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Document 52012AE0833
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1185/2003 on the removal of fins of sharks on board vessels’ COM(2011) 798 final — 2011/0364 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci — COM(2011) 798 definitivo — 2011/0364 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci — COM(2011) 798 definitivo — 2011/0364 (COD)
GU C 181 del 21.6.2012, pp. 195–198
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 181/195 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci
COM(2011) 798 definitivo — 2011/0364 (COD)
2012/C 181/34
Relatore: ESPUNY MOYANO
Il Parlamento europeo, in data 30 novembre 2011, e il Consiglio, in data 13 dicembre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci
COM(2011) 798 final — 2011/0364 (COD).
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere in data 14 marzo 2012.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 28 marzo 2012, nel corso della 479a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 103 voti favorevoli, 30 voti contrari e 22 astensioni.
1. Conclusioni
1.1 Il Comitato economico e sociale (CESE) rifiuta nettamente la pratica dello spinnamento da parte di qualsiasi flotta del mondo.
1.2 Il CESE concorda con la Commissione sul fatto che l'eliminazione dei permessi di pesca speciali e l'introduzione della politica delle pinne ripiegate consentirebbero di evitare la pratica dello spinnamento nell'UE, ma esprime preoccupazione per le conseguenze economiche e sociali di queste misure. Ritiene pertanto opportuno cercare metodi alternativi che assicurino il rispetto del divieto di spinnamento senza incidere in modo significativo sulla redditività delle imprese e sulla sicurezza degli equipaggi, anche se queste alternative non elimineranno i problemi di monitoraggio e di applicazione delle norme documentati dalla Commissione.
1.3 Il CESE suggerisce le seguenti misure alternative:
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1.3.1 |
l'obbligo di sbarcare nello stesso porto i corpi e le pinne. |
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1.3.2 |
L'eliminazione dei permessi speciali per la flotta per il pesce fresco. |
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1.3.3 |
Il rilascio di permessi speciali alle navi congelatrici, purché utilizzino un sistema di tracciabilità che assicuri la correlazione tra i corpi e le pinne sbarcate. |
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1.3.4 |
L'introduzione, in tutte le organizzazioni regionali della pesca (ORP), di un programma di documentazione statistica per il commercio delle pinne di squalo. |
1.4 Il Comitato raccomanda di adottare, in tutte le ORP, piani di gestione delle catture di squali che stabiliscano, tra l'altro, misure per limitare lo sforzo di pesca, chiusure spazio-temporali e il divieto di realizzare trasbordi in alto mare.
1.5 Il CESE esorta la Commissione europea a fare tutto il possibile per garantire il rispetto del divieto di spinnamento da parte delle flotte di paesi terzi che ancora si dedichino a questa deplorevole pratica, nonché degli obblighi di presentazione di dati attendibili sulla cattura di queste specie da parte delle flotte di paesi terzi presenti nelle ORP.
1.6 Il CESE invita la Commissione europea a fornire garanzie scritte del fatto che l'operazione di trasformazione che sarebbe necessario realizzare nei paesi terzi di sbarco per asportare completamente le pinne si considererebbe come «semplice taglio» e, pertanto, non cambierebbe l'origine europea del prodotto.
2. Introduzione
2.1 Il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (1), stabilisce un divieto generale della pratica denominata «spinnamento degli squali», che consiste nell’asportare le pinne dagli squali rigettando poi i loro corpi in mare.
2.2 Il regolamento consente inoltre agli Stati membri di rilasciare permessi di pesca speciali che consentano l’asportazione delle pinne dai corpi degli squali senza tuttavia poterne gettare in mare le carcasse. Al fine di garantire la corrispondenza tra il peso delle pinne e quello dei corpi viene fissato un rapporto ponderale pinne/peso vivo.
2.3 La Commissione ritiene che il rilascio dei permessi speciali non garantisca il controllo dello spinnamento e pertanto propone da un lato di eliminare i suddetti permessi e dall'altro di consentire che le pinne degli squali possano essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa.
3. Osservazioni generali
3.1 Il Comitato rifiuta nettamente la pratica dello spinnamento da parte di qualsiasi flotta del mondo.
3.2 Il CESE ha potuto constatare che molti scienziati, Stati membri e ONG, nonché il settore della pesca ritengono che non esistano prove che nell'UE si pratichi lo spinnamento (2). Vi è la certezza, invece, che esso sia praticato nei paesi terzi.
3.3 A giudizio del CESE, è importante conoscere l'attività della flotta che utilizza palangari di superficie per la pesca degli squali pelagici e che finora si è avvalsa dei permessi di pesca speciali, al fine di comprendere perché è necessario mantenere detti permessi.
3.3.1 I pescherecci dell'UE che utilizzano palangari di superficie e si dedicano alla pesca degli squali sono circa 200 (3), e ciascuno di essi necessita di un equipaggio di 12-15 membri.
3.3.2 Questi pescherecci si dedicano principalmente alla cattura del pesce spada e realizzano anche catture di specie di squali pelagici: la verdesca (Prionace glauca) rappresenta circa l'87 % e lo squalo mako (Isurus oxyrinchus) circa il 10 % delle catture complessive di squali pelagici. Entrambe le specie compaiono con elevata prevalenza nel sistema epipelagico oceanico e hanno ampia distribuzione geografica negli oceani Atlantico, Indiano e Pacifico. Secondo le più recenti stime dell'ICCAT, gli stock di Prionace glauca e di Isurus oxyrinchus si troverebbero in una buona situazione dal punto di vista biologico e da quello dei tassi di sfruttamento. Le rispettive biomasse sono state stimate a livelli superiori o analoghi al rendimento massimo sostenibile.
3.3.3 La presentazione in prima vendita delle pinne da parte della flotta dell'UE, con sfruttamento totale si differenzia da quella realizzata da altre flotte di paesi occidentali non europei che sfruttano soltanto una parte delle stesse oppure le scartano.
3.3.4 Occorre fare una distinzione tra i pescherecci per il pesce fresco e le navi congelatrici:
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3.3.4.1 |
pescherecci per il pesce fresco o misti (congelatrici con alcune retate di fresco): operano nell'Atlantico e solitamente sbarcano nel porto di Vigo o in altri porti dell'UE senza asportare le pinne. Le bordate di pesca durano di norma un po' più di un mese. |
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3.3.4.2 |
Navi congelatrici: operano nell'Atlantico, nell'Oceano Indiano e nel Pacifico, e di solito compiono bordate della durata di almeno tre mesi. Su queste navi, dopo la cattura, gli squali sono decapitati ed eviscerati, dopodiché si procede all'asportazione di tutte le pinne. Tutte le parti sono lavate con abbondante acqua e introdotte nella cella di congelamento. I fegati sono posti in un apposito sacco e successivamente in una cassa di plastica. Una volta terminato il processo di congelamento, i corpi vengono imballati, prima in rafia sintetica e successivamente in sacchi di cotone (per proteggere il prodotto e garantirne la migliore qualità). Le pinne e i fegati sono riposti in apposite casse. Prima di procedere all'immagazzinamento dei prodotti nella stiva dell'imbarcazione, su tutte le parti è apposta un'etichetta che indica il tipo di prodotto, la presentazione e la zona di cattura. Di solito le catture sono sbarcate nel porto di Vigo, in altri porti dell'UE o in porti di paesi terzi:
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3.3.5 Normalmente, i corpi e le pinne sono sbarcati negli stessi porti, mentre la commercializzazione dei diversi prodotti segue canali distinti. I corpi, una volta sbarcati, sono diretti a Vigo o in Sudamerica (principalmente in Brasile, Perù e Colombia). Quelli diretti a Vigo si vendono di solito in Italia, Grecia, Romania, Ucraina, Polonia, Russia, Portogallo, Andalusia e Sudamerica. Le pinne sono di norma inviate a Vigo e successivamente in Giappone, Cina, Hong Kong, California, ecc., oppure trasportate direttamente in questi paesi dal luogo dello sbarco.
3.3.6 Per quanto riguarda i prezzi, nei fatti i corpi degli squali hanno un prezzo medio di prima vendita che va da 0,50 a 2 euro/kg, mentre per le pinne della verdesca e del mako, sempre in prima vendita, il prezzo va dai 10 ai 15 euro/kg.
3.3.7 Al giorno d'oggi, gli introiti ottenuti dagli armatori con la vendita dei corpi rappresentano il 55 % del totale, mentre il restante 45 % è ascrivibile alla vendita delle pinne.
3.3.8 Dal punto di vista nutrizionale, lo squalo, che è privo di spine, apporta circa 130 calorie per 100 grammi. È caratterizzato da una carne semigrassa (4,5 grammi per 100 grammi) e molto ricca di proteine di qualità (21 grammi per 100 grammi), comprendenti tutti gli amminoacidi essenziali. I grassi presenti sono in maggioranza insaturi, pertanto il consumo di questa carne è indicato per le diete di prevenzione e trattamento delle patologie cardiovascolari, purché sia preparata utilizzando grassi adeguati come l'olio d'oliva o di semi. È di facile digestione e contiene vitamine del gruppo B (benché in quantità minore rispetto ad altri pesci) e soprattutto vitamine liposolubili A ed E. Tra i minerali risaltano in particolare il fosforo, il potassio, il magnesio e il ferro.
3.3.9 Oggi, seguendo le raccomandazioni della FAO, lo squalo è sfruttato integralmente. Oltre al corpo e alle pinne, il fegato è utilizzato nell'industria farmaceutica e cosmetica per l'estrazione della vitamina A e dello squalene, e la pelle per la produzione di articoli in cuoio.
3.4 Il Comitato ritiene opportuno che siano conosciuti i motivi per i quali la flotta europea necessita di permessi speciali:
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3.4.1 |
sicurezza: le pinne ripiegate, quando l'animale è congelato, risultano affilate come coltelli, il che rende la loro manipolazione a bordo di navi in continuo movimento particolarmente pericolosa per gli equipaggi durante le operazioni di manipolazione e di sbarco. |
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3.4.2 |
Qualità: l'immagazzinamento delle pinne che aderiscono al tronco in modo naturale provoca un deterioramento delle catture, sia nelle pinne che nei corpi, in quanto genera abrasioni e tagli tra gli esemplari. Il prodotto congelato di recente cattura offre una grande qualità dal punto di vista nutrizionale e igienico-sanitario, e asportare le pinne prima di congelare il corpo consente di evitare qualsiasi interruzione della catena del freddo. |
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3.4.3 |
Sfruttamento dello spazio: l'immagazzinamento separato dei corpi e delle pinne (o lo stivaggio di queste ultime negli spazi rimasti vuoti tra un corpo e l'altro) consente di sfruttare al meglio lo spazio disponibile nelle stive, incrementando così la redditività delle imbarcazioni. |
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3.4.4 |
Canali di commercializzazione diversi: la misura comporterebbe la necessità di asportare le pinne a terra, al punto di sbarco in un paese terzo, con alcune importanti conseguenze:
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3.5 Lo spinnamento è praticato da imbarcazioni non europee che, pur essendo prive di sistemi di congelamento, operano in acque lontane e per periodi prolungati, e quindi conservano soltanto le pinne mediante un procedimento di essicazione (disidratazione) scartando i corpi che altrimenti finirebbero per imputridire a bordo. Per le navi congelatrici europee che sarebbero interessate dalla proposta della Commissione, praticare lo spinnamento comporterebbe gettare fuori bordo una preziosa fonte di reddito rappresentata dai corpi successivamente venduti, il che non avrebbe alcun senso dal punto di vista imprenditoriale.
3.6 Il CESE concorda con la Commissione sul fatto che l'eliminazione dei permessi di pesca temporanei e l'introduzione della politica delle pinne ripiegate garantirebbero che nell'UE non si praticasse lo spinnamento. Tuttavia, tenendo conto degli elementi già menzionati e delle possibili conseguenze negative per i pescatori dell'applicazione di queste misure, ritiene opportuno cercare metodi alternativi che assicurino il rispetto del divieto di spinnamento senza incidere in modo significativo sulla redditività delle imprese e sulla sicurezza degli equipaggi, anche se queste alternative non elimineranno i problemi di monitoraggio e di applicazione delle norme documentati dalla Commissione.
3.7 Il CESE suggerisce le seguenti misure alternative:
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3.7.1 |
l'obbligo di sbarcare nello stesso porto i corpi e le pinne. |
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3.7.2 |
L'eliminazione dei permessi speciali per la flotta per il pesce fresco. |
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3.7.3 |
Il rilascio di permessi speciali alle navi congelatrici, purché utilizzino un sistema di tracciabilità che assicuri la correlazione tra i corpi e le pinne sbarcate. |
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3.7.4 |
L'introduzione, in tutte le organizzazioni regionali della pesca (ORP), di un programma di documentazione statistica per il commercio delle pinne di squalo, analogo a quello esistente per il tonno rosso nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). |
3.8 Allo stesso modo, il Comitato raccomanda di adottare, in tutte le ORP, piani di gestione delle catture di squali che stabiliscano, tra l'altro, misure per limitare lo sforzo di pesca, chiusure spazio-temporali e il divieto di realizzare trasbordi in alto mare.
3.9 Il CESE ritiene che la Commissione europea dovrebbe intensificare i suoi sforzi al fine di pervenire al pieno rispetto del divieto di spinnamento da parte delle flotte di paesi terzi che ancora si dedichino a questa deplorevole pratica, nonché degli obblighi di presentazione di dati attendibili sulla cattura di queste specie da parte delle flotte di paesi terzi in seno alle ORP.
4. Osservazioni specifiche
4.1 Il Comitato valuta positivamente le iniziative avviate da alcuni Stati membri al fine di proteggere le popolazioni più vulnerabili di squali, in particolare il divieto di catturare lo squalo volpe (famiglia Alopiidae) e il pesce martello (famiglia Sphyrnidae) stabilito dalla Spagna (5). In questo senso, esorta ad adottare in tutte le ORP misure adeguate di protezione e di gestione delle specie più vulnerabili di squalo.
4.2 Per quanto riguarda l'attuale modello basato sui rapporti ponderali, il Comitato ritiene che si tratti di un modello adeguato e funzionale. Dai diversi studi sulla materia realizzati dagli istituti di ricerca europei, tuttavia, si evince che il rapporto del 5 % non è adeguato, in quanto troppo basso, alle pratiche di pesca della flotta europea, basate sullo sfruttamento integrale o massimizzato del peso delle pinne, né alle principali specie di squalo (la verdesca e il mako) suscettibile di essere catturate, e quindi neppure all'insieme delle specie. Il CESE ritiene che si dovrebbero ridefinire i rapporti massimi ammissibili a partire da criteri realistici e da una sufficiente base tecnica e scientifica, in considerazione degli studi già realizzati. Per evitare gli attuali problemi di interpretazione, il nuovo rapporto dovrebbe riferirsi esplicitamente al peso vivo degli squali.
Bruxelles, 28 marzo 2012
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
(1) GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1.
(2) Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1185/2003 (COM(2005) 700 del 23 dicembre 2005); Relazione d'iniziativa della commissione Pesca del Parlamento europeo (INI/2054/2006); posizione del Consiglio consultivo regionale della flotta oceanica (LDRAC) riguardo alla consultazione della Commissione in merito a un piano d'azione dell'UE per gli squali e verbale del LDRAC relativo alla riunione congiunta sulla consultazione pubblica per la modifica del regolamento sull'asportazione delle pinne degli squali, 18 febbraio 2011.
(3) Esclusi i pescherecci che operano nel Mediterraneo e che non necessitano di permessi speciali.
(4) Regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 307 del 23.11.2010, articolo 78, paragrafo 1, lettera i)).
(5) Decreto ARM/2689/2009 del 28 settembre, che vieta la cattura dello squalo volpe (famiglia Alopiidae) e del pesce martello (famiglia Sphyrnidae). BOE n. 240, lunedì 5 ottobre 2009, pag. 84098.