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Document 52013IP0444

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) (2013/2107(INI))

GU C 208 del 10.6.2016, p. 89–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/89


P7_TA(2013)0444

Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) (2013/2107(INI))

(2016/C 208/09)

Il Parlamento europeo,

vista la sua decisione del 14 marzo 2012 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (1), adottata a norma dell'articolo 184 del suo regolamento,

vista la sua decisione dell'11 dicembre 2012 di prorogare il mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro fino al 30 settembre 2013,

visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 67, il capo 4 (articoli 82-86) e il capo 5 (articoli 87-89) del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i suoi articoli 5, 6, 8, 17, 32, 38, 41, il titolo VI (articoli 47-50) e l'articolo 52,

visti il programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia (2), la comunicazione della Commissione «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei — Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (COM(2010)0171) e la comunicazione della Commissione «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura» (COM(2010)0673),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013, con speciale riguardo a quelle sulla necessità di combattere l'evasione e la frode fiscali e di lottare contro il riciclaggio di capitali,

viste le conclusioni del Consiglio GAI dell'8 e 9 novembre 2010 sull'istituzione e l'attuazione di un ciclo politico dell'UE per lottare contro la grande criminalità e la criminalità organizzata internazionali, le conclusioni del Consiglio GAI del 9 e 10 giugno 2011 che fissano le priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata nel periodo 2011-2013 e le conclusioni del Consiglio GAI del 6 e 7 giugno 2013 che fissano le priorità per il periodo 2014-2017,

viste le conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2010 sulla confisca e il recupero dei patrimoni (07769/3/2010),

visti la strategia dell'Unione europea in materia di droga 2005-2012 e quella 2013-2020 nonché il piano d'azione dell'UE in materia di lotta alla droga 2009-2012,

vista la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1988 (risoluzione 1988/8) e aperta alla firma a Vienna dal 20 dicembre 1988 al 28 febbraio 1989, e in seguito a New York, fino al 20 dicembre 1989,

visti la convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 (risoluzione 55/25) e aperta alla firma a Palermo il 12 dicembre 2000, i relativi protocolli e il Digesto UNODC di casi di criminalità organizzata (2012),

vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), aperta alla firma a Merida il 9 dicembre 2003,

viste le convenzioni penale e civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, aperte alla firma a Strasburgo rispettivamente il 27 gennaio e il 4 novembre 1999, e le risoluzioni (98) 7 e (99) 5, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa rispettivamente il 5 maggio 1998 e il 1o maggio 1999, istitutive del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO),

visto l'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (3),

viste la convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, aperta alla firma a Parigi il 17 dicembre 1997, e le successive integrazioni,

viste la convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005, e la risoluzione CM/Res(2010)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 13 ottobre 2010, relativa allo statuto del comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio (MONEYVAL),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001,

visto il concetto strategico per la difesa e la sicurezza dei membri dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord «Impegno attivo, difesa moderna», adottato dai capi di Stato e di governo della NATO a Lisbona il 19—20 novembre 2010,

viste le 40 raccomandazioni e le 9 raccomandazioni speciali del gruppo di azione finanziaria FATF/GAFI per il contrasto al riciclaggio di denaro,

visti i lavori del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS),

visti le relazioni dell'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) dal titolo «La globalizzazione del crimine. Una valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata transnazionale» (2010) e «Stimare i flussi finanziari illeciti derivanti dal traffico di droga e da altri crimini organizzati transnazionali» (2011) e lo «Studio completo sulla criminalità informatica» (2013),

vista la decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (4),

viste la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (5), la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (6), la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (7), e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (8),

viste la decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (9), e la relazione della Commissione a norma dell'articolo 8 della sopracitata decisione (COM(2011)0176),

vista la decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (10),

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (11),

vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (12),

visti la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (13), e i successivi atti modificativi,

viste la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (14), e la relazione della Commissione sul recepimento legislativo della detta decisione quadro (COM(2004)0858),

vista la decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) (15),

viste la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (16), e la comunicazione della Commissione dal titolo «La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)» (COM(2012)0286),

viste la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (17), e la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della citata direttiva (COM(2012)0168),

visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (18),

visto il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (19),

vista la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (20),

vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (21),

viste la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (22) e la relazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 9 della detta decisione quadro (COM(2007)0328),

viste la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (23), e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e le successive modificazioni (24),

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (25),

vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (26),

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (27),

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (28),

viste la decisione della Commissione, del 28 settembre 2011, che istituisce un gruppo di esperti sulla corruzione (29), la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 6 giugno 2011, intitolata «La lotta contro la corruzione nell'Unione europea» (COM(2011)0308) e la decisione della Commissione del 6 giugno 2011 che istituisce a livello di Unione un meccanismo di relazione per valutazioni periodiche nella lotta contro la corruzione («relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione») (C(2011)3673),

vista la decisione della Commissione, del 14 febbraio 2012 , che istituisce il gruppo di esperti della Commissione nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e che abroga la decisione 2006/581/CE (30),

vista la raccomandazione 2007/425/CE della Commissione, del 13 giugno 2007, che individua una serie di azioni per l'esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (31),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale (2010/0817(COD)),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2012, relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea (COM(2012)0085),

viste la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2011, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)0895) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2011, sugli appalti pubblici (COM(2011)0896),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (COM(2013)0045),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (COM(2013)0044),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2012)0499),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)0712),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (COM(2013)0042),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (COM(2010)0517),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (COM(2012)0010),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

viste la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Tutelare meglio gli interessi finanziari dell'Unione: una Procura europea e un nuovo Eurojust» (COM(2013)0532),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Migliorare la governance dell'OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle indagini: approccio graduale di accompagnamento all'istituzione della Procura europea» (COM(2013)0533),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro» (JOIN(2013)0001),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale» (COM(2012)0722),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Costruire un'Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni 2014-2020» (COM(2011)0749),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Prima relazione annuale sull'attuazione della Strategia di sicurezza interna dell'UE» (COM(2011)0790),

visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Sistema bancario ombra» (COM(2012)0102),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Lotta alla criminalità nell'era digitale: istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica» (COM(2012)0140),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line» (COM(2012)0596),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Misurare la criminalità e la giustizia penale nell'Unione europea: piano d'azione 2011-2015 sulle statistiche» (COM(2011)0713),

vista la relazione della Commissione al Consiglio di valutazione sulla rete europea di prevenzione della criminalità (COM(2012)0717),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera («decisione di Prüm») (COM(2012)0732),

visto il libro verde della Commissione dal titolo «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile» (COM(2011)0941),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai paesi terzi (COM(2012)0351),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale» (COM(2011)0573),

vista la relazione della Commissione al Consiglio sulle modalità di partecipazione dell'Unione europea al gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) del 6 giugno 2011 (COM(2011)0307),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Proventi della criminalità organizzata: garantire che il crimine non paghi» (COM(2008)0766),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea (COM(2007)0644),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla prevenzione e la lotta al crimine organizzato nel settore finanziario (COM(2004)0262),

visto il documento di lavoro della Commissione sulla fattibilità di una normativa UE in materia di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia (COM(2007)0693),

vista la sua raccomandazione del 7 giugno 2005 destinata al Consiglio europeo e al Consiglio sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo (32),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 su fiscalità e sviluppo — cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria (33),

viste le sue risoluzioni del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione (34), del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea (35), del 22 maggio 2012 su un approccio dell'UE in materia di diritto penale (36) e del 14 marzo 2013 sulle partite truccate e la corruzione nello sport (37),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi (38),

vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali (39),

vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione intermedia) (40),

vista la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione (41),

visto il rapporto congiunto di Europol, Eurojust e Frontex sullo stato della sicurezza interna nell'Unione europea (2010),

visti il piano strategico pluriennale 2012-2014 di Eurojust e la sua relazione annuale per il 2011,

vista la relazione SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment) di Europol del marzo 2013,

vista la relazione di Europol del 2012 sulla situazione in materia di frodi ai danni delle carte di pagamento nell'Unione europea,

vista la relazione congiunta dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e di Europol dal titolo «EU Drug Markets Report — A Strategic Analysis» del gennaio 2013,

visto il parere 14/2011, del 13 giugno 2011, sulla protezione dei dati in relazione alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, adottato dal gruppo di lavoro istituito sulla base dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (42),

viste le conclusioni delle audizioni pubbliche, delle discussioni sui documenti di lavoro e sulla relazione intermedia, degli scambi di opinioni con personalità di alto livello, nonché delle missioni svolte dalle delegazioni della sua commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro,

visti i contributi degli esperti di alto livello appositamente richiesti dalla sua commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro,

visti le risposte al questionario inviato ai parlamenti nazionali sul loro ruolo e le loro esperienze nella lotta al crimine organizzato, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, e i risultati della riunione interparlamentare sullo stesso tema tenutasi a Bruxelles il 7 maggio 2013,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (A7-0307/2013),

Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro

A.

considerando che la commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM) ha ricevuto il mandato di indagare la portata della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro basandosi sulle migliori valutazioni della minaccia disponibili e di proporre misure adeguate che consentano all’Unione europea di prevenire e di affrontare tali minacce nonché di contrastarle a livello internazionale, europeo e nazionale;

B.

considerando che le organizzazioni criminali hanno progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione su scala internazionale, oltre che dalla globalizzazione economica e dalle nuove tecnologie e stringendo alleanze con gruppi criminali di altri paesi (come nel caso dei cartelli sudamericani della droga e della criminalità organizzata di lingua russa) per spartirsi mercati e zone di influenza; considerando che i gruppi criminali diversificano sempre più le loro attività e che si instaurano legami tra il traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri umani, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di armi e il riciclaggio di denaro;

C.

considerando che la corruzione e la criminalità organizzata sono minacce notevoli in termini di costi per l'economia dell'UE; considerando che i proventi e la capacità di infiltrazione delle organizzazioni criminali sono notevolmente accresciuti dal fatto che esse sono attive in molti settori, la maggior parte dei quali è soggetta al controllo della pubblica amministrazione; considerando che la criminalità organizzata è sempre più simile ad un soggetto economico globale, avente una spiccata vocazione imprenditoriale e specializzato nella fornitura simultanea di diverse tipologie di beni e di servizi illegali — ma anche, in misura crescente, legali — e ha un impatto sempre più pesante sull'economia europea e mondiale, con ripercussioni significative sulle entrate fiscali degli Stati membri e dell'Unione nel suo insieme e con un costo annuo per le imprese stimato a oltre 670 miliardi di euro;

D.

considerando che la criminalità organizzata è una grave minaccia per la sicurezza interna transfrontaliera nell'UE, in termini di numero di vittime; considerando che la criminalità organizzata ricava ingenti profitti da attività quali la tratta degli esseri umani, il traffico illecito e il contrabbando di organi, armi, droga e suoi precursori, sostanze di tipo nucleare, radiologico, biologico, chimico, farmaci anche soggetti a prescrizione, la contraffazione di beni di consumo di uso corrente come prodotti alimentari e prodotti farmaceutici, specie animali e vegetali protette e parti di esse, tabacco in ogni sua forma, opere d'arte e vari altri prodotti spesso contraffatti; considerando che i predetti traffici provocano perdite erariali all'Unione europea e agli Stati membri, rappresentano un danno per i consumatori, la salute pubblica e le aziende produttrici e possono inoltre agevolare il diffondersi di altre forme di criminalità organizzata;

E.

considerando che le attività criminose organizzate di tipo mafioso in campo ambientale — nelle differenti forme di traffico e smaltimento illegale di rifiuti e distruzione del patrimonio ambientale, paesaggistico, artistico e culturale — hanno assunto ormai una dimensione internazionale tale da richiedere uno sforzo congiunto di tutti i paesi europei per una più efficace azione comune di prevenzione e contrasto delle ecomafie;

F.

considerando che numerose organizzazioni criminali presentano una struttura reticolare caratterizzata da alti livelli di flessibilità, mobilità, connettività ed interetnicità nonché da una capacità di infiltrazione e di mimetismo accentuata; considerando che si registra una crescente propensione alla mutua assistenza tra le varie organizzazioni criminali, che riescono così — anche attraverso le loro nuove strutture internazionali e la diversificazione delle loro attività — a superare le differenze linguistiche o di interessi commerciali per convergere verso traffici comuni, così diminuendo i costi e massimizzando i profitti in un periodo di crisi economica mondiale;

G.

considerando che la relazione SOCTA di Europol del 2013 stima in 3 600 il numero delle organizzazioni criminali internazionali operanti nell'Unione europea e che, di queste, il 70 % ha una composizione ed un raggio d'azione geograficamente eterogenei e più del 30 % ha una vocazione policriminale;

H.

considerando che è necessario che Europol valuti, partendo da informazioni adeguate fornite dagli Stati membri, in che misura determinati gruppi criminali organizzati operano attraverso le frontiere interne ed esterne dell'UE e quali reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale ed elencati all'articolo 83 del TFUE essi commettono, concentrandosi ogni volta su un settore specifico diverso, e che tale valutazione sia oggetto di un controllo attento da parte del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali e di altri attori pertinenti al fine di orientare meglio e di garantire il valore aggiunto dell'azione dell'UE e della collaborazione tra le autorità di polizia e giudiziarie dei vari Stati membri, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

I.

considerando che le organizzazioni criminali possono avvantaggiarsi di una zona grigia di collusione con altri soggetti e si possono alleare, per lo svolgimento di talune attività, con «colletti bianchi» (imprenditori, funzionari pubblici a tutti i livelli decisionali, uomini politici, istituti bancari, professionisti ecc.) che, pur essendo di per sé estranei alla struttura delle organizzazioni criminali, intrecciano con queste ultime rapporti d'affari reciprocamente lucrosi;

J.

considerando che, secondo le indicazioni fornite dall'UNODC, i flussi finanziari generati dal traffico internazionale delle droghe operato dalle organizzazioni mafiose hanno coinvolto, in non pochi casi, istituti bancari di vari paesi del mondo e che si rende pertanto indispensabile un'azione coordinata di indagine a livello internazionale per risalire, attraverso i canali bancari, agli operatori finanziari coinvolti nel traffico internazionale delle droghe;

K.

considerando che la crisi economica degli ultimi anni ha determinato notevoli mutamenti nelle aree di interesse della criminalità organizzata, la quale ha saputo identificare rapidamente le nuove opportunità che le si offrivano, e che tale crisi, spingendo nuove ondate di migranti verso migliori condizioni di vita e di lavoro, può talvolta fornirle nuove vittime di sfruttamento e manovalanza;

L.

considerando il carattere dell'imprenditorialità come uno dei più importanti tratti delle organizzazioni criminali moderne, con forme di azione fortemente orientate al soddisfacimento della domanda di mercato di beni e servizi, altamente cooperative con altre realtà criminali e non, e col continuo oscillare tra la dimensione apparentemente lecita delle attività svolte, le modalità corruttive e intimidatorie e i fini illeciti portati avanti (ad esempio il riciclaggio di denaro);

M.

considerando che la dimensione transnazionale del crimine organizzato è ormai accresciuta dalla facilità con cui i gruppi criminali si servono di ogni mezzo di trasporto, di rotte collaudate e di infrastrutture esistenti anche al di fuori dell'Unione europea; considerando, in particolare, che il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione e di trasporto attualmente in corso nel continente africano rischia di essere sfruttato dalla criminalità organizzata per facilitare i propri traffici illeciti;

N.

considerando che le rotte europee e in particolare quelle che attraversano i Balcani occidentali restano al centro della tratta di esseri umani, del traffico di armi e di droga (e dei suoi precursori) nonché delle attività di riciclaggio di buona parte dei gruppi criminali che operano in Europa; considerando che l'eroina destinata all'Unione europea transita attraverso rotte mutevoli;

O.

considerando che le vittime della tratta di esseri umani sono reclutate, trasportate o alloggiate con la forza, la coercizione o l'inganno a fini di sfruttamento sessuale o di lavoro o servizi forzati, fra cui l'accattonaggio, la schiavitù, la servitù, le attività criminali, i lavori domestici, l'adozione o il matrimonio forzato o ancora il prelievo di organi; considerando che tali vittime sono sfruttate e completamente sottomesse ai loro trafficanti o sfruttatori, obbligate a rimborsare loro debiti enormi, spesso private dei loro documenti di identità, rinchiuse, isolate e minacciate, che vivono nella paura di subire ritorsioni, senza denaro e timorose delle autorità locali, e che perdono tutte le speranze;

P.

considerando che i fenomeni di tratta di esseri umani e di organi umani, di prostituzione forzata o di riduzione in schiavitù e di allestimento di campi di lavoro sono spesso gestiti dalle organizzazioni criminali transnazionali; considerando, in particolare, che la tratta degli esseri umani genera ogni anno profitti stimati in 25 miliardi di euro e che tale fenomeno criminale interessa tutti i paesi dell'UE; considerando che i proventi del traffico di specie selvatiche e di loro organi sono stimati tra i 18 e i 26 miliardi di euro all'anno e che l'UE è il principale mercato di destinazione a livello mondiale;

Q.

considerando che, mentre la tratta degli esseri umani evolve parallelamente alle mutevoli circostanze socioeconomiche, le vittime provengono principalmente da paesi e regioni in cui vigono condizioni economiche e sociali avverse, e che i fattori di vulnerabilità non cambiano da anni; considerando che fra le altre cause della tratta di esseri umani figurano un'industria del sesso in piena espansione e la domanda di manodopera e di prodotti a buon mercato, e che un fattore che accomuna coloro che cadono vittime della tratta è, in generale, la promessa di una migliore qualità di vita e di esistenza per queste persone e/o per le loro famiglie;

R.

considerando che, sebbene la portata esatta della tratta degli esseri umani nell'UE sia tuttora difficile da accertare, perché spesso si confonde con altre forme di criminalità o non è adeguatamente registrata o indagata, il numero complessivo dei lavoratori forzati negli Stati membri dell'UE è stimato a 880 000, 270 000 dei quali sono vittime di sfruttamento sessuale, e che la maggioranza delle vittime è rappresentata da donne; considerando che la tratta e la riduzione in schiavitù degli esseri umani sono forme di criminalità molto redditizie, spesso gestite da organizzazioni criminali transnazionali; considerando che tutti gli Stati membri sono colpiti, ma non tutti hanno ratificato ogni strumento internazionale pertinente, così da rendere la lotta contro la tratta di esseri umani più efficace; considerando, in particolare, che soltanto nove Stati membri hanno pienamente recepito e applicato la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che la Commissione deve ancora attuare pienamente la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016);

S.

considerando che il traffico illegale di sigarette produce annualmente una perdita erariale di circa 10 miliardi di euro; considerando che il volume di affari del traffico di armi leggere nel mondo è stimato approssimativamente tra i 130 e i 250 milioni di euro l'anno e che in Europa circolano oltre 10 milioni di armi illegali, le quali rappresentano una seria minaccia per la sicurezza dei cittadini come anche per l'applicazione della legge; considerando che il 97 % dei 30 000 siti web che offrono agli europei medicinali a prezzo scontato e contraffatti, che talvolta mettono a repentaglio la salute e la vita, sono siti illegali; che l’incidenza di tali medicinali sulla salute pubblica europea è pari a 3 miliardi di euro annui e che si tratta perlopiù di medicinali contraffatti provenienti dalla Cina e dall’India;

T.

considerando che il recente rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti nell'UE ha dimostrato che in numerosi centri di detenzione Frontex i migranti sono trattati in un modo che contrasta con i loro diritti fondamentali;

U.

considerando che un uso fraudolento di Internet permette alla criminalità organizzata di ampliare il traffico illecito di sostanze psicoattive, armi da fuoco, materiali utilizzati per produrre esplosivi, banconote false, prodotti contraffatti, e altri prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale, servizi e specie animali e vegetali a rischio di estinzione, di evadere le accise e le altre imposte sulle vendite di merci autentiche, nonché di sperimentare con crescente successo nuove attività criminali, rivelando così una temibile capacità di adattamento alle moderne tecnologie;

V.

considerando che la criminalità informatica è sempre più causa di danno economico e sociale che colpisce milioni di consumatori e di perdite annuali stimate in 290 miliardi di euro (43);

W.

considerando che, in molti casi, per la criminalità organizzata la corruzione di funzionari pubblici è funzionale ai propri traffici illeciti nella misura in cui essa permette, fra l'altro, di accedere ad informazioni riservate, ottenere documenti falsi, pilotare i procedimenti di evidenza pubblica, riciclare i propri proventi ed eludere le azioni di contrasto da parte dell'autorità giudiziaria e di polizia;

X.

considerando che la cocaina proveniente dall'America centrale e meridionale viene smerciata in Europa attraverso i porti situati nel nord-est europeo, nella penisola iberica e sul mar Nero;

Y.

considerando che nel 2012 sono comparse sul mercato europeo più di 70 nuove sostanze psicoattive; considerando che la criminalità organizzata si serve sempre più spesso di laboratori clandestini situati in diverse aree dell'Unione europea per convertire sostanze chimiche lecite in precursori di droghe sintetiche e successivamente produrre queste ultime;

Z.

considerando la necessità che gli Stati membri e l'UE individuino e combattano i settori relativamente nuovi della criminalità organizzata, compreso il commercio di minerali rari e di metalli rubati e lo smaltimento di rifiuti tossici, che stanno avendo un impatto negativo sui mercati leciti;

AA.

considerando che sono ormai frequenti le occasioni di contatto e le forme di integrazione fra il settore pubblico e il settore privato e che, pertanto, le situazioni che presentano un rischio potenziale di conflitto di interessi sono sempre più diffuse;

AB.

considerando che uno dei nemici dell'area dell'euro è la differenza di produttività tra gli Stati membri; considerando che ciò crea, nel medio e lungo termine, una differenza in termini di competitività che non può essere risolta con una svalutazione monetaria e che comporta programmi di austerità severi e politicamente insostenibili che mirano a una svalutazione interna; considerando che la corruzione sistemica nel settore pubblico, che rappresenta uno dei principali ostacoli all'efficienza, agli investimenti esteri diretti e all'innovazione, impedisce in tal modo il corretto funzionamento dell’unione monetaria;

AC.

considerando che, stando alla Banca mondiale, la corruzione rappresenta il 5 % del PIL mondiale (2,6 miliardi di USD) con oltre 1 miliardo di USD pagato in tangenti ogni anno; considerando che la corruzione ammonta al 10 % del costo totale dell'attività commerciale a livello globale e al 25 % del costo dei contratti d'appalto nei paesi in via di sviluppo (44);

AD.

considerando che esistono almeno 20 milioni di casi di piccola corruzione nei settori pubblici dell'Unione ed è evidente che il fenomeno si ripercuote anche sugli ambiti della pubblica amministrazione degli Stati membri (e sui politici corrispondenti) che sono responsabili della gestione dei fondi dell'Unione europea e di altri interessi finanziari;

AE.

considerando che i flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell’Unione; considerando che la piena tracciabilità dei fondi può rappresentare uno strumento estremamente prezioso al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;

AF.

considerando che, nonostante i progressi della nuova tecnologia e dei metodi di pagamento dovrebbero dar luogo a una società più sicura e relativamente senza contante, l'uso del denaro contante rimane comune, come indicano i dati della BCE sull'emissione di banconote che, dal 2002, sono aumentate costantemente (in particolare per quanto riguarda le banconote in euro di taglio elevato); considerando che i movimenti di somme di denaro ingenti, provenienti da fonti illecite, restano una fonte di preoccupazione per le forze dell'ordine e che questo è ancora uno dei metodi più favoriti per rimpatriare i proventi di reato;

In difesa dei cittadini e dell'economia lecita

AG.

considerando che la sicurezza dei cittadini e dei consumatori, la libertà di circolazione, la salvaguardia delle imprese, il libero e corretto dispiegarsi della concorrenza, la necessità di evitare che l'accumulo di fondi ed approvvigionamenti finanziari illeciti determini la distorsione del ciclo economico legale, nonché i principi democratici fondamentali sui quali poggiano l'Unione europea e gli Stati membri sono minacciati seriamente dal dilagare della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro; considerando che debellare tali fenomeni richiede una ferma volontà politica a tutti i livelli;

AH.

considerando che la criminalità organizzata, oltre che in atti di intimidazione e di violenza, è implicata in frodi sempre più sofisticate e remunerative che sottraggono importanti risorse all'economia lecita e pregiudicano le possibilità di crescita, specialmente in tempi difficili come quelli attuali; considerando che, forti di un'infiltrazione capillare nell'economia lecita, i fenomeni di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio hanno un impatto devastante sugli Stati membri;

AI.

considerando che, secondo l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), i proventi di attività illecite a livello planetario ammontano a circa il 3,6 % del PIL globale e che i flussi di denaro riciclato oggi nel mondo si attestano intorno al 2,7 % del PIL globale; considerando che la Commissione europea stima il costo della corruzione nella sola Unione europea in circa 120 miliardi di euro l'anno, ovvero l'1 % del PIL dell'UE; considerando che si tratta di significative risorse sottratte allo sviluppo economico e sociale, alle finanze pubbliche e al benessere dei cittadini;

AJ.

considerando che sono sempre più stretti i legami fra gruppi criminali e gruppi terroristici; considerando che, oltre a veri e propri nessi strutturali, ciò include, fra l'altro, fornitura reciproca di servizi, di fondi e di altre forme di assistenza materiale; considerando che tali legami rappresentano una seria minaccia per l'integrità dell'Unione europea e la sicurezza dei suoi cittadini;

AK.

considerando che l'eccessiva burocrazia può scoraggiare l'attività economica lecita ed incentivare la corruzione di funzionari pubblici; considerando che alti tassi di corruzione rappresentano una seria minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e il trattamento equo di tutti i cittadini da parte dello Stato, oltre che un costo indebito per le imprese, impedendone la leale competizione; considerando che la corruzione può compromettere lo sviluppo economico mediante stanziamenti impropri delle risorse, soprattutto a discapito dei servizi pubblici ed in particolare dei servizi sociali e del welfare;

AL.

considerando che la corruzione è percepita dal 74 % dei cittadini europei come uno dei maggiori problemi nazionali e sovranazionali (45) e che fenomeni di corruttela si verificherebbero all'interno di tutti i settori della società; considerando, inoltre, che la corruzione mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e l'efficacia dei governi eletti nel preservare lo Stato di diritto, perché crea privilegi e conseguentemente iniquità sociale; considerando che la sfiducia nella classe politica si accentua nei periodi di grave crisi economica;

AM.

considerando che non tutti i paesi europei hanno un sistema di standardizzazione e una tutela integrata dell'accesso civico alle informazioni come strumento di monitoraggio e di conoscenza, garantendo un Freedom of Information Act reale all'interno dell'Unione europea;

AN.

considerando che, anche a seguito della crisi economica, l'accesso al credito per le imprese sane è reso più difficile dal costo più elevato e dalle maggiori garanzie richieste dalle banche; considerando che a volte le imprese in difficoltà economiche si rivolgono alle organizzazioni criminali per ottenere fondi da destinare agli investimenti, il che consente ai gruppi criminali di prelevare il denaro guadagnato con attività criminali e investirlo in attività economiche legali;

AO.

considerando che il riciclaggio di denaro assume forme sempre più sofisticate, fino ad includere, ad esempio, il circuito illegale e talvolta anche quello legale delle scommesse, in particolare quelle relative agli eventi sportivi; considerando che l'industria del gioco d'azzardo può essere utilizzata a fini di riciclaggio di denaro; considerando che la criminalità organizzata è altresì spesso al centro della «combine» dei risultati di eventi sportivi quale forma redditizia di attività criminale;

AP.

considerando che la criminalità organizzata si serve spesso di dati personali ottenuti fraudolentemente anche online per confezionare documenti falsi o alterare documenti autentici e commettere così altri reati; considerando che, secondo una ricerca della Commissione europea (46), l'8 % degli utenti di Internet nell'Unione europea è rimasto vittima di un furto d'identità o ne ha comunque fatto esperienza, e che il 12 % ha subito una qualche forma di frode online; considerando che la protezione dei dati personali online è una condizione preliminare essenziale della lotta contro la criminalità online nonché un importante strumento per ripristinare la fiducia dei cittadini nei servizi online;

AQ.

considerando che il riciclaggio di denaro è collegato non solo ad attività tipicamente associate alla criminalità organizzata, ma anche alla corruzione, alla frode fiscale e all'evasione fiscale; considerando che si stima che ogni anno nell'UE vada perduta — a causa della frode fiscale, dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché della pianificazione fiscale aggressiva — la scandalosa cifra di mille miliardi di EUR di gettito fiscale potenziale, il che rappresenta un costo annuo di circa 2 000 EUR per ogni cittadino europeo, senza che siano adottati provvedimenti adeguati per far fronte al problema;

AR.

considerando che il riciclaggio di denaro assume forme sempre più sofisticate, fino ad includere, ad esempio, il circuito illegale e talvolta anche quello legale delle scommesse, in particolare quelle relative agli eventi sportivi; considerando che la criminalità organizzata è altresì spesso al centro della «combine» dei risultati di eventi sportivi quale forma redditizia di attività criminale;

AS.

considerando che le attività della criminalità organizzata includono sempre più spesso la contraffazione di ogni sorta di prodotti, dai beni di lusso a quelli di uso quotidiano; considerando che ciò rappresenta un rischio grave per la salute dei consumatori, compromette la sicurezza dei posti di lavoro, danneggia le imprese interessate e provoca perdite erariali ingenti; considerando che la contraffazione viene talvolta accettata socialmente perché percepita come priva di vittime reali e che ciò riduce il rischio che vengano scoperte le organizzazioni criminali coinvolte;

AT.

considerando che i sempre più frequenti crimini perpetrati nei confronti del settore agroalimentare, oltre a mettere in serio pericolo la salute dei cittadini europei, provocano anche ingenti danni a quei paesi che hanno fatto dell'eccellenza alimentare il loro punto di forza;

AU.

considerando che, secondo le stime della Commissione, nel 2011 il gettito IVA venuto a mancare a seguito di violazioni delle norme o della mancata riscossione è ammontato a 193 milioni di euro, pari all'1,5 % del PIL; considerando che dal 2006 il divario dell'IVA nell'UE è quasi raddoppiato e che, in base alle stime, un terzo dello stesso è imputabile alle frodi all'IVA; che un rafforzamento delle competenze operative dell'OLAF in materia di contrasto alle frodi all'IVA potrebbe contribuire a ridurre drasticamente l'incidenza di questo reato;

AV.

considerando che, in soli otto Stati membri, il costo della corruzione nel settore degli appalti pubblici si è situato nel 2010 tra 1,4 e 2,2 miliardi di euro;

L'esigenza di un approccio comune a livello europeo

AW.

considerando che porre le organizzazioni criminali mafiose come elementi di attenzione tra le priorità deliberate dal Consiglio GAI il 6 e 7 giugno 2013 per il ciclo di politiche 2014-2017 contro la criminalità organizzata transfrontaliera testimonia l'autorevolezza del lavoro della commissione CRIM, che a questo tema ha dedicato una parte importante delle sue audizioni, e del Parlamento europeo in generale, e rappresenta il riconoscimento di una comune e forte linea politica tra le istituzioni europee contro la minaccia della criminalità mafiosa e dei sistemi criminali;

AX.

considerando che, come confermato da Europol nel 2013, uno dei pericoli maggiori nel contrasto alle mafie è costituito dalla potenziale sottovalutazione del fenomeno, della sua complessità, delle straordinarie abilità organizzative dei criminali, della loro capacità di adattarsi ai vari ambiti territoriali e sociali, rinunziando talvolta al «controllo militare» del territorio e scegliendo, invece, una strategia di «sommersione» finalizzata alla realizzazione di immensi profitti rimanendo invisibili;

AY.

considerando che le organizzazioni criminali sono attrezzate nello sfruttare a proprio vantaggio la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali nell'Unione europea nonché le differenze esistenti nella legislazione e nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri; considerando che i paradisi fiscali e i paesi che perseguono pratiche fiscali non trasparenti o dannose svolgono un ruolo essenziale per il riciclaggio dei proventi illeciti; considerando che la persistenza delle distorsioni causate dai paradisi fiscali può portare a flussi artificiali e ad effetti negativi nel mercato interno dell'UE; considerando che la dannosa concorrenza fiscale all'interno dell'Unione europea è chiaramente contraria alla logica del mercato unico; considerando che si deve fare di più per armonizzare le basi imponibili all'interno di un'Unione economica, fiscale e di bilancio sempre più integrata;

AZ.

considerando che alcuni sforzi sono già stati profusi a livello europeo per assicurare un quadro legislativo e giuridico armonico in materia di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro; considerando che taluni obiettivi della lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro non possono essere conseguiti dagli Stati membri se questi agiscono singolarmente; considerando, tuttavia, che si impongono nuove azioni di contrasto e misure di armonizzazione delle normative nazionali per combattere tali multiformi fenomeni;

BA.

considerando che, per fronteggiare la criminalità organizzata, i legislatori degli Stati membri devono essere in grado di reagire in maniera tempestiva ed efficace al mutamento delle strutture e alle nuove forme di criminalità e specialmente in seguito al trattato di Lisbona tutti gli Stati membri devono garantire un'Unione di libertà, sicurezza e giustizia;

BB.

considerando che la protezione degli interessi finanziari dell'Unione e dell'euro deve costituire una priorità; considerando che, a tal fine, occorre arginare il crescente fenomeno della distrazione dei fondi europei da parte di organizzazioni criminali (cd. frodi comunitarie) e della falsificazione dell'euro; considerando che a livello europeo sono stati sviluppati programmi come Hercule, Fiscalis, Dogana e Pericle per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e combattere le attività criminali e illecite transnazionali e transfrontaliere;

BC.

considerando che il riconoscimento reciproco è considerato un principio fondamentale alla base della cooperazione in materia di giustizia civile e penale tra gli Stati membri dell'Unione;

BD.

considerando che, come affermato nel Digesto di casi di criminalità organizzata UNODC 2012, «le tecniche speciali d'investigazione risultano spesso insostituibili nell'indagare e perseguire la criminalità organizzata. Ad esse si devono i successi conseguiti nelle indagini più articolate e complesse illustrate dai casi»; considerando che l'articolo 20, paragrafo 1, della Convenzione ONU di Palermo invita gli Stati parte all'utilizzo di tecniche investigative speciali «allo scopo di combattere efficacemente la criminalità organizzata»; che tali tecniche devono essere disciplinate a norma di legge, proporzionate e necessarie in una società democratica, soggette al controllo delle autorità giudiziarie e di altri organismi indipendenti mediante autorizzazione preventiva e sorveglianza durante l'indagine o controllo successivo, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti umani, conformemente alla raccomandazione 2005/10 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa riguardante «speciali tecniche investigative» in relazione a reati gravi tra cui gli atti di terrorismo;

BE.

considerando che, se è vero che l'indipendenza giudiziaria è essenziale all'idea della separazione dei poteri, è vero altresì che un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale è importante per lo Stato di diritto e per la tutela dei diritti umani e delle libertà civili dei cittadini europei; considerando che gli organi giudiziari non devono essere soggetti ad influenze né ad interessi di alcun genere;

BF.

considerando che la presente risoluzione rappresenta un atto di indirizzo politico per la futura legislazione della Commissione europea e degli Stati membri;

Per un quadro legislativo omogeneo e coerente — Protezione e assistenza alle vittime

1.

ribadisce i contenuti espressi nella sua relazione intermedia, adottata con risoluzione dell'11 giugno 2013, che la presente risoluzione intende confermare, anche nelle previsioni che non sono qui esplicitamente riportate, ed integrare;

2.

chiede alla Commissione di lanciare un piano d'azione europeo contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro che comprenda misure legislative e azioni positive finalizzate ad un contrasto efficace di tali fenomeni criminali;

3.

chiede con insistenza che tutti gli Stati membri recepiscano tempestivamente e correttamente nei rispettivi ordinamenti tutti gli strumenti normativi europei ed internazionali in vigore in materia di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio; esorta gli Stati membri e la Commissione a completare la tabella di marcia concernente i diritti delle persone sospettate e accusate di reati, elaborando anche una direttiva sulla detenzione preventiva;

4.

supporta il ciclo di politiche contro il crimine organizzato transnazionale avviato per il periodo 2011-2013 e per quello successivo 2014-2017 e chiede uno sforzo agli Stati membri e alle agenzie europee affinché questa iniziativa porti a risultati tangibili; ritiene che tale ciclo di politiche vada integrato in un più ampio piano di azione europeo contro la criminalità organizzata e i sistemi criminali; ritiene che tale ciclo di politiche, già a partire dalla sua revisione prevista per l'ottobre 2015, debba includere tra le sue priorità trasversali anche la corruzione;

5.

chiede al Consiglio dell'Unione europea di rivedere tempestivamente le sue conclusioni dell'8 e 9 novembre 2010 sull'istituzione e l'attuazione di un ciclo politico dell'UE per lottare contro la grande criminalità e la criminalità organizzata internazionali al fine di permettere la partecipazione del Parlamento europeo, in linea con lo spirito del trattato di Lisbona, alla definizione delle priorità, alla discussione degli obiettivi strategici e alla valutazione dei risultati di tale ciclo politico; chiede di essere informato dal Consiglio sugli esiti del primo ciclo di politiche 2011-2013 e di audire annualmente il COSI per conoscere nel dettaglio lo stato di avanzamento dei piani annuali di realizzazione degli obiettivi strategici;

6.

ribadisce il suo invito alla Commissione a proporre standard giuridici comuni per rafforzare l'integrazione e la cooperazione tra gli Stati membri; invita la Commissione, in particolare, sulla base di una valutazione dell'attuazione della decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata e ispirandosi alla legislazione più avanzata degli Stati membri, a presentare entro il 2013 una proposta legislativa che stabilisca una definizione comune di criminalità organizzata, che dovrebbe comprendere, fra l'altro, il reato di partecipazione ad un'organizzazione criminale transnazionale, e a sottolineare il fatto che i gruppi criminali di questo tipo hanno una vocazione imprenditoriale, sono altamente organizzati, dispongono di tecnologie sofisticate e spesso ricorrono all'intimidazione e al ricatto; invita la Commissione altresì a tenere conto dell'articolo 2, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale;

7.

ribadisce che le disposizioni dell'Unione europea in materia di diritto penale sostanziale devono rispettare i diritti fondamentali e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità nonché i contenuti espressi della sua risoluzione del 22 maggio 2012 su un approccio europeo al diritto penale;

8.

invita la Commissione a rendere penalmente perseguibile l'abuso e lo sfruttamento delle vittime della tratta degli esseri umani e ad elaborare con urgenza un sistema unionale di raccolta di dati che assicuri comparabilità e affidabilità, basato su solidi indicatori comuni e concordati, insieme agli Stati membri e alle pertinenti istituzioni internazionali; invita la Commissione ad attuare quanto prima tutte le misure e gli strumenti presentati nella comunicazione della Commissione dal titolo «La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)» e a creare un osservatorio dell'Unione contro la tratta di esseri umani aperto ai governi, alle agenzie di contrasto e alle ONG; invita la Commissione e il SEAE a rafforzare la dimensione esterna e l'azione preventiva delle misure e dei programmi, segnatamente mediante accordi bilaterali con i paesi d'origine e di transito, con particolare attenzione ai minori non accompagnati; invita la Commissione e gli Stati membri a rendere la tratta di esseri umani socialmente inaccettabile, attraverso energiche e intense campagne di sensibilizzazione da valutare annualmente nel quadro della Giornata europea contro la tratta;

9.

chiede alla Commissione di sviluppare una coerente politica globale contro la corruzione; raccomanda che, al momento di elaborare la sua relazione sulle azioni intraprese dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE contro la corruzione, la Commissione proponga e includa una serie di raccomandazioni concrete per ciascuno Stato membro e per ciascuna istituzione dell'Unione, mettendo in evidenza gli esempi di migliori prassi di contrasto alla corruzione al fine di incentivare e incoraggiare gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a intraprendere esercizi di apprendimento tra pari nel lungo periodo; raccomanda altresì che la Commissione includa una panoramica completa delle aree vulnerabili della corruzione su base nazionale; invita la Commissione a garantire che la prossima relazione sia pubblicata nel 2015 al fine di registrare i progressi compiuti nel corso del tempo grazie agli sforzi degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE in materia di lotta alla corruzione; invita la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento europeo sulle azioni intraprese dagli Stati membri e ad aggiornare la vigente legislazione europea, dove necessario;

10.

è del parere che le leggi sulla diffamazione/calunnia dissuadano la possibile segnalazione di casi di corruzione; esorta pertanto tutti gli Stati membri a depenalizzare la diffamazione/calunnia nei rispettivi ordinamenti giuridici, almeno per i casi in cui sono in questione accuse di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro negli Stati membri e all'estero;

11.

invita la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento europeo in merito alle azioni intraprese dagli Stati membri contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro;

12.

invita la Commissione a presentare entro il 2013 una sua proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, a fornire in essa una definizione comune del reato di autoriciclaggio sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri;

13.

prende atto delle recenti proposte legislative concernenti l'istituzione della Procura europea e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e ne chiede l'immediata adozione; ritiene cruciale che la Procura europea sia sostenuta da un quadro chiaro in materia di diritti processuali e che i reati per i quali la Procura europea è competente siano chiaramente definiti;

14.

invita la Commissione a presentare entro la fine del 2013 una proposta legislativa che istituisca un programma europeo efficace e globale per la protezione, nel settore privato e pubblico, di coloro che individuano casi di cattiva gestione e irregolarità e che denunciano i casi di corruzione nazionali e transfrontalieri connessi agli interessi finanziari dell'Unione europea e per la protezione dei testimoni, degli informatori e dei collaboratori di giustizia, e in particolare di coloro che testimoniano contro organizzazioni criminali e mafiose, che offra una soluzione alle loro difficili condizioni di vita (dai rischi di ritorsione alla disgregazione dei vincoli familiari, dallo sradicamento territoriale all'esclusione sociale e professionale); invita altresì gli Stati membri ad adottare misure di protezione adeguate ed efficaci per coloro che denunciano irregolarità;

15.

sottolinea che un quadro normativo efficace dovrebbe tenere debitamente conto dell'interazione tra le disposizioni per il contrasto della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio e il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali in modo tale da contrastare i suddetti fenomeni senza abbassare gli standard stabiliti in materia di protezione dei dati e diritti fondamentali; saluta con favore, a tal proposito, il sistema di protezione dei dati in uso ad Europol, come pure la proposta di quarta direttiva sulla prevenzione del riciclaggio di denaro presentata dalla Commissione;

16.

raccomanda che il Parlamento europeo, gli Stati membri e la Commissione, con il supporto di Europol, Eurojust e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, definiscano, sulla base di sistemi riconosciuti e criteri comuni, indicatori quanto più uniformi e coerenti possibile per misurare almeno l'entità, i costi economici e il danno sociale della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro a livello dell'Unione europea; invita la Commissione e gli Stati membri ad indagare sui danni sociali causati dai reati ambientali, economici e aziendali;

17.

insiste sulla necessità della piena applicazione e sul rafforzamento degli strumenti di riconoscimento reciproco in vigore e di una legislazione europea che assicuri pronta ed immediata eseguibilità a tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con precipuo riferimento alle sentenze penali, ai mandati di arresto e agli ordini di confisca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati emessi, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità; invita la Commissione in via prioritaria ad intervenire con un'adeguata e concreta proposta legislativa per rendere efficace il reciproco riconoscimento degli ordini di sequestro e confisca, inclusi quelli emessi in ambito civile; ritiene che sia necessario migliorare l'assistenza giudiziaria reciproca nonché il reciproco riconoscimento dei mezzi di prova tra gli Stati membri; rileva l'importanza di aggiornare e migliorare il meccanismo delle lettere rogatorie; chiede che le richieste di estradizione riguardanti membri di organizzazioni criminali ricevano un trattamento prioritario da parte delle autorità destinatarie di tali richieste;

18.

invita gli Stati membri e la Commissione a proseguire gli sforzi comuni per concludere i negoziati sul progetto di direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale, al fine di semplificare la raccolta delle prove nei casi transfrontalieri e permettere una agevole ed efficace cooperazione giudiziaria, finalizzata al contrasto del crimine transnazionale;

19.

ritiene di fondamentale importanza la rapida approvazione della direttiva sulla confisca dei proventi di reato e riconosce l'importanza prioritaria di norme chiare ed efficaci, in grado di produrre un'effettiva armonizzazione a livello europeo; invita gli Stati membri ad una trasposizione tempestiva ed efficace della futura direttiva;

20.

invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere la cooperazione internazionale e a sostenere un programma europeo volto a incoraggiare lo scambio e la diffusione di buone prassi per un'efficace gestione dei beni confiscati;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la lotta contro la tratta di esseri umani e il lavoro forzato; ritiene che la lotta contro il lavoro forzato debba concentrarsi sui luoghi in cui viene sfruttato il lavoro forzato a basso costo; invita pertanto gli Stati membri a rendere più severe le ispezioni sul lavoro e ad agevolare le organizzazioni che possono contribuire a individuare il lavoro forzato, quali i sindacati;

22.

ritiene che garantire una catena di fornitura responsabile delle imprese sia uno strumento importante nella lotta contro il lavoro forzato; invita pertanto la Commissione a presentare una proposta di norme minime per una catena di fornitura responsabile delle imprese; incoraggia gli Stati membri a vietare il subappalto nell'ambito di appalti pubblici finché non sarà raggiunto un accordo in materia di catena di fornitura responsabile delle imprese;

23.

ricorda alla Commissione che è opportuno riservare un trattamento speciale ai bambini vittime della tratta, nonché migliorare la protezione dei minori non accompagnati e dei bambini vittime della tratta da parte delle loro stesse famiglie (casi da prendere in considerazione al momento di proporre il ritorno ai paesi di origine, di identificare i tutori ecc.); esorta a prendere in considerazione non solo l'approccio specifico di genere, ma anche l'incidenza dei problemi di salute e delle disabilità;

24.

invita la Commissione a elaborare una Carta dell'Unione europea per la protezione e l'assistenza alle vittime della tratta al fine di raccogliere tutti gli indicatori, le azioni, i programmi e le risorse esistenti in un modo più coerente, efficiente e utile per tutte le parti interessate, con l'obiettivo di rafforzare la protezione delle vittime; invita la Commissione a istituire una linea telefonica di assistenza alle vittime della tratta di esseri umani;

25.

invita la Commissione ad aumentare le risorse destinate alla ricerca, ai media e alle ONG specializzate al fine di potenziare il sostegno e l'assistenza alle vittime nonché la protezione delle stesse, in modo da rendere meno necessaria la deposizione di queste ultime in tribunale; invita inoltre la Commissione a rafforzare gli aspetti relativi alla visibilità, alla sensibilizzazione e alle esigenze delle vittime, con l'obiettivo di ridurre la domanda in relazione alla tratta di esseri umani e gli abusi sulle vittime della stessa, promuovendo altresì una politica di «tolleranza zero» nei confronti dello sfruttamento sessuale e lavorativo;

26.

sottolinea che la Banca mondiale stima che ogni anno, nei paesi in via di sviluppo, dai 20 ai 40 miliardi di dollari — pari al 20-40 % degli aiuti ufficiali allo sviluppo — siano sottratti ai bilanci pubblici mediante meccanismi di corruzione ad alto livello e nascosti all'estero (47); invita la Commissione europea, data la posizione dell'Unione europea come principale donatore mondiale, a consolidare la cooperazione con gli altri donatori e con l'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo per sviluppare le capacità delle istituzioni superiori di controllo nei paesi beneficiari degli aiuti, al fine di attuare le norme internazionali per le istituzioni superiori di controllo e garantire che l'assistenza finanziaria dell'UE serva gli scopi voluti, invece di essere deviata;

Fermare le attività del crimine organizzato, aggredendone proventi e patrimoni

27.

invita gli Stati membri, sulla base delle legislazioni nazionali più avanzate, a introdurre modelli di confisca non basata sulla condanna, nei casi in cui, sulla base degli elementi di prova disponibili e subordinatamente alla decisione dell'autorità giudiziaria, possa essere stabilito che i beni in questione derivano da attività criminali o sono impiegati per svolgere attività criminali;

28.

considera che, nel rispetto delle garanzie costituzionali nazionali e fatti salvi il diritto di proprietà e il diritto di difesa, possono essere previsti strumenti di confisca preventiva applicabili solo a seguito di decisione dell'autorità giudiziaria;

29.

chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa atta a garantire in maniera efficace il reciproco riconoscimento degli ordini di sequestro e confisca connessi alle misure di prevenzione patrimoniale adottate dalle autorità giudiziarie italiane e ai provvedimenti in materia civile adottati in diversi Stati membri; chiede agli Stati membri di disporre fin d'ora le misure operative necessarie a rendere efficaci tali provvedimenti;

30.

chiede agli Stati membri di sviluppare la cooperazione amministrativa, di polizia e giudiziaria per il rintraccio su tutto il territorio dell'Unione europea dei patrimoni di origine criminale a fini di sequestro e confisca anche attraverso la piena messa in funzione della Rete degli Assets Recovery Offices e l'accesso rapido alle banche dati nazionali quali, a titolo di esempio, quelle del fisco, del pubblico registro automobilistico, del catasto e dell'anagrafe bancaria;

31.

chiede alla Commissione di potenziare il ruolo e le competenze degli Asset Recovery Offices (ARO), creando le condizioni per un loro più agile e uniforme accesso alle informazioni, nel pieno rispetto della protezione dei dati e dei diritti fondamentali; invita gli Stati membri a sostenere la valorizzazione degli ARO, anche attraverso la messa a disposizione di adeguate risorse e considerando il potenziale di questi uffici di recuperare patrimoni criminali; plaude al lavoro finora svolto dalla piattaforma ARO e ne incoraggia la continuazione nell'ottica di una completa valorizzazione a livello europeo delle migliori pratiche esistenti e dell'attività di tali uffici;

32.

ritiene di fondamentale importanza, nell'ottica di un efficace contrasto al potere dei sistemi criminali attraverso l'aggressione delle loro ricchezze, la necessità di introdurre tutti gli strumenti utili all'individuazione dei patrimoni criminali e mafiosi, ad esempio attraverso la creazione di registri centralizzati dei conti correnti bancari;

33.

incoraggia gli Stati membri a promuovere il riutilizzo dei beni criminali confiscati per fini sociali, ad esempio destinando tali proventi alle vittime e alle comunità devastate dalla criminalità organizzata e dal traffico di droga, e a impiegarli per finanziare la lotta alla criminalità a partire dal livello locale e azioni transfrontaliere da parte delle autorità di contrasto, e suggerisce l'attivazione di fondi per il finanziamento di interventi volti a preservare l'integrità di tali beni;

34.

raccomanda agli Stati membri di introdurre norme volte a perseguire penalmente sia la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di beni, denaro o altre utilità con lo scopo di sottrarli ad un provvedimento di sequestro o confisca, sia la condotta dei terzi che fittiziamente accettano la titolarità o la disponibilità di tali beni;

35.

raccomanda che un operatore economico sia escluso, per almeno 5 anni, dalla partecipazione ad un appalto pubblico in tutta l'Unione europea se ha subito una condanna con sentenza passata in giudicato per i reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, sfruttamento di esseri umani e di lavoro minorile, corruzione ed altri reati gravi contro la pubblica amministrazione quando essi compromettano la capacità fiscale dello Stato o causino un danno sociale, ad esempio l'evasione fiscale o altri reati in materia fiscale, nonché per gli altri crimini particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE (cd. eurocrimini), pur nel pieno rispetto dei diritti della difesa, conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla Carta dell'UE e al diritto derivato dell'UE in materia di diritti delle persone sospettate e accusate di reati, e ciò anche quando tale causa di esclusione sopraggiunga nel corso del procedimento di aggiudicazione; raccomanda altresì di escludere dalla partecipazione agli appalti pubblici gli operatori economici registrati in paradisi fiscali riconosciuti come tali da organizzazioni internazionali;

36.

ritiene che le procedure in materia di appalti pubblici debbono ispirarsi al principio di legalità e che, in tale ambito, si segue il criterio di aggiudicazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, garantendo nel contempo la piena trasparenza della procedura di selezione (da conseguirsi anche mediante sistemi di e-procurement) onde prevenire frodi, corruzione ed altre gravi irregolarità;

37.

chiede agli Stati membri di prevenire i rischi di infiltrazione criminale e di corruzione in materia di appalti pubblici introducendo adeguati controlli e procedure obiettive e trasparenti;

38.

ritiene che, per combattere la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro, è opportuno intensificare la cooperazione tra il settore privato e le autorità di polizia, allo scopo di incoraggiare i privati a rifiutare, astenendosi dal commetterle e denunciandole alle autorità giudiziarie e di polizia, tra cui Eurojust ed Europol se del caso, le attività illecite o sleali che sono correlate o che favoriscono la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro o altri reati, segnatamente nei settori del trasporto, della logistica, della chimica, della fornitura di servizi Internet, dei servizi bancari e finanziari, sia negli Stati membri che nei paesi terzi; chiede migliori regimi di protezione dei privati che subiscono minacce in ragione della loro collaborazione nel denunciare attività legate alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad attività di riciclaggio di denaro; esorta inoltre gli Stati membri — nel rispetto del principio di solidarietà — a garantire che Europol, Eurojust, Frontex e la futura Procura europea dispongano di adeguati finanziamenti e risorse, poiché il loro intervento è vantaggioso tanto per gli Stati membri quanto per i cittadini;

39.

invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva entro la fine del 2014 sulle tecniche investigative comuni finalizzate al contrasto della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

40.

invita la Commissione europea, gli Stati membri e le imprese a migliorare la tracciabilità dei prodotti — ad esempio, mediante l'indicazione del paese di origine per i prodotti agro-alimentari, i marcatori C.I.P. per le armi da fuoco o i codici di identificazione, anche a fini fiscali, delle sigarette, delle bevande alcoliche e dei farmaci soggetti a prescrizione — al fine di prevenire le contraffazioni, privare la criminalità di un'importante fonte di reddito e proteggere la salute dei consumatori; deplora che gli Stati membri non abbiano voluto introdurre la tracciabilità nell'ammodernamento del codice doganale dell'Unione;

41.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare la loro cooperazione marittima come strumento di lotta alla tratta di esseri umani, al traffico di droga e al contrabbando di tabacchi e di altri prodotti illegali e contraffatti; riconosce che la gestione incoerente delle frontiere, anche marittime, fornisce alla criminalità organizzata un'occasione per introdursi nell'UE ed è una questione da tenere costantemente in considerazione; invita pertanto Europol, Frontex e la Commissione europea a esaminare le tendenze concernenti le frontiere esterne dell'UE e le relative vulnerabilità;

42.

prende atto dei legami esistenti tra la criminalità organizzata e il terrorismo, evidenziati dalle autorità giudiziarie e di polizia in determinate circostanze nell'ambito del finanziamento delle attività illegali dei gruppi terroristici tramite i proventi di traffici internazionali illeciti, e invita gli Stati membri a rafforzare le misure di contrasto a tali attività;

43.

incoraggia la formazione congiunta degli esperti di analisi anti-crimine e anti-terrorismo anche in vista dalla creazione di task force comuni operanti quanto meno a livello nazionale, nonché la costituzione di squadre investigative comuni a livello europeo e il ricorso alle stesse;

44.

sottolinea gli importanti risultati finora ottenuti grazie all'istituzione delle squadre investigative comuni e ne riconosce la fondamentale importanza nella diffusione di una cultura di cooperazione nel contrasto della criminalità transfrontaliera; chiede agli Stati membri di dare adeguato recepimento alla decisione quadro 2002/465/GAI e di incoraggiare le rispettive autorità competenti, in particolare quelle giudiziarie, a sviluppare tale strumento; riconosce l'elevato valore aggiunto delle squadre investigative comuni e sottolinea la necessità di continuare a finanziarle in quanto utile strumento di indagine;

45.

nota con preoccupazione che la criminalità organizzata riesce già ad accedere a un vasto numero di vittime potenziali attraverso l'uso fraudolento di Internet, servendosi, in particolare, delle reti sociali, dell'invio di messaggi elettronici non richiesti («spamming»), dell'agevolazione del furto di proprietà intellettuale, di siti civetta («phishing websites») e di aste online; incoraggia, a tale proposito, il ricorso a strategie nazionali globali che contemplino istruzione, campagne di sensibilizzazione del pubblico e migliori prassi a livello aziendale, in un'ottica di miglioramento della consapevolezza dei pericoli e delle conseguenze dell'attività criminale online;

46.

denuncia il coinvolgimento della criminalità organizzata nella creazione e nella gestione di aree illegali di smaltimento dei rifiuti e nel traffico illecito degli stessi verso taluni paesi terzi, specialmente in Africa e Asia; invita gli Stati membri a sanzionare severamente le attività criminali finalizzate alla gestione abusiva dei rifiuti, ivi inclusi quelli tossici, nonché l'eventuale coinvolgimento di funzionari pubblici corrotti;

47.

sottolinea che il giornalismo investigativo indipendente svolge un ruolo fondamentale in termini di scoperta di casi di frode, corruzione e criminalità organizzata, come dimostrato nell'aprile 2013 dall'inchiesta «Offshore leaks» che ha rivelato informazioni dettagliate su 130 000 conti offshore a seguito di lunghi anni di indagini a cura del Consorzio internazionale dei giornalisti di inchiesta in collaborazione con 36 testate giornalistiche internazionali; è del parere che le denunce dei giornalisti di inchiesta rappresentino una preziosa fonte di informazioni che merita considerazione da parte dell'OLAF e delle autorità di polizia o di altri organi competenti degli Stati membri;

48.

chiede lo stanziamento a livello europeo di fondi finalizzati a progetti e misure mirati al contrasto del radicamento mafioso nell'Unione europea;

Rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo e internazionale

49.

chiede agli Stati membri la creazione a livello nazionale di strutture dedicate all'attività investigativa e di contrasto delle organizzazioni criminali e mafiose, con la possibilità di sviluppare, con il coordinamento di Europol e il supporto della Commissione, una «rete operativa antimafia» caratterizzata da snellezza e informalità, ai fini dello scambio di informazioni sulle connotazioni strutturali delle mafie presenti nei rispettivi territori, sulle proiezioni criminali e finanziarie, sulla localizzazione dei patrimoni e sui tentativi di infiltrazione negli appalti pubblici;

50.

sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione sviluppando un'efficace comunicazione sistematica e promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie e di polizia degli Stati membri, Europol, Eurojust, OLAF ed ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione), e con le autorità corrispondenti dei paesi terzi — in particolare i paesi vicini dell'UE, sulla base di opportune norme in materia di protezione dei dati e diritti procedurali — per migliorare i sistemi di raccolta delle prove e assicurare il trattamento e lo scambio efficaci di dati e informazioni utili all'accertamento di reati, inclusi quelli contro gli interessi finanziari dell'UE, con una maggiore accuratezza e rapidità, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché dei diritti fondamentali dell'Unione europea; ribadisce che la raccolta, la conservazione e il trattamento dei dati personali nel quadro della lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro devono, in ogni caso, rispettare i principi di protezione dei dati stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta dell'UE e dal diritto derivato dell'UE; sottolinea inoltre la necessità di conseguire un più elevato grado di rendicontabilità in ordine ai diritti democratici e fondamentali per quanto riguarda le attività di Europol e Eurojust, nel quadro della loro imminente revisione;

51.

osserva che spesso la mancanza di sinergia tra organi di polizia e legislativi, i ritardi della giustizia e la legislazione carente consentono ai criminali di sfruttare le lacune e lucrare sulla domanda di prodotti illeciti;

52.

ritiene che la garanzia della libertà di circolazione all'interno dello spazio Schengen sia strettamente correlata all'efficacia della lotta alla criminalità organizzata e transfrontaliera; accoglie favorevolmente, in tale contesto, la recente introduzione del Sistema di informazione Schengen di seconda generazione in quanto consentirà di realizzare uno scambio di informazioni più rapido ed efficiente tra le autorità competenti degli Stati membri;

53.

invita la Commissione a impegnarsi nella valorizzazione delle sinergie esistenti tra la Rete giudiziaria europea ed Eurojust, allo scopo di raggiungere una cooperazione giudiziaria intraeuropea di elevatissimo livello;

54.

sottolinea l'importanza della promozione, da parte dell'Unione europea, delle buone prassi riguardanti le modalità di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo nonché l'identificazione delle relative cause profonde, non solo all'interno dell'Unione europea ma anche in riferimento ai paesi terzi, in particolare quelli che sono spesso all'origine dei problemi in oggetto;

55.

invita la Commissione a considerare, negli accordi di associazione e negli accordi commerciali con i paesi terzi, specifiche clausole di cooperazione con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio; constata la scarsa cooperazione internazionale, in particolare con i paesi terzi e specialmente i paesi confinanti di origine o di transito; riconosce la necessità di un'azione diplomatica forte al fine di sollecitare i suddetti paesi a stipulare accordi di cooperazione o a conformarsi agli accordi sottoscritti;

56.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di rafforzare il ruolo dei giudici, dei procuratori e degli ufficiali di collegamento e di incoraggiare la formazione giudiziaria, oltre che quella in materia di indagini finanziarie, al fine di consentire agli interessati di combattere tutte le forme di criminalità organizzata (anche informatica), di corruzione e di riciclaggio di denaro, specialmente mediante l'uso della CEPOL e della Rete europea di formazione giudiziaria nonché tramite il pieno utilizzo di strumenti finanziari quali il Fondo di sicurezza interna per la cooperazione di polizia o il Programma Hercules III; incoraggia l'insegnamento delle lingue straniere nella formazione delle autorità giudiziarie e di polizia al fine di facilitare la cooperazione transnazionale e invita a promuovere un programma europeo di scambio di buone prassi e di formazione per i giudici, i procuratori e le forze di polizia;

57.

invita l'Unione e gli Stati membri a elaborare strumenti giuridici e apposite strategie affinché le proprie autorità di polizia e investigative favoriscano e aumentino, con il pieno coinvolgimento e una valorizzazione del ruolo di Europol, la circolazione delle informazioni tra loro e procedano alle analisi necessarie per individuare e, se possibile, prevenire e contrastare le tendenze emergenti nella criminalità organizzata, nel rispetto dei diritti fondamentali e in particolare di quello alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;

58.

ritiene che la globalizzazione della criminalità organizzata richieda una più forte cooperazione fra gli Stati membri, a livello europeo e internazionale; incoraggia una maggiore interazione tra l'Unione europea, l'ONU, l'OCSE e il Consiglio d'Europa nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio; sostiene gli sforzi compiuti dal GAFI nel promuovere politiche di lotta al riciclaggio; invita la Commissione a sostenere in maniera efficace gli Stati membri nei loro sforzi per contrastare la criminalità organizzata e raccomanda l'adesione dell'Unione europea al GRECO come membro effettivo; incoraggia altresì l'Unione europea a non cercare la cooperazione soltanto dei nostri alleati e partner più comuni ma a tentare di offrire una risposta e una soluzione autenticamente internazionali e globali al riciclaggio di denaro, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo;

59.

invita la Commissione e, in particolare, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad adottare le iniziative necessarie perché l'Unione si faccia carico di un approccio unico nei confronti dei paesi terzi in materia di legami fra criminalità organizzata e terrorismo; chiede agli Stati membri di vigilare sulle rispettive frontiere e di scambiarsi tutte le informazioni necessarie al fine di spezzare i legami attuali o potenziali fra gruppi criminali organizzati e gruppi terroristici;

60.

raccomanda vivamente di far fronte alla necessità non più rinviabile di un piano d'azione europeo finalizzato a contrastare la criminalità informatica, al fine di conseguire una maggiore cooperazione intraeuropea e internazionale, con il sostegno del Centro criminalità informatica europea (EC3), tra l'altro con l'obiettivo di assicurare ai cittadini — specialmente ai più vulnerabili e con particolare riferimento ad evitare lo sfruttamento dei minori -, alle imprese e alle autorità pubbliche un elevato livello di sicurezza senza pregiudizio della libertà di informazione e del diritto alla protezione dei dati personali;

61.

sostiene la richiesta, avanzata dai leader europei in occasione del recente vertice del G8, di migliorare l'efficacia della lotta all'evasione fiscale e ai paradisi fiscali, per il recupero delle imposte oggetto di elusione ed evasione;

62.

raccomanda un'azione congiunta di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia ambientale connessi alla criminalità organizzata e ad attività criminose di tipo mafioso ovvero da esse derivanti, anche attraverso il potenziamento di organismi europei quali Europol ed Eurojust oltre che internazionali come Interpol e l'Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI), nonché mediante la condivisione delle metodologie di lavoro e delle informazioni detenute dagli Stati membri che maggiormente si sono impegnati nella lotta alla forma di criminalità in questione, al fine di riuscire a mettere a punto un piano d'azione comune;

63.

sottolinea che è possibile combattere la criminalità transfrontaliera soltanto attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia transfrontaliera tra gli Stati membri e che, anche se l'Unione europea necessita di maggiori strumenti giuridici per contrastare la criminalità organizzata, esiste già un insieme di strumenti a disposizione degli Stati membri; sottolinea che il principale ostacolo a una reale lotta contro la criminalità organizzata a livello dell'UE è l'assenza di volontà politica da parte degli Stati membri; invita pertanto gli Stati membri a utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall'UE e dalle sue agenzie;

64.

propone di commemorare tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata, specialmente di tipo mafioso, e di rendere uno speciale tributo a chi è caduto per combattere i gruppi criminali organizzati, mediante l'istituzione di una «Giornata europea della memoria e dell'impegno a ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata», da celebrarsi ogni anno, a partire dal 2014, il giorno dell'adozione della presente risoluzione del Parlamento;

Per una pubblica amministrazione efficiente e a prova di corruzione

65.

ritiene che, oltre a nuocere all'efficacia dell'azione amministrativa e al benessere degli amministrati, una burocrazia farraginosa e procedure complesse possono compromettere la trasparenza dei processi decisionali, frustrare i cittadini e le imprese nelle loro attese legittime ed offrire, perciò, terreno fertile alla corruzione;

66.

è del parere che i giornalisti investigativi, le ONG e gli esponenti del mondo accademico svolgano un ruolo fondamentale nel mettere a nudo la corruzione, la frode e la criminalità organizzata e siano pertanto esposti a minacce alla sicurezza; ricorda che nell'arco di cinque anni è stato pubblicato un totale di 233 inchieste investigative su casi di frode collegata all'utilizzo indebito di fondi dell'UE nei 27 Stati membri (48) e ritiene che il giornalismo investigativo debba beneficiare di risorse adeguate; sostiene in particolare le azioni della Commissione volte a riconoscere il ruolo del giornalismo investigativo in termini di scoperta e denuncia di fatti legati a reati gravi;

67.

sottolinea che i titolari di alte cariche dovrebbero essere sottoposti ad adeguati controlli, tra l'altro da parte delle autorità fiscali; raccomanda, in particolare, che i titolari di cariche pubbliche presentino dichiarazioni relative alle attività, al reddito, alle responsabilità e agli interessi loro imputabili;

68.

chiede al Consiglio e agli Stati membri di ratificare e attuare appieno la Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; sottolinea l'impatto negativo che la corruzione di pubblici ufficiali stranieri ha sulle politiche dell'Unione in materia di diritti fondamentali, ambiente e sviluppo;

69.

sottolinea che la lotta contro la corruzione costituisce parte integrante della costruzione di capacità per l'amministrazione fiscale; sollecita la piena attuazione della Convenzione di Merida contro la corruzione (2003);

70.

raccomanda il rafforzamento dei meccanismi di trasparenza, integrità e sburocratizzazione della pubblica amministrazione e degli altri organismi pubblici intendendo con ciò l'accessibilità totale alle informazioni su ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, al perseguimento delle funzioni istituzionali e all'utilizzo delle risorse pubbliche, anche attraverso la garanzia del diritto di accesso ai documenti da parte dei cittadini (in primo luogo nel delicatissimo settore delle procedure di evidenza pubblica); incoraggia la promozione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico come nel settore privato, anche attraverso un effettivo programma di protezione dei denuncianti;

71.

incoraggia, al fine di smascherare meglio i fenomeni di corruttela nella pubblica amministrazione, l'uso dei mezzi disponibili per le operazioni segrete nel rispetto del principio dello Stato di diritto e fatti salvi i meccanismi di controllo democratico e l'applicazione della legge nazionale;

72.

auspica l'introduzione di regole chiare e proporzionate e dei relativi meccanismi di applicazione e di controllo, da specificarsi in un codice di condotta, al fine di evitare i fenomeni di «revolving doors» o «pantouflage», prevedendo per i funzionari pubblici aventi determinate responsabilità di tipo direttivo o finanziario l'impossibilità di passare al settore privato — se non decorso un certo periodo di tempo successivo alla cessazione dalla loro funzione — qualora vi sia un rischio di conflitto di interessi con la funzione pubblica precedentemente svolta; ritiene inoltre che, ogniqualvolta si presenti un rischio di conflitto di interessi, simili restrizioni dovrebbero applicarsi ai dipendenti che passano dal settore privato a quello pubblico; chiede che le norme sul conflitto di interessi e i sistemi di monitoraggio dei vari organi di vigilanza siano armonizzate a livello dell'UE;

73.

invita gli Stati membri a mettere a punto un sistema globale di protezione delle persone che denunciano casi di corruzione nonché a estendere le possibilità di segnalazione anonima di detti casi; propone la creazione di canali confidenziali per la denuncia dei casi di corruzione; chiede che siano estese le possibilità di contestazione dei risultati delle gare pubbliche di appalto;

74.

sottolinea che investimenti essenziali in soluzioni energetiche alternative sono legati a sovvenzioni e agevolazioni fiscali generose da parte degli Stati membri e dell'Unione europea; invita sia le autorità nazionali che quelle dell'Unione a garantire che dette sovvenzioni non vadano a vantaggio di organizzazioni criminali;

Per una politica più responsabile

75.

ricorda ai partiti politici la loro responsabilità nella proposta dei candidati e, in particolare, nella formazione delle liste elettorali a tutti i livelli; insiste sul loro dovere di vigilare sulla qualità dei candidati anche attraverso la previsione di un rigoroso codice etico al quale questi ultimi debbono conformarsi e che includa, oltre a regole di condotta, anche disposizioni chiare e trasparenti sulle donazioni ai partiti politici;

76.

difende il principio dell'ineleggibilità al Parlamento europeo e dell'impossibilità di prestare servizio nelle Istituzioni e negli altri organi dell'Unione, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità, per coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati di criminalità organizzata, riciclaggio, corruzione ed altri reati gravi, anche di natura economica e finanziaria; invita a prevedere analoghe restrizioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in relazione a tutte le cariche elettive a cominciare da quella di membro di un parlamento nazionale;

77.

raccomanda agli Stati membri di prevedere come elemento del rispettivo sistema sanzionatorio l'inammissibilità dell'inclusione nelle liste elettorali (cd. incandidabilità) di coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per reati di partecipazione alla criminalità organizzata, riciclaggio, corruzione, anche di natura economica e finanziaria; ritiene che tale sanzione debba essere applicata per una durata di almeno 5 anni ed includere, per lo stesso periodo di tempo, l'impossibilità di accedere a incarichi di governo ad ogni livello;

78.

raccomanda agli Stati membri di introdurre ipotesi di decadenza dalle cariche politiche e dagli incarichi dirigenziali e amministrativi a seguito di condanna definitiva per reati di crimine organizzato, corruzione o riciclaggio di denaro;

79.

è a favore di una maggiore trasparenza nei bilanci dei partiti, rafforzando, fra l'altro, gli obblighi di rendicontazione delle entrate e delle spese; chiede, al fine di evitare abusi e sprechi, un maggior controllo del finanziamento pubblico e dei finanziamenti privati, e di garantire in tal modo la responsabilizzazione dei partiti politici e di coloro che li sostengono finanziariamente; insiste sulla necessità di imporre, in caso di violazione delle leggi sul finanziamento dei partiti politici e delle relative campagne, controlli rigorosi, completi e tempestivi seguiti da sanzioni dissuasive;

80.

invita gli Stati membri a sanzionare il voto di scambio, in particolare attraverso la previsione che l'utilità data contro la promessa di voto può consistere non solo in denaro, ma anche in altri vantaggi, inclusi quelli immateriali e a terze persone non direttamente implicate nell'accordo illecito; raccomanda di vietare tale pratica come illecito che attenta al principio di democrazia ed indipendentemente dalla prova di un'intimidazione subita;

81.

ritiene che un registro delle lobby costituisca un valido strumento ai fini della trasparenza; invita gli Stati membri che al momento non ne dispongono ad adottare uno strumento di questo tipo; sollecita inoltre i governi, i parlamenti, gli organi elettivi e le pubbliche amministrazioni a subordinare gli incontri con organizzazioni aziendali, organizzazioni rappresentative di interessi o agenzie di lobby all'iscrizione in un registro delle lobby;

Per una giustizia penale più credibile

82.

raccomanda agli Stati membri di dotarsi di sistemi di giustizia penale efficaci, efficienti, responsabili ed equilibrati che siano inoltre capaci di garantire i diritti della difesa in conformità con la Carta europea dei diritti fondamentali; raccomanda altresì la creazione a livello europeo di un meccanismo uniforme di monitoraggio sull'efficienza dei sistemi di giustizia penale nella lotta alla corruzione, che svolga valutazioni periodiche, sulla base di criteri e standard comuni, chiari, trasparenti e obiettivi, e pubblichi raccomandazioni;

83.

ritiene che le misure di ravvicinamento delle disposizioni in materia di corruzione debbano affrontare il problema dei diversi termini di prescrizione previsti negli Stati membri al fine di prendere in considerazione sia le esigenze della difesa che quelle della certezza della pena, e raccomanda che tali termini di prescrizione siano scanditi per fasi processuali o gradi di giudizio, nel senso che il reato si prescriverebbe solo se la fase o il grado in questione non dovesse concludersi entro un orizzonte temporale definito; ritiene inoltre che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e dello Stato di diritto, la prescrizione di un reato di corruzione non dovrebbe essere possibile nel caso in cui il relativo procedimento penale sia in corso di svolgimento;

84.

ritiene che il contrasto alla criminalità organizzata debba basarsi congiuntamente su meccanismi di confisca dei patrimoni criminali che siano efficaci e dissuasivi, su sforzi mirati ad assicurare alla giustizia coloro che volontariamente si sottraggono alle ricerche della polizia (cd. latitanti), e sull'impossibilità per capi dei gruppi criminali in prigione, fatti salvi i diritti fondamentali dei detenuti, di continuare a dirigere la loro organizzazione, dando ordini ai propri affiliati nonostante la propria detenzione in carcere;

85.

incoraggia gli Stati membri a prevedere congiuntamente sanzioni privative della libertà personale e sanzioni pecuniarie elevate per tutte le fattispecie di reato grave che causano nocumento alla salute e alla sicurezza dei cittadini; enfatizza, tuttavia, l'importanza della prevenzione del crimine organizzato; incoraggia, pertanto, gli Stati membri a prevedere pene alternative alla detenzione, come sanzioni pecuniarie e assegnazione ai servizi di utilità sociale, nei casi in cui ciò sia consentito e tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare della natura lieve del reato o del ruolo puramente marginale dell'accusato, per dare segnatamente ai giovani delinquenti l'occasione di crearsi una vita al di fuori del mondo della criminalità;

86.

invita gli Stati membri a prevedere e ad applicare sanzioni che abbiano un effetto dissuasivo e che siano, nel caso del riciclaggio di denaro, proporzionate alle somme riciclate;

87.

raccomanda l'adozione di uno strumento legislativo che agevoli l'individuazione delle organizzazioni criminali transnazionali che rappresentano una seria minaccia per la sicurezza dell'Unione europea, al fine di promuovere l'adozione di misure amministrative intese a contrastarle e a contrastare i loro associati, promotori e sostenitori bloccandone le proprietà, i beni e gli interessi nell'Unione;

Per un'imprenditoria più sana

88.

rammenta il ruolo preminente delle imprese e degli attori commerciali privati, che devono rifiutare e denunciare le pratiche illegali o sleali che promuovono il crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio o altri reati gravi, nonché astenersi da esse; li invita a offrire la loro piena collaborazione e a riferire alle autorità incaricate dell'applicazione della legge in merito a qualsiasi attività criminale di cui siano a conoscenza; chiede alle autorità incaricate dell'applicazione della legge di proteggere dalle minacce coloro che osservano la legge e che denunciano attività illegali;

89.

invita con insistenza le imprese a praticare l'autoregolamentazione, ad assicurare la trasparenza mediante codici di condotta e ad introdurre procedure di controllo quali, fra l'altro, la revisione dei conti interna ed esterna e la previsione di un registro pubblico dei lobbisti in attività presso le varie Istituzioni, al fine di evitare, in particolare, fenomeni di corruzione, di collusione e di conflitto di interessi fra il settore pubblico e il settore privato e di impedire la concorrenza sleale;

90.

invita la Commissione a considerare la possibilità di stilare un elenco pubblico dell'Unione europea in cui figurino le imprese che sono state condannate per pratiche di corruzione o i cui responsabili siano stati accusati di pratiche di corruzione negli Stati membri o in paesi terzi; è del parere che l'inserimento di un'impresa in una lista di questo tipo dovrebbe escluderla dalla partecipazione a qualsiasi appalto pubblico in tutta l'Unione europea, se l'operatore economico in questione ha subito una condanna con sentenza passata in giudicato; evidenzia che l'elaborazione di una «lista nera» dissuade efficacemente le imprese dall'intraprendere attività corruttive e fornisce un buon incentivo a migliorare e ad applicare le loro procedure interne in materia di integrità;

91.

invita gli Stati membri a potenziare il ruolo delle camere di commercio nella prevenzione, nell'informazione e nel contrasto ai rischi di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio più frequenti nel mondo delle imprese e a dare piena attuazione al Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale; incoraggia l'armonizzazione della fiscalità di impresa come strumento di lotta a tali fenomeni, nonché al riciclaggio, ed auspica, in tal senso, una disciplina fiscale omogenea in tutti gli Stati membri; raccomanda agli Stati membri di distribuire la ricchezza più efficacemente per il tramite di un sistema fiscale più equo, dal momento che alti livelli di disuguaglianza e povertà sono sfruttati dalle bande criminali e favoriscono la criminalità organizzata;

92.

invita gli Stati membri a introdurre l'obbligo, per tutte le multinazionali, di presentare un resoconto paese per paese relativamente agli utili e alle imposte, onde porre fine al fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva;

Per un sistema delle banche e delle professioni più trasparente

93.

sottolinea l'importanza che rivestono regole comuni a livello dell'Unione europea per garantire strumenti efficaci e trasparenti di protezione degli interessi finanziari dell'Unione; accoglie pertanto favorevolmente l'Unione bancaria dell'Eurozona e la maggiore vigilanza che essa garantirà sulle 6 000 banche dell'area dell'euro;

94.

invita ad una cooperazione sempre più stretta con il sistema bancario e delle professioni, anche finanziarie e contabili, e ad una maggiore trasparenza in tale ambito in tutti gli Stati membri e con i paesi terzi, in particolare allo scopo di definire gli strumenti informatici e le misure legislative, amministrative e contabili che assicurino la tracciabilità dei flussi finanziari e l'accertamento dei fenomeni criminosi e di individuare le modalità di segnalazione di eventuali reati;

95.

invita le imprese di revisione contabile e i consulenti giuridici a segnalare alle autorità fiscali nazionali eventuali segnali di pianificazione fiscale aggressiva da parte della società della quale effettuano la revisione contabile o alla quale forniscono consulenza;

96.

invita la Commissione e le altre autorità di vigilanza che beneficiano del necessario accesso ai canali di cooperazione nazionali e internazionali a prevedere obblighi di adeguata verifica della clientela (cd. «customer due diligence») e dei relativi profili di rischio da parte di banche, assicurazioni e istituti di credito al fine di garantire che le società o entità giuridiche degli Stati membri ottengano informazioni esatte ed attuali sui titolari effettivi (cd. «beneficial owners») di società, trust, fondazioni e altre strutture giuridiche analoghe, anche dai paradisi fiscali, utilizzando, per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni sospette, mezzi di intelligence per ottimizzarne l'incisività, e che i registri delle imprese siano regolarmente aggiornati e sottoposti a controlli di qualità; ritiene che la trasparenza di tali informazioni — anche attraverso la pubblicazione paese per paese dei registri sulla titolarità effettiva e la cooperazione transfrontaliera — possa contribuire al contrasto di fenomeni come il riciclaggio di denaro, il finanziamento al terrorismo, l'evasione fiscale o l'elusione fiscale;

97.

invita la Commissione ad elaborare criteri rigorosi relativi all'essenza delle attività commerciali per porre fine alla creazione di società fittizie o società «cassetta postale» che contribuiscono alle pratiche legali o illegali di elusione e di evasione fiscale;

98.

raccomanda di valutare accuratamente i rischi legati ai nuovi prodotti bancari e finanziari nel caso in cui consentano l'anonimato o l'operatività a distanza; chiede altresì una definizione comune e una serie di criteri chiari per individuare i paradisi fiscali, come proposto nella risoluzione del Parlamento del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali, poiché questi ultimi sono spesso utilizzati dalla criminalità organizzata attraverso società o banche la cui titolarità è difficile da accertare;

99.

chiede definizioni comuni e un'armonizzazione delle regolamentazioni concernenti i prodotti di moneta elettronica (comprese le carte prepagate, le monete virtuali ecc.) e di moneta mobile per quanto attiene al loro impiego potenziale a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;

100.

ritiene che i paradisi fiscali e un segreto bancario impenetrabile può nascondere i profitti illeciti di corruzione, riciclaggio e criminalità organizzata e reati gravi; raccomanda pertanto la loro abolizione; invita pertanto l'Unione europea e gli Stati membri ad affrontare la questione con urgenza e in via definitiva sia a livello interno sia a livello esterno, sollevandola con paesi e territori terzi, in particolare quelli situati in Europa o con cui gli Stati membri effettuano operazioni finanziarie alquanto numerose o sospette, e ad adottare misure idonee per garantire l'effettività e l'efficacia della lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro;

Perché il crimine non paghi

101.

invita tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, ad ingaggiare una lotta decisa al riciclaggio di denaro; invita ad assicurare il pieno adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti, promuovendo meccanismi di segnalazione delle operazioni sospette e codici di condotta che coinvolgano ordini professionali e associazioni di categoria;

102.

invita i paesi terzi, specialmente quelli membri del Consiglio d'Europa o aventi comunque il loro territorio nel continente europeo, a dotarsi di sistemi antiriciclaggio efficaci;

103.

ricorda il ruolo essenziale delle unità di intelligence finanziaria (FIU) nel garantire l'efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro e valuta positivamente la loro stretta collaborazione con Europol; chiede di accrescere e di armonizzare le loro competenze e di proseguire la loro integrazione tecnica in Europol;

104.

ritiene che, stante il ruolo essenziale della collaborazione internazionale fra le FIU nell'antiriciclaggio e nell'azione di contrasto del terrorismo internazionale, si pone l'esigenza che la nuova regolamentazione preveda anche l'aggiornamento della normativa riguardante il ruolo e l'organizzazione delle FIU nonché le modalità della collaborazione internazionale fra le stesse, anche in riferimento ai casi di violazione degli «standard Egmont» consistenti in comportamenti di denegata o insufficiente collaborazione a livello internazionale;

105.

raccomanda di vietare l'utilizzo di strumenti di pagamento anonimi per le puntate relative ai giochi d'azzardo online e, in generale, di prevenire l'anonimato nei giochi d'azzardo online, permettendo l'identificazione dei server che li ospitano ed elaborando sistemi informativi che consentano la tracciatura completa di qualsiasi movimentazione di denaro effettuate attraverso i giochi online e offline;

106.

sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, i loro organismi di regolamentazione, Europol ed Eurojust, al fine di contrastare le attività criminali legate al gioco d'azzardo online transfrontaliero;

107.

invita la Commissione a proporre un quadro legislativo appropriato contro i fenomeni di riciclaggio legati ai giochi e alle scommesse, in particolare sulle competizioni sportive e sugli animali coinvolti in combattimenti, prevedendo nuovi reati quali la manipolazione delle scommesse sportive e definendo livelli sanzionatori adeguati e meccanismi di controllo che coinvolgano le federazioni sportive, le associazioni e gli operatori online e offline nonché, ove occorra, le autorità nazionali;

108.

chiede una maggiore cooperazione a livello europeo, sotto il coordinamento della Commissione, per identificare e contrastare gli operatori del gioco d'azzardo online implicati nella manipolazione dei risultati degli incontri e in altre attività illegali;

109.

sollecita le organizzazioni sportive a elaborare un codice di condotta per tutti i loro dipendenti che vieti chiaramente la manipolazione degli incontri sportivi in relazione alle scommesse o per altri fini, proibisca loro di scommettere sui propri incontri e preveda un obbligo di segnalazione qualora siano a conoscenza di «combine» del risultato degli incontri, corredato da un adeguato meccanismo di protezione degli informatori;

110.

raccomanda di assegnare, nell'ambito delle rispettive competenze, un ruolo di supervisione a livello europeo in materia di riciclaggio di denaro all'Autorità bancaria europea, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nonché al meccanismo di vigilanza unico, in cooperazione con Europol e gli altri organismi europei competenti, anche in vista di una effettiva Unione bancaria europea che contribuisca a contrastare efficacemente i fenomeni di corruzione e riciclaggio; insiste sulla necessità di rafforzare, nel frattempo, le capacità di vigilanza, le competenze e la determinazione a livello nazionale, incoraggiando e agevolando al tempo stesso una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali;

111.

sottolinea che i partenariati pubblico-privato sono fondamentali per garantire una risposta collaborativa ed efficace che riduca al minimo le vulnerabilità sui mercati legittimi, e che gli attori chiave dei servizi online e del settore finanziario devono essere identificati e considerati prioritari per la condivisione e il coordinamento delle informazioni al fine di lottare contro le vulnerabilità delle tecnologie emergenti;

112.

incoraggia l'adozione di norme minime di buona governance in materia fiscale, in particolare attraverso iniziative congiunte degli Stati membri in ordine alle rispettive relazioni con i territori aventi natura di paradisi fiscali, e ciò, tra l'altro, al fine di ottenere l'accesso alle informazioni sulla titolarità di eventuali società di comodo che ivi hanno sede; chiede che sia data rapidamente e integralmente attuazione alla comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012, relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale (COM(2012)0722), inclusa la revisione della direttiva sulle società madri e figlie e della direttiva su interessi e canoni;

113.

invita le autorità competenti degli Stati membri a considerare che anche attività in apparenza di impatto puramente locale, quali furti di automobili, furti di macchinari agricoli e veicoli industriali, furti con scasso, rapine a mano armata, furti di rame e di altri metalli di uso industriale, furti di carico da mezzi pesanti, possono essere in realtà riconducibili alla criminalità organizzata transnazionale ed essere finalizzati alla commissione di altri, più gravi reati;

114.

deplora le divergenze esistenti nella legislazione degli Stati membri in materia di contraffazione dell'euro, in particolare sulle sanzioni, ed auspica che sia conclusa a breve la negoziazione della proposta di direttiva sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione presentata dalla Commissione nel febbraio del 2013; invita tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, tanto a livello dell'Unione europea quanto a livello degli Stati membri, a realizzare uno sforzo congiunto per contrastare efficacemente il fenomeno;

115.

ritiene che il principio dell’origine della ricchezza permetta alle autorità fiscali di imporre una tassazione efficace e di evitare l’evasione fiscale; ritiene indispensabile un sistema fiscale equo, specialmente in tempo di crisi, quando l'onere fiscale è ingiustamente trasferito sulle piccole imprese e i nuclei famigliari e ritiene che l’evasione fiscale sia dovuta, in parte, all'esistenza di paradisi fiscali in seno all’Unione europea;

116.

sottolinea che l'intensificazione della lotta contro la frode e l’evasione fiscali è fondamentale per promuovere la crescita sostenibile nell’UE; sottolinea che la riduzione dei livelli di frode e di evasione rafforzerebbe il potenziale di crescita dell’economia, rendendo più sane le finanze pubbliche e facendo sì che le imprese competano in condizioni di concorrenza leali ed eque;

117.

insiste sull'importanza di identificare le fasi di trattamento delle banconote onde permettere la tracciabilità lungo tutta la catena di trattamento del denaro contante e invita pertanto la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ad adottare un sistema di seguito delle banconote in euro; invita i paesi della zona euro a non stampare più banconote di taglio superiore a 100 euro;

Le nuove tecnologie al servizio della lotta alla criminalità organizzata

118.

ritiene che tutti i sistemi satellitari di osservazione terrestre potrebbero contribuire a rilevare le rotte delle navi che effettuano clandestinamente operazioni di trasporto, scarico o trasbordo di merci illegali; invita pertanto le autorità giudiziarie e di polizia a potenziare l'uso delle nuove tecnologie, incluse le rilevazioni satellitari, come strumento atto a contribuire al contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata;

119.

si rallegra della recente istituzione presso Europol del Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) e ne incoraggia il potenziamento, in particolare per il contrasto ai reati di criminalità organizzata transfrontaliera e per una maggiore cooperazione tra gli attori pubblici, privati e della ricerca e per intensificare la cooperazione con i paesi terzi, specialmente quelli che rappresentano una minaccia concreta per l'UE in termini di criminalità informatica; si rammarica che i mezzi finanziari e il personale necessari alla creazione del Centro provengano da altri ambiti operativi; invita la Commissione a tener conto delle nuove missioni di Europol nella sua scheda finanziaria e ad assegnare a tale organismo un finanziamento adeguato per lottare contro la pornografia infantile, la frode all'IVA, la tratta degli esseri umani ecc.;

120.

ritiene che il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) costituirà uno strumento importante nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera grazie a una migliore cooperazione e allo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri e grazie all'uso di nuove tecnologie di sorveglianza delle frontiere esterne e delle zone prefrontaliere; esorta gli Stati membri, la Commissione e Frontex ad assicurare che EUROSUR diventi pienamente operativo entro la fine del 2014;

121.

accoglie con favore il recente ampliamento e miglioramento del mandato dell'ENISA e ritiene che svolga un ruolo chiave nel mantenimento di un livello elevato di sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche in seno all'Unione europea, apportando la sua esperienza e le sue conoscenze tecniche e scientifiche e contribuendo a prevenire e contrastare gli incidenti informatici; esorta l'ENISA ad intensificare gli sforzi per migliorare la capacità di reazione e di assistenza delle squadre di pronto intervento informatico (CERT) e a contribuire alla creazione di norme europee di sicurezza per i prodotti, le reti e i servizi elettronici;

122.

raccomanda la diffusione di una cultura della prevenzione e della sicurezza informatica («cybersecurity»), secondo un approccio integrato e multidisciplinare volto a sensibilizzare la collettività e a promuovere la ricerca e la formazione tecnico-specialistica, la cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato e lo scambio di informazioni a livello nazionale ed internazionale; accoglie con favore l'inclusione degli attacchi informatici nel concetto strategico per la difesa e la sicurezza dei membri della NATO; si rallegra della creazione in alcuni Stati membri di organismi di coordinamento nazionale per il contrasto alla minaccia cibernetica ed invita tutti gli altri Stati dell'Unione a fare altrettanto;

Raccomandazioni finali per un piano d'azione europeo di contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro

123.

chiede alla Commissione, attraverso l'OLAF, di introdurre una percentuale adeguata di indagini di iniziativa effettuate dalle autorità investigative antifrode dell'UE, mirate a settori, aree o casi in cui si sospetta l'esistenza di una corruzione sistemica e su vasta scala che lede gli interessi finanziari dell'UE e ove vi sia motivo di avviare indagini di tale tipo;

124.

chiede che, per contrastare le frodi finanziarie, si proceda rapidamente alla riforma della direttiva sugli abusi di mercato, il che, secondo la relazione dell'FMI che valuta la stabilità del sistema finanziario dell'Unione europea intitolata «European Union: Financial System Stability Assessment», sarà fondamentale per promuovere l'integrità dei mercati finanziari europei;

125.

esprime preoccupazione per il fatto che tutta una serie di reati cosiddetti «emergenti» — quali ad esempio il traffico illecito di rifiuti, il traffico illecito di opere d'arte e di specie protette o la contraffazione di merci — non sono ancora annoverati tra gli «eurocrimini» nonostante rappresentino attività estremamente profittevoli per le organizzazioni criminali, abbiano un impatto sociale, ambientale ed economico particolarmente negativo e abbiano un forte carattere transnazionale; ritiene che tali reati debbano essere adeguatamente considerati nelle decisioni assunte a livello europeo e propone dunque che il Consiglio, in virtù delle prerogative conferitegli dall'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, adotti una decisione finalizzata a individuare altre sfere di criminalità, tra cui quelle sopra enunciate;

126.

deplora il fatto che la Commissione non abbia pubblicato la prima relazione sulla corruzione nell'UE, contrariamente a quanto annunciato in sue precedenti dichiarazioni, e auspica che detta relazione venga adottata prima della fine del 2013;

127.

invita la Commissione e il Consiglio a elaborare un piano di azione europeo contro il traffico di specie selvatiche;

128.

esorta gli Stati membri a recepire quanto prima la direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; invita la Commissione ad assicurare che il recepimento nel diritto nazionale sia effettuato correttamente; esorta gli Stati membri e la Commissione a completare la tabella di marcia sui diritti delle persone sospettate e delle persone accusate di reati e ad elaborare una direttiva sulla detenzione preventiva;

129.

sottolinea la necessità di promuovere una cultura della legalità e di accrescere la conoscenza del fenomeno delle mafie fra i cittadini; riconosce in tal senso il ruolo fondamentale svolto dalle associazioni culturali, ricreative e sportive nel sensibilizzare la società civile nella lotta alla criminalità organizzata e nella promozione della legalità e della giustizia;

130.

chiede alla Commissione di pubblicare un quadro di valutazione che mostri l'attuazione nella legislazione di ciascuno Stato membro della legislazione dell'UE relativa alla lotta contro la criminalità organizzata;

131.

insiste per l'attuazione della presente risoluzione attraverso un piano d'azione europeo per il periodo 2014-2019 di contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, che garantisca una tabella di marcia e risorse adeguate e, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che includa prioritariamente — su base indicativa e non esclusiva — le seguenti azioni positive già richiamate nei paragrafi precedenti e confermate:

i)

stabilire la definizione di criminalità organizzata (comprendente, fra l'altro, il reato di partecipazione ad un'organizzazione di stampo mafioso), di corruzione e di riciclaggio (incluso l'autoriciclaggio), sulla base, tra l'altro, di una relazione in merito all'attuazione della legislazione europea pertinente;

ii)

abolire il segreto bancario;

iii)

eliminare i paradisi fiscali dal territorio dell'Unione europea e porre fine all'evasione e all'elusione fiscale adottando il principio dell'«origine della ricchezza» raccomandato dall'OCSE;

iv)

garantire il pieno accesso alle informazioni relative ai titolari effettivi di società, fondazioni e trust (cd. «beneficial ownership»), anche adeguando e collegando opportunamente i registri delle imprese degli Stati membri;

v)

introdurre il principio della responsabilità giuridica delle entità giuridiche — in particolare la responsabilità delle holding e delle società madri per le rispettive società figlie — nei casi di criminalità finanziaria;

vi)

eliminare la tratta di esseri umani e il lavoro forzato, in particolare per quanto riguarda i minori e le donne, mediante sanzioni più severe, e garantire che le vittime della tratta siano adeguatamente protette e sostenute;

vii)

prevedere il reato di manipolazione sportiva al fine di rafforzare la lotta contro le scommesse sportive illegali;

viii)

chiedere agli Stati membri di incriminare il voto di scambio anche in presenza di vantaggi immateriali o a terze persone;

ix)

prevedere una fiscalità d'impresa il più possibile uniforme, equa ed omogenea a livello europeo;

x)

rafforzare gli accordi di cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri e tra l'Unione europea e i paesi terzi;

xi)

promuovere gli strumenti del sequestro e della confisca dei patrimoni criminali, introducendo metodi di confisca aggiuntivi, come la confisca dei beni nel quadro del diritto civile e il riutilizzo dei beni confiscati per fini sociali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

xii)

rafforzare la lotta contro i reati ambientali e il traffico di stupefacenti;

xiii)

assicurare il riconoscimento rapido e reciproco, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, di tutte le misure giudiziarie, con particolare riferimento alle sentenze penali, agli ordini di confisca e ai mandati di arresto europei;

xiv)

prevedere l'esclusione dalle gare d'appalto pubbliche in tutta l'Unione europea degli operatori economici condannati in via definitiva per criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio;

xv)

istituire ed attivare la Procura europea, dotandola delle necessarie risorse umane e finanziarie; sostenere al contempo le agenzie europee, quali Europol e Eurojust, nonché le squadre investigative comuni e gli Asset Recovery Offices (ARO);

xvi)

rispettare pienamente, tanto a livello di Stati membri quanto a livello di Unione, gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali in materia di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro;

xvii)

riconoscere il ruolo importante del giornalismo investigativo nell'identificare i reati gravi;

xviii)

introdurre norme omogenee per la protezione dei testimoni, degli informatori e dei collaboratori di giustizia a livello europeo;

xix)

prevedere l'ineleggibilità e la decadenza da cariche pubbliche in seguito a condanne definitive per reati in materia di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro o per altri reati gravi;

xx)

definire e sanzionare adeguatamente fattispecie criminose uniformi in materia di criminalità informatica, anche sulla base di un sistema di segnalazione uniforme;

xxi)

evitare la corruzione nel settore pubblico fornendo al pubblico un migliore accesso ai documenti e introducendo norme specifiche in materia di conflitti di interesse e registri a fini di trasparenza;

132.

insiste affinché il Parlamento continui a prestare particolare attenzione alle questioni affrontate dalla commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro, e incarica, a tal fine, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, ove necessario in collaborazione con altre eventuali commissioni parlamentari pertinenti, ad assicurarsi che le raccomandazioni incluse nella presente risoluzione siano state debitamente attuate a livello politico e istituzionale, nonché, ove opportuno, a consultare esperti, istituire gruppi di lavoro e approvare relazioni di follow-up;

o

o o

133.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, a Eurojust, a Europol, a Frontex, alla CEPOL, a OLAF, al COSI, alla Banca europea per gli investimenti, al Consiglio d'Europa, all'OCSE, a Interpol, all'UNODC, alla Banca mondiale e al FATF/GAFI e alle autorità europee di vigilanza (ABE, AESFEM, AEAP).


(1)  GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 120.

(2)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(3)  GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

(4)  GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

(5)  GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

(6)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

(7)  GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

(8)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.

(9)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

(10)  GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14.

(11)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(12)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

(13)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(14)  GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

(15)  GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 44.

(16)  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

(17)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(18)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.

(19)  GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

(20)  GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

(21)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(22)  GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

(23)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(24)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(25)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(26)  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

(27)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(28)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(29)  GU C 286 del 30.9.2011, pag. 4.

(30)  GU C 42 del 15.2.2012, pag. 2.

(31)  GU L 159 del 20.6.2007, pag. 45.

(32)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 254.

(33)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 37.

(34)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 121.

(35)  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 66.

(36)  Testi approvati, P7_TA(2012)0208.

(37)  Testi approvati, P7_TA(2013)0098.

(38)  Testi approvati, P7_TA(2013)0004.

(39)  Testi approvati, P7_TA(2013)0205.

(40)  Testi approvati, P7_TA(2013)0245.

(41)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 62.

(42)  http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp186_en.pdf.

(43)  Fonte: Norton Cybercrime report 2012.

(44)  Camera di commercio internazionale, Transparency International, iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite, Forum economico mondiale, Clean Business is Good Business, 2009.

(45)  Speciale Eurobarometro n. 374 sulla corruzione, febbraio 2012.

(46)  Cfr. Eurobarometro, Rapporto speciale n. 390 sulla cybersicurezza, luglio 2012.

(47)  Camera di commercio internazionale, Transparency International, iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite, Forum economico mondiale, «Clean Business is Good Business», 2009.

(48)  Studio del Parlamento europeo sulla deterrenza di frodi con i fondi dell'UE tramite il giornalismo investigativo nell'Unione a 27, ottobre 2012.


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