COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,22.11.2017
COM(2017) 691 final
ALLEGATO
della
decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio ministeriale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti
ALLEGATO
DECISIONE n. 2018/1
DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI
D/2018/1/MC-TC del … 2018: regolamento interno del consiglio ministeriale
IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,
visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare gli articoli 21, 22 e 23,
DECIDE:
Articolo unico
È adottato il regolamento interno del consiglio ministeriale, accluso alla presente decisione.
Fatto a […], il … 2018
Per il consiglio ministeriale
……………………………
TESTO ACCLUSO: REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI
I.
GENERALE
1.
Il presente regolamento interno stabilisce le procedure interne per il funzionamento del consiglio ministeriale quale istituzione a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("il trattato").
2.
In caso di contraddizioni tra il presente regolamento interno e il trattato, si applicano le disposizioni del trattato.
II.
PARTI, OSSERVATORI E ALTRI PARTECIPANTI
1.
Le parti dovrebbero, in linea di principio, essere rappresentate nel consiglio ministeriale a livello ministeriale o equivalente.
2.
Fatta salva la posizione degli osservatori in conformità all'articolo 22, seconda frase, del trattato, la presidenza e la vicepresidenza di cui alla sezione III, punto 2, possono convenire, ove opportuno, di invitare rappresentanti di altri Stati, organizzazioni internazionali o altri organismi, compresi i rappresentanti della società civile, a partecipare su base ad hoc a specifiche riunioni del consiglio ministeriale, o a una o più parti delle stesse.
3.
Qualora la presidenza e la vicepresidenza convengano di invitare rappresentanti di altri Stati, organizzazioni internazionali o altri organismi, la presidenza informa le parti e il segretariato permanente della Comunità dei trasporti ("il segretariato") almeno tre settimane prima della riunione. Le parti e il segretariato possono presentare osservazioni alla presidenza entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale informazione.
III.
PRESIDENZA
1.
La presidenza del consiglio ministeriale è esercitata dalla stessa parte dell'Europa sudorientale che presiede il comitato direttivo regionale in conformità all'articolo 24, paragrafo 6, del trattato e secondo le modalità previste dal regolamento interno del comitato direttivo regionale.
2.
La presidenza presiede il consiglio ministeriale. Essa è assistita da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della presidenza entrante, congiuntamente denominati "vicepresidenza".
3.
Qualora la presidenza non sia in grado di svolgere le sue funzioni per una particolare riunione, questa sarà presieduta dal rappresentante dell'Unione europea in qualità di vicepresidenza.
IV.
PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI
1.
Oltre a riunirsi una volta all'anno in conformità all'articolo 23 del trattato, il consiglio ministeriale può tenere altre riunioni in caso di necessità. Tali riunioni sono convocate dalla presidenza, previo accordo della vicepresidenza.
2.
Il luogo delle riunioni del consiglio ministeriale è deciso dalla presidenza previa consultazione della vicepresidenza e del segretariato. Tale decisione è presa almeno due mesi prima della pertinente riunione. Il contributo del segretariato ai costi di organizzazione delle riunioni tenute al di fuori della sua sede è soggetto alle norme di bilancio interne del segretariato.
3.
Le date delle riunioni sono convenute tra la presidenza, la vicepresidenza e il segretariato. In linea di principio, le date sono convenute almeno due mesi prima della pertinente riunione.
4.
Il progetto di ordine del giorno della riunione è convenuto tra la presidenza e la vicepresidenza. Il progetto di ordine del giorno e gli eventuali documenti correlati sono distribuiti alle parti e agli osservatori almeno due mesi prima della pertinente riunione. Le parti possono formulare osservazioni e proporre l'aggiunta di nuovi punti. È inoltre distribuito ai rappresentanti invitati in conformità alla sezione II, punto 2, materiale di loro interesse.
5.
Il segretariato è responsabile della preparazione delle riunioni. Esso informa periodicamente e su richiesta la presidenza e la vicepresidenza in merito al processo di preparazione e dà seguito alle loro richieste e ai loro orientamenti al riguardo.
V.
RIUNIONI DEL CONSIGLIO MINISTERIALE - NORME PROCEDURALI
1.
Le riunioni del consiglio ministeriale non sono pubbliche, salvo decisione contraria del consiglio ministeriale.
2.
Le parti o gli altri partecipanti alla riunione possono essere accompagnati da funzionari che li assistono. I nominativi e le funzioni di questi ultimi sono preventivamente comunicati al segretariato. In linea di principio, i funzionari sono non più di tre per ciascuna parte e non più di due per ogni altro partecipante alla riunione. La presidenza può tuttavia fornire ulteriori indicazioni sul numero massimo di rappresentanti per delegazione.
3.
Si considera che il consiglio ministeriale abbia raggiunto il quorum necessario solo se sono rappresentate quattro parti dell'Europa sudorientale e l'Unione europea.
4.
Il consiglio ministeriale delibera per consenso. L'astensione di una delle parti non impedisce al consiglio ministeriale di agire, a condizione che sia raggiunto il quorum necessario di cui al punto 3 della presente sezione.
5.
L'ordine del giorno della riunione è approvato all'inizio della stessa. In casi urgenti possono essere aggiunti nuovi punti nel corso della riunione previo accordo della presidenza e della vicepresidenza.
6.
Gli osservatori possono formulare dichiarazioni previo consenso della presidenza o su suo invito.
7.
Le persone invitate in conformità alla sezione II, punto 2, possono partecipare alle discussioni, ma non possono partecipare ad alcun tipo di azione del consiglio ministeriale.
8.
Le conclusioni di ciascuna riunione sono redatte con l'assistenza del segretariato. Esse sono firmate dalla presidenza e distribuite alle parti e agli osservatori. Qualora non sia possibile mettere a punto il progetto di conclusioni entro la fine della pertinente riunione, la presidenza si assicura che sia messo a punto e distribuito entro sette giorni di calendario dalla riunione. Entro sette giorni di calendario dal ricevimento del progetto di conclusioni le parti possono chiederne la correzione. La presidenza provvede affinché la versione definitiva sia distribuita entro sette giorni dalla scadenza del termine per formulare osservazioni.
9.
Eventuali orientamenti strategici generali o misure adottati nel corso della riunione sono inseriti nelle conclusioni.
10.
Le conclusioni delle riunioni non possono in alcun modo limitare l'ambito di applicazione o gli effetti di atti giuridici o del trattato. Non sono formulate dichiarazioni o conclusioni che contraddicono disposizioni di legge vincolanti. Le conclusioni delle riunioni non sono parte di atti giuridici e non hanno effetti normativi.
VI.
TIPI DI AZIONE E PROCEDURE CHE DEVONO ESSERE SEGUITE DAL CONSIGLIO MINISTERIALE
1.
Il consiglio ministeriale agisce adottando, a seconda dei casi:
- orientamenti strategici generali e
- decisioni, raccomandazioni o pareri (congiuntamente denominati "misure").
L'adozione di norme intese ad assicurare il funzionamento del consiglio ministeriale e l'adozione di relazioni sono considerate adozione di decisioni.
2.
Una volta che gli orientamenti strategici generali o le misure sono adottati o modificati, essi sono firmati senza indugio dalla presidenza e successivamente trasmessi dal segretariato a tutte le parti.
3.
Gli orientamenti strategici generali e le misure entrano in vigore alla data della loro adozione, salvo disposizioni contrarie da essi previste.
Orientamenti strategici generali
4.
Le parti o il segretariato possono chiedere l'adozione o la modifica degli orientamenti strategici generali. Tale richiesta è formulata per iscritto e contiene informazioni sufficienti a spiegare la necessità dell'adozione o della modifica, da parte del consiglio ministeriale, degli orientamenti proposti.
5.
La richiesta scritta è presentata dalla parte richiedente alla presidenza con copia alla vicepresidenza e al segretariato. La presidenza ne dà notifica a tutte le altre parti entro sette giorni di calendario dal ricevimento della richiesta. Ove necessario, la parte o il segretariato che formula la richiesta chiede al comitato direttivo regionale di rendere nota la propria posizione.
6.
La presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, organizza la preparazione di un progetto di posizione del consiglio ministeriale, che viene presentato per discussione alla successiva riunione del consiglio ministeriale. Il progetto di posizione è inviato alle parti almeno 30 giorni di calendario prima della riunione.
7.
In casi debitamente giustificati, gli orientamenti strategici generali possono essere adottati o modificati senza che siano rispettati i tipi di azione e le procedure di cui ai punti da 4 a 6 della presente sezione.
Misure
9.
Salvo altrimenti specificato nel presente regolamento interno o in altre norme stabilite dal consiglio ministeriale per casi specifici, l'adozione o la modifica delle misure segue la stessa procedura.
10.
Eventuali richieste, di una parte o del segretariato, relative all'adozione o alla modifica di una misura sono formulate per iscritto almeno 60 giorni di calendario prima della riunione del consiglio ministeriale nel corso della quale essa è discussa.
11.
La richiesta è inviata alla presidenza con copia a tutte le parti e al segretariato. Essa è accompagnata da pertinenti note esplicative. Ove necessario, la parte o il segretariato che formula la richiesta chiede al comitato direttivo regionale di rendere nota la propria posizione.
12.
In casi debitamente giustificati, le misure possono essere adottate o modificate senza che siano rispettati i tipi di azione e le procedure di cui ai punti 10 e 11 della presente sezione.
Adozione di orientamenti strategici generali e di misure per corrispondenza
13.
Il consiglio ministeriale può, negli intervalli tra una riunione e l'altra, adottare o modificare orientamenti strategici generali o misure per corrispondenza. La presidenza, su richiesta di una parte o del segretariato di adottare orientamenti strategici generali o una misura per corrispondenza, o di propria iniziativa, decide, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, se la questione richiede una procedura per corrispondenza.
14.
Qualora la presidenza stabilisca che deve essere seguita una procedura per corrispondenza, essa incarica il segretariato di far pervenire la richiesta a ciascuna parte unitamente alle informazioni che la presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, ritiene necessarie. La presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, specifica inoltre se e a quali condizioni possano essere apportate dalle parti modifiche alla richiesta.
15.
La presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, determina la data e l'ora entro cui devono pervenire le risposte; tale termine non può in alcun caso essere anteriore a 10 giorni di calendario dalla data della trasmissione delle informazioni di cui al punto 14 della presente sezione. In casi eccezionali, su richiesta o a propria discrezione, la presidenza può, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, prorogare il termine per il ricevimento delle risposte. Le parti che non abbiano risposto per iscritto (anche tramite posta elettronica) entro il termine stabilito saranno considerate astenute.
VII.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
1.
Salvo diversa disposizione, i documenti delle riunioni (ordine del giorno, conclusioni ecc.), una volta ultimati, sono resi pubblici sul sito web del segretariato.
2.
Il diritto di accesso ai documenti del consiglio ministeriale è stabilito dal comitato direttivo regionale in conformità all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del trattato.
VIII.
DISPOSIZIONI FINALI
1.
Gli osservatori e le persone invitate in conformità alla sezione II, punto 2, rispettano le prescrizioni in materia di riservatezza che si applicano alle parti. Tali prescrizioni trovano riscontro nelle conclusioni della pertinente riunione.
2.
Alle persone invitate in conformità alla sezione II, punto 2, è richiesto di firmare una dichiarazione di riservatezza prima di partecipare alle pertinenti discussioni. Tale dichiarazione di riservatezza contiene un impegno a rispettare le norme in materia di riservatezza di cui al punto 1 della presente sezione. Qualora rifiutino di firmare tale dichiarazione, esse sono escluse dalle pertinenti discussioni.
3.
Tutti gli atti del consiglio ministeriale sono firmati dalla presidenza.
4.
Eventuali modifiche del presente regolamento interno sono adottate tramite una decisione del consiglio ministeriale.
5.
Qualora l'applicazione del presente regolamento interno a una situazione specifica dia luogo a difficoltà di interpretazione, la presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, fornisce indicazioni per risolvere la situazione.
6.
Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento interno il segretariato può, sulla base dell'esperienza pratica con la sua applicazione, proporre le modifiche del presente regolamento interno che ritenga utili o necessarie. Qualora desiderino proporre una modifica, le parti consultano prima il segretariato.
Il presente regolamento interno entra in vigore alla data della sua adozione da parte del consiglio ministeriale.