafi 11-19

La Commissione sosterrà gli Stati membri nell'attuazione della presente raccomandazione del Consiglio attraverso:

·l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche;

·un sostegno mirato laddove necessario;

·un servizio di informazioni online di facile utilizzo sui titoli di studio di livello secondario superiore che danno accesso all'istruzione superiore;

·sinergie tra gli strumenti dell'UE per la trasparenza, al fine di migliorare la cooperazione e la mobilità tra i settori dell'istruzione e della formazione;

·l'esplorazione del potenziale delle tecnologie digitali, incluse le blockchain, per facilitare il riconoscimento automatico;

·l'esplorazione dell'estensione dell'ambito di applicazione dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico;

·gli strumenti di finanziamento dell'Unione; e

·le informazioni sui progressi dello stato di attuazione della raccomandazione del Consiglio.

2018/0126 (NLE)

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione superiore e dell’istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La mobilità per l'apprendimento favorisce le conoscenze, le abilità, le competenze e le esperienze, incluse le competenze personali e sociali e la sensibilizzazione ai temi culturali, che sono cruciali per la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro, oltre che per promuovere l'identità europea.

(2)La Commissione europea, nella sua comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" 35 , ha esposto una visione per la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, in cui apprendimento, studio e ricerca non saranno ostacolati dai confini, anche grazie all'eliminazione degli ostacoli al riconoscimento dei titoli, sia a livello delle scuole che dell'istruzione superiore.

(3)Le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 hanno esortato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, in linea con le loro rispettive competenze, a portare avanti il lavoro per “promuovere la cooperazione degli Stati membri in materia di riconoscimento reciproco dei titoli di istruzione superiore e di completamento degli studi a livello di istruzione secondaria” 36 .

(4)La Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea (Convenzione di Lisbona sul riconoscimento), elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO e adottata nel 1997, fornisce un quadro giuridico per il riconoscimento dei titoli di studio dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore che danno accesso all'istruzione superiore.

(5)I ministri dell'istruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, nel comunicato di Bucarest del 2012, si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo a lungo termine del riconoscimento automatico dei titoli accademici comparabili. Alcuni progressi sono stati realizzati attraverso il lavoro del Gruppo apripista sul riconoscimento automatico, ma l'obiettivo è ancora lungi dall'essere raggiunto.

(6)Nel 2002, i ministri responsabili dell'istruzione e formazione professionale negli Stati membri si sono impegnati ad aderire al processo di Copenaghen, un processo di cooperazione rafforzata che promuove il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze.

(7)La garanzia della qualità, in particolare, svolge un ruolo chiave nel migliorare la trasparenza, aiutando così a creare un clima di fiducia reciproca. Pertanto, è importante basarsi sul lavoro già realizzato nel contesto delle norme e degli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore e del quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale.

(8)Per agevolare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento in conformità alla legislazione nazionale, anche nel quadro della mobilità, dovrebbero proseguire i lavori relativi all'attuazione del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti e del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale.

(9)La raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 37 , ha stabilito l'obiettivo di migliorare trasparenza, comparabilità e trasferibilità dei titoli di studio, facilitandone così il riconoscimento.

(10)Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 sulla modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa, chiede un ulteriore sforzo all'UE e agli Stati membri per garantire un riconoscimento più efficace e una maggiore armonizzazione dei titoli di studio 38 .

(11)In un contesto sempre più globalizzato, è importante che gli studenti possano sfruttare al meglio tutte le opportunità di apprendimento esistenti in Europa. Affinché ciò avvenga, un titolo rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro dovrebbe essere valido in qualunque altro Stato membro ai fini dell'accesso ad ulteriori attività di apprendimento, anche nel caso di cittadini di paesi terzi che detengono un titolo conseguito in uno Stato membro e si trasferiscono in un altro. Tuttavia, l'assenza di tale riconoscimento automatico dei titoli e dei risultati conseguiti durante i periodi di studio all'estero sta ostacolando la mobilità. Soltanto un approccio al riconoscimento automatico adottato a livello dell'Unione fornirà la chiarezza e la coerenza necessarie per superare le barriere restanti.

(12)Nell'istruzione superiore, le procedure di riconoscimento rimangono spesso troppo complicate o costose e troppi studenti in mobilità non ottengono il pieno riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti con successo. Tuttavia, diversi Stati membri hanno adottato l'iniziativa di compiere progressi verso il riconoscimento automatico, anche firmando accordi regionali. Tali iniziative possono fungere da modelli per la creazione di un sistema a livello dell'Unione.

(13)A livello dell'istruzione secondaria, per i possessori di titoli che danno accesso all'istruzione superiore in uno Stato membro spesso mancano certezze rispetto all'accesso all'istruzione superiore in un altro Stato membro. In particolare, alcuni Stati membri non riconoscono i titoli che danno accesso all'istruzione superiore ai possessori di qualifiche di istruzione e formazione professionale secondaria in altri Stati membri. Inoltre, mentre i periodi di studio all'estero di breve durata non creano necessariamente problemi di riconoscimento, l'incertezza resta una sfida importante per i periodi che vanno da tre mesi a un anno.

(14)Un approccio graduale sosterrà gli Stati membri nel porre in essere le condizioni che renderanno possibile il riconoscimento automatico. Tale approccio si baserà sugli strumenti già esistenti per l'istruzione superiore e l'istruzione e formazione professionale, ma migliorerà il loro utilizzo e aumenterà progressivamente il livello delle ambizioni. A livello dell'istruzione e formazione secondaria generale, è stato avviato un processo di cooperazione volto a instaurare il necessario livello di fiducia tra i diversi sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri. La presente raccomandazione fornisce un approccio complementare alle iniziative degli Stati membri e gli impegni hanno carattere volontario.

(15)Tale raccomandazione non pregiudica il sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e i requisiti minimi di formazione armonizzati per diverse professioni di cui alla direttiva (CE) 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 39 modificata dalla direttiva (UE) 2013/55 40 .

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:

conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione europea, alle risorse disponibili e alle circostanze nazionali, in stretta cooperazione con tutti i portatori di interessi:

Principio chiave

1.Compiere i passi necessari per raggiungere, entro il 2025, il riconoscimento automatico dei titoli di studio dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore 41 , nonché il riconoscimento dei risultati conseguiti durante i periodi di studio all'estero, in modo che, senza dover seguire una procedura di riconoscimento distinta:

a)un titolo di studio di livello di istruzione superiore conseguito in uno Stato membro sia automaticamente riconosciuto negli altri, al fine di garantire l'accesso al proseguimento degli studi, senza pregiudicare il diritto di un istituto di istruzione superiore di stabilire specifici criteri di ammissione per specifici programmi;

b)un titolo di studio di livello di istruzione secondaria superiore che dà accesso all'istruzione superiore in uno Stato membro sia automaticamente riconosciuto negli altri, al fine di garantire l'accesso all'istruzione superiore, senza pregiudicare il diritto di un istituto di istruzione superiore di stabilire specifici criteri di ammissione per specifici programmi;

c)i risultati conseguiti durante un periodo di studio all'estero al livello di istruzione superiore in uno Stato membro siano automaticamente e pienamente riconosciuti negli altri, come stabilito nel Contratto di apprendimento e confermato nel Certificato degli studi, o secondo i risultati dell'apprendimento dei moduli completati all'estero, come descritto nel Catalogo dell'offerta formativa, in linea con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti; e

d)i risultati conseguiti durante un periodo di studio all'estero fino a un anno in uno Stato membro, nel corso dell'istruzione e formazione secondaria, siano pienamente riconosciuti in qualunque altro, senza che il discente sia tenuto a ripetere l'anno del programma nel paese di origine, a condizione che le competenze acquisite siano nel complesso in linea con quelle definite nei programmi di studio nazionali.



Istruzione superiore

2.Nel riconoscere l'importanza di promuovere la trasparenza e creare fiducia nei reciproci sistemi d'istruzione superiore per giungere a un riconoscimento automatico, impegnarsi a rispettare le seguenti condizioni, in cui:

a)i sistemi e quadri delle qualifiche nazionali sono rapportati al quadro europeo delle qualifiche e auto-certificati rispetto al quadro delle qualifiche dello spazio europeo dell'istruzione superiore;

b)i sistemi d'istruzione superiore sono organizzati in linea con le strutture del processo di Bologna, che comprendono un quadro di riferimento strutturato in tre cicli e, laddove applicabile nello Stato membro, un ciclo breve; e

c)la garanzia della qualità esterna viene condotta da agenzie di certificazione della qualità indipendenti iscritte nel Registro europeo di certificazione della qualità e che quindi operano in linea sia con le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore sia con l'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti.

3.In cooperazione con i centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico, gli istituti di istruzione superiore, le agenzie di certificazione della qualità e gli altri portatori di interessi, sviluppare linee guida nazionali per aiutare gli istituti di istruzione superiore a produrre e attuare efficacemente i seguenti strumenti per la trasparenza:

a)il Catalogo dell'offerta formativa aggiornato, con le descrizioni di tutti i programmi di studio, le singole unità didattiche e le tabelle per l'attribuzione dei voti;

b)i supplementi al diploma per tutti i laureati, rilasciati automaticamente e gratuitamente in una lingua di ampia diffusione e in formato digitale; e

c)criteri trasparenti per il riconoscimento applicati in maniera coerente all'interno di ogni istituto di istruzione superiore.

4.Fornire l'assistenza di esperti agli istituti di istruzione superiore per attuare tali linee guida nazionali e monitorarne l'attuazione.

Istruzione e formazione secondaria

5.Al fine di raggiungere il riconoscimento automatico dei titoli di livello secondario superiore, promuovere la trasparenza e creare fiducia nei rispettivi sistemi di istruzione e formazione di livello secondario:

a)assicurandosi che i sistemi e quadri nazionali delle qualifiche siano rapportati al quadro europeo delle qualifiche;

b)scambiandosi informazioni e promuovendo l'apprendimento reciproco sui sistemi di garanzia della qualità nell'istruzione scolastica, rispettando pienamente al contempo i diversi approcci nazionali alla garanzia della qualità; e

c)sviluppando ulteriori strumenti di garanzia della qualità nell'istruzione e formazione professionale in linea con il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale.

6.Facilitare la mobilità e il riconoscimento dei risultati conseguiti nei periodi di studio all'estero durante l'istruzione e formazione secondaria:

a)producendo materiali orientativi nazionali per gli istituti di istruzione e formazione secondaria sui principi generali e sugli strumenti per il riconoscimento;

b)promuovendo l'utilizzo di criteri e strumenti trasparenti, come i contratti di apprendimento basati sulle competenze tra le istituzioni d'invio e di accoglienza. Nell'istruzione e formazione professionale, estendendo l'utilizzo di strumenti UE, quali il documento Europass Mobilità, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, i protocolli d'intesa, i contratti di apprendimento e altri strumenti messi a disposizione attraverso la piattaforma online Europass per le competenze e le qualifiche; e

c)promuovendo i benefici della mobilità tra gli istituti di istruzione e formazione secondaria, i discenti e le loro famiglie e promuovendo i benefici dell'accogliere lavoratori in mobilità tra i datori di lavoro.

Centri nazionali sul riconoscimento accademico

7.Sviluppare le capacità dei Centri nazionali sul riconoscimento accademico e dei valutatori di credenziali, in particolare per quanto riguarda la diffusione di informazioni, l'utilizzo di strumenti online per migliorare l'efficienza e la coerenza e l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per gli utenti dei loro servizi.

Permeabilità e mobilità

8.Esplorare le buone pratiche relative al riconoscimento della formazione precedente e la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, in particolare tra l'istruzione e formazione professionale e l'istruzione superiore.

Base di conoscenze comprovate

9.Migliorare la base di conoscenze comprovate raccogliendo e diffondendo dati sul numero e sul tipo di casi di riconoscimento.

Presentazione di rapporti e valutazione

10.Entro due anni dall'adozione della presente raccomandazione e, successivamente, con cadenza regolare, presentare rapporti sulle esperienze e sui progressi compiuti verso il raggiungimento del riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all'estero, utilizzando i quadri di riferimento e gli strumenti esistenti.

ACCOGLIE CON FAVORE L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

11.Promuovere l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche, nonché la cooperazione tra gli Stati membri e i portatori di interessi, le autorità responsabili del riconoscimento e le organizzazioni internazionali. Tale cooperazione UE mira a garantire la piena attuazione degli strumenti del processo di Bologna per l'istruzione superiore all'interno dell'UE, nonché degli strumenti del processo di Copenaghen per l'istruzione e formazione professionale.

12.Nel settore dell'istruzione secondaria generale, lanciare un processo di cooperazione dell'UE, congiuntamente agli Stati membri, per avviare una cooperazione più stretta tra gli stessi al livello dell'istruzione secondaria al fine di raggiungere gli obiettivi della presente raccomandazione, promuovere la trasparenza e creare fiducia nei sistemi d'istruzione scolastici all'interno dell'Unione.

13.Fornire sostegno mirato agli istituti di istruzione e formazione che segnalano più problemi della media rispetto al riconoscimento dei periodi di studio all'estero.

14.Istituire un servizio di informazioni online di facile utilizzo sui titoli di studio di livello secondario superiore che danno accesso all'istruzione superiore in ciascuno Stato membro.

15.Esplorare le sinergie tra gli strumenti dell'UE per la trasparenza 42 , e laddove opportuno, svilupparle ulteriormente, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione e la mobilità tra i settori dell'istruzione e della formazione.

16.Esplorare il potenziale delle tecnologie digitali, inclusa la tecnologia blockchain, per facilitare il riconoscimento automatico.

17.Esplorare, in cooperazione con gli Stati membri e i Centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico, un ampliamento del loro ruolo per ricomprendere altri settori dell'istruzione e della formazione.

18.Sostenere il ricorso a fonti di finanziamento europee, come Erasmus+ o i fondi strutturali e d'investimento europei, ove opportuno e in linea con la capacità finanziaria, la base giuridica, le procedure decisionali e le priorità definite per il periodo 2014-2020, senza pregiudicare i negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale. Rafforzare la mobilità nell'istruzione e formazione secondaria nell'ambito del programma Erasmus+.

19.Informare il Consiglio del seguito dato alla raccomandazione attraverso i quadri di riferimento e gli strumenti esistenti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)     https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_it  
(2)     https://www.coe.int/t/dg4/highereducation/recognition/lrc_en.asp  
(3)    Inclusi tutti gli Stati membri ad eccezione della Grecia.
(4)     http://www.ehea.info/  
(5)     http://bologna-yerevan2015.ehea.info/files/YerevanCommuniqueFinal.pdf .  
(6)    Making Integration Work, Organisation for Economic Co-operation and Development (Fare dell'integrazione una realtà, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici) (2017): http://www.oecd.org/migration/making-integration-work-humanitarian-migrants-9789264251236-en.htm
(7)    Essa comprende sia i programmi a ciclo breve che le lauree.
(8)    Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi.
(9)    Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia.
(10)    Estonia, Lettonia e Lituania.
(11)    Le scuole europee sono gestite mediante la cooperazione tra tutti gli Stati membri e l'UE conformemente alla Convenzione recante statuto delle scuole europee, GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3.
(12)

   COM(2017) 673 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0673 .

(13)    EUCO 19/1/17 REV 1: https://www.consilium.europa.eu/media/32217/14-final-conclusions-rev1-it.pdf  
(14)    2015/C 417/04: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015XG1215(02)  
(15)    Adottata dal Parlamento europeo il 14 marzo 2018 e dagli Stati membri il 12 aprile 2018.
(16)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0024  
(17)    2006/962/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006H0962  
(18)    2012/C 398/01: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012H1222(01)  
(19)    2006/143/CE: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006H0143  
(20)    18 Stati membri si avvalgono di agenzie di certificazione della qualità iscritte nel Registro europeo di certificazione della qualità.
(21)    2009/C 155/01: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009H0708(01)  
(22)    2009/C 155/02: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2009:155:TOC  
(23)     https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_it .  
(24)     http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/  
(25)     https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en  
(26)    COM(2017) 677 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017PC0677  
(27)    COM(2016)381final: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-381-IT-F1-1.PDF  
(28)    COM(2016)377final: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0377&rid=1  
(29)    Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0801  
(30)    COM(2017) 534 final: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/com_boosting_borders.pdf
(31)    I risultati delle consultazioni sono presentati nel documento di lavoro dei servizi allegato.
(32)    Le relazioni sullo stato di attuazione del processo di Bologna del 2015 e del 2018, il Rapporto del Gruppo apripista sul riconoscimento automatico nello Spazio europeo dell'Istruzione Superiore del 2015 e la relazione sul monitoraggio dell'impatto della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento del 2016.
(33)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31995L0046  
(34)     http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679  
(35)    COM(2017) 673 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0673 .
(36)    EUCO 19/1/17 REV 1: https://www.consilium.europa.eu/media/32217/14-final-conclusions-rev1-it.pdf
(37)    2017/C 189/03: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017H0615(01)  
(38)    P7_TA(2012)0139: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0139+0+DOC+XML+V0//IT
(39)    GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0036 .
(40)    Direttiva (UE) 2013/55 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0055  
(41)    Per le finalità della presente raccomandazione del Consiglio, i titoli del livello secondario superiore comprendono il livello 4, mentre i titoli del livello superiore comprendono i livelli 5-8 del quadro europeo delle qualifiche.
(42)    Come il supplemento al diploma, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, il quadro europeo delle qualifiche ed Europass.
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Bruxelles,22.5.2018

COM(2018) 270 final

ALLEGATO

della

Raccomandazione del Consiglio

sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione superiore e dell’istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero

{SWD(2018) 170 final}


ALLEGATO
GLOSSARIO

Riconoscimento automatico di un titolo di studio: diritto dei possessori di un titolo di studio rilasciato da uno Stato membro di essere presi in considerazione per l'ammissione a un programma d'istruzione o formazione in qualsiasi altro Stato membro, senza dover seguire una procedura di riconoscimento separata. Esso non pregiudica il diritto di un istituto di istruzione superiore di stabilire specifici criteri di ammissione per uno specifico programma.

Riconoscimento automatico dei risultati di un periodo di studio all'estero: diritto di vedersi riconosciuti i risultati conseguiti in un periodo di studio: a livello di istruzione superiore come stabilito nel Contratto di apprendimento e confermato nel Certificato degli studi, o secondo i risultati dell'apprendimento dei moduli completati all'estero, come descritto nel Catalogo dell'offerta formativa del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS); a livello di istruzione secondaria i risultati conseguiti in un periodo di studio all'estero in uno Stato membro sono pienamente riconosciuti nel paese di origine, a condizione che le competenze acquisite siano in linea con quelle definite nei programmi di studio nazionali.

Blockchain: modo per consentire alle informazioni di essere registrate e condivise da una comunità. Ciascun membro della comunità conserva la sua copia delle informazioni. Le voci sono permanenti, trasparenti e consultabili. Ciascun aggiornamento è un nuovo blocco ("block") aggiunto alla fine di una catena ("chain").

Supplemento al certificato: documento che descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai titolari di certificati di formazione professionale, che fornisce informazioni aggiuntive a quelle già incluse nel certificato ufficiale, rendendolo facilmente comprensibile, specialmente per i datori di lavoro o gli istituti all'estero.

Catalogo dell'offerta formativa: è descritto nell'ECTS Guida per l'utente (2015) come "[i]l Catalogo dell'offerta formativa [che] offre informazioni dettagliate, chiare ed aggiornate sull'ambiente di apprendimento di una data istituzione (informazioni generali sull'istituzione, le sue risorse e i suoi servizi, oltre alle informazioni accademiche sui corsi di studio e le singole unità formative) che devono essere messe a disposizione degli studenti già prima dell'iscrizione e poi durante il periodo di studio, per permettere loro di effettuare le scelte più appropriate e sfruttare efficacemente il tempo a loro disposizione. Il Catalogo dell'offerta formativa deve essere pubblicato sul sito web dell'istituzione, deve riportare le descrizioni dei corsi di studio e delle singole unità formative sia nella lingua nazionale (o lingua regionale, se rilevante) che in inglese, in maniera da rendere le informazioni facilmente accessibili a tutte le parti interessate. L'istituzione è libera di decidere sul formato del catalogo e la sequenza delle informazioni. Esso deve essere pubblicato con sufficiente anticipo per permettere ai potenziali studenti di effettuare le proprie scelte".

Autorità competente: persona o organizzazione che ha l'autorità, la capacità o il potere delegato o conferito dalla legge di svolgere una determinata funzione.

Valutatore di credenziali: persona che decide in merito al riconoscimento dei titoli.

Supplemento al diploma: documento che accompagna la pergamena di un titolo di studio di istruzione superiore che offre una descrizione dettagliata dei risultati dell'apprendimento e della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi completati dalla persona che detiene il titolo.

Approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti: approccio avallato dai ministri dell'istruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore nel 2015, il cui obiettivo è migliorare la garanzia della qualità dei programmi congiunti stabilendo standard ed eliminando gli ostacoli al loro riconoscimento.

Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET): quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e, se del caso, l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento ai fini del raggiungimento di una qualifica. Il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale si basa sulla descrizione delle qualifiche in termini di unità di risultati dell'apprendimento, su processi di trasferimento, riconoscimento e accumulazione e su una serie di documenti integrativi quali protocolli d'intesa e contratti di apprendimento.

Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS): è descritto in ECTS Guida per l'utente (2015) come un "sistema di accumulazione e trasferimento dei crediti, incentrato sullo studente e basato sul principio della trasparenza dei processi di apprendimento, insegnamento e verifica del profitto. Il suo obiettivo è di facilitare sia la progettazione, erogazione e valutazione dei corsi di studio che la mobilità studentesca attraverso il riconoscimento dei risultati di apprendimento, dei titoli e dei periodi di studio".

Quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA QF): quadro generale dei titoli accademici valido all'interno dello spazio europeo dell'istruzione superiore costituito da 48 paesi. Esso comprende tre cicli (laurea, laurea magistrale, dottorato), inclusi, nei contesti nazionali, titoli intermedi, descrittori generici per ciascun ciclo basati su risultati dell'apprendimento e competenze e un numero flessibile di crediti nel primo e secondo ciclo.

Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR): registro delle agenzie di certificazione della qualità, che riporta l'elenco delle agenzie che hanno dimostrato di essere sostanzialmente conformi a un comune insieme di principi per la garanzia della qualità in Europa. Tali principi sono illustrati nelle norme e orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG).

Garanzia europea della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET): comunità di pratiche che riunisce Stati membri, parti sociali e Commissione europea per sviluppare e migliorare la garanzia della qualità nell'istruzione e formazione professionale.

Quadro europeo delle qualifiche (EQF): strumento di traduzione che aiuta la comunicazione e il confronto tra i sistemi delle qualifiche in Europa. I suoi otto livelli basati su un riferimento comune europeo sono descritti in termini di risultati dell'apprendimento: conoscenze, abilità e competenze. Ciò consente ai sistemi e quadri nazionali delle qualifiche, nonché alle qualifiche in Europa, di essere collegati ai livelli del quadro europeo delle qualifiche. Discenti, laureati, operatori e datori di lavoro possono utilizzare tali livelli per comprendere e comparare le qualifiche ottenute in diversi paesi e rilasciate da diversi sistemi d'istruzione e formazione.

Contratto di apprendimento: è definito n ECTS Guida per l'utente (2015) come "[un] accordo formale stipulato dalle tre parti coinvolte nella mobilità – lo studente, l'istituzione di appartenenza e l'istituzione o organismo/impresa di accoglienza – per facilitare l'organizzazione della mobilità per crediti ed il relativo riconoscimento. Questo contratto deve essere sottoscritto dai tre firmatari prima dell'inizio del periodo di mobilità, con l'intento di confermare allo studente il riconoscimento dei crediti che saranno conseguiti durante il periodo di mobilità".

Risultati dell'apprendimento: descrizioni di quanto un individuo conosce, comprende ed è in grado di fare una volta completato un processo di apprendimento, definite in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Quadro nazionale delle qualifiche: strumento di classificazione delle qualifiche basato su determinati criteri per specifici livelli di apprendimento raggiunti, che si propone di integrare e coordinare i sottosistemi nazionali dei titoli e di migliorare la trasparenza, l'accesso, la progressione e la qualità dei titoli in relazione al mercato del lavoro e alla società civile.

Titolo di studio: è definito in ECTS Guida per l'utente (2015) come "[q]ualsiasi titolo, diploma o altro certificato rilasciato da una autorità competente, attestante che un corso di studio riconosciuto è stato completato con successo".

Riconoscimento della formazione precedente: riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, nel quadro dell'istruzione formale o dell'apprendimento non formale o informale, acquisiti prima della richiesta di riconoscimento.

Norme e orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG): insieme di norme e orientamenti per la garanzia interna ed esterna della qualità dell'istruzione superiore, sviluppati nell'ambito del processo di Bologna. Essi offrono degli orientamenti nelle aree dell'istruzione superiore che sono essenziali per garantire un'offerta formativa e ambienti di apprendimento di qualità. Le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore dovrebbero essere considerati in un contesto più ampio, che comprende i quadri delle qualifiche, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti e il supplemento al diploma, che contribuiscono tutti alla promozione della trasparenza e della fiducia reciproca all'interno dello spazio europeo dell'istruzione superiore.

Certificato degli studi: è definito in ECTS Guida per l'utente (2015) come una "[r]egistrazione aggiornata dei progressi accademici degli studenti, che indica le unità formative svolte, oltre che il numero dei punti ottenuti nel sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti e i voti conseguiti. È un documento vitale che attesta i progressi compiuti e riconosce i risultati conseguiti anche nel corso della mobilità studentesca. La maggior parte delle istituzioni produce il Certificato degli studi a partire dal proprio database istituzionale".

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