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Document 52013AP0441

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2013, alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (CE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata (COM(2013)0245 — C7-0108/2013 — 2011/0380(COD))

GU C 208 del 10.6.2016, p. 506–692 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 208/506


P7_TA(2013)0441

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2013, alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (CE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata (COM(2013)0245 — C7-0108/2013 — 2011/0380(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 208/26)

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Ricorda di avere sottolineato nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011  (2) che le risorse della pesca costituiscono un bene pubblico essenziale per la sicurezza alimentare mondiale; segnala che il settore della pesca e dell'acquicoltura e attività connesse sono spesso la principale fonte di sussistenza e occupazione sostenibile, in particolare nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche; ritiene inoltre che, al fine di raggiungere i suoi obiettivi a medio e lungo termine (un settore della pesca stabile, sostenibile e rafforzato), favorire la ripresa degli stock ittici e affrontare gli aspetti sociali correlati alla riduzione dello sforzo di pesca, la politica comune della pesca (PCP) necessiterà di risorse finanziarie adeguate dopo il 2013;

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 175, l’articolo 188, l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 194, paragrafo 2, e l’articolo 195, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349 ,

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Il settore della pesca riveste un'importanza strategica per la situazione socioeconomica, l'approvvigionamento pubblico di pesce e l'equilibrio della bilancia alimentare dei vari Stati membri e della stessa Unione, e inoltre apporta un notevole contributo al benessere socioeconomico delle comunità costiere, allo sviluppo locale, all'occupazione, alla salvaguardia e alla creazione di attività economiche e di posti di lavoro a monte e a valle, all'approvvigionamento di pesce fresco e alla tutela delle tradizioni culturali locali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione , anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(2)

La portata del FEAMP dovrebbe estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

È opportuno sottolineare che la politica comune della pesca è una politica a vocazione alimentare che giustifica un intervento pubblico attraverso il FEAMP onde preservare la sicurezza alimentare dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

Il FEAMP dovrebbe tenere pienamente conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE. La situazione delle regioni ultraperiferiche e la specificità della pesca in tali regioni richiedono che la PCP e i fondi a essa correlati, e più specificamente il FEAMP, siano adattati alle specificità, alle caratteristiche, ai vincoli, ai costi supplementari e alle realtà propri di tali regioni, che differiscono profondamente dal resto dell'Unione. A tale scopo, dovrebbero essere autorizzate per tali regioni misure specifiche.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater)

Il futuro FEAMP dovrebbe tener pienamente conto dei problemi e delle esigenze specifiche della pesca artigianale, tenendo presente che la flotta artigianale è quella che, nell'Unione, impiega una maggiore quantità di manodopera per unità di pescato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il successo della politica comune della pesca dipende dall’efficacia del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione nonché dalla disponibilità di dati completi e affidabili, sia per la consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo; il FEAMP deve pertanto sostenere tali politiche.

(3)

Il successo della politica comune della pesca dipende dall'efficacia del sistema di controllo, ispezione , incluso le ispezioni nei luoghi di lavoro, ed esecuzione nonché dalla disponibilità di dati completi e affidabili, sia per la consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo; il FEAMP deve pertanto sostenere tali politiche.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Al fine di promuovere nei pescatori un senso di titolarità della PCP, rafforzando in tal modo la corretta attuazione e il successo generale della PCP, il FEAMP dovrebbe sostenere il partenariato, la cooperazione e il dialogo tra scienziati e pescatori.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno alla PMI, che include lo sviluppo e l’attuazione di interventi coordinati e l’adozione di decisioni relative agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e ai settori marittimi a complemento delle diverse politiche unionali che li riguardano, in particolare la politica comune della pesca, i trasporti, l’industria, la coesione territoriale, l’ambiente, l’energia e il turismo. Occorre garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell’ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

(4)

La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno alla PMI, che include lo sviluppo e l'attuazione di interventi coordinati e l'adozione di decisioni relative agli oceani, ai mari, alle regioni costiere e ai settori marittimi a complemento delle diverse politiche unionali che li riguardano, in particolare la politica comune della pesca, i trasporti, l'industria, la coesione territoriale, l'ambiente, l'energia e il turismo, settori per i quali è necessario promuovere la ricerca scientifica, la competenza professionale e la formazione specifica . Occorre garantire coerenza e integrazione nella gestione delle diverse politiche settoriali nell’ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Nella definizione ed esecuzione delle sue politiche e azioni correlate alla riforma della PCP, della PMI e del FEAMP, l'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze relative alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di una protezione sociale adeguata, alla lotta contro l'esclusione sociale e a un elevato livello di istruzione, formazione e protezione della salute umana, in conformità dell'articolo 9 TFUE.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia Europa 2020, l’Unione e gli Stati membri devono adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell’Unione. In particolare, occorre concentrare le risorse per conseguire gli obiettivi generali della strategia Europa 2020 nonché migliorare gli obiettivi specifici e l’efficacia grazie a un maggiore orientamento sui risultati. L’inclusione della PMI nel nuovo FEAMP contribuisce inoltre al conseguimento dei principali obiettivi politici fissati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010«Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (strategia Europa 2020) ed è coerente con gli obiettivi generali di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale fissati nel trattato.

(5)

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia Europa 2020, l’Unione e gli Stati membri devono adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell’Unione. In particolare, occorre concentrare le risorse per conseguire gli obiettivi generali della strategia Europa 2020 , in particolare quelli connessi all'occupazione e alla lotta contro la povertà, l'esclusione sociale e il cambiamento climatico. Inoltre é opportuno migliorare gli obiettivi specifici e l'efficacia grazie a un maggiore orientamento sui risultati. L’inclusione della PMI nel nuovo FEAMP contribuisce inoltre al conseguimento dei principali obiettivi politici fissati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010«Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (strategia Europa 2020) ed è coerente con gli obiettivi generali di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale fissati nel trattato.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull’innovazione e sulle conoscenze, favorire una pesca e un’acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché rafforzare l’occupazione e la coesione territoriale dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell’economia marittima.

(6)

Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre individuare una serie di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull'innovazione e sulle conoscenze, favorire una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell'economia marittima.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Il FEAMP dovrebbe contribuire a migliorare il tenore di vita di coloro che dipendono dalle attività di pesca, garantendo migliori standard di lavoro per i pescatori, in particolare attraverso il rispetto della normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro e le disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

Al fine di evitare confusione in merito all'applicazione e all'impatto di specifiche misure finanziarie del FEAMP sulle diverse parti interessate che partecipano al settore della pesca, é utile introdurre una chiara distinzione tra armatore e pescatore salariato, come già previsto nella Convenzione ILO n. 188.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

L’obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, necessarie per lo sviluppo economico e sociale . Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

(8)

L’obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano allo sviluppo economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibile . Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell’Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica l’ approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell’ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino).

(9)

È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell’Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 , laddove possibile, e in ogni caso entro il 2020 . La PCP dovrebbe applicare un approccio equilibrato dello sviluppo sostenibile grazie alla pianificazione, valorizzazione e gestione della pesca che tenga conto delle aspirazioni e delle esigenze sociali attuali e non rimetta in discussione i vantaggi che le generazioni future devono poter trarre da tutti quanti i beni e i servizi ottenuti dagli ecosistemi marini . Il FEAMP dovrebbe dunque contribuire alla protezione dell’ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino).

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Le misure finanziate attraverso il FEAMP dovrebbero essere conformi agli articoli 39 e 41 TFUE, che fanno riferimento a un approccio equilibrato nell'applicazione del diritto del lavoro e a un coordinamento efficace per quanto riguarda la formazione professionale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, date le dimensioni e gli effetti degli interventi da finanziare nell’ambito dei programmi operativi nonché i problemi strutturali incontrati nello sviluppo dei settori della pesca e degli affari marittimi e le risorse finanziarie limitate degli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell’Unione grazie a finanziamenti pluriennali incentrati sulle corrispondenti priorità, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

(10)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, date le dimensioni e gli effetti degli interventi da finanziare nell’ambito dei programmi operativi nonché i problemi strutturali incontrati nello sviluppo dei settori della pesca , dell'acquacoltura e degli affari marittimi e le risorse finanziarie limitate degli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell’Unione grazie a finanziamenti pluriennali incentrati sulle corrispondenti priorità, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Il finanziamento delle spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, deve rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l’integrazione di entrambe le politiche. L'estensione della gestione concorrente alle organizzazioni comuni dei mercati, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche nonché le attività di controllo e raccolta dei dati, devono contribuire ulteriormente alla semplificazione e ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno concesso.

(11)

Il finanziamento delle spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, deve rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l’integrazione di entrambe le politiche. L'estensione della gestione concorrente alle organizzazioni comuni dei mercati, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche nonché le attività di controllo e di raccolta e gestione dei dati, dovrebbero contribuire ulteriormente alla semplificazione e ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno concesso.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Il finanziamento dovrebbe essere come previsto dal punto 17 dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)

Eventuali finanziamenti lasciano impregiudicate le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e l'accordo interistituzionale del xxx/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Il bilancio dell’Unione deve finanziare le spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, direttamente o nell’ambito della gestione concorrente con gli Stati membri. La gestione concorrente con gli Stati membri deve applicarsi non solo alle misure a sostegno della pesca, dell’acquacoltura e dello sviluppo locale di tipo partecipativo ma anche alle organizzazioni comuni dei mercati, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche e le attività di controllo e raccolta dei dati. La gestione diretta deve applicarsi alla consulenza scientifica, ai contributi volontari alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, ai consigli consultivi e agli interventi volti all’attuazione di una politica marittima integrata. Occorre precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo del FEAMP.

(12)

Il bilancio dell’Unione dovrebbe finanziare le spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, direttamente o nell’ambito della gestione concorrente con gli Stati membri. La gestione concorrente con gli Stati membri dovrebbe applicarsi non solo alle misure a sostegno della pesca, dell'acquacoltura e dello sviluppo locale di tipo partecipativo ma anche alle misure inerenti alla commercializzazione e alla trasformazione, alla compensazione per le regioni ultraperiferiche e alle attività di controllo e raccolta dei dati. La gestione diretta dovrebbe applicarsi alla predisposizione di piani di produzione e di commercializzazione, al sostegno al magazzinaggio, alla consulenza scientifica, ai contributi volontari alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, ai consigli consultivi e agli interventi volti all'attuazione di una politica marittima integrata. Occorre precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo del FEAMP.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

A norma degli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla politica comune della pesca] (di seguito: il regolamento sulla PCP), il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP deve essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori. Tale condizionalità è volta a rispecchiare la responsabilità dell’Unione di garantire, nell’interesse pubblico, la conservazione delle risorse biologiche marine nell’ambito della PCP, secondo quanto previsto all’articolo 3 TFUE.

(14)

A norma degli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla politica comune della pesca] (di seguito: il regolamento sulla PCP), il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori. Tale condizionalità è volta a rispecchiare la responsabilità dell’Unione di garantire, nell’interesse pubblico, la conservazione delle risorse biologiche marine nell’ambito della PCP nonché il rispetto delle esigenze connesse alla promozione di un elevato livello occupazionale e la garanzia di un'adeguata tutela sociale , secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 3 e 9 TFUE.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, e che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY)..

(15)

Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno dovrebbe essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, né siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Analogamente, tale sostegno deve essere concesso unicamente agli operatori che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY).

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Le conseguenze stabilite per il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità devono essere applicate nei casi di infrazione delle norme della PCP da parte dei beneficiari. Al fine di determinare l’importo delle spese non ammissibili è necessario tener conto della gravità dell’inadempienza alle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico derivante da tale inadempienza o dell’entità del contributo del FEAMP all’attività economica del beneficiario.

(17)

Le conseguenze stabilite per il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dovrebbero essere applicate nei casi di infrazione delle norme della PCP da parte dei beneficiari. Al fine di determinare l'importo delle spese non ammissibili è necessario tener conto della gravità (nonché della portata, della durata e del ripetersi) dell'inadempienza alle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico derivante da tale inadempienza o dell'entità del contributo del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l’attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

(18)

Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano i loro obblighi relativi al conseguimento di un equilibrio tra la flotta peschereccia e le possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di base sulla politica comune della pesca o gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l’attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

A titolo precauzionale, per evitare pagamenti non conformi e incentivare gli Stati membri al rispetto delle norme della PCP o esigere il rispetto di tali norme da parte del beneficiario, è possibile far ricorso all’interruzione dei termini di pagamento e alla sospensione dei pagamenti, due misure il cui campo di applicazione è limitato nel tempo. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, le rettifiche finanziarie che presentano conseguenze definite e irrevocabili devono essere applicate unicamente alle spese direttamente connesse ad interventi nell’ambito dei quali sono state commesse infrazioni alle norme della PCP.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l’attuazione dei Fondi che forniscono un sostegno nell’ambito della politica di coesione, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con i Fondi per il settore marittimo e della pesca, ossia il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono state stabilite disposizioni comuni per tutti questi Fondi («Fondi del QSC») nell’ambito del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni]. In aggiunta al suddetto regolamento, il FEAMP contiene disposizioni specifiche legate alle particolarità della PCP e della PMI.

(20)

Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l’attuazione dei Fondi che forniscono un sostegno nell’ambito della politica di coesione, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo rurale, ossia il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con i Fondi per il settore marittimo e della pesca, ossia il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono state stabilite disposizioni comuni per tutti questi Fondi («Fondi del QSC») nell’ambito del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni]. È del pari opportuno sottolineare che i Fondi possono essere impiegati in modo complementare al fine di conseguire con maggior efficienza le priorità della politica di coesione dell'Unione e della strategia Europa 2020; è d'uopo evidenziare, a tal proposito, la sinergia necessaria tra il FEAMP e il FSE per il raggiungimento degli importanti obiettivi relativi all'occupazione e alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. In aggiunta al suddetto regolamento, il FEAMP contiene disposizioni specifiche legate alle particolarità della PCP e della PMI.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

L’azione dell’Unione deve essere complementare all’azione condotta dagli Stati membri o deve sforzarsi di contribuire a quest’ultima. Per apportare un contributo significativo è opportuno che il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri venga rafforzato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti , nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. Occorre fare particolare attenzione per garantire un’adeguata rappresentazione delle donne e dei gruppi minoritari. Il partenariato interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità pubbliche e altri organismi competenti, compresi quelle responsabili dell’ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati devono essere coinvolti nell’elaborazione di contratti di partenariato, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione della programmazione.

(22)

Per apportare un contributo significativo è opportuno che il partenariato tra la Commissione , le autorità degli Stati membri e le diverse tipologie di soggetti venga rafforzato favorendo la partecipazione dei predetti attori , tra cui le parti sociali, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. Il partenariato interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità pubbliche e altri organismi competenti, compresi quelle responsabili dell’ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali , il settore della pesca e gli altri organismi competenti. Tenuto conto della particolarità del settore della pesca, é opportuno assicurare la partecipazione di soggetti economici e sociali che rappresentino i vari sottosettori e i vari livelli territoriali, delle organizzazioni di ricerca scientifica e delle reti nazionali e regionali di gruppi d'azione locale nel settore della pesca. Occorre fare particolare attenzione per garantire un’adeguata rappresentanza delle donne e dei gruppi minoritari. I partner interessati devono essere coinvolti nell’elaborazione di contratti di partenariato, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione della programmazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

La Commissione deve stabilire una ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti d’impegno disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri devono includere le dotazioni storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

(24)

La Commissione deve stabilire una ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti d’impegno disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri devono includere l'evoluzione storica delle dotazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

L’adempimento di talune condizionalità ex ante è di fondamentale importanza nel quadro della PCP, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di un piano strategico nazionale pluriennale sull’acquacoltura e la capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca e di far rispettare le disposizioni in vigore grazie a un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione a livello dell’Unione.

(25)

L’adempimento di talune condizionalità ex ante è di fondamentale importanza nel quadro della PCP, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di un piano strategico nazionale pluriennale sull’acquacoltura e la capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca e di far rispettare le disposizioni in vigore grazie a un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione a livello dell’Unione , nonché di garantire l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di condizioni di lavoro, in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la salute, le qualifiche e la formazione .

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

In linea con l’obiettivo di semplificazione, tutte le attività del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, devono essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale. L’esercizio di programmazione deve coprire il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un programma operativo unico. Ciascun programma deve identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell’Unione per il FEAMP nonché una selezione di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell’Unione, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica di sviluppo rurale e quella di coesione .

(26)

In linea con l’obiettivo di semplificazione, tutte le attività del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, dovrebbero essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale. L’esercizio di programmazione dovrebbe coprire il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un programma operativo unico. Ciascun programma dovrebbe identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell’Unione per il FEAMP nonché una selezione di misure. La programmazione dovrebbe essere conforme alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e regionali, in particolare alle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, e complementare alle altre politiche unionali, pur mantenendo l'attuale sistema di gestione e controllo, in modo da evitare di generare costi aggiuntivi e di causare ritardi nell'attuazione dei programmi .

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Gli Stati membri devono redigere la sezione del programma operativo relativa alla raccolta dei dati in linea con un programma pluriennale dell’Unione. Per adeguarsi alle esigenze specifiche delle attività di raccolta dei dati, gli Stati membri devono redigere un piano di lavoro annuale da adattare annualmente sotto la guida della Commissione e soggetto alla sua approvazione.

(30)

Gli Stati membri devono redigere la sezione del programma operativo relativa alla raccolta dei dati in linea con un programma pluriennale dell’Unione. Per adeguarsi alle esigenze specifiche delle attività di raccolta e gestione dei dati, gli Stati membri devono redigere un piano di lavoro annuale da adattare annualmente sotto la guida della Commissione e soggetto alla sua approvazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l’innovazione e l’imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese.

(31)

Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l’innovazione e l’imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo ecologicamente sostenibile delle imprese , conformemente al principio di precauzione e all'approccio basato sugli ecosistemi .

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)

A seguito delle turbolenze economiche degli ultimi anni dovute alla crisi finanziaria, molti giovani incontrano difficoltà a ottenere i fondi necessari per accedere al settore della pesca. Il sostegno del FEAMP dovrebbe quindi focalizzarsi anche ad aiutare i giovani a entrare nel settore della pesca, contribuendo ad esempio all'avviamento di nuove imprese.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP deve pertanto sostenere l’apprendimento permanente, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la divulgazione delle conoscenze nonché i servizi di consulenza che contribuiscono a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.

(32)

Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere la formazione professionale (che contempli, oltre a temi tecnici, anche conoscenze sulla gestione sostenibile della pesca e sulla corretta manipolazione del pescato, con l'obiettivo di conseguire una maggiore redditività), il miglioramento delle condizioni di sicurezza, salute e igiene sul lavoro, l’apprendimento permanente, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la divulgazione delle conoscenze nonché i servizi di consulenza che contribuiscono a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori. Inoltre, è importante che il FEAMP promuova il rinnovo generazionale e il ringiovanimento di questa categoria professionale creando meccanismi specifici volti a favorire l'inserimento dei giovani nel settore, in particolare rilanciando lo status della professione di operatore della pesca attraverso la garanzia di migliori condizioni di sicurezza, salute e benessere a bordo, la qualificazione e la formazione professionale, nonché un aumento dei redditi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)

Il FEAMP dovrebbe sostenere la pesca artigianale al fine di dare una risposta ai problemi specifici di questo segmento nonché favorire una gestione sostenibile e locale delle attività di pesca in questione così come lo sviluppo delle comunità costiere.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 ter)

Considerando le difficoltà di accesso delle imprese di piccole dimensioni agli aiuti comunitari, il FEAMP dovrebbe incoraggiare il varo di progetti collettivi e sostenere l'assistenza tecnica dei proponenti tali progetti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 quater)

Il FEAMP dovrebbe sostenere la gestione sostenibile delle attività di pesca a livello locale e lo sviluppo delle comunità costiere.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 quinquies)

Il FEAMP dovrebbe incoraggiare la partecipazione delle piccole strutture di pesca nella pesca costiera artigianale e nella pesca in acque interne ai fini dell'elaborazione di progetti collettivi e fornire assistenza tecnica ai responsabili di tali progetti.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Riconoscendo l’importanza del ruolo svolto da coniugi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca costiera artigianale, il FEAMP deve sostenere la formazione e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale e forniscano loro i mezzi per svolgere al meglio i compiti accessori a loro tradizionalmente riservati.

(33)

Riconoscendo l'importanza del ruolo svolto da coniugi dei lavoratori autonomi dediti alla pesca costiera artigianale, il FEAMP deve sostenere la formazione permanente e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo professionale e forniscano loro i mezzi per svolgere al meglio i compiti accessori a loro tradizionalmente riservati oppure altri compiti derivanti dalla diversificazione delle attività alieutiche .

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)

Il FEAMP dovrebbe sostenere il dialogo sociale ai livelli europeo, nazionale, regionale e locale coinvolgendo le parti sociali e rafforzando la capacità organizzativa di queste ultime.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 ter)

Le attività ausiliarie della pesca e dell'acquacoltura, designate come tali dagli Stati membri — quali quelle svolte dai fabbricanti e riparatori di reti, dai fornitori di esche e dagli addetti all'imballaggio, e altre attività al servizio diretto dei pescatori — dovrebbero poter ricevere sostegno dal FEAMP per sviluppare le rispettive attività specifiche, affinché contribuiscano a migliorare il funzionamento del settore.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

Consapevole della scarsa partecipazione al dialogo sociale da parte degli operatori dediti alla pesca costiera artigianale , il FEAMP deve sostenere le organizzazioni che promuovono tale dialogo nelle sedi appropriate.

(34)

Consapevole dell'importanza sociale e territoriale degli operatori dediti alla pesca costiera, il FEAMP dovrebbero sostenere le organizzazioni che promuovono il dialogo sociale del settore della pesca costiera nelle sedi appropriate.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)

E' opportuno fornire sostegno allo sviluppo e all'attuazione di piani pluriennali (articoli 9-11 del regolamento sulla PCP).

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)

Tenuto conto del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire a tale diversificazione prevedendo aiuti all’avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per attività diverse dalla pesca .

(35)

Il FEAMP dovrebbe contribuire a creare posti di lavoro finanziando la creazione di imprese nel settore della pesca e dello sviluppo di attività complementari connesse all'attività di pesca nonché alla formazione necessaria per acquisire le adeguate competenze professionali.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis)

Per garantire il rinnovo generazionale nel settore della pesca è importante che il FEAMP favorisca l'ingresso dei giovani nel settore della pesca, in particolare attraverso incentivi ai giovani pescatori che acquisiscano per la prima volta la proprietà di un peschereccio.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 ter)

Occorre rammentare che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) considera la pesca un'attività lavorativa pericolosa rispetto ad altre attività lavorative e che, nell'ambito della predetta organizzazione, sono state stipulate varie convenzioni e adottate svariate raccomandazioni per promuovere condizioni di lavoro dignitose per i pescatori. I principi contenuti in tali convenzioni e raccomandazioni dovrebbero fungere da orientamenti centrali per utilizzare in modo più efficace le risorse del FEAMP.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore.

(36)

Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore nonché al miglioramento delle condizioni di abitabilità dei pescherecci.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

A seguito della creazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili di cui all’articolo 27 del [regolamento sulla PCP] e per assistere gli Stati membri nell’attuazione di questi nuovi sistemi, il FEAMP deve concedere un sostegno volto al rafforzamento delle capacità e allo scambio di buone pratiche.

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis)

Riconoscendo l'importanza del patrimonio marittimo, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti a favore della tutela e della salvaguardia di tale patrimonio e dei mestieri tradizionali a esso connessi.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

L’introduzione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. Potrebbe dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l’avviamento di imprese e la riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca. Quest’ultimo intervento sembra adeguato dal momento che le navi adibite alla pesca costiera artigianale non rientrano nei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

soppresso

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis)

Inoltre, in accordo con l'obiettivo di creare posti di lavoro di cui alla strategia Europa 2020, il FEAMP dovrebbe prevedere risorse per facilitare l'adozione di misure volte a creare occupazione e a migliorare il livello di occupazione in tutta la filiera del settore della pesca, dal settore estrattivo e dell'acquacoltura alle attività di trasformazione e commercializzazione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 ter)

Al fine di rendere la pesca un settore sostenibile per il futuro, è importante che il FEAMP promuova la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, in particolare sostenendo l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali e aiutando i giovani ad accedere a professioni del settore della pesca.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

L’obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L’eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza adattare la flotta peschereccia dell’Unione alle risorse disponibili. L’eliminazione dell’eccesso di capacità tramite la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell’ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata inefficace. Il FEAMP sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell’eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.

soppresso

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Poiché l’eccesso di capacità è uno dei fattori principali del sovrasfruttamento, è necessario adottare misure volte ad adeguare la capacità della flotta dell’Unione alle risorse disponibili; in questo contesto, il FEAMP deve sostenere la creazione, la modifica e la gestione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili introdotti dalla PCP come strumento di gestione per la riduzione dell’eccesso di capacità.

soppresso

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis)

Gli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi di raccolta e trasmissione dei dati o non dichiarano la reale capacità della loro flotta peschereccia dovrebbero essere sanzionati con il blocco o la riduzione dei fondi FEAMP.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 ter)

Per garantire il rispetto da parte degli Stati membri dei massimali di capacità di pesca stabiliti all'allegato II [del regolamento (UE) n. …/… sulla PCP], occorre autorizzare la Commissione a sospendere in tutto o in parte i pagamenti e gli impegni per i programmi operativi degli Stati membri che non rispettano i propri massimali di capacità, alla luce di un esame effettuato a tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Considerando 40 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 quater)

Gli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi di raccolta e trasmissione dei dati o non dichiarano la loro reale flotta peschereccia e la loro capacità di pesca dovrebbero essere sanzionati con il blocco o la riduzione dei fondi FEAMP.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Considerando 40 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 quinquies)

Per preservare i redditi dei pescatori è opportuno che il FEAMP contribuisca a fondi di mutualizzazione che coprano le perdite dovute alle calamità naturali, ai fenomeni climatici sfavorevoli, a incidenti ambientali o sanitari o ad aumenti repentini del prezzo del carburante.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)

È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l’attuazione di misure di conservazione nell’ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell’Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.

(41)

È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l’attuazione di misure di conservazione nell’ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell’Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione , mediante un'impostazione pluriennale della gestione della pesca che stabilisca in via prioritaria piani pluriennali che rispecchino le peculiarità biologiche delle varie specie e la specificità di ciascun tipo di pesca .

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis)

La mitigazione dell'impatto negativo del cambiamento climatico sugli ecosistemi costieri e marini è di importanza decisiva. Il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti per ridurre il contributo del settore della pesca in termini di emissioni di gas a effetto serra, come pure i progetti tesi a tutelare e ripristinare le praterie di erba marina e le zone umide costiere, che sono principali pozzi di assorbimento del carbonio.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

In questa stessa ottica, il FEAMP deve sostenere la riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino, in particolare tramite la promozione dell’ecoinnovazione, una maggiore selettività degli attrezzi e delle attrezzature nonché misure volte alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, in linea con la strategia dell’Unione in materia di biodiversità fino al 2020.

(42)

In questa stessa ottica, il FEAMP dovrebbe sostenere la riduzione dell’impatto negativo della pesca sull’ambiente marino, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, promuovere una maggiore selettività degli attrezzi e delle attrezzature e contribuire allo sviluppo di navi più efficienti nel consumo di carburante. Il FEAMP dovrebbe in particolare incoraggiare l'ecoinnovazione in materia di scafi, motori e attrezzi da pesca nonché misure volte alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, in linea con la strategia dell’Unione in materia di biodiversità fino al 2020 e con i grandi obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di cambiamento climatico .

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 bis)

Al fine di contribuire a un'evoluzione positiva delle risorse e al mantenimento delle attività di pesca al di fuori del periodo di fermo, il FEAMP dovrebbe poter appoggiare l'istituzione di periodi di fermo biologico, purché questi ultimi, quando sono applicati in determinate fasi critiche del ciclo di vita delle specie, risultino necessari per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 ter)

Al fine di ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini, il FEAMP dovrebbe sostenere la creazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(43 bis)

Tenuto conto del rischio connesso agli investimenti nel settore delle attività della pesca, il FEAMP dovrebbe contribuire alla sicurezza dell'attività economica coprendo l’accesso all'assicurazione contro le variabili di produzione e quindi salvaguardando i redditi dei produttori in caso di perdite di produzione eccezionali dovute in particolare a calamità naturali, fenomeni climatici sfavorevoli, bruschi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e distruzione di strumenti di produzione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)

Tenuto conto dell’importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l’efficienza energetica, la protezione dell’ambiente, la qualità del prodotto sbarcato nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro.

(44)

Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, delle aste, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)

Per valorizzare la pesca costiera artigianale occorre che gli Stati membri alleghino al rispettivo programma operativo un piano d'azione per lo sviluppo di tale tipo di pesca e per garantire che essa sia competitiva e sostenibile.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 ter)

Il FEAMP dovrebbe sostenere l'istituzione di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici, in cui sia vietata ogni attività di pesca, che comprendano aree importanti per la produttività ittica, in particolare fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione degli stock ittici.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Considerando 44 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 quater)

Occorre adattare talune disposizioni del FEAMP alle esigenze delle regioni ultraperiferiche perseguendo l'obiettivo principale di garantire una pesca e un'acquacoltura sostenibili e responsabili. Il FEAMP dovrebbe tenere in particolare considerazione i ritardi di sviluppo di talune di queste regioni a livello di valutazione delle risorse, delle infrastrutture, dell'organizzazione delle imprese e del monitoraggio dell'attività e della produzione. Il FEAMP dovrebbe pertanto essere utilizzato per ammodernare il settore, in particolare in termini infrastrutturali, nonché rinnovare e modernizzare le sue risorse di produzione, tenendo debitamente conto della realtà specifica dei bacini marittimi delle regioni ultraperiferiche e delle disponibilità di risorse.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)

Per l'Unione è di vitale importanza che venga conseguito un equilibrio fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il loro sfruttamento; è dunque necessario prevedere opportune disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano conto dell’impatto ambientale garantendo al tempo stesso la redditività economica di questo settore.

(45)

Per l'Unione è di vitale importanza che venga conseguito un equilibrio fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il loro sfruttamento , considerando che i bacini idrografici, gli estuari e le lagune costiere costituiscono habitat privilegiati per la riproduzione e funzionano come incubatoi per il novellame di numerose specie ittiche ; è dunque necessario prevedere opportune disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano conto dell'impatto ambientale garantendo al tempo stesso la redditività economica di questo settore.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)

In linea con la strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea, gli obiettivi della PCP e la strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo del settore dell’acquacoltura che risulti sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

(46)

In linea con la strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, gli obiettivi della PCP e la strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo del settore dell'acquacoltura che risulti sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale e che miri soprattutto a favorire l'innovazione ecologica, ridurre la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, migliorare il benessere degli organismi d'allevamento e promuovere un'acquacoltura biologica e a circuito chiuso .

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 bis)

A causa delle possibili ripercussioni che la fuga di animali d'allevamento dai siti di acquacoltura può produrre sulle popolazioni di specie selvatiche marine, il FEAMP non dovrebbe fornire incentivi all'allevamento di specie esotiche o di organismi geneticamente modificati.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)

L’acquacoltura contribuisce alla crescita e all’occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale che le imprese acquicole, in particolare le PMI , possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l’ingresso di nuovi operatori nell’attività. Al fine di aumentare la competitività e le prestazioni economiche delle attività di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l’innovazione e l’imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo all'acquacoltura di tipo non alimentare e a quella offshore.

(47)

L’acquacoltura contribuisce alla crescita e all’occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale che le imprese acquicole, a prescindere dalle loro dimensioni , possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di nuovi operatori nell'attività. Al fine di aumentare la competitività e le prestazioni economiche delle attività di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l’innovazione e l’imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese acquicole in generale , comprese quelle dedite all'acquacoltura di tipo non alimentare e a quella offshore.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)

È stato dimostrato che l’associazione di nuove forme di reddito alle attività acquicole apporta un valore aggiunto allo sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve pertanto sostenere queste attività complementari diverse dall’acquacoltura, come il turismo legato alla pesca sportiva e le attività educative o ambientali.

(48)

È stato dimostrato che l’associazione di nuove forme di reddito alle attività acquicole apporta un valore aggiunto allo sviluppo delle imprese. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere queste attività complementari diverse dall’acquacoltura, come il turismo legato alla pesca sportiva , il turismo legato all'acquacoltura che promuove il settore acquicolo e i suoi prodotti, e le attività educative o ambientali.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)

Un altro metodo importante per incrementare i redditi delle imprese acquicole consiste nel valorizzare i prodotti provvedendo direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione, nonché introducendo nuove specie con buone prospettive di mercato e diversificando in tal modo la produzione.

(49)

Un altro metodo importante per incrementare i redditi delle imprese acquicole consiste nel valorizzare i prodotti provvedendo direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione, nonché introducendo nuove specie biologicamente compatibili con le specie esistenti e con buone prospettive di mercato e diversificando in tal modo la produzione.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50)

Tenuto conto della necessità di identificare le zone maggiormente idonee allo sviluppo dell’acquacoltura, soprattutto in termini di accesso alle acque e al territorio, il FEAMP deve assistere le autorità nazionali nelle loro scelte strategiche a livello nazionale.

(50)

Tenuto conto della necessità di identificare i settori geografici che offrono il maggior potenziale di sviluppo dell’acquacoltura, soprattutto in termini di accesso alle acque e al territorio, nonché dell'importanza di sviluppare un approccio precauzionale per garantire la sostenibilità degli allevamenti, il FEAMP dovrebbe assistere le autorità nazionali nelle loro scelte strategiche a livello nazionale e le autorità regionali nelle loro declinazioni regionali .

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)

Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole. Il FEAMP deve pertanto sostenere l’apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze nonché servizi di consulenza che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.

(51)

Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione e lo scambio delle conoscenze e delle migliori prassi, attraverso tutti i servizi di consulenza competenti per materie disponibili, incluso le associazioni di categoria, affinché possano contribuire al miglioramento delle prestazioni complessive e della competitività degli operatori.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(51 bis)

Data la necessità di individuare aree geografiche con un migliore potenziale di sviluppo dell'acquacoltura in termini di accesso alle acque e al territorio, il FEAMP dovrebbe sostenere le autorità nazionali e regionali nelle loro scelte strategiche, in particolare per quanto riguarda la definizione e la mappatura delle zone che possono essere considerate più adatte allo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto, se del caso, del processo di pianificazione dello spazio marittimo.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)

Al fine di promuovere un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, il FEAMP deve offrire il proprio sostegno ad attività di acquacoltura altamente rispettose dell’ambiente, alla conversione di imprese acquicole verso l’ecogestione , all’applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l’acquacoltura biologica. Nella stessa ottica, il FEAMP deve inoltre sostenere attività di acquacoltura in grado di fornire servizi ambientali specifici.

(52)

Al fine di promuovere un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico il FEAMP deve offrire il proprio sostegno ad attività di acquacoltura altamente rispettose dell’ambiente, alla conversione di imprese acquicole alla gestione sostenibile , all’applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l’acquacoltura biologica. Nella stessa ottica, il FEAMP dovrebbe inoltre sostenere attività di acquacoltura in grado di fornire servizi ambientali e sociali specifici.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)

Tenuto conto dell’importanza della tutela dei consumatori, il FEAMP deve garantire un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono derivare dagli allevamenti di acquacoltura.

(53)

Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, il FEAMP deve garantire un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute pubblica e animale che possono derivare dagli allevamenti di acquacoltura , soprattutto tramite programmi volti a ridurre la dipendenza delle attività acquicole dai prodotti veterinari .

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(53 bis)

Il FEAMP dovrebbe sostenere l'istituzione di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici, in cui sia vietata ogni attività di pesca, che comprendano aree importanti per la produttività ittica, in particolare fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione degli stock ittici.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54)

Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP deve contribuire alla sicurezza delle imprese sovvenzionando l’accesso alla copertura assicurativa degli stock e dunque salvaguardando il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute in particolare a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e distruzione di impianti di produzione.

(54)

Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP dovrebbe contribuire alla sicurezza delle imprese sovvenzionando l’accesso alla copertura assicurativa degli stock o favorendo lo sviluppo di fondi di mutualizzazione, e dunque salvaguardando il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute in particolare a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e distruzione di impianti di produzione.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Considerando 55

Testo della Commissione

Emendamento

(55)

Tenuto conto del fatto che l’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle zone di pesca e delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo, il sostegno a tale tipo di approccio deve essere mantenuto e rafforzato in futuro.

(55)

Tenuto conto del fatto che l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo si è dimostrato, nel corso degli anni, un utile strumento di promozione dello sviluppo delle comunità di pescatori e rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo, il sostegno a tale tipo di approccio deve essere mantenuto e rafforzato in futuro.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Considerando 56

Testo della Commissione

Emendamento

(56)

Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l’economia locale verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla «crescita blu» e da settori marittimi più ampi.

(56)

Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l'economia locale anche verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla «crescita blu» e da settori marittimi più ampi.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57)

Lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (promuovere l’inclusione sociale e la riduzione della povertà nonché l'innovazione a livello locale) nonché dell’obiettivo della coesione territoriale, che costituisce una priorità essenziale del trattato di Lisbona.

(57)

Lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 di promuovere l'inclusione sociale e la riduzione della povertà , incrementare i tassi di occupazione e promuovere l'innovazione, compresa l'innovazione sociale, a livello locale nonché dell'obiettivo della coesione territoriale, che costituisce una priorità essenziale del trattato di Lisbona.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Considerando 58

Testo della Commissione

Emendamento

(58)

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato tramite un approccio «dal basso» da parte di partenariati locali composti da rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile e deve rispecchiare correttamente la società locale; tali operatori locali si trovano nella posizione migliore per definire e attuare strategie integrate multisettoriali di sviluppo locale volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali; al fine di garantire la rappresentatività dei gruppi di azione locale è importante che nessun gruppo di interesse locale detenga più del 49 % dei diritti di voto nell’ambito degli organi decisionali.

(58)

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato tramite un approccio «dal basso» da parte di partenariati locali composti da rappresentanti del settore pubblico, del settore privato e della società civile e deve rispecchiare correttamente la società locale; tali operatori locali si trovano nella posizione migliore per definire e attuare strategie integrate multisettoriali di sviluppo locale volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali; al fine di garantire la rappresentatività dei gruppi di azione locale e far sì che l'azione di tali gruppi risponda alle poste in gioco dei settori della pesca e dell'acquacoltura è importante che i pescatori e/o gli acquacoltori siano rappresentati in misura maggioritaria fra gli attori economici rappresentati negli organi decisionali.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60)

Il sostegno alle zone di pesca offerto dal FEAMP deve essere coordinato con il sostegno allo sviluppo locale offerto da altri Fondi dell’Unione e deve includere tutti gli aspetti connessi all’elaborazione ed applicazione di strategie di sviluppo locale e di interventi condotti dai gruppi di azione locale, nonché i costi legati all’animazione della zona locale e al funzionamento del partenariato locale.

(60)

Il sostegno alle zone di pesca offerto dal FEAMP deve essere coordinato con il sostegno allo sviluppo locale offerto da altri Fondi dell’Unione e deve includere tutti gli aspetti connessi all’elaborazione ed applicazione di strategie di sviluppo locale e di interventi condotti dai gruppi di azione locale, nonché i costi legati all’animazione della zona locale e al funzionamento del partenariato locale. Tale sostegno dovrebbe includere la possibilità di accesso all'assistenza tecnica, in particolare attraverso l'ingegneria finanziaria, per la concezione di progetti di sviluppo locale, soprattutto per la pesca costiera artigianale e la pesca in acque interne.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione

Emendamento

(61)

Per garantire la redditività della pesca e dell’acquacoltura nell’ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all’attuazione del [regolamento (UE) n. … relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura] nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell’ambito della catena di approvvigionamento. Al fine di adeguarsi alla nuova politica di divieto dei rigetti, il FEAMP deve inoltre sostenere la trasformazione delle catture indesiderate.

(61)

Per garantire la redditività della pesca e dell’acquacoltura nell’ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all’attuazione del [regolamento (UE) n. … relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura] nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell’ambito della catena di approvvigionamento.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Considerando 62

Testo della Commissione

Emendamento

(62)

È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. La compensazione per l’aiuto al magazzinaggio e l’aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve essere gradualmente eliminata poiché l’importanza di questo tipo particolare di sostegno è venuta meno alla luce dell’evolversi della struttura del mercato dell’Unione per questo tipo di prodotti e della crescente importanza assunta dalle organizzazioni di produttori più influenti.

(62)

È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Considerando 63

Testo della Commissione

Emendamento

(63)

Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte, il FEAMP deve sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori aggiungendo valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce.

(63)

Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte e della dipendenza di determinate comunità costiere dalla pesca , il FEAMP dovrebbe sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori che aggiungono valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Considerando 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(63 bis)

Il FEAMP dovrebbe sostenere le iniziative imprenditoriali e collettive destinate a raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente e di preservazione delle risorse alieutiche grazie alla predisposizione di misure collettive in tema di acquacoltura e ambientale, in particolare per la pesca in acque territoriali.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Considerando 64

Testo della Commissione

Emendamento

(64)

Le attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea si trovano attualmente in difficoltà, in particolare a causa dei costi aggiuntivi sostenuti per la commercializzazione di taluni prodotti ittici a causa degli svantaggi specifici riconosciuti dall’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(64)

Poiché le attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea si trovano attualmente in difficoltà, in particolare a causa della loro lontananza e delle condizioni climatiche particolari, il FEAMP dovrebbe tener conto di questi svantaggi specifici riconosciuti dall’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Considerando 65

Testo della Commissione

Emendamento

(65)

Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca provenienti dalla regioni ultraperiferiche dell’Unione europea rispetto a quella di prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell’Unione, a partire dal 1992 quest’ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel regolamento (CE) n. 791/20071. È necessario continuare a fornire un sostegno per controbilanciare i costi supplementari legati alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca a partire dal 1o gennaio 2014.

(65)

Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea rispetto a quella di prodotti analoghi provenienti da altre regioni dell'Unione, a partire dal 1992 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel regolamento (CE) n. 791/20071. Date le difficoltà incontrate dalle attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche, è necessario aumentare il sostegno per controbilanciare i costi supplementari legati alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca a partire dal 1o gennaio 2014.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Considerando 66

Testo della Commissione

Emendamento

(66)

Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi minimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

(66)

Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura o le categorie di prodotti ammissibili alla compensazione, i quantitativi minimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

Votazione distinta

Proposta di regolamento

Considerando 68

Testo della Commissione

Emendamento

(68)

Occorre che gli Stati membri fissino l’importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso il continente europeo. Al fine di evitare compensazioni eccessive, l’importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l’aiuto intende compensare e in nessun caso deve superare il 100 % dei costi di trasporto verso l’Europa continentale e degli altri costi correlati. A tale scopo, occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull’entità dei costi supplementari.

(68)

Occorre che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69)

È di fondamentale importanza che gli Stati membri e gli operatori siano attrezzati in modo tale da consentire un livello di controllo elevato, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della politica comune della pesca e consentendo nel contempo lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive; il FEAMP deve pertanto sostenere gli Stati membri e gli operatori in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Grazie alla creazione di una cultura della legalità, questo sostegno deve contribuire alla crescita sostenibile.

(69)

È di fondamentale importanza che gli Stati membri e gli operatori siano attrezzati in modo tale da consentire un livello di controllo elevato, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della politica comune della pesca e consentendo nel contempo lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive; il FEAMP deve pertanto sostenere gli Stati membri e gli operatori in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Grazie alla creazione di una cultura della legalità, questo sostegno deve contribuire alla crescita sostenibile. Al fine di uniformare e rafforzare il controllo, gli Stati membri dovrebbero poter altresì istituire sistemi di controllo comuni.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Considerando 70

Testo della Commissione

Emendamento

(70)

Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione all’attuazione del sistema di controllo dell’Unione deve essere proseguito nell’ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

(70)

Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione all’attuazione del sistema di controllo dell’Unione deve essere aumentato nell’ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Considerando 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(72 bis)

Il FEAMP dovrebbe sostenere il finanziamento di attività e ispezioni di controllo supplementari nelle zone in cui, in base alle segnalazioni, è praticata la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Considerando 73

Testo della Commissione

Emendamento

(73)

Occorre stabilire disposizioni per sostenere la raccolta, la gestione e l’uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell’Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell’uso di dati per l’analisi scientifica e l’attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla raccolta, alla gestione e all’uso di dati sulla pesca deve essere proseguito nell’ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

(73)

È necessario che le parti interessate pertinenti vengano informate sulle procedure attraverso i consigli consultivi. Occorre stabilire disposizioni per sostenere la raccolta, la gestione e l’uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell’Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell’uso di dati per l’analisi scientifica e l’attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla raccolta, alla gestione e all’uso di dati sulla pesca deve essere proseguito nell’ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Considerando 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(73 bis)

Occorre insistere sul carattere essenziale del finanziamento della raccolta di dati, pietra angolare della politica comune della pesca e prerequisito fondamentale per la definizione di precisi obiettivi da raggiungere, soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile e una migliore gestione del pescato. In tal senso è pertinente assicurarsi che la raccolta dei dati sia finanziata attraverso una quota del bilancio del FEAMP pari alla sua importanza nonché prevedere un tasso di cofinanziamento che faccia ottenere una panoramica esaustiva dello stato degli stock alieutici europei.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Considerando 74

Testo della Commissione

Emendamento

(74)

È inoltre necessario sostenere la cooperazione fra gli Stati membri e, se del caso, con i paesi terzi con riguardo alla raccolta di dati all’interno dello stesso bacino marittimo, nonché con gli organismi scientifici internazionali competenti.

(74)

È inoltre necessario sostenere la cooperazione fra gli Stati membri e, se del caso, con i paesi terzi con riguardo alla raccolta di dati all’interno dello stesso bacino marittimo, nonché con gli organismi scientifici internazionali e i consigli consultivi regionali competenti.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Considerando 76

Testo della Commissione

Emendamento

(76)

L'attuazione e l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata per l'Unione europea richiedono un finanziamento congruo e regolare, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni.

(76)

L'attuazione e l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata per l'Unione europea richiedono un finanziamento congruo e regolare, secondo quanto emerge dal regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata  (1) e dalle dichiarazioni del Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni. Lo sviluppo delle attività marittime attraverso il sostegno finanziario alle misure inerenti alla PMI avrà un impatto significativo in termini di coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(76 bis)

A tale riguardo, è opportuno che il FEAMP sia destinato a sostenere l'attività esplorativa sulle azioni volte a promuovere gli obiettivi strategici della PMI, prestando la dovuta attenzione al loro impatto congiunto, sulla base dell'approccio ecosistemico, alla crescita economica sostenibile, all'occupazione, all'innovazione e alla competitività nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, nonché alla promozione della dimensione internazionale della PMI.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Considerando 77

Testo della Commissione

Emendamento

(77)

Il FEAMP deve sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell’Europa nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l’uso degli strumenti finanziari e dei Fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione.

(77)

Il FEAMP deve sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. In tale contesto, riveste grande importanza il miglioramento della governance marittima, tra cui il miglioramento della cooperazione e del coordinamento, al livello appropriato, fra le autorità competenti che svolgono mansioni di guardia costiera nell'Unione e il conseguimento di un livello più elevato di salute e di sicurezza dei mari e degli oceani, in particolare mediante l'applicazione della legislazione marittima vigente. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell'Europa nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l'uso degli strumenti finanziari e dei Fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione come pure alla sostenibilità ambientale . È dunque molto importante migliorare e rafforzare la cooperazione e il coordinamento esterni in relazione agli obiettivi della politica marittima integrata, sulla base della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Considerando 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(77 bis)

Per rafforzare il ravvicinamento dei fondi per la pesca e l'acquacoltura con quelli per la politica marittima integrata occorre che il FEAMP preveda un ambito specifico per favorire il contributo della pesca e dell'acquacoltura alla politica marittima integrata. È essenziale promuovere la piena e completa considerazione di tali attività grazie a sostegni alla partecipazione, alla governance integrata e a progetti collettivi che contribuiscono all'attuazione della PMI.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Considerando 79

Testo della Commissione

Emendamento

(79)

L’interconnessione di alcuni sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e in linea con quanto disposto dal trattato. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di interconnessioni terra-mare. Questi strumenti sono inoltre importanti per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti transfrontalieri, mentre l’attuazione della direttiva quadro sulla strategia marittima definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino. È inoltre necessario migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l’innovazione facilitando la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari.

(79)

L’interconnessione di alcuni sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e in linea con quanto disposto dal trattato. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di interconnessioni terra-mare. Questi strumenti sono inoltre importanti per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti transfrontalieri, mentre l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marittima definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività industriali, di costruzione e umane che hanno un impatto sull'ambiente marino. È inoltre necessario migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l'innovazione facilitando la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari e lo stato delle attività di pesca, mettendoli a disposizione degli utilizzatori finali e del pubblico in generale .

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Considerando 80

Testo della Commissione

Emendamento

(80)

Il FEAMP deve inoltre favorire la crescita economica, l’occupazione, l’innovazione e la competitività sostenibili nell’ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell’innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime.

(80)

Il FEAMP deve inoltre favorire la crescita economica, l’occupazione, l’innovazione e la competitività sostenibili nell’ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell’innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime. Il FEAMP dovrebbe sostenere misure per lo sviluppo del sistema dell'istruzione e della formazione professionale nel settore, anche attraverso l'acquisto di attrezzature e strumenti necessari per migliorare la qualità dei servizi di istruzione e di formazione.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Considerando 81

Testo della Commissione

Emendamento

(81)

Il FEAMP deve essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari presenti e futuri resi disponibili dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e subnazionale, per promuovere la protezione e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuendo a incoraggiare una cooperazione più efficace fra gli Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e tenendo conto delle priorità e dell’avanzamento dei progetti nazionali e locali. Il Fondo si coordinerà con altre politiche dell’Unione che possono includere una dimensione marittima, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo, nonché il programma di ricerca Orizzonte 2020 e la politica dell’energia.

(81)

Il FEAMP dovrebbe essere complementare e coerente con gli strumenti finanziari presenti e futuri resi disponibili dall'Unione e dagli Stati membri, a livello nazionale e subnazionale, per promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile, così come la protezione e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, contribuendo a incoraggiare una cooperazione più efficace fra gli Stati membri e le loro regioni costiere, insulari e ultraperiferiche e tenendo conto delle priorità e dell'avanzamento dei progetti nazionali e locali. Il Fondo si coordinerà con altre politiche dell’Unione che possono includere una dimensione marittima, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo, nonché il programma di ricerca Orizzonte 2020 e la politica dell’energia.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Considerando 84

Testo della Commissione

Emendamento

(84)

In termini di assistenza tecnica, il FEAMP deve fornire un sostegno preparatorio, amministrativo e tecnico nonché un sostegno per le misure di informazione, la messa in rete, le valutazioni, gli audit, gli studi e gli scambi di esperienze al fine di facilitare l’attuazione del programma operativo e promuovere strategie e pratiche innovative per un’attuazione semplice e trasparente. L’assistenza tecnica deve inoltre includere la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale nel settore della pesca volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra i partenariati locali.

(84)

In termini di assistenza tecnica, il FEAMP deve fornire un sostegno preparatorio, amministrativo e tecnico nonché un sostegno per le misure di informazione, la messa in rete, le valutazioni, gli audit, gli studi e gli scambi di esperienze al fine di facilitare l’attuazione del programma operativo e promuovere strategie e pratiche innovative per un’attuazione semplice e trasparente , anche a favore degli operatori e delle organizzazioni di pescatori . L’assistenza tecnica deve inoltre includere la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale nel settore della pesca volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra i partenariati locali.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Considerando 88

Testo della Commissione

Emendamento

(88)

Tenuto conto dell’importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive atto a riportare e mantenere le popolazioni catturate al di sopra dei livelli che consentono di ottenere il MSY, nonché quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell’Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l’attuazione di un intervento, per danneggiare l’interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

(88)

Tenuto conto dell’importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione e specificatamente gli obiettivi intesi a ripristinare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli che possono produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2015 e a mantenere un corretto stato ambientale entro il 2020 , costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive e quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell’Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l’attuazione di un intervento, per danneggiare l’interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Considerando 88 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(88 bis)

È opportuno prevedere la possibilità di congelare il finanziamento del FEAMP qualora uno Stato membro non sia in grado di affrontare i problemi relativi alla pesca INN nelle sue acque territoriali e nella sua flotta peschereccia.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Considerando 91

Testo della Commissione

Emendamento

(91)

Per rispondere alle esigenze specifiche della PCP menzionate agli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla PCP] e contribuire al rispetto delle norme della PCP occorre definire disposizioni supplementari in aggiunta alle norme sull’interruzione dei termini di pagamento [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni]. Qualora uno Stato membro o un operatore siano venuti meno ai propri obblighi nell’ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che lascino supporre tale inadempienza, la Commissione deve essere autorizzata a interrompere i pagamenti.

(91)

Per rispondere alle esigenze specifiche della PCP menzionate agli articoli 50 e 51 del [regolamento sulla PCP] e contribuire al rispetto delle norme della PCP occorre definire disposizioni supplementari in aggiunta alle norme sull’interruzione dei termini di pagamento [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni]. Qualora uno Stato membro o un operatore siano venuti meno ai propri obblighi nell'ambito della PCP o qualora la Commissione disponga di prove che dimostrino tale inadempienza, la Commissione deve essere autorizzata a interrompere i pagamenti.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Considerando 93

Testo della Commissione

Emendamento

(93)

Il programma operativo deve essere oggetto di sorveglianza e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. La Commissione deve definire un contesto per un’azione di monitoraggio e valutazione comune che garantisca fra l'altro la tempestiva disponibilità dei dati pertinenti. In quest’ambito, la Commissione deve determinare un elenco di indicatori e valutare l’impatto della politica del FEAMP in relazione ad obiettivi specifici.

(93)

Il programma operativo deve essere oggetto di sorveglianza e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. La Commissione deve definire un contesto per un'azione di monitoraggio e valutazione comune che garantisca fra l'altro che i dati pertinenti siano tempestivamente resi pubblici . In quest’ambito, la Commissione deve determinare un elenco di indicatori e valutare l’impatto della politica del FEAMP in relazione ad obiettivi specifici.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Considerando 95

Testo della Commissione

Emendamento

(95)

Per migliorare l’accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro deve essere messo a disposizione un sito o un portale web unico che fornisca informazioni sul programma operativo, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell’ambito di ciascun programma. Queste informazioni devono fornire a un pubblico più vasto, e in particolare ai contribuenti dell’Unione, un’idea ragionevole, tangibile e concreta del modo in cui i Fondi unionali vengono spesi nel contesto del FEAMP. In aggiunta a questo obiettivo, la pubblicazione di dati rilevanti deve contribuire a una maggiore pubblicizzazione delle possibilità di richiedere un finanziamento dell’Unione. Tuttavia, nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati e in linea con la sentenza della Corte nelle cause riunite Schecke, la pubblicazione dei nomi delle persone fisiche non deve essere richiesta.

(95)

Per migliorare l’accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro deve essere messo a disposizione un sito o un portale web unico che fornisca informazioni sul programma operativo, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell’ambito di ciascun programma. Tutti gli appositi siti web degli Stati membri dovrebbero essere accessibili anche da un sito ufficiale dell'Unione, in modo da agevolare l'accesso dei cittadini di diversi Stati membri a tutte le informazioni pubblicate dagli Stati membri. Queste informazioni devono fornire a un pubblico più vasto, e in particolare ai contribuenti dell’Unione, un’idea ragionevole, tangibile e concreta del modo in cui i Fondi unionali vengono spesi nel contesto del FEAMP. In aggiunta a questo obiettivo, la pubblicazione di dati rilevanti deve contribuire a una maggiore pubblicizzazione delle possibilità di richiedere un finanziamento dell’Unione. Tuttavia, nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati e in linea con la sentenza della Corte nelle cause riunite Schecke, la pubblicazione dei nomi delle persone fisiche non deve essere richiesta.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Considerando 96 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(96 bis)

È particolarmente importante garantire il rispetto delle condizionalità ex ante per quanto concerne la capacità amministrativa di soddisfare i requisiti in termini di dati per la gestione della pesca e l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Considerando 96 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(96 ter)

È particolarmente importante garantire il rispetto delle condizionalità ex ante per quanto concerne la capacità amministrativa di soddisfare i requisiti in termini di dati per la gestione della pesca e l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne e

c)

lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura, della pesca nelle acque interne e delle attività connesse quali definite nel presente regolamento,

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

la politica marittima integrata (PMI).

d)

la politica marittima integrata (PMI) , compresa la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino .

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, quest’ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio dell’Unione.

Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, quest'ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio , nelle acque e nell'ambito della flotta dell'Unione.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)

«sistema di acquacoltura a circuito chiuso»: un impianto di acquacoltura in cui l’allevamento dei prodotti ittici e di altri prodotti acquatici avviene in sistemi chiusi a ricircolo che trattengono e trattano l’acqua all'interno del sistema, riducendone al minimo l'utilizzo; tali impianti sono generalmente situati a terra e riutilizzano praticamente la totalità dell’acqua inizialmente introdotta nel sistema;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)

«diversificazione»: l'adozione di pratiche che rendono le attività di pesca o di acquacoltura più versatili e che sono direttamente complementari a tali attività o dipendenti dalle stesse;

Emendamento 583

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

«specie esotica»: una specie esotica ai sensi del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio  (2) ;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

«acquacoltura estensiva»: la produzione acquicola che non riceve alcun apporto nutrizionale intenzionale ma dipende dal cibo naturale presente nell'impianto di allevamento, tra cui quello portato dal flusso d'acqua come le correnti e lo scambio di marea; l'acquacoltura estensiva dipende in gran parte da un unico apporto, il seme;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5)

«zona di pesca»: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un lago o comprendente stagni o l’estuario di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;

5)

«zona di pesca e acquacoltura »: una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un fiume o di un lago o comprendente stagni o l’estuario di un fiume, con un livello significativo di occupazione nei settori della pesca o dell’ acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis)

«riserva di ricostituzione di stock ittici»: un'area geografica chiaramente definita nella quale è vietata ogni attività di pesca al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini, come indicato nel regolamento (UE) n. …/.. [recante disposizioni comuni];

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter)

«settore della pesca»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater)

«sistemi di gestione e di accesso della pesca»: i meccanismi di attribuzione e di accesso ai diritti di pesca o di gestione dello sforzo di pesca sviluppati a livello nazionale, regionale, locale o di bacini marittimi relativamente a specie soggette o meno a quote nella zona delle 12 miglia marine o oltre e volti al buono stato degli stock. Tali sistemi sono attuati dalle pubbliche autorità o dalle associazioni di pescatori;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6)

«pescatore»: qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;

6)

«pescatore»: qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, compresi lavoratori dipendenti, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi di acqua dolce o marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis)

«pescaturismo»: un'attività complementare svolta da pescatori professionisti che consiste nell'imbarco, su navi da pesca, di persone non facenti parte dell’equipaggio, a scopo turistico o di studio;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter)

«attività ausiliari della pesca e dell'acquacoltura»: le attività svolte da chiunque eserciti un'attività professionale al servizio dei pescatori e necessaria per la loro attività, designata come tale dallo Stato membro;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis)

«acquacoltura intensiva»: la produzione acquicola che dipende da diete nutrizionalmente complete aggiunte al sistema alimentare, sia che si tratti di pesce fresco, selvatico, marino o d’acqua dolce, o che dipende da diete elaborate. L’acquacoltura intensiva dipende in gran parte da mangimi completi e disponibili in commercio ed è caratterizzata da densità elevate di allevamento;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10)

«pesca nelle acque interne»: le attività di pesca praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne o mediante l’utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;

10)

«pesca nelle acque interne»: le attività di pesca praticate a fini commerciali, da un’imbarcazione o altrimenti, esclusivamente nelle acque interne o mediante l’utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12)

«governance marittima integrata»: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali dell’Unione europea che hanno un'incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere;

12)

«governance marittima integrata»: la gestione coordinata di tutte le politiche settoriali a livello dell’Unione che hanno un'incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere;

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13)

«regioni marine»: le zone geografiche indicate nell’allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio e le zone definite dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

soppresso

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

16)

«strategia del bacino marittimo»: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; la strategia tiene conto delle peculiarità geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

16)

«strategia del bacino marittimo»: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni ed enti locali e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; la strategia tiene conto delle peculiarità geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

16 bis)

«acquacoltura semi-intensiva»: l’acquacoltura che dipende in gran parte da alimenti naturali ma dove i livelli di alimenti presenti in natura sono accresciuti mediante l’impiego di mangimi addizionali a complemento degli alimenti naturali. Le densità di allevamento sono mantenute a livelli inferiori a quelli tipici della produzione acquicola intensiva;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

18 bis)

«pescatore/allevatore di molluschi»: qualsiasi persona che eserciti, a piedi o a bordo di un'imbarcazione, un'attività di pesca estrattiva, allevamento o semiallevamento, con attrezzi selettivi e specifici, finalizzata in maniera esclusiva alla cattura di una o più specie di molluschi, crostacei, tunicati, echinodermi o di altri invertebrati marini;

Emendamento orale

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

18 ter)

«tonnara»: tecnica tradizionale di pesca estrattiva basata su reti fisse ancorate al fondo per diversi mesi, che consiste in un gruppo di navi, reti, fili da pesca e ancore situati vicino alla costa per intercettare pesci migratori (tonno e specie simili) e condurli in uno spazio chiuso in cui vengono estratti;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

promuovere una pesca e un’acquacoltura sostenibili e competitive ;

a)

promuovere una pesca, un’acquacoltura e attività connesse di trasformazione o di commercializzazione che siano sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili ;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca;

c)

promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e di acquacoltura ;

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

favorire l’attuazione della PCP.

d)

favorire l’attuazione della PCP , comprese la sua regionalizzazione e l’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati .

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 5 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

incoraggiare la creazione di occupazione al fine di evitare la scomparsa delle comunità di pescatori e conseguire migliori qualifiche e condizioni di lavoro nel settore della pesca.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragraph 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.     Nel perseguire tali obiettivi, il FEAMP tiene conto dei principi di equità intergenerazionale e di genere.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragraph 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3.     Questi obiettivi sono perseguiti senza aumentare la capacità di pesca.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 6 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obiettivi del FEAMP contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tali obiettivi sono perseguiti tramite le sei priorità dell’Unione, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune (di seguito: QSC):

Gli obiettivi del FEAMP contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva , oltre che all'attuazione della PCP . Tali obiettivi sono perseguiti tramite le sei priorità dell’Unione per la pesca, l’acquacoltura sostenibile e le attività connesse , che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune (di seguito: QSC):

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1)

rafforzare l’occupazione e la coesione territoriale tramite i seguenti obiettivi:

1)

rafforzare l’occupazione e la coesione sociale e territoriale tramite i seguenti obiettivi:

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

promozione della crescita economica e dell’inclusione sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura;

a)

promozione della crescita economica e dell’inclusione sociale, anche attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo dell’occupabilità e della mobilità nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura , anche nelle regioni ultraperiferiche ;

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell’economia marittima e crescita dell’economia marittima, compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici;

b)

diversificazione delle attività sia nel settore alieutico che in altri settori dell’economia marittima strettamente connessi al settore della pesca, e crescita dell’economia marittima, compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici;

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

promozione dell'attuazione di norme sociali armonizzate a livello di Unione.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze;

a)

sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione, compreso l’aumento dell’efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze;

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 2 — lettera bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

riduzione degli impatti negativi della pesca sul benessere degli animali;

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

rafforzamento della competitività e della redditività della pesca , in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

b)

rafforzamento della competitività e della redditività della pesca e miglioramento della salute, dell’igiene, della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente;

c)

sviluppo della formazione professionale, di nuove competenze professionali e dell’ apprendimento permanente , in particolare per i giovani pescatori ;

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

sviluppo della pesca costiera artigianale, in particolare in termini di competitività e sostenibilità;

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3)

favorire un’acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

3)

favorire un’acquacoltura sostenibile, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze e sugli ecosistemi , con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze;

a)

sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione tecnica, sociale ed economica e del trasferimento delle conoscenze;

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI;

b)

rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole estensive e semi-intensive , in particolare delle PMI;

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

sviluppo di nuove competenze professionali e apprendimento permanente;

c)

sviluppo di nuove competenze professionali e incentivi alla formazione professionale e all’ apprendimento permanente , in particolare per i giovani acquacoltori ;

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti dell’acquacoltura;

d)

miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti dell’acquacoltura e promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione ;

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 3 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

limitazione dell'impronta ecologica dell'acquacoltura;

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 4 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino;

a)

prevenzione, riduzione al minimo e, per quanto possibile, eliminazione delle catture indesiderate e degli impatti negativi della pesca sull’ambiente marino , in particolare attraverso una migliore selettività degli attrezzi da pesca ;

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 4 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili;

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 4 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

atuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020;

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di un’acquacoltura efficiente in termini di risorse;

a)

promozione di un’acquacoltura efficiente in termini di risorse , anche mediante la riduzione della dipendenza dai mangimi per pesci e dall’olio di pesce e la diminuzione dell’uso di prodotti chimici e di antibiotici ;

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 5 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

valutazione, riduzione e, ove possibile, eliminazione degli impatti delle attività acquicole sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 6 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6)

promuovere l’attuazione della PCP tramite:

6)

promuovere l’attuazione della PCP e rafforzarne la correlazione e la coerenza con la politica marittima integrata tramite:

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 6 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

l’apporto di conoscenze scientifiche e la raccolta di dati ;

a)

il sostegno alla raccolta e alla gestione dei dati, in modo da permettere un miglioramento delle conoscenze scientifiche;

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 6 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il sostegno al controllo e all'esecuzione, il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un’amministrazione pubblica efficiente.

b)

il sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un’amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi;

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 6 — punto 6 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

il sostegno alla regionalizzazione della PCP, in particolare attraverso i consigli consultivi regionali.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.

1.   Agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese dei settori della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 42 del trattato.

2.    In deroga al paragrafo 1, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nell'ambito dell’articolo 42 del trattato.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

In aggiunta ai principi enunciati all’articolo 4 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni], la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la complementarità tra il sostegno offerto dal FEAMP e quello proveniente da altre politiche e da altri strumenti finanziari dell’Unione, incluso il regolamento (CE) n. [che stabilisce il programma quadro per l’ambiente e l’azione contro i cambiamenti climatici (programma quadro LIFE)], e quelli nell’ambito dell’azione esterna dell’Unione. Il coordinamento fra il sostegno offerto dal FEAMP e il programma quadro LIFE viene realizzato, in particolare, promuovendo il finanziamento di attività complementari ai progetti integrati finanziati nell’ambito del programma quadro LIFE, nonché l’uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell’ambito del programma quadro LIFE .

In aggiunta ai principi enunciati all’articolo 4 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni], la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la complementarità tra il sostegno offerto dal FEAMP e quello proveniente da altre politiche e da altri strumenti finanziari dell’Unione, compresi quelli nell’ambito dell’azione esterna dell’Unione. Tale requisito di coordinamento e complementarità è incluso nei programmi operativi .

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Al FEAMP si applicano le precondizioni di cui all’allegato III del presente regolamento.

Al FEAMP si applicano le precondizioni specifiche di cui all’allegato III del presente regolamento.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Esame del rispetto dei massimali di capacità

 

1.     Entro …  (*) , la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, effettuerà un esame del rispetto da parte degli Stati membri dei massimali di capacità di pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. …/… [sulla PCP].

 

2.     Qualora l'esame di cui al paragrafo 1 riveli che uno Stato membro non rispetta i propri massimali di capacità, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti e gli impegni per il programma operativo dello Stato membro interessato.

 

3.     La Commissione revoca la sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro adotti misure volte al rispetto dei propri massimali di capacità e queste misure vengano approvate dalla Commissione.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

operatori coinvolti nel funzionamento, nella gestione o nella proprietà di pescherecci battenti bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

operatori giudicati colpevoli, in processi amministrativi o penali, di aver commesso una violazione grave della legislazione nazionale applicabile nei seguenti ambiti:

 

 

le condizioni salariali e lavorative nel settore del commercio;

 

 

la responsabilità professionale;

 

 

il traffico di esseri umani o di droga;

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater)

operatori giudicati colpevoli, in processi amministrativi o penali, di aver commesso, in uno o più Stati membri, una grave violazione della legislazione dell'Unione, concernente in particolare:

 

 

l'orario di lavoro e i periodi di riposo dei pescatori;

 

 

la legislazione in materia di salute e di sicurezza;

 

 

le condizioni salariali e lavorative nel settore del commercio;

 

 

la qualificazione iniziale e la formazione continua dei pescatori;

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

operatori che non hanno rispettato le disposizioni del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla PCP  (3) .

Emendamento 571

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 2, che deve essere proporzionato alla gravità o alla ripetizione dell’infrazione o dell’inadempienza;

a)

il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 2, che deve essere proporzionato alla gravità o alla ripetizione dell’infrazione o dell’inadempienza in questione, tenendo conto di criteri quali il danno arrecato, il suo valore, la portata dell'infrazione o dell'inadempienza e la sua ripetizione, e che deve essere di almeno un anno ;

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell’ambito del FEAMP forniscano all’autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 e non abbiano commesso irregolarità nell’ambito del FEP o del FEAMP secondo quanto descritto al paragrafo 2. Gli Stati membri accertano la veridicità della dichiarazione preliminarmente all’approvazione dell’intervento.

4.   Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell’ambito del FEAMP forniscano all’autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 e al paragrafo 2. Gli Stati membri accertano la veridicità della dichiarazione preliminarmente all’approvazione dell’intervento sulla base delle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n 1224/2009 o di altri dati disponibili in materia.

Emendamento 610

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Sospensione dei pagamenti

 

Se un operatore è indagato per aver commesso una violazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, qualunque pagamento a titolo del FEAMP a suo favore è sospeso. Se è accertato che un operatore ha commesso una violazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, la domanda di tale operatore è considerata inammissibile.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 13 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

interventi che aumentano la capacità di pesca della nave;

a)

interventi che aumentano la capacità di pesca o la capacità di cattura della nave;

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 13 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

interventi che mettono a rischio la sostenibilità delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini;

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 13 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

le misure distruttrici di occupazione;

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 13 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

investimenti a bordo per le navi appartenenti a un segmento della flotta rispetto al quale la relazione di capacità, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [sulla PCP] ha dimostrato l’inesistenza di un equilibrio sostenibile tra le possibilità di pesca e la capacità della flotta;

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 13 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

l’arresto temporaneo delle attività di pesca;

soppresso

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 13 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

la pesca sperimentale ;

d)

la pesca esplorativa ;

Emendamento 611

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafi da 2 a 4

Testo della Commissione

Emendamento

2.    4 535 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e III del titolo V.

2.    Un massimo pari al 71,86  % delle risorse di cui al paragrafo 1 è attribuito allo sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e III del titolo V.

3.    477 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all’articolo 78.

3.    Un minimo pari al 12,5  % delle risorse di cui al paragrafo 1 è attribuito alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 78.

4.    358 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all’articolo 79.

4.    Un minimo pari al 12,97  % delle risorse di cui al paragrafo 1 è attribuito alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 79.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano annualmente :

5.   Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano:

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

4 300 000 EUR per le Azzorre e Madera;

X EUR l’anno per le Azzorre e Madera;

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

5 800 000 EUR per le Isole Canarie;

X EUR l’anno per le Isole Canarie;

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

4 900 000 EUR per la Guiana francese e la Riunione .

X EUR l’anno per le regioni ultraperiferiche francesi .

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.    45 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all’ articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso .

6.    X EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti ai piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 69 e agli aiuti al magazzinaggio di cui all’ articolo 70 .

Emendamento 616

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 2, 5 e 6, per le misure di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

[Importi di riferimento annuali e stanziamenti annuali]

 

1.     L'importo finanziario di riferimento indicativo e generale — ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del XX/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria — per l'attuazione del Programma nel periodo 2014-2020 ammonta a X EUR ai prezzi costanti del 2011.

 

2.     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera a — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

il livello occupazionale nel settore della pesca e dell’acquacoltura,

i)

il livello occupazionale nei settori della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione ,

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera a — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

il livello di produzione nel settore della pesca e dell’acquacoltura e

ii)

il livello di produzione nei settori della pesca e dell’acquacoltura e nell’industria di trasformazione,

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

la portata dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro interessato, approssimata in funzione delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale, del quantitativo di sbarchi, del quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di indagini a cui lo Stato membro partecipa e

iii)

la portata dei compiti di raccolta e gestione dei dati dello Stato membro interessato, approssimata in funzione delle dimensioni della flotta peschereccia nazionale, del quantitativo di sbarchi, del quantitativo di attività di monitoraggio scientifico in mare e del numero di indagini a cui lo Stato membro partecipa e

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera b — punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv)

le risorse disponibili in materia di raccolta dei dati rispetto all’entità dei compiti di raccolta dei dati dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono approssimati in funzione del numero di osservatori in mare e della quantità di risorse umane e mezzi tecnici necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta dei dati;

iv)

le risorse in materia di raccolta e gestione dei dati che sono disponibili rispetto all’entità dei compiti di raccolta e gestione dei dati dello Stato membro, laddove i mezzi disponibili sono approssimati in funzione delle risorse umane e dei mezzi tecnici necessari ad attuare il programma di campionamento nazionale per la raccolta dei dati;

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

con riguardo a tutte le misure, le dotazioni storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

c)

con riguardo a tutte le misure, la precedente assegnazione di fondi ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per il periodo 2007-2013 e il precedente consumo ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l’attuazione delle priorità dell’Unione da cofinanziare tramite il FEAMP.

1.   Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l’attuazione delle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 del presente regolamento, da cofinanziare tramite il FEAMP.

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Per la sezione del programma operativo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera n), la Commissione adotta mediante un atto di esecuzione le priorità dell’Unione per la politica di esecuzione e controllo entro il 31 maggio 2013.

3.   Per la sezione del programma operativo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera n), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 riguardo alle priorità dell’Unione per la politica di esecuzione e controllo entro il 31 maggio 2013.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.     Ciascuno Stato membro inserisce un piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. …/… [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 19 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

si prevedono adeguati provvedimenti per semplificare e facilitare l’attuazione del programma;

c)

si prevedono adeguati provvedimenti per semplificare e facilitare l’attuazione del programma , in particolare mediante l’agevolazione dell’accesso al sostegno finanziario disponibile da parte degli operatori della pesca costiera artigianale e delle loro organizzazioni ;

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 19 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

se del caso, la coerenza tra le misure previste nell'ambito delle priorità dell'Unione per il FEAMP di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento e i quadri di azioni elencate per priorità nell'ambito di Natura 2000 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, nonché il conseguimento del buono stato ecologico quale definito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino).

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

un’analisi SWOT della situazione e l’identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta dal programma.

b)

un’analisi SWOT della situazione e l’identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica e ambientale coperta dal programma.

L’analisi è strutturata intorno alle priorità dell’Unione. Le specifiche esigenze relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi nonché alla promozione dell’innovazione sono determinate trasversalmente alle priorità dell’Unione, in modo da individuare risposte adeguate in questi due campi a livello di ciascuna priorità; una sintesi della situazione delle politiche ammissibili al sostegno in termini di punti di forza e debolezze;

L’analisi è strutturata intorno alle priorità dell’Unione stabilite all’articolo 6 . Le specifiche esigenze relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi nonché alla promozione dell’innovazione sono determinate in relazione alle priorità dell’Unione, in modo da individuare le risposte più adeguate a livello di ciascuna delle priorità connesse a tali ambiti ;

 

Detta analisi verte anche sugli effetti dell’attuazione della PCP in ogni regione o zona costiera.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

un’analisi delle ripercussioni dell’attuazione della PCP sui posti di lavoro lungo l’intera catena del valore, unitamente alla formulazione di proposte innovative in materia di occupazione nelle aree colpite;

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

un approccio pertinente e comprovato, integrato al programma, con riguardo all’innovazione, all’ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all ’adattamento ad essi;

c)

un’analisi dalla quale risulti che il programma tiene in considerazione gli effetti della pesca e dell’acquacoltura sull’ambiente e , se del caso, le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, come pure il conseguimento di un buono stato ecologico, la creazione di una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l ’adattamento ad essi;

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

una valutazione dell’equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili, a norma del regolamento (UE) n. …/… [sulla PCP], e una descrizione delle misure adottate per conformarsi ai massimali di capacità di pesca di cui all’allegato II di detto regolamento;

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

una chiara indicazione degli interventi a norma del titolo V, capo III, che possono essere intrapresi collettivamente e possono dunque beneficiare di un’intensità più elevata di aiuti a norma dell’articolo 95, paragrafo 3;

h)

una chiara indicazione delle misure a norma del titolo V, capo III, che possono essere intraprese collettivamente e possono dunque beneficiare di un’intensità più elevata di aiuti a norma dell’articolo 95, paragrafo 3;

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis)

un piano d'azione per la pesca artigianale e costiera che definisca una strategia per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca artigianale e costiera;

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h ter)

una descrizione dettagliata delle misure relative alla preparazione e all’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 69;

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

un’analisi dei bisogni in materia di monitoraggio e valutazione e il piano di valutazione di cui all’articolo 49 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] . Gli Stati membri apportano una sufficiente dotazione di risorse e intraprendono attività di potenziamento delle capacità per soddisfare i bisogni individuati;

i)

i bisogni in materia di valutazione e il piano di valutazione di cui all’articolo 49 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] e le misure da adottare per soddisfare i bisogni individuati;

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera j — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

una tabella che fissa le risorse del FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili per gli obiettivi nell’ambito delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 e dell' assistenza tecnica. Ove del caso, la suddetta tabella indica separatamente le risorse del FEAMP e i tassi di cofinanziamento applicabili in deroga alla norma generale di cui all’articolo 94, paragrafo 1, per il sostegno di cui all’articolo 72, all’articolo 73, all’articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j), all’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), e all’articolo 79.

ii)

una tabella che fissa le risorse del FEAMP e il tasso di cofinanziamento applicabili per le priorità dell'Unione di cui all'articolo 6 e l' assistenza tecnica. Ove del caso, la suddetta tabella indica separatamente le risorse del FEAMP e i tassi di cofinanziamento applicabili in deroga alla norma generale di cui all’articolo 94, paragrafo 1, per il sostegno di cui all’articolo 72, all’articolo 73, all’articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j), all’articolo 78, paragrafo 2, lettera e) e all’articolo 79.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)

informazioni sulla complementarità con le misure finanziate tramite altri Fondi del QSC o tramite il programma quadro LIFE ;

k)

informazioni sulla complementarità con le misure finanziate tramite altre politiche e altri strumenti finanziari dell’Unione ;

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera l — punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

una chiara descrizione dei ruoli dei gruppi di azione locale per la pesca (FLAG) e dell’autorità di gestione o dell’organismo designato per stabilire i compiti di esecuzione relativi alla strategia;

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera l — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio;

ii)

una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione generale del comitato di monitoraggio;

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m)

la designazione dei partner di cui all’articolo 5 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] e i risultati delle consultazioni con i partner stessi;

m)

la procedura di designazione dei partner di cui all’articolo 5 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] e i risultati delle consultazioni con i partner stessi; nel corso del programma possono essere operate modifiche a livello dei partner, con l’accordo del comitato di monitoraggio;

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera n — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

un elenco degli organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca, l’ispezione e l’esecuzione, le attrezzature disponibili per il controllo della pesca, l’ispezione e l’esecuzione e, in particolare, il numero di navi, aeromobili ed elicotteri;

i)

un elenco degli organismi preposti al sistema di controllo, ispezione ed esecuzione e una breve descrizione delle relative risorse umane e finanziarie disponibili per il controllo della pesca, l’ispezione e l’esecuzione, le principali attrezzature disponibili per il controllo della pesca, l’ispezione e l’esecuzione e, in particolare, il numero di navi, aeromobili ed elicotteri;

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera o — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

o)

con riguardo all’obiettivo della raccolta di dati per la gestione di una pesca sostenibile di cui all’articolo 6, paragrafo 6, e all’articolo 18, paragrafo 4, e conformemente al programma pluriennale dell’Unione di cui all’articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca]:

o)

con riguardo all’obiettivo della raccolta di dati per la gestione ecosistemica di una pesca sostenibile di cui all’articolo 6, paragrafo 6, e all’articolo 18, paragrafo 4, e conformemente al programma pluriennale dell’Unione di cui all’articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca] , e ai fini dell’analisi della situazione socioeconomica dell’industria di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura :

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera o — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

una descrizione delle attività di raccolta dei dati da svolgere ai fini di:

i)

una descrizione delle attività di raccolta dei dati da svolgere in consultazione con le parti interessate ai fini di:

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera o — punto i — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

una valutazione del settore della pesca (variabili biologiche, economiche e trasversali nonché indagini di ricerca in mare),

una valutazione del settore della pesca (variabili biologiche, economiche , sociali e trasversali lungo l’intera catena del valore, nonché indagini di ricerca in mare),

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera o — punto i — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

una valutazione della situazione economica dell’acquacoltura e delle industrie di trasformazione,

una valutazione della situazione economica e sociale dell’acquacoltura e delle industrie di trasformazione,

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera o — punto i — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

una valutazione dell’impatto del settore della pesca sull’ecosistema;

una valutazione dell’impatto dei settori della pesca e dell’acquacoltura sull’ecosistema che consenta di effettuare paragoni fra i tipi di attività di pesca e di acquacoltura e i segmenti di flotta conformemente ai requisiti del regolamento (UE) n. …/… [sulla PCP] ;

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera o — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

una dimostrazione della capacità di gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario.

iii)

una giustificazione della capacità di gestire i dati raccolti in modo efficace sotto il profilo amministrativo e finanziario.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione adotta , mediante atti di esecuzione , le norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 128, paragrafo 2.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 128, paragrafo 3.

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione approva il programma operativo mediante un atto di esecuzione.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo all'approvazione del programma operativo dopo aver accertato il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 . Una volta approvati, i programmi operativi sono resi pubblici.

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che indichi nei dettagli i cambiamenti intervenuti nelle priorità dell’Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e i corrispondenti interventi cui deve essere concessa la priorità.

A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 riguardo ai dettagli dei cambiamenti intervenuti nelle priorità dell'Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e ai corrispondenti interventi cui deve essere concessa la priorità.

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri presentano alla Commissione la modifica del programma operativo entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’anno di attuazione interessato.

Gli Stati membri possono modificare il loro programma operativo, tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri presentano alla Commissione le eventuali modifiche del programma operativo entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'anno di attuazione interessato.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di lavoro annuale. I piani di lavoro annuali contengono una descrizione delle procedure e dei metodi da utilizzare per la raccolta e l’analisi dei dati nonché per valutare l’accuratezza e precisione di questi ultimi.

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di lavoro annuale o notificano alla Commissione la prosecuzione del piano in vigore l'anno precedente . I piani di lavoro annuali sono redatti nel quadro di un programma nazionale pluriennale stabilito conformemente al programma dell'Unione e contengono una descrizione delle procedure e dei metodi da utilizzare per la raccolta e l'analisi dei dati nonché per valutare l'accuratezza e precisione di questi ultimi.

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

l’introduzione o la revoca di misure o di interventi;

b)

l'introduzione o la revoca di misure o di interventi pertinenti, nonché le informazioni e gli indicatori connessi a tali misure o interventi ;

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 128, paragrafo 2 .

2.    Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 128, paragrafo 3 .

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 25 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Programma di lavoro annuale

Programma operativo pluriennale e programmi di lavoro annuali

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ai fini dell’ applicazione del titolo VI, capi I e II, e dell’articolo 92, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro annuale conformemente agli obiettivi fissati in tali capitoli . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 128, paragrafo 3.

1.   Ai fini della determinazione dei dettagli riguardanti l' applicazione del titolo VI, capi I e II, e dell'articolo 92, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 127 riguardo alla definizione di un programma operativo pluriennale, che prevederà tra l'altro programmi di lavoro annuali, conformemente agli obiettivi fissati in tali capi.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il programma di lavoro annuale fissa gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione e l'importo totale. Esso contiene inoltre una descrizione delle attività da finanziare, un’indicazione dell’importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell’attuazione nonché informazioni su quest’ultima. Per ciascuno stanziamento vengono indicate le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

2.   Il programma operativo pluriennale e i programmi di lavoro annuali fissano gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione e l'importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle attività da finanziare, un'indicazione dell'importo concesso a ciascuna attività e un calendario indicativo dell'attuazione nonché informazioni su quest'ultima. Nel caso delle sovvenzioni, i programmi indicano le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Essi prevedono altresì l'obbligo di presentare relazioni annuali sull'esecuzione del bilancio.

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui all’articolo  32 , paragrafo 1, lettera b), all’articolo 36 , all’articolo 39 , paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 40 , paragrafo 2, del presente regolamento non trasferisce la nave a un paese terzo al di fuori dell'Unione almeno nei 5 anni successivi alla data del pagamento effettivo dell’aiuto al beneficiario.

1.   Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui agli articoli 32, 36, 39 o 40 del presente regolamento non trasferisce la nave a un paese terzo al di fuori dell'Unione per almeno 5 anni successivi alla data del pagamento effettivo dell'aiuto al beneficiario , salvo nel caso in cui l'aiuto in questione sia rimborsato pro rata temporis dal beneficiario prima del trasferimento . La prima frase del presente paragrafo non pregiudica l'articolo 135 del [regolamento finanziario].

Emendamento 618

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure relative ai programmi per l'occupazione sostenibile dei giovani nella pesca artigianale di cui all'articolo 32, paragrafo - 1, all'arresto temporaneo di cui all'articolo 33 bis, alla sostituzione o all'ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all'articolo 39 e alla cessazione permanente non supera il 20 % dell’assistenza finanziaria dell'Unione assegnata a ciascuno Stato membro.

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di promuovere l’innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili .

1.   Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca e nell'industria di trasformazione , il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre tecniche, attrezzature o prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati , ad esempio tramite la progettazione di imbarcazioni innovative, come pure processi e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati , purché tali progetti contribuiscano agli obiettivi formulati all'articolo 2 del regolamento (UE) n . …/… [sulla PCP].

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto dallo Stato membro, che ne convalidi i risultati.

2.   Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione , che ne convalidi i risultati.

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 120.

3.   I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di relazioni accessibili al pubblico nonché di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120.

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La procedura di richiesta di sostegno all'innovazione è resa più accessibile per incoraggiare un maggior numero di progetti.

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può sostenere:

1.   Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere una pesca più sostenibile , il FEAMP può sostenere:

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

prestazioni di consulenza professionale sullo sviluppo di attività di pesca più sostenibili, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all'eliminazione dell'impatto di tali attività sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce;

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

la fornitura di servizi di consulenza di natura tecnica, giuridica o economica correlati a progetti potenzialmente ammissibili al sostegno nell'ambito di questo capo;

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato.

b)

prestazioni di consulenza professionale sulle strategie aziendali e di mercato , ivi comprese le consulenze riguardanti la promozione, il marketing e le pubbliche relazioni .

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli studi di fattibilità e la consulenza di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettere a) e b ), saranno forniti da organismi scientifici o tecnici riconosciuti, provvisti delle competenze richieste quali riconosciute dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro.

2.   Gli studi di fattibilità, la consulenza e i servizi di cui rispettivamente al paragrafo 1 , lettere a), a bis ), a ter) e b), sono forniti da organismi scientifici , accademici, professionali o tecnici riconosciuti, provvisti delle competenze richieste quali riconosciute dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro.

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli operatori o alle organizzazioni di pescatori, riconosciuti dallo Stato membro, che hanno commissionato lo studio di fattibilità di cui al paragrafo 1.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli operatori, alle organizzazioni di pescatori o agli organismi di diritto pubblico riconosciuti dallo Stato membro, che hanno commissionato lo studio di fattibilità o che hanno richiesto la consulenza o i servizi di cui al paragrafo 1 , lettere a), a bis), a ter) e b) .

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi da finanziare a norma del presente articolo siano selezionati mediante procedura accelerata.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi da finanziare a norma del presente articolo siano selezionati mediante procedura accelerata , in particolare per le attività di pesca costiera artigianale e pesca nelle acque interne .

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere:

1.   Per favorire il miglioramento della raccolta, della promozione e del trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la creazione di una rete costituita da uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori;

a)

la creazione di reti, accordi di partenariato, contratti o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori o una o più organizzazioni di pescatori , cui possano partecipare gli enti pubblici degli Stati membri che lo desiderano ;

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

le attività svolte da una rete secondo quanto riferito al punto a).

b)

le attività svolte nel quadro delle reti, degli accordi di partenariato, dei contratti o delle associazioni creati conformemente al punto a).

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta dei dati, studi, diffusione delle conoscenze e delle buone pratiche.

2.   Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta e gestione dei dati, progetti comuni di ricerca, studi, progetti pilota, seminari, diffusione delle conoscenze e delle buone prassi.

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, delle attività nel settore marittimo, dell’innovazione e dell’imprenditoria;

a)

le azioni e gli interventi volti a promuovere la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche , tecniche, economiche o giuridiche e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, in particolare quelle connesse a quanto segue:

 

 

la gestione sostenibile degli ecosistemi marini e delle acque interne;

 

 

le attività nel settore marittimo;

 

 

l'innovazione;

 

 

l'imprenditoria, in particolare l'accesso dei giovani alle professioni della pesca;

 

 

l'igiene, la salute e la sicurezza;

 

 

la formazione dei pescatori finalizzata all'applicazione delle disposizioni della PCP;

 

 

la prevenzione dei rischi occupazionali;

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne;

b)

i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni formative e quelle che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nonché la promozione e il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle donne nelle comunità di pescatori ;

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori e altre parti interessate.

c)

la promozione del dialogo sociale a livello unionale, nazionale, regionale e locale che coinvolga gli operatori, le parti sociali e altre parti interessate , con particolare riferimento ai gruppi sottorappresentati, come quelli presenti, ad esempio, nel settore della pesca costiera artigianale e della pesca a piedi .

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 32 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro

Favorire l'imprenditoria, la diversificazione e la creazione di posti di lavoro

Emendamento 619

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo - 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater.     Al fine di agevolare la creazione di posti di lavoro per i giovani nel settore della pesca artigianale, il FEAMP può sostenere:

 

(a)

programmi di tirocinio a bordo della flotta costiera artigianale;

 

(b)

attività di formazione in materia di pesca sostenibile, ad esempio di tecniche sostenibili di pesca, selettività, biologia marina, conservazione delle risorse biologiche marine.

Emendamento 620

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo - 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter.     Possono beneficiare del sostegno di cui al paragrafo 1 le persone di età inferiore ai 30 anni registrate come disoccupate e riconosciute tali dall'amministrazione competente di uno Stato membro. Il tirocinante è accompagnato a bordo da un pescatore professionale di almeno 50 anni di età.

Emendamento 621

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo - 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis.     Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun beneficiario per un periodo massimo di due anni durante il periodo di programmazione e per un importo massimo di 40 000 EUR.

Emendamento 622

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.     Due terzi del programma di tirocinio consistono in attività di formazione a bordo, un terzo è costituito da corsi di teoria.

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro al di fuori del settore della pesca , il FEAMP può sostenere:

1.   Per favorire la diversificazione, il FEAMP può altresì sostenere attività complementari correlate all'attività principale della pesca, mediante :

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

l’avviamento di imprese in settori diversi dalla pesca;

a)

gli investimenti a bordo destinati ad attività complementari alla pesca, quali ad esempio servizi ambientali e le attività turistiche o educative;

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca.

b)

il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca commerciale .

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il riadattamento delle navi adibite alla pesca costiera artigianale per destinarle ad attività diverse dalla pesca.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso ai pescatori:

2.   Il sostegno di cui al paragrafo - 1 e al paragrafo 1, lettera a, è concesso ai pescatori:

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro nuove attività;

a)

che presentano un piano aziendale per lo sviluppo delle loro attività;

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell'Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo.

3.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell'Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti alla data di presentazione della domanda.

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è accordato ai pescatori solo a condizione che le attività complementari alla pesca riguardino attività centrali della pesca, come il turismo legato alla pesca sportiva, la ristorazione, i servizi ambientali concernenti la pesca o le attività pedagogiche relative alla pesca.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 si astengono dal praticare la pesca professionale nei cinque anni successivi al ricevimento dell’ultima quota di pagamento del sostegno.

soppresso

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 32 bis

 

Sostegno alla creazione di imprese per giovani pescatori

 

1.     Il FEAMP può fornire un sostegno a titolo individuale ai giovani pescatori che soddisfano le seguenti condizioni:

 

hanno un'età inferiore a 35 anni;

 

possono dimostrare di aver lavorato per almeno cinque anni come pescatori o di possedere una formazione professionale equivalente;

 

hanno acquisito per la prima volta la proprietà di un'imbarcazione per la pesca costiera artigianale che abbia tra 5 e 20 anni e che sia stata adibita ad attività di pesca durante i cinque anni precedenti.

 

2.     L'imbarcazione per la pesca di cui al paragrafo 1 appartiene a un segmento della flotta per il quale la relazione sulle capacità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [sulla PCP] abbia dimostrato un equilibrio fra le possibilità di pesca e la capacità della flotta.

 

3.     L'importo del sostegno di cui al paragrafo 1 non può essere superiore a 100 000 EUR.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 33 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Salute e sicurezza a bordo

Salute , igiene e sicurezza a bordo

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell’Unione.

1.   Al fine di migliorare le condizioni di salute, igiene, sicurezza, lavoro e vita a bordo dei pescatori, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione e non incrementino la capacità di pesca del peschereccio .

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 33 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Al fine di migliorare l'assistenza ai pescatori in caso di incidente, il FEAMP può incoraggiare i progetti collettivi destinati a far sì che l'intero equipaggio riceva una formazione medica.

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 33 bis

 

Arresto temporaneo delle attività di pesca

 

1.     Il FEAMP contribuisce al finanziamento delle misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca unicamente nei seguenti casi:

 

a)

nell'ambito di un piano pluriennale quale definito nel regolamento (UE) n. …/… [sulla PCP];

 

b)

nel caso in cui la Commissione abbia adottato misure di emergenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/… [sulla PCP];

 

c)

durante i periodi di fermo biologico in determinate fasi critiche del ciclo di vita delle specie, qualora tali misure risultino necessarie per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, contribuendo così a un'evoluzione favorevole degli stock e al proseguimento dell'attività di pesca al di fuori del periodo di fermo.

 

Il sostegno è concesso mediante l'assegnazione di una compensazione finanziaria per il periodo di inattività.

 

2.     La durata della misura di cui al paragrafo 1 è determinata sulla base delle migliori ricerche scientifiche disponibili sullo stato degli stock.

 

3.     Le sospensioni stagionali ricorrenti delle attività di pesca che non rientrano in quelle descritte al paragrafo 1, lettera c), non sono prese in considerazione ai fini della concessione di indennità o del pagamento ai sensi del presente articolo.

 

4.     Il FEAMP può contribuire al finanziamento delle misure di cui al paragrafo 1 per i pescatori e i proprietari di pescherecci interessati per una durata massima di sei mesi per peschereccio durante tutto il periodo di programmazione. Il sostegno è concesso:

 

a)

ai proprietari di pescherecci inclusi nel registro della flotta peschereccia dunionale che abbiano svolto attività di pesca per almeno 120 giorni precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno; nonché,

 

b)

ai membri dell'equipaggio che abbiano lavorato a bordo di un peschereccio interessato da un arresto temporaneo delle attività alle condizioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

 

5.     Durante i periodi in cui è corrisposto il sostegno di cui al paragrafo 1, il peschereccio e i membri dell'equipaggio interessati non svolgono alcuna attività di pesca. Gli Stati membri si accertano della sospensione delle attività.

Emendamento 623

Proposta di regolamento

Articolo 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 33 ter

 

Fondi di mutualizzazione a fini assicurativi

 

1.     Il FEAMP può contribuire a fondi di mutualizzazione riconosciuti da uno Stato membro secondo la legislazione nazionale che consentono ai pescatori affiliati di assicurarsi contro le perdite causate da:

 

(a)

calamità naturali;

 

(b)

eventi ambientali o sanitari;

 

(c)

costi di salvataggio di pescherecci che hanno avuto incidenti durante le loro attività o che sono affondati, con conseguente perdita di vite in mare;

 

(d)

specifiche misure sociali ed economiche proposte dagli Stati membri per i pescatori a bordo di navi che sono affondate a seguito di incidenti in mare.

 

2.     Le calamità naturali o gli eventi ambientali o sanitari sono ufficialmente riconosciuti in quanto tali dallo Stato membro interessato oppure dalle norme interne del fondo di mutualizzazione, ove queste ultime lo richiedano. Ove appropriato, gli Stati membri possono stabilire in anticipo i criteri sulla base dei quali tale riconoscimento ufficiale si considera accordato.

Emendamento 624

Proposta di regolamento

Articolo 33 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 33 quater

 

Arresto definitivo delle attività di pesca

 

1.     Il FEAMP può contribuire al finanziamento delle misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca solo mediante la demolizione dei pescherecci a condizione che il programma di disarmo:

 

(a)

sia incluso nel programma operativo quale stabilito all'articolo 20; e

 

(b)

riguardi i pescherecci che fanno parte di un segmento in cui la capacità di pesca non è effettivamente in equilibrio con le possibilità di pesca disponibili per il segmento nel periodo relativo al piano di gestione a lungo termine.

 

2.     Il sostegno ai sensi del paragrafo 1 è concesso:

 

(a)

ai proprietari di pescherecci dell'Unione registrati come in attività e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda, o

 

(b)

ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 120 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda.

 

3.     Il pescatore, il proprietario o l'impresa interessati sospendono effettivamente tutte le attività di pesca. La prova dell'arresto definitivo di dette attività è fornita all'autorità nazionale competente dal beneficiario del sostegno. La compensazione è rimborsata pro rata temporis se il pescatore o l'impresa riprendono l'attività di pesca entro un periodo inferiore a due anni dalla data di presentazione della domanda.

 

4.     Il sostegno pubblico in virtù del presente articolo può essere concesso fino al 31 dicembre 2016.

 

5.     Il sostegno a norma del presente articolo è corrisposto solo dopo che la capacità equivalente è stata radiata in modo permanente dallo schedario dei pescherecci dell'Unione e sono state radiate in modo permanente anche le licenze e le autorizzazioni di pesca. Il beneficiario del sostegno non può registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all'ottenimento di tale sostegno. La diminuzione di capacità si traduce nell'equivalente riduzione permanente della capacità limite del segmento di flotta.

 

6.     I pescherecci tradizionali e in legno non sono ammissibili al sostegno a norma del presente articolo.

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34

soppresso

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca trasferibili della PCP

 

1.     Al fine di istituire o modificare sistemi di concessioni di pesca trasferibili ai sensi dell’articolo 27 del [regolamento sulla PCP], il FEAMP può sostenere:

 

a)

l’ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per la creazione o il funzionamento di un sistema di concessioni di pesca trasferibili;

 

b)

la partecipazione delle parti interessate all’ideazione e allo sviluppo di sistemi di concessioni di pesca trasferibili;

 

c)

la sorveglianza e la valutazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili;

 

d)

la gestione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

 

2.     Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è concesso esclusivamente agli enti pubblici. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva di concessioni di pesca trasferibili messe in comune conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento sulla politica comune della pesca.

 

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Articolo 35 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sostegno all’attuazione delle misure di conservazione nell’ambito della PCP

Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle misure di conservazione nell'ambito della PCP

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per garantire l’efficace applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP può sostenere:

1.   Per garantire l’efficace ideazione e applicazione delle priorità della PCP in materia di regionalizzazione e delle misure di conservazione adottate a norma del [regolamento sulla politica comune della pesca], compresi i piani pluriennali, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

l’ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per l’attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca];

a)

l’ideazione, lo sviluppo e il monitoraggio dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per l’ elaborazione e l’ attuazione di piani pluriennali e di misure di conservazione ai sensi del [regolamento sulla politica comune della pesca];

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

la creazione di una rete coerente di riserve di ricostituzione degli stock ittici a norma del regolamento (UE) n. …/… [sulla PCP];

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

l'applicazione di periodi di fermo biologico;

Emendamenti 289 e 612

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la partecipazione delle parti interessate all’ideazione e all’attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca].

b)

la partecipazione delle parti interessate e la cooperazione tra gli Stati membri all’ideazione e all’attuazione di piani pluriennali e di misure di conservazione ai sensi del [regolamento relativo alla politica comune della pesca] anche tramite comitati multilaterali di cogestione .

Emendamento 640

Proposta di regolamento

Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

l’ideazione, lo sviluppo e l'attuazione di criteri di assegnazione ai sensi dell'articolo 16 bis (nuovo) del [regolamento sulla politica comune della pesca]

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere investimenti destinati ad attrezzature:

1.   Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere ricerche e investimenti destinati ad attrezzature , strumentazioni o sistemi :

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

che sostituiscono gli attrezzi da pesca, purché i nuovi attrezzi presentino dimensioni più appropriate, una migliore selettività delle specie e un impatto limitato sull'ambiente marino e sugli ecosistemi marini vulnerabili e non aumentino la capacità di cattura dei pescherecci;

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

che riducono le catture indesiderate di stock commerciali o altre catture accessorie;

b)

che riducono le catture indesiderate o non autorizzate di stock commerciali o altre catture accessorie , con particolare riferimento allo sviluppo e all'introduzione di dispositivi specifici per ridurre questo tipo di catture ;

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

che limitano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino.

c)

che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino , in particolare nelle aree identificate come biogeograficamente sensibili;

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

che proteggono gli attrezzi da pesca e le catture da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche  (4) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici  (5) , a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano prese tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

che riducono l'impatto negativo delle attività di pesca sul benessere degli animali.

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater)

che contribuiscono alla valutazione degli stock ittici.

Emendamento 298

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Nelle regioni ultraperiferiche, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per i dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci (DCP), soltanto se questi contribuiscono a una pesca sostenibile e selettiva.

Emendamento 299

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o di un'altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP].

3.   Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una selettività notevolmente migliore con riguardo alla taglia e un impatto minore sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature , strumentazioni o sistemi autorizzati a norma del diritto dell'Unione o di un'altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP].

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Articolo 36 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

b)

pescatori che possiedono le attrezzature , le strumentazioni o i sistemi da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno 60 giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

Emendamento 301

Proposta di regolamento

Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 36 bis

 

Sostegno destinato a mitigare l'impatto economico di eventi eccezionali

 

Al fine di mitigare l'impatto economico di un evento eccezionale che impedisce il normale svolgimento dell'attività di pesca, il FEAMP può concedere ai proprietari di pescherecci e ai pescatori un sostegno per la sospensione temporanea delle attività di pesca. Non è considerata evento eccezionale l'attuazione di misure di conservazione degli stock ittici.

Emendamento 574/REV

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di contribuire all’eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull’ambiente o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive .

1.   Al fine di contribuire all'eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY e di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino e l'impatto dei predatori protetti , il FEAMP può sostenere regimi e progetti volti a sviluppare , migliorare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente , compreso il miglioramento delle tecniche di pesca e della selettività degli interventi di pesca, o a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine e la coesistenza con i predatori protetti, sulla base di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca .

Emendamento 303

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.

2.   Gli interventi finanziati a norma del presente articolo , che possono essere attuati da organizzazioni di pescatori riconosciute da uno Stato membro, sono svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro che ne convalidi i risultati.

Emendamento 304

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120.

3.   I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere resi pubblici da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120.

Emendamento 305

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5 % delle navi della flotta nazionale o il 5 % della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda.

4.   I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5 % delle navi della flotta nazionale o il 5 % della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda. Su richiesta di uno Stato membro, in circostanze debitamente giustificate e previa raccomandazione dello CSTEP, la Commissione può approvare progetti che superino il limite fissato nel presente paragrafo.

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli interventi che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro.

5.   Gli interventi che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro o entro il contingente di catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (CE) n . 1224/2009.

Emendamento 625

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di promuovere la partecipazione dei pescatori alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di attività di pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi:

1.   Al fine di promuovere la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di attività di pesca sostenibili, e, ove del caso, la partecipazione dei pescatori, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi che hanno un effetto diretto sulle attività del settore della pesca :

Emendamento 626

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

la raccolta di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini;

(a)

la raccolta , da parte dei pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini;

Emendamento 627

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine;

(b)

la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di elementi fissi o mobili che possono essere facilmente smantellati e sono destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine , nonché gli studi scientifici e le valutazioni scientifiche di tali elementi ;

Emendamento 628

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse;

(c)

il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine ;

Emendamento 629

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

(d)

l'identificazione, la selezione, la gestione, il ripristino e la sorveglianza:

Emendamento 630

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera d — punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i)

dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e alla direttiva 2009/147/CE o conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, ove gli interventi siano relativi alle attività di pesca;

Emendamento 631

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera d — punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii)

delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale correlate alle attività di pesca di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE;

Emendamento 632

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ;

(e)

la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, in correlazione con l'azione dell'Unione in materia di politica ambientale marina e coerentemente con un approccio ecosistemico alla gestione della pesca , come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, compresa la preparazione e la valutazione scientifica di dette azioni ;

Emendamento 633

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

la consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori in relazione alla protezione e al ripristino della biodiversità marina.

Emendamento 575/REV

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)

regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche o della direttiva 2009/147/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli interventi a norma del presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico e prevedono la partecipazione di pescatori o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o FLAG quali definiti all'articolo 62.

2.   Gli interventi a norma del presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico tecnici o scientifici e prevedono la partecipazione di pescatori , consigli consultivi, organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o FLAG quali definiti all'articolo 62.

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Articolo 39 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Efficienza energetica e riduzione della capacità

Emendamento 310

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici , il FEAMP può sostenere:

1.   Al fine di migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci , il FEAMP può sostenere:

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

investimenti a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

a)

investimenti destinati ad attrezzature o a bordo, volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci , compresi il ritiro, la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari, a condizione che la potenza del nuovo motore sia inferiore di almeno il 40 % rispetto a quella del motore sostituito ;

Emendamento 312

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

audit e regimi di efficienza energetica.

b)

audit , consulenza e regimi di efficienza energetica , purché non portino a un aumento dello sforzo di pesca .

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

protezione e ripristino delle praterie di erba marina e delle zone umide costiere che fungono da pozzi di assorbimento del carbonio di importanza cruciale nel mitigare l'impatto negativo dei cambiamenti climatici;

Emendamento 314

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

sostituzione degli attrezzi da pesca a elevato consumo di energia con altri a minor consumo, purché tali modifiche non comportino un aumento della capacità di pesca dell'unità di pesca e che gli attrezzi da pesca sostituiti siano confiscati e distrutti;

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater)

valutazioni e controlli indipendenti dell'impronta energetica dei prodotti ittici sul mercato al fine di consentire ai consumatori di distinguere i prodotti ittici provenienti da metodi di pesca che richiedono meno energia;

Emendamento 641

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Il sostegno non può essere concesso per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

2.   Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 39 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 per definire gli investimenti ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a).

3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 riguardo agli investimenti ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a) , e alle norme dettagliate concernenti l'applicazione dei criteri enunciati nel presente articolo .

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di migliorare la qualità del pesce catturato il FEAMP può sostenere investimenti a bordo destinati a tale scopo.

1.   Al fine di migliorare il valore aggiunto e la qualità delle catture commerciali, il FEAMP può sostenere:

 

a)

investimenti che aggiungono valore ai prodotti della pesca, in particolare quelli che consentono ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;

 

b)

investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità e la conservazione dei prodotti della pesca;

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Al fine di migliorare l'utilizzo delle catture indesiderate, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e valorizzare la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. … relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

2.   Il FEAMP può sostenere investimenti a bordo volti a migliorare la gestione, il magazzinaggio e lo sbarco delle catture indesiderate, al fine di fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e di valorizzare la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. … relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è vincolato all'uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate.

Emendamento 321

Proposta di regolamento

Articolo 40 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 , lettera b), è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda.

Emendamento 603

Proposta di regolamento

Articolo 41 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

Porti, luoghi di sbarco , sale per la vendita all'asta e altre infrastrutture di sostegno a terra

Emendamento 604

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.

1.    Il FEAMP può sostenere investimenti per il miglioramento di quelle esistenti quali porti di pesca, siti di sbarco, sale per la vendita all'asta e altre infrastrutture di sostegno a terra, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.

Emendamento 323

Proposta di regolamento

Articolo 41 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Al fine di migliorare l'utilizzo delle catture indesiderate, il FEAMP può sostenere investimenti nei porti di pesca e nei siti di sbarco che consentano di fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e che valorizzino la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

2.    Gli investimenti possono riguardare:

 

a)

il miglioramento della qualità, della freschezza e della tracciabilità dei prodotti sbarcati;

 

b)

il miglioramento delle condizioni di sbarco, di trasformazione, di magazzinaggio e di vendita all'asta;

 

c)

l'uso delle catture indesiderate di stock commerciali e la valorizzazione della parte sottoutilizzata delle catture, in linea con l'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/… [sulla PCP] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. …/… [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura];

 

d)

l'efficienza energetica;

 

e)

la protezione ambientale, in particolare la raccolta, il magazzinaggio e il trattamento degli scarti e dei rifiuti marini;

 

f)

il miglioramento dell'igiene, della salute e della sicurezza;

 

g)

il miglioramento delle condizioni di lavoro;

 

h)

l'approvvigionamento di ghiaccio, acqua ed elettricità;

 

i)

le apparecchiature per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci;

 

j)

la costruzione, l'ammodernamento e l'estensione dei moli, onde migliorare la sicurezza in fase di sbarco o di carico;

 

k)

la gestione informatizzata delle attività di pesca;

 

l)

il collegamento in rete dei porti, dei luoghi di sbarco e delle sale per la vendita all'asta.

Emendamento 324

Proposta di regolamento

Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 41 bis

 

Protezione del patrimonio marittimo

 

1.     Al fine di appoggiare e promuovere i mestieri marittimi tradizionali legati alla pesca e di conservare o mantenere operativi i pescherecci che rientrano nella protezione del patrimonio marittimo di uno Stato membro, il FEAMP può sostenere:

 

a)

formazione e investimenti per il sostegno dei cantieri navali tradizionali e dei mestieri marittimi tradizionali;

 

b)

investimenti a bordo volti a ripristinare i pescherecci in legno tradizionali senza aumentarne la capacità di pesca;

 

c)

investimenti per la custodia e il mantenimento dei pescherecci tradizionali che sono compresi nella protezione del patrimonio marittimo e che sono stati disarmati.

 

2.     Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di cantieri navali e di pescherecci e soltanto una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

 

3.     Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci che ricevono un sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b) continuino a operare.

Emendamento 325

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:

1.   Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, il capitale umano e la formazione, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti:

Emendamento 326

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

promozione del capitale umano e del dialogo sociale alle condizioni previste nell'articolo 31;

Emendamento 327

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

investimenti destinati a singole attrezzature di cui all'articolo 36 e alle condizioni previste in tale articolo ;

b)

investimenti destinati a singole attrezzature e progetti di cui all'articolo 36 e all'articolo 37 e alle condizioni previste in tali articoli ;

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

investimenti nei porti e nei siti di sbarco esistenti di cui all'articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo.

d)

investimenti nei porti di pesca, nei ripari e nei siti di sbarco di cui all'articolo 41 e alle condizioni previste in tale articolo;

Emendamento 329

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

miglioramenti del valore o della qualità del pesce catturato, a norma dell'articolo 40 e alle condizioni previste in tale articolo.

Emendamento 330

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Il FEAMP può sostenere investimenti relativi all'imprenditoria di cui all'articolo 32 e alle stesse condizioni previste in tale articolo.

Emendamento 331

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la promozione dell'innovazione a norma dell'articolo 28, i servizi di consulenza a norma dell'articolo 29 e i partenariati tra esperti scientifici e pescatori a norma dell'articolo 30.

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 33, 36 e 39 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

a)

i riferimenti a pescherecci fatti negli articoli 33, 36 , 37, 39 e 40 devono essere intesi come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

Emendamento 333

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

i riferimenti all'ambiente marino fatti nell'articolo 36 devono essere intesi come riferimenti all'ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.

b)

i riferimenti all'ambiente marino fatti nell'articolo 36 devono essere intesi come riferimenti all'ambiente in cui avviene la pesca nelle acque interne.

Emendamento 334

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la destinazione ad altre attività delle navi operanti nelle acque interne alle condizioni previste all'articolo 32 del presente regolamento.

3.   Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la diversificazione delle attività di pesca nelle acque interne complementari ad altre attività alle condizioni previste all'articolo 32 del presente regolamento.

Emendamento 634

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne alla gestione, al ripristino e alla sorveglianza dei siti NATURA 2000 quando queste zone sono direttamente interessate da attività di pesca, nonché al recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fermo restando l’articolo 38, paragrafo 1, lettera d).

5.   Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 635

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 5 — lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a)

fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 1, lettera d), la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 quando queste zone sono direttamente interessate da attività di pesca nonché il recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie e, se del caso, compresa la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne;

Emendamento 636

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 5 — lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b)

la costruzione, l'ammodernamento o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora acquatiche, comprese la loro sorveglianza e la loro valutazione dal punto di vista scientifico.

Emendamento 336

Proposta di regolamento

Articolo 42 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.

6.    Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne.

Emendamento 337

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Salvo ove espressamente disposto, il sostegno nell'ambito del presente capo è limitato alle imprese acquicole.

1.   Salvo ove espressamente disposto, il sostegno nell'ambito del presente capo è limitato alle imprese acquicole sostenibili, incluse quelle gestite da imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore di cui al paragrafo 1 bis e alle organizzazioni di produttori e imprenditori acquicoli . Il sostegno non è concesso agli operatori colpevoli di gravi violazioni del diritto dell'Unione in materia ambientale.

Emendamento 338

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Ai fini del presente articolo, gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore presentano un piano aziendale e, qualora l'investimento superi 150 000  EUR, uno studio di fattibilità.

Emendamento 589

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti che entreranno in vigore dopo il 2014 in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione , il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese .

2.    Il sostegno è limitato agli investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che dimostrano di avere un impatto inferiore sull'ambiente o prestazioni migliori in termini di salute umana o animale, igiene o benessere degli animali rispetto a quanto richiesto dal diritto dell'Unione.

 

Il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura che utilizzano organismi geneticamente modificati.

 

Il sostegno non è concesso per alcun intervento di acquacoltura intensiva nelle zone marine protette o nelle riserve di ricostituzione di stock ittici .

Emendamento 340

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi :

1.   Al fine di promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura sostenibile , il FEAMP può sostenere progetti volti a :

a)

che introducono nuove conoscenze di tipo tecnico o organizzativo nelle imprese acquicole, che riducono il loro impatto sull'ambiente o che favoriscono un uso più sostenibile delle risorse in acquacoltura;

a)

sviluppare conoscenze di tipo tecnico , scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che , segnatamente, riducono l' impatto sull'ambiente , la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l'applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili ;

b)

che sviluppano o introducono sul mercato prodotti , processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.

b)

sviluppare o introdurre sul mercato prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati , processi nuovi o migliorati, sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, nonché innovazioni o miglioramenti nella produzione e nella trasformazione dei prodotti acquicoli;

 

b bis)

esplorare la fattibilità tecnica o economica delle innovazioni, dei prodotti o dei processi.

Emendamento 341

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli interventi a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.

2.   Gli interventi a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico , accademico o tecnico pubblico o privato riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.

Emendamento 342

Proposta di regolamento

Articolo 45 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Il FEAMP fornisce un contributo finanziario allo sviluppo e all'innovazione nel settore acquicolo ai sensi dei piani strategici pluriennali definiti dagli Stati membri.

Emendamento 343

Proposta di regolamento

Articolo 46 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Investimenti destinati all'acquacoltura offshore e a quella di tipo non alimentare

Investimenti destinati all'acquacoltura

Emendamento 344

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di favorire forme di acquacoltura con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere investimenti destinati allo sviluppo dell'acquacoltura offshore e di quella di tipo non alimentare.

1.   Al fine di favorire forme di acquacoltura sostenibile con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere:

 

a)

investimenti produttivi destinati all'acquacoltura, compresa l'acquacoltura offshore e quella di tipo non alimentare;

 

b)

la diversificazione della produzione e delle specie sfruttate nonché studi sul rendimento e l'idoneità del sito.

Emendamento 345

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per l'aumento della produzione e/o per l'ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o per la costruzione di nuove imprese acquicole a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura.

Emendamento 346

Proposta di regolamento

Articolo 46 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Il sostegno ai sensi del presente articolo è concesso solo laddove sia stata dimostrata chiaramente, in una relazione indipendente sulla commercializzazione, l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto. Le imprese create sono economicamente sostenibili e non contribuiscono a un eccesso di produzione nel settore.

Emendamento 347

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di promuovere l'imprenditoria nel settore dell' agricoltura , il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano ai seguenti obiettivi:

1.   Al fine di promuovere l'imprenditoria nel settore dell' acquacoltura sostenibile , il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano ai seguenti obiettivi:

Emendamento 348

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

valorizzare i prodotti dell'acquacoltura, in particolare consentendo alle imprese acquicole di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei propri prodotti;

a)

valorizzare i prodotti dell'acquacoltura, ad esempio sostenendo il settore acquicolo nel provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei propri prodotti , o nel creare associazioni o accordi di associazione per la trasformazione ;

Emendamento 349

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di nuove specie acquicole con buone prospettive di mercato;

b)

diversificare il reddito del settore acquicolo tramite lo sviluppo di nuove specie acquicole autoctone nelle rispettive aree, in grado di offrire valore aggiunto e buone prospettive di mercato e ambientali ;

Emendamento 350

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall'acquacoltura .

c)

diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari.

Emendamento 351

Proposta di regolamento

Articolo 47 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole solo a condizione che le attività complementari diverse dall'acquacoltura rappresentino attività acquicole chiave dell'impresa , come il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura.

2.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole solo a condizione che le attività complementari diverse dall'acquacoltura rappresentino la produzione o la commercializzazione acquicole chiave, come il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura.

Emendamento 352

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi:

1.   Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e di ridurre l'impatto ambientale dei loro interventi , il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi:

Emendamento 353

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la fornitura di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica o economica.

b)

la fornitura di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica , ambientale o economica.

Emendamento 637

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

il miglioramento delle condizioni di lavoro tenendo presenti le norme dell'OIL;

Emendamento 638

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

la promozione della formazione professionale e dell'accesso al lavoro per i giovani e le donne nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 354

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

le norme in materia di salute e sicurezza basate sulla normativa unionale e nazionale;

d)

le norme in materia di salute , igiene e sicurezza basate sulla normativa unionale e nazionale;

Emendamento 355

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

la promozione delle pari opportunità, segnatamente in materia di parità di genere e di integrazione delle persone disabili;

Emendamento 356

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.

3.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale o a organizzazioni professionali riconosciute dallo Stato membro . Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI , organizzazioni acquicole professionali riconosciute dallo Stato membro, organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura o associazioni di organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura .

Emendamento 357

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Quando il sostegno da concedere non supera l'importo di 4 000 EUR, il beneficiario può essere selezionato mediante procedura accelerata.

Emendamento 358

Proposta di regolamento

Articolo 48 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e).

soppresso

Emendamento 359

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura;

a)

la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura , il miglioramento delle condizioni di lavoro, la promozione della sicurezza sul lavoro e la riduzione dell'impatto ambientale degli interventi di acquacoltura ;

Emendamento 360

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

b)

il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate private o pubbliche , inclusi gli organismi scientifici , tecnici e di formazione o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

Emendamento 361

Proposta di regolamento

Articolo 49 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere concesso alle imprese acquicole di grandi dimensioni.

soppresso

Emendamento 362

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:

1.   Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura e di ridurre l'impatto ambientale degli interventi , il FEAMP può sostenere:

Emendamento 363

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio marittimo;

a)

l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile a basso impatto ambientale , tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio marittimo , nonché azioni di monitoraggio delle interazioni ambientali durante la fase di produzione degli interventi di acquacoltura ;

Emendamento 364

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

l'identificazione e la mappatura di zone, quali i fondali di crescita, le zone di riproduzione costiere, le zone marine protette, i siti Natura 2000 o le riserve di ricostituzione di stock ittici, in cui devono essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell'ecosistema;

Emendamento 365

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il miglioramento delle infrastrutture delle zone acquicole tramite azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque;

b)

il miglioramento e lo sviluppo degli impianti e delle infrastrutture di sostegno necessari ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura e a diminuire l'impronta ecologica dell'acquacoltura, tramite investimenti nella ricomposizione fondiaria, nella fornitura di energia o nella gestione delle acque;

Emendamento 366

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura.

c)

le azioni adottate dalle autorità competenti volte a mitigare i contrasti con specie selvatiche protette a norma della direttiva 2009/147/CE o della direttiva 92/43/CEE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura.

Emendamento 367

Proposta di regolamento

Articolo 50 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso esclusivamente a enti pubblici.

2.    L'ammissibilità al sostegno a norma del presente articolo è limitata a enti pubblici o a organizzazioni private incaricate da uno Stato membro di svolgere le attività di cui alle lettere a), a bis) e b) del paragrafo 1 .

Emendamento 368

Proposta di regolamento

Articolo 51 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Promozione di nuovi acquacoltori

Promozione di nuovi operatori del settore dell'acquacoltura sostenibile e della trasformazione dell'acquacoltura

Emendamento 369

Proposta di regolamento

Articolo 51 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese acquicole da parte di nuovi operatori.

1.   Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese o cooperative acquicole sostenibili da parte di nuovi operatori , anche nel relativo settore della trasformazione, con particolare attenzione ai giovani acquacoltori e alle pari opportunità .

Emendamento 370

Proposta di regolamento

Articolo 51 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:

2.   Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che:

Emendamento 371

Proposta di regolamento

Articolo 51 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

creino per la prima volta una microimpresa o una piccola impresa acquicola mettendosi a capo di tale impresa;

b)

creino per la prima volta una microimpresa o una piccola impresa nel settore dell'acquacoltura o nel relativo settore della trasformazione, mettendosi a capo di tale impresa;

Emendamento 372

Proposta di regolamento

Articolo 51 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività acquicola.

c)

presentino un piano aziendale credibile sotto il profilo economico e ambientale per lo sviluppo dell'attività acquicola , compreso un piano su come ridurre al minimo l'impronta ecologica della loro attività .

Emendamento 373

Proposta di regolamento

Articolo 52 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Promozione dell'acquacoltura con un livello elevato di protezione ambientale

Promozione dell'acquacoltura sostenibile con un livello elevato di protezione ambientale

Emendamento 374

Proposta di regolamento

Articolo 52 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di ridurre sostanzialmente l'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente il FEAMP può sostenere investimenti destinati ai seguenti obiettivi :

Al fine di ridurre sostanzialmente l'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti destinati a :

Emendamento 375

Proposta di regolamento

Articolo 52 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

consentire una considerevole riduzione dell'impatto delle imprese acquicole sulle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo d'acqua utilizzato o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

a)

consentire una considerevole riduzione dell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

Emendamento 376

Proposta di regolamento

Articolo 52 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

promuovere sistemi di acquacoltura a circuito chiuso;

Emendamento 377

Proposta di regolamento

Articolo 52 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

limitare l'impatto negativo delle imprese acquicole sulla natura o sulla biodiversità;

b)

limitare l'impatto negativo delle imprese acquicole sulla natura e promuovere la protezione ambientale e la biodiversità , in particolare limitando le conseguenze sugli stock ittici selvatici, le interazioni con le specie predatrici, l'uso di sostanze chimiche tossiche e di antibiotici e altri impatti ambientali legati all'acquacoltura intensiva ;

Emendamento 378

Proposta di regolamento

Articolo 52 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

acquistare attrezzature che proteggano le imprese acquicole dai predatori selvatici che beneficiano di una protezione a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ;

c)

acquistare attrezzature che proteggano le imprese acquicole dai predatori selvatici;

Emendamento 379

Proposta di regolamento

Articolo 52 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

consentire il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o impedire l'accumulo di quest'ultimo.

e)

consentire il recupero di estuari, stagni o lagune di acquacoltura esistenti e degli habitat a essi collegati, tramite la rimozione del limo o impedendo l'accumulo di quest'ultimo.

Emendamento 380

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere:

1.   Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o più efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 381

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

la conversione degli interventi per l'allevamento di specie carnivore in interventi per l'allevamento di specie erbivore che non dipendono per l'alimentazione da pesce fresco, selvatico, marino o d'acqua dolce o dai prodotti derivanti dalla farina di pesce o dall'olio di pesce;

Emendamento 382

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

la promozione dell'acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti ittici e di altri prodotti acquatici avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua;

Emendamento 383

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

b)

la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione come quelli istituiti dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o la partecipazione a sistemi di gestione ambientale riconosciuti a livello nazionale;

Emendamento 384

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.

2.   Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di cinque anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni.

Emendamento 385

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di due anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS.

3.   Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di cinque anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS.

Emendamento 386

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo 4 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;

a)

la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica o il mantenimento della produzione biologica per gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;

Emendamento 387

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere:

1.   Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 388

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

a)

metodi di acquacoltura estensiva e semi-intensiva compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 389

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;

b)

i costi direttamente associati alla partecipazione ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la loro supervisione;

Emendamento 390

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

forme di acquacoltura estensiva che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

c)

forme di acquacoltura estensiva e semi-intensiva, sia nelle zone costiere che nelle acque interne, che consentano la conservazione e il miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

Emendamento 391

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a) può essere erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/ o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 392

Proposta di regolamento

Articolo 54 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti.

4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti , nonché di indennizzo per le perdite subite dagli stock acquicoli a causa delle specie protette, purché siano state adottate misure di tutela .

Emendamento 393

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il FEAMP sostiene la compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.

1.   Il FEAMP può sostenere la compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.

Emendamento 395

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la perdita dovuta alla sospensione della raccolta supera il 35 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.

b)

la perdita dovuta alla sospensione della raccolta supera il 15 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti o, se il periodo di insediamento dell'impresa è inferiore, nel periodo precedente di attività . Gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo da utilizzare nel caso delle imprese con meno di un anno di attività.

Emendamento 396

Proposta di regolamento

Articolo 55 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

soppresso

Emendamento 397

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, in particolare in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere:

1.   Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, in particolare in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere imprese acquicole e organizzazioni acquicole professionali per i seguenti interventi :

Emendamento 398

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura secondo i termini della decisione 2009/470/CE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario;

a)

i costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura secondo i termini della decisione 2009/470/CE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario , compresi i costi operativi necessari per l'adempimento degli obblighi previsti in un piano di eradicazione ;

Emendamento 399

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di benessere degli animali in acquacoltura;

b)

lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza , salute e benessere degli animali in acquacoltura;

Emendamento 400

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

una maggiore disponibilità di farmaci veterinari da utilizzare in acquacoltura e un uso adeguato di tali farmaci grazie a studi farmaceutici e alla diffusione e allo scambio di informazioni.

c)

le iniziative volte a ridurre la dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari;

Emendamento 401

Proposta di regolamento

Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri.

Emendamento 402

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può sostenere il contributo a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute a :

1.   Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può sostenere il contributo a un'assicurazione degli stock acquicoli o a un fondo di mutualizzazione riconosciuto dallo Stato membro che copra le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti elementi :

Emendamento 403

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

calamità naturali;

a)

calamità naturali o massiccio inquinamento dell'ambiente marino ;

Emendamento 404

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

improvvisi cambiamenti della qualità delle acque;

c)

improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque;

Emendamento 405

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

malattie nel settore acquicolo o distruzione di impianti di produzione.

d)

malattie nel settore acquicolo , predazione, avarie meccaniche o distruzione di impianti di produzione di cui l'operatore non sia responsabile;

Emendamento 406

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

ingenti danni agli impianti causati da animali selvatici, comprese le infestazioni di specie invasive negli allevamenti di acquacoltura;

Emendamento 407

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter)

inquinamento ambientale a causa di un sinistro estraneo all'impresa acquicola;

Emendamento 408

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d quater)

raccolta e distruzione degli animali morti nell'azienda per cause naturali o per incidenti aziendali per i quali l'operatore non è responsabile, o che sono stati macellati e sepolti nell'azienda per motivi zoosanitari e previa autorizzazione delle autorità pertinenti.

Emendamento 409

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il verificarsi di un evento climatico avverso o l'insorgenza di una malattia nel settore acquicolo sono oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

2.   Il verificarsi di un evento climatico avverso, di una malattia , di inquinamento massiccio o di una qualsiasi delle altre circostanze di cui al paragrafo 1 nel settore acquicolo è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

Emendamento 410

Proposta di regolamento

Articolo 57 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30 % della produzione annua dell'acquacoltore.

3.   Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli o per fondi di mutualizzazione che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 25 % della produzione annua dell'acquacoltore.

Emendamento 411

Proposta di regolamento

Articolo 58

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all'articolo 28 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni].

Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all'articolo 28 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni].

Emendamento 412

Proposta di regolamento

Articolo 59

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, paragrafo 1.

Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, paragrafi 1 , 2 e 3 .

Emendamento 413

Proposta di regolamento

Titolo V — capo III — sezione 2 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 414

Proposta di regolamento

Articolo 60 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Zone di pesca

Zone di pesca e acquacoltura

Emendamento 415

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Si considerano ammissibili al sostegno le zone di pesca:

1.    Affinché una zona possa essere definita ammissibile al sostegno , essa deve essere una zona di pesca marittima, una zona di pesca nelle acque interne o una zona di acquacoltura. È funzionalmente coerente in termini geografici, biologici, economici e sociali, tenendo conto in particolare dei settori della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, e offre una massa critica sufficiente in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche per sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile.

Emendamento 416

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

di estensione limitata e, di norma, con dimensioni inferiori al livello NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS); nonché,

soppresso

Emendamento 417

Proposta di regolamento

Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

funzionalmente coerenti in termini geografici, economici e sociali, tenendo conto in particolare dei settori della pesca e dell'acquacoltura, e che offrano una massa critica sufficiente in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche per sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile.

soppresso

Emendamento 418

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ai fini del FEAMP, la strategia di sviluppo locale di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] è fondata sull'interazione tra operatori e progetti su diversi settori dell'economia locale, in particolare i settori della pesca e dell'acquacoltura.

1.   Ai fini del FEAMP, la strategia di sviluppo locale di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] è fondata sull'interazione e le consultazioni tra operatori e progetti sui settori della pesca e dell'acquacoltura nonché su altri settori dell'economia locale . A questo proposito, sono consultati i consigli consultivi.

Emendamento 419

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere e interne;

a)

potenziare al massimo la partecipazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura costiere e interne;

Emendamento 420

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e costiero.

b)

garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo, costiero e delle acque interne e, in particolare, aiutino i porti di pesca piccoli e in declino a ottimizzare il loro potenziale marino mediante lo sviluppo di un'infrastruttura diversificata .

Emendamento 421

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La strategia deve essere coerente con le opportunità e le esigenze identificate nella zona e con le priorità dell'Unione per il FEAMP. Le strategie possono variare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. La strategia non deve limitarsi a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali.

3.   La strategia deve essere coerente con le opportunità e le esigenze identificate nella zona e con le priorità dell'Unione per il FEAMP. Le strategie sono incentrate principalmente sulla pesca o sull'acquacoltura, sebbene possano essere più vaste , e volte alla diversificazione delle zone di pesca e acquacoltura . La strategia non deve limitarsi a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali.

Emendamento 422

Proposta di regolamento

Articolo 61 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 con riguardo al contenuto del piano di azione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni].

5.   La strategia di sviluppo locale integrato comprende un piano di azione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni]. Il piano di azione definisce, tra l'altro, l'elenco delle azioni previste per attuare la strategia e, per ciascuna azione, indica i relativi obiettivi, le spese ammissibili, i beneficiari ammissibili, la dotazione finanziaria legata ai fondi pubblici associati, i criteri di selezione degli interventi e gli indicatori di risultato.

Emendamento 423

Proposta di regolamento

Articolo 62 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

garantiscono una rappresentazione significativa dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

b)

garantiscono che una maggioranza dei rappresentanti provenga dai settori della pesca e /o dell'acquacoltura.

Emendamento 424

Proposta di regolamento

Articolo 62 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Qualora la strategia di sviluppo locale riceva il sostegno di altri Fondi oltre al FEAMP, è istituito un organismo di selezione specifico per i progetti sostenuti dal FEAMP in base ai criteri definiti al paragrafo 3.

4.   Qualora la strategia di sviluppo locale riceva il sostegno di altri Fondi oltre al FEAMP, l' organismo di selezione del FLAG per i progetti sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti definiti al paragrafo 3.

Emendamento 425

Proposta di regolamento

Articolo 62 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   I ruoli rispettivi del FLAG e dell'autorità di gestione con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel programma operativo.

7.   I ruoli rispettivi del FLAG, dell'autorità di gestione e dell'autorità di esecuzione, laddove sia diversa dall'autorità di gestione, con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel programma operativo.

Emendamento 426

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli interventi ammissibili nell'ambito della presente sezione sono definiti all'articolo 31 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni].

1.   Gli interventi e le spese ammissibili nell'ambito della presente sezione sono definiti all'articolo 31 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni].

Emendamento 427

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il sostegno preparatorio include il potenziamento delle capacità, la formazione e la creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

1.   Il sostegno preparatorio include il potenziamento delle capacità, la consultazione, la formazione e la creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

Emendamento 428

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

valorizzare, creare occupazione e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera della pesca e dell'acquacoltura;

a)

valorizzare, creare occupazione , attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione ;

Emendamento 429

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

sostenere la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca, in particolare in altri settori marittimi ;

b)

sostenere la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura , compresa la diversificazione in attività marittime che integrino le attività di pesca e acquacoltura ;

Emendamento 430

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

rafforzare la formazione e migliorare le condizioni di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;

Emendamento 431

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca, inclusi gli interventi volti a migliorare i cambiamenti climatici;

c)

migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura , inclusi gli interventi volti a mantenere la biodiversità, migliorare la gestione della zona costiera e mitigare i cambiamenti climatici;

Emendamento 432

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca, incluso il patrimonio culturale marittimo;

d)

promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura , incluso il patrimonio culturale della pesca e marittimo;

Emendamento 433

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il sostegno concesso può includere le misure di cui ai capi I e II del presente titolo, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I e II del presente titolo.

2.   Il sostegno concesso può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del presente titolo, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo.

Emendamento 434

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nel quadro del FEAMP possono essere i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale all'interno o all'esterno dell'Unione.

2.    Ai fini del presente articolo, oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nel quadro del FEAMP possono essere i partecipanti a un progetto di cooperazione con un territorio non FLAG basato su un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale all'interno o all'esterno dell'Unione.

Emendamento 435

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente di domande di aiuto per tali progetti. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi.

3.   Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente di domande di aiuto per tali progetti. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi. I consigli consultivi possono, per il loro carattere transnazionale, partecipare a tale sistema di presentazione permanente di domande.

Emendamento 436

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I progetti di cooperazione sono approvati non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

4.    Le decisioni amministrative concernenti i progetti di cooperazione sono adottate non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

Emendamento 437

Proposta di regolamento

Articolo 68

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno a norma del presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di cui ai capi I e II del presente titolo.

Il sostegno a norma del presente capo contribuisce a:

 

a)

conseguire gli obiettivi specifici di cui ai capi I e II del presente titolo;

 

b)

migliorare la competitività dell'industria di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

 

c)

migliorare la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti;

 

d)

sviluppare, produrre e commercializzare nuovi prodotti e utilizzare nuove tecnologie e metodi di produzione innovativi;

 

e)

ridurre l'impatto negativo sull'ambiente e aumentare l'efficienza energetica;

 

f)

migliorare l'utilizzo delle specie minori, dei sottoprodotti e dei rifiuti;

 

g)

sviluppare, produrre e commercializzare nuovi prodotti e utilizzare nuove tecnologie e metodi di produzione innovativi;

 

h)

migliorare le condizioni di lavoro e la formazione dei lavoratori;

 

i)

aprire e sviluppare nuovi mercati.

Emendamento 438

Proposta di regolamento

Articolo 69 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il FEAMP può sostenere la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

1.   Il FEAMP sostiene la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Emendamento 439

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articolo 35 e 36 del [ regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] :

1.   Il FEAMP può cofinanziare il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato II del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articoli 35 e 36 di detto regolamento:

Emendamento 440

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non supera l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

a)

l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non supera l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione , la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

Emendamento 441

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

l'aiuto finanziario concesso per anno non supera le percentuali di seguito indicate del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell'organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione:

c)

l'aiuto finanziario concesso per anno non supera il 5 % del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell'organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.

1 % nel 2014

 

0,8  % nel 2015

 

0,6  % nel 2016

 

0,4  % nel 2017

 

0,2  % nel 2018.

 

Emendamento 442

Proposta di regolamento

Articolo 70 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Il sostegno di cui al paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019.

soppresso

Emendamento 443

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:

1.   Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca, dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne al fine di:

Emendamento 444

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a)

migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato di :

a)

trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato delle specie alieutiche e acquicole, tra cui :

Emendamento 445

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a — punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

prodotti commercializzati dalle organizzazioni di pescatori, dalle loro associazioni e attraverso le sale per la vendita all'asta;

Emendamento 446

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

catture indesiderate sbarcate in conformità all'articolo 15 del [regolamento (UE) n. […] relativo alla politica comune della pesca] e all'articolo 8, lettera b), secondo trattino, del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura];

ii)

catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all'articolo 15 del [regolamento (UE) n. […] relativo alla politica comune della pesca] e all'articolo 8, lettera b), secondo trattino, del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura];

Emendamento 447

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

prodotti ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica quali definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica;

iii)

prodotti della pesca o dell'acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente, o prodotti dell'acquacoltura biologica quali definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica , o prodotti di sistemi di acquacoltura a circuito chiuso ;

Emendamento 448

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a — punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)

prodotti locali e di stagione, tra cui i prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Emendamento 449

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a — punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii ter)

prodotti nuovi o migliorati;

Emendamento 450

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b)

promuovere la qualità facilitando:

b)

promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:

Emendamento 451

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

la certificazione e la promozione , anche della pesca e dell'acquacoltura sostenibili;

ii)

la certificazione della qualità e la promozione e creazione di etichettature specifiche per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili , i prodotti della pesca costiera artigianale, i prodotti locali e di stagione e i metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente ;

Emendamento 452

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)

la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, anche mediante lo sviluppo di un marchio UE di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento 453

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii ter)

i processi e i metodi innovativi;

Emendamento 454

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale;

iii)

la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale e alla pesca a piedi ;

Emendamento 455

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)

la presentazione e l'imballaggio dei prodotti;

Emendamento 456

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii ter)

il raggiungimento dei requisiti di conformità e certificazione previsti per i prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 510/2006 da parte dei produttori, trasformatori ed elaboratori cui si applicano i sistemi di controllo e certificazione;

Emendamento 457

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato;

c)

contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza commerciale dell'Unione ;

Emendamento 458

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione III, del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura];

e)

creare e fondere tra loro organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione III, del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] , al fine di promuovere il loro ruolo nella gestione delle misure a favore della pesca e della commercializzazione ;

Emendamento 459

Proposta di regolamento

Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

realizzare campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

f)

realizzare campagne regionali, nazionali o transnazionali , comprese mostre e campagne mediatiche, di promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili sotto il profilo ambientale .

Emendamento 460

Proposta di regolamento

Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)

volti all'innovazione al fine di mettere a punto nuovi prodotti di migliore qualità e con un maggiore valore aggiunto, processi nuovi o migliorati e sistemi gestionali e organizzativi nuovi o migliorati;

Emendamento 461

Proposta di regolamento

Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera -b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-b)

che aumentano il valore aggiunto dei prodotti;

Emendamento 462

Proposta di regolamento

Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;

Emendamento 463

Proposta di regolamento

Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

volti alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica quali disciplinati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

d)

volti alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura sostenibile e di prodotti dell'acquacoltura biologica quali disciplinati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

Emendamento 464

Proposta di regolamento

Articolo 72 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Il FEAMP può sostenere imprese, associazioni e centri tecnologici rappresentativi del settore della trasformazione per lo sviluppo di attività di ricerca e innovazione riguardanti le attività di cui al paragrafo 1.

Emendamento 465

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il FEAMP può sostenere il regime di compensazione istituito dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, della Guiana francese e della Riunione .

1.   Il FEAMP sostiene il regime di compensazione istituito , ai sensi dell'articolo 349 TFUE, dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio per compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento , trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche . Tale regime si applica a tutti i costi supplementari che ricadono sugli operatori che svolgono le attività di cui al presente paragrafo.

Emendamento 466

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio territorio, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione.

2.   Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio territorio, l'elenco dei costi supplementari che ricadono sugli operatori che svolgono le attività di cui al paragrafo 1. Stabiliscono altresì l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione.

Emendamento 467

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP.

3.   Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP e che la capacità di pesca delle flotte interessate sia commisurata alle possibilità di pesca disponibili.

Emendamento 468

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 4 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

derivanti dalla pesca INN.

Emendamento 469

Proposta di regolamento

Articolo 73 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Sono ammissibili alla compensazione i seguenti operatori su cui ricadono costi supplementari nelle attività di commercializzazione dei prodotti della pesca:

 

a)

persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a ottenere prodotti della pesca o dell'acquacoltura al fine della loro immissione sul mercato;

 

b)

proprietari o operatori di navi registrate nei porti delle regioni di cui al paragrafo 1 e che operano in dette regioni, o associazioni di tali proprietari o operatori;

 

c)

operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione o loro associazioni.

Emendamento 470

Proposta di regolamento

Articolo 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 73 bis

 

Operatori

 

1.     La compensazione è versata agli operatori che esercitano attività di pesca e acquacoltura nelle regioni interessate.

 

2.     Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire la sostenibilità economica degli operatori che beneficiano della compensazione.

Emendamento 471

Proposta di regolamento

Articolo 74 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

per ciascun prodotto della pesca e dell'acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, e

a)

per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, e

Emendamento 472

Proposta di regolamento

Articolo 74 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

qualsiasi altro sostegno che il beneficiario continui a ricevere o abbia ricevuto per la sua attività.

Emendamento 473

Proposta di regolamento

Articolo 75 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione interessata, nel quale figurano l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 73, il livello di compensazione di cui all'articolo 74 e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 99.

1.   Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione interessata, nel quale figurano l'elenco, i quantitativi e il tipo di operatori di cui all'articolo 73, il livello di compensazione di cui all'articolo 74 e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 99.

Emendamento 474

Proposta di regolamento

Articolo 75 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri possono modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Le modifiche sono presentate alla Commissione.

Emendamento 475

Proposta di regolamento

Articolo 75 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell 'articolo 127 allo scopo di definire il contenuto del piano di compensazione, compresi i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' articolo 127 riguardo al contenuto del piano di compensazione, compresi i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate.

Emendamento 476

Proposta di regolamento

Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 75 bis

 

Aiuti di Stato

 

1.     In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, la Commissione può autorizzare, in conformità dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di alleviare le conseguenze dei vincoli specifici esistenti nelle regioni ultraperiferiche a causa del loro isolamento, della loro insularità e della loro estrema lontananza.

 

2.     Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani di compensazione di cui all'articolo 75. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato e la Commissione può approvarli in conformità del presente regolamento nell'ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato notificati in conformità del presente paragrafo si considerano altresì comunicati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase TFUE.

Emendamento 477

Proposta di regolamento

Articolo 78 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

1.   Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca , nonché l'installazione dei componenti necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n . 1224/2009 del Consiglio. Tale regime deve comportare un certo numero di controlli sulla base delle dimensioni delle flotte nei diversi Stati membri.

Emendamento 478

Proposta di regolamento

Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

acquisto e/o sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi TVCC e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;

a)

acquisto , installazione e sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software, sistemi di rilevamento delle navi (VDS), sistemi TVCC e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi , la gestione del rischio, la presentazione e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati , a condizione che tali operazioni rispettino le libertà individuali e garantiscano la protezione dei dati personali ;

Emendamento 479

Proposta di regolamento

Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

acquisto e installazione dei componenti necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell'UE, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo;

b)

sviluppo, acquisto e installazione dei componenti , compresi hardware e software, necessari ai fini della trasmissione dei dati dagli operatori del settore della pesca e del commercio dei prodotti ittici alle competenti autorità degli Stati membri e dell'UE, compresi i componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS), i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e i sistemi di identificazione automatica (AIS) utilizzati a fini di controllo;

Emendamento 480

Proposta di regolamento

Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

acquisto e installazione dei componenti necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

c)

sviluppo, acquisto e installazione dei componenti , compresi hardware e software, necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Emendamento 481

Proposta di regolamento

Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il 60 % del tempo per attività di controllo della pesca ;

e)

ammodernamento e acquisto di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60 % del tempo annuo complessivo della loro utilizzazione ;

Emendamento 482

Proposta di regolamento

Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l'analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo;

g)

sviluppo di sistemi innovativi di controllo e monitoraggio e attuazione di progetti pilota connessi al controllo della pesca, in particolare per quanto riguarda l'analisi del DNA dei pesci e lo sviluppo di siti web dedicati al controllo;

Emendamento 483

Proposta di regolamento

Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis)

programmi per l'effettuazione di controlli più rigorosi per stock soggetti a programmi specifici di controllo e di ispezione istituiti conformemente all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, compresi gli eventuali costi operativi sostenuti;

Emendamento 484

Proposta di regolamento

Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j ter)

programmi connessi all'attuazione di un piano d'azione definito conformemente all'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi gli eventuali costi operativi sostenuti.

Emendamento 485

Proposta di regolamento

Articolo 78 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le misure di cui al paragrafo 2, lettere h), i) e j), del presente articolo possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell'ambito di attività di controllo effettuate da un organismo pubblico.

3.   Le misure di cui al paragrafo 2, lettere h), i), j), j bis) e j ter) , del presente articolo possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell'ambito di attività di controllo effettuate da un organismo pubblico.

Emendamento 486

Proposta di regolamento

Articolo 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 78 bis

 

Azioni collettive volte a rafforzare e uniformare i controlli

 

1.     Al fine di rafforzare e uniformare i controlli, il FEAMP può sostenere l'attuazione di progetti transnazionali volti a sviluppare e sperimentare sistemi interstatali di controllo, ispezione ed esecuzione come previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. …/…[sulla PCP] e dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della PCP.

 

2.     In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi:

 

a)

programmi internazionali di formazione del personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca;

 

b)

iniziative, tra cui gruppi di lavoro e sussidi mediali, intese a uniformare l'interpretazione delle regolamentazioni e dei relativi controlli dell'Unione.

Emendamento 487

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici, segnatamente nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca].

1.   Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione , analisi e utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici necessari per una gestione della pesca e dell'acquacoltura sostenibile e basata sugli ecosistemi , segnatamente nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca].

Emendamento 488

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;

a)

raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;

Emendamento 489

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

acquisto o sviluppo di tecnologie, compresi hardware e software, necessari per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati;

Emendamento 490

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

programmi di campionamento nazionali pluriennali ;

b)

programmi pluriennali di campionamento nazionali , transnazionali e subnazionali ;

Emendamento 491

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

sorveglianza in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa;

c)

sorveglianza in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa , compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini e uccelli ;

Emendamento 492

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

gestione di programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle comunicazioni di dati e delle serie di dati nonché ai lavori preparatori per la formulazione di pareri scientifici;

Emendamento 493

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter)

organizzazione e gestione di riunioni tra esperti in materia di pesca;

Emendamento 494

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

partecipazione di rappresentanti degli Stati membri a riunioni di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del [regolamento sulla politica comune della pesca], a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'UE è parte contraente o osservatore o a riunioni degli organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici.

e)

partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e dei loro esperti scientifici, nonché di rappresentanti degli enti regionali, a riunioni di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del [regolamento sulla politica comune della pesca], a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'UE è parte contraente o osservatore o a riunioni degli organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici , economici o tecnici;

Emendamento 495

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati;

Emendamento 496

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)

costi operativi sostenuti per la raccolta e gestione dei dati.

Emendamento 497

Proposta di regolamento

Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 79 bis

 

Sanzioni

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 150 che penalizzano uno Stato membro, bloccando e/o diminuendo i finanziamenti a titolo del FEAMP, qualora tale Stato membro:

 

a)

non adempia ai propri obblighi in materia di raccolta e trasmissione dei dati o non dichiari la reale capacità della propria flotta peschereccia; o

 

b)

non sia in grado di far fronte ai problemi relativi alla pesca INN all'interno delle proprie acque e/o della propria flotta peschereccia.

Emendamento 498

Proposta di regolamento

Articolo 81 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il sostegno previsto nel presente capo contribuisce allo sviluppo e all 'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione. Tale sostegno:

Il sostegno previsto nel presente capo contribuisce a rafforzare lo sviluppo e l 'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione. Tale sostegno:

Emendamento 499

Proposta di regolamento

Articolo 81 — lettera a — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

la promozione di azioni volte a incoraggiare gli Stati membri e le regioni dell'UE a sviluppare, introdurre ed attuare una governance marittima integrata,

i)

la promozione di azioni volte a incoraggiare gli Stati membri e le loro regioni a sviluppare, introdurre ed attuare una governance marittima integrata,

Emendamento 500

Proposta di regolamento

Articolo 81 — lettera a — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

la promozione del dialogo e della cooperazione con e tra gli Stati membri e le parti interessate su questioni marine e marittime, anche attraverso lo sviluppo di strategie relative ai bacini marittimi,

ii)

la promozione del dialogo e della cooperazione con e tra gli Stati membri e le parti interessate su questioni marine e marittime, anche attraverso lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate relative ai bacini marittimi, tenendo presente la necessità di un approccio equilibrato in tutti i bacini marittimi e tenendo conto delle specificità dei bacini e sottobacini marittimi e delle relative strategie macroregionali, ove opportuno,

Emendamento 501

Proposta di regolamento

Articolo 81 — lettera a — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

la promozione di piattaforme e di reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle amministrazioni regionali e locali, dell'industria, del settore del turismo, della ricerca, dei cittadini, di organizzazioni della società civile e delle parti sociali,

iii)

la promozione di piattaforme e di reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione delle amministrazioni pubbliche nazionali e delle amministrazioni regionali e locali, dell'industria, del settore del turismo, della ricerca, dei cittadini, di organizzazioni della società civile e delle parti sociali, anche nell'ambito delle strategie relative ai bacini marittimi,

Emendamento 502

Proposta di regolamento

Articolo 81 — lettera a — punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv)

la promozione dello scambio di buone pratiche e del dialogo a livello internazionale, in particolare del dialogo bilaterale con i paesi terzi, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i paesi terzi considerati,

iv)

la promozione dello scambio di buone pratiche e del dialogo a livello internazionale, in particolare del dialogo bilaterale con i paesi terzi, tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e delle pertinenti convenzioni internazionali in vigore basate sull'UNCLOS, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i paesi terzi considerati,

Emendamento 503

Proposta di regolamento

Articolo 81 — lettera b — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b)

contribuisce allo sviluppo di iniziative intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e/o politiche settoriali, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti, quali:

b)

contribuisce allo sviluppo di iniziative intersettoriali a reciproco vantaggio di vari settori marittimi e marini e/o politiche settoriali, tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti, quali:

Emendamento 504

Proposta di regolamento

Articolo 81 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

la sorveglianza marittima integrata per una maggiore efficienza ed efficacia, grazie allo scambio di informazioni tra i vari settori e paesi, tenendo conto dei sistemi attuali e futuri,

i)

la sorveglianza marittima integrata per una maggiore sicurezza, efficienza ed efficacia, grazie allo scambio di informazioni tra i vari settori e paesi, tenendo conto dei sistemi attuali e futuri,

Emendamento 505

Proposta di regolamento

Articolo 81 — lettera b — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

il graduale sviluppo di una base completa di conoscenze oceanografiche, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori;

iii)

il graduale sviluppo di una base completa di conoscenze oceanografiche, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che limiti la duplicazione, faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori;

Emendamento 506

Proposta di regolamento

Articolo 81 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

migliora la cooperazione tra Stati membri attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche tra le varie funzioni della guardia costiera, con l'obiettivo di creare una Guardia costiera europea;

Emendamento 507

Proposta di regolamento

Articolo 81 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

favorisce una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri delle regioni costiere, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;

c)

favorisce una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri , nonché nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'Unione, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;

Emendamento 508

Proposta di regolamento

Articolo 81 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

sostiene lo sviluppo del capitale umano nel settore marittimo, in particolare promuovendo la cooperazione e gli scambi nel campo della formazione;

Emendamento 509

Proposta di regolamento

Articolo 81 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

promuove la protezione dell'ambiente marino, segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere , e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino , in particolare nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

d)

promuove la protezione dell'ambiente marino, segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere applicando un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, in accordo con l'obiettivo di conseguire e mantenere un buono stato ecologico, come richiesto dalla direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

Emendamento 510

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione;

b)

progetti, dalla progettazione fino alla realizzazione, compresi progetti sperimentali, progetti pilota e progetti di cooperazione a livello nazionale e transfrontaliero ;

Emendamento 511

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

informazione del pubblico e condivisione di buone pratiche, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti interessate, compresa la comunicazione delle priorità politiche dell'UE connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;

c)

informazione del pubblico e condivisione di buone pratiche, anche riguardo ai pertinenti programmi europei di ricerca efficaci, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti interessate, compresa la comunicazione delle priorità politiche dell'UE connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;

Emendamento 512

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

conferenze, seminari e gruppi di lavoro;

d)

conferenze, seminari , forum e gruppi di lavoro;

Emendamento 513

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

scambio di buone pratiche, attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e meccanismi di pilotaggio delle strategie relative ai bacini marittimi;

e)

scambio di buone pratiche, attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e sostegno allo sviluppo di strategie relative ai bacini marittimi;

Emendamento 514

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi e lo scambio dei dati relativi alla pesca e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati.

f)

sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi e lo scambio dei dati e lo sviluppo di metodi di campionamento di tali dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati;

Emendamento 515

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

progetti di formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle qualifiche professionali e misure miranti a promuovere lo sviluppo professionale nel settore marittimo;

Emendamento 516

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter)

strumenti pertinenti per la gestione integrata delle zone costiere, la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione delle risorse condivise a livello di bacino marittimo;

Emendamento 517

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater)

assistenza tecnica a titolo dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. …/….. [regolamento recante disposizioni comuni].

Emendamento 518

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi intersettoriali, previsto all'articolo 81, lettera b), il FEAMP può sostenere:

2.   Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi transfrontalieri e intersettoriali, previsto all'articolo 81, lettera b), il FEAMP può sostenere:

Emendamento 519

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

attività di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e attività di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione, la creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione dello spazio marittimo;

b)

attività di coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri , e ove opportuno tra gli Stati membri e le regioni, volte a favorire la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, comprese le spese riguardanti sistemi e attività di condivisione dei dati e di monitoraggio, attività di valutazione, la creazione e la gestione di reti di esperti e la creazione di un programma volto a rafforzare la capacità degli Stati membri di attuare una pianificazione dello spazio marittimo;

Emendamento 520

Proposta di regolamento

Articolo 82 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

gli strumenti tecnici per la creazione e la gestione di una rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l'assemblaggio, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione dei dati marini grazie alla cooperazione tra le istituzioni degli Stati membri partecipanti alla rete.

c)

gli strumenti tecnici per la creazione e la gestione di una rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l'acquisizione, l'assemblaggio, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione dei dati e delle conoscenze sull'ambiente marino grazie alla cooperazione tra le istituzioni degli Stati membri partecipanti alla rete.

Emendamento 521

Proposta di regolamento

Articolo 84 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure previste nel presente capo agevolano l'attuazione della PCP e della PMI in particolare per quanto riguarda:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 522

Proposta di regolamento

Articolo 84 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la consulenza scientifica nell'ambito della PCP;

a)

la raccolta, la gestione e la diffusione delle consulenze scientifiche nell'ambito della PCP;

Emendamento 523

Proposta di regolamento

Articolo 84 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP;

b)

le misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP , comprese le ispezioni sul lavoro ;

Emendamento 524

Proposta di regolamento

Articolo 84 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

il dialogo sociale e il coinvolgimento delle parti sociali;

Emendamento 525

Proposta di regolamento

Articolo 84 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

le informazioni sul mercato;

e)

le informazioni sul mercato , inclusa l'istituzione di mercati elettronici ;

Emendamento 526

Proposta di regolamento

Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 84 bis

 

Misure di conservazione

 

Al fine di garantire un'attuazione efficace delle misure di conservazione a norma degli articoli 17 e 21 del regolamento (UE) n. …/….. [sulla PCP], il FEAMP può sostenere le iniziative intraprese dagli Stati membri con l'obiettivo di cooperare e attuare misure comuni per raggiungere obiettivi e traguardi concordati nell'ambito dei piani pluriennali istituiti a norma degli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. …/..... [sulla PCP].

Emendamento 527

Proposta di regolamento

Articolo 85 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell'ambito della PCP.

1.   Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici e socioeconomici , a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell'ambito della PCP.

Emendamento 528

Proposta di regolamento

Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

studi e progetti pilota necessari per l'attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca;

a)

studi e progetti pilota necessari per l'attuazione e lo sviluppo della PCP, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca e dell'acquacoltura, anche nell'ambito dei consigli consultivi ;

Emendamento 529

Proposta di regolamento

Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

studi necessari all'attuazione e allo sviluppo della PCP in zone biogeograficamente sensibili;

Emendamento 530

Proposta di regolamento

Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti ;

b)

elaborazione e prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca;

Emendamento 531

Proposta di regolamento

Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

partecipazione di esperti alle riunioni dedicate a questioni tecniche e scientifiche e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca;

c)

partecipazione di esperti alle riunioni dedicate a questioni tecniche e scientifiche e ai gruppi di lavoro, nonché agli organi consultivi internazionali e alle riunioni in cui è chiesto il contributo di esperti di pesca e acquacoltura ;

Emendamento 532

Proposta di regolamento

Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

finanziamento di navi da ricerca che conducono programmi di ricerca scientifica in zone al di fuori delle acque dell'Unione, in cui l'Unione opera nell'ambito di accordi di pesca;

Emendamento 533

Proposta di regolamento

Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l'utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca.

e)

attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, con il coinvolgimento delle varie parti interessate a livello regionale e compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l'utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca;

Emendamento 534

Proposta di regolamento

Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

l'istituzione di mercati elettronici ai fini di un migliore coordinamento delle informazioni tra gli operatori del mercato e i processori.

Emendamento 535

Proposta di regolamento

Articolo 86 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

acquisto congiunto, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il 60 % del tempo per attività di controllo della pesca ;

a)

acquisto congiunto, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60 % del tempo complessivo, calcolato su base annua ;

Emendamento 536

Proposta di regolamento

Articolo 86 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di controllo;

b)

spese connesse alla valutazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di controllo nonché di processi per lo scambio di dati tra autorità e organismi con responsabilità in materia di sicurezza, salvataggio e controllo nell'ambito dell'Unione ;

Emendamento 537

Proposta di regolamento

Articolo 88 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il FEAMP può sostenere le spese di funzionamento dei consigli consultivi istituiti dall'articolo 52 del [regolamento sulla politica comune della pesca].

1.   Il FEAMP sostiene le spese di funzionamento e di consulenza dei consigli consultivi istituiti dal [regolamento sulla politica comune della pesca] necessarie per assicurare il pieno ed efficace adempimento dei loro compiti .

Emendamento 538

Proposta di regolamento

Articolo 88 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Il FEAMP può sostenere le spese di funzionamento dei consigli consultivi quando tali spese promuovono il coinvolgimento e la partecipazione delle organizzazioni di pescatori e di altre parti interessate.

Emendamento 539

Proposta di regolamento

Articolo 88 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Il FEAMP sostiene le spese di funzionamento, tecniche e scientifiche connesse alla realizzazione di studi a fondamento delle raccomandazioni dei consigli consultivi.

Emendamento 540

Proposta di regolamento

Articolo 88 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 88 bis

 

Dialogo sociale

 

Il FEAMP può sostenere i costi operativi delle strutture che promuovono il dialogo sociale e il coinvolgimento delle parti sociali.

Emendamento 541

Proposta di regolamento

Articolo 89

Testo della Commissione

Emendamento

Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità dell'articolo 49 del [regolamento (UE) n. … relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità dell'articolo 49 del [regolamento (UE) n. … relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] , tra l'altro mediante l'istituzione di mercati elettronici ai fini di un migliore coordinamento delle informazioni tra gli operatori del mercato e i processori .

Emendamento 542

Proposta di regolamento

Articolo 91 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

l'attuazione di accordi di pesca sostenibili e la partecipazione dell'Unione ad organizzazioni regionali di gestione della pesca;

b)

la preparazione, la sorveglianza e la valutazione di accordi di pesca sostenibili e la partecipazione dell'Unione ad organizzazioni regionali di gestione della pesca; le misure in questione riguardano studi, riunioni, consultazione di esperti, spese per l'assunzione di personale temporaneo, attività di informazione e altre spese amministrative o di assistenza scientifica o tecnica eventualmente sostenute dalla Commissione;

Emendamento 543

Proposta di regolamento

Articolo 92 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 5 % dell'ammontare complessivo del programma operativo:

1.   Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 6 % dell'ammontare complessivo del programma operativo:

Emendamento 544

Proposta di regolamento

Articolo 94 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

al 100 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell'ambito dell'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 70;

a)

al 50 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell'ambito dell'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 70;

Emendamento 545

Proposta di regolamento

Articolo 94 — paragrafo 3 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

al 100 % della spesa pubblica ammissibile per la preparazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 69;

Emendamento 546

Proposta di regolamento

Articolo 94 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

all'80 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j);

d)

al 90 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 78, paragrafo 2, lettere da a) a d) e da f) a j);

Emendamento 547

Proposta di regolamento

Articolo 94 — paragrafo 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

al 65 % della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 79.

e)

all'80 % della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 79;

Emendamento 548

Proposta di regolamento

Articolo 94 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

ulteriori dieci punti percentuali, aggiunti al limite massimo di partecipazione del FEAMP ove esso finanzi interventi nelle isole greche periferiche e nelle regioni ultraperiferiche che, a causa della loro estrema distanza, si trovano in una situazione di svantaggio.

Emendamento 549

Proposta di regolamento

Articolo 95 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri applicano un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile dell'intervento.

1.   Gli Stati membri applicano un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 60 % della spesa totale ammissibile dell'intervento.

Emendamento 550

Proposta di regolamento

Articolo 95 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il beneficiario è un organismo di diritto pubblico;

a)

il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un organismo privato che adempie missioni di servizio pubblico ;

Emendamento 551

Proposta di regolamento

Articolo 95 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

l'intervento è connesso all'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 70;

soppresso

Emendamento 552

Proposta di regolamento

Articolo 95 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri applicano un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50 % e un massimo del 100 % della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capo III, e soddisfa uno dei criteri seguenti:

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri applicano un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 60 % e un massimo del 100 % della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II, III o IV , e soddisfa almeno due dei criteri seguenti:

Emendamento 553

Proposta di regolamento

Articolo 98 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza delle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate al di sopra di livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati e per la conservazione dell'ambiente marino.

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza delle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate al di sopra di livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati, per la conservazione dell'ambiente marino o per il conseguimento e il mantenimento di un buono stato ecologico entro il 2020 .

Emendamento 576

Proposta di regolamento

Articolo 99 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In aggiunta alle disposizioni generali definite all’articolo 114 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] l’autorità di gestione provvede:

1.   In aggiunta alle disposizioni generali definite all’articolo 114 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] l’autorità di gestione provvede:

a)

a comunicare semestralmente alla Commissione i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui le caratteristiche salienti del beneficiario e dell’intervento stesso. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione di tali dati conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 128, paragrafo 2;

a)

a comunicare semestralmente alla Commissione i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui le caratteristiche salienti del beneficiario e dell’intervento stesso. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla presentazione di tali dati conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 128, paragrafo 2;

b)

a dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;

b)

a dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti e l'obbligo di rispettare le norme della politica comune della pesca ;

c)

a dare pubblicità al programma informando i beneficiari dei contributi dell’Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall’Unione nell’attuazione del programma .

c)

a dare pubblicità al programma informando i beneficiari dei contributi dell’Unione e dell'obbligo di rispettare le norme della politica comune della pesca;

 

d)

pubblicizzare il programma da parte del pubblico sul ruolo svolto dall'Unione nel programma, nonché dagli Stati membri nel garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Emendamento 554

Proposta di regolamento

Articolo 100 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In aggiunta al disposto dell'articolo 135 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni], spetta in primo luogo agli Stati membri indagare sui casi di inadempienza delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 555

Proposta di regolamento

Articolo 100 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nel caso di rettifiche finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all'inadempienza dell'articolo 98, l'ammontare della rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto della gravità dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

2.   Nel caso di rettifiche finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all'inadempienza dell'articolo 98, l'ammontare della rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto della gravità (compresa la portata, la durata e l'eventuale ripetersi dell'inadempienza) dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Emendamento 577

Proposta di regolamento

Articolo 102

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In aggiunta al disposto dell'articolo 134 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni], la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi relativi al programma operativo qualora

1.   In aggiunta al disposto dell'articolo 134 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni], la Commissione, mediante atto di esecuzione, può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi relativi al programma operativo qualora

 

a)

il sistema di gestione e controllo del programma operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure correttive;

 

b)

le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità o comunque a inadempienze non rettificate;

 

c)

lo Stato membro abbia omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 118;

 

d)

sussistano gravi carenze a livello di qualità e affidabilità del sistema di monitoraggio;

la Commissione abbia adottato, mediante atto di esecuzione, una decisione che riconosce che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi ad esso incombenti nell'ambito della politica comune della pesca. Tale inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.

e)

la Commissione abbia adottato, mediante atto di esecuzione, una decisione che riconosce che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi a esso incombenti nell'ambito della politica comune della pesca. Tale inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è richiesto il pagamento intermedio;

 

f)

ricorrano le condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 5, e all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento UE n. […]recante disposizioni comuni.

2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 128 , paragrafo 3, norme particolareggiate riguardanti i pagamenti che possono essere sospesi. L'ammontare di tali pagamenti è commisurato alla natura e alla gravità dell'inadempienza commessa dallo Stato membro.

2.    La Commissione può decidere, mediante atto di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 151 , paragrafo 3, norme particolareggiate riguardanti la parte dei pagamenti che può essere sospesa. I relativi importi sono commisurati alla natura e alla gravità della carenza, dell'irregolarità o dell'inadempienza evidenziate dallo Stato membro.

 

2 bis.     La Commissione decide, mediante atto di esecuzione, di porre fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentire la revoca della sospensione stessa. Ove lo Stato membro non adotti tali misure, la Commissione può decidere, mediante atto di esecuzione, di applicare rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione al programma operativo conformemente agli articoli 128 e 129.

Emendamento 578

Proposta di regolamento

Articolo 103 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 103 bis

 

Controlli in loco effettuati dalla Commissione

 

1.     Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo organizzato in base all'articolo 322 del trattato, la Commissione può predisporre controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:

 

a)

la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;

 

b)

l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con gli interventi finanziati dal FEAMP;

 

c)

le modalità di realizzazione e controllo degli interventi finanziati dal FEAMP.

 

2.     Le persone incaricate dalla Commissione di effettuare i controlli in loco o gli agenti della Commissione che operano nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti, compresi i documenti e i metadati elaborati o ricevuti e archiviati su supporto elettronico, riguardanti le spese finanziate dal FEAMP.

 

4.     La Commissione annuncia il controllo in loco allo Stato membro interessato o a quello sul cui territorio avrà luogo il controllo stesso con sufficiente preavviso. A tali controlli possono partecipare anche agenti dello Stato membro interessato.

 

5.     Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli o indagini complementari in relazione agli interventi di cui al presente regolamento. A tali controlli possono partecipare anche agenti della Commissione o persone da essa incaricate.

 

6.     Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, chiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

 

7.     La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 151, paragrafo 2, può stabilire disposizioni riguardanti le procedure da seguire in sede di effettuazione dei controlli complementari di cui ai paragrafi 5 e 6.

Emendamento 579

Proposta di regolamento

Articolo 104

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.     Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAMP e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritiene opportuno effettuare nell'ambito della gestione dei finanziamenti dell'Unione, compresi i controlli in loco.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla politica comune della pesca, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAMP.

2.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla politica comune della pesca, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAMP.

 

3.     Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità e i sospetti casi di frode rilevati nonché i dati relativi alle azioni intraprese per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi dell'articolo 116.

Emendamento 580

Proposta di regolamento

Articolo 107

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.   Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria mediante atti di esecuzione, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro due mesi.

In aggiunta al disposto dell'articolo 137, paragrafo 2, del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni],  se la Commissione propone una rettifica finanziaria di cui all'articolo 106, paragrafo 2, , è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale del caso di inadempienza delle norme della PCP e il suo rapporto con la spesa sono inferiori alla valutazione della Commissione.

2.    Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria , è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale dell'irregolarità o comunque dell 'inadempienza , anche per quanto concerne le norme della PCP , è inferiore a quella valutata dalla Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

 

3.     La Commissione tiene conto di tutte le prove eventualmente fornite dallo Stato membro entro i termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2.

 

4.   Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è convocato da quest'ultima per un'audizione atta a garantire la disponibilità di tutte le informazioni e le osservazioni pertinenti per la formulazione di conclusioni, da parte della stessa Commissione, in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

 

5.    Ai fini dell'applicazione delle rettifiche finanziarie, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro sei mesi dalla data dell'audizione, o del ricevimento di informazioni aggiuntive nel caso in cui lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il decorso del termine di sei mesi inizia due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

 

6.     Se la Commissione o la Corte dei conti rileva irregolarità che incidono sui bilanci annuali trasmessi alla stessa Commissione, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno del FEAMP al programma operativo.

Emendamento 557

Proposta di regolamento

Articolo 111 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 558

Proposta di regolamento

Articolo 113 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 559

Proposta di regolamento

Articolo 114 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

è consultato e formula un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamenti 581, 560 e 561

Proposta di regolamento

Articolo 120 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'autorità di gestione provvede, in conformità dell' articolo 99, paragrafo 1, lettera b):

1.   L'autorità di gestione provvede, conformemente all' articolo 99, paragrafo 1, lettere d b) a d) :

a)

a garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni Stato membro;

a)

a garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sui programmi operativi di ogni Stato membro e un facile accesso agli stessi ;

b)

a informare i potenziali beneficiari in merito alle possibilità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi ;

b)

a informare i potenziali beneficiari in merito alle possibilità di finanziamento nel quadro del programma operativo nonché all'obbligo di rispettare le norme della politica comune della pesca ;

c)

a pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni del FEAMP mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei contratti di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi.

c)

a pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni del FEAMP mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull’impatto dei contratti di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi;

 

d)

a garantire la disponibilità per il pubblico di una sintesi delle misure volte ad assicurare la conformità alle norme della PCP comprensiva dei casi di inadempienza da parte di Stati membri o beneficiari nonché delle azioni, ad esempio le rettifiche finanziarie, realizzate per porvi rimedio.

Emendamento 562

Proposta di regolamento

Articolo 120 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano la direttiva 2003/4/CE nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006.

Emendamento 563

Proposta di regolamento

Allegato I — tabella — rigo 1

Testo della Commissione

Tipo di interventi

Punti percentuali

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del

25

Emendamento

Tipo di interventi

Punti percentuali

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del

30

Emendamento 564

Proposta di regolamento

Allegato I — tabella — rigo 5

Testo della Commissione

Tipo di interventi

Punti percentuali

Interventi attuati da organizzazioni di produttori o associazioni di produttori: possibile aumento del 20 punti percentuali

20

Emendamento

Tipo di interventi

Punti percentuali

Interventi attuati da organizzazioni di produttori , da un'associazione di organizzazioni di produttori , da un'organizzazione professionale di pescatori riconosciuta dallo Stato membro o un'interprofessione : possibile aumento del 30 punti percentuali

30

Emendamento 565

Proposta di regolamento

Allegato I — tabella — rigo 5 bis (nuovo)

Emendamento

Tipo di interventi

Punti percentuali

Rispetto dei requisiti della griglia di criteri di sostenibilità che gli Stati membri possono attuare: possibile aumento del

10

Emendamento 566

Proposta di regolamento

Allegato I — tabella — rigo 8

Testo della Commissione

Tipo di interventi

Punti percentuali

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione del

20

Emendamento

Tipo di interventi

Punti percentuali

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione del

15

Emendamento 567

Proposta di regolamento

Allegato I — tabella — rigo 8 bis (nuovo)

Emendamento

Tipo di interventi

Punti percentuali

Interventi che rispondono ai requisiti della griglia di criteri di sostenibilità che gli Stati membri possono attuare: possibile aumento del

10

Emendamento 568

Proposta di regolamento

Allegato III — tabella 1 — rigo 7 bis (nuovo)

Emendamento

7 bis.

Legislazione relativa alle condizioni di lavoro

Rispetto da parte degli operatori della legislazione dell'Unione relativa alle condizioni di lavoro

L'applicazione e l'esecuzione effettiva della legislazione dell'Unione relativa alle condizioni di lavoro, comprendente:

 

 

la legislazione relativa ai tempi di lavoro e di riposo dei pescatori;

 

 

la legislazione in materia di salute e sicurezza;

 

 

la legislazione in materia di qualifica iniziale e di formazione continua dei pescatori.

Emendamento 569

Proposta di regolamento

Allegato III — tabella 2 — rigo 3

Testo della Commissione

Priorità del FEAMP:

6 Promuovere l'attuazione della PCP

OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 37 del [regolamento sulla PCP].

Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione.

Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione.

Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati.

Emendamento

Priorità del FEAMP:

6 Promuovere l'attuazione della PCP

OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 37 del [regolamento sulla PCP].

Valutazione dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca:

L'analisi specifica dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca è stata effettuata ai fini dell'effettiva attuazione delle misure di gestione della flotta

Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione.

Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione.

Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati.

Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare le valutazioni della capacità della flotta.

Comunicazione adeguata in merito agli sforzi volti a conseguire un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, come previsto dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. …/..... [sulla PCP].

Emendamento 570

Proposta di regolamento

Allegato III — tabella 2 — rigo 4 bis (nuovo)

Emendamento

Priorità dell'UE per il FEAMP/QSC Obiettivo tematico (OT)

Precondizione

Criteri di adempimento

Priorità del FEAMP:

6 Promuovere l'attuazione della PCP

OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Valutazione annuale dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca: l'analisi specifica dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca è stata effettuata per garantire l'effettiva attuazione delle misure di gestione della flotta riguardanti la riduzione della capacità della flotta e gli investimenti diretti sulle navi.

Le azioni specifiche comprendono:

capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare le valutazioni della capacità della flotta;

comunicazione adeguata in merito agli sforzi volti a conseguire un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, come previsto dall'articolo 34 e dall'articolo 37 [della proposta di regolamento di base].

Emendamento 614

Proposta di regolamento

Allegato IV — punto 1 — comma 1 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non devono essere nominate persone fisiche) ;

nome del beneficiario;

Emendamento 582

Proposta di regolamento

Allegato IV — punti 2 e 3

Testo della Commissione

Emendamento

2.

MISURE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER IL PUBBLICO

2.

MISURE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER IL PUBBLICO

2.1

Competenze dello Stato membro

2.1

Competenze dello Stato membro

1.

Lo Stato membro provvede affinché le misure di informazione e pubblicità mirino alla massima copertura mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello adeguato.

1.

Lo Stato membro provvede affinché le misure di informazione e pubblicità mirino alla massima copertura mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello adeguato.

2.

Lo Stato membro è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:

2.

Lo Stato membro è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:

 

a)

organizzare un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo;

 

a)

organizzare un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo;

 

b)

organizzare, almeno due volte nel corso del periodo di programmazione, un'attività informativa principale che promuova le possibilità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo;

 

b)

organizzare, almeno due volte nel corso del periodo di programmazione, un'attività informativa principale che promuova le possibilità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo;

 

c)

esporre la bandiera dell'Unione europea davanti alla sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al pubblico;

 

c)

esporre la bandiera dell'Unione europea davanti alla sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al pubblico;

 

d)

pubblicare l'elenco degli interventi di cui al punto 1 in formato elettronico;

 

d)

pubblicare l'elenco degli interventi di cui al punto 1 in formato elettronico;

 

e)

fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi devono essere formulati in una lingua ufficiale dell'Unione europea di ampia diffusione, diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

 

e)

fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi devono essere formulati in una lingua ufficiale dell'Unione europea di ampia diffusione, diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

 

f)

esporre, in una sezione specifica del sito web unico, una sintesi degli interventi in materia di innovazione ed ecoinnovazione;

 

f)

esporre, in una sezione specifica del sito web unico, una sintesi degli interventi in materia di innovazione ed ecoinnovazione;

 

g)

fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.

 

g)

fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.

 

 

g bis)

pubblicare, entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2016, una sintesi dei casi di inadempienza da parte di Stati membri e beneficiari nonché delle misure intraprese dagli Stati membri o dalla Commissione per porvi rimedio, ivi incluse le rettifiche finanziarie.

3.

L’autorità di gestione, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, coinvolge i seguenti organismi nell’attuazione di misure di informazione e pubblicità:

3.

L’autorità di gestione, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, coinvolge i seguenti organismi nell’attuazione di misure di informazione e pubblicità:

 

h )

i partner di cui all’articolo 5 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni];

 

a )

i partner di cui all’articolo 5 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni];

 

i)

centri di informazione sull’Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri;

 

b )

centri di informazione sull’Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri;

 

j)

istituti di istruzione e di ricerca.

 

c )

istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un’ampia diffusione delle informazioni di cui all’articolo 120, paragrafo 1, lettere a) e b).

Tali organismi provvedono a un’ampia diffusione delle informazioni di cui all’articolo 120, paragrafo 1, lettere a) e b).

3.

MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.

MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.1

Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

3.1

Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1.

L'autorità di gestione provvede affinché gli obiettivi del programma operativo e le possibilità di finanziamento offerte dal FEAMP siano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate.

1.

L'autorità di gestione provvede affinché gli obiettivi del programma operativo e le possibilità di finanziamento offerte dal FEAMP siano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate.

2.

L'autorità di gestione provvede affinché i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:

2.

L'autorità di gestione provvede affinché i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:

 

a)

le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;

 

a)

le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;

 

b)

una descrizione delle condizioni di ammissibilità delle domande, delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;

 

b)

le condizioni di ammissibilità delle domande, le procedure di esame delle domande di finanziamento e le rispettive scadenze;

 

 

b bis)

le possibili conseguenze finanziarie di eventuali infrazioni delle norme della politica comune della pesca;

 

c)

i criteri di selezione degli interventi da finanziare;

 

c)

i criteri di selezione degli interventi da finanziare;

 

d)

i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;

 

d)

i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;

 

e)

le domande devono proporre attività di comunicazione commisurate all'entità dell'intervento, al fine di informare il pubblico in merito alle finalità dell'intervento stesso e al relativo sostegno dell'UE.

 

e)

le domande devono proporre attività di comunicazione commisurate all'entità dell'intervento, al fine di informare il pubblico in merito alle finalità dell'intervento stesso e al relativo sostegno dell'UE.

3.2.

Misure di informazione rivolte ai beneficiari

3.2.

Misure di informazione rivolte ai beneficiari

L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2.

L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0282/2013).

(2)   Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

(1)   GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1

(2)   Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1).

(*)   GU: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(3)   GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(4)   GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(5)   GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.


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