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Document 52016AP0432
European Parliament legislative resolution of 22 November 2016 on the proposal for a Council directive amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money-laundering information by tax authorities (COM(2016)0452 — C8-0333/2016 — 2016/0209(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (COM(2016)0452 — C8-0333/2016 — 2016/0209(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (COM(2016)0452 — C8-0333/2016 — 2016/0209(CNS))
GU C 224 del 27.6.2018, pp. 183–192
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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27.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 224/183 |
P8_TA(2016)0432
Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (COM(2016)0452 — C8-0333/2016 — 2016/0209(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2018/C 224/33)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0452), |
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visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0333/2016), |
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visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0326/2016), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 4 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 4 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 4 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 4 septies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1 — comma 1 — punto –1 (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 2 — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali. |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 — comma 1 — punto - 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 — comma 1
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 22 — paragrafo 1 bis
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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« ( 1 bis ) Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, 32 bis e 40 della direttiva 2015/849 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)». |
«1 bis. Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai registri centrali, ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 7, 13, 18, 18 bis, 19, 27, 30, 31, 32 bis, 40 , 44 e 48 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Tale accesso è il risultato di uno scambio di informazioni di carattere automatico e obbligatorio. Gli Stati membri, inoltre, garantiscono l'accesso a tali informazioni includendole in un registro pubblico centralizzato di società, trust e altre strutture analoghe o equivalenti per natura o finalità. » |
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 — comma 1 — punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 22 — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017 , le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017 . |
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2018 . |
(11) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(12) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
(11) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(12) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
(1bis) COM(2016)0451.
(*1) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.).
(*2) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.);