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Document 52014AE5991

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde «Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli» [COM(2014) 469 final]

    GU C 251 del 31.7.2015, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 251/39


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde «Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli»

    [COM(2014) 469 final]

    (2015/C 251/08)

    Relatrice:

    WALKER SHAW

    La Commissione europea, in data 1o ottobre 2014, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al:

    Libro verde — Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli

    COM(2014) 469 final.

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 febbraio 2015.

    Alla sua 505a sessione plenaria, dei giorni 18 e 19 febbraio 2015 (seduta del 18 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 155 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva l'estensione della protezione delle indicazioni geografiche (IG) ai prodotti non agricoli attraverso una regolamentazione unitaria a livello dell’UE, che ritiene fornirà una tutela preziosa e necessaria alle imprese che hanno dimostrato di stimolare la crescita economica, promuovere l'innovazione e offrire posti di lavoro altamente qualificati e meglio retribuiti.

    1.2

    Il CESE raccomanda di sostenere sia il sistema volontario delle IG che l'obbligo di indicare l'origine sui prodotti di consumo di cui al pacchetto «sicurezza dei prodotti», tenendo conto dei risultati degli studi effettuati, per consentire maggiore tracciabilità, trasparenza e informazione ai consumatori e garantire il riconoscimento di provenienza ai produttori in tutta l'UE.

    1.3

    Per quanto possibile, tale sistema dovrebbe ricalcare il quadro esistente in materia di prodotti agroalimentari, al fine di mantenere regimi uniformi di registrazione, protezione, controllo e applicazione della normativa, e di evitare confusione per le amministrazioni e i consumatori. Questo sistema dovrebbe inoltre garantire, nel quadro dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), lo stesso livello di protezione e di salvaguardia di cui godono i prodotti agroalimentari.

    1.4

    In genere, le imprese tutelate dall'indicazione geografica e le altre imprese ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale investono massicciamente nella formazione di competenze di livello elevato e dovrebbero essere aiutate a proteggere i loro prodotti e il loro know-how, in modo da poter destinare gli investimenti all'acquisizione positiva di competenze e allo sviluppo del capitale umano piuttosto che ad azioni legali difensive.

    1.5

    Il CESE ritiene che occorra definire una procedura formale di registrazione. Quest'ultima dovrebbe essere valida per un periodo di tempo illimitato onde evitare oneri burocratici e costi, ma dovrebbe essere soggetta a un costante processo di controllo e applicazione al fine di garantire che i prodotti continuino a rispondere ai criteri legati al prestigio e all'immagine derivanti dall'indicazione geografica. Dovrebbe inoltre essere prevista una procedura di radiazione dal registro, ove giustificata.

    1.6

    Il processo di registrazione dovrebbe essere trasparente e indipendente, finanziato e gestito di preferenza dal settore pubblico, e a titolo gratuito. Qualora si decida di introdurre una tassa, il suo importo dovrebbe essere mantenuto a un livello molto basso per evitare l'ingenerarsi di un effetto deterrente alla registrazione o il rischio che i costi siano scaricati sui consumatori. La registrazione dovrebbe essere completata entro un lasso di tempo ben preciso per evitare lungaggini burocratiche e incertezza per le imprese e i consumatori: un termine di 18 mesi appare ragionevole. Il CESE raccomanda di tenere conto, nella definizione delle modalità di applicazione del sistema, delle proposte delle PMI volte ad evitare costi aggiuntivi.

    1.7

    La tutela della provenienza e i collegamenti che ne derivano con il patrimonio, la tradizione, la qualità, le specifiche del prodotto, la lavorazione artigianale e il know-how sono importanti. Tra il prodotto e il luogo di origine deve esservi un forte legame. Il CESE è dell'avviso che l'approccio combinato adottato per i prodotti agricoli, ossia quello della denominazione di origine protetta (DOP) e quello più flessibile dell'indicazione geografica protetta (IGP), dovrebbe consentire di coprire tutti i prodotti che necessitano di tutela.

    1.8

    Il CESE ritiene che il rapporto tra il sistema delle IG per i prodotti non agricoli e il diritto in materia di marchi dovrebbe essere definito in modo analogo a quello attualmente vigente per i prodotti agricoli, in modo da garantire uniformità ed evitare confusione.

    2.   Contesto e introduzione

    2.1

    Il Libro verde Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli fa seguito allo studio pubblicato dalla Commissione nel marzo 2013 (1), il quale reputa che gli strumenti giuridici esistenti a disposizione dei produttori a livello nazionale ed europeo siano insufficienti. Il 22 aprile 2013 la Commissione ha organizzato un'audizione pubblica per discutere dei risultati dello studio e offrire una piattaforma per un ampio dibattito sulla necessità di una protezione più efficace delle IG per i prodotti non agricoli a livello dell'UE. Alla luce dell'esito dello studio e dei risultati dell'audizione pubblica, la Commissione ha deciso di proseguire il suo lavoro di analisi pubblicando, a fini consultivi, il libro verde in esame.

    2.2

    Nel settembre 2013 l'Ufficio europeo dei brevetti e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno hanno prodotto, in collaborazione con la Commissione europea, uno studio congiunto dal titolo Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union («Settori a forte intensità di diritti di proprietà intellettuale: contributo ai risultati economici e all'occupazione nell'UE») (2).

    Lo studio mette in evidenza il valore economico dei settori ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale (compresi quelli con un elevato numero di prodotti a indicazione geografica) in termini di produzione, occupazione, retribuzioni e commercio, e il loro contributo nel realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione e crescita. Lo studio dimostra che i settori ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale generano oltre il 26 % dell'occupazione nell'UE e il 39 % dell'attività economica dell'Unione. Essi inoltre erogano generalmente retribuzioni più elevate, con differenze di oltre il 40 %.

    2.3

    Al vertice UE del marzo 2014, il Presidente Barroso ha presentato la comunicazione dal titolo Per una rinascita industriale europea  (3), nella quale la Commissione ha ribadito l'importanza dei settori ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e con un elevato numero di prodotti a indicazione geografica ai fini della crescita economica sostenibile dell'UE, e ha sottolineato la necessità che l'Unione sostenga tali settori. Sempre in quella comunicazione, la Commissione ha messo in evidenza il fatto che, nel corso della crisi, molte imprese del settore hanno registrato una crescita più forte e prestazioni migliori rispetto a quelle di altri comparti.

    2.4

    Attualmente, soltanto i prodotti agricoli e alimentari (vini e liquori) godono di una protezione unitaria riconosciuta esclusivamente a livello dell'UE. I prodotti non agricoli a indicazione geografica sono protetti soltanto a livello nazionale/regionale, attraverso diversi quadri giuridici nazionali. Tali quadri non sono stati armonizzati tra tutti gli Stati membri e presentano considerevoli differenze nelle definizioni, nelle procedure, nei livelli di protezione e di applicazione, il che non è utile né alle imprese né ai consumatori. I prodotti non agricoli, tuttavia, sono tutelati da leggi in materia di concorrenza sleale o di inganno dei consumatori, ma anche in questo caso con campi di applicazione e approcci differenti.

    2.5

    Molte imprese che fabbricano prodotti non agricoli che richiedono elevati livelli di competenze artigianali tradizionali e know-how su base geografica operano in un contesto internazionale e incontrano sempre maggiori difficoltà a tutelare la qualità, l'autenticità e l'integrità dei loro prodotti rispetto all'etichettatura ingannevole, alle frodi, alla contraffazione e all'abuso del marchio. In assenza di una protezione unitaria, le imprese e i consumatori devono fare affidamento su approcci e livelli di tutela la cui diversità su scala dell’UE è fonte di confusione. Questa mancanza di uniformità si rivela costosa e inefficace per molte imprese e le obbliga a spendere ingenti somme di denaro per difendersi caso per caso, il che costituisce un onere sia in termini finanziari che di risorse umane. Le imprese hanno chiesto alla Commissione di estendere la protezione dell'indicazione geografica ai prodotti non agricoli.

    2.6

    Gli strumenti nazionali esistenti a tutela dell'indicazione geografica, insieme con la normativa in materia di concorrenza sleale e di inganno dei consumatori vigente in tutti gli Stati membri dell'UE, offrono un certo livello di protezione per i prodotti non agricoli, ma nella pratica queste disposizioni sono limitate, e molte imprese lamentano di non riuscire a garantire una protezione efficace contro l'uso improprio dell'indicazione geografica dei prodotti non agricoli.

    3.   Osservazioni generali

    3.1

    L'estensione della protezione delle indicazioni geografiche all'interno dell'UE ai prodotti non agricoli andrebbe a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori. Non si tratta di una misura protezionistica. Essa garantirebbe piuttosto condizioni di equa concorrenza ai produttori, per contribuire a tutelare la qualità e l'integrità dei loro prodotti, del loro artigianato o delle loro lavorazioni tradizionali (che richiedono spesso elevate competenze), e, al tempo stesso, fornirebbe ai consumatori informazioni affidabili sul luogo di origine e/o metodo di produzione e una garanzia dell'autenticità e della qualità del prodotto.

    3.2

    Il CESE ritiene che l'estensione del sistema delle indicazioni geografiche ai prodotti non agricoli apporterebbe evidenti benefici economici all'UE. Si tratta di un'opportunità per promuovere e proteggere i prodotti tradizionali, il know-how e le competenze di alto livello (che spesso vengono apprese nelle scuole e negli istituti professionali specialistici) che hanno dimostrato di creare posti di lavoro di qualità e stabili. Questo sistema, fornendo garanzie sulla provenienza e la qualità dei prodotti, consentirà di aumentare la loro attrattiva e contribuirà a rafforzare la loro immagine e a incrementare le vendite. Un riconoscimento maggiormente universale del prestigio di questi prodotti potrebbe anche contribuire a promuovere il turismo e ad aumentare altri introiti indotti, apportando ulteriori vantaggi economici. Offrirebbe inoltre una protezione più uniforme ed efficace a livello dell'UE contro le perdite causate dalle contraffazioni e dalle imitazioni.

    3.3

    Esistono numerosi prodotti non agricoli con indicazione geografica largamente riconosciuta e di ottima reputazione in tutta l'UE che sono costantemente oggetto di uso improprio e imitazione. Sebbene alcune delle imprese che fabbricano tali prodotti abbiano resistito alla congiuntura meglio di altre, i casi di abuso del marchio e di contraffazione e imitazione sono aumentati sotto la pressione della crisi. Imprese prive di scrupoli hanno cercato di realizzare guadagni in poco tempo sfruttando il nome e la reputazione di qualità dei prodotti a indicazione geografica, ma senza alcun legame con l'origine, la provenienza, la qualità, la lavorazione artigianale o il know-how associati al prodotto in questione. Ciò si traduce in una perdita di introiti e di quota di mercato da parte degli operatori legittimi, come anche in un danno potenziale all'immagine e in spese legali supplementari. I produttori di articoli quali il cristallo di Boemia, gli abiti su misura dell'associazione Savile Row Bespoke, il marmo di Carrara, i tessuti Harris Tweed, il merletto di Pago, gli orologi a cucù della Foresta nera, la ceramica artistica e tradizionale di Vietri sul Mare, le ceramiche di Stoke on Trent, la pietra e le sculture di Brazza, la maiolica di Deruta e i vetri di Murano si trovano di fronte alla sfida costante di proteggersi attraverso l'avvio di campagne d'informazione, la registrazione dei marchi e il ricorso alle vie legali. L'estensione delle indicazioni geografiche a tali prodotti potrebbe contribuire a evitare questa continua e costosa azione legale difensiva.

    3.4

    Una protezione legislativa armonizzata al pari di quella riconosciuta al settore agroalimentare e compatibile con il quadro giuridico vigente a livello europeo e a livello internazionale contribuirà a preservare il patrimonio culturale e artistico tradizionale espresso in numerosi prodotti ammissibili al sistema di tutela e a ridurre gli usi impropri. Diminuendo i costi di tutela per via legale dell'immagine dei loro prodotti, le PMI saranno in grado di investire maggiormente nell'innovazione, nello sviluppo dei prodotti e nell'ampliamento della loro quota di mercato e potranno evitare di aumentare i loro prezzi di vendita al consumatore.

    3.5

    Molti acquirenti di prodotti a indicazione geografica sono consumatori attenti che compiono scelte informate sulla base di una lavorazione artigianale di qualità e dell'autenticità dei prodotti. Essi hanno il diritto di aspettarsi un determinato grado di protezione dell'integrità dei prodotti per i quali spesso pagano un prezzo superiore. La protezione dell'indicazione geografica non riduce la scelta o la concorrenza, in quanto può essere garantita a qualsiasi impresa che soddisfi le specifiche di prodotto e i criteri di provenienza, qualità, specificità, artigianato e know-how che definiscono il prestigio del prodotto in questione.

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1

    Il CESE ritiene che per armonizzare i prodotti non agricoli a indicazione geografica sia necessaria una regolamentazione unitaria a livello dell’UE. Le soluzioni esistenti attualmente sono troppo frammentate, contraddittorie, costose e inefficaci per consentire a numerose imprese valide di sopravvivere, dal momento che non dispongono delle risorse necessarie per far fronte alla diversità delle strutture e delle disposizioni legislative vigenti a livello regionale o nazionale nei diversi paesi dell'UE. Una maggiore coerenza aiuterà le imprese a sopravvivere e a crescere, e contribuirà a garantire che i loro prodotti siano meno esposti ad abusi.

    4.2

    Nel quadro della definizione del sistema da applicare ai prodotti non agricoli, il CESE incoraggia la Commissione a semplificare il processo di estensione del sistema delle indicazioni geografiche, mantenendolo vicino al quadro legislativo armonizzato applicato attualmente, ove opportuno, ai prodotti agroalimentari, seguendo le buone prassi e traendo i dovuti insegnamenti dalle esperienze fatte in materia di protezione delle indicazioni geografiche in tale settore. Pur riconoscendo che alcune specificità settoriali possono richiedere un trattamento differente, come è avvenuto nel caso di vini e liquori, la continuità dell'applicazione e un approccio inclusivo ai prodotti da tutelare in tutti i settori dovrebbero costituire la regola generale. I prodotti non agricoli dovrebbero beneficiare delle stesse garanzie e tutele offerte dalle indicazioni geografiche nel settore agricolo in relazione all'accordo TRIPS. Il CESE invita, tuttavia, la Commissione a valutare le possibilità di migliorare tali protezioni alla luce dell'esperienza finora acquisita nell'applicazione del summenzionato accordo, in particolare per quanto concerne sistemi chiari, coerenti e strutturati di notifica e registrazione, e la coerenza di trattamento.

    4.3

    Pur comprendendo che il sistema delle indicazioni geografiche ha natura volontaria, distinta dalle attuali proposte di apposizione obbligatoria del marchio di origine sui beni di consumo prodotti o importati nell'UE come previsto dal pacchetto «sicurezza dei prodotti», il CESE raccomanda di adottare entrambe le proposte, per consentire maggiore tracciabilità, trasparenza e informazione ai consumatori e garantire il riconoscimento di provenienza ai produttori in tutta l'UE.

    4.4

    Il CESE prevede che l'armonizzazione della tutela delle indicazioni geografiche di prodotti non agricoli offrirà benefici anche sul piano delle relazioni commerciali dell'UE con i paesi terzi, in quanto semplificherà le procedure e creerà chiarezza in merito ai prodotti che godono di protezione automatica. Tale armonizzazione consentirà un approccio più mirato nel quadro di negoziati commerciali e contribuirà a tutelare i prodotti dell’UE di qualità, che spesso hanno un alto valore aggiunto per l'esportazione. Questo rafforzamento della tutela avrà anche un effetto dissuasivo su coloro che sono intenzionati a contraffare i prodotti protetti o a sfruttarne il prestigio in maniera impropria.

    4.5

    La fabbricazione di molti prodotti a indicazione geografica richiede abilità estremamente elevate. Le imprese hanno effettuato ingenti investimenti nell'acquisizione delle competenze e del know-how nel corso di più generazioni. Molte di esse dispongono di programmi di apprendistato e di formazione continua ben consolidati e collaudati volti a preparare personale altamente qualificato con competenze assai ricercate sul mercato del lavoro. Il CESE ritiene che occorra sostenere tali imprese nel loro impegno teso a sviluppare questo prezioso capitale umano, aiutandole a tutelare i loro prodotti e il loro know-how e consentendo loro di orientare gli investimenti verso l'acquisizione positiva di competenze piuttosto che verso azioni legali difensive. Le imprese con prodotti a indicazione geografica offrono preziose opportunità di lavoro e di apprendimento a coloro che possono coltivare il proprio talento attraverso una formazione artigianale. Il CESE riconosce inoltre l'interdipendenza esistente, in determinati paesi e regioni, tra i produttori di prodotti protetti da un'indicazione geografica e numerosi istituti professionali specialistici, ad esempio l'istituto di formazione professionale per tagliatori di pietra di Brazza. Alcune di queste imprese sono situate in zone remote e ad alto tasso di disoccupazione, il che rende ancora più importante il loro ruolo nel mercato del lavoro.

    4.6

    Nella determinazione del legame con un dato luogo, l'obiettivo principale deve essere quello di garantire la tutela della provenienza e dei collegamenti che ne derivano con il patrimonio, la tradizione, la qualità, le specifiche del prodotto, la lavorazione artigianale e il know-how. Tra il prodotto e il luogo di origine deve esservi un forte legame. Il CESE è dell'avviso che i due tipi di approccio basato su tale collegamento, adottati per i prodotti agricoli, ossia quello della denominazione di origine protetta (DOP) e quello più flessibile dell'indicazione geografica protetta (IGP), dovrebbero consentire di includere tutti i prodotti che necessitano di tutela. Tutti i simboli ammessi nell'ambito di questo sistema dovrebbero garantire il collegamento e il riconoscimento inequivocabili, essere conformi ai criteri dell'indicazione geografica ed essere uniformi in tutto il territorio europeo per evitare confusione per i consumatori e per contribuire a stabilire il riconoscimento.

    4.7

    Pur prendendo atto del fatto che qualità e origine non sono necessariamente sinonimi, il CESE riconosce che i prodotti a indicazione geografica godono di una reputazione fondata su un valore per i clienti, e che le caratteristiche qualitative fanno spesso parte del DNA di tali prodotti e possono essere importanti per definire e tutelare la lavorazione artigianale di qualità e il know-how, e per monitorare e far rispettare gli standard tra le imprese. Numerosi produttori o associazioni che tutelano i prodotti a indicazione geografica dispongono già di parametri di riferimento definiti e controllano attivamente essi stessi il rispetto di tali standard tra le imprese partecipanti al fine di proteggere l'integrità dei loro prodotti. Tuttavia, il CESE riconosce che tali programmi di sorveglianza volontari e codici di condotta non funzionano in tutti gli Stati membri e devono essere accompagnati da meccanismi formali di controllo e applicazione a livello sia nazionale che UE. Il CESE rileva che, in seguito alla crisi e alle politiche di austerità, molti organismi preposti al controllo e all'applicazione hanno subito tagli, e sottolinea che occorre prendere in considerazione delle misure volte a garantire un controllo e un'applicazione efficaci.

    4.8

    Come nel caso dei prodotti agricoli, il CESE ritiene che occorra definire una procedura formale di registrazione. Quest'ultima dovrebbe essere valida per un periodo di tempo illimitato onde evitare oneri burocratici e costi, ma dovrebbe essere soggetta a un costante processo di controllo e applicazione al fine di garantire che i prodotti continuino a rispondere ai criteri legati al prestigio e all'immagine derivanti dall'indicazione geografica. La procedura di registrazione dovrebbe comprendere anche delle disposizioni per la radiazione dal registro quando un prodotto non è più conforme agli standard o non viene più fabbricato. Dovrebbe inoltre essere prevista una procedura di opposizione, compreso il diritto di ricorso per evitare azioni legali vessatorie di opposizione.

    4.9

    Una soluzione ragionevole consisterebbe in un sistema a due fasi basato sul coinvolgimento delle autorità nazionali, combinato alla tutela legislativa e all'attività di vigilanza a livello dell'UE. Il processo di registrazione dovrebbe essere trasparente e indipendente, e dovrebbe essere finanziato e gestito di preferenza dal settore pubblico. Il CESE constata che attualmente la registrazione dei prodotti agroalimentari non è soggetta ad alcuna tassa: lo stesso principio dovrebbe quindi valere per i prodotti non agricoli. Qualora si decida di introdurre una tassa, il suo importo dovrebbe essere mantenuto a un livello molto basso per evitare l'ingenerarsi di un effetto deterrente alla registrazione o il rischio che i costi siano scaricati sui consumatori. La registrazione dovrebbe essere completata entro un lasso di tempo ben preciso per evitare lungaggini burocratiche e incertezza per le imprese e i consumatori: un termine di 18 mesi appare ragionevole.

    4.10

    Il CESE ritiene che il rapporto tra un sistema di indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli e il diritto in materia di marchi dovrebbe essere definito in modo analogo a quello attualmente vigente per il settore dei prodotti agricoli, allo scopo di garantire uniformità ed evitare confusione, traendo insegnamenti dall'esperienza acquisita nell'applicazione del sistema in tale settore al fine di perfezionare il processo e ridurre al minimo il rischio di controversie. Il CESE fa notare infine che la richiesta di una denominazione di origine protetta in una determinata regione deve essere aperta a tutte le imprese che vi operano.

    Bruxelles, 18 febbraio 2015.

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Henri MALOSSE


    (1)  http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-study_en.pdf

    (2)  http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_en.pdf

    (3)  COM(2014) 14 final


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