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Document 52015IE1969
Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Towards an ILO standard against gender-based violence at work’ (own-initiative opinion)
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Per una convenzione dell’OIL contro le violenze di genere sul lavoro» (parere d’iniziativa)
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Per una convenzione dell’OIL contro le violenze di genere sul lavoro» (parere d’iniziativa)
GU C 13 del 15.1.2016, p. 138–144
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 13/138 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Per una convenzione dell’OIL contro le violenze di genere sul lavoro»
(parere d’iniziativa)
(2016/C 013/21)
Relatrice: |
Béatrice OUIN |
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 19 febbraio 2015, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un parere di iniziativa sul tema:
Per una convenzione dell’OIL contro le violenze di genere sul lavoro.
(parere d’iniziativa)
La sezione specializzata Relazioni esterne, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 16 luglio 2015.
Alla sua 510a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 settembre 2015 (seduta del 16 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 209 voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1. |
L’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con la sua struttura tripartita, svolge un ruolo fondamentale sulla scena internazionale per migliorare la situazione dei lavoratori e il funzionamento delle imprese. L’Unione europea non è membro dell’OIL, mentre vi aderiscono gli Stati membri dell’UE e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro europei. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) auspica che gli Stati membri dell’UE e le organizzazioni europee si adoperino per diffondere a livello mondiale i valori e l’acquis europei, tenendo conto del contesto globale. |
1.2. |
Il Comitato economico e sociale europeo ritiene che:
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1.3. |
Nel novembre 2015 il consiglio di amministrazione dell’OIL dovrà decidere se iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza internazionale del lavoro (l’organo decisionale dell’OIL) l’elaborazione di una norma internazionale sulle violenze di genere sul lavoro. Il CESE sostiene tale proposta e invita gli Stati e le parti sociali europee a fare altrettanto. |
1.4. |
Il CESE auspica che gli Stati membri dell’Unione europea, che con la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) si sono già dotati di strumenti per combattere le disuguaglianze tra uomini e donne nonché le molestie sessuali sul luogo di lavoro, esprimano una posizione unitaria in sede di OIL. |
1.5. |
Dal canto loro, le parti sociali europee hanno firmato nel 2007 un accordo quadro sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro che dovrebbe condurle a intervenire insieme nel corso del dibattito su questo progetto di norma internazionale del lavoro (2). |
2. Introduzione: il problema delle violenze di genere sul lavoro
2.1. |
Nell’era della globalizzazione la definizione di norme internazionali per combattere e prevenire le violenze di genere è necessaria sia nell’interesse dei lavoratori che delle imprese e degli Stati. Tali violenze minacciano la salute fisica e psicologica, costituiscono una violazione dei diritti e un’offesa alla dignità delle persone, pregiudicano la produttività delle vittime e rappresentano un costo per lo Stato e la società. Combatterle e prevenirle è una necessità per tutti. La violenza di genere è uno dei principali ostacoli allo sviluppo. |
2.2. |
L’OIL e le violenze di genere sul lavoro |
2.2.1. |
Le violenze di genere e sessuali rispecchiano, e allo stesso tempo rafforzano, le disuguaglianze tra donne e uomini e hanno un impatto negativo sul luogo di lavoro. La lotta contro queste violenze è prevista da diverse convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):
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La raccomandazione n. 200 sull’HIV/AIDS e il mondo del lavoro (2010) stabilisce che occorre adottare misure per prevenire e reprimere i fenomeni di violenza e molestie sul lavoro. Più recentemente, la raccomandazione n. 204 sulla transizione dall’economia informale all’economia formale (adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 104a sessione, tenutasi il 12 giugno 2015 a Ginevra) prevede che gli Stati membri si assicurino che un quadro di politiche integrate sia incluso nelle strategie o nei piani nazionali di sviluppo. Questo quadro di politiche integrate dovrebbe concentrarsi […] sulla promozione dell’uguaglianza e sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione e di violenza, compresa la violenza di genere, sul luogo di lavoro (3).
Attualmente, tuttavia, nessuna norma affronta la questione specifica delle violenze di genere sul lavoro.
2.2.2. |
La commissione di esperti dell’OIL ha cercato di colmare questa lacuna giuridica: «[…] le molestie sessuali riducono l’uguaglianza sul lavoro mettendo a rischio l’integrità, la dignità e il benessere dei lavoratori. Le molestie sessuali sono nocive per le imprese, poiché minano le basi del rapporto di lavoro e riducono la produttività. Il comitato ha già espresso il punto di vista secondo cui la molestia sessuale è una forma di discriminazione sessuale e dovrebbe essere trattata nel quadro degli obblighi derivanti dalla convenzione [n. 111]. Pertanto, conformemente alla convenzione che vieta la discriminazione fondata sul sesso e impone l’adozione di una politica di promozione della parità di opportunità e di trattamento, occorre intervenire per eliminare le molestie sessuali» (4). |
2.2.3. |
Nel 2008 il comitato di esperti dell’OIL ha osservato che «un’altra lacuna importante sul piano dell’attuazione riguarda le molestie sessuali, che costituiscono una forma di discriminazione sessuale grave e una violazione dei diritti della persona sul luogo di lavoro. È per questo motivo che il comitato rammenta la propria osservazione generale del 2002, nella quale sottolineava l’importanza che riveste l’adozione di misure efficaci per prevenire e vietare entrambe le forme che possono essere assunte dalle molestie sessuali sul lavoro: quella che si può assimilare al ricatto (“do ut des”, ossia obbligo di contropartita) e quella che dà luogo a un ambiente di lavoro ostile» (5). |
2.2.4. |
In occasione della 320a e 323a sessione del consiglio di amministrazione dell’OIL (13-27 marzo 2014 e 12-27 marzo 2015), alcuni governi (Germania, Canada, Cuba, Francia, India, Italia, Messico, Paesi Bassi, Sri Lanka, Uruguay e Stati Uniti) hanno espresso il loro sostegno all’elaborazione di una norma internazionale sulla «violenza nei confronti delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro», al fine di dotare i governi, i sindacati e i datori di lavoro di strumenti per combattere le violenze di genere e le molestie sessuali e di sottolineare con forza che tale violenza costituisce una violazione dei diritti dei lavoratori. Tale richiesta è sostenuta anche dal gruppo Lavoratori dell’OIL e dalla Confederazione internazionale dei sindacati. |
2.3. |
E in Europa: |
2.3.1. |
le parti sociali europee hanno firmato nel 2007 un accordo quadro sulle molestie e le violenze sul luogo di lavoro che dovrebbe condurle ad auspicare una regolamentazione analoga a livello internazionale (6). |
2.3.2. |
In diverse occasioni, nei suoi pareri sulla parità tra uomini e donne o, ancora, in un parere sulla violenza domestica (7), il CESE si è espresso sulle violenze di genere e sessuali perpetrate nei confronti di troppe donne, ovunque nel mondo. Inoltre, il problema si va facendo sempre più grave: la crisi economica, i programmi di adeguamento strutturale e le misure di austerità hanno contribuito ad accrescere la violenza sul lavoro. |
2.3.3. |
Il CESE auspica che gli Stati membri dell’Unione europea, che con la direttiva 2002/73/CE (8) si sono già dotati di strumenti per contrastare le molestie sessuali sul luogo di lavoro, esprimano una posizione unitaria in sede di OIL per sostenere l’elaborazione di una norma internazionale che consenta di combattere le violenze di genere sul lavoro. |
2.4. |
Quadro della situazione |
2.4.1. |
Le violenze di genere sul lavoro rappresentano una violazione grave dei diritti umani, una lesione alla dignità e all’integrità fisica e psicologica. Nel mondo, il 35 % delle donne è vittima di violenza diretta sul lavoro, mentre tra il 40 e il 50 % delle lavoratrici è costretto a subire approcci sessuali e contatti fisici indesiderati o altre forme di molestie sessuali. Nell’UE il 45 % delle donne sostiene di aver subito almeno una volta una violenza di genere. Tra il 40 e il 45 % afferma di aver subito molestie sessuali sul lavoro. Si stima che in Europa, ogni giorno, sette donne muoiano a causa delle conseguenze prodotte da violenze di genere (9). |
2.4.2. |
Queste violenze sono il sintomo di una disparità nei rapporti di forza tra donne e uomini e contribuiscono a perpetuare tali disuguaglianze. Espressione di una volontà di dominio, tali violenze sono molto presenti nelle società in cui i diritti umani sono violati, ma sussistono anche nelle società democratiche. Esse non possono essere confuse con la seduzione, che presuppone il rispetto dell’altro. Le violenze sessuali e di genere non sono una questione privata: combatterle è necessario per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza collettiva. |
2.4.3. |
Battute sessiste, insulti, canzonature o beffe umilianti, gesti fuori luogo, immagini pornografiche esposte in locali commerciali o pubblicate su Internet (che è uno strumento di lavoro per molti lavoratori), molestie psicologiche e sessuali, stupri e altre aggressioni sessuali, violenze coniugali: quale donna potrebbe affermare di non essere mai stata oggetto di almeno una di queste manifestazioni di sessismo (10)? |
2.4.4. |
Quale che sia il luogo dove esse vengono perpetrate, le violenze di genere possono avere un impatto sul luogo di lavoro. Uno studio europeo dimostra le conseguenze delle violenze domestiche sul lavoro e l’inserimento professionale delle vittime (11), e tale situazione è confermata da studi internazionali (12). I risultati di quattro sondaggi nazionali (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito) mostrano che la violenza domestica si ripercuote sulla partecipazione, la produttività e la sicurezza dei lavoratori. Una donna vittima di violenza coniugale può essere molestata dal coniuge o partner sul lavoro, il che comporta problemi di sicurezza per lei e per i suoi colleghi. La vittima potrebbe doversi assentare dal lavoro per diversi giorni a causa delle lesioni subite oppure, se continua a lavorare, il suo rendimento professionale potrebbe risentirne. In Australia, nei servizi pubblici, le vittime di violenza domestica hanno diritto a un congedo. Nel settore privato, secondo i contratti collettivi che coprono circa 2 milioni di lavoratori, il congedo è di 20 giorni. |
2.4.5. |
Se le violenze vengono commesse sul lavoro da colleghi, superiori gerarchici, clienti o utenti, le donne non si sentono sicure. Esse possono aver bisogno di giorni di ferie per curare le lesioni fisiche o psicologiche, cercare un’assistenza sanitaria o presenziare a processi civili o penali. Inoltre le violenze di genere sono altrettanto dannose per i datori di lavoro (calo della produttività, assenteismo, procedimenti giudiziari, cattiva pubblicità). |
2.4.6. |
Questi atti di violenza possono verificarsi lungo il percorso per recarsi al lavoro. Per strada o nei trasporti pubblici è frequente che le donne siano molestate, aggredite, picchiate, e talvolta assassinate. Questo tipo di molestie, rivolto in particolare alle giovani donne, produce effetti duraturi: le vittime, rese insicure, sono mantenute in un sentimento di vulnerabilità che può dar luogo ad un’idea d’inferiorità. Subire, per una parte di esse, finisce per sembrare normale. |
2.4.7. |
Con l’aumento del numero di donne che lavorano, e considerato che le donne sono più numerose degli uomini nel lavoro informale, precario e domestico, aumenta anche il numero di donne vittime di violenze. Le donne sole con figli sono particolarmente vulnerabili. Tali circostanze possono essere utilizzate per esercitare ricatti legati al posto di lavoro. |
2.4.8. |
I gruppi più a rischio sono i giovani e i bambini — maschi e femmine — che lavorano, le persone vittime di lavoro forzato, i migranti economici, le lavoratrici domestiche, le persone che operano nei servizi sanitari e quelle che lavorano nell’industria del sesso. Lavorare da soli e accogliere il pubblico rappresentano fattori di rischio supplementari. |
2.4.9. |
I fattori di rischio legati all’ambiente di lavoro dipendono dal ruolo delle donne nell’organizzazione del lavoro e dalla cultura professionale più o meno rispettosa delle donne. Una migliore rappresentanza delle donne nei posti decisionali costituirebbe una buona prevenzione delle violenze nei loro confronti. |
2.4.10. |
Le violenze di genere hanno ripercussioni negative sulla produttività dei lavoratori. Le differenze tra l’esposizione delle donne e degli uomini al rischio di forme specifiche di violenza sul luogo di lavoro sono accentuate dalla segregazione di genere. Alcune donne sono più esposte di altre: quelle che sono in minoranza in universi tipicamente maschili o lavorano con un pubblico in difficoltà (assistenti sociali, personale penitenziario, sportelli dei servizi pubblici, pronto soccorso degli ospedali ecc.). |
2.4.11. |
L’esposizione al rischio di violenze è più elevata anche negli ambienti in cui i rapporti sociali sono inesistenti e nei quali l’assenza di contrattazione collettiva non consente di risolvere il problema. I sindacati possono aiutare le vittime a sapere a chi rivolgersi in caso di violazione dei loro diritti. Esistono anche altre soluzioni: ad esempio, la legislazione belga prevede la designazione di una persona, che gode della fiducia della gerarchia e dei lavoratori, disponibile per fornire consulenza e offrire assistenza. |
2.5. |
Definire e prevenire le violenze |
2.5.1. |
Lottare contro tali violenze richiede di tenere conto delle loro specificità, al fine di prevenirle. Capirne i meccanismi e denunciarne gli effetti è necessario per ridurre tali fenomeni, e per fare dei passi avanti verso la parità tra uomini e donne. La formazione dei dirigenti sulle disuguaglianze legate al genere costituisce una valida prevenzione. |
2.5.2. |
È necessario istituire un quadro giuridico vincolante che preveda una definizione precisa del campo di applicazione nonché una definizione del reato, e che precisi che le vittime sono in un rapporto di subordinazione. |
2.5.3. |
Le violenze di genere sul lavoro, che siano commesse sul luogo di lavoro stesso o lungo il tragitto per recarvisi, possono assumere svariate forme, tra cui:
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2.5.4. |
Esse sono caratterizzate dal fatto di imporre, senza il consenso della persona che li subisce, frasi o comportamenti in funzione del sesso o dell’orientamento sessuale, che hanno come obiettivo o effetto quello di creare una situazione intimidatoria, umiliante, degradante o offensiva. Piccole aggressioni quotidiane, che prese una per una sembrano innocenti, inducono le vittime a non sentirsi in sicurezza. Tali violenze, aggressioni e umiliazioni creano un clima di lavoro malsano. |
2.5.5. |
L’accordo quadro europeo delle parti sociali stabilisce che «varie forme di molestie e violenza possono verificarsi sul luogo di lavoro. Le molestie e la violenza possono:
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Le disposizioni di detto accordo insistono sulla riservatezza:
— |
«è nell’interesse di tutte le parti agire con la discrezione necessaria per salvaguardare la dignità e la vita privata di ciascuno, |
— |
nessuna informazione deve essere comunicata alle parti che non sono coinvolte nel caso». |
L’accordo prevede infine una procedura di trattamento delle denunce e delle misure di prevenzione alle quali potrebbe ispirarsi il dibattito in seno all’OIL.
2.5.6. |
Molti lavoratori dipendenti utilizzano Internet sul lavoro. Le violenze di genere possono essere diffuse mediante immagini degradanti tra cui i messaggi postati sui social media. Un clima di intimidazione, ostilità o umiliazione può ritrovarsi nelle relazioni online come in quelle «reali». La nuova norma non può ignorare il ruolo di Internet nei rapporti di lavoro e la necessità di combattere le violenze di genere anche in tale ambito. |
3. Perché è necessaria una norma dell’OIL contro le violenze di genere sul lavoro?
3.1. |
I luoghi di lavoro costituiscono contesti unici per combattere la violenza. Una norma internazionale del lavoro potrebbe fornire degli orientamenti per l’elaborazione di politiche delle risorse umane adeguate per contrastare le violenze di genere nell’impresa, nonché orientare il dialogo sociale e i contratti collettivi di lavoro. |
3.2. |
Né l’attuale quadro internazionale né le leggi nazionali garantiscono una protezione adeguata contro le violenze di genere sul luogo di lavoro. Nella maggior parte dei paesi gli strumenti di lotta contro le violenze di genere sono essenzialmente incentrati sulla criminalizzazione degli autori, solitamente attraverso l’inserimento dell’abuso sessuale nel codice penale. Tali risposte, pur rivestendo un’importanza fondamentale, non sono sempre adeguate alle relazioni sul luogo di lavoro. Come indicato dal comitato di esperti dell’OIL: «In generale, risulta inadeguato trattare le molestie sessuali nell’ambito di un procedimento penale [poiché tale procedimento], pur permettendo di conoscere i casi più gravi, non consente di affrontare adeguatamente l’intera gamma dei comportamenti che vanno considerati come molestie sessuali in ambito professionale, laddove l’onere della prova è più vincolante e l’accesso a mezzi di ricorso è più limitato» (13). Prevenire le molestie sessuali significa convincere i datori di lavoro e i dipendenti che sul luogo di lavoro non vi è spazio per comportamenti sessisti. L’accordo quadro europeo prevede che «le imprese devono redigere una dichiarazione precisa la quale attesti che le molestie e la violenza non sono tollerate al loro interno». |
4. Perché la società civile dovrebbe sostenere una norma dell’OIL sulle violenze di genere?
4.1. |
Le violenze di genere sono una questione di sicurezza e salute sul lavoro, sono causa di depressioni nervose, difficoltà psicologiche e infortuni sul lavoro. Occorre esaminare l’organizzazione del lavoro tenendo conto delle relazioni sociali di genere, e vanno condotte indagini di genere per far luce su tali rischi. |
4.2. |
Le parti sociali sono nella posizione più adatta per ascoltare le vittime e costituire con loro dei fascicoli di denuncia. I servizi sociali o delle risorse umane delle imprese, i sindacati, i medici del lavoro e i consulenti specializzati sono gli attori principali della protezione delle vittime. Nominare una persona di fiducia specializzata per ascoltare le vittime e istruire le pratiche è una soluzione raccomandata dall’accordo quadro europeo delle parti sociali. Le associazioni di donne, le organizzazioni per la difesa dei diritti, di sostegno ai migranti e altre ancora sono indispensabili per aiutare le vittime e completare l’azione delle parti sociali. Le parti sociali devono esse stesse tenere comportamenti esemplari e vietare al proprio interno gli atteggiamenti sessisti e umilianti. |
4.3. |
Una norma dell’OIL sulle violenze di genere sarebbe vantaggiosa per la società, il dialogo sociale, l’ambiente di lavoro e i rapporti di lavoro poiché:
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5. Perché i governi dovrebbero sostenere una norma dell’OIL sulle violenze di genere?
5.1. |
La norma proposta contribuirebbe a:
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6. Proposte di contenuto per una norma dell’OIL
— |
una definizione ampia delle violenze di genere sul lavoro, che comprenda le diverse forme di violenza sul luogo di lavoro, |
— |
l’adozione di una definizione di «luogo di lavoro», che comprenda il tragitto per recarvisi, |
— |
disposizioni volte a prevenire le violenze di genere sul lavoro e misure intese a proteggere e sostenere le vittime delle violenze di questo tipo, |
— |
una descrizione dei gruppi più colpiti dalle violenze di genere: gli omosessuali e i transgender, le donne migranti, i lavoratori e le lavoratrici affetti da HIV/AIDS e quelli con disabilità, le persone costrette al lavoro forzato e al lavoro minorile, |
— |
la garanzia di vari diritti in materia di occupazione e sicurezza sociale per i denuncianti, in particolare il diritto di ridurre o di riorganizzare l’orario di lavoro, |
— |
orientamenti per l’elaborazione di regolamenti interni o codici di condotta per le imprese e le organizzazioni in cui venga specificato che comportamenti inappropriati o umilianti nei confronti delle donne e degli altri gruppi più colpiti saranno oggetto di sanzioni professionali, |
— |
orientamenti per l’elaborazione di indagini mirate, che consentano di realizzare statistiche armonizzate, |
— |
guide per organizzare formazioni intese ad aumentare la comprensione dei meccanismi di dominio e di segregazione degli uomini e delle donne sul lavoro e sviluppare una cultura di non violenza, |
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l’incoraggiamento alla medicina del lavoro a impegnarsi nello studio di tutti i casi di violenza di genere, poiché quest’ultima presenta rischi per la salute fisica e psicologica delle lavoratrici, |
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l’inclusione delle disposizioni della direttiva 2000/78/CE che stabilisce la creazione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (14), |
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un’attenzione particolare al ruolo dei media per sensibilizzare, informare e formare, tre azioni, queste, che risultano fondamentali per porre fine alla spirale delle violenze, |
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la considerazione dei nuovi rischi legati all’uso di Internet e delle nuove tecnologie. |
Bruxelles, 16 luglio 2015
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Henri MALOSSE
(1) Direttiva 2002/73/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).
(2) http://www.etuc.org/framework-agreement-harassment-and-violence-work
(3) http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/texts-adopted/WCMS_377776/lang--fr/index.htm
(4) Relazione del comitato di esperti sull’applicazione delle convenzioni e raccomandazioni, relazione III (1A), Conferenza internazionale del lavoro, 91a sessione, 2003, pagg. 497-498).
(5) Relazione del comitato di esperti sull’applicazione delle convenzioni e raccomandazioni, relazione III (1A), Conferenza internazionale del lavoro, 98a sessione, 2009, pag. 35).
(6) http://www.etuc.org/framework-agreement-harassment-and-violence-work
(7) Parere sul tema «Eliminare alla radice la violenza domestica contro le donne» (GU C 351, del 15.11.2012, pag. 21).
(8) Cfr. la nota 1.
(9) Barometro 2011 (piani d’azione nazionali di lotta alla violenza contro le donne nell’UE), European Women’s Lobby, agosto 2011 (http://www.womenlobby.org/spip.php?article2481&lang=en).
(10) Una recente relazione (aprile 2015) del Consiglio superiore francese per la parità tra donne e uomini afferma che TUTTE le donne hanno subito approcci sessuali indesiderati in strada e nei trasporti pubblici. La maggioranza delle vittime sono minorenni. http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_avis_harcelement_transports-20150410.pdf
(11) Quand les violences domestiques s’invitent sur le lieu de travail ou dans le processus d’insertion professionnelle (Quando le violenze domestiche hanno un impatto sul luogo di lavoro o sul processo di inserimento professionale), Coface 2011 http://www.coface-eu.org/en/upload/08_EUProjects/Domestic%20violence-etude-coface-daphne-fr.pdf
(12) https://www.arts.unsw.edu.au/media/FASSFile/National_Domestic_Violence_and_the_Workplace_Survey_2011_Full_Report.pdf https://www.arts.unsw.edu.au/research/gendered-violence-research-network/gendered-violence-work/
(13) Relazione del comitato di esperti sull’applicazione delle convenzioni e raccomandazioni, relazione III (1A), Conferenza internazionale del lavoro, 98a sessione, 2009, pag. 32.
(14) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).