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Document 52011IP0455

Promuovere la mobilità dei lavoratori Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (2010/2273(INI))

GU C 131E del 8.5.2013, p. 35–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/35


Martedì 25 ottobre 2011
Promuovere la mobilità dei lavoratori

P7_TA(2011)0455

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea (2010/2273(INI))

2013/C 131 E/04

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 21, 45 e 47 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 15, 21, 29, 34 e 45 della Carta dei diritti fondamentali,

visto l'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1),

vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (2),

viste le norme fondamentali di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3),

viste la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (4), la relazione del 2008 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE (COM(2008)0840) e le risoluzioni del Consiglio del novembre 2007 e dell'aprile 2009 riguardanti la direttiva 2004/38/CE,

visto il documento di verifica della Commissione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2009)0313),

visto il progetto di relazione intermedia dal titolo "Studio comparativo sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" richiesto dalla sua commissione giuridica e preparato dal Servizio d'azione per i cittadini europei (ECAS),

vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE, nonché la sua intenzione di pubblicare guide semplificate per i cittadini dell'Unione e di utilizzare in modo ottimale Internet,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (5),

vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2007"La mobilità, uno strumento per garantire nuovi e migliori posti di lavoro: Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)" (COM(2007)0773),

vista la comunicazione della Commissione del 18 novembre 2008“Le ripercussioni della libera circolazione dei lavoratori nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea” (COM(2008)0765),

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008"Nuove competenze per nuovi lavori - Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi" (COM(2008)0868),

vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2010"Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi" (COM(2010)0373),

vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011“L'atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per una nuova crescita” (COM(2011)0206), che annovera fra le sue dodici azioni chiave la mobilità dei lavoratori,

vista la strategia europea 2020 e in particolare le sue iniziative faro "Un'agenda per le nuove competenze e l'occupazione" e "Youth on the Move" (Gioventù in movimento),

viste le conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni del 27 novembre 2008 sugli abusi e sviamenti indebiti del diritto alla libera circolazione delle persone",

viste le conclusioni del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori del 9 marzo 2009 sulla mobilità professionale e geografica della forza lavoro e la libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea (6),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sul piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010) (7),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Individuazione degli ostacoli residui alla mobilità sul mercato interno del lavoro" (8),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0258/2011),

A.

considerando che, sebbene vivere e lavorare in un altro Stato membro, indipendentemente dalla propria origine etnica, sia una delle libertà fondamentali dell'Unione, nonché una componente fondamentale della cittadinanza dell'Unione riconosciuta dai trattati, tuttora le statistiche dimostrano che un numero ancora troppo esiguo di cittadini si avvale di tale diritto, nonostante le iniziative specifiche intraprese per sostenere la mobilità dei lavoratori,

B.

considerando che la mobilità dei lavoratori dell'Unione andrebbe incoraggiata su tutto il territorio dell'Unione europea ovunque si registri un fabbisogno occupazionale,

C.

considerando che i lavoratori dell'Unione europea possono incontrare difficoltà e problemi quando cercano lavoro in uno Stato membro ospitante,

D.

considerando che, sebbene il diritto di vivere e lavorare in un altro paese dell'Unione sia una delle libertà fondamentali dell'Unione e una componente fondamentale della cittadinanza dell'Unione riconosciuta dai trattati, secondo le statistiche, nonostante le iniziative specifiche intraprese per sostenere la mobilità dei lavoratori, sono ancora troppo pochi i cittadini che esercitano tale diritto,

E.

considerando che il tasso di mobilità attuale dei lavoratori non è sufficiente per rafforzare l'efficienza dei mercati del lavoro nell'Unione europea; considerando che solo il 2,3 % della popolazione dell'UE risiede in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, mentre il 17 % intende usufruire della libera circolazione in futuro e il 48 % prenderebbe in considerazione la ricerca di lavoro in un altro paese o regione in caso di scarsità di offerta occupazionale,

F.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori rappresenta un esempio socioeconomico positivo sia per l'UE sia per gli Stati membri, essendo una pietra miliare dell'integrazione europea, dello sviluppo economico, della coesione sociale, della riqualificazione professionale individuale e della lotta contro i pregiudizi, il razzismo e la xenofobia, e può contrastare gli effetti negativi della crisi economica e preparare meglio alle sfide del cambiamento globale, coinvolgendo nel dialogo tutte le parti interessate a livello decisionale unitamente alla società civile,

G.

considerando che la promozione della mobilità dei lavoratori contribuisce positivamente al raggiungimento degli obiettivi occupazionali definiti nella strategia Europa 2020; che è opportuno invitare la Commissione a includere la mobilità del lavoro tra le iniziative faro, e gli Stati membri a tenere in considerazione le dimensioni della mobilità geografica e professionale all'atto della definizione delle strategie e dei programmi di riforma nazionali,

H.

considerando che una legislazione del lavoro poco flessibile frena la mobilità dei lavoratori in Europa,

I.

considerando che, secondo la comunicazione della Commissione del 18 novembre 2008, i lavoratori mobili dei paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007 hanno avuto un impatto positivo sull'economia degli Stati membri ospitanti,

J.

considerando che la recente evoluzione delle nostre società, segnatamente in ragione del mutamento industriale, della globalizzazione, delle nuove modalità di lavoro, del cambiamento demografico e dello sviluppo dei mezzi di trasporto, richiede un grado più elevato di mobilità tra i lavoratori,

K.

considerando che non sono stati segnalati effetti negativi negli Stati membri che non hanno applicato le misure transitorie riguardanti la libera circolazione dei lavoratori provenienti dagli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007, ma che diversi Stati membri hanno deciso di continuare ad applicare restrizioni nei loro mercati del lavoro nei confronti dei cittadini di Romania e Bulgaria,

L.

considerando che, nonostante gli atti giuridici e i programmi dell'UE volti a promuovere la libera circolazione dei lavoratori, sussistono ostacoli alla piena attuazione di tale libertà fondamentale (ad esempio, ostacoli sociali, linguistici, culturali, giuridici e amministrativi, politiche di rientro inefficaci che non soddisfano le esigenze dei lavoratori migranti, mancato riconoscimento dell'esperienza della mobilità, difficoltà riguardanti l'occupazione dei coniugi o partner, ritardi nel processo di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali),

M.

considerando che, in tempi di crisi economica, la mobilità professionale e geografica dei lavoratori può contribuire a ridurre la disoccupazione facendo incontrare l'offerta con la domanda di lavoro, a creare opportunità di lavoro, ad adattare l'economia, la società e la demografia ai cambiamenti strutturali e a promuovere la crescita economica e la competitività dell'UE, e che, a tale riguardo, le attuali procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali costituiscono un grosso ostacolo alla mobilità dei lavoratori nell'Unione europea,

N.

considerando che tali ostacoli e restrizioni violano un diritto fondamentale dei lavoratori, rendono più difficile la ripresa delle economie dell'UE e possono portare a effetti controproducenti, come l'aumento del lavoro nero, l'espansione dell'economia sommersa e lo sfruttamento dei lavoratori,

O.

considerando che la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale è proibita dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali,

P.

considerando che l'attuale crisi economica ha avuto effetti negativi sulla mobilità, pesando in particolare sui lavoratori temporanei e a tempo parziale, e che le donne sono state una delle categorie più colpite,

Q.

considerando che nell'UE sono visibili forti differenze di genere riguardo alla mobilità dei lavoratori (gli uomini dichiarano di esercitarla per un nuovo lavoro o per il trasferimento del loro posto di lavoro molto più spesso delle donne, rispettivamente il 44 % contro il 27 % (9)); che è necessario un migliore monitoraggio del fenomeno mobilità, in base a dati disaggregati per genere,

1.

sottolinea che la relazione della Commissione COM(2008)0840 rileva persistenti infrazioni da parte degli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2004/38/CE che pregiudicano l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori e che tale situazione ha dato luogo a numerose denunce di singoli cittadini, petizioni e oltre 40 interrogazioni da parte del Parlamento, a seguito delle quali la Commissione ha avviato cinque procedure d'infrazione per l'inadeguata applicazione della direttiva;

2.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione COM(2010)0373 che descrive e spiega la situazione attuale in materia di libera circolazione dei lavoratori, ma deplora la mancanza di proposte o soluzioni concrete per il problema della mobilità;

3.

si compiace delle iniziative intraprese dalla Commissione come il "WO.M.EN Mobility Enhancement Mechanism" (meccanismo per il miglioramento della mobilità delle donne), e la invita ad ampliare e migliorare l'ambito di applicazione dei progetti volti ad accrescere la mobilità del lavoro femminile;

4.

invita la Commissione a promuovere ulteriormente la mobilità dei lavoratori presentando una strategia di lungo termine per la mobilità che sia completa e multidisciplinare e rimuova tutti gli attuali ostacoli giuridici, amministrativi e pratici alla libera circolazione dei lavoratori; chiede una politica coerente, efficiente e trasparente incentrata sulle esigenze del mercato del lavoro e sulle tendenze economiche;

5.

invita la Commissione a incrementare la mobilità della manodopera, pianificando e promuovendo ulteriori strategie per offrire informazioni semplificate in merito ai diritti dei lavoratori migranti e ai vantaggi della mobilità per il processo globale di sviluppo e per le economie dell'UE e dei suoi Stati membri; ritiene che la sensibilizzazione dei lavoratori, dei loro familiari e delle parti interessate riguardo ai loro diritti, alle opportunità e agli strumenti disponibili nell'ambito della libera circolazione sia un fattore essenziale per attuare efficacemente la legislazione dell'UE;

6.

ritiene che la promozione della mobilità possa realizzarsi efficacemente solo attraverso il rafforzamento reale della solidarietà e della responsabilità condivisa tra Stati Membri e con la definizione di un quadro normativo chiaro in materia di migrazione legale;

7.

chiede agli Stati membri di eliminare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori offrendo alle persone (per la maggior parte donne) che seguono il coniuge o il partner in un altro Stato membro adeguati servizi quali corsi per facilitare il loro inserimento nel nuovo contesto socioculturale, come ad esempio corsi di lingua e corsi professionali;

8.

rileva però che la mobilità dovrebbe restare volontaria; sottolinea che gli effetti collaterali negativi dell'aumentata mobilità, che conducono alla fuga dei cervelli e dei giovani, nonché le ripercussioni negative sulla coesione familiare e sui minori quando uno o entrambi i genitori lavorano all'estero, andrebbero meglio mitigati a livello dell'UE;

9.

invita gli Stati membri a creare meccanismi di cooperazione volti a prevenire gli effetti devastanti sulle famiglie, specialmente sui bambini, causati dalla separazione dai genitori e dalla distanza tra loro;

Semplificazione amministrativa e aspetti giuridici

10.

tenuto conto delle disposizioni dei trattati e della legislazione in vigore, ricorda che gli Stati membri hanno la responsabilità di semplificare le procedure amministrative relative all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori in vista di un'attuazione ottimale di tale diritto e di evitare che procedure amministrative ingiustificate, inutili od onerose ne limitino l'applicazione;

11.

esorta la Commissione a promuovere lo snellimento delle prassi amministrative e la cooperazione amministrativa, in modo da consentire sinergie tra le autorità nazionali;

12.

incoraggia gli Stati membri a creare canali di comunicazione più efficaci tra i lavoratori migranti e i corrispondenti servizi statali, affinché i lavoratori abbiano pieno accesso alle informazioni relative ai loro diritti e obblighi;

13.

sottolinea che "i diritti dei lavoratori" possono trovare una migliore attuazione solamente se e quando un lavoratore migrante dell'UE esercita un'attività legalmente remunerata nello Stato membro ospitante;

14.

sottolinea che le lavoratrici che si trasferiscono all'estero per lavorare nel settore della cura di bambini o anziani, in qualità di baby-sitter, ragazze alla pari, bambinaie o infermiere, sono spesso impiegate da soggetti privati come famiglie o membri di queste, finendo per lavorare senza un contratto o illegalmente e trovandosi di conseguenza prive dei diritti e dei benefici connessi alla sicurezza sociale, all'assistenza sanitaria e altro a loro disposizione;

15.

è preoccupato per le carenze rilevate nel recepimento e nell'attuazione delle direttive vigenti in materia di libera circolazione dei lavoratori, in particolare della direttiva 2004/38/CE per quanto riguarda il diritto di ingresso e di soggiorno per i familiari di paesi terzi, e per le complicate procedure amministrative e i titoli di soggiorno aggiuntivi (permessi di lavoro, prove di un alloggio soddisfacente) incompatibili con la direttiva 2004/38/CE;

16.

invita la Commissione a esercitare pienamente le proprie prerogative in virtù dei trattati, attraverso il monitoraggio continuo e globale dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE, compreso, se necessario, l'esercizio del diritto di avviare procedure d'infrazione contro gli Stati membri inadempienti;

17.

invita gli Stati membri a rivedere le disposizioni che disciplinano i periodi transitori per l’accesso ai loro mercati del lavoro, che alla lunga possono avere un impatto negativo sui valori e i diritti fondamentali racchiusi nei trattati UE, come la libertà di circolazione, la non discriminazione, la solidarietà e l’uguaglianza dei diritti; accoglie pertanto con favore la recente decisione di alcuni Stati membri di aprire completamente i propri mercati del lavoro ad alcuni Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e deplora le recenti proposte legislative in altri Stati membri volte a intaccare i diritti dei lavoratori provenienti dagli Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004 e nel 2007; invita la Commissione ad appurare se tali politiche violino il diritto dell’Unione;

18.

invita la Commissione a rafforzare l'attuale quadro giuridico relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali definito nella direttiva 2005/36/CE;

19.

invita la Commissione a rivedere il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (10), al fine di tenere conto delle proposte formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione;

20.

invita la Commissione ad accertarsi che gli Stati membri applichino il regolamento "Bruxelles I"(regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; sottolinea l'importanza del regolamento "Bruxelles I" in merito alle sanzioni e ammende per lo sfruttamento dei lavoratori;

21.

invita la Commissione ad accertarsi che gli Stati membri attuino la direttiva 2004/38/CE senza alcuna discriminazione, inclusa quella fondata sull'orientamento sessuale; ricorda alla Commissione i precedenti appelli a che sia garantita la libertà di movimento per tutti i cittadini dell'UE e le loro famiglie, indipendentemente dal loro orientamento sessuale;

Collegamenti con altre politiche

22.

osserva che il diritto di libera circolazione dei lavoratori non può essere considerato isolatamente da altri diritti e principi fondamentali dell'UE e che il rispetto del modello sociale europeo e dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che si riflettono nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, offrirà la possibilità di lavori dignitosi, condizioni di lavoro adeguate, compresa la protezione e la sicurezza sul lavoro, diritti di sicurezza sociale, parità di trattamento, conciliazione della vita familiare con le esigenze lavorative e la libertà di prestazione di servizi; sottolinea che il diritto di voto alle elezioni locali, regionali ed europee è un elemento essenziale di tali diritti e ne chiede una migliore attuazione; osserva che il diritto di voto alle elezioni nazionali degli Stati membri di origine può essere perso e ritiene che sia opportuno valutare tale questione;

23.

invita la Commissione a elaborare un quadro di valutazione che illustri gli ostacoli per i lavoratori dell'Unione che desiderano esercitare il diritto alla libera circolazione e il modo in cui vengono affrontati negli Stati membri, al fine di valutare se tali ostacoli siano affrontati in maniera approfondita ed efficace;

24.

invita la Commissione a valutare in maniera approfondita l'attuale situazione economica degli Stati membri riguardo ai mercati del lavoro; invita gli Stati membri a integrare meglio le politiche di immigrazione con quelle del lavoro, per affrontare le carenze di manodopera e stimolare la produzione interna;

25.

si congratula con la Commissione per aver collegato la mobilità dei lavoratori alla strategia Europa 2020 e ritiene che ciò abbia un'importanza cruciale per promuovere il benessere all'interno dell'UE attraverso una creazione solida e sostenibile di posti di lavoro;

26.

sottolinea l’importanza che la parità di trattamento dei lavoratori, combinata con l’adeguata protezione dei diritti del lavoro, venga attuata in conformità delle norme in vigore stabilite in base alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi nello Stato membro interessato; ritiene che in tutta l’UE debba valere il principio del pari salario per pari lavoro nello stesso luogo, unitamente all’uguaglianza di genere, per prevenire il dumping salariale e sociale; sottolinea che i diritti andranno a vantaggio di tutti solo se correttamente attuati e applicati; a tal fine, chiede che la Commissione e gli Stati membri facciano in modo che la libera circolazione non sia mai sfruttata ai fini della disparità di trattamento e del dumping salariale e sociale;

27.

è del parere che la normativa UE e quella degli Stati membri vadano coordinate più strettamente in modo da evitare qualsiasi tipo di barriera all'attuazione e all'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori;

28.

esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire, nel rispetto della sussidiarietà, la corretta attuazione della legislazione esistente in tema di non discriminazione e ad adottare misure pratiche che consentano di attuare il principio della parità di trattamento dei lavoratori mobili e di combattere il pregiudizio, il razzismo e la xenofobia;

29.

esorta gli Stati membri e la Commissione a potenziare la politica dell'UE in materia di lotta alla discriminazione diretta e indiretta, allo sfruttamento dei lavoratori migranti nell'Unione europea e alla violazione dei loro diritti a causa della loro conoscenza insufficiente delle lingue e della normativa applicabile al loro impiego nello Stato membro ospitante;

30.

esorta gli Stati membri a intensificare l'attenzione che le istituzioni preposte al controllo del mercato del lavoro dedicano alla tutela dei diritti dei lavoratori mobili, specialmente migliorando il livello d'istruzione e d'informazione di questi ultimi nel settore del diritto del lavoro;

31.

è del parere che le modifiche alla legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale, assistenza sanitaria e fisco debbano essere esaminate in anticipo per valutarne gli effetti sulla libera circolazione dei lavoratori; chiede pertanto che sia previsto l’obbligo di effettuare una valutazione degli effetti transfrontalieri che offra una visione dettagliata degli ostacoli alla libera circolazione;

32.

osserva che l'aumentata mobilità transfrontaliera richiede altresì il coinvolgimento attivo delle parti sociali per fornire ai lavoratori interessati, soprattutto a quelli che lavorano temporaneamente all'estero, informazioni, sostegno e tutela adeguati ed efficaci in merito ai loro diritti sociali e del lavoro;

33.

ritiene che, per l'attuazione efficace di tutte le politiche che toccano la libera circolazione dei lavoratori, sia necessaria un'azione coordinata, in particolare nell'ambito del completamento del mercato interno, del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dei diritti alla pensione complementare, della tutela dei lavoratori, dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, dell'istruzione e formazione professionale, delle misure fiscali come quelle volte a evitare la doppia imposizione e della lotta alla discriminazione;

34.

sottolinea che le restrizioni del lavoro costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato interno e che la crisi economica dimostra la necessità di promuovere la libera circolazione dei lavoratori;

35.

ribadisce che, al fine di evitare incoerenze nel settore del mercato interno dell'UE, a fini occupazionali gli Stati membri devono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione e possono dare la preferenza ai cittadini di paesi terzi che si candidano per un lavoro altamente qualificato, come previsto dalla direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (11); sottolinea l'importanza di rifiutare le domande di carta blu UE nei settori del mercato del lavoro in cui l'accesso di lavoratori provenienti da altri Stati membri è limitato in virtù di accordi temporanei;

36.

chiede un maggiore coordinamento tra le istituzioni europee e nazionali, per informare meglio e fornire assistenza ai cittadini e controllare in che modo il diritto alla libera circolazione dei lavoratori venga attuato ed esercitato dai singoli per accelerare la realizzazione della mobilità del lavoro;

37.

ritiene che sistemi di protezione sociale adeguati facilitino notevolmente la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e che l'inclusione sociale dei lavoratori mobili e il reinserimento sociale dei lavoratori che rientrano nel proprio paese vadano inseriti nella politica sulla mobilità dei lavoratori; sottolinea che a tal fine il riconoscimento di diritti già acquisiti e una maggiore comprensione delle differenze dei sistemi nei singoli Stati membri, sono indispensabili e devono essere favoriti;

38.

invita gli Stati membri ad affrontare il problema del falso lavoro autonomo tra i lavoratori mobili; sottolinea la necessità di fornire a tali lavoratori l'accesso ai diritti e alla protezione;

39.

invita la Commissione e gli Stati membri a combattere la xenofobia contro tutti i lavoratori dell’UE fornendo i mezzi per l'integrazione e l'informazione e a promuovendo la comprensione, la diversità culturale e il rispetto dei lavoratori mobili dell’UE negli Stati membri ospitanti;

40.

sottolinea che un'efficace attuazione della libertà di circolazione dei lavoratori richiede un'azione coordinata da parte delle autorità europee e nazionali al fine di facilitare e semplificare le procedure amministrative su questioni indirettamente collegate a tale diritto, come trasferire l'immatricolazione dei veicoli e garantire l’accessibilità dei dati medici, predisporre una banca dati completa da cui risultino le attuali competenze professionali degli operatori del settore sanitario, evitare la doppia imposizione, stabilire norme chiare sul rimborso delle spese sanitarie ecc;

41.

ritiene che la possibilità per i lavoratori migranti di godere della portabilità dei propri diritti previdenziali sia un elemento fondamentale per garantire l’effettivo esercizio delle prerogative acquisite;

42.

ritiene che le PMI, in quanto fonte primaria di creazione di posti di lavoro, possano fare scattare la ripresa e lo sviluppo economico; ribadisce quindi la necessità di un impegno dell'UE per sostenere e sviluppare le PMI (ad esempio lo strumento di microcredito Progress), in particolare attraverso politiche del lavoro attive e programmi di istruzione e formazione professionale;

43.

invita le regioni frontaliere a considerare accordi per la promozione della mobilità transfrontaliera dei lavoratori, in grado di apportare vantaggi reciproci a tali regioni;

Misure volte a promuovere la libera circolazione

44.

invita gli Stati membri a eliminare gli ostacoli transitori esistenti alla libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2007; ritiene che tali ostacoli determinino l'uso di due pesi e due misure, siano controproducenti e rappresentino misure discriminatorie nei confronti di cittadini europei e chiede l'applicazione effettiva della clausola preferenziale per tutta l'Unione;

45.

ritiene che la mobilità della forza lavoro all'interno dell'Unione europea sia essenziale per la ripresa economica e la realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020; sollecita pertanto gli Stati membri che continuano ad imporre restrizioni sul mercato del lavoro nei confronti di cittadini bulgari e rumeni a togliere tali restrizioni entro la fine del 2011, in linea con la scadenza prevista nel trattato di adesione;

46.

chiede una cooperazione più stretta e più efficiente tra le autorità nazionali competenti per verificare che i contratti di lavoro siano conformi alla normativa nazionale e dell'UE; segnala che occorre garantire la reciproca assistenza e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri in caso di violazioni; chiede alla Commissione di monitorare questo processo;

47.

invita le pubbliche autorità e tutti i soggetti interessati a compiere ogni sforzo possibile per sensibilizzare i lavoratori riguardo ai loro diritti e ai vari strumenti (diritto del lavoro, contratti collettivi, codici di condotta, disposizioni in tema di previdenza) che regolamentano il loro rapporto di lavoro, oltre alle condizioni di lavoro e di vita;

48.

deplora la riduzione delle ispezioni del lavoro in tutta l'UE; sottolinea che i controlli efficienti sono un elemento essenziale per garantire la parità di trattamento e di condizioni; invita gli Stati membri ad aumentare le ispezioni del lavoro e a fornire agli ispettori del lavoro risorse sufficienti; invita la Commissione a migliorare la cooperazione e il coordinamento nell'ambito delle ispezioni del lavoro;

49.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero garantire che i figli dei lavoratori mobili dell'UE non incontrino difficoltà per quanto riguarda la loro nazionalità o cittadinanza a causa delle scelte di lavoro dei loro genitori e che bisognerebbe esaminare adeguatamente le particolari necessità dei figli dei lavoratori mobili, così da garantire risposte politiche efficaci;

50.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero migliorare la situazione dei figli lasciati dai loro genitori e aiutarli affinché abbiano uno sviluppo normale e beneficino di istruzione e di una vita sociale adeguata;

51.

esprime preoccupazione per la crescita del lavoro forzato nell'UE, che in alcune zone ha stretti legami con la criminalità organizzata; sottolinea la necessità di rendere il lavoro forzato una priorità fondamentale nell'ambito delle attività di Europol e Eurojust; esorta gli Stati membri ad aumentare gli sforzi congiunti per controllare, perseguire e sanzionare il lavoro forzato e assicurarsi che sia punito penalmente; sottolinea la necessità di misure che assicurino la protezione delle vittime del lavoro forzato;

52.

invita la Commissione ad analizzare e rendere noti gli effetti positivi e negativi derivanti dalla mobilità dei lavoratori per i paesi ospitanti e di origine nonché per l'UE, dal punto di vista della coesione socioeconomica e geografica, sottolineando le conseguenze, quali le perdite economiche, l’incremento del lavoro non dichiarato e delle condizioni di lavoro illegali a causa della situazione giuridica incerta nel periodo di vigenza delle misure transitorie, la scarsa consapevolezza dei diritti tra i cittadini dell’UE e gli effetti del ritardo nell’azione degli Stati membri volta ad integrare i lavoratori dell’UE risultanti dall’ondata d’integrazione del 2004 e del 2007; chiede che la Commissione e gli Stati membri si astengano dall’applicare misure transitorie che limitano la libera circolazione dei lavoratori e incidono negativamente sulla competitività dei mercati del lavoro dell’UE, in relazione agli attuali Stati membri o a futuri paesi candidati;

53.

incoraggia la Commissione a proseguire con le sue iniziative volte a promuovere la mobilità geografica dei giovani attraverso regimi di mobilità per l'apprendimento, ricorrendo a tutti i programmi designati allo scopo;

54.

plaude al piano della Commissione di istituire una valutazione periodica sistematica dell'offerta e della domanda a lungo termine sui mercati del lavoro dell'UE fino al 2020, ripartita per settori, occupazioni, livelli di qualifica e paesi, e consiglia vivamente il coordinamento delle politiche del lavoro e dell'istruzione tra gli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi fissati nella strategia UE 2020 in materia di creazione di posti di lavoro, evitando futuri ostacoli indiretti, come il mancato riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in altri paesi dell'UE, che possano impedire l'esercizio del diritto di libera circolazione; sottolinea che il piano dovrebbe individuare chiaramente le carenze di manodopera nell'UE a breve, medio e lungo termine;

55.

chiede l'elaborazione e l'attuazione di misure adeguate per eliminare le discriminazioni e gli stereotipi negativi, che ancora sussistono, come quelli rivolti contro i lavoratori dell'Europa orientale e meridionale, e per promuovere l'integrazione nella società del paese ospitante dei lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione;

56.

invita le autorità a tutti i livelli a garantire il sostegno politico e a far meglio conoscere le possibilità e i vantaggi della mobilità, in particolare tra coloro che entrano nel mondo del lavoro, sottolineando il ruolo di coordinamento della Commissione;

57.

ritiene che gli Stati membri debbano stabilire e favorire criteri generali per il riconoscimento di diplomi e qualifiche, poiché molto spesso le persone che cercano lavoro in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine sono ostacolate per questa ragione;

58.

deplora le politiche degli Stati membri che incoraggiano attivamente altri cittadini dell'UE a lasciare tali Stati membri; chiede alla Commissione di verificare se queste politiche costituiscano una violazione del diritto alla libera circolazione;

Servizi per l'impiego e l'informazione dei lavoratori

59.

riconosce e sottolinea l'importanza dei servizi di collocamento pubblici, in particolare del sistema e della rete EURES per la promozione della mobilità dei lavoratori nell'UE, in particolare nelle regioni transfrontaliere, tramite la diffusione di informazioni su offerte di lavoro, sui diritti e doveri connessi alla migrazione, inclusa l'immigrazione, e al lavoro frontaliero, nonché sulle opportunità di istruzione e formazione professionale e sulle condizioni di lavoro e di vita; sottolinea il ruolo particolare delle parti sociali nella consulenza prestata ai lavoratori in merito a partenariati transfrontalieri; sottolinea che EURES dovrebbe rimanere un mezzo per promuovere una mobilità equa e invita quindi la Commissione a continuare a fornire risorse finanziarie per sostenere il lavoro delle parti sociali nelle regioni frontaliere;

60.

chiede lo sviluppo delle capacità istituzionali di EURES e il rafforzamento dello strumento dello sportello unico per agevolare la mobilità dei lavoratori e delle loro famiglie;

61.

è preoccupato per la riduzione dei fondi per i consulenti di EURES e chiede l'impegno per una strategia a lungo termine che consenta a EURES e al suo personale di svolgere efficacemente i propri compiti; osserva che ciò sarà possibile solo con un aumento dei fondi;

62.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le azioni necessarie per rendere più produttiva ed efficace la cooperazione tra EURES e le corrispondenti autorità pubbliche nazionali;

63.

incoraggia gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, a promuovere EURES tra i cittadini, offrendo la documentazione pertinente insieme a consulenze su come usufruire dei suoi servizi attraverso i centri pubblici per l'impiego, ma anche con l'organizzazione di incontri per promuovere la mobilità nel quadro dell'istruzione superiore;

64.

ritiene che le informazioni ai lavoratori dell'UE circa i vantaggi, i diritti e gli obblighi derivanti dalla mobilità dei lavoratori debbano essere ulteriormente migliorate; chiede alla Commissione di coordinare la sua azione con le autorità nazionali e di sviluppare i legami tra EURES e la rete on line per la soluzione dei problemi SOLVIT, al fine di migliorare la qualità del servizio fornito ai cittadini che esercitano il loro diritto alla mobilità; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire degli sportelli di consulenza plurilingui per i lavoratori migranti dell’UE, soprattutto dove questi lavoratori vengono assunti in gran numero;

65.

sottolinea che, quando si promuovono politiche occupazionali attive, è opportuno attribuire una priorità elevata alle informazioni relative ai programmi di apprendimento e formazione disponibili nell'UE;

66.

esorta a rafforzare l'attuazione della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (la cosiddetta "direttiva informazione") (12) riguardo alle informazioni minime sul rapporto di lavoro che i lavoratori devono ricevere dal datore di lavoro, incluse tutte le disposizioni pertinenti relative alla loro situazione occupazionale nel paese ospitante;

67.

invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a promuovere il coinvolgimento attivo delle parti sociali, al fine di assicurare l'attuazione concreta e il rafforzamento dei diritti dei lavoratori migranti;

68.

sottolinea la necessità della cooperazione tra lavoratori e datori di lavoro in seno alla rete EURES;

69.

chiede maggior dialogo e coordinamento tra autorità nazionali e regionali, dato che in genere sono la prima fonte di informazioni per molti cittadini in ragione della loro vicinanza e conoscenza delle loro esigenze, oltre a un maggiore coinvolgimento delle parti sociali;

70.

sollecita gli Stati membri a controllare maggiormente il lavoro delle agenzie di assunzione, per garantire che i diritti dei lavoratori mobili non siano violati o che le loro aspettative non siano deluse, cosa che potrebbe ostacolare la loro libertà di circolazione e la loro sicurezza sociale;

71.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di monitorare la situazione delle agenzie e delle organizzazioni che offrono posti di lavoro ai lavoratori provenienti da altri Stati membri e di individuare la possibile esistenza di posti di lavoro illegali o non dichiarati o le agenzie o organizzazioni che offrono posti di lavoro fittizi;

72.

sottolinea che, ai fini dell'attuazione della libera circolazione, dovrebbe esistere un obbligo da parte dei datori di lavoro d'informare i dipendenti stranieri sui diritti del lavoratore nel paese di lavoro in causa; inoltre devono essere istituiti sportelli di consulenza plurilingui per i lavoratori migranti negli Stati membri;

73.

invita la Commissione a elaborare una comunicazione sugli effetti fiscali sui lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione di questa direttiva, per offrire una migliore comprensione e possibili soluzioni a problemi fondamentali che possono impedire o ostacolare la mobilità dei lavoratori;

Sviluppo di competenze e conoscenze per una maggiore competitività

74.

ritiene che, per assicurare e potenziare la competitività dell'Europa, debba essere data massima priorità agli investimenti nell'istruzione formale e informale, nella formazione professionale, negli scambi di esperienze lavorative e in azioni coordinate per accelerare il processo di mobilità dei lavoratori;

75.

è del parere che occorra rafforzare le politiche attive del lavoro, in particolare in tema di formazione professionale e apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in quanto esse possono contribuire all'aumento della mobilità dei lavoratori, facilitare le transizioni in periodi di disoccupazione strutturale e consentire ai lavoratori di adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro;

76.

si congratula con la Commissione per l'iniziativa faro "Youth on the Move" (Gioventù in movimento) e per l'avvio dell'agenda per le nuove competenze e l'occupazione; si compiace in particolare del progetto pilota "Your first EURES Job" (Il tuo primo posto di lavoro EURES) e dell'azione proposta per la creazione di un passaporto europeo delle competenze;

77.

accoglie favorevolmente la formazione dei giovani nell'ambito delle competenze necessarie a lavorare e vivere in altri paesi; ritiene che le persone abbiano il diritto di vivere e lavorare in un paese di loro scelta;

78.

ritiene che le competenze e le conoscenze corrispondenti a specifiche esigenze del mercato nazionale, regionale o locale favoriranno la mobilità dei lavoratori e chiede alla Commissione di elaborare una tabella di marcia per la domanda di personale qualificato e una valutazione a medio e lungo termine dei futuri posti di lavoro che consenta di conciliare la domanda e l’offerta di competenze, nonché previsioni a medio e lungo termine relative alla carenza di lavoratori in determinati settori professionali a causa di cambiamenti demografici e dell'invecchiamento della popolazione;

79.

ritiene che la mobilità dei lavoratori sia un processo duplice: da un lato, consente di raccogliere competenze e conoscenze attraverso tutti i tipi di istruzione, al fine di preparare la popolazione attiva ad affrontare la concorrenza durante la ricerca di un nuovo posto di lavoro; dall'altro, i lavoratori mobili possono migliorare le loro competenze e conoscenze attraverso la mobilità, grazie alla maggiore esperienza pratica e alle conoscenze acquisite nel nuovo posto di lavoro;

80.

ritiene che la mobilità debba essere promossa in particolare nella formazione professionale, dato che in questo settore esistono ancora carenze; sottolinea l'importanza di programmi come Leonardo e invita gli Stati membri e le imprese impegnate nella formazione professionale a ricorrervi maggiormente e a renderne più facile l'utilizzo;

81.

auspica altresì che le nuove competenze acquisite dai lavoratori mobili durante la mobilità siano convalidate, al fine di riconoscere il loro maggiore potenziale personale e agevolarne l'inclusione professionale a lungo termine;

82.

ritiene che i giovani lavoratori non debbano essere l'obiettivo unico e che siano auspicabili strategie mirate a promuovere e facilitare la libera circolazione delle diverse categorie di lavoratori, in base alle loro caratteristiche (età, genere, competenze, appartenenza a gruppi vulnerabili e minoritari) ed esigenze specifiche, affinché la mobilità possa diventare una possibilità per tutte le categorie di lavoratori;

83.

invita gli Stati membri ad adattare le proprie strategie di istruzione e formazione professionale permanente in base all'evoluzione dei mercati del lavoro e a fornire competenze trasferibili che abbiano una più ampia copertura in termini di area geografica e di conoscenze, con l'obiettivo di soddisfare adeguatamente l'offerta di posti di lavoro;

84.

invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare per raggiungere una maggiore comparabilità dei programmi scolastici e universitari e dei sistemi d’istruzione nell’UE, mediante il riconoscimento reciproco semplificato dei diplomi, anche al fine di favorire l'indispensabile mutuo riconoscimento dei titoli di studio; sottolinea tuttavia la differenza esistente tra questo ed il riconoscimento delle qualifiche per le professioni regolamentate, pur nell'auspicio di una complessiva liberalizzazione dell'accesso; in tale contesto, accoglie con favore il numero sempre più elevato di accordi di cooperazione transfrontalieri tra istituti di istruzione superiore e università e chiede agli Stati membri di sostenerli;

85.

incoraggia gli Stati membri a incrementare la partecipazione delle piccole e medie imprese all'apprendimento permanente, fornendo incentivi ai rispettivi dipendenti e datori di lavoro, ponendo l'accento in particolare sull'apprendimento delle lingue e delle nuove tecnologie, in linea anche con le esigenze del mercato del lavoro, dato che la maggior parte dei lavoratori d'Europa è occupata nelle PMI e in questo modo diventerà più competitiva; sottolinea che così si rafforzerà anche la mobilità, consentendo di affrontare il problema della mancata copertura di posti vacanti in numerosi Stati membri;

86.

ritiene che sia necessaria una migliore sinergia tra i programmi volti a favorire la libera circolazione degli studenti, delle persone che seguono un percorso di formazione professionale e dei tirocinanti, e i programmi specificamente diretti a favorire la libera circolazione dei lavoratori;

87.

incoraggia gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione e delle parti sociali, a creare strutture per il sostegno all'apprendimento delle lingue, oltre che per l'insegnamento delle tradizioni culturali degli Stati membri ospitanti alle famiglie dei lavoratori migranti, in quanto questi fattori continuano a ostacolare la mobilità dei cittadini europei;

88.

è del parere che una conoscenza insufficiente delle lingue (in particolare nel caso degli adulti), costituisca ancora un ostacolo importante alla mobilità dei lavoratori e potrebbe portare ad un aumento del lavoro non dichiarato; invita gli Stati membri a promuovere più attivamente l'insegnamento delle lingue straniere e a diffonderlo nelle scuole di ogni ordine e grado e la Commissione a proseguire i suoi sforzi in questo settore;

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89.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(2)  GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.

(3)  GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

(4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(5)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(6)  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 14.

(7)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 23.

(8)  GU C 228 del 22.9.2009, pag. 14.

(9)  Studio di Eurofound "Mobility in Europe – the way forward".

(10)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(11)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17.

(12)  GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.


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