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Document 52017PC0691

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio ministeriale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

COM/2017/0691 final - 2017/0308 (NLE)

Bruxelles, 22.11.2017

COM(2017) 691 final

2017/0308(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio ministeriale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti


RELAZIONE

1.OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio ministeriale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alla prevista decisione sull'adozione, da parte del consiglio ministeriale, del proprio regolamento interno.

2.CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

La versione inglese del TCT con le parti dei Balcani occidentali [Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo 1* (denominato di seguito "Kosovo"), ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia] è stata firmata da tutte le parti, ad eccezione della Bosnia-Erzegovina, nel contesto del vertice dei sei paesi dei Balcani occidentali tenutosi a Trieste il 12 luglio 2017; la Bosnia-Erzegovina ha sottoscritto il testo il 18 settembre 2017 a Bruxelles. Le altre versioni linguistiche del TCT sono state firmate dalle parti il 9 ottobre 2017. In seguito alla firma il TCT è applicato a titolo provvisorio in conformità all'articolo 41, paragrafo 3, dello stesso. Per l'Unione l'applicazione provvisoria è disposta dalla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti 2 .

L'Unione europea è parte del TCT.

2.2Il consiglio ministeriale

Il consiglio ministeriale è istituito dall'articolo 21 del TCT al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi ivi fissati. Ha le seguenti responsabilità:

a) fornire orientamenti strategici generali,

b) riesaminare i progressi compiuti nell'attuazione del TCT, compreso il seguito dato alle proposte formulate dal forum sociale,

c) emettere pareri sulla nomina del direttore del segretariato e

d) decidere sulla sede del segretariato.

Il consiglio ministeriale è composto da un rappresentante di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori. Salvo diversa disposizione, esso decide per consenso.

2.3L'atto previsto del consiglio ministeriale

Il progetto di decisione riguarda l'adozione del regolamento interno del consiglio ministeriale al fine di assicurare la corretta esecuzione e attuazione dei suoi compiti a norma degli articoli 21, 22 e 23 del trattato. Il progetto di regolamento interno contempla temi quali la partecipazione alle riunioni del consiglio ministeriale, la presidenza del consiglio ministeriale, la preparazione delle riunioni del consiglio ministeriale e le norme procedurali applicabili a tali riunioni, le procedure relative ai vari tipi di interventi che possono essere realizzati dal consiglio ministeriale e la divulgazione delle informazioni, come pure una serie di disposizioni finali. Il regolamento interno avrà effetto a decorrere dal giorno dell'adozione. La decisione sull'adozione del regolamento interno del consiglio ministeriale sarà essenziale per la tempestiva attuazione del TCT.

La decisione prevista vincolerà le parti in forza dell'articolo 21 del TCT.

3.LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

È essenziale che il consiglio ministeriale adotti il proprio regolamento interno al fine di assicurare la corretta esecuzione e attuazione dei suoi compiti a norma degli articoli 21, 22 e 23 del trattato. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario definire la sua posizione.

Si ricorda al riguardo che il TCT rappresenta uno degli elementi atti a rafforzare la cooperazione regionale nei Balcani occidentali, come illustrato anche nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla firma del TCT [COM(2017) 324 final, sezione "Contesto generale"].

4.BASE GIURIDICA

4.1Base giuridica procedurale

4.1.1 Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2 Applicazione al caso concreto

Il consiglio ministeriale è un organo istituito da un accordo, ossia dal TCT.

L'atto che il consiglio ministeriale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. In quanto organo istituito dal TCT con il potere di intervenire in conformità all'articolo 21 del TCT, si deve considerare che il consiglio ministeriale ha facoltà di adottare un regolamento interno che consenta il corretto espletamento delle funzioni che gli sono conferite. Per sua stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il consiglio ministeriale, tale regolamento contiene elementi vincolanti per i membri del consiglio ministeriale e dunque anche per il rappresentante dell'Unione. Si deve pertanto considerare che esso abbia effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'atto previsto è necessario per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, contemplati dall'articolo 91 del TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti. Tali elementi sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, del TFUE.

4.3    Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.



2017/0308 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio ministeriale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato firmato dall'Unione in conformità alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti 4 .

(2)In conformità all'articolo 41, paragrafo 3, del TCT, il TCT si applica a titolo provvisorio a decorrere dal [XXX] tra l'Unione europea e la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica di Serbia.

(3)È essenziale che il consiglio ministeriale adotti il proprio regolamento interno al fine di assicurare la corretta esecuzione e attuazione dei suoi compiti a norma degli articoli 21, 22 e 23 del TCT.

(4)Nella sua seconda riunione, che si terrà entro la fine del 2018, il consiglio ministeriale è chiamato ad adottare una decisione sul proprio regolamento interno.

(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio ministeriale poiché la decisione sul regolamento interno del consiglio ministeriale vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella seconda riunione del consiglio ministeriale deve basarsi sul progetto di decisione del consiglio ministeriale accluso alla presente decisione.

Lievi modifiche del progetto di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione nel consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2)    GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1.
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)    GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1.
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Bruxelles,22.11.2017

COM(2017) 691 final

ALLEGATO

della

decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio ministeriale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti


ALLEGATO

DECISIONE n. 2018/1

DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

D/2018/1/MC-TC del … 2018: regolamento interno del consiglio ministeriale

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare gli articoli 21, 22 e 23,

DECIDE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del consiglio ministeriale, accluso alla presente decisione.

Fatto a […], il … 2018

Per il consiglio ministeriale

……………………………



TESTO ACCLUSO: REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

I.    GENERALE

1.    Il presente regolamento interno stabilisce le procedure interne per il funzionamento del consiglio ministeriale quale istituzione a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("il trattato").

2.    In caso di contraddizioni tra il presente regolamento interno e il trattato, si applicano le disposizioni del trattato.

II.    PARTI, OSSERVATORI E ALTRI PARTECIPANTI

1.    Le parti dovrebbero, in linea di principio, essere rappresentate nel consiglio ministeriale a livello ministeriale o equivalente.

2.    Fatta salva la posizione degli osservatori in conformità all'articolo 22, seconda frase, del trattato, la presidenza e la vicepresidenza di cui alla sezione III, punto 2, possono convenire, ove opportuno, di invitare rappresentanti di altri Stati, organizzazioni internazionali o altri organismi, compresi i rappresentanti della società civile, a partecipare su base ad hoc a specifiche riunioni del consiglio ministeriale, o a una o più parti delle stesse.

3.    Qualora la presidenza e la vicepresidenza convengano di invitare rappresentanti di altri Stati, organizzazioni internazionali o altri organismi, la presidenza informa le parti e il segretariato permanente della Comunità dei trasporti ("il segretariato") almeno tre settimane prima della riunione. Le parti e il segretariato possono presentare osservazioni alla presidenza entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale informazione.

III.    PRESIDENZA

1.    La presidenza del consiglio ministeriale è esercitata dalla stessa parte dell'Europa sudorientale che presiede il comitato direttivo regionale in conformità all'articolo 24, paragrafo 6, del trattato e secondo le modalità previste dal regolamento interno del comitato direttivo regionale.

2.    La presidenza presiede il consiglio ministeriale. Essa è assistita da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della presidenza entrante, congiuntamente denominati "vicepresidenza".

3.    Qualora la presidenza non sia in grado di svolgere le sue funzioni per una particolare riunione, questa sarà presieduta dal rappresentante dell'Unione europea in qualità di vicepresidenza.

IV.    PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI

1.    Oltre a riunirsi una volta all'anno in conformità all'articolo 23 del trattato, il consiglio ministeriale può tenere altre riunioni in caso di necessità. Tali riunioni sono convocate dalla presidenza, previo accordo della vicepresidenza.

2.    Il luogo delle riunioni del consiglio ministeriale è deciso dalla presidenza previa consultazione della vicepresidenza e del segretariato. Tale decisione è presa almeno due mesi prima della pertinente riunione. Il contributo del segretariato ai costi di organizzazione delle riunioni tenute al di fuori della sua sede è soggetto alle norme di bilancio interne del segretariato.

3.    Le date delle riunioni sono convenute tra la presidenza, la vicepresidenza e il segretariato. In linea di principio, le date sono convenute almeno due mesi prima della pertinente riunione.

4.    Il progetto di ordine del giorno della riunione è convenuto tra la presidenza e la vicepresidenza. Il progetto di ordine del giorno e gli eventuali documenti correlati sono distribuiti alle parti e agli osservatori almeno due mesi prima della pertinente riunione. Le parti possono formulare osservazioni e proporre l'aggiunta di nuovi punti. È inoltre distribuito ai rappresentanti invitati in conformità alla sezione II, punto 2, materiale di loro interesse.

5.    Il segretariato è responsabile della preparazione delle riunioni. Esso informa periodicamente e su richiesta la presidenza e la vicepresidenza in merito al processo di preparazione e dà seguito alle loro richieste e ai loro orientamenti al riguardo.

V.    RIUNIONI DEL CONSIGLIO MINISTERIALE - NORME PROCEDURALI

1.    Le riunioni del consiglio ministeriale non sono pubbliche, salvo decisione contraria del consiglio ministeriale.

2.    Le parti o gli altri partecipanti alla riunione possono essere accompagnati da funzionari che li assistono. I nominativi e le funzioni di questi ultimi sono preventivamente comunicati al segretariato. In linea di principio, i funzionari sono non più di tre per ciascuna parte e non più di due per ogni altro partecipante alla riunione. La presidenza può tuttavia fornire ulteriori indicazioni sul numero massimo di rappresentanti per delegazione.

3.    Si considera che il consiglio ministeriale abbia raggiunto il quorum necessario solo se sono rappresentate quattro parti dell'Europa sudorientale e l'Unione europea.

4.    Il consiglio ministeriale delibera per consenso. L'astensione di una delle parti non impedisce al consiglio ministeriale di agire, a condizione che sia raggiunto il quorum necessario di cui al punto 3 della presente sezione.

5.    L'ordine del giorno della riunione è approvato all'inizio della stessa. In casi urgenti possono essere aggiunti nuovi punti nel corso della riunione previo accordo della presidenza e della vicepresidenza.

6.    Gli osservatori possono formulare dichiarazioni previo consenso della presidenza o su suo invito.

7.    Le persone invitate in conformità alla sezione II, punto 2, possono partecipare alle discussioni, ma non possono partecipare ad alcun tipo di azione del consiglio ministeriale.

8.    Le conclusioni di ciascuna riunione sono redatte con l'assistenza del segretariato. Esse sono firmate dalla presidenza e distribuite alle parti e agli osservatori. Qualora non sia possibile mettere a punto il progetto di conclusioni entro la fine della pertinente riunione, la presidenza si assicura che sia messo a punto e distribuito entro sette giorni di calendario dalla riunione. Entro sette giorni di calendario dal ricevimento del progetto di conclusioni le parti possono chiederne la correzione. La presidenza provvede affinché la versione definitiva sia distribuita entro sette giorni dalla scadenza del termine per formulare osservazioni.

9.    Eventuali orientamenti strategici generali o misure adottati nel corso della riunione sono inseriti nelle conclusioni.

10.    Le conclusioni delle riunioni non possono in alcun modo limitare l'ambito di applicazione o gli effetti di atti giuridici o del trattato. Non sono formulate dichiarazioni o conclusioni che contraddicono disposizioni di legge vincolanti. Le conclusioni delle riunioni non sono parte di atti giuridici e non hanno effetti normativi.

VI.    TIPI DI AZIONE E PROCEDURE CHE DEVONO ESSERE SEGUITE DAL CONSIGLIO MINISTERIALE

1.    Il consiglio ministeriale agisce adottando, a seconda dei casi:

- orientamenti strategici generali e

- decisioni, raccomandazioni o pareri (congiuntamente denominati "misure").

L'adozione di norme intese ad assicurare il funzionamento del consiglio ministeriale e l'adozione di relazioni sono considerate adozione di decisioni.

2.    Una volta che gli orientamenti strategici generali o le misure sono adottati o modificati, essi sono firmati senza indugio dalla presidenza e successivamente trasmessi dal segretariato a tutte le parti.

3.    Gli orientamenti strategici generali e le misure entrano in vigore alla data della loro adozione, salvo disposizioni contrarie da essi previste.

Orientamenti strategici generali

4.    Le parti o il segretariato possono chiedere l'adozione o la modifica degli orientamenti strategici generali. Tale richiesta è formulata per iscritto e contiene informazioni sufficienti a spiegare la necessità dell'adozione o della modifica, da parte del consiglio ministeriale, degli orientamenti proposti.

5.    La richiesta scritta è presentata dalla parte richiedente alla presidenza con copia alla vicepresidenza e al segretariato. La presidenza ne dà notifica a tutte le altre parti entro sette giorni di calendario dal ricevimento della richiesta. Ove necessario, la parte o il segretariato che formula la richiesta chiede al comitato direttivo regionale di rendere nota la propria posizione.

6.    La presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, organizza la preparazione di un progetto di posizione del consiglio ministeriale, che viene presentato per discussione alla successiva riunione del consiglio ministeriale. Il progetto di posizione è inviato alle parti almeno 30 giorni di calendario prima della riunione.

7.    In casi debitamente giustificati, gli orientamenti strategici generali possono essere adottati o modificati senza che siano rispettati i tipi di azione e le procedure di cui ai punti da 4 a 6 della presente sezione.

Misure

9.    Salvo altrimenti specificato nel presente regolamento interno o in altre norme stabilite dal consiglio ministeriale per casi specifici, l'adozione o la modifica delle misure segue la stessa procedura.

10.    Eventuali richieste, di una parte o del segretariato, relative all'adozione o alla modifica di una misura sono formulate per iscritto almeno 60 giorni di calendario prima della riunione del consiglio ministeriale nel corso della quale essa è discussa.

11.    La richiesta è inviata alla presidenza con copia a tutte le parti e al segretariato. Essa è accompagnata da pertinenti note esplicative. Ove necessario, la parte o il segretariato che formula la richiesta chiede al comitato direttivo regionale di rendere nota la propria posizione.

12.    In casi debitamente giustificati, le misure possono essere adottate o modificate senza che siano rispettati i tipi di azione e le procedure di cui ai punti 10 e 11 della presente sezione.

Adozione di orientamenti strategici generali e di misure per corrispondenza

13.    Il consiglio ministeriale può, negli intervalli tra una riunione e l'altra, adottare o modificare orientamenti strategici generali o misure per corrispondenza. La presidenza, su richiesta di una parte o del segretariato di adottare orientamenti strategici generali o una misura per corrispondenza, o di propria iniziativa, decide, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, se la questione richiede una procedura per corrispondenza.

14.    Qualora la presidenza stabilisca che deve essere seguita una procedura per corrispondenza, essa incarica il segretariato di far pervenire la richiesta a ciascuna parte unitamente alle informazioni che la presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, ritiene necessarie. La presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, specifica inoltre se e a quali condizioni possano essere apportate dalle parti modifiche alla richiesta.

15.    La presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, determina la data e l'ora entro cui devono pervenire le risposte; tale termine non può in alcun caso essere anteriore a 10 giorni di calendario dalla data della trasmissione delle informazioni di cui al punto 14 della presente sezione. In casi eccezionali, su richiesta o a propria discrezione, la presidenza può, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, prorogare il termine per il ricevimento delle risposte. Le parti che non abbiano risposto per iscritto (anche tramite posta elettronica) entro il termine stabilito saranno considerate astenute.

VII.    DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

1.    Salvo diversa disposizione, i documenti delle riunioni (ordine del giorno, conclusioni ecc.), una volta ultimati, sono resi pubblici sul sito web del segretariato.

2.    Il diritto di accesso ai documenti del consiglio ministeriale è stabilito dal comitato direttivo regionale in conformità all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del trattato.

VIII.    DISPOSIZIONI FINALI

1.    Gli osservatori e le persone invitate in conformità alla sezione II, punto 2, rispettano le prescrizioni in materia di riservatezza che si applicano alle parti. Tali prescrizioni trovano riscontro nelle conclusioni della pertinente riunione.

2.    Alle persone invitate in conformità alla sezione II, punto 2, è richiesto di firmare una dichiarazione di riservatezza prima di partecipare alle pertinenti discussioni. Tale dichiarazione di riservatezza contiene un impegno a rispettare le norme in materia di riservatezza di cui al punto 1 della presente sezione. Qualora rifiutino di firmare tale dichiarazione, esse sono escluse dalle pertinenti discussioni.

3.    Tutti gli atti del consiglio ministeriale sono firmati dalla presidenza.

4.    Eventuali modifiche del presente regolamento interno sono adottate tramite una decisione del consiglio ministeriale.

5.    Qualora l'applicazione del presente regolamento interno a una situazione specifica dia luogo a difficoltà di interpretazione, la presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, fornisce indicazioni per risolvere la situazione.

6.    Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento interno il segretariato può, sulla base dell'esperienza pratica con la sua applicazione, proporre le modifiche del presente regolamento interno che ritenga utili o necessarie. Qualora desiderino proporre una modifica, le parti consultano prima il segretariato.

Il presente regolamento interno entra in vigore alla data della sua adozione da parte del consiglio ministeriale.

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