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Document 52012XX1106(05)

Sintesi esecutiva del parere del Garante europeo della protezione dei dati in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi»

GU C 336 del 6.11.2012, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 336/15


Sintesi esecutiva del parere del Garante europeo della protezione dei dati in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi»

(Il testo integrale del parere è disponibile in EN, FR e DE sul sito del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2012/C 336/08

I.   Introduzione

I.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 2 maggio 2012 la Commissione ha pubblicato la comunicazione in merito a una «Strategia europea per un'Internet migliore per i ragazzi» (1) (in appresso «la Comunicazione»).

2.

Prima dell'adozione di tale comunicazione, il GEPD ha avuto la possibilità di esprimere osservazioni informali. Il GEPD si compiace del fatto che alcune delle sue osservazioni informali siano state tenute in considerazione nella comunicazione. In considerazione dell’importanza del tema, il GEPD desidera comunque trasmettere il presente parere di propria iniziativa.

I.2.   Obiettivi e contesto della comunicazione

3.

Obiettivo della comunicazione è sviluppare una strategia per migliorare la protezione in linea dei minori. La comunicazione è inserita nel contesto del Programma UE per i diritti dei minori (2), dell’Agenda digitale europea (3) e delle conclusioni del Consiglio sulla tutela dei minori nel mondo digitale (4).

4.

La comunicazione è incentrata su quattro pilastri principali:

1)

stimolare contenuti in linea di qualità per i giovani;

2)

rafforzare la sensibilizzazione e la responsabilizzazione;

3)

creare un ambiente sicuro per i ragazzi in linea; e

4)

lottare contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

5.

La comunicazione traccia una serie di azioni che devono essere adottate, rispettivamente, dagli operatori del settore, dagli Stati membri e dalla Commissione. Riguarda questioni come il controllo parentale, le impostazioni della privacy, classificazioni in base all’età, strumenti di segnalazione, linee di emergenza e la cooperazione fra operatori del settore, linee di emergenza e organi di contrasto.

I.3.   Obiettivi e ambito di applicazione del parere del GEPD

6.

Il GEPD sostiene pienamente le iniziative volte a rafforzare la protezione dei ragazzi in Internet e a migliorare i mezzi per combattere l'abuso sui minori in linea (5). Nei due precedenti pareri, il GEPD ha sottolineato l’importanza della tutela e della sicurezza dei ragazzi in linea in una prospettiva di protezione dei dati (6). Si compiace che ciò sia stato riconosciuto nella comunicazione.

7.

L’utilizzo crescente dell’ambiente digitale da parte dei ragazzi e la costante evoluzione di tale ambiente pongono nuovi rischi per la protezione dei dati e la vita privata, esposti al punto 1.2.3 della comunicazione. Tali rischi comprendono, tra gli altri, l’uso improprio dei loro dati personali, la diffusione indesiderata del loro profilo personale su siti di social networking, il loro crescente utilizzo di servizi di geolocalizzazione, il loro essere sempre più direttamente oggetto di campagne pubblicitarie e di reati gravi come gli abusi sui minori. Questi sono rischi particolari che devono essere affrontati in modo adeguato alla specificità e alla vulnerabilità della categoria dei soggetti a rischio.

8.

Il GEPD è favorevole al fatto che le azioni previste nella comunicazione debbano rispettare l’attuale quadro di protezione dei dati (comprese la direttiva 95/46/CE e la direttiva 2002/58/CE (7) relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), la direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE (8) e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e che tengano in considerazione anche la proposta di un nuovo quadro sulla protezione dei dati (9). Il GEPD sottolinea il fatto che tutte le misure da attuare successivamente alla comunicazione dovrebbero essere coerenti con questo quadro.

9.

Il presente parere mette in evidenza le problematiche specifiche della protezione dei dati che vengono sollevate dalle misure previste nella comunicazione, che devono essere adeguatamente affrontate da tutti i destinatari rilevanti della comunicazione, ovvero la Commissione, gli Stati membri e gli operatori del settore, qualora opportuno. In particolare, il capitolo II sottolinea gli strumenti specifici che possono aiutare a migliorare la protezione e la sicurezza dei ragazzi in linea dal punto di vista della protezione dei dati. Nel capitolo III, il parere mette in evidenza alcune questioni di protezione dei dati che devono essere affrontate per l'attuazione di misure destinate alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori in Internet, in particolare per quanto riguarda l’uso di strumenti di segnalazione e la cooperazione tra operatori del settore, organi di contrasto e linee di emergenza.

IV.   Conclusioni

49.

Il GEPD sostiene le iniziative della comunicazione per rendere Internet più sicuro per i ragazzi e nella lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. In particolare, accoglie con favore il riconoscimento della protezione dei dati come elemento fondamentale per garantire la tutela dei minori in Internet e per permettere loro di beneficiare dei suoi vantaggi in sicurezza.

50.

Il GEPD sottolinea che le esigenze di protezione dei dati debbano essere opportunamente considerate dagli operatori del settore, dagli Stati membri e dalla Commissione nell’attuazione di iniziative volte a migliorare la sicurezza in linea dei ragazzi, in particolare:

gli Stati membri dovrebbero garantire di includere riferimenti nelle loro campagne e nei materiali educativi ai rischi per la protezione dei dati, oltre a informazioni su come ragazzi e genitori possono prevenirle. Inoltre, dovrebbero essere sviluppate sinergie tra autorità di protezione dei dati, Stati membri e operatori del settore al fine di promuovere la consapevolezza tra ragazzi e genitori riguardo alla sicurezza in linea,

gli operatori del settore dovrebbero garantire di trattare i dati personali dei ragazzi conformemente alla legge e di ottenere il consenso dei genitori, ove necessario. Essi dovrebbero adottare impostazioni della privacy predefinite per i ragazzi, che prevedano meccanismi più protettivi di quelli che dovrebbero essere integrati per impostazione predefinita per tutti gli utenti. Inoltre, dovrebbero attuare meccanismi adeguati per avvisare i ragazzi che vogliano cambiare le loro impostazioni della privacy e per garantire che tali cambiamenti siano convalidati dal consenso dei genitori, qualora necessario. Dovrebbero lavorare all’installazione di strumenti adeguati per la verifica dell’età che non siano invasivi dal punto di vista della protezione dei dati,

per quanto riguarda le informazioni per i ragazzi, gli operatori del settore dovrebbero esaminare come sviluppare una tassonomia per fornire informazioni ai ragazzi in modo semplice e informarli circa i rischi potenziali di un cambiamento delle loro impostazioni predefinite,

In materia di pubblicità per i ragazzi, il GEPD ricorda che non dovrebbe esservi marketing diretto rivolto specificamente ai minorenni e che i ragazzi non dovrebbero essere oggetto di pubblicità comportamentale. Il GEPD ritiene che la Commissione debba fornire un più forte incoraggiamento affinché gli operatori del settore sviluppino misure di autodisciplina a favore della vita privata a livello di UE, promuovendo buone prassi in relazione alle pubblicità in linea per bambini e ragazzi, che dovrebbero essere basate sul pieno rispetto della legislazione sulla protezione dei dati. Incoraggia, inoltre, la Commissione a esaminare la possibilità di legiferare ulteriormente a livello di UE per garantire l’adeguata considerazione dei diritti dei ragazzi alla tutela della vita privata e dei dati in ambito pubblicitario.

51.

Le iniziative evidenziate nella comunicazione in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori sollevano una serie di problemi di protezione dei dati, che devono essere considerati attentamente da tutte le parti interessate nel loro rispettivo campo d’azione:

a causa della loro sensibilità dal punto di vista della protezione dei dati, l’impiego di strumenti di segnalazione deve essere fondato su una base giuridica appropriata. Il GEPD raccomanda che l’installazione di strumenti di segnalazione a livello di UE per i ragazzi, previsti nella sezione 2.2.3, sia stabilita chiaramente dalla legge. Avverte, inoltre, che sia nettamente definito ciò che rappresenta «comportamenti e contenuti dannosi», che possono essere segnalati attraverso il futuro strumento di segnalazione a livello di UE per i ragazzi,

il GEPD incoraggia lo sviluppo da parte degli operatori del settore di modelli di segnalazione minima standard, che dovrebbero essere progettati in modo da ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, limitandolo a quelli strettamente necessari,

le procedure per la segnalazione tramite linee di emergenza potrebbero essere meglio definite. Un codice europeo di buona condotta, che annovera procedure comuni di segnalazione e garanzie di protezione dei dati, anche con riferimento agli scambi internazionali di dati personali, potrebbe migliorare la protezione dei dati in quest’ambito,

al fine di garantire lo sviluppo di strumenti di segnalazione che garantiscano un elevato livello di protezione dei dati, le autorità di protezione dei dati dovrebbero essere impegnate in un dialogo costruttivo con gli operatori del settore e altre parti interessate,

la cooperazione tra gli operatori del settore e gli organi di contrasto per quanto riguarda le procedure di notifica e di rimozione in materia di materiale pedopornografico pubblicato su Internet deve avvenire unicamente a norma di una base giuridica appropriata. Le modalità di tale cooperazione devono essere definite più chiaramente. Ciò riguarda anche la cooperazione tra operatori del settore e un futuro Centro europeo per la criminalità informatica,

secondo il GEPD occorre trovare un giusto equilibrio tra l’obiettivo legittimo di lottare contro i contenuti illegali e la natura appropriata dei mezzi utilizzati. Il GEPD ricorda che qualsiasi azione di sorveglianza delle reti di telecomunicazione, qualora necessario in casi specifici, dovrebbe essere compiuta dagli organi di contrasto delle forze dell'ordine.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2012) 196 final.

(2)  Programma UE per i diritti dei minori, COM(2011) 60 def.

(3)  Agenda digitale europea, COM(2010) 245 def.

(4)  Conclusioni del Consiglio sulla tutela dei minori nel mondo digitale, 3128a sessione del Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e sport, Bruxelles, 28 e 29 novembre 2011.

(5)  Esistono, inoltre, numerose iniziative a livello internazionale, come la Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti del bambino (2012-2015), COM(2011)171 def., 15 febbraio 2012.

(6)  Cfr. il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione, pubblicato nella GU C 2 del 7.1.2009, pag. 2 e il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI, pubblicato nella GU C 323 del 30.11.2010, pag. 6.

(7)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(8)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(9)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), COM(2012) 11 final.


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