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Document 52017AR0836

    Parere del Comitato europeo delle regioni — Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (EIR)

    GU C 54 del 13.2.2018, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 54/21


    Parere del Comitato europeo delle regioni — Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (EIR)

    (2018/C 054/05)

    Relatore:

    Andrew Varah Cooper (UK/AE), consigliere distrettuale di Kirklees

    Testo di riferimento:

    Comunicazione della Commissione europea Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell’UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione

    COM(2016) 316 final

    RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

    A.    Osservazioni generali

    1.

    approva l’idea della Commissione secondo cui il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (Environmental Implementation Review — EIR) deve puntare a: migliorare la conoscenza comune delle lacune esistenti in materia di attuazione della politica e della legislazione ambientali dell’UE in ciascuno Stato membro; fornire nuove soluzioni che integrino l’effettiva osservanza delle leggi; affrontare le cause profonde, e spesso trasversali ai diversi settori interessati, di tali lacune; e incentivare gli scambi di buone pratiche;

    2.

    riconosce che il pacchetto EIR pubblicato nel febbraio 2017 (1), che comprende 28 relazioni specifiche per paese, presenta la prima panoramica completa dell’attuazione sul campo delle politiche e delle normative ambientali dell’UE negli Stati membri. Il pacchetto evidenzia che le politiche europee in materia di ambiente funzionano, ma mette anche in luce importanti differenze e incoerenze tra una regione dell’UE e l’altra nell’applicazione concreta di tali norme e politiche ambientali;

    3.

    sottolinea che per una riuscita attuazione della politica ambientale dell’UE occorre una cooperazione ravvicinata tra tutti i livelli di governance, dal livello locale fino a quello dell’UE; pertanto, si compiace che la comunicazione della Commissione in esame faccia esplicito riferimento alla cooperazione con il Comitato delle regioni, ma fa presente che in molti paesi dell’UE si devono registrare ulteriori miglioramenti per garantire l’effettivo coinvolgimento degli enti locali e regionali nella revisione e nel miglioramento dell’attuazione della suddetta politica;

    4.

    esorta la Commissione europea e gli Stati membri a sfruttare al meglio l’EIR per fare in modo che le considerazioni ambientali trovino spazio tra le priorità macroeconomiche stabilite nel processo del semestre europeo, oltre che per favorire la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

    5.

    sottolinea l’esigenza di avviare un dialogo strutturato sull’attuazione con ciascuno Stato membro nel periodo 2017-2018 e la necessità di un adeguato coinvolgimento degli enti locali e regionali, allo scopo di riflettere su come affrontare i problemi strutturali e le esigenze specifiche dei singoli Stati membri;

    6.

    raccomanda alla Commissione europea una maggiore incisività nell’analisi condotta con lo strumento dell’EIR, come pure di rafforzare la comparabilità tra gli Stati membri. La Commissione dovrebbe illustrare in modo chiaro e facilmente comprensibile i progressi compiuti da singoli paesi dell’Unione riguardo alle principali sfide in materia di attuazione in occasione del prossimo ciclo del riesame EIR, che non dovrebbe comportare alcun obbligo addizionale di rendicontazione o comunicazione da parte degli Stati membri, delle regioni o delle città;

    7.

    invita la Commissione europea e gli Stati membri a continuare a rafforzare il ruolo della rete dell’UE per l’attuazione e il controllo dell’applicazione della legislazione ambientale (Implementation and Enforcement of Environmental Law — IMPEL) e a sviluppare maggiormente reti IMPEL a livello nazionale all’interno delle quali esperti degli enti regionali e locali possano condividere le migliori pratiche (2);

    8.

    ritiene che il processo EIR dovrebbe essere collegato, ove possibile e appropriato, ai meccanismi di valutazione esistenti relativi anche ai progressi compiuti nell’attuazione della legislazione europea, quali il progetto Make it Work, le attività della rete IMPEL e il programma REFIT;

    9.

    accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea sull’accesso alla giustizia in materia ambientale (3) e attende con interesse la pubblicazione degli orientamenti sulla conformità alla legislazione ambientale in quanto nuova iniziativa ad hoc della Commissione nel 2017 intesa a favorire una migliore attuazione della legislazione ambientale (4);

    10.

    appoggia la relazione della Commissione europea in merito alle Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente  (5), che fa seguito al documento di lavoro dei servizi della Commissione sul Fitness check of Reporting and Monitoring of EU Environment Policy («Controllo di adeguatezza in merito alla comunicazione e al monitoraggio della politica ambientale dell’UE») (6), cui il Comitato ha contribuito con il proprio parere di prospettiva COR-2015-05660-00-00-AC-TRA. Il CdR esorta ancora una volta la Commissione ad adottare un approccio orizzontale al monitoraggio e alla rendicontazione in materia di ambiente, e si aspetta quindi che essa applichi in modo coerente le azioni 1 e 2 previste dalla citata relazione, proponendo modifiche legislative degli obblighi di comunicazione definiti in atti normativi già in vigore o di recente adozione allo scopo di armonizzare e semplificare ulteriormente tali obblighi.

    B.    Il ruolo del CdR nel ciclo strategico dell’EIR all’interno del contesto interistituzionale

    11.

    offre alla Commissione europea una cooperazione ravvicinata e strutturata per l’intera durata del ciclo dell’EIR, in particolare le attività svolte dalla Piattaforma tecnica congiunta per la cooperazione ambientale (7), con un’attenzione specifica alle diverse sfide strutturali dei singoli enti locali e regionali in materia di attuazione e alle relative soluzioni, come evidenziato nella sezione D del presente parere. Tale cooperazione include anche la valutazione dei mezzi con cui il CdR potrebbe contribuire a dare un contenuto sostanziale alle relazioni specifiche per paese previste dall’EIR e agli orientamenti per gli Stati membri conferendo loro una dimensione territoriale, tenendo altresì conto dell’esperienza maturata dal Comitato grazie ai contributi che fornisce al ciclo di governance della strategia Europa 2020 tramite la valutazione periodica del semestre europeo da una prospettiva locale/regionale;

    12.

    si compiace che, nella sua comunicazione, la Commissione europea indichi che l’EIR costituisce un’integrazione agli sforzi di attuazione in corso, quali il monitoraggio della conformità e i procedimenti di infrazione;

    13.

    ritiene importante che il sistema EIR sia sottoposto a una valutazione dopo due cicli (quattro anni), al fine di verificare l’efficacia del meccanismo;

    14.

    ritiene che l’EIR sia un’opportunità per una cooperazione mirata tra il CdR stesso e il Parlamento europeo che includa scambi di vedute sulle sfide e sulle soluzioni in materia di attuazione della legislazione ambientale dell’UE; tale cooperazione dovrebbe conciliare gli interessi del colegislatore con le competenze dei decisori delle autorità responsabili dell’attuazione. Invita il Parlamento europeo a cooperare strettamente in merito ai due temi affrontati nei dibattiti in sede di commissione ENVI del PE — ossia l’EIR e le principali sfide di attuazione nonché le cause profonde individuate alla base di tali sfide — e per quanto riguarda l’elaborazione di pertinenti relazioni sull’attuazione in futuro da parte dello stesso Parlamento europeo, anche organizzando riunioni congiunte tra la commissione ENVE del CdR e la commissione ENVI del PE su questi temi;

    15.

    sottolinea la propria disponibilità a contribuire alle discussioni sull’EIR che si svolgeranno in futuro in sede di Consiglio, nel quadro di riunioni informali dei ministri dell’Ambiente o di altre attività della presidenza del Consiglio relative all’EIR; offre il proprio sostegno per la preparazione di tali discussioni e attività, in particolare redigendo propri pareri specifici sull’argomento richiesti dalle presidenze del Consiglio e organizzando riunioni della Piattaforma tecnica congiunta CdR/Commissione europea per la cooperazione ambientale;

    16.

    raccomanda di valutare la possibilità di organizzare incontri, in varie regioni di tutta l’UE, dedicati a temi specifici in stretta cooperazione tra gli enti locali e regionali e le delegazioni della Commissione/gli uffici d’informazione del Parlamento europeo nei singoli Stati membri; questi eventi avrebbero per obiettivo di discutere le sfide specifiche di attuazione che si pongono a livello locale e potrebbero così contribuire alle relazioni per paese previste dall’EIR.

    C.    Estendere la portata dell’EIR ad un maggior numero di ambiti d’intervento

    17.

    si rammarica che la Commissione europea abbia limitato la portata iniziale dell’EIR ai seguenti settori: gestione dei rifiuti, protezione della natura e della biodiversità, qualità dell’aria, inquinamento acustico e qualità e gestione delle acque (8);

    18.

    esorta la Commissione europea a fare dei cambiamenti climatici un elemento importante del prossimo ciclo dell’EIR e a includervi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi, garantendo nel contempo la compatibilità con le disposizioni sulla governance dell’Unione dell’energia; rammenta il ruolo centrale degli enti locali e regionali nella lotta ai cambiamenti climatici e a tale proposito promuove la definizione e l’assegnazione di obiettivi a livello regionale e locale in materia di cambiamenti climatici, in aggiunta ai «contributi stabiliti a livello nazionale», poiché la formulazione di tali obiettivi regionali e locali costituisce un’importante componente specifica della realizzazione degli impegni assunti a Parigi in materia di cambiamenti climatici;

    19.

    sottolinea la necessità di integrare l’attuazione della direttiva sulle emissioni industriali nel prossimo ciclo del riesame EIR. A tale proposito, la rete IMPEL dovrebbe svolgere un ruolo più importante nel processo al fine di promuovere la creazione di un repertorio di buone pratiche per il 2019;

    20.

    raccomanda inoltre di integrare nell’EIR la politica dell’UE in materia di sostanze chimiche, che è una pietra angolare della politica ambientale dell’Unione. L’EIR dovrebbe mettere in evidenza le carenze e le esperienze positive in materia di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche.

    D.    Le cause profonde dell’attuazione lacunosa delle politiche

    21.

    plaude all’intenzione della Commissione europea di migliorare le conoscenze specifiche per paese circa la qualità della pubblica amministrazione, la governance e la ripartizione delle competenze tra autorità nazionali/regionali/locali in materia di attuazione della legislazione ambientale dell’UE;

    22.

    prende atto che, oltre ad offrire un’analisi più completa delle lacune attuative nei settori ambientali tradizionali, l’EIR trae, per la prima volta in materia di ambiente, conclusioni preliminari circa le possibili cause profonde dell’attuazione lacunosa delle politiche ambientali;

    23.

    raccomanda che il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (EIR) si concentri sul problema del coordinamento inefficiente tra enti locali e regionali e autorità nazionali, per poter affrontare le seguenti lacune: ripartizione poco chiara di competenze e responsabilità; mancanza di capacità amministrativa; finanziamenti insufficienti e un impiego insufficiente di strumenti di mercato; mancanza di integrazione e di coerenza delle politiche; scarsità di conoscenze e di dati; e meccanismi insufficienti per l’assicurazione della conformità (9).

    Un coordinamento efficace tra gli enti locali e regionali e autorità nazionali

    24.

    esorta la Commissione europea a mettere a punto una metodica comune per i dialoghi nazionali sull’EIR e a formulare degli orientamenti per assicurare la piena partecipazione degli enti locali e regionali lungo l’intero processo;

    25.

    richiama l’attenzione sull’interazione tra il miglioramento dell’attuazione e una migliore regolamentazione: quando si constata che gli obiettivi della politica ambientale non vengono raggiunti occorre prendere in esame anche gli strumenti messi in campo dall’UE, la coerenza e l’uniformità della normativa UE e gli oneri amministrativi;

    26.

    chiede agli Stati membri di agevolare la realizzazione di riesami locali e regionali dell’attuazione delle politiche ambientali corrispondenti ai riesami a livello nazionale;

    27.

    raccomanda agli Stati membri di allacciare contatti più stretti con gli enti locali e regionali fin dalle fasi di elaborazione delle politiche e di recepimento della legislazione UE nei rispettivi ordinamenti nazionali, nonché, come auspicato nel 7o PAA, nell’ambito ad esempio delle «squadre tematiche multilivello» verticali;

    28.

    insiste sulla necessità che gli Stati membri sviluppino ulteriormente meccanismi volti a migliorare e rendere più efficace il coordinamento verticale, ivi compresa una chiara ripartizione delle responsabilità tra i diversi livelli di governo;

    29.

    esorta gli Stati membri e gli enti locali e regionali a ridurre ulteriormente la frammentazione, anche adottando nuove misure come l’introduzione di autorizzazioni ambientali integrate che combinino le diverse autorizzazioni ambientali settoriali, e semplificando le procedure VIA e VAS (10).

    Rafforzare la capacità amministrativa in relazione all’attuazione della politica ambientale

    30.

    mette l’accento sulla carenza di risorse finanziarie, umane e tecniche, confermata dall’EIR, per attuare correttamente la legislazione ambientale dell’UE in numerosi enti locali e regionali, e sottolinea che soprattutto i piccoli comuni spesso dispongono di risorse limitate per lo sviluppo di competenze tecniche proprie in materia di requisiti normativi; insiste pertanto sulla necessità di un maggiore sostegno da parte del livello UE, direttamente o incentivando gli Stati membri a fornire un aiuto, affinché gli enti regionali e locali attuino una cooperazione orizzontale (all’interno dei singoli paesi e in ambito transfrontaliero) per unificare i progetti, condividere le buone pratiche e definire processi e procedure comuni;

    31.

    invita gli Stati membri e gli enti regionali e locali a garantire che le risorse finanziarie e umane assegnate alle amministrazioni locali e regionali competenti per l’ambiente siano commisurate ai loro compiti (trasferiti);

    32.

    esorta la Commissione europea a pubblicare in più lingue gli orientamenti dell’UE, e sollecita gli Stati membri a elaborare, in collaborazione con gli enti regionali e locali, norme comuni, modelli, liste di controllo e programmi di formazione per assicurare un’attuazione e una rendicontazione coerenti e uniformi;

    33.

    chiede agli enti locali e regionali di valutare la qualità delle procedure, di semplificare le procedure di autorizzazione ambientale e di mettere in comune le risorse con altri comparti amministrativi, realizzando così delle economie di scala e affrontando problemi ambientali che superano i confini amministrativi, pur facendo in modo di basarsi sulla Guida dell’UE per la qualità della pubblica amministrazione (11);

    34.

    chiede alla Commissione europea, agli Stati membri e agli enti regionali e locali di promuovere il coinvolgimento di esperti locali e regionali nella rete IMPEL e nello strumento inter pares dell’EIR, che sarà applicato tra breve;

    35.

    invita la Commissione europea, ed esorta in particolare gli Stati membri, a richiedere la partecipazione di esperti locali e regionali nell’elaborazione di orientamenti a livello UE nonché degli orientamenti nazionali correlati, in modo da poter attuare queste linee guida con maggiore chiarezza e flessibilità;

    36.

    esorta la Commissione europea a stanziare risorse finanziarie sufficienti per il nuovo strumento inter pares dell’EIR. La Commissione dovrebbe inoltre assicurare la complementarità con le attività inter pares portate avanti dalla rete IMPEL e con lo scambio sulle tematiche ambientali realizzato dalle autorità di gestione nell’ambito dello strumento Taiex Regio Peer 2 Peer.

    Utilizzare meglio i fondi europei per l’attuazione dell’acquis in materia di ambiente

    37.

    esorta gli enti locali e regionali ad avvalersi, con l’aiuto degli Stati membri, dell’assistenza tecnica disponibile a titolo dell’obiettivo tematico n. 11 dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) al fine di potenziare le capacità istituzionali e amministrative dei loro dipartimenti competenti per l’ambiente e la loro capacità di assorbire le risorse dei fondi SIE, destinate in particolare a grandi infrastrutture ambientali (obiettivo n. 6). Li invita inoltre a fare ricorso al programma UE di sostegno alle riforme strutturali per migliorare le loro amministrazioni competenti in materia di ambiente;

    38.

    approva l’idea che altri Stati membri istituiscano reti di esperti delle autorità di gestione della politica di coesione con il compito di promuovere gli investimenti ambientali;

    39.

    chiede all’UE di esplorare, nel quadro dei preparativi per il prossimo QFP, tutte le opzioni per un aumento dei finanziamenti europei destinati all’attuazione della legislazione ambientale, compresa la possibilità di accantonare una determinata quota di bilancio a tal fine.

    Integrazione e coerenza delle politiche

    40.

    riconosce che l’insufficiente integrazione delle tematiche ambientali in altri ambiti d’intervento strategico costituisce un’altra delle cause profonde dell’attuazione lacunosa della legislazione ambientale e, pertanto, rammenta la necessità di integrare sistematicamente gli obiettivi fondamentali delle politiche in materia di ambiente e di cambiamenti climatici nell’intera gamma di attività dell’UE;

    41.

    chiede agli enti locali e regionali di assicurare un adeguato coordinamento politico e strategico, mediante l’adozione di strategie di sviluppo sostenibile a livello locale/regionale e con la garanzia che le tematiche ambientali vengano integrate fin dall’inizio nelle loro politiche di assetto del territorio al fine di ridurre i conflitti. Invoca inoltre una corretta e tempestiva integrazione delle questioni ambientali con il ricorso alle VAS;

    42.

    esorta gli enti locali e regionali a promuovere la conclusione di accordi settoriali volontari con i principali settori industriali, nonché la stipula di «contratti» tra le autorità pubbliche e i soggetti interessati della società, con l’obiettivo di fornire informazioni, individuare i problemi e trovare soluzioni;

    43.

    insiste sul fatto che l’UE deve perseguire politiche più forti e più efficaci di riduzione delle emissioni alla fonte in numerosi ambiti della politica ambientale, poiché senza tali politiche seguiterà a essere impossibile conformarsi a una serie di atti legislativi dell’UE sulle norme di qualità ambientale a livello locale o regionale;

    44.

    chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di offrire un’assistenza migliore agli enti locali e regionali competenti per assicurare il rispetto di questi obiettivi e norme;

    45.

    chiede alla Commissione europea di collaborare con le autorità nazionali competenti, con lo stesso Comitato europeo delle regioni, con il Patto dei sindaci dell’UE, con il Patto globale dei sindaci per il clima e l’energia e con il Consiglio internazionale per le iniziative ambientali locali (International Council for Local Environmental Initiatives — ICLEI) allo sviluppo del concetto di «contributi stabiliti a livello locale e regionale» e delle metodiche per introdurre tali contributi, contribuendo così al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici concordati nel quadro dell’accordo di Parigi sul clima (COP 21). Gli enti locali e regionali pionieri in questo campo verrebbero inizialmente coinvolti a titolo volontario su base di una «prova della validità concettuale».

    Migliorare l’accessibilità delle conoscenze e dei dati

    46.

    riconosce che in molti Stati membri la limitata disponibilità di dati continua a causare problemi di attuazione a diversi livelli di governo, e che gli enti locali e regionali possono avere un ruolo centrale nella raccolta di conoscenze e di dati e nell’informazione del pubblico, promuovendo una maggiore sensibilizzazione dei cittadini;

    47.

    si compiace del fatto che l’EIR dovrebbe basarsi sui dati esistenti e dovrebbe permettere un loro utilizzo più efficace e migliori rimandi incrociati a questi stessi dati migliorandone inoltre l’accessibilità, non da ultimo per gli enti locali e regionali;

    48.

    è favorevole allo svolgimento di un dibattito strutturato circa un’adeguata ripartizione delle competenze e delle risorse negli Stati membri tra comuni, regioni e autorità nazionali, al fine di garantire la coerenza, l’efficacia e l’attendibilità delle relazioni e degli indicatori sullo stato dell’ambiente;

    49.

    esorta gli Stati membri a sviluppare ulteriormente, in collaborazione con gli enti locali e regionali competenti, quadri strutturati per l’attuazione e l’informazione (Structured Implementation and Information Frameworks — SIIF) per tutte le principali normative UE in materia di ambiente;

    50.

    chiede alla Commissione europea di garantire che gli Stati membri e i loro enti locali e regionali attuino correttamente gli obblighi minimi previsti dalla direttiva sull’accesso alle informazioni;

    51.

    invita gli enti regionali e locali ad adottare una strategia di informazione attiva. Tale strategia dovrebbe prevedere una comunicazione bidirezionale (compresi meccanismi di riscontro) e fornire informazioni più orientate ai cittadini, come strumenti di mappatura online, applicazioni e campagne educative;

    52.

    è favorevole a coinvolgere le ONG nella raccolta e nella diffusione di informazioni ambientali per i cittadini e approva il ricorso alla collaborazione di semplici cittadini alla ricerca scientifica (la cosiddetta «citizens’ science») per la raccolta di dati ambientali;

    53.

    esorta la Commissione europea e gli Stati membri a sostenere le autorità nei loro sforzi per la diffusione di soluzioni elettroniche (e-solutions) e dell’eGovernment (pubblica amministrazione online) al fine di migliorare il monitoraggio e la rendicontazione in materia ambientale, ad esempio attraverso il Piano d’azione per l’eGovernment 2016-2020, il programma LIFE, il meccanismo per collegare l’Europa e il programma Orizzonte 2020 nonché nel contesto del lancio della rete Reportnet 2.0 da parte dell’Agenzia europea per l’ambiente (12);

    54.

    chiede iniziative a tutti i livelli volte ad assicurare la condivisione elettronica dei dati ambientali e l’ulteriore sviluppo di INSPIRE (Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea) (13). Si dovrebbe inoltre rafforzare il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel quadro di INSPIRE.

    Meccanismi adeguati per l’assicurazione della conformità

    55.

    esprime preoccupazione poiché l’analisi condotta dall’EIR indica che il controllo della conformità e il rispetto della normativa risultano spesso problematici, per via di sanzioni inefficaci e delle interazioni tra ispettori e pubblici ministeri. Gli enti locali e regionali possono incontrare delle difficoltà nell’interpretare e integrare tra loro norme UE incoerenti al momento di realizzare delle attività di assicurazione della conformità. Molte amministrazioni locali sono troppo piccole per garantire un’applicazione professionale della legislazione in materia di ambiente;

    56.

    chiede agli enti locali e regionali di assicurare una definizione e una ripartizione ben precise delle competenze e di garantire la professionalità delle autorità competenti; le esorta a coordinarsi efficacemente con le autorità nazionali (ad esempio, forze di polizia, autorità doganali e procure) e a valutare la possibilità di creare agenzie regionali comuni preposte al controllo ambientale nel caso in cui i loro poteri di ispezione siano limitati;

    57.

    invita le autorità nazionali, regionali e locali ad applicare un approccio all’assicurazione della conformità basato sul rischio, garantendo una combinazione ottimale di controllo, promozione e applicazione, nonché una migliore definizione delle priorità nell’impiego delle loro limitate risorse;

    58.

    sollecita gli enti locali e regionali, data la loro vicinanza alle imprese e ai cittadini, a realizzare attività di promozione della conformità che comportino una cooperazione con le comunità imprenditoriali regolamentate, con le ONG pertinenti e con i cittadini;

    59.

    invita gli Stati membri e gli enti regionali e locali ad applicare in tempi rapidi delle misure di osservanza delle norme e ad adottare sanzioni proporzionate e dissuasive in caso di violazioni della legislazione ambientale dell’UE, applicando in modo coerente la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente;

    60.

    esorta le autorità nazionali, regionali e locali a contrastare la corruzione e ad assicurare il regolare funzionamento dei sistemi giudiziari nel settore dell’ambiente, garantendo i diritti procedurali conferiti ai cittadini dalla legislazione ambientale dell’UE (14);

    61.

    sostiene tutte le iniziative delle autorità nazionali e regionali e delle associazioni degli enti locali tese ad accrescere le loro conoscenze mediante la condivisione delle migliori pratiche sviluppate da reti europee quali la rete IMPEL, la rete europea dei pubblici ministeri attivi nel settore ambientale e la rete dei funzionari di polizia;

    62.

    invita la Commissione europea e gli Stati membri a continuare a rafforzare il ruolo della rete IMPEL e a sviluppare maggiormente reti IMPEL a livello nazionale all’interno delle quali esperti degli enti regionali e locali possano condividere le migliori pratiche.

    Bruxelles, 10 ottobre 2017

    Il presidente del Comitato europeo delle regioni

    Karl-Heinz LAMBERTZ


    (1)  Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm

    (2)  IMPEL = European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law («Rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo dell'applicazione della legislazione ambientale»), operativa in tutti gli Stati membri dell’UE.

    (3)  C(2017) 2616 final.

    (4)  CDR 5660/2015.

    (5)  COM(2017) 312 final.

    (6)  SWD(2017) 230 final.

    (7)  http://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm

    (8)  Per una sintesi dettagliata dei risultati per i diversi settori, si veda: Servizio di ricerca del Parlamento europeo (European Parliament Research Service — EPRS), Briefing, marzo 2017: Environmental implementation review — Initial findings («Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali — Prime conclusioni»). Elaborato su richiesta del CdR nel quadro dell'accordo di cooperazione tra il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni.

    (9)  Cfr. anche lo studio del CdR del settembre 2017 sul tema Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation («Una governance ambientale multilivello efficace per una migliore attuazione della legislazione dell'UE in materia di ambiente»), realizzato da Milieu Ltd. e disponibile (solo in lingua inglese) al seguente indirizzo: http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Pages/studies.aspx

    (10)  Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS).

    (11)  Commissione europea, 2015: Quality of Public Administration — A Toolbox for Practitioners («La qualità della pubblica amministrazione — Uno strumentario per esperti del settore»).

    (12)  Azione 3 di cui al COM(2017) 312 final.

    (13)  Direttiva 2007/2/CE.

    (14)  L'efficacia globale dei sistemi giudiziari nazionali è oggetto del Quadro di valutazione UE della giustizia e del semestre europeo (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_effective-justice-systems_en.pdf).


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