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Document 52013AP0441
Amendments adopted by the European Parliament on 23 October 2013 on the amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund repealing Council Regulation (EC) No 1198/2006 and Council Regulation (EC) No 861/2006 and Council Regulation No XXX/2011 on integrated maritime policy (COM(2013)0245 — C7-0108/2013 — 2011/0380(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2013, alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (CE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata (COM(2013)0245 — C7-0108/2013 — 2011/0380(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2013, alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (CE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata (COM(2013)0245 — C7-0108/2013 — 2011/0380(COD))
GU C 208 del 10.6.2016, p. 506–692
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 208/506 |
P7_TA(2013)0441
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2013, alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (CE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata (COM(2013)0245 — C7-0108/2013 — 2011/0380(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 208/26)
Emendamento 1
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Visto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 175, l’articolo 188, l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 194, paragrafo 2, e l’articolo 195, paragrafo 2, |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, e l'articolo 349 , |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 31
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 32
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 32 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 32 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 32 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 33 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 34
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 35
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 36
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 37
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 38
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 38 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 39
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 40
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 40 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 40 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 40 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 41
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 42
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 44
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 44 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 44 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 45
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 46
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 47
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Considerando 48
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Considerando 49
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 50
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 51
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Considerando 52
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Considerando 53
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Considerando 54
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Considerando 55
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Considerando 56
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Considerando 57
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Considerando 58
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Considerando 60
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Considerando 61
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Considerando 62
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Considerando 63
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Considerando 63 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Considerando 64
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 97
Proposta di regolamento
Considerando 65
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 98
Proposta di regolamento
Considerando 66
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Votazione distinta
Proposta di regolamento
Considerando 68
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 100
Proposta di regolamento
Considerando 69
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 101
Proposta di regolamento
Considerando 70
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Considerando 72 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 103
Proposta di regolamento
Considerando 73
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Considerando 73 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Considerando 74
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Considerando 76
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Considerando 76 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Considerando 77
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 109
Proposta di regolamento
Considerando 77 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Considerando 79
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Considerando 80
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Considerando 81
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Considerando 84
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Considerando 88
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Considerando 88 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Considerando 91
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Considerando 93
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Considerando 95
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Considerando 96 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Considerando 96 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, quest’ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio dell’Unione. |
Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, quest'ultimo si applica a interventi effettuati nel territorio , nelle acque e nell'ambito della flotta dell'Unione. |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 583
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 5 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento orale
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — punto 18 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragraph 2 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Nel perseguire tali obiettivi, il FEAMP tiene conto dei principi di equità intergenerazionale e di genere. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragraph 3 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Questi obiettivi sono perseguiti senza aumentare la capacità di pesca. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 6 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli obiettivi del FEAMP contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tali obiettivi sono perseguiti tramite le sei priorità dell’Unione, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune (di seguito: QSC): |
Gli obiettivi del FEAMP contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva , oltre che all'attuazione della PCP . Tali obiettivi sono perseguiti tramite le sei priorità dell’Unione per la pesca, l’acquacoltura sostenibile e le attività connesse , che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico comune (di seguito: QSC): |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 2 — lettera bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 3 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 3 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 3 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 4 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 4 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 5 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 5 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 6 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 6 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 6 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 6 — punto 6 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato. |
1. Agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese dei settori della pesca e dell’acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 42 del trattato. |
2. In deroga al paragrafo 1, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento qualora essi rientrino nell'ambito dell’articolo 42 del trattato. |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
In aggiunta ai principi enunciati all’articolo 4 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni], la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la complementarità tra il sostegno offerto dal FEAMP e quello proveniente da altre politiche e da altri strumenti finanziari dell’Unione, incluso il regolamento (CE) n. [che stabilisce il programma quadro per l’ambiente e l’azione contro i cambiamenti climatici (programma quadro LIFE)], e quelli nell’ambito dell’azione esterna dell’Unione. Il coordinamento fra il sostegno offerto dal FEAMP e il programma quadro LIFE viene realizzato, in particolare, promuovendo il finanziamento di attività complementari ai progetti integrati finanziati nell’ambito del programma quadro LIFE, nonché l’uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell’ambito del programma quadro LIFE . |
In aggiunta ai principi enunciati all’articolo 4 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni], la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento e la complementarità tra il sostegno offerto dal FEAMP e quello proveniente da altre politiche e da altri strumenti finanziari dell’Unione, compresi quelli nell’ambito dell’azione esterna dell’Unione. Tale requisito di coordinamento e complementarità è incluso nei programmi operativi . |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
Al FEAMP si applicano le precondizioni di cui all’allegato III del presente regolamento. |
Al FEAMP si applicano le precondizioni specifiche di cui all’allegato III del presente regolamento. |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Esame del rispetto dei massimali di capacità |
|
1. Entro … (*) , la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, effettuerà un esame del rispetto da parte degli Stati membri dei massimali di capacità di pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. …/… [sulla PCP]. |
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2. Qualora l'esame di cui al paragrafo 1 riveli che uno Stato membro non rispetta i propri massimali di capacità, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti e gli impegni per il programma operativo dello Stato membro interessato. |
|
3. La Commissione revoca la sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro adotti misure volte al rispetto dei propri massimali di capacità e queste misure vengano approvate dalla Commissione. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera b quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 571
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell’ambito del FEAMP forniscano all’autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 e non abbiano commesso irregolarità nell’ambito del FEP o del FEAMP secondo quanto descritto al paragrafo 2. Gli Stati membri accertano la veridicità della dichiarazione preliminarmente all’approvazione dell’intervento. |
4. Gli Stati membri esigono che gli operatori che presentano una domanda nell’ambito del FEAMP forniscano all’autorità di gestione una dichiarazione firmata attestante che essi rispettano i criteri elencati al paragrafo 1 e al paragrafo 2. Gli Stati membri accertano la veridicità della dichiarazione preliminarmente all’approvazione dell’intervento sulla base delle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n . 1224/2009 o di altri dati disponibili in materia. |
Emendamento 610
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 12 bis |
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Sospensione dei pagamenti |
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Se un operatore è indagato per aver commesso una violazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, qualunque pagamento a titolo del FEAMP a suo favore è sospeso. Se è accertato che un operatore ha commesso una violazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, la domanda di tale operatore è considerata inammissibile. |
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 13 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 13 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 13 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 13 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 13 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 13 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 611
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafi da 2 a 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. 4 535 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e III del titolo V. |
2. Un massimo pari al 71,86 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è attribuito allo sviluppo sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e III del titolo V. |
3. 477 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all’articolo 78. |
3. Un minimo pari al 12,5 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è attribuito alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 78. |
4. 358 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all’articolo 79. |
4. Un minimo pari al 12,97 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è attribuito alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 79. |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano annualmente : |
5. Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano: |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 — trattino 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5 — trattino 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. 45 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all’ articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso . |
6. X EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti ai piani di produzione e di commercializzazione di cui all’articolo 69 e agli aiuti al magazzinaggio di cui all’ articolo 70 . |
Emendamento 616
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. Gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 2, 5 e 6, per le misure di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4. |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 16 bis |
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[Importi di riferimento annuali e stanziamenti annuali] |
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1. L'importo finanziario di riferimento indicativo e generale — ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del XX/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria — per l'attuazione del Programma nel periodo 2014-2020 ammonta a X EUR ai prezzi costanti del 2011. |
|
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria. |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera a — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera a — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera b — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l’attuazione delle priorità dell’Unione da cofinanziare tramite il FEAMP. |
1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo unico per l’attuazione delle priorità dell’Unione di cui all’articolo 6 del presente regolamento, da cofinanziare tramite il FEAMP. |
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Per la sezione del programma operativo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera n), la Commissione adotta mediante un atto di esecuzione le priorità dell’Unione per la politica di esecuzione e controllo entro il 31 maggio 2013. |
3. Per la sezione del programma operativo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera n), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 riguardo alle priorità dell’Unione per la politica di esecuzione e controllo entro il 31 maggio 2013. |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Ciascuno Stato membro inserisce un piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. …/… [relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]. |
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 19 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 19 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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L’analisi è strutturata intorno alle priorità dell’Unione. Le specifiche esigenze relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi nonché alla promozione dell’innovazione sono determinate trasversalmente alle priorità dell’Unione, in modo da individuare risposte adeguate in questi due campi a livello di ciascuna priorità; una sintesi della situazione delle politiche ammissibili al sostegno in termini di punti di forza e debolezze; |
L’analisi è strutturata intorno alle priorità dell’Unione stabilite all’articolo 6 . Le specifiche esigenze relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi nonché alla promozione dell’innovazione sono determinate in relazione alle priorità dell’Unione, in modo da individuare le risposte più adeguate a livello di ciascuna delle priorità connesse a tali ambiti ; |
||||
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Detta analisi verte anche sugli effetti dell’attuazione della PCP in ogni regione o zona costiera. |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera h ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera j — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera k
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera l — punto i bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera l — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera m
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera n — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera o — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera o — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera o — punto i — trattino 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera o — punto i — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera o — punto i — trattino 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera o — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione adotta , mediante atti di esecuzione , le norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 128, paragrafo 2. |
4. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 128, paragrafo 3. |
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione approva il programma operativo mediante un atto di esecuzione. |
2. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo all'approvazione del programma operativo dopo aver accertato il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 . Una volta approvati, i programmi operativi sono resi pubblici. |
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
A tal fine, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che indichi nei dettagli i cambiamenti intervenuti nelle priorità dell’Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e i corrispondenti interventi cui deve essere concessa la priorità. |
A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 riguardo ai dettagli dei cambiamenti intervenuti nelle priorità dell'Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e ai corrispondenti interventi cui deve essere concessa la priorità. |
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri presentano alla Commissione la modifica del programma operativo entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’anno di attuazione interessato. |
Gli Stati membri possono modificare il loro programma operativo, tenendo conto delle nuove priorità stabilite nella decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri presentano alla Commissione le eventuali modifiche del programma operativo entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'anno di attuazione interessato. |
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di lavoro annuale. I piani di lavoro annuali contengono una descrizione delle procedure e dei metodi da utilizzare per la raccolta e l’analisi dei dati nonché per valutare l’accuratezza e precisione di questi ultimi. |
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di lavoro annuale o notificano alla Commissione la prosecuzione del piano in vigore l'anno precedente . I piani di lavoro annuali sono redatti nel quadro di un programma nazionale pluriennale stabilito conformemente al programma dell'Unione e contengono una descrizione delle procedure e dei metodi da utilizzare per la raccolta e l'analisi dei dati nonché per valutare l'accuratezza e precisione di questi ultimi. |
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 128, paragrafo 2 . |
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 128, paragrafo 3 . |
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 25 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Programma di lavoro annuale |
Programma operativo pluriennale e programmi di lavoro annuali |
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini dell’ applicazione del titolo VI, capi I e II, e dell’articolo 92, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro annuale conformemente agli obiettivi fissati in tali capitoli . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 128, paragrafo 3. |
1. Ai fini della determinazione dei dettagli riguardanti l' applicazione del titolo VI, capi I e II, e dell'articolo 92, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 127 riguardo alla definizione di un programma operativo pluriennale, che prevederà tra l'altro programmi di lavoro annuali, conformemente agli obiettivi fissati in tali capi. |
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il programma di lavoro annuale fissa gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione e l'importo totale. Esso contiene inoltre una descrizione delle attività da finanziare, un’indicazione dell’importo concesso a ciascuna attività, un calendario indicativo dell’attuazione nonché informazioni su quest’ultima. Per ciascuno stanziamento vengono indicate le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. |
2. Il programma operativo pluriennale e i programmi di lavoro annuali fissano gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il metodo di attuazione e l'importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle attività da finanziare, un'indicazione dell'importo concesso a ciascuna attività e un calendario indicativo dell'attuazione nonché informazioni su quest'ultima. Nel caso delle sovvenzioni, i programmi indicano le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Essi prevedono altresì l'obbligo di presentare relazioni annuali sull'esecuzione del bilancio. |
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui all’articolo 32 , paragrafo 1, lettera b), all’articolo 36 , all’articolo 39 , paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 40 , paragrafo 2, del presente regolamento non trasferisce la nave a un paese terzo al di fuori dell'Unione almeno nei 5 anni successivi alla data del pagamento effettivo dell’aiuto al beneficiario. |
1. Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui agli articoli 32, 36, 39 o 40 del presente regolamento non trasferisce la nave a un paese terzo al di fuori dell'Unione per almeno 5 anni successivi alla data del pagamento effettivo dell'aiuto al beneficiario , salvo nel caso in cui l'aiuto in questione sia rimborsato pro rata temporis dal beneficiario prima del trasferimento . La prima frase del presente paragrafo non pregiudica l'articolo 135 del [regolamento finanziario]. |
Emendamento 618
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure relative ai programmi per l'occupazione sostenibile dei giovani nella pesca artigianale di cui all'articolo 32, paragrafo - 1, all'arresto temporaneo di cui all'articolo 33 bis, alla sostituzione o all'ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all'articolo 39 e alla cessazione permanente non supera il 20 % dell’assistenza finanziaria dell'Unione assegnata a ciascuno Stato membro. |
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di promuovere l’innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili . |
1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca e nell'industria di trasformazione , il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre tecniche, attrezzature o prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati , ad esempio tramite la progettazione di imbarcazioni innovative, come pure processi e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati , purché tali progetti contribuiscano agli obiettivi formulati all'articolo 2 del regolamento (UE) n . …/… [sulla PCP]. |
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto dallo Stato membro, che ne convalidi i risultati. |
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico, riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione , che ne convalidi i risultati. |
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all’articolo 120. |
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di relazioni accessibili al pubblico nonché di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120. |
Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La procedura di richiesta di sostegno all'innovazione è resa più accessibile per incoraggiare un maggior numero di progetti. |
Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può sostenere: |
1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere una pesca più sostenibile , il FEAMP può sostenere: |
Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli studi di fattibilità e la consulenza di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettere a) e b ), saranno forniti da organismi scientifici o tecnici riconosciuti, provvisti delle competenze richieste quali riconosciute dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro. |
2. Gli studi di fattibilità, la consulenza e i servizi di cui rispettivamente al paragrafo 1 , lettere a), a bis ), a ter) e b), sono forniti da organismi scientifici , accademici, professionali o tecnici riconosciuti, provvisti delle competenze richieste quali riconosciute dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro. |
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli operatori o alle organizzazioni di pescatori, riconosciuti dallo Stato membro, che hanno commissionato lo studio di fattibilità di cui al paragrafo 1. |
3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli operatori, alle organizzazioni di pescatori o agli organismi di diritto pubblico riconosciuti dallo Stato membro, che hanno commissionato lo studio di fattibilità o che hanno richiesto la consulenza o i servizi di cui al paragrafo 1 , lettere a), a bis), a ter) e b) . |
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi da finanziare a norma del presente articolo siano selezionati mediante procedura accelerata. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi da finanziare a norma del presente articolo siano selezionati mediante procedura accelerata , in particolare per le attività di pesca costiera artigianale e pesca nelle acque interne . |
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere: |
1. Per favorire il miglioramento della raccolta, della promozione e del trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, il FEAMP può sostenere: |
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta dei dati, studi, diffusione delle conoscenze e delle buone pratiche. |
2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta e gestione dei dati, progetti comuni di ricerca, studi, progetti pilota, seminari, diffusione delle conoscenze e delle buone prassi. |
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 32 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro |
Favorire l'imprenditoria, la diversificazione e la creazione di posti di lavoro |
Emendamento 619
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo - 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1 quater. Al fine di agevolare la creazione di posti di lavoro per i giovani nel settore della pesca artigianale, il FEAMP può sostenere: |
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Emendamento 620
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo - 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1 ter. Possono beneficiare del sostegno di cui al paragrafo 1 le persone di età inferiore ai 30 anni registrate come disoccupate e riconosciute tali dall'amministrazione competente di uno Stato membro. Il tirocinante è accompagnato a bordo da un pescatore professionale di almeno 50 anni di età. |
Emendamento 621
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo - 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun beneficiario per un periodo massimo di due anni durante il periodo di programmazione e per un importo massimo di 40 000 EUR. |
Emendamento 622
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo - 1 (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. Due terzi del programma di tirocinio consistono in attività di formazione a bordo, un terzo è costituito da corsi di teoria. |
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per favorire la diversificazione e la creazione di posti di lavoro al di fuori del settore della pesca , il FEAMP può sostenere: |
1. Per favorire la diversificazione, il FEAMP può altresì sostenere attività complementari correlate all'attività principale della pesca, mediante : |
Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso ai pescatori: |
2. Il sostegno di cui al paragrafo - 1 e al paragrafo 1, lettera a, è concesso ai pescatori: |
Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell'Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo. |
3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell'Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti alla data di presentazione della domanda. |
Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è accordato ai pescatori solo a condizione che le attività complementari alla pesca riguardino attività centrali della pesca, come il turismo legato alla pesca sportiva, la ristorazione, i servizi ambientali concernenti la pesca o le attività pedagogiche relative alla pesca. |
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 si astengono dal praticare la pesca professionale nei cinque anni successivi al ricevimento dell’ultima quota di pagamento del sostegno. |
soppresso |
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 32 bis |
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Sostegno alla creazione di imprese per giovani pescatori |
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1. Il FEAMP può fornire un sostegno a titolo individuale ai giovani pescatori che soddisfano le seguenti condizioni: |
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2. L'imbarcazione per la pesca di cui al paragrafo 1 appartiene a un segmento della flotta per il quale la relazione sulle capacità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …/… [sulla PCP] abbia dimostrato un equilibrio fra le possibilità di pesca e la capacità della flotta. |
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3. L'importo del sostegno di cui al paragrafo 1 non può essere superiore a 100 000 EUR. |
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 33 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Salute e sicurezza a bordo |
Salute , igiene e sicurezza a bordo |
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell’Unione. |
1. Al fine di migliorare le condizioni di salute, igiene, sicurezza, lavoro e vita a bordo dei pescatori, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione e non incrementino la capacità di pesca del peschereccio . |
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Al fine di migliorare l'assistenza ai pescatori in caso di incidente, il FEAMP può incoraggiare i progetti collettivi destinati a far sì che l'intero equipaggio riceva una formazione medica. |
Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 33 bis |
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Arresto temporaneo delle attività di pesca |
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1. Il FEAMP contribuisce al finanziamento delle misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca unicamente nei seguenti casi: |
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Il sostegno è concesso mediante l'assegnazione di una compensazione finanziaria per il periodo di inattività. |
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2. La durata della misura di cui al paragrafo 1 è determinata sulla base delle migliori ricerche scientifiche disponibili sullo stato degli stock. |
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3. Le sospensioni stagionali ricorrenti delle attività di pesca che non rientrano in quelle descritte al paragrafo 1, lettera c), non sono prese in considerazione ai fini della concessione di indennità o del pagamento ai sensi del presente articolo. |
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4. Il FEAMP può contribuire al finanziamento delle misure di cui al paragrafo 1 per i pescatori e i proprietari di pescherecci interessati per una durata massima di sei mesi per peschereccio durante tutto il periodo di programmazione. Il sostegno è concesso: |
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5. Durante i periodi in cui è corrisposto il sostegno di cui al paragrafo 1, il peschereccio e i membri dell'equipaggio interessati non svolgono alcuna attività di pesca. Gli Stati membri si accertano della sospensione delle attività. |
Emendamento 623
Proposta di regolamento
Articolo 33 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 33 ter |
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Fondi di mutualizzazione a fini assicurativi |
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1. Il FEAMP può contribuire a fondi di mutualizzazione riconosciuti da uno Stato membro secondo la legislazione nazionale che consentono ai pescatori affiliati di assicurarsi contro le perdite causate da: |
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2. Le calamità naturali o gli eventi ambientali o sanitari sono ufficialmente riconosciuti in quanto tali dallo Stato membro interessato oppure dalle norme interne del fondo di mutualizzazione, ove queste ultime lo richiedano. Ove appropriato, gli Stati membri possono stabilire in anticipo i criteri sulla base dei quali tale riconoscimento ufficiale si considera accordato. |
Emendamento 624
Proposta di regolamento
Articolo 33 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 33 quater |
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Arresto definitivo delle attività di pesca |
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1. Il FEAMP può contribuire al finanziamento delle misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca solo mediante la demolizione dei pescherecci a condizione che il programma di disarmo: |
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2. Il sostegno ai sensi del paragrafo 1 è concesso: |
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3. Il pescatore, il proprietario o l'impresa interessati sospendono effettivamente tutte le attività di pesca. La prova dell'arresto definitivo di dette attività è fornita all'autorità nazionale competente dal beneficiario del sostegno. La compensazione è rimborsata pro rata temporis se il pescatore o l'impresa riprendono l'attività di pesca entro un periodo inferiore a due anni dalla data di presentazione della domanda. |
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4. Il sostegno pubblico in virtù del presente articolo può essere concesso fino al 31 dicembre 2016. |
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5. Il sostegno a norma del presente articolo è corrisposto solo dopo che la capacità equivalente è stata radiata in modo permanente dallo schedario dei pescherecci dell'Unione e sono state radiate in modo permanente anche le licenze e le autorizzazioni di pesca. Il beneficiario del sostegno non può registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all'ottenimento di tale sostegno. La diminuzione di capacità si traduce nell'equivalente riduzione permanente della capacità limite del segmento di flotta. |
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6. I pescherecci tradizionali e in legno non sono ammissibili al sostegno a norma del presente articolo. |
Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 34
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 34 |
soppresso |
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Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca trasferibili della PCP |
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1. Al fine di istituire o modificare sistemi di concessioni di pesca trasferibili ai sensi dell’articolo 27 del [regolamento sulla PCP], il FEAMP può sostenere: |
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2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è concesso esclusivamente agli enti pubblici. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva di concessioni di pesca trasferibili messe in comune conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento sulla politica comune della pesca. |
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Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 35 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Sostegno all’attuazione delle misure di conservazione nell’ambito della PCP |
Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle misure di conservazione nell'ambito della PCP |
Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per garantire l’efficace applicazione delle misure di conservazione di cui agli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP può sostenere: |
1. Per garantire l’efficace ideazione e applicazione delle priorità della PCP in materia di regionalizzazione e delle misure di conservazione adottate a norma del [regolamento sulla politica comune della pesca], compresi i piani pluriennali, il FEAMP può sostenere: |
Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamenti 289 e 612
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 640
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere investimenti destinati ad attrezzature: |
1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere ricerche e investimenti destinati ad attrezzature , strumentazioni o sistemi : |
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 295
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 297
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera c quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 298
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Nelle regioni ultraperiferiche, il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per i dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci (DCP), soltanto se questi contribuiscono a una pesca sostenibile e selettiva. |
Emendamento 299
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o di un'altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP]. |
3. Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una selettività notevolmente migliore con riguardo alla taglia e un impatto minore sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature , strumentazioni o sistemi autorizzati a norma del diritto dell'Unione o di un'altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP]. |
Emendamento 300
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 4 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 301
Proposta di regolamento
Articolo 36 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 36 bis |
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Sostegno destinato a mitigare l'impatto economico di eventi eccezionali |
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Al fine di mitigare l'impatto economico di un evento eccezionale che impedisce il normale svolgimento dell'attività di pesca, il FEAMP può concedere ai proprietari di pescherecci e ai pescatori un sostegno per la sospensione temporanea delle attività di pesca. Non è considerata evento eccezionale l'attuazione di misure di conservazione degli stock ittici. |
Emendamento 574/REV
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di contribuire all’eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull’ambiente o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive . |
1. Al fine di contribuire all'eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY e di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino e l'impatto dei predatori protetti , il FEAMP può sostenere regimi e progetti volti a sviluppare , migliorare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente , compreso il miglioramento delle tecniche di pesca e della selettività degli interventi di pesca, o a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine e la coesistenza con i predatori protetti, sulla base di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca . |
Emendamento 303
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati. |
2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo , che possono essere attuati da organizzazioni di pescatori riconosciute da uno Stato membro, sono svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro che ne convalidi i risultati. |
Emendamento 304
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere oggetto di un'adeguata pubblicità da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120. |
3. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere resi pubblici da parte dello Stato membro secondo quanto disposto all'articolo 120. |
Emendamento 305
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5 % delle navi della flotta nazionale o il 5 % della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda. |
4. I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5 % delle navi della flotta nazionale o il 5 % della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda. Su richiesta di uno Stato membro, in circostanze debitamente giustificate e previa raccomandazione dello CSTEP, la Commissione può approvare progetti che superino il limite fissato nel presente paragrafo. |
Emendamento 306
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli interventi che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro. |
5. Gli interventi che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro o entro il contingente di catture effettuate nel quadro di una ricerca scientifica di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (CE) n . 1224/2009. |
Emendamento 625
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei pescatori alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di attività di pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi: |
1. Al fine di promuovere la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di attività di pesca sostenibili, e, ove del caso, la partecipazione dei pescatori, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi che hanno un effetto diretto sulle attività del settore della pesca : |
Emendamento 626
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 627
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 628
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 629
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 630
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera d — punto i (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 631
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera d — punto ii (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 632
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 633
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 575/REV
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 308
Proposta di regolamento
Articolo 38 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli interventi a norma del presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico e prevedono la partecipazione di pescatori o organizzazioni di pescatori, riconosciute dallo Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o FLAG quali definiti all'articolo 62. |
2. Gli interventi a norma del presente articolo sono attuati da organismi di diritto pubblico tecnici o scientifici e prevedono la partecipazione di pescatori , consigli consultivi, organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro, o organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o FLAG quali definiti all'articolo 62. |
Emendamento 309
Proposta di regolamento
Articolo 39 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Mitigazione dei cambiamenti climatici |
Efficienza energetica e riduzione della capacità |
Emendamento 310
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici , il FEAMP può sostenere: |
1. Al fine di migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci , il FEAMP può sostenere: |
Emendamento 311
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 312
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 313
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 314
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 315
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 1 — lettera b quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 641
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sostegno non può essere concesso per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio. |
2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci adibiti alla pesca costiera artigianale e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio. |
Emendamento 317
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 per definire gli investimenti ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a). |
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 riguardo agli investimenti ammissibili a norma del paragrafo 1, lettera a) , e alle norme dettagliate concernenti l'applicazione dei criteri enunciati nel presente articolo . |
Emendamento 318
Proposta di regolamento
Articolo 40 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Al fine di migliorare la qualità del pesce catturato il FEAMP può sostenere investimenti a bordo destinati a tale scopo. |
1. Al fine di migliorare il valore aggiunto e la qualità delle catture commerciali, il FEAMP può sostenere: |
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Emendamento 319
Proposta di regolamento
Articolo 40 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Al fine di migliorare l'utilizzo delle catture indesiderate, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e valorizzare la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. … relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]. |
2. Il FEAMP può sostenere investimenti a bordo volti a migliorare la gestione, il magazzinaggio e lo sbarco delle catture indesiderate, al fine di fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e di valorizzare la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. … relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]. |
Emendamento 320
Proposta di regolamento
Articolo 40 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è vincolato all'uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate. |
Emendamento 321
Proposta di regolamento
Articolo 40 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda. |
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 , lettera b), è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda. |
Emendamento 603
Proposta di regolamento
Articolo 41 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca |
Porti, luoghi di sbarco , sale per la vendita all'asta e altre infrastrutture di sostegno a terra |
Emendamento 604
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini. |
1. Il FEAMP può sostenere investimenti per il miglioramento di quelle esistenti quali porti di pesca, siti di sbarco, sale per la vendita all'asta e altre infrastrutture di sostegno a terra, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini. |
Emendamento 323
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Al fine di migliorare l'utilizzo delle catture indesiderate, il FEAMP può sostenere investimenti nei porti di pesca e nei siti di sbarco che consentano di fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali e che valorizzino la parte sottoutilizzata del pesce catturato, in linea con l'articolo 15 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]. |
2. Gli investimenti possono riguardare: |
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Emendamento 324
Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 41 bis |
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Protezione del patrimonio marittimo |
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1. Al fine di appoggiare e promuovere i mestieri marittimi tradizionali legati alla pesca e di conservare o mantenere operativi i pescherecci che rientrano nella protezione del patrimonio marittimo di uno Stato membro, il FEAMP può sostenere: |
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2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di cantieri navali e di pescherecci e soltanto una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio. |
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3. Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci che ricevono un sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b) continuino a operare. |
Emendamento 325
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti: |
1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca nelle acque interne sull'ambiente, accrescere l'efficienza energetica, migliorare la qualità del pesce sbarcato o la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro, il capitale umano e la formazione, il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti: |
Emendamento 326
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 327
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 328
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 329
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 330
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il FEAMP può sostenere investimenti relativi all'imprenditoria di cui all'articolo 32 e alle stesse condizioni previste in tale articolo. |
Emendamento 331
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la promozione dell'innovazione a norma dell'articolo 28, i servizi di consulenza a norma dell'articolo 29 e i partenariati tra esperti scientifici e pescatori a norma dell'articolo 30. |
Emendamento 332
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 333
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 334
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la destinazione ad altre attività delle navi operanti nelle acque interne alle condizioni previste all'articolo 32 del presente regolamento. |
3. Al fine di sostenere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne, il FEAMP può sostenere la diversificazione delle attività di pesca nelle acque interne complementari ad altre attività alle condizioni previste all'articolo 32 del presente regolamento. |
Emendamento 634
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere la partecipazione dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne alla gestione, al ripristino e alla sorveglianza dei siti NATURA 2000 quando queste zone sono direttamente interessate da attività di pesca, nonché al recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, fermo restando l’articolo 38, paragrafo 1, lettera d). |
5. Al fine di proteggere e di sviluppare la fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può sostenere: |
Emendamento 635
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 5 — lettera a (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 636
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 5 — lettera b (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 336
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne. |
6. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché le navi che ricevono un sostegno a norma del presente articolo continuino ad operare esclusivamente nelle acque interne. |
Emendamento 337
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Salvo ove espressamente disposto, il sostegno nell'ambito del presente capo è limitato alle imprese acquicole. |
1. Salvo ove espressamente disposto, il sostegno nell'ambito del presente capo è limitato alle imprese acquicole sostenibili, incluse quelle gestite da imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore di cui al paragrafo 1 bis e alle organizzazioni di produttori e imprenditori acquicoli . Il sostegno non è concesso agli operatori colpevoli di gravi violazioni del diritto dell'Unione in materia ambientale. |
Emendamento 338
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Ai fini del presente articolo, gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore presentano un piano aziendale e, qualora l'investimento superi 150 000 EUR, uno studio di fattibilità. |
Emendamento 589
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti che entreranno in vigore dopo il 2014 in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione , il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese . |
2. Il sostegno è limitato agli investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che dimostrano di avere un impatto inferiore sull'ambiente o prestazioni migliori in termini di salute umana o animale, igiene o benessere degli animali rispetto a quanto richiesto dal diritto dell'Unione. |
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Il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura che utilizzano organismi geneticamente modificati. |
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Il sostegno non è concesso per alcun intervento di acquacoltura intensiva nelle zone marine protette o nelle riserve di ricostituzione di stock ittici . |
Emendamento 340
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura, il FEAMP può sostenere interventi : |
1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore dell'acquacoltura sostenibile , il FEAMP può sostenere progetti volti a : |
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Emendamento 341
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli interventi a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati. |
2. Gli interventi a norma del presente articolo sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico , accademico o tecnico pubblico o privato riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati. |
Emendamento 342
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Il FEAMP fornisce un contributo finanziario allo sviluppo e all'innovazione nel settore acquicolo ai sensi dei piani strategici pluriennali definiti dagli Stati membri. |
Emendamento 343
Proposta di regolamento
Articolo 46 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Investimenti destinati all'acquacoltura offshore e a quella di tipo non alimentare |
Investimenti destinati all'acquacoltura |
Emendamento 344
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Al fine di favorire forme di acquacoltura con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere investimenti destinati allo sviluppo dell'acquacoltura offshore e di quella di tipo non alimentare. |
1. Al fine di favorire forme di acquacoltura sostenibile con un elevato potenziale di crescita, il FEAMP può sostenere: |
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Emendamento 345
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per l'aumento della produzione e/o per l'ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o per la costruzione di nuove imprese acquicole a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura. |
Emendamento 346
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Il sostegno ai sensi del presente articolo è concesso solo laddove sia stata dimostrata chiaramente, in una relazione indipendente sulla commercializzazione, l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto. Le imprese create sono economicamente sostenibili e non contribuiscono a un eccesso di produzione nel settore. |
Emendamento 347
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nel settore dell' agricoltura , il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano ai seguenti obiettivi: |
1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nel settore dell' acquacoltura sostenibile , il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano ai seguenti obiettivi: |
Emendamento 348
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 349
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 350
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 351
Proposta di regolamento
Articolo 47 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole solo a condizione che le attività complementari diverse dall'acquacoltura rappresentino attività acquicole chiave dell'impresa , come il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura. |
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole solo a condizione che le attività complementari diverse dall'acquacoltura rappresentino la produzione o la commercializzazione acquicole chiave, come il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative all'acquacoltura. |
Emendamento 352
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi: |
1. Al fine di migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e di ridurre l'impatto ambientale dei loro interventi , il FEAMP può sostenere i seguenti obiettivi: |
Emendamento 353
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 637
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 638
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 354
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 355
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 356
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura. |
3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale o a organizzazioni professionali riconosciute dallo Stato membro . Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI , organizzazioni acquicole professionali riconosciute dallo Stato membro, organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura o associazioni di organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura . |
Emendamento 357
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Quando il sostegno da concedere non supera l'importo di 4 000 EUR, il beneficiario può essere selezionato mediante procedura accelerata. |
Emendamento 358
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per ciascuna categoria di servizi di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e). |
soppresso |
Emendamento 359
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 360
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 361
Proposta di regolamento
Articolo 49 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere concesso alle imprese acquicole di grandi dimensioni. |
soppresso |
Emendamento 362
Proposta di regolamento
Articolo 50 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura, il FEAMP può sostenere: |
1. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura e di ridurre l'impatto ambientale degli interventi , il FEAMP può sostenere: — |
Emendamento 363
Proposta di regolamento
Articolo 50 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 364
Proposta di regolamento
Articolo 50 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 365
Proposta di regolamento
Articolo 50 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 366
Proposta di regolamento
Articolo 50 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 367
Proposta di regolamento
Articolo 50 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso esclusivamente a enti pubblici. |
2. L'ammissibilità al sostegno a norma del presente articolo è limitata a enti pubblici o a organizzazioni private incaricate da uno Stato membro di svolgere le attività di cui alle lettere a), a bis) e b) del paragrafo 1 . |
Emendamento 368
Proposta di regolamento
Articolo 51 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Promozione di nuovi acquacoltori |
Promozione di nuovi operatori del settore dell'acquacoltura sostenibile e della trasformazione dell'acquacoltura |
Emendamento 369
Proposta di regolamento
Articolo 51 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese acquicole da parte di nuovi operatori. |
1. Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese o cooperative acquicole sostenibili da parte di nuovi operatori , anche nel relativo settore della trasformazione, con particolare attenzione ai giovani acquacoltori e alle pari opportunità . |
Emendamento 370
Proposta di regolamento
Articolo 51 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che: |
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1 è concesso agli acquacoltori che fanno il loro ingresso nel settore, a condizione che: |
Emendamento 371
Proposta di regolamento
Articolo 51 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 372
Proposta di regolamento
Articolo 51 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 373
Proposta di regolamento
Articolo 52 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Promozione dell'acquacoltura con un livello elevato di protezione ambientale |
Promozione dell'acquacoltura sostenibile con un livello elevato di protezione ambientale |
Emendamento 374
Proposta di regolamento
Articolo 52 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Al fine di ridurre sostanzialmente l'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente il FEAMP può sostenere investimenti destinati ai seguenti obiettivi : |
Al fine di ridurre sostanzialmente l'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti destinati a : |
Emendamento 375
Proposta di regolamento
Articolo 52 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 376
Proposta di regolamento
Articolo 52 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 377
Proposta di regolamento
Articolo 52 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 378
Proposta di regolamento
Articolo 52 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 379
Proposta di regolamento
Articolo 52 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 380
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere: |
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura biologica o più efficiente sotto il profilo energetico, il FEAMP può sostenere: |
Emendamento 381
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 382
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 383
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 384
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di tre anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni. |
2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di cinque anni o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni. |
Emendamento 385
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di due anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS. |
3. Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di cinque anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS. |
Emendamento 386
Proposta di regolamento
Articolo 53 — paragrafo 4 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 387
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere: |
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile che fornisca servizi ambientali, il FEAMP può sostenere: |
Emendamento 388
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 389
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 390
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 391
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a) può essere erogato sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/ o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Emendamento 392
Proposta di regolamento
Articolo 54 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti. |
4. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti , nonché di indennizzo per le perdite subite dagli stock acquicoli a causa delle specie protette, purché siano state adottate misure di tutela . |
Emendamento 393
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il FEAMP sostiene la compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario. |
1. Il FEAMP può sostenere la compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario. |
Emendamento 395
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 396
Proposta di regolamento
Articolo 55 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione. |
soppresso |
Emendamento 397
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, in particolare in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere: |
1. Al fine di promuovere la salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, in particolare in termini di prevenzione e biosicurezza, il FEAMP può sostenere imprese acquicole e organizzazioni acquicole professionali per i seguenti interventi : |
Emendamento 398
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 399
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 400
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 401
Proposta di regolamento
Articolo 56 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 402
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può sostenere il contributo a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute a : |
1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può sostenere il contributo a un'assicurazione degli stock acquicoli o a un fondo di mutualizzazione riconosciuto dallo Stato membro che copra le perdite dovute ad almeno uno dei seguenti elementi : |
Emendamento 403
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 404
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 405
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 406
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 407
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 408
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 1 — lettera d quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 409
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il verificarsi di un evento climatico avverso o l'insorgenza di una malattia nel settore acquicolo sono oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato. |
2. Il verificarsi di un evento climatico avverso, di una malattia , di inquinamento massiccio o di una qualsiasi delle altre circostanze di cui al paragrafo 1 nel settore acquicolo è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato. |
Emendamento 410
Proposta di regolamento
Articolo 57 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30 % della produzione annua dell'acquacoltore. |
3. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli o per fondi di mutualizzazione che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 25 % della produzione annua dell'acquacoltore. |
Emendamento 411
Proposta di regolamento
Articolo 58
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all'articolo 28 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni]. |
Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all'articolo 28 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni]. |
Emendamento 412
Proposta di regolamento
Articolo 59
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, paragrafo 1. |
Il sostegno finanziario di cui al presente capo contribuisce al conseguimento delle priorità dell'Unione identificate all'articolo 6, paragrafi 1 , 2 e 3 . |
Emendamento 413
Proposta di regolamento
Titolo V — capo III — sezione 2 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Emendamento 414
Proposta di regolamento
Articolo 60 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
Zone di pesca |
Zone di pesca e acquacoltura |
Emendamento 415
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Si considerano ammissibili al sostegno le zone di pesca: |
1. Affinché una zona possa essere definita ammissibile al sostegno , essa deve essere una zona di pesca marittima, una zona di pesca nelle acque interne o una zona di acquacoltura. È funzionalmente coerente in termini geografici, biologici, economici e sociali, tenendo conto in particolare dei settori della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, e offre una massa critica sufficiente in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche per sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile. |
Emendamento 416
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 417
Proposta di regolamento
Articolo 60 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 418
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini del FEAMP, la strategia di sviluppo locale di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] è fondata sull'interazione tra operatori e progetti su diversi settori dell'economia locale, in particolare i settori della pesca e dell'acquacoltura. |
1. Ai fini del FEAMP, la strategia di sviluppo locale di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] è fondata sull'interazione e le consultazioni tra operatori e progetti sui settori della pesca e dell'acquacoltura nonché su altri settori dell'economia locale . A questo proposito, sono consultati i consigli consultivi. |
Emendamento 419
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 420
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 421
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La strategia deve essere coerente con le opportunità e le esigenze identificate nella zona e con le priorità dell'Unione per il FEAMP. Le strategie possono variare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. La strategia non deve limitarsi a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali. |
3. La strategia deve essere coerente con le opportunità e le esigenze identificate nella zona e con le priorità dell'Unione per il FEAMP. Le strategie sono incentrate principalmente sulla pesca o sull'acquacoltura, sebbene possano essere più vaste , e volte alla diversificazione delle zone di pesca e acquacoltura . La strategia non deve limitarsi a un semplice insieme di interventi o a una giustapposizione di misure settoriali. |
Emendamento 422
Proposta di regolamento
Articolo 61 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 127 con riguardo al contenuto del piano di azione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni]. |
5. La strategia di sviluppo locale integrato comprende un piano di azione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera e), del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni]. Il piano di azione definisce, tra l'altro, l'elenco delle azioni previste per attuare la strategia e, per ciascuna azione, indica i relativi obiettivi, le spese ammissibili, i beneficiari ammissibili, la dotazione finanziaria legata ai fondi pubblici associati, i criteri di selezione degli interventi e gli indicatori di risultato. |
Emendamento 423
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 424
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Qualora la strategia di sviluppo locale riceva il sostegno di altri Fondi oltre al FEAMP, è istituito un organismo di selezione specifico per i progetti sostenuti dal FEAMP in base ai criteri definiti al paragrafo 3. |
4. Qualora la strategia di sviluppo locale riceva il sostegno di altri Fondi oltre al FEAMP, l' organismo di selezione del FLAG per i progetti sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti definiti al paragrafo 3. |
Emendamento 425
Proposta di regolamento
Articolo 62 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. I ruoli rispettivi del FLAG e dell'autorità di gestione con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel programma operativo. |
7. I ruoli rispettivi del FLAG, dell'autorità di gestione e dell'autorità di esecuzione, laddove sia diversa dall'autorità di gestione, con riguardo a tutti i compiti di esecuzione relativi alla strategia sono chiaramente descritti nel programma operativo. |
Emendamento 426
Proposta di regolamento
Articolo 63 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli interventi ammissibili nell'ambito della presente sezione sono definiti all'articolo 31 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni]. |
1. Gli interventi e le spese ammissibili nell'ambito della presente sezione sono definiti all'articolo 31 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni]. |
Emendamento 427
Proposta di regolamento
Articolo 64 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il sostegno preparatorio include il potenziamento delle capacità, la formazione e la creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale. |
1. Il sostegno preparatorio include il potenziamento delle capacità, la consultazione, la formazione e la creazione di reti in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale. |
Emendamento 428
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 429
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 430
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 431
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 432
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 433
Proposta di regolamento
Articolo 65 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sostegno concesso può includere le misure di cui ai capi I e II del presente titolo, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I e II del presente titolo. |
2. Il sostegno concesso può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del presente titolo, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo. |
Emendamento 434
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nel quadro del FEAMP possono essere i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale all'interno o all'esterno dell'Unione. |
2. Ai fini del presente articolo, oltre che altri FLAG, i partner di un FLAG nel quadro del FEAMP possono essere i partecipanti a un progetto di cooperazione con un territorio non FLAG basato su un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale all'interno o all'esterno dell'Unione. |
Emendamento 435
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente di domande di aiuto per tali progetti. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi. |
3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente di domande di aiuto per tali progetti. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi. I consigli consultivi possono, per il loro carattere transnazionale, partecipare a tale sistema di presentazione permanente di domande. |
Emendamento 436
Proposta di regolamento
Articolo 66 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I progetti di cooperazione sono approvati non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi. |
4. Le decisioni amministrative concernenti i progetti di cooperazione sono adottate non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi. |
Emendamento 437
Proposta di regolamento
Articolo 68
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il sostegno a norma del presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di cui ai capi I e II del presente titolo. |
Il sostegno a norma del presente capo contribuisce a: |
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Emendamento 438
Proposta di regolamento
Articolo 69 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il FEAMP può sostenere la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]. |
1. Il FEAMP sostiene la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]. |
Emendamento 439
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articolo 35 e 36 del [ regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] : |
1. Il FEAMP può cofinanziare il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato II del [regolamento (UE) n. […] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articoli 35 e 36 di detto regolamento: |
Emendamento 440
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 441
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 442
Proposta di regolamento
Articolo 70 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019. |
soppresso |
Emendamento 443
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di: |
1. Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca, dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne al fine di: |
Emendamento 444
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 445
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a — punto i bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 446
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 447
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 448
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a — punto iii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 449
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera a — punto iii ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 450
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 451
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 452
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — punto ii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 453
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — punto ii ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 454
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 455
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 456
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 457
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 458
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 459
Proposta di regolamento
Articolo 71 — paragrafo 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 460
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera -a (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 461
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera -b (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 462
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 463
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 464
Proposta di regolamento
Articolo 72 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Il FEAMP può sostenere imprese, associazioni e centri tecnologici rappresentativi del settore della trasformazione per lo sviluppo di attività di ricerca e innovazione riguardanti le attività di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 465
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il FEAMP può sostenere il regime di compensazione istituito dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, della Guiana francese e della Riunione . |
1. Il FEAMP sostiene il regime di compensazione istituito , ai sensi dell'articolo 349 TFUE, dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio per compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento , trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche . Tale regime si applica a tutti i costi supplementari che ricadono sugli operatori che svolgono le attività di cui al presente paragrafo. |
Emendamento 466
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio territorio, l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione. |
2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio territorio, l'elenco dei costi supplementari che ricadono sugli operatori che svolgono le attività di cui al paragrafo 1. Stabiliscono altresì l'elenco dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i quantitativi corrispondenti che possono beneficiare della compensazione. |
Emendamento 467
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP. |
3. Nello stabilire l'elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, segnatamente della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP e che la capacità di pesca delle flotte interessate sia commisurata alle possibilità di pesca disponibili. |
Emendamento 468
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 4 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 469
Proposta di regolamento
Articolo 73 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Sono ammissibili alla compensazione i seguenti operatori su cui ricadono costi supplementari nelle attività di commercializzazione dei prodotti della pesca: |
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Emendamento 470
Proposta di regolamento
Articolo 73 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 73 bis |
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Operatori |
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1. La compensazione è versata agli operatori che esercitano attività di pesca e acquacoltura nelle regioni interessate. |
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2. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire la sostenibilità economica degli operatori che beneficiano della compensazione. |
Emendamento 471
Proposta di regolamento
Articolo 74 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 472
Proposta di regolamento
Articolo 74 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 473
Proposta di regolamento
Articolo 75 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione interessata, nel quale figurano l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 73, il livello di compensazione di cui all'articolo 74 e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 99. |
1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione interessata, nel quale figurano l'elenco, i quantitativi e il tipo di operatori di cui all'articolo 73, il livello di compensazione di cui all'articolo 74 e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 99. |
Emendamento 474
Proposta di regolamento
Articolo 75 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri possono modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Le modifiche sono presentate alla Commissione. |
Emendamento 475
Proposta di regolamento
Articolo 75 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell 'articolo 127 allo scopo di definire il contenuto del piano di compensazione, compresi i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' articolo 127 riguardo al contenuto del piano di compensazione, compresi i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate. |
Emendamento 476
Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 75 bis |
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Aiuti di Stato |
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1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, la Commissione può autorizzare, in conformità dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di alleviare le conseguenze dei vincoli specifici esistenti nelle regioni ultraperiferiche a causa del loro isolamento, della loro insularità e della loro estrema lontananza. |
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2. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei piani di compensazione di cui all'articolo 75. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione gli aiuti di Stato e la Commissione può approvarli in conformità del presente regolamento nell'ambito di detti piani. Gli aiuti di Stato notificati in conformità del presente paragrafo si considerano altresì comunicati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase TFUE. |
Emendamento 477
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. |
1. Il FEAMP può sostenere l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all'articolo 46 del [regolamento sulla politica comune della pesca] e specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca , nonché l'installazione dei componenti necessari per garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n . 1224/2009 del Consiglio. Tale regime deve comportare un certo numero di controlli sulla base delle dimensioni delle flotte nei diversi Stati membri. |
Emendamento 478
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 479
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 480
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 481
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 482
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 483
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 484
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 2 — lettera j ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 485
Proposta di regolamento
Articolo 78 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere h), i) e j), del presente articolo possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell'ambito di attività di controllo effettuate da un organismo pubblico. |
3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere h), i), j), j bis) e j ter) , del presente articolo possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell'ambito di attività di controllo effettuate da un organismo pubblico. |
Emendamento 486
Proposta di regolamento
Articolo 78 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 78 bis |
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Azioni collettive volte a rafforzare e uniformare i controlli |
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1. Al fine di rafforzare e uniformare i controlli, il FEAMP può sostenere l'attuazione di progetti transnazionali volti a sviluppare e sperimentare sistemi interstatali di controllo, ispezione ed esecuzione come previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. …/…[sulla PCP] e dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della PCP. |
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2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: |
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Emendamento 487
Proposta di regolamento
Articolo 79 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici, segnatamente nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca]. |
1. Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione , analisi e utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici necessari per una gestione della pesca e dell'acquacoltura sostenibile e basata sugli ecosistemi , segnatamente nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca]. |
Emendamento 488
Proposta di regolamento
Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 489
Proposta di regolamento
Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 490
Proposta di regolamento
Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 491
Proposta di regolamento
Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 492
Proposta di regolamento
Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 493
Proposta di regolamento
Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 494
Proposta di regolamento
Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 495
Proposta di regolamento
Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 496
Proposta di regolamento
Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera e ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 497
Proposta di regolamento
Articolo 79 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 79 bis |
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Sanzioni |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 150 che penalizzano uno Stato membro, bloccando e/o diminuendo i finanziamenti a titolo del FEAMP, qualora tale Stato membro: |
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Emendamento 498
Proposta di regolamento
Articolo 81 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il sostegno previsto nel presente capo contribuisce allo sviluppo e all 'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione. Tale sostegno: |
Il sostegno previsto nel presente capo contribuisce a rafforzare lo sviluppo e l 'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione. Tale sostegno: |
Emendamento 499
Proposta di regolamento
Articolo 81 — lettera a — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 500
Proposta di regolamento
Articolo 81 — lettera a — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 501
Proposta di regolamento
Articolo 81 — lettera a — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 502
Proposta di regolamento
Articolo 81 — lettera a — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 503
Proposta di regolamento
Articolo 81 — lettera b — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 504
Proposta di regolamento
Articolo 81 — lettera b — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 505
Proposta di regolamento
Articolo 81 — lettera b — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 506
Proposta di regolamento
Articolo 81 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 507
Proposta di regolamento
Articolo 81 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 508
Proposta di regolamento
Articolo 81 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 509
Proposta di regolamento
Articolo 81 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 510
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 511
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 512
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 513
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 514
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 515
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 516
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera f ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 517
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 1 — lettera f quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 518
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi intersettoriali, previsto all'articolo 81, lettera b), il FEAMP può sostenere: |
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi transfrontalieri e intersettoriali, previsto all'articolo 81, lettera b), il FEAMP può sostenere: |
Emendamento 519
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 520
Proposta di regolamento
Articolo 82 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 521
Proposta di regolamento
Articolo 84 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le misure previste nel presente capo agevolano l'attuazione della PCP e della PMI in particolare per quanto riguarda: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 522
Proposta di regolamento
Articolo 84 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 523
Proposta di regolamento
Articolo 84 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 524
Proposta di regolamento
Articolo 84 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 525
Proposta di regolamento
Articolo 84 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 526
Proposta di regolamento
Articolo 84 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 84 bis |
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Misure di conservazione |
|
Al fine di garantire un'attuazione efficace delle misure di conservazione a norma degli articoli 17 e 21 del regolamento (UE) n. …/….. [sulla PCP], il FEAMP può sostenere le iniziative intraprese dagli Stati membri con l'obiettivo di cooperare e attuare misure comuni per raggiungere obiettivi e traguardi concordati nell'ambito dei piani pluriennali istituiti a norma degli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. …/..... [sulla PCP]. |
Emendamento 527
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici, a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell'ambito della PCP. |
1. Il FEAMP può sostenere la prestazione di servizi scientifici, in particolare progetti di ricerca applicata direttamente connessi alla formulazione di consulenze e pareri scientifici e socioeconomici , a supporto di un processo decisionale corretto ed efficiente nell'ambito della PCP. |
Emendamento 528
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 529
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 530
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 531
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 532
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 533
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 534
Proposta di regolamento
Articolo 85 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 535
Proposta di regolamento
Articolo 86 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 536
Proposta di regolamento
Articolo 86 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 537
Proposta di regolamento
Articolo 88 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il FEAMP può sostenere le spese di funzionamento dei consigli consultivi istituiti dall'articolo 52 del [regolamento sulla politica comune della pesca]. |
1. Il FEAMP sostiene le spese di funzionamento e di consulenza dei consigli consultivi istituiti dal [regolamento sulla politica comune della pesca] necessarie per assicurare il pieno ed efficace adempimento dei loro compiti . |
Emendamento 538
Proposta di regolamento
Articolo 88 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Il FEAMP può sostenere le spese di funzionamento dei consigli consultivi quando tali spese promuovono il coinvolgimento e la partecipazione delle organizzazioni di pescatori e di altre parti interessate. |
Emendamento 539
Proposta di regolamento
Articolo 88 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. Il FEAMP sostiene le spese di funzionamento, tecniche e scientifiche connesse alla realizzazione di studi a fondamento delle raccomandazioni dei consigli consultivi. |
Emendamento 540
Proposta di regolamento
Articolo 88 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 88 bis |
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Dialogo sociale |
|
Il FEAMP può sostenere i costi operativi delle strutture che promuovono il dialogo sociale e il coinvolgimento delle parti sociali. |
Emendamento 541
Proposta di regolamento
Articolo 89
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità dell'articolo 49 del [regolamento (UE) n. … relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]. |
Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità dell'articolo 49 del [regolamento (UE) n. … relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] , tra l'altro mediante l'istituzione di mercati elettronici ai fini di un migliore coordinamento delle informazioni tra gli operatori del mercato e i processori . |
Emendamento 542
Proposta di regolamento
Articolo 91 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 543
Proposta di regolamento
Articolo 92 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 5 % dell'ammontare complessivo del programma operativo: |
1. Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 6 % dell'ammontare complessivo del programma operativo: |
Emendamento 544
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 545
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 3 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 546
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 3 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 547
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 3 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 548
Proposta di regolamento
Articolo 94 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 549
Proposta di regolamento
Articolo 95 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri applicano un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile dell'intervento. |
1. Gli Stati membri applicano un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 60 % della spesa totale ammissibile dell'intervento. |
Emendamento 550
Proposta di regolamento
Articolo 95 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 551
Proposta di regolamento
Articolo 95 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 552
Proposta di regolamento
Articolo 95 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri applicano un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50 % e un massimo del 100 % della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capo III, e soddisfa uno dei criteri seguenti: |
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri applicano un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 60 % e un massimo del 100 % della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II, III o IV , e soddisfa almeno due dei criteri seguenti: |
Emendamento 553
Proposta di regolamento
Articolo 98 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza delle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate al di sopra di livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati e per la conservazione dell'ambiente marino. |
La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza delle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate al di sopra di livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati, per la conservazione dell'ambiente marino o per il conseguimento e il mantenimento di un buono stato ecologico entro il 2020 . |
Emendamento 576
Proposta di regolamento
Articolo 99 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. In aggiunta alle disposizioni generali definite all’articolo 114 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] l’autorità di gestione provvede: |
1. In aggiunta alle disposizioni generali definite all’articolo 114 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni] l’autorità di gestione provvede: |
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Emendamento 554
Proposta di regolamento
Articolo 100 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In aggiunta al disposto dell'articolo 135 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni], spetta in primo luogo agli Stati membri indagare sui casi di inadempienza delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 555
Proposta di regolamento
Articolo 100 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel caso di rettifiche finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all'inadempienza dell'articolo 98, l'ammontare della rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto della gravità dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario. |
2. Nel caso di rettifiche finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all'inadempienza dell'articolo 98, l'ammontare della rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto della gravità (compresa la portata, la durata e l'eventuale ripetersi dell'inadempienza) dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario. |
Emendamento 577
Proposta di regolamento
Articolo 102
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. In aggiunta al disposto dell'articolo 134 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni], la Commissione, mediante un atto di esecuzione, può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi relativi al programma operativo qualora |
1. In aggiunta al disposto dell'articolo 134 del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni], la Commissione, mediante atto di esecuzione, può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi relativi al programma operativo qualora |
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la Commissione abbia adottato, mediante atto di esecuzione, una decisione che riconosce che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi ad esso incombenti nell'ambito della politica comune della pesca. Tale inadempienza è tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio. |
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2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 128 , paragrafo 3, norme particolareggiate riguardanti i pagamenti che possono essere sospesi. L'ammontare di tali pagamenti è commisurato alla natura e alla gravità dell'inadempienza commessa dallo Stato membro. |
2. La Commissione può decidere, mediante atto di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 151 , paragrafo 3, norme particolareggiate riguardanti la parte dei pagamenti che può essere sospesa. I relativi importi sono commisurati alla natura e alla gravità della carenza, dell'irregolarità o dell'inadempienza evidenziate dallo Stato membro. |
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2 bis. La Commissione decide, mediante atto di esecuzione, di porre fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentire la revoca della sospensione stessa. Ove lo Stato membro non adotti tali misure, la Commissione può decidere, mediante atto di esecuzione, di applicare rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione al programma operativo conformemente agli articoli 128 e 129. |
Emendamento 578
Proposta di regolamento
Articolo 103 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 103 bis |
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Controlli in loco effettuati dalla Commissione |
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1. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo organizzato in base all'articolo 322 del trattato, la Commissione può predisporre controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare: |
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2. Le persone incaricate dalla Commissione di effettuare i controlli in loco o gli agenti della Commissione che operano nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a tutti gli altri documenti, compresi i documenti e i metadati elaborati o ricevuti e archiviati su supporto elettronico, riguardanti le spese finanziate dal FEAMP. |
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4. La Commissione annuncia il controllo in loco allo Stato membro interessato o a quello sul cui territorio avrà luogo il controllo stesso con sufficiente preavviso. A tali controlli possono partecipare anche agenti dello Stato membro interessato. |
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5. Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli o indagini complementari in relazione agli interventi di cui al presente regolamento. A tali controlli possono partecipare anche agenti della Commissione o persone da essa incaricate. |
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6. Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, chiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini. |
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7. La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 151, paragrafo 2, può stabilire disposizioni riguardanti le procedure da seguire in sede di effettuazione dei controlli complementari di cui ai paragrafi 5 e 6. |
Emendamento 579
Proposta di regolamento
Articolo 104
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAMP e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritiene opportuno effettuare nell'ambito della gestione dei finanziamenti dell'Unione, compresi i controlli in loco. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla politica comune della pesca, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAMP. |
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla politica comune della pesca, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAMP. |
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3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità e i sospetti casi di frode rilevati nonché i dati relativi alle azioni intraprese per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi dell'articolo 116. |
Emendamento 580
Proposta di regolamento
Articolo 107
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria mediante atti di esecuzione, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro due mesi. |
In aggiunta al disposto dell'articolo 137, paragrafo 2, del [regolamento (UE) n. […] recante disposizioni comuni], se la Commissione propone una rettifica finanziaria di cui all'articolo 106, paragrafo 2, , è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale del caso di inadempienza delle norme della PCP e il suo rapporto con la spesa sono inferiori alla valutazione della Commissione. |
2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria , è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale dell'irregolarità o comunque dell 'inadempienza , anche per quanto concerne le norme della PCP , è inferiore a quella valutata dalla Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1. |
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3. La Commissione tiene conto di tutte le prove eventualmente fornite dallo Stato membro entro i termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2. |
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4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è convocato da quest'ultima per un'audizione atta a garantire la disponibilità di tutte le informazioni e le osservazioni pertinenti per la formulazione di conclusioni, da parte della stessa Commissione, in merito all'applicazione della rettifica finanziaria. |
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5. Ai fini dell'applicazione delle rettifiche finanziarie, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro sei mesi dalla data dell'audizione, o del ricevimento di informazioni aggiuntive nel caso in cui lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il decorso del termine di sei mesi inizia due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione. |
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6. Se la Commissione o la Corte dei conti rileva irregolarità che incidono sui bilanci annuali trasmessi alla stessa Commissione, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno del FEAMP al programma operativo. |
Emendamento 557
Proposta di regolamento
Articolo 111 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 558
Proposta di regolamento
Articolo 113 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 559
Proposta di regolamento
Articolo 114 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamenti 581, 560 e 561
Proposta di regolamento
Articolo 120 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. L'autorità di gestione provvede, in conformità dell' articolo 99, paragrafo 1, lettera b): |
1. L'autorità di gestione provvede, conformemente all' articolo 99, paragrafo 1, lettere d b) a d) : |
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Emendamento 562
Proposta di regolamento
Articolo 120 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, si applicano la direttiva 2003/4/CE nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006. |
Emendamento 563
Proposta di regolamento
Allegato I — tabella — rigo 1
Testo della Commissione
Tipo di interventi |
Punti percentuali |
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del |
25 |
Emendamento
Tipo di interventi |
Punti percentuali |
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento del |
30 |
Emendamento 564
Proposta di regolamento
Allegato I — tabella — rigo 5
Testo della Commissione
Tipo di interventi |
Punti percentuali |
Interventi attuati da organizzazioni di produttori o associazioni di produttori: possibile aumento del 20 punti percentuali |
20 |
Emendamento
Tipo di interventi |
Punti percentuali |
Interventi attuati da organizzazioni di produttori , da un'associazione di organizzazioni di produttori , da un'organizzazione professionale di pescatori riconosciuta dallo Stato membro o un'interprofessione : possibile aumento del 30 punti percentuali |
30 |
Emendamento 565
Proposta di regolamento
Allegato I — tabella — rigo 5 bis (nuovo)
Emendamento
Tipo di interventi |
Punti percentuali |
Rispetto dei requisiti della griglia di criteri di sostenibilità che gli Stati membri possono attuare: possibile aumento del |
10 |
Emendamento 566
Proposta di regolamento
Allegato I — tabella — rigo 8
Testo della Commissione
Tipo di interventi |
Punti percentuali |
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione del |
20 |
Emendamento
Tipo di interventi |
Punti percentuali |
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione del |
15 |
Emendamento 567
Proposta di regolamento
Allegato I — tabella — rigo 8 bis (nuovo)
Emendamento
Tipo di interventi |
Punti percentuali |
Interventi che rispondono ai requisiti della griglia di criteri di sostenibilità che gli Stati membri possono attuare: possibile aumento del |
10 |
Emendamento 568
Proposta di regolamento
Allegato III — tabella 1 — rigo 7 bis (nuovo)
Emendamento
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Rispetto da parte degli operatori della legislazione dell'Unione relativa alle condizioni di lavoro |
L'applicazione e l'esecuzione effettiva della legislazione dell'Unione relativa alle condizioni di lavoro, comprendente: |
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Emendamento 569
Proposta di regolamento
Allegato III — tabella 2 — rigo 3
Testo della Commissione
Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l'attuazione della PCP OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse |
Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 37 del [regolamento sulla PCP]. |
Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati. |
Emendamento
Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l'attuazione della PCP OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse |
Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 37 del [regolamento sulla PCP]. Valutazione dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca: L'analisi specifica dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca è stata effettuata ai fini dell'effettiva attuazione delle misure di gestione della flotta |
Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati. Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare le valutazioni della capacità della flotta. Comunicazione adeguata in merito agli sforzi volti a conseguire un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, come previsto dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. …/..... [sulla PCP]. |
Emendamento 570
Proposta di regolamento
Allegato III — tabella 2 — rigo 4 bis (nuovo)
Emendamento
Priorità dell'UE per il FEAMP/QSC Obiettivo tematico (OT) |
Precondizione |
Criteri di adempimento |
Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l'attuazione della PCP OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse |
Valutazione annuale dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca: l'analisi specifica dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca è stata effettuata per garantire l'effettiva attuazione delle misure di gestione della flotta riguardanti la riduzione della capacità della flotta e gli investimenti diretti sulle navi. |
Le azioni specifiche comprendono: |
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Emendamento 614
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 1 — comma 1 — trattino 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 582
Proposta di regolamento
Allegato IV — punti 2 e 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Tali organismi provvedono a un’ampia diffusione delle informazioni di cui all’articolo 120, paragrafo 1, lettere a) e b). |
Tali organismi provvedono a un’ampia diffusione delle informazioni di cui all’articolo 120, paragrafo 1, lettere a) e b). |
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L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2. |
L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0282/2013).
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
(1) GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1
(2) Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1).
(*) GU: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(3) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.
(4) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(5) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.