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Document 52011AP0465

Regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione ***I Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 ottobre 2011 , alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395 (COD))

GU C 131E del 8.5.2013, p. 158–269 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 131/158


Mercoledì 26 ottobre 2011
Regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione ***I

P7_TA(2011)0465

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 ottobre 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395 (COD)) (1)

2013/C 131 E/26

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 deve ora essere nuovamente modificato, anche per tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, a sostituirlo con il presente regolamento.

(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 dovrebbe ora essere nuovamente modificato, anche per tener conto delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, a sostituirlo con il presente regolamento , conformemente al trattato di Lisbona adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

(2)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ha stabilito i principi di bilancio e le norme finanziarie che tutti gli atti legislativi e tutte le istituzioni devono rispettare. Occorre mantenere i principi fondamentali, il concetto e la struttura di tale regolamento nonché le regole di base della gestione di bilancio e finanziaria. Devono essere per quanto possibile riviste e semplificate le deroghe a tali principi fondamentali, considerando se siano tuttora pertinenti, e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio annuale dell'Unione (in prosieguo: "il bilancio"), nonché degli oneri che impongono agli interessati. È necessario mantenere e rafforzare gli elementi chiave della riforma finanziaria: il ruolo degli agenti finanziari, l'integrazione dei controlli nei servizi operativi, i revisori interni, la formazione del bilancio per attività, l'aggiornamento dei principi e delle norme contabili nonché i principi di base in materia di sovvenzioni.

(2)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ha stabilito i principi di bilancio e le norme finanziarie che disciplinano la formazione e l'esecuzione del bilancio generale, garantendo una gestione sana ed efficace, il controllo e la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, nonché una maggiore trasparenza, e che tutti gli atti legislativi e tutte le istituzioni devono rispettare. Occorre mantenere i principi fondamentali, il concetto e la struttura di tale regolamento nonché le regole di base della gestione di bilancio e finanziaria. Le deroghe a tali principi fondamentali dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate, considerando se siano tuttora pertinenti, e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio annuale dell'Unione (in prosieguo: "il bilancio"), nonché degli oneri che impongono agli interessati. È necessario mantenere e rafforzare gli elementi chiave della riforma finanziaria: il ruolo degli agenti finanziari, l'integrazione dei controlli nei servizi operativi, i revisori interni, la formazione del bilancio per attività, l'aggiornamento dei principi e delle norme contabili nonché i principi di base in materia di sovvenzioni.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

EMENDAMENTO

 

(4 bis)

Per quanto riguarda i programmi quadro di ricerca dell'Unione, occorre introdurre un'ulteriore semplificazione e armonizzazione delle norme e delle procedure, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca (2) e nella relazione finale del Gruppo di esperti sulla valutazione intermedia del Settimo programma quadro, pubblicata il 12 novembre 2010 sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2 della decisione n. 1982/2006/CE.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5

(5)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 si limitava ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intero settore del bilancio previsto dai trattati, mentre le disposizioni di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per istituire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere in tal modo la leggibilità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "il TFUE") la Commissione può essere delegata ad adottare atti di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali degli atti legislativi . Di conseguenza, occorre incorporare nel presente regolamento alcune disposizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Le disposizioni dettagliate di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione devono essere circoscritte ai dettagli tecnici e alle modalità di esecuzione.

(5)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 si limitava ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intero settore del bilancio previsto dai trattati, mentre le disposizioni di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per istituire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere in tal modo la leggibilità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. A norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "il TFUE") un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi unicamente per integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo . Di conseguenza, occorre incorporare nel presente regolamento alcune disposizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 8

(8)

Occorre semplificare le norme che disciplinano gli interessi derivanti dal prefinanziamento poiché generano eccessivi oneri amministrativi tanto per i destinatari dei fondi dell'Unione quanto per i servizi della Commissione e sono all'origine di malintesi tra i servizi della Commissione, gli operatori e i partner. A fini di semplificazione, in particolare nei confronti dei beneficiari delle sovvenzioni, e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, non dovrebbe più vigere l'obbligo di generare interessi sul prefinanziamento e di recuperarli. Tuttavia, si dovrebbe poter inserire tale obbligo in un accordo di delega al fine di consentire il riutilizzo degli interessi derivanti dal prefinanziamento per i programmi gestiti da alcuni soggetti delegati, ovvero il relativo recupero.

(8)

Occorre semplificare le norme che disciplinano gli interessi derivanti dal prefinanziamento poiché generano eccessivi oneri amministrativi tanto per i destinatari dei fondi dell'Unione quanto per i servizi della Commissione e sono all'origine di malintesi tra i servizi della Commissione, gli operatori e i partner. A fini di semplificazione, in particolare nei confronti dei beneficiari delle sovvenzioni, e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l'obbligo di generare interessi sul prefinanziamento e di recuperarli dovrebbe essere immediatamente abolito . Tuttavia, si dovrebbe poter inserire tale obbligo in un accordo di delega al fine di consentire il riutilizzo degli interessi derivanti dal prefinanziamento per i programmi gestiti da alcuni soggetti delegati, ovvero il relativo recupero.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 11

(11)

Il trattato stabilisce che il quadro finanziario pluriennale venga fissato mediante regolamento . È quindi necessario integrare nel presente regolamento talune disposizioni del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 . In particolare, ai fini della disciplina di bilancio, è necessario stabilire un nesso tra il quadro finanziario pluriennale e la procedura annuale di bilancio. È altresì necessario inserire disposizioni relative all'impegno del Parlamento europeo e del Consiglio di rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste negli atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

(11)

Poiché, in base al trattato , il quadro finanziario pluriennale sarà fissato in futuro mediante regolamento e l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria deve essere modificato di conseguenza, è logico integrare nel presente regolamento talune disposizioni dell'accordo interistituzionale . In particolare, ai fini della disciplina di bilancio, è necessario stabilire un nesso tra il quadro finanziario pluriennale e la procedura annuale di bilancio. È altresì necessario inserire disposizioni relative all'impegno del Parlamento europeo e del Consiglio di rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste negli atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis)

Le entrate provenienti da soggetti terzi non statali nel perseguimento degli obiettivi legittimi dell'Unione quali la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette (ad esempio l'accordo "Phillip Morris") dovrebbero essere considerate come entrate con destinazione specifica, in particolare qualora provengano da accordi conclusi nell'ambito di una risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 16

(16)

Per quanto riguarda le disposizioni concernenti la proporzionalità, occorre introdurre il concetto di rischio di errore tollerabile nell'ambito della valutazione del rischio effettuata dall'ordinatore. Le istituzioni dovrebbero riuscire a discostarsi dalla soglia generale di rilevanza del 2 % applicata dalla Corte dei conti per trarre conclusioni in merito alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti. I livelli di rischio tollerabile costituiscono una base più idonea per il giudizio dell'autorità competente per il discarico sulla qualità della gestione del rischio da parte della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero quindi stabilire il livello di rischio di errore tollerabile per settore, tenendo conto dei costi e dei benefici dei controlli.

(16)

Onde valutare il rischio di errore, tenuto conto del principio della sana gestione finanziaria e di opportuni controlli, e al fine di reagire di conseguenza, è opportuno applicare uno strumento di gestione che evidenzi il rischio di errore.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis)

Il principio di trasparenza, sancito dall'articolo 15 TFUE, che impone alle istituzioni di lavorare nel modo più trasparente possibile, richiede, nell'ambito dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, che i cittadini possano conoscere la provenienza e le finalità per le quali vengono spesi i fondi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione e rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto grazie alla pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti gli appaltatori finali e i beneficiari finali dei fondi dell'Unione che tengano conto dei loro legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza e, per quanto concerne le persone fisiche, dei loro diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le istituzioni dovrebbero quindi applicare un approccio selettivo in linea con il principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

 

(23 bis)

Per sovvenzioni di limitato e assai limitato valore, possono essere applicate procedure semplificate in materia contabile e di autorizzazione, al fine di creare un approccio orientato al beneficiario.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 23 ter (nuovo)

 

(23 ter)

Le sovvenzioni possono essere autorizzate anche nel settore della ricerca di base, ove non possa essere presentato alcun esito o risultato a seguito dell'attività di ricerca.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 24

(24)

L'esperienza dei partenariati pubblico-privato (PPP), istituzionalizzati come organismi dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, dimostra che occorre aumentare le alternative per ampliare la gamma di scelta degli strumenti includendovi organismi con regole più flessibili e accessibili per i partner privati rispetto a quelle applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali alternative dovrebbero operare in regime di gestione indiretta. Un'alternativa dovrebbe essere costituita da un organismo istituito da un atto di base e dotato delle norme finanziarie che dovrebbero tener conto dei principi necessari per assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere adottati con un regolamento delegato e fondarsi su quelli che devono rispettare le entità terze cui sono stati affidati compiti di esecuzione del bilancio. Un'altra alternativa dovrebbe essere costituita dall'attuazione di partenariati pubblico-privato a opera di organismi di diritto privato di uno Stato membro.

(24)

L'esperienza dei partenariati pubblico-privato (PPP), istituzionalizzati come organismi dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, dimostra che occorre aumentare le alternative per ampliare la gamma di scelta degli strumenti includendovi organismi con regole più flessibili e accessibili per i partner privati rispetto a quelle applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali alternative dovrebbero operare in regime di gestione indiretta. Un'alternativa dovrebbe essere costituita da un organismo istituito da un atto di base e dotato delle norme finanziarie che dovrebbero tener conto dei principi necessari per assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione. Tali principi dovrebbero essere adottati con un regolamento delegato , sul quale occorre consultare la Corte dei conti europea, e fondarsi su quelli che devono rispettare le entità terze cui sono stati affidati compiti di esecuzione del bilancio.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 25

(25)

Occorre inserire nel presente regolamento, ai fini dell'articolo 317 del TFUE, obblighi fondamentali in materia di controllo e revisione contabile - attualmente previsti solo dalla normativa settoriale - a carico degli Stati membri che danno esecuzione al bilancio indirettamente nell'ambito della gestione concorrente. È pertanto necessario includere disposizioni, che stabiliscano un quadro coerente per tutti i settori interessati, in materia di struttura amministrativa armonizzata a livello nazionale, obblighi comuni di gestione e controllo per tali strutture, dichiarazione annuale di affidabilità di gestione corredata del parere di un revisore contabile indipendente e della dichiarazione annuale degli Stati membri con cui si assumono la responsabilità della gestione dei fondi dell'Unione loro affidati, liquidazione dei conti, meccanismi di sospensione e rettifica gestiti dalla Commissione. Le disposizioni dettagliate dovrebbero continuare a essere fissate dalla normativa settoriale.

(25)

Occorre inserire nel presente regolamento, ai fini degli articoli 317 e 290 TFUE, obblighi fondamentali in materia di controllo e revisione contabile - attualmente previsti solo dalla normativa settoriale - a carico degli Stati membri che danno esecuzione al bilancio indirettamente nell'ambito della gestione concorrente. È pertanto necessario includere disposizioni, che stabiliscano una disciplina coerente per tutti i settori interessati, in materia di struttura amministrativa armonizzata a livello nazionale, che non crei ulteriori strutture di controllo ma consenta agli Stati membri di accreditare organismi cui è affidata l'esecuzione dei fondi dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero avere la competenza di determinare l'entità o l'organizzazione che svolge le funzioni di autorità accreditante, che può essere allo stesso livello amministrativo dell'organismo accreditato o essere già attualmente responsabile della supervisione di altre autorità; ciò non dovrebbe precludere la scelta di un'altra struttura da parte degli Stati membri purché ciò sia conforme alle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe prevedere obblighi comuni di gestione e controllo per tali strutture, dichiarazione annuale di affidabilità di gestione corredata del parere di un revisore contabile indipendente e della dichiarazione annuale degli Stati membri con cui si assumono la responsabilità della gestione dei fondi dell'Unione loro affidati, liquidazione dei conti, meccanismi di sospensione e rettifica gestiti dalla Commissione , al fine di creare una disciplina legislativa coerente che rafforzi altresì la certezza giuridica globale e l'efficienza dei controlli e delle azioni correttive come pure la tutela degli interessi finanziari dell'Unione . Le disposizioni dettagliate dovrebbero continuare a essere fissate dalla normativa settoriale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

 

(33 bis)

Tutti i progetti di proposte presentati all'autorità legislativa dovrebbero essere adatti all'applicazione di tecnologie informatiche di facile uso ("e-government") garantendo l'interoperabilità dei dati elaborati nella gestione del bilancio ai fini di una maggiore efficienza. Occorre inoltre prevedere norme uniformi per la trasmissione dei dati disponibili in formato elettronico. Per conseguire questi obiettivi è opportuno prevedere un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 38 bis (nuovo)

 

(38 bis)

Le somme forfettarie e i tassi fissi dovrebbero essere utilizzati su base volontaria e applicati solamente ove necessario. Occorre chiarire la terminologia utilizzata per quanto riguarda le somme forfettarie e i tassi fissi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 38 ter (nuovo)

 

(38 ter)

Sarebbe opportuno proporre un ulteriore chiarimento o una definizione ragionevole dei costi ammissibili, in quanto ciò rafforzerebbe il rispetto del principio del costo pieno, ovvero i costi diretti e indiretti, a monte e a valle della ricerca.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 43 bis (nuovo)

 

(43 bis)

Per lasciare ai servizi sottoposti a revisione contabile il tempo sufficiente per trattare le risultanze della Corte dei conti che potrebbero incidere sui conti definitivi di detti servizi o sulla legalità e/o regolarità delle operazioni sottostanti, la Corte dei conti garantisce che tali risultanze siano trasmesse in tempo utile all'istituzione o all'organismo interessato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 44

(44)

Occorre aggiornare le disposizioni relative ai conti provvisori e definitivi, in particolare al fine di stabilire le informazioni che devono accompagnare i conti trasmessi al contabile della Commissione per il consolidamento. Occorre inoltre fare un rinvio alla lettera dichiarativa che accompagna la trasmissione alla Corte dei conti dei conti definitivi delle istituzioni e degli organismi finanziati dal bilancio, nonché alla lettera dichiarativa che accompagna la trasmissione del conti definitivi consolidati dell'Unione. Infine, occorre anticipare il termine entro il quale la Corte dei conti deve formulare osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni diverse dalla Commissione e degli organismi finanziati dal bilancio, onde consentire loro di formare i rispettivi conti definitivi tenendo conto delle osservazioni della Corte dei conti.

(44)

Occorre aggiornare le disposizioni relative ai conti provvisori e definitivi, in particolare al fine di stabilire le informazioni che dovrebbero accompagnare i conti trasmessi al contabile della Commissione per il consolidamento. Occorre inoltre fare un rinvio alla lettera dichiarativa che accompagna la trasmissione, da parte delle istituzioni e degli organismi finanziati dal bilancio alla Corte dei conti, dei loro conti definitivi, nonché alla lettera dichiarativa che accompagna la trasmissione del conti definitivi consolidati dell'Unione. Infine, occorre anticipare il termine entro il quale la Corte dei conti formula osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni diverse dalla Commissione e degli organismi finanziati dal bilancio, onde consentire loro di formare i rispettivi conti definitivi tenendo conto delle osservazioni della Corte dei conti. Al fine di concludere la procedura di discarico nel corso dell'esercizio successivo a quello sottoposto a controllo, sarà istituito un gruppo di lavoro incaricato di avanzare proposte volte a ridurre la durata di tale procedura.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 45

(45)

In riferimento alle informazioni che la Commissione deve trasmettere nel contesto del discarico, occorre in particolare che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, conformemente all'articolo 318 del TFUE. Occorre quindi inserire nel presente regolamento idonee disposizioni riguardo a tale relazione in riferimento ad altri obblighi vigenti in materia di relazioni.

(45)

In riferimento alle informazioni che la Commissione deve trasmettere nel contesto del discarico, occorre in particolare che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, conformemente all'articolo 318 TFUE. Occorre quindi inserire nel presente regolamento idonee disposizioni riguardo a tale relazione in riferimento ad altri obblighi vigenti in materia di relazioni. La relazione dovrebbe includere in particolare elementi riguardanti i risultati conseguiti in ordine agli aspetti di genere della politica del personale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 48

(48)

Riguardo alle disposizioni specifiche relative all'attuazione delle azioni esterne, è necessario adeguarle alle modifiche proposte per i metodi d'esecuzione.

(48)

Riguardo alle disposizioni specifiche relative all'attuazione delle azioni esterne, è necessario adeguarle alle modifiche proposte per i metodi d'esecuzione e proporre un approccio differenziato qualora l'Unione europea debba rispondere a emergenze umanitarie, crisi internazionali o processi di transizione democratica in paesi terzi .

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 54 bis (nuovo)

 

(54 bis)

E' di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per gli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

In sede di preparazione e redazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 55

(55)

Si dovrebbe procedere alla revisione del presente regolamento soltanto qualora necessario. Revisioni troppo frequenti determinano costi sproporzionati di adeguamento delle strutture e delle procedure amministrative alle nuove norme. Inoltre, i tempi potrebbero risultare troppo stretti per consentire di trarre valide conclusioni dall'applicazione delle norme vigenti.

soppresso

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 56 bis (nuovo)

 

(56 bis)

La leggibilità del presente regolamento dovrebbe essere migliorata con l'aggiunta di un indice che includa anche il titolo di ciascun articolo e un glossario di termini finanziari.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio annuale dell'Unione ( in prosieguo: «il bilancio»), e alla presentazione e alla revisione dei conti.

1.    Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea («il bilancio»), e alla presentazione e alla revisione dei conti.

 

2.     Ai fini del presente regolamento:

il termine "istituzione", fa riferimento al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, alla Commissione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo, al Garante europeo della protezione dei dati e al Servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE");

la Banca centrale europea non è considerata un'istituzione dell'Unione.

I riferimenti all'"Unione" si intendono come riferimenti all'Unione europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2

Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto normativo devono rispettare i principi di bilancio enunciati nel titolo II .

Le disposizioni relative all'esecuzione delle entrate o delle spese di bilancio contenute in un altro atto normativo devono rispettare il presente regolamento e le relative modalità di applicazione adottate in conformità del regolamento delegato di cui all'articolo 199 .

Il presente regolamento si applica al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, alla Commissione europea, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al mediatore europeo, al garante europeo della protezione dei dati e al servizio europeo per l'azione esterna (in prosieguo: «l'(-e) istituzione(-i)») .

Ogni proposta o modifica di una proposta presentata all'autorità legislativa indica con chiarezza le disposizioni che comportano scostamenti rispetto al presente regolamento o ai regolamenti delegati adottati a norma del presente regolamento, e precisa i motivi specifici che giustificano tali scostamenti nella relazione che accompagna tale proposta.

Il presente regolamento non si applica alla Banca centrale europea.

 

Il presente regolamento si applica all'esecuzione delle spese amministrative relative agli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

 

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Articolo 2 bis

Protezione dei dati personali

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e quelli del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

1.    Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica .

1.    Tutte le entrate e le spese devono essere iscritte nel bilancio e nei suoi allegati includendo, per ciascun esercizio, le previsioni e tutte le entrate e le spese autorizzate ritenute necessarie per l'Unione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

2.   Le spese e le entrate dell'Unione comprendono quanto segue:

2.   Le entrate e le spese dell'Unione comprendono quanto segue:

a)

le entrate e le spese dell'Unione , comprese le spese amministrative che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio ;

a)

le entrate e le spese dell'Unione;

b)

le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica.

b)

le entrate e le spese che derivano dall'attuazione del rispettivo Fondo europeo di sviluppo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Le spese dell'Unione di cui al paragrafo 2 includono:

a)

le spese amministrative, comprese le spese che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune, nonché le spese operative legate all'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico dei bilancio; e

b)

le spese operative derivanti dall'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio, comprese le relative spese di sostegno.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Sono iscritti nel bilancio la garanzia per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dall'Unione nella gestione del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) e i versamenti al fondo di garanzia per le azioni esterne.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

4.   Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà dell'Unione non sono dovuti all'Unione salvo diversamente disposto negli accordi conclusi con le entità delegate figuranti all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti da ii) a viii) , e nelle decisioni o convenzioni di sovvenzione concluse con i beneficiari . In tali casi, siffatti interessi sono riutilizzati per il programma corrispondente o recuperati.

4.   Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà dell'Unione non sono dovuti all'Unione salvo diversamente disposto negli accordi conclusi con le entità delegate figuranti all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti da ii) a viii). In tali casi, siffatti interessi sono riutilizzati per il programma corrispondente e sono detratti dagli importi ai quali ha diritto il beneficiario in questione o , qualora ciò sia impossibile, impraticabile o inefficiente, sono recuperati.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

Scadenza di un termine

1.     Un termine espresso in giorni scade allo spirare dell'ultimo giorno del periodo.

2.     Un termine espresso in settimane, mesi o un periodo di tempo che comprende più di un mese – anno, semestre, quadrimestre – scade allo spirare del giorno dell'ultima settimana o dell'ultimo mese che, per la sua designazione o il suo numero, corrisponde al giorno in cui cade l'evento o il momento previsto.

3.     Se, in un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 ter (nuovo)

 

Articolo 5 ter

Proroga del termine

Se un termine viene prorogato, il nuovo termine è calcolato a partire dalla scadenza del termine precedente.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 5 quater (nuovo)

 

Articolo 5 quater

Domeniche, giorni festivi e sabati

Se un atto deve essere eseguito in un determinato giorno o entro un dato termine e se il giorno in questione o l'ultimo giorno del termine cade di domenica, in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo oppure di sabato, il giorno è sostituito dal successivo giorno feriale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

a bis)

o, in casi debitamente giustificati, gli importi relativi ai progetti immobiliari ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 3, che non sono ancora stati terminati, qualora le fasi preparatorie all'atto di impegno non siano state completate al 31 dicembre e qualora tali importi risultino necessari per accelerare l'avanzamento dei lavori o per permettere il rimborso anticipato dei debiti; tali importi possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'anno successivo; e

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

b bis)

gli importi corrispondenti provenienti da un sistema di risorse proprie.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

4.   Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo.

4.   Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo. Lo stesso dicasi per gli stanziamenti disimpegnati e non utilizzati (sia impegni che pagamenti) non coperti dai paragrafi 2 e 3 come pure i margini inutilizzati al di sotto del massimale globale del quadro finanziario pluriennale per ciascuna rubrica, che costituisce un "margine complessivo del QFP" da assegnare alle diverse rubriche nell'esercizio successivo, in funzione dei loro fabbisogni.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 6

6.   Fatto salvo l'articolo 10, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.

6.   Fatto salvo l'articolo 10, gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono le retribuzioni e le indennità dei membri e del personale delle istituzioni cui si applica lo statuto dei funzionari.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Articolo 9 bis

Gli stanziamenti d'impegno e di pagamento non utilizzati e gli stanziamenti disimpegnati dell'esercizio N possono essere riportati all'esercizio N+1, o a uno degli esercizi successivi, nel quadro della procedura di bilancio annuale, su decisione dell'autorità di bilancio.

La Commissione presenta all'autorità di bilancio, prima del 1o ottobre dell'esercizio N, le sue previsioni relative agli stanziamenti d'impegno e di pagamento non utilizzati e disimpegnati dell'esercizio N.

Ciascun ramo dell'autorità di bilancio indica quindi le modalità per l'assegnazione degli stanziamenti non utilizzati nell'esercizio N+1 o negli esercizi successivi.

La decisione è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 314 TFUE.

Gli stanziamenti non utilizzati e disimpegnati sono iscritti in uno dei bilanci al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale.

Gli stanziamenti non utilizzati e disimpegnati possono essere destinati a un programma specifico o iscritti in un capitolo relativo a stanziamenti accantonati. In questo caso, si può ricorrere alle risorse provenienti dagli Stati membri solamente previa decisione dell'autorità di bilancio sulla destinazione specifica.

Qualora, dopo l'adozione del bilancio annuale, rimangano dei margini al di sotto di ciascun massimale del quadro finanziario pluriennale, l'autorità di bilancio può decidere, prima della fine dell'esercizio, di riportare i margini inutilizzati al di sotto di un dato massimale a uno degli esercizi successivi del quadro finanziario pluriennale. L'importo totale del quadro finanziario pluriennale resta invariato.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

3.   Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione e dalle esigenze di gestione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili a norma dei paragrafi 1 e 2. Esso trasmette senza indugio la decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

3.   Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione e dalle esigenze di gestione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare simultaneamente spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori a due dodicesimi provvisori sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili a norma dei paragrafi 1 e 2. Esso trasmette senza indugio la decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

Tale decisione entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione tranne se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei suoi membri, decide di ridurre dette spese.

Tale decisione entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione tranne se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono , decide di ridurre dette spese.

Se il Parlamento europeo decide di ridurre dette spese, il Consiglio rivede la decisione di autorizzazione tenendo conto dell'importo approvato dal Parlamento europeo .

Se il Parlamento europeo decide di ridurre dette spese, si applica l'importo ridotto .

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili .

Se, per un determinato capitolo, l'importo di due dodicesimi provvisori autorizzato a norma del primo comma non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione dell'Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio precedente . L'autorità di bilancio delibera secondo le procedure previste al presente paragrafo. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'esercizio precedente non può tuttavia in nessun caso essere superato.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 15

Saldo dell'esercizio

Riporto di saldi di bilancio

1.   Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

1.   Il saldo di ogni esercizio , in seguito ai riporti di cui agli articoli 9 e 10, é iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate supplementari se si tratta di un'eccedenza o in stanziamenti di pagamento solo in caso di disavanzo , in stretta conformità con l'articolo 7 della decisione del Consiglio sulle risorse proprie, senza includere un adeguamento quasi automatico dei contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione .

2.   Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 35. Esse vengono determinate secondo il regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa alle risorse proprie dell'Unione.

2.   Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 35.

3.   Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, appositamente elaborato. In tal caso, la Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

3.   Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, appositamente elaborato e, in caso di eccedenza, nei corrispondenti stanziamenti aggiuntivi . La Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo entro quarantacinque giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Articolo 15 bis

Riserva per pagamenti e impegni

L'eccedenza e gli stanziamenti non utilizzati degli esercizi precedenti dell'attuale quadro finanziario pluriennale, come pure gli stanziamenti disimpegnati, sono iscritti nella riserva per pagamenti e impegni.

Tale riserva è utilizzata in primo luogo per eventuali fabbisogni supplementari e/o imprevisti e per compensare una riserva negativa, secondo la procedura di cui all'articolo 44.

La decisione di mobilizzare la riserva è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio su proposta della Commissione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 16

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro.

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio sono formati, sono eseguiti e sono oggetto di rendiconto in euro.

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 65, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna (in prosieguo: «il SEAE») , l'ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 65, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna, l'ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

 

I risultati di tali operazioni nelle monete nazionali figurano nei conti della rispettiva istituzione in una rubrica separata; tale disposizione si applica mutatis mutandis agli organismi di cui all'articolo 196 ter.

 

La Commissione garantisce, con mezzi appropriati, che gli effetti delle fluttuazioni monetarie sulle retribuzioni e sui rimborsi del personale dell'Unione siano compensati come minimo mensilmente, per garantire la parità di trattamento dei salari e delle operazioni in euro necessariamente effettuate in altre monete. Il calcolo è basato sul tasso InforEuro.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

e bis)

le ammende imposte nel settore della concorrenza e altri crediti previsti a seguito di composizioni extragiudiziali delle controversie, intese o accordi analoghi conclusi con soggetti terzi non statali, o i pagamenti una tantum effettuati da tali soggetti;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma1 bis (nuovo)

 

Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), gli stanziamenti di impegno possono essere aperti al momento della firma da parte dello Stato membro di un accordo di contributo espresso in euro. Tale disposizione non si applica nei casi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, e all'articolo 175, paragrafo 2.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

3.   Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:

3.   Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:

a)

le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

a)

le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

b)

i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;

b)

i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;

c)

le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate;

c)

le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate , fatto salvo l'articolo 77 ;

 

c bis)

le entrate provenienti da interessi prodotti dai prefinanziamenti fatto salvo l'articolo 5;

d)

i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi, istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

d)

i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altri servizi, istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

e)

l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

e)

l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

f)

le entrate provenienti dalla vendita, locazione o qualsiasi altro contratto avente per oggetto diritti immobiliari;

f)

le entrate provenienti dalla vendita, locazione , rimborso o qualsiasi altro contratto avente per oggetto diritti immobiliari;

g)

le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

g)

le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Tutte le singole liberalità destinate alla Commissione per un valore superiore a 999 EUR o le liberalità aggregate di un donatore al di sopra di tale importo nel corso di un dato esercizio possono essere identificate attraverso un apposito sito internet.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

1.    Il regolamento delegato di cui all'articolo 199 può prevedere i casi in cui talune entrate possono essere detratte dall'importo delle richieste di pagamento , che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto.

1.    Si possono effettuare le seguenti detrazioni dall'importo delle richieste di pagamento che sono poi oggetto di un ordine di pagamento al netto :

 

a)

sanzioni imposte alle parti di contratti d'appalto o ai beneficiari di sovvenzioni;

 

b)

sconti, rimborsi e ribassi concessi su singole fatture e rendiconti di spesa;

 

c)

interessi prodotti dagli importi di prefinanziamento;

 

d)

i recuperi delle somme indebitamente pagate.

 

I recuperi di cui al primo comma, lettera d), possono essere operati mediante detrazione diretta in occasione di una nuova liquidazione della stessa natura a favore del medesimo beneficiario, effettuata sullo stesso capo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato, e che dà luogo a pagamenti intermedi o a saldo.

 

Agli elementi di cui al primo comma, lettere c) e d), si applicano le norme contabili dell'Unione .

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

1.   Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

1.   Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci. Gli stanziamenti operativi e gli investimenti sono presentati separatamente.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

2.   La Commissione può procedere autonomamente , all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti conformemente all'articolo 23 oppure chiede l'autorizzazione dell'autorità di bilancio per procedere a storni di stanziamenti nei casi di cui all'articolo 24.

2.   La Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti conformemente all'articolo 23 ; in alternativa, la Commissione o le altre istituzioni chiedono l'autorizzazione dell'autorità di bilancio per procedere a storni di stanziamenti nei casi di cui all'articolo 24.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

3.     Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria».

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

4.     Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

3.   Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può proporre all'autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 24.

3.   Ogni istituzione, eccettuata la Commissione, può proporre all'autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 15 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 24.

Emendamenti 54, 262, 267 e 268

Proposta di regolamento

Articolo 23

1.   La Commissione può procedere autonomamente ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

1.   La Commissione può procedere ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

a)

storni di stanziamenti d'impegno all'interno di ciascun capitolo;

a)

storni di stanziamenti d'impegno all'interno di ciascun capitolo;

b)

storni di stanziamenti di pagamento all'interno di ciascun titolo;

b)

storni di stanziamenti di pagamento all'interno di ciascun titolo , previa notifica al Parlamento e al Consiglio, a condizione che nessuna delle due istituzioni si opponga agli storni entro un termine di tre settimane ;

c)

per le spese di personale e di funzionamento comuni a diversi titoli , storni da titolo a titolo;

c)

per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo entro il limite del 15 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti sulla linea a partire dalla quale si procede allo storno ed entro il limite del 30 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti sulla linea verso la quale viene effettuato lo storno ;

d)

per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

d)

per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 15 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

 

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettera b), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria intenzione di procedere in tal senso. Se uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati durante tale periodo di tre settimane, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

2.   La Commissione può decidere di procedere , all'interno della propria sezione del bilancio, ai seguenti storni da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione all'autorità di bilancio:

2.   La Commissione può decidere di effettuare , da titolo a titolo, all'interno della propria sezione del bilancio,

a)

storni dal titolo «stanziamenti accantonati» di cui all'articolo 43, ove l'unica condizione per sciogliere la riserva consiste nell'adozione di un atto di base secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del TFUE ;

storni dal titolo «stanziamenti accantonati» di cui all'articolo 43, ove l'unica condizione per sciogliere la riserva consiste nell'adozione di un atto di base secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 TFUE , purché informi immediatamente l'autorità di bilancio della sua intenzione di procedere in tal senso.

b)

in casi eccezionali debitamente giustificati di catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1o dicembre dell'esercizio, la Commissione può procedere allo storno di stanziamenti non utilizzati dell'esercizio in corso ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi ed operazioni di aiuto umanitario.

2 bis.     In casi eccezionali debitamente giustificati di catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1o dicembre dell'esercizio, la Commissione può procedere allo storno di stanziamenti non utilizzati dell'esercizio in corso ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi ed operazioni di aiuto umanitario.

 

La Commissione informa i due rami dell'autorità di bilancio immediatamente dopo aver effettuato tali storni o utilizzato tali stanziamenti per l'esercizio successivo.

 

2 ter.     La Commissione può fornire le informazioni che giustificano lo storno sotto forma di documento di lavoro.

 

2 quater.     La Commissione può, all'interno della propria sezione del bilancio, proporre all'autorità di bilancio altri storni non previsti al paragrafo 1.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 24 – titolo

Storni della Commissione sottoposti all'autorità di bilancio

Storni delle istituzioni sottoposti all'autorità di bilancio

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1

1.    La Commissione presenta la sue proposte di storno simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio .

1.    Le istituzioni presentano le loro proposte simultaneamente ai due rami dell'autorità di bilancio .

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

2.   L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo , fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

2.   L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti conformemente ai paragrafi 3, 4 e 6 , fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

3.   Salvo in casi urgenti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta della Commissione entro sei settimane dalla data di ricezione della proposta relativa a ciascuno storno a essi sottoposto.

3.   Salvo in casi urgenti debitamente giustificati , il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo si pronunciano sulla proposta dell' istituzione entro sei settimane dalla data in cui le due istituzioni hanno ricevuto la proposta relativa a ciascuno storno a esse sottoposto.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 4

4.   La proposta di storno è approvata se entro il periodo di sei settimane si verifica una delle situazioni seguenti :

4.   La proposta di storno è approvata se , entro il periodo di sei settimane:

a)

il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;

i due rami dell'autorità di bilancio approvano la proposta;

b)

il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l' altra istituzione si astiene dal deliberare;

uno dei due rami dell'autorità di bilancio approva la proposta e l' altro si astiene dal deliberare;

c)

il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non hanno adottato una decisione contraria alla proposta della Commissione .

i due rami dell'autorità di bilancio si astengono dal deliberare oppure non hanno adottato una decisione contraria alla proposta di storno .

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5

5.     Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane, salvo domanda contraria del Parlamento europeo o del Consiglio, se si verifica uno dei casi seguenti:

a)

lo storno rappresenta meno del 10 % degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 milioni di euro;

b)

lo storno riguarda unicamente stanziamenti di pagamento e il suo importo globale non supera i 100 milioni di euro.

soppresso

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 6

6.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio ha modificato lo storno mentre l' altra istituzione lo ha approvato o si è astenuta dal deliberare, oppure se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che la Commissione non ritiri la sua proposta.

6.   Se uno dei due rami dell'autorità di bilancio ha modificato lo storno mentre l' altro lo ha approvato o si è astenuto dal deliberare, oppure se entrambi i rami hanno modificato lo storno, si considera approvato l'importo inferiore approvato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a meno che l'istituzione non ritiri la sua proposta.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Articolo 24 bis

Norme specifiche in materia di storni

1.     Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria».

2.     Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

2.   Gli storni destinati a permettere l'impiego della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio su proposta della Commissione ovvero dalla Commissione nella misura massima del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno .

2.   Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio su proposta della Commissione. Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta.

Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio e se non si raggiunge una posizione comune sull' impiego di tale riserva, il Parlamento europeo e il Consiglio non adottano decisioni sulle proposte di storno della Commissione.

Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 3 e 4. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non si raggiunge una posizione comune sull' utilizzazione di tale riserva, i due rami dell'autorità di bilancio si astengono dall'adottare decisioni sulle proposte di storno della Commissione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

3.   Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per attività e le amministrazioni incaricate della spesa trasmettono alle autorità di bilancio informazioni al riguardo. Tali informazioni sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

3.   Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per attività e le amministrazioni incaricate della spesa trasmettono alle autorità di bilancio informazioni al riguardo. Tali informazioni , previste all'articolo 34, paragrafo 2 bis, lettera d), sono fornite ogni anno e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Nel corso della procedura di bilancio, la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono il raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie. Tali informazioni comprendono i progressi compiuti e lo stato di avanzamento dei lavori dell'autorità legislativa sulle proposte presentate. Se necessario, il fabbisogno di stanziamenti è rivisto in funzione dello stato di avanzamento delle deliberazioni sull'atto di base.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

2.   Al fine di ridurre i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una valutazione dei rischi correlati, nonché le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.

2.   Al fine di ridurre i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 riporta informazioni sul sistema di controllo interno istituito, una stima dei costi e dei benefici dei controlli previsti da tale sistema e una valutazione dei rischi correlati, nonché le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

a bis)

norme precise, coerenti e trasparenti per il controllo relativo al rispetto dei diritti delle parti interessate;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera d

d)

prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e irregolarità,

d)

ferme restando le responsabilità degli agenti finanziari di cui al capo 3, prevenzione, individuazione e monitoraggio della rettifica delle frodi e irregolarità,

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Un controllo interno efficace si basa sulle migliori pratiche internazionali e include in particolare quanto segue:

a)

separazione dei compiti;

b)

gestione dei rischi e strategia di controllo adeguate, compresa la previsione di controlli presso i beneficiari;

c)

prevenzione dei conflitti d'interesse;

d)

adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;

e)

procedure per la vigilanza sul rendimento su eventuali inadeguatezze e lacune dei controlli;

f)

verifica periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Un controllo interno efficiente si basa sui seguenti elementi:

a)

attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra gli addetti alle varie fasi del controllo;

b)

accessibilità dei risultati del controllo per tutti gli addetti alle varie fasi del controllo;

c)

ricorso, se del caso, alle dichiarazioni di gestione redatte dai partner responsabili dell'esecuzione e a pareri indipendenti sulla revisione contabile, a condizione che il lavoro sottostante sia adeguato e accettabile e che sia stato svolto conformemente alle norme convenute;

d)

applicazione tempestiva di misure correttive, incluse eventuali sanzioni dissuasive;

e)

norme chiare e inequivocabili a fondamento degli interventi;

f)

eliminazione di controlli multipli;

g)

miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli, tenendo conto del rischio di errore di cui all'articolo 29.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 29

Rischio di errore tollerabile

Rischio di errore

L'autorità legislativa decide, secondo la procedura stabilita all'articolo 322 del TFUE, il livello di errore tollerabile all'opportuno grado di aggregazione del bilancio. Di tale decisione si tiene conto durante la procedura annuale di discarico a norma dell'articolo 157, paragrafo 2.

All'atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione stima il costo dei sistemi amministrativi e di controllo nonché il livello di rischio di errore rispetto alla legislazione proposta per ciascun fondo e per ciascuno Stato membro.

Il livello di rischio di errore tollerabile è fondato su un'analisi dei costi e dei benefici dei controlli. Su richiesta, gli Stati membri nonché le entità e persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), riferiscono alla Commissione sui costi dei controlli da loro sostenuti nonché sul numero e sull'entità delle attività finanziate dal bilancio.

Se, durante l'attuazione del programma, il livello di errore è persistentemente elevato, la Commissione identifica le lacune nei sistemi di controllo e analizza i costi e i benefici di eventuali misure correttive e adotta i provvedimenti adeguati, quali la semplificazione delle disposizioni applicabili, la riprogettazione del programma, l'inasprimento dei controlli o, se necessario, la cessazione dell'attività .

Il livello di rischio di errore tollerabile è sottoposto ad attenta sorveglianza ed è rivisto in caso di variazioni importanti del contesto dei controlli .

Le dichiarazioni di affidabilità di gestione in merito a tali sistemi presentate dagli organismi accreditati dagli Stati membri sono parte integrante della piena efficacia dei sistemi nazionali di gestione e di controllo .

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 29 bis (nuovo)

 

Articolo 29 bis

Separazione delle funzioni

Le funzioni di contabile e di ordinatore sono tenute separate.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 3

I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati , immediatamente dopo la loro adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

2.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui destinatari dei fondi provenienti dal bilancio, di cui essa dispone qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi o dalle delegazioni dell'Unione conformemente all'articolo 53, secondo comma , e le informazioni sui destinatari dei fondi siano fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.

2.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui contraenti e beneficiari dei fondi nonché sulla natura e sullo scopo esatti della misura finanziata dal bilancio, di cui essa dispone qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata, e le informazioni sui contraenti e beneficiari dei fondi, fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.

 

Tale obbligo si applica anche alle altre istituzioni in merito ai loro contraenti e, se del caso, ai loro beneficiari.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 3

3.   Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio , nonché dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione di cui all'articolo 53 e se del caso in conformità delle pertinenti normative settoriali.

3.   Tali informazioni sono messe a disposizione con la dovuta osservanza dei requisiti in materia di riservatezza e sicurezza e , per quanto concerne le persone fisiche, del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Qualora si tratti di persone fisiche, la pubblicazione si limita al nome del contraente o del beneficiario, alla relativa ubicazione, all'importo concesso e alla finalità della sovvenzione, e la divulgazione di questi dati si basa su pertinenti criteri, quali la periodicità della sovvenzione ovvero il tipo o l'importanza della sovvenzione. Il livello dei dettagli pubblicati e i criteri di divulgazione tengono conto delle specificità del settore e di ogni metodo di gestione di cui all'articolo 55; il livello dei dettagli e i criteri sono definiti mediante il regolamento delegato di cui all'articolo 199 e, se del caso, nelle pertinenti normative settoriali.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 32 – comma 1

Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e il Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore, il garante europeo della protezione dei dati e il SEAE redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione anteriormente al 1o luglio di ogni anno.

Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e il Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore, il garante europeo della protezione dei dati e il SEAE redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione e contemporaneamente, per informazione, all'autorità di bilancio, anteriormente al 1o luglio di ogni anno.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 32 – comma 3

Gli stati di previsione sono altresì trasmessi, a titolo informativo, da tali istituzioni all'autorità di bilancio entro il 1o luglio di ogni anno. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette all'autorità di bilancio entro la stessa data .

La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette all'autorità di bilancio direttamente dopo l'adozione .

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 33

Ciascun organismo di cui all'articolo 200 trasmette alla Commissione e all'autorità di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente all'atto che l'ha istituito, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate, compresi la tabella dell'organico e il progetto di programma di lavoro.

Ciascun organismo di cui all'articolo 200 trasmette contemporaneamente alla Commissione e all'autorità di bilancio non oltre il 31 marzo di ogni anno, conformemente all'atto che l'ha istituito, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate, compresi la tabella dell'organico e il progetto di programma di lavoro.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate dell'Unione e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 32.

Il progetto di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate dell'Unione , incluso uno stato generale riassuntivo della riserva per pagamenti e impegni, e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 32.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1

2.    Ove pertinente, la Commissione unisce al progetto di bilancio la programmazione finanziaria per gli esercizi successivi.

2.   La Commissione unisce al progetto di bilancio la programmazione finanziaria per gli esercizi successivi.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     La Commissione allega inoltre al progetto di bilancio:

a)

un'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio precedente e lo stato degli importi da liquidare;

b)

se del caso, un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni, che può comportare previsioni divergenti debitamente motivate;

c)

qualsiasi documento di lavoro giudicato utile riguardante la tabella dell'organico delle istituzioni e le sovvenzioni che la Commissione assegna agli organismi di cui all'articolo 196 ter e alle scuole europee. Questi documenti di lavoro, che contengono l'ultima tabella dell'organico approvata, presentano:

i)

tutto il personale impiegato dall'Unione, incluse le sue entità giuridicamente distinte, ripartito per tipo di contratto,

ii)

una dichiarazione sulla politica relativa agli effettivi, al personale esterno e all'equilibrio di genere,

iii)

il numero di posti effettivamente coperti all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, indicando la loro ripartizione per grado e per unità amministrativa,

iv)

una ripartizione del personale per settore,

v)

per ogni categoria di personale esterno, il numero iniziale stimato di equivalenti a tempo pieno in base agli stanziamenti autorizzati e il numero di persone effettivamente in servizio all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, indicando la ripartizione per gruppo di funzioni e, se del caso, per grado; e

d)

rendiconti di attività contenenti:

i)

informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine, precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori;

ii)

una giustificazione esauriente e un approccio costi/benefici per le modifiche proposte riguardanti il livello degli stanziamenti;

iii)

una chiara motivazione dell'intervento a livello di Unione nel rispetto, tra l'altro, del principio di sussidiarietà;

iv)

informazioni sui tassi di esecuzione dell'attività dell'esercizio precedente e tassi di esecuzione per l'esercizio in corso.

I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che una prospettata modifica di bilancio può comportare.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Quando affida l'esecuzione del bilancio a partenariati pubblico-privati (PPP), la Commissione allega al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta:

a)

una relazione annuale sui risultati dei PPP esistenti nel corso dell'esercizio precedente;

b)

gli obiettivi fissati per l'esercizio al quale si riferisce il progetto di bilancio, con l'indicazione di eventuali esigenze di bilancio specifiche, dedicate al raggiungimento di questo obiettivo;

c)

il costo amministrativo e il bilancio eseguito nel complesso e per tipo di PPP, ai sensi dell'articolo 196 bis, e per ogni PPP nel corso dell'esercizio precedente;

d)

l'importo dei contributi finanziari concessi a titolo del bilancio dell'Unione e il valore dei contributi in natura effettuati dagli altri partner per ogni PPP;

e)

le tabelle dell'organico, in applicazione per analogia del paragrafo 2 bis), lettera c), dei PPP in cui il personale è retribuito, o in parte retribuito, con fondi dell'Unione; tali tabelle sono tenute in considerazione in sede di preparazione del documento di lavoro di cui al paragrafo 2 bis, lettera c).

Quando i PPP ricorrono a strumenti finanziari, il documento di lavoro espone i dati, in applicazione e fatto salvo il paragrafo 2 quater, per PPP e per strumento finanziario.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 quater (nuovo)

 

2 quater.     Quando ricorre a strumenti finanziari, la Commissione allega al progetto di bilancio un documento di lavoro che presenta:

a)

il capitale emesso sotto forma di strumenti finanziari, e finanziato a titolo del bilancio dell'Unione e il capitale complessivo investito per ogni strumento finanziario, anche da parte di terzi, in totale e come indice di redditività del capitale per strumento finanziario, il valore delle partecipazioni azionarie e gli investimenti quasi azionari;

b)

le entrate e i rimborsi ricevuti nel corso dell'esercizio precedente e una previsione per l'esercizio al quale si riferisce il progetto di bilancio;

c)

l'importo totale dei passivi potenziali ed esistenti dell'Unione derivanti dall'applicazione degli strumenti finanziari nel corso dell'esercizio precedente e in totale, suddiviso in particolare secondo:

i)

tutti i passivi potenziali nei confronti di terzi derivanti da garanzie,

ii)

tutti i passivi potenziali derivanti dai prelievi massimi sulle linee di credito fornite a terzi,

iii)

tutte le potenziali perdite totali del debito di secondo grado o le partecipazioni azionarie o quasi azionarie, o

iv)

qualsiasi altro passivo potenziale o contingente, nonché le eventuali informazioni utili o potenzialmente utili per la valutazione dei rischi;

d)

le disposizioni finanziarie adottate nel bilancio per i rischi previsti e i rischi imprevisti in totale e per ogni strumento finanziario;

e)

il numero in percentuale e in assoluto di casi in cui sono state prelevate garanzie sul debito di secondo grado o sono andate perdute partecipazioni azionarie o quasi azionarie a causa di compromissione o di fallimento, in totale e in base ad ogni strumento finanziario, per l'esercizio precedente e la durata di funzionamento complessiva del rispettivo strumento finanziario;

f)

la durata media tra il pagamento degli strumenti finanziari sotto forma di capitale di debito di secondo grado (mezzanino) ai beneficiari e il ritiro di tale capitale; se superiore a tre anni, la Commissione predispone un piano d'azione per la riduzione della durata nel quadro della procedura annuale di discarico;

g)

la distribuzione geografica dell’applicazione (assorbimento) degli strumenti finanziari per Stato membro e per strumento finanziario;

h)

le spese amministrative derivanti da costi di gestione, rimborsi o altri fondi erogati per la gestione degli strumenti finanziari qualora ciò sia stato affidato in toto a terzi e per gestore e per strumento finanziario gestito;

i)

le tabelle dell'organico, in applicazione per analogia del paragrafo 2 bis, lettera c), qualora il personale sia retribuito o in parte retribuito con fondi dell'Unione; tali tabelle sono tenute in considerazione in sede di preparazione del documento di lavoro di cui al paragrafo 2 bis, lettera c).

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3

3.   La Commissione unisce inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro ritenuto utile per corroborare le sue richieste di bilancio.

3.   La Commissione unisce inoltre al progetto di bilancio qualsiasi documento di lavoro aggiuntivo ritenuto utile per corroborare le sue richieste di bilancio.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

d)

fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso le delegazioni dell'Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell'organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per altre categorie di personale, con la relativa stima degli effettivi equivalenti a tempo pieno che potrebbero essere impiegati entro i limiti degli stanziamenti richiesti.

d)

fornisce un quadro dettagliato di tutto il personale presente presso le delegazioni dell'Unione al momento della presentazione del progetto di bilancio, tra cui una ripartizione per zona geografica, genere, paese e missione, distinguendo tra posti nella tabella dell'organico, agenti contrattuali, agenti locali ed esperti nazionali distaccati e gli stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio per altre categorie di personale, con la relativa stima degli effettivi equivalenti a tempo pieno che potrebbero essere impiegati entro i limiti degli stanziamenti richiesti.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     La Commissione correda il progetto di bilancio di una proposta volta a mobilizzare la riserva per pagamenti e impegni per eventuali necessità inizialmente non previste nel bilancio annuale o nel regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

4 ter.     Inoltre, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente al progetto di bilancio, un documento di lavoro sulla politica immobiliare redatto da ogni istituzione e organismo ai sensi dell'articolo 196 ter che include le seguenti informazioni:

a)

per ogni edificio, la spesa e i settori coperti dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti;

b)

la prevedibile evoluzione della programmazione globale dei settori e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione di cui all'articolo 195, paragrafo 3, che sono già identificati;

c)

condizioni e costi definitivi, nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione dei progetti di nuove costruzioni già presentati all'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 3, e non inclusi nei documenti di lavoro dell'anno precedente;

d)

condizioni e costi definitivi per quanto riguarda le proroghe contrattuali non soggette alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 3, ma superiori a un costo annuale di 500 000 EUR.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 35

Fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui all'articolo 314 del TFUE , la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio lettere rettificative che modificano il progetto di bilancio sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della stesura dello stesso, compresa una lettera rettificativa che aggiorna gli stati di previsione della spesa agricola.

Sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della stesura del progetto di bilancio , la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio lettere rettificative che modificano il progetto di bilancio a tempo debito prima della convocazione del comitato di conciliazione di cui all’articolo 314 TFUE. Ciò potrebbe comprendere una lettera rettificativa che aggiorna gli stati di previsione della spesa agricola.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 36

Approvazione del risultato del comitato di conciliazione

soppresso

Quando il comitato di conciliazione ha concordato un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio si adoperano per approvare quanto prima i risultati del comitato di conciliazione a norma dell'articolo 314, paragrafo 6, del TFUE, conformemente ai rispettivi regolamenti interni.

 

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 38

 

1.    La Commissione presenta progetti di bilancio rettificativo per la mobilitazione del Fondo europeo di solidarietà e progetti di bilancio rettificativo per ciascuna delle seguenti finalità:

 

a)

eccedenza,

 

b)

revisione della previsione delle risorse proprie tradizionali nonché delle aliquote relative all’imposta sul valore aggiunto e al reddito nazionale lordo,

 

c)

aumento della previsione delle entrate e riduzione degli stanziamenti di pagamento.

1.    In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo.

In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare due progetti aggiuntivi di bilancio rettificativo all’anno .

Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle circostanze di cui al primo comma dalle altre istituzioni sono trasmesse alla Commissione.

Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle circostanze di cui al comma precedente dalle altre istituzioni sono trasmesse alla Commissione.

Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni esaminano la possibilità di una ridistribuzione degli stanziamenti interessati, tenendo conto delle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni esaminano la possibilità di una ridistribuzione degli stanziamenti interessati, tenendo conto delle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.

2.   Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio qualsiasi progetto di bilancio rettificativo entro il 1o settembre di ogni anno . Essa può unire un parere alle domande di progetti di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

2.   Salvo circostanze eccezionali debitamente giustificate o in caso di mobilitazione del fondo di solidarietà per il quale può essere presentato un progetto di bilancio rettificativo in un momento qualsiasi dell'anno , la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo in aprile e/o in agosto . Essa può unire un parere alle domande di progetti di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano tenendo conto dell'urgenza.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano tenendo conto dell'urgenza.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 40 – comma 1 – lettera a

a)

uno stato generale delle entrate e delle spese;

a)

uno stato generale delle entrate e delle spese , facendo una distinzione tra operazioni e investimenti ;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     La spesa amministrativa è classificata nel modo seguente:

a)

spese relative al personale autorizzato dalla tabella dell'organico: a tali menzioni corrispondono un importo di stanziamenti e un numero di posti nella tabella dell'organico;

b)

spese relative al personale esterno ed altre spese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), finanziate a titolo della categoria “amministrazione” del quadro finanziario pluriennale;

c)

spese relative agli immobili ed altre spese connesse, comprese la pulizia e la manutenzione, gli affitti, le telecomunicazioni, l'acqua, il gas e l'elettricità;

d)

spese relative al personale esterno e all'assistenza tecnica direttamente legata all’attuazione dei programmi.

Le spese amministrative della Commissione la cui natura è comune a più titoli sono parimenti riprese in uno stato riassuntivo distinto, secondo una classificazione per natura.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Ogniqualvolta possibile e opportuno, gli articoli e le voci corrispondono alle singole operazioni effettuate nell'ambito di una determinata attività individuale. Il regolamento delegato di cui all'articolo 199 stabilisce gli orientamenti per la classificazione degli articoli e delle voci ai fini della massima trasparenza e concisione del bilancio.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 44 – comma 2

Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 21 e 23.

Tale riserva deve essere utilizzata prima possibile ed entro la fine dell'esercizio, in primo luogo mediante la riserva per pagamenti e impegni, ai sensi dell'articolo 15 , paragrafo 3 bis, oppure mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 21 e 23.

Emendamenti 95 e 287

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1

1.   Il bilancio presenta:

1.   Il bilancio presenta:

a)

nello stato generale delle entrate e delle spese:

a)

nello stato generale delle entrate e delle spese:

i)

le previsioni di entrate dell'Unione per l'esercizio interessato;

i)

le previsioni di entrate dell'Unione per l'esercizio interessato;

ii)

le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n - 2;

ii)

le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n - 2;

iii)

gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio interessato;

iii)

gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio interessato;

iv)

gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;

iv)

gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;

v)

le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio n - 2;

v)

le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio n – 2 , queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio ;

vi)

i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 41, paragrafo 1.

vi)

i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 41, paragrafo 1.

b)

in ogni sezione del bilancio, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui alla lettera a);

b)

in ogni sezione del bilancio, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui alla lettera a);

c)

per quanto riguarda il personale:

c)

per quanto riguarda il personale:

i)

una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

i)

una tabella dell'organico che contiene una presentazione esaustiva della totalità delle risorse umane e fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio , corredata di un documento che illustri gli equivalenti a tempo pieno degli agenti contrattuali e di quelli locali ;

ii)

una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

ii)

una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

iii)

per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;

iii)

per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;

iv)

una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all' articolo 200 che riceve una sovvenzione a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

iv)

una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all' articolo 196 ter che riceve una sovvenzione a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

 

c bis)

per quanto riguarda i finanziamenti a favore di organizzazioni internazionali, in un documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione:

 

i)

un riepilogo di tutti i contributi in oggetto, ripartiti per programma/fondo dell'Unione e per organizzazione internazionale,

 

ii)

una spiegazione dei motivi per cui è risultato più efficiente per l'Unione finanziare le organizzazioni internazionali, anziché intervenire direttamente;

d)

per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

d)

per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

i)

nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla «garanzia di buon fine». Tali linee recano la dicitura «per memoria» e sono accompagnate dai commenti del caso;

i)

nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, in particolare l’attuazione degli strumenti finanziari (articoli 130 e 131), destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla «garanzia di buon fine» nonché eventuali entrate derivanti dall’attuazione degli strumenti finanziari . Tali linee recano la dicitura «per memoria» e sono accompagnate dai commenti del caso;

ii)

nella sezione della Commissione:

ii)

nella sezione della Commissione:

le linee di bilancio che presentano la «garanzia di buon fine» dell'Unione per le operazioni interessate; tali linee recano la dicitura «per memoria» fintanto che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;

le linee di bilancio che presentano la «garanzia di buon fine» e gli strumenti finanziari dell'Unione per le operazioni interessate; tali linee recano la dicitura «per memoria» fintanto che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;

commenti che indicano il riferimento all'atto di base ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l'Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;

commenti che indicano il riferimento all'atto di base ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l'Unione fornisce o altri strumenti finanziari da essa attuati per lo svolgimento di tali operazioni;

 

un calcolo complessivo del tasso dei fondi globali destinati agli strumenti finanziari in relazione al bilancio dell’Unione;

iii)

a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

iii)

a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

 

tutte le partecipazioni azionarie attraverso strumenti finanziari o PPP, accompagnate da commenti specifici in merito al loro risultato;

le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;

le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;

le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

e)

l'importo totale delle spese della PESC è iscritto in un capitolo di bilancio denominato PESC, con articoli di bilancio specifici. Tali articoli coprono la spesa per la PESC e contengono linee di bilancio specifiche che individuano quantomeno le missioni principali .

e)

l'importo totale delle spese della PESC è iscritto in un capitolo di bilancio denominato PESC, con articoli di bilancio specifici. Tali articoli coprono la spesa per la PESC e contengono una linea di bilancio specifica per missione;

 

e bis)

tutte le entrate e le spese nell'ambito dei rispettivi Fondi europei di sviluppo che sono iscritte in un'apposita linea di bilancio della sezione relativa alla Commissione.

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

b)

non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico .

b)

la partecipazione dell'istituzione o dell'organismo a un esercizio di analisi comparativa con altri organismi dell'Unione e altre istituzioni, come l'esercizio di screening del personale avviato dalla Commissione .

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 49

Se l'attuazione di un atto dell'Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio o delle dotazioni disponibili nel quadro finanziario pluriennale, tale atto può essere attuato in termini finanziari solo dopo la rettifica del bilancio e, se necessario, l'opportuna revisione del quadro finanziario.

Se l'attuazione di un atto dell'Unione comporta il superamento degli stanziamenti disponibili nel bilancio o delle dotazioni disponibili nel quadro finanziario pluriennale, tale atto può essere attuato in termini finanziari solo dopo la rettifica del bilancio e, se necessario, l'opportuna revisione del quadro finanziario. Ai fini del presente articolo e fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, si ritiene che sussista un atto dell'Unione qualora operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti incidano sul margine globale del QFP (articolo 9, paragrafo 4) dell'esercizio in corso o futuro al quale si applica il quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2

2.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

2.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria e adempiono ai loro obblighi di controllo e di revisione contabile, in conformità con l’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea .

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 2

Un atto di base è un atto giuridico che fornisce una base giuridica per l'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio.

Un atto di base è un atto giuridico che fornisce una base giuridica per l'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte in bilancio. Si applica l'articolo 2.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 3

3.   In applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea, un atto di base può assumere una delle forme specificate all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 33 e all'articolo 37 del trattato sull'Unione europea.

3.   In applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (di seguito denominato "TUE") , un atto di base può assumere una delle seguenti forme :

 

decisione del Consiglio necessaria per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (articolo 26, paragrafo 2, TUE);

 

decisione del Consiglio sull’intervento operativo richiesto dalla situazione internazionale (articolo 28, paragrafo 1, TUE);

 

decisione del Consiglio che definisce la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica (articolo 29 TUE);

 

decisioni del Consiglio che definiscono un'azione o una posizione dell’Unione o che attuano tale azione o posizione (articolo 31, paragrafo 2, trattini 1, 2 e 3, TUE) o la nomina di un rappresentante speciale (articolo 31, paragrafo 2, trattino 4, e articolo 33 TUE);

 

conclusione di accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali (articolo 37 TUE).

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera b – commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

 

L'importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota di cui alla lettera a) non può superare 40 milioni di EUR per esercizio.

L'importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui al primo comma della presente lettera non può superare 50 milioni di EUR per esercizio finanziario e la somma totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non può superare 100 milioni di EUR.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera c

c)

gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nel campo del titolo V del trattato sull'Unione europea. Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.

c)

gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nell'ambito del titolo V del trattato sull'Unione europea (concernente le disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e le disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune) . Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l’azione dell'Unione europea volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l’adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza .

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, di concerto con la Commissione, e il Parlamento è consultato con debito anticipo ed è informato nel dettaglio delle misure preparatorie, in particolare quelle relative alle azioni della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e difesa comune .

Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l'alto rappresentante informa la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica in particolare una stima delle risorse necessarie a tal fine. In conformità del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi;

Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l'alto rappresentante informa il Parlamento europeo e la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica in particolare una stima delle risorse necessarie a tal fine. In conformità del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1

1.   È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio , alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne l'autorità competente .

1.   È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne il proprio superiore gerarchico che conferma per iscritto se esiste un conflitto di interessi. Qualora si accerti l'esistenza di un conflitto di interesse, la persona soggetta a tale conflitto cessa ogni sua attività nella materia in sospeso . Il superiore gerarchico stesso adotta qualsiasi altra opportuna azione.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2

2.   Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell'agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.

2.   Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell'agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è o potrebbe essere pubblicamente percepito in quanto compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.

 

Gli atti che potrebbero essere viziati da un conflitto di interessi possono assumere tra l’altro una delle seguenti forme:

 

a)

la concessione a se stessi o a terzi legati da vincoli di sangue, parentela o qualsiasi altra caratteristica specifica, di indebiti vantaggi diretti o indiretti;

 

b)

il rifiuto di concedere a un potenziale beneficiario, destinatario candidato od offerente le prerogative o i vantaggi ai quali ha diritto o una loro concessione in eccesso;

 

c)

l'esecuzione di atti indebiti o abusivi o l'omissione di atti necessari.

 

Si ritiene che sussista un conflitto di interessi qualora un potenziale beneficiario, richiedente, candidato od offerente sia un membro del personale soggetto allo Statuto dei funzionari, un agente contrattuale, un agente locale o un esperto nazionale distaccato.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

a)

a opera dei suoi servizi, delle delegazioni dell'Unione a norma dell'articolo 53, secondo comma, o tramite le agenzie esecutive di cui all'articolo 59; oppure

a)

a opera dei suoi servizi, del personale delle delegazioni dell'Unione sotto la supervisione del rispettivo capo di delegazione, a norma dell'articolo 53, secondo comma, o tramite le agenzie esecutive di cui all'articolo 59; oppure

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

b)

indirettamente, nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri o affidando funzioni di esecuzione del bilancio:

b)

indirettamente, nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri o , fatta salva una disposizione specifica nell'atto di base che stabilisca inoltre ì i tipi di partner esecutivi e di operazioni, ad eccezione dei casi di cui ai punti i) e iv), affidando alcune funzioni specifiche di esecuzione del bilancio:

i)

a paesi terzi o istanze da questi designate;

i)

a paesi terzi o istanze da questi designate;

ii)

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

ii)

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;

iii)

a istituzioni finanziarie incaricate dell'attuazione degli strumenti finanziari a norma del titolo VIII;

 

iv)

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti o qualsiasi filiale della Banca ;

iv)

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

v)

agli organismi di cui agli articoli 200 e 201 ;

v)

agli organismi di cui agli articoli 196 ter e 196 quater ;

vi)

a organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui questi ultimi presentano sufficienti garanzie finanziarie;

vi)

a organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui questi ultimi presentano sufficienti garanzie finanziarie;

vii)

a organismi di diritto privato di uno Stato membro, incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico e privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

 

viii)

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 51 del presente regolamento.

viii)

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, quali indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 51 del presente regolamento.

 

La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio (articolo 317 TFUE) e informa il Parlamento europeo in merito alle operazioni eseguite dalle entità di cui ai punti da i) a viii). La scheda finanziaria (articolo 27) fornisce una piena giustificazione della scelta di una particolare entità di cui ai punti da i) a viii).

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     La decisione di finanziamento allegata alla relazione annuale di attività (articolo 63, paragrafo 9) specifica l'obiettivo perseguito, i risultati attesi, la modalità di attuazione e l'importo complessivo del piano finanziario. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione dell'importo stanziato per le singole azioni nonché un calendario di attuazione indicativo.

In caso di gestione indiretta, essa specifica inoltre il partner esecutivo prescelto, i criteri utilizzati ed i compiti ad esso affidati.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter.     Le entità e le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da (i) a (viii),cooperano pienamente nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea. La Corte dei conti europea e l’OLAF devono in ogni caso avere il diritto di esercitare globalmente le proprie competenze previste dal TFUE nella revisione contabile dei fondi così gestiti.

La Commissione subordina l’affidamento delle funzioni di esecuzione all’esistenza di procedure di sindacato giurisdizionale trasparenti, non discriminatorie, efficienti ed efficaci per quanto riguarda l’effettivo espletamento di tali funzioni o l’esecuzione di un piano d’azione per il rafforzamento di tali procedure.

Un elenco delle entità e delle persone cui sono affidate determinate sepcifiche funzioni di esecuzione è custodito dal contabile ed è allegato ai conti annuali. Tutte le convenzioni concluse con tali entità e persone sono messe a disposizione dell’autorità di bilancio su sua richiesta.

Le entità e le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da (i) a (viii), cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, un'adeguata pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio. Le misure prese sono notificate alla Commissione.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1

 

Responsabilità per l'esecuzione del bilancio nella gestione concorrente

1.   Gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione; inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri assolvono gli obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale può stabilire disposizioni complementari.

1.    Quando la Commissione esegue il bilancio in gestione concorrente, le funzioni di esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri. Gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i loro rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2

 

Obblighi specifici degli Stati membri

2.   Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi. A tal fine, effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto, per garantire l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione delle azioni finanziate a titolo del bilancio, recuperare i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviare azioni legali .

2.   Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare:

 

a)

assicurarsi che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano effettivamente eseguite e garantire che esse siano attuate correttamente e, a tal fine, accreditano e monitorano gli organismi responsabili per la gestione e il controllo dei fondi dell’Unione;

 

b)

prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi.

 

A tal fine, e, nel rispetto del principio di proporzionalità, e a norma del paragrafo 2, lettera a), e dei paragrafi da 3 a 5, nonché della normativa settoriale, effettuano controlli ex ante ed ex post, tra cui, se del caso, controlli sul posto su campioni rappresentativi di operazioni. Inoltre, recuperano i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali. La Commissione può valutare i sistemi istituiti negli Stati membri, sulla base della sua stessa valutazione del rischio o in applicazione di norme settoriali specifiche.

 

Nella misura in cui comunichino immediatamente alla Commissione errori e/o irregolarità riscontrati e vi pongano rimedio, recuperando in particolare gli importi indebitamente versati, gli Stati membri sono esonerati da rettifiche finanziarie concernenti tali errori e/o irregolarità .

Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate ai destinatari conformemente alla normativa settoriale o all'ordinamento nazionale.

Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale e dalle disposizioni specifiche dell' ordinamento nazionale.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3

 

Ruolo e competenze dell'autorità accreditante

3.   Conformemente alla normativa settoriale, gli Stati membri accreditano uno o più organismi del settore pubblico che assumono la responsabilità esclusiva della gestione e del controllo corretti dei fondi per cui l'accreditamento è stato concesso. Ciò non pregiudica la possibilità per tali organismi di espletare funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione o di affidare taluni loro compiti ad altri organismi.

3.   Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri accreditano gli organismi che sono responsabili della gestione e del controllo i nterno dei fondi dell'Unione ai quali è stato concesso l'accreditamento Ciò non pregiudica la possibilità per tali organismi di espletare funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione o di affidare taluni loro compiti ad altri organismi. L'autorità accreditante è altresì competente per la verifica della conformità degli organismi accreditati ai criteri di accreditamento, sulla base dei risultati delle revisioni contabili e dei controlli esistenti. Essa adotta tutte le misure necessarie per garantire che si ponga rimedio alle carenze nell'attuazione delle funzioni affidate agli organismi che ha accreditato, compresi la sospensione e il ritiro dell'accreditamento. Il ruolo della Commissione nel processo di accreditamento, al quale si applica il paragrafo 2, è altresì definito in norme settoriali che tengono conto dei rischi nel settore d'intervento interessato .

L'accreditamento è concesso da un'autorità dello Stato membro conformemente alla normativa settoriale che garantisce la capacità dell'organismo di gestire correttamente i fondi. La normativa settoriale può inoltre definire il ruolo della Commissione nella procedura di accreditamento.

 

L'autorità accreditante è responsabile della sorveglianza dell'organismo e dell'adozione di tutte le misure necessarie per ovviare a eventuali sue carenze operative, comprese la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

 

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 4

 

Ruolo e competenze dell'organismo accreditato

4.   Gli organismi accreditati a norma del paragrafo 3 del presente articolo:

4.   Gli Stati membri, al livello opportuno, per il tramite di organismi accreditati a norma del paragrafo 3 del presente articolo:

a)

istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;

a)

istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;

b)

utilizzano una contabilità annuale che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

b)

utilizzano una contabilità che fornisce annualmente dati precisi, completi e attendibili in maniera tempestiva;

c)

sono sottoposti a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'organismo accreditato ;

c)

forniscono i dati e le informazioni preliminari ai sensi del paragrafo 5 ;

d)

provvedono, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2 , alla pubblicazione annuale a posteriori dei destinatari di fondi dell'Unione;

d)

provvedono alla pubblicazione a posteriori dei destinatari di fondi dell'Unione , a norma dell'articolo 31, paragrafo 2 . Ogni trattamento di dati personali rispetta le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE .

f)

garantiscono un grado di tutela dei dati personali che soddisfa i principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE .

 

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 5

 

Contenuto, programmazione e revisione dei dati trasmessi dagli organismi accreditati

5.   Gli organismi accreditati a norma del paragrafo 3 del presente articolo trasmettono alla Commissione entro il 1o febbraio dell'esercizio successivo la seguente documentazione:

5.   Gli organismi accreditati a norma del paragrafo 3 trasmettono alla Commissione entro il 1o marzo dell'esercizio successivo la seguente documentazione:

a)

i rispettivi conti relativi alle spese per l'esecuzione dei compiti loro affidati;

a)

i conti annuali degli organismi accreditati, relativi alle spese per l'esecuzione dei compiti loro affidati presentate alla Commissione per il rimborso, compresi gli acconti e gli importi per i quali sono in corso o sono state completate le procedure di recupero. Tali informazioni sono corredate di una dichiarazione sulle competenze gestionali attestante che, a giudizio degli addetti alla gestione dei fondi:

 

le informazioni sono complete, esatte e presentate correttamente;

 

le spese sono state effettuate per la finalità prevista, quale risultante dalla normativa settoriale;

 

le procedure di controllo predisposte forniscono le necessarie garanzie quanto alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti; se del caso, in un allegato alla dichiarazione figurano il tasso di errore per ciascun fondo, un'analisi degli errori e le riserve.

b)

un riepilogo dei risultati di tutta l'attività di revisione contabile e controllo disponibile , comprese un'analisi delle carenze sistematiche o ricorrenti e le azioni correttive avviate o programmate;

b)

un riepilogo delle relazioni definitive di revisione contabile e un riepilogo dei controlli effettuati , comprese un'analisi delle carenze ricorrenti o sistemiche, nonché le azioni correttive avviate o programmate e i relativi risultati ;

c)

una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

I conti annuali di cui alla lettera a) e il riepilogo di cui alla lettera b) sono corredati del parere di un organo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle norme di revisione contabile internazionalmente accettate, sulla fedeltà dell'immagine fornita dalle informazioni contabili, sulla legittimità e la regolarità delle spese per le quali la Commissione ha chiesto il rimborso e sul corretto funzionamento delle procedure di controllo predisposte. Il parere riferisce se dall'esame emergono dubbi sulle asserzioni contenute nella dichiarazione sulle competenze gestionali. In un allegato al parere figurano il tasso di errore per fondo, un'analisi degli errori e le riserve.

d)

il parere di un organismo indipendente di revisione contabile su tutti gli elementi della dichiarazione di affidabilità di gestione di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

 

Se uno Stato membro ha accreditato più di un organismo per settore politico, trasmette alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, una relazione di sintesi relativa al settore in questione che presenta un riepilogo a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di affidabilità di gestione e dei relativi pareri indipendenti di revisione contabile.

Se uno Stato membro ha accreditato più di un organismo ai fini della competenza della gestione dei fondi per settore politico, esso trasmette alla Commissione, entro il 15 marzo dell'esercizio successivo, una relazione di sintesi relativa al settore in questione che fornisce un riepilogo a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di affidabilità di gestione e dei relativi pareri indipendenti di revisione contabile.

 

Gli Stati membri, al livello opportuno, pubblicano tale informazione non più tardi di sei mesi dopo aver fornito alla Commissione tali documenti.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 6

 

Obblighi specifici della Commissione

6.   La Commissione:

6.    Al fine di garantire che i fondi siano utilizzati secondo le regole applicabili, la Commissione:

 

-a)

controlla in che modo gli Stati membri ottemperano alle proprie responsabilità, in particolare effettuando audit durante l'esecuzione dei programmi;

a)

applica procedure ai fini della tempestiva liquidazione finanziaria dei conti degli organismi accreditati, che garantiscano la completezza, l'esattezza e la verità dei conti e consentano la tempestiva liquidazione dei casi di irregolarità ;

a)

applica procedure ai fini della tempestiva liquidazione finanziaria dei conti degli organismi accreditati, accertando la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti;

b)

esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

b)

esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

 

b bis)

interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti in caso di carenze significative del regime di monitoraggio da parte di uno Stato membro o del funzionamento di un organismo accreditato a norma del paragrafo 3, qualora non siano immediatamente adottate le azioni preliminari richieste.

La normativa settoriale disciplina le condizioni alle quali i pagamenti agli Stati membri possono essere sospesi dalla Commissione o interrotti dall'ordinatore delegato.

La Commissione può decidere di revocare del tutto o in parte l'interruzione o la sospensione dei pagamenti dopo che uno Stato membro ha presentato le sue osservazioni. La relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato competente della Commissione riferisce in merito a tutti gli obblighi di cui al presente paragrafo.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Disposizione specifica in materia di cooperazione territoriale europea

 

6 bis.     La normativa settoriale tiene conto delle esigenze dei programmi europei di cooperazione territoriale per quanto riguarda in particolare il contenuto della dichiarazione annuale di gestione, il processo di accreditamento e la funzione di revisione contabile.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 6 ter (nuovo)

 

Dichiarazioni nazionali di affidabilità

 

6 ter.     Gli Stati membri forniscono una dichiarazione nazionale sulle spese effettuate mediante gestione concorrente. Tale dichiarazione è firmata al livello politico adeguato e si basa sulle informazioni da fornire a norma del paragrafo 5, lettera c), e contempla quanto meno l'efficace funzionamento dei sistemi di controllo interni in atto e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Essa è soggetta al parere di un organismo di revisione contabile indipendente ed è trasmessa alla Commissione entro il 15 marzo dell'esercizio successivo all'esercizio finanziario interessato.

La Corte dei conti e il Comitato di contatto delle istituzioni superiori di controllo dell'Unione europea sono consultati in merito agli orientamenti per la definizione di tali dichiarazioni nazionali.

Qualora uno Stato membro abbia presentato una dichiarazione nazionale conformemente al presente paragrafo, se ne tiene conto in sede di definizione delle strategie di revisione contabile e di controllo della Commissione ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo e in sede di definizione del rischio a livello di Stati membri, a norma dell'articolo 29; la dichiarazione è trasmessa all'autorità di bilancio in applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 63, paragrafo 9.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1, alinea

1.   Le entità e persone cui sono affidate funzioni d'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione; inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. Nella gestione dei fondi dell'Unione, esse garantiscono un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto ai sensi del presente regolamento, tenendo debitamente conto dei seguenti elementi:

1.   Le entità e persone diverse dagli Stati membri cui sono affidate funzioni d'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione; inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. Nella gestione dei fondi dell'Unione, esse garantiscono un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto ai sensi del presente regolamento, tenendo debitamente conto dei seguenti elementi:

Emendamenti 117 e 282

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2

2.   A tal fine, le entità e persone di cui al paragrafo 1:

2.   A tal fine, le entità e persone di cui al paragrafo 1 , in conformità di norme equivalenti a quelle comunemente applicate nell'Unione o, in assenza di tali norme, di quelle accettate a livello internazionale e definite nell'accordo che affida i compiti di attuazione di determinate funzioni di esecuzione specifiche :

a)

istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;

a)

istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento;

b)

utilizzano una contabilità annuale che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

b)

utilizzano una contabilità annuale che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

c)

sono sottoposte a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'entità o persona interessata;

c)

sono sottoposte a una revisione contabile esterna indipendente, svolta, conformemente alle pertinenti norme internazionalmente riconosciute, da un servizio di revisione contabile funzionalmente indipendente dall'entità o persona interessata;

d)

applicano idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione tramite sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari;

d)

applicano idonee norme e procedure per erogare finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione tramite sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari;

e)

provvedono, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, alla pubblicazione annuale a posteriori dei destinatari di fondi dell'Unione ;

e)

provvedono alla pubblicazione a posteriori dei destinatari di fondi dell'Unione , a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, e assicurano un grado di tutela dei dati personali che soddisfi i principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE ;

f)

garantiscono un ragionevole grado di tutela dei dati personali.

f)

garantiscono un ragionevole grado di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n . 45/2001 .

Le persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto viii), possono soddisfare tali requisiti progressivamente. Esse adottano le proprie norme finanziarie previo accordo della Commissione.

Fatti salvi gli articoli 196 ter e 196 quater, esse adottano le proprie norme finanziarie previo accordo della Commissione. Le persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto viii), possono soddisfare progressivamente i requisiti stabiliti alle lettere da a) a e) del presente paragrafo entro i primi sei mesi del loro mandato .

Emendamento 300

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Al fine di garantire la certezza giuridica, norme più rigorose sulla partecipazione non si applicano retroattivamente e ai beneficiari non può essere richiesto di ricalcolare gli stati finanziari già approvati dalla Commissione.

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Le istituzioni e gli organismi dell'Unione incoraggiano attivamente la segnalazione di presunte irregolarità nell'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione negli Stati membri.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 4 – comma 2

L'ordinatore delegato può interrompere, in tutto o in parte, i pagamenti a tali entità o persone al fine di effettuare ulteriori verifiche allorché gli giungano indicazioni di gravi carenze nel funzionamento del sistema di controllo interno o che le spese certificate dall'entità o persona in questione sono correlate a una irregolarità grave e non sono state rettificate, purché l'interruzione sia necessaria per evitare un grave pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione.

Fatto salvo l'articolo 89 , l'ordinatore delegato può interrompere, in tutto o in parte, i pagamenti a tali entità o persone al fine di effettuare ulteriori verifiche allorché gli giungano indicazioni di gravi carenze nel funzionamento del sistema di controllo interno o che le spese certificate dall'entità o persona in questione sono correlate a una irregolarità grave e non sono state rettificate, purché l'interruzione sia necessaria per evitare un grave pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 5

5.   Le entità e persone di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione la seguente documentazione:

5.   Le entità e persone di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione la seguente documentazione:

a)

una relazione sull'espletamento delle funzioni affidate;

a)

una relazione sull'espletamento delle funzioni affidate;

b)

i rispettivi conti relativi alle spese per l'esecuzione dei compiti loro affidati;

b)

i rispettivi conti relativi alle spese per l'esecuzione dei compiti loro affidati;

c)

un riepilogo dei risultati di tutta l'attività di revisione contabile e controllo disponibile, comprese un'analisi delle carenze sistematiche o ricorrenti e le azioni correttive avviate o programmate;

c)

un riepilogo dei risultati di tutta l'attività di revisione contabile e controllo disponibile, comprese un'analisi delle carenze sistematiche o ricorrenti e le azioni correttive avviate o programmate;

d)

una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

d)

una dichiarazione di gestione dalla quale risulti con ragionevole certezza che:

 

i)

le informazioni figuranti nei conti forniscono un'immagine fedele;

 

ii)

le spese cui fanno riferimento i conti sono state effettuate per la finalità prevista e conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;

 

iii)

le procedure di controllo predisposte danno le necessarie garanzie quanto alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti.

e)

il parere di un organismo indipendente di revisione contabile su tutti gli elementi della dichiarazione di affidabilità di gestione di cui alla lettera d) del presente paragrafo .

e)

Tali documenti sono accompagnati dal parere di un organo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle norme di revisione contabile internazionalmente accettate, concernente la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, l'adeguato funzionamento delle procedure di controllo messe in atto nonché la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti; L'organismo di revisione contabile riferisce se dall'esame emergono dubbi sulle asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione.

La documentazione in questione è trasmessa alla Commissione entro il 1o febbraio dell'esercizio successivo, ad eccezione del parere di revisione contabile di cui alla lettera e). Quest'ultimo è trasmesso entro e non oltre il 15 marzo.

La documentazione in questione è trasmessa alla Commissione entro il 1o febbraio dell'esercizio successivo, ad eccezione del parere di revisione contabile di cui alla lettera e). Quest'ultimo è trasmesso entro e non oltre il 15 marzo.

Tali obblighi fanno salve le disposizioni stabilite dalle convenzioni concluse con organizzazioni internazionali e paesi terzi. Le disposizioni in questione devono prevedere almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e gli obblighi stabiliti nella convenzione conclusa con le organizzazioni internazionali o il paese terzo in questione.

Tali obblighi fanno salve le disposizioni stabilite dalle convenzioni concluse con organizzazioni internazionali e paesi terzi. Le disposizioni in questione devono prevedere almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e gli obblighi stabiliti nella convenzione conclusa con le organizzazioni internazionali o il paese terzo in questione , sottoposta a revisione contabile da parte della suprema istituzione contabile competente . I risultati delle revisioni contabili sono messi a disposizione dell'autorità competente per il discarico. Ciò non pregiudica i poteri d'indagine della Corte dei conti europea e dell'OLAF.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 6

6.   La Commissione:

6.   La Commissione:

a)

provvede alla sorveglianza e valutazione dell'espletamento delle funzioni affidate ;

a)

vigila affinché tali entità ottemperino alle loro responsabilità, in particolare effettuando revisioni contabili e valutazioni durante l'esecuzione dei programmi ;

b)

applica procedure ai fini della tempestiva liquidazione finanziaria dei conti delle entità e persone delegate , che garantiscano la completezza, l'esattezza e la verità dei conti e consentano la tempestiva liquidazione dei casi di irregolarità;

b)

applica procedure ai fini della tempestiva liquidazione finanziaria dei conti delle entità, che stabiliscano se i conti sono completi, esatti e veritieri e consentano la tempestiva liquidazione dei casi di irregolarità;

c)

esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

c)

esclude dalle spese dell'Unione a titolo di finanziamenti gli esborsi effettuati in violazione del diritto dell'Unione.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 7

7.   I paragrafi 5 e 6 del presente articolo non si applicano alle entità e persone oggetto di una procedura di discarico distinta da parte dell'autorità di bilancio .

7.   I paragrafi 5 e 6 del presente articolo non si applicano alle entità dell'Unione oggetto di una procedura di discarico distinta quando tali entità danno esecuzione al bilancio dell'Unione .

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

7 bis.     I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alla gestione indiretta degli stanziamenti assegnati dal Parlamento europeo ai suoi gruppi politici. Il Parlamento europeo adotta misure di esecuzione a tale riguardo che tengano conto delle particolari esigenze dei gruppi politici.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis.     L'ordinatore competente può essere assistito nel suo compito da personale incaricato, sotto la sua responsabilità, di effettuare determinate operazioni necessarie per l'esecuzione del bilancio e per la produzione dei dati finanziari e di gestione. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi, gli agenti che assistono gli ordinatori delegati o sottodelegati sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 54.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 6 ter (nuovo)

 

6 ter.     Ogni istituzione informa l’autorità di bilancio ogniqualvolta un ordinatore delegato assuma, modifichi o cessi le sue funzioni.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 6 quater (nuovo)

 

6 quater.     Ogni istituzione emana nelle proprie norme interne i provvedimenti di gestione degli stanziamenti che ritiene necessari per la buona esecuzione della propria sezione del bilancio. Tali norme interne sono comunicate al Parlamento europeo nel corso della procedura di discarico.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 6 – comma 2

I controlli ex ante sono svolti da agenti diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. Gli agenti responsabili dei controlli ex post non sono subordinati agli agenti responsabili dei controlli ex ante.

I controlli ex ante sono svolti da agenti diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. Gli agenti responsabili dei controlli ex post non sono subordinati agli agenti responsabili dei controlli ex ante e viceversa .

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 8

8.   Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia di quest'ultimo funzionario, l'istanza di cui all'articolo 70, paragrafo 6. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

8.   Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia di quest'ultimo funzionario, l'istanza di cui all'articolo 70, paragrafo 6.

 

In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, tali agenti informano le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore. Tale obbligo si applica inoltre, in caso di frode, ai revisori indipendenti che intervengono nell'ambito della gestione finanziaria dell'Unione. Tale comunicazione non comporta per loro alcuna responsabilità.

 

Ai fini del presente paragrafo, l'agente interessato beneficia delle disposizioni dello Statuto applicabili.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

7 bis.     Il contabile della Commissione definisce le norme per la gestione e l'uso dei conti fiduciari.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 2

2.   Ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 70, 71 e 72. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell'Unione, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente.

2.   Ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 70, 71 e 72. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell'Unione, sono adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente , in particolare l'OLAF .

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Sezione 4 – titolo

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo -76 (nuovo)

 

Articolo -76

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si intende per:

a)

"recuperi" gli strumenti applicati per correggere il percepimento di spese irregolari; in linea di principio, sono i destinatari di tali spese che restituiscono gli importi indebitamente ricevuti. Qualora sia impossibile determinare l'importo effettivo delle spese in questione, l'importo da recuperare può essere stabilito ricorrendo ad altri mezzi scientifici. Tali mezzi dovrebbero in linea di principio essere precisati prima di ogni impegno di spesa.

b)

"rettifiche finanziarie" gli strumenti atti soprattutto a rimediare alle debolezze dei sistemi di gestione. Esse consistono nel revocare finanziamenti agli Stati membri o a paesi terzi o altri che non assicurano un’applicazione corretta delle norme dell’Unione. Possono essere applicate anche per promuovere l'attuazione delle politiche dell'Unione previste nella base giuridica dei rispettivi contributi dell'Unione.

Tutte le rettifiche finanziarie decise e in sospeso per fondo e per Stato membro sono presentate nei conti a norma dell'articolo 132.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

La nota di addebito corrispondente all'ordine di recupero è notificata al debitore ed è vincolante per la Commissione nel suo contenuto dal momento della notifica.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 76 – paragrafo 2

2.    L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 del TFUE.

2.    Il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea possono formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati membri con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 299 TFUE. Per quanto riguarda le altre istituzioni, la Commissione può adottare, a loro nome, una siffatta decisione esecutiva, a norma dell'articolo 299 TFUE, alle condizioni stabilite nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 2

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Unione, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti dell'Unione.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Unione, se il debitore è titolare di un credito nei confronti dell'Unione. Tale credito deve essere certo, liquido ed esigibile.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 2

2.   Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità , secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dal regolamento delegato di cui all'articolo 199 . La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dal regolamento delegato di cui all'articolo 199 .

2.   Qualora l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia deve essere motivata e presentata nelle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 63, paragrafo 9 . L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione.

Alle condizioni stabilite nel regolamento delegato di cui all'articolo 199, l'ordinatore competente può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia a un credito accertato dell'Unione.

L'ordinatore competente può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia a un credito accertato dell'Unione.

 

Le norme concernenti le procedure e i criteri applicabili alle decisioni di rinuncia alla delega delle stesse da parte dell'ordinatore e all'annullamento di un credito accertato sono definite nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Gli importi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità o negligenza, con i relativi interessi, sono versati all'autorità di gestione, che li contabilizza tra le entrate nel mese dell'incasso effettivo.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     All'atto del versamento nel bilancio dell'Unione degli importi recuperati, lo Stato membro può trattenere il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo in caso di irregolarità o negligenza imputabile alle amministrazioni o ad altri organismi dello Stato membro.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 2 quater (nuovo)

 

2 quater.     In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a)

se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare; o

b)

se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta secondo il diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 77 bis (nuovo)

 

Articolo 77 bis

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nella gestione concorrente di cui al titolo II della parte seconda

1.     Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi di cui al titolo II della parte seconda, ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie a norma dei paragrafi da 2 a 4.

Essi recuperano inoltre i fondi viziati da irregolarità nella spesa effettuata ai sensi del titolo I della parte prima.

2.     Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico al programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

Nei casi in cui ciò è previsto dalla base giuridica pertinente, le risorse provenienti dai fondi così svincolati possono essere riutilizzate dallo Stato membro per operazioni nell'ambito del programma operativo in questione (operazione sostitutiva).

3.     Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato:

a)

per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica, né

b)

qualora sia effettuata una rettifica finanziaria in seguito a un'irregolarità sistemica, per le operazioni esistenti nell'ambito della totalità o della parte dell'asse prioritario in cui l'irregolarità sistemica si è prodotta, né

c)

qualora sia effettuata una rettifica finanziaria nel quadro di un'operazione sostitutiva.

4.     Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 77 ter (nuovo)

 

Articolo 77 bis

Criteri per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.     La Commissione effettua rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo qualora, condotte le necessarie verifiche, essa concluda che:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)

uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 77 bis anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

2.     La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.

Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo ove sia impossibile, data la natura del caso, identificare l'entità e l'importo dell'irregolarità riscontrata o estrapolare l'importo da rettificare.

3.     Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché dell'entità e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo in questione. Se non diversamente previsto dalla pertinente base giuridica, si applicano le seguenti percentuali di rettifica:

a)

rettifica del 100 %

La percentuale di rettifica può essere fissata al 100 % qualora le carenze nel sistema di gestione e di controllo di uno Stato membro ovvero una violazione individuale siano tanto gravi da configurare l'assoluta violazione delle norme comunitarie e quindi l'irregolarità di tutti i pagamenti;

b)

rettifica del 25 %

Una rettifica del 25 % appare giustificata in caso di gravi omissioni da parte di uno Stato membro nell'applicazione del suo sistema di gestione e di controllo, nonché di comprovate irregolarità diffuse e di negligenza nella lotta contro le pratiche irregolari o fraudolente, in quanto si può ragionevolmente presumere che la possibilità di presentare impunemente domande irregolari determini un danno finanziario eccezionalmente elevato per il Fondo. Una rettifica della medesima percentuale è altresì giustificata per le irregolarità relative a singoli casi gravi ma che non invalidano l'intera operazione;

c)

rettifica del 10 %

Qualora uno o più elementi essenziali del sistema non funzionino o funzionino in modo tanto carente o sporadico da risultare completamente inefficaci al fine di determinare l'ammissibilità della domanda o di prevenire le irregolarità, si giustifica una rettifica del 10 %, in quanto si può ragionevolmente concludere che si configura un rischio elevato di grave danno finanziario per il Fondo. Tale percentuale di rettifica è altresì giustificata per irregolarità individuali di modesta gravità in relazione a elementi essenziali del sistema;

d)

rettifica del 5 %

Qualora tutti gli elementi essenziali del sistema funzionino, ma non secondo la coerenza, la frequenza o l'intensità imposte dalla normativa, si giustifica una rettifica del 5 %, in quanto si può ragionevolmente concludere che non vengono fornite garanzie sufficienti circa la regolarità delle domande e che si configura un rischio significativo di danno per il Fondo. Una rettifica del 5 % è altresì appropriata per irregolarità meno gravi in singole operazioni in relazione a elementi essenziali. Il fatto che le modalità di funzionamento del sistema possano essere migliorate non giustifica di per sé l'imposizione di una rettifica finanziaria. Deve sussistere una carenza grave quanto al rispetto di norme dell'Unione o di criteri specifici dell'Unione in materia di buona pratica e la carenza deve costituire un rischio effettivo di perdita o di irregolarità per i Fondi strutturali;

e)

rettifica del 2 %

Quando la procedura è soddisfacente in relazione agli elementi essenziali del sistema, ma uno o più degli elementi ausiliari non sono stati affatto attuati, si giustifica una rettifica del 2 % in considerazione del minore rischio di danno finanziario per il Fondo e della minore incidenza dell'infrazione. Una rettifica del 2 % sarà portata al 5 % in caso di recidiva nella stessa inadempienza in data posteriore alla prima rettifica e se lo Stato membro non ha adottato misure correttive appropriate per quella parte del sistema in cui sono state constatate carenze dopo la prima rettifica. Una rettifica del 2 % è anche giustificata quando la Commissione, senza imporre rettifiche, ha informato lo Stato membro che occorre migliorare taluni elementi ausiliari del sistema, che sono posti in atto ma non operano in modo soddisfacente, ma lo Stato membro non ha adottato le opportune misure.

Le rettifiche per carenze di elementi ausiliari dei sistemi di gestione e di controllo vengono imposte esclusivamente quando non vengono riscontrate carenze in relazione agli elementi essenziali. Se vengono constatate carenze in merito agli elementi essenziali e agli elementi ausiliari, le rettifiche vengono effettuate limitatamente alla percentuale applicabile agli elementi essenziali.

4.     Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi previsti dalla base giuridica applicabile, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a favore di tale Stato membro.

Se non diversamente previsto dalla base giuridica, le rettifiche finanziarie applicabili in relazione a:

a)

inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici, e

b)

discrepanze tra i livelli obiettivo e i livelli raggiunti, nonché

c)

eventuali altri obblighi direttamente derivanti dall'applicazione della base giuridica o previsti in un accordo di finanziamento, qualora la violazione di tali obblighi vanifichi in tutto o in parte la politica dell'Unione su cui si basa il finanziamento o qualora la tutela degli interessi finanziari dell'Unione lo esiga,

sono quelle previste nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

5.     Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 77 bis, le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 56 e le eventuali risposte dello Stato membro.

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 77 quater (nuovo)

 

Articolo 77 quater

Riduzione delle rettifiche finanziarie

1.     Qualora l'organismo di gestione abbia presentato una dichiarazione di gestione veritiera e corretta, l'entità delle rettifiche finanziarie per un fondo specifico in un dato Stato membro soggetto a rettifica è ridotta:

a)

del 10 %, se la Commissione ha accertato che lo Stato membro ha raggiunto un tasso di errore inferiore al 2 % nei due anni consecutivi precedenti,

b)

del 20 %, se la Commissione ha accertato che lo Stato membro ha raggiunto un tasso di errore inferiore al 2 % nei cinque anni consecutivi precedenti,

c)

del 50 % se la Commissione ha accertato che lo Stato membro ha raggiunto un tasso di errore inferiore al 2 % nei dieci anni consecutivi precedenti,

a meno che l'atto mediante il quale è stato accertato il tasso di errore non sia stato esso stesso oggetto di frode o di altro comportamento doloso o gravemente negligente.

2.     La rettifica finanziaria è ridotta del 15 % per fondo qualora uno Stato membro abbia presentato una dichiarazione nazionale sulle spese effettuate in base al sistema della gestione concorrente ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6 ter.

3.     Fatte salve le altre misure adottate dalla Commissione, un organismo di gestione che ha presentato una falsa dichiarazione di gestione non è ammesso a beneficiare delle riduzioni in applicazione del presente articolo.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 77 quinquies (nuovo)

 

Articolo 77 quinquies

Procedura in contraddittorio

1.     Prima di prendere una decisione su una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura in contraddittorio comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie.

Entro i due mesi successivi al ricevimento delle conclusioni provvisorie, lo Stato membro:

a)

conferma l'avvenuto ricevimento e accetta le conclusioni provvisorie; oppure

b)

ha l'opportunità di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata effettiva delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione, ove quest'ultima propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria.

D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi; oppure

c)

è invitato dalla Commissione a un'audizione presieduta da un comitato precedentemente selezionato di esperti provenienti sia dagli Stati membri che dalla Commissione, nel corso della quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondata sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

I termini per le procedure di cui alle lettere a) e b) sono prorogati una sola volta per ciascuna parte per un massimo di due mesi, previa comunicazione motivata della parte interessata all'altra parte.

I termini per le procedure di cui alla lettera c) non superano i quattro mesi, salvo che il comitato di esperti, a maggioranza dei membri che lo compongono, conceda una proroga fino a un massimo di sei mesi dopo la data dell'audizione in cui la proroga è decisa.

2.     La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di tre mesi dalla data finale dell'esame o dell'audizione, tenendo conto di tutte le informazioni fornite e di tutte le osservazioni formulate durante la procedura.

3.     In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione in questione conformemente al secondo comma dell'articolo 77 bis, paragrafo 2.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 77 sexies (nuovo)

 

Articolo 77 sexies

Rimborso

1.     Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 76. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2.     Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 81 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     La decisione di finanziamento specifica l'obiettivo perseguito, i risultati attesi, le modalità di attuazione e l'importo complessivo del piano finanziario. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo stanziato per le singole azioni e un calendario di esecuzione indicativo.

In caso di gestione indiretta, essa specifica inoltre il partner prescelto per l'esecuzione, i criteri utilizzati ed i compiti ad esso affidati.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1

1.   Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario sulla base dell'articolo 178.

1.    Fatto salvo l'articolo 82, paragrafo 3, per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi o di trasferire fondi a un fondo fiduciario sulla base dell'articolo 178.

 

Tuttavia, in caso di operazioni di aiuto umanitario, interventi di protezione civile e aiuti per la gestione di situazioni di crisi, e ove una situazione d'emergenza al di fuori dell'Unione lo richieda, è possibile procedere immediatamente all'impegno di bilancio dopo aver contratto un obbligo giuridico nei confronti di terzi, a condizione che ciò sia indispensabile per l'efficacia dell'intervento dell'Unione.

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 3 – comma 4

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale. In caso di operazioni di aiuto umanitario, interventi di protezione civile e aiuti per la gestione di situazioni di crisi, nonché nei casi giustificati dall'urgenza, la registrazione degli importi può essere effettuata subito dopo la firma del corrispondente impegno giuridico specifico.

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico, assegno o carta di debito.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 87 – paragrafo 4

4.   I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore competente. A tal fine, sono inserite le opportune disposizioni nei contratti, nelle decisioni e convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega che affidano funzioni di esecuzione alle entità e persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b).

4.   I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore competente a seconda della sostanza economica e del calendario del progetto sottostante . Per i prefinanziamenti di importo superiore a 2 milioni di EUR e che rappresentano più del 50 % dell'operazione complessiva finanziata, sono effettuate verifiche ex post quanto meno su base annua per tutta la durata dell'operazione. A tal fine, sono inserite le opportune disposizioni nei contratti, nelle decisioni e convenzioni di sovvenzione nonché negli accordi di delega che affidano funzioni di esecuzione alle entità e persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 89

Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dal regolamento delegato di cui all'articolo 199, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

1.     I termini per effettuare i pagamenti sono i seguenti:

 

a)

novanta giorni di calendario per i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;

 

b)

sessanta giorni di calendario per tutti gli altri contratti e tutte le altre convenzioni e decisioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;

 

c)

trenta giorni di calendario in tutti gli altri casi.

 

Tali termini non si applicano ai pagamenti nell'ambito della gestione concorrente.

 

2.     Il termine di pagamento può essere sospeso dall'ordinatore delegato o sottodelegato competente se questi informa i creditori, in qualsiasi momento, che la domanda di pagamento non può essere onorata, sia perché l'importo non è dovuto, sia perché non sono stati presentati i documenti giustificativi adeguati. Se l'ordinatore viene a conoscenza di circostanze che lo inducono a dubitare dell'ammissibilità delle spese che figurano in una domanda di pagamento, può sospendere il termine di pagamento per procedere ad ulteriori verifiche, compreso un controllo sul posto, al fine di accertare, prima di effettuare il pagamento, il carattere ammissibile delle spese.

 

Ai creditori interessati vengono comunicati per iscritto i motivi della sospensione.

 

Qualora la sospensione superi i due mesi, il competente comitato di compensazione, su richiesta del creditore, prende una decisione sul mantenimento della sospensione.

 

Alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi.

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Capo 7 – titolo

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 91

Previo accordo delle istituzioni interessate , la trasmissione dei documenti tra le istituzioni può essere effettuata per via elettronica.

Previo accordo delle istituzioni e degli Stati membri interessati , la trasmissione dei documenti tra di essi può essere effettuata per via elettronica.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 91 bis (nuovo)

 

Articolo 91 bis

Amministrazione elettronica (e-government)

Tutti i progetti di proposta presentati all'autorità legislativa sono adatti per l'applicazione di tecnologie dell'informazione di facile uso a tutti i livelli, in particolare al livello dei destinatari finali dei fondi.

Nei casi in cui i fondi sono amministrati in gestione concorrente in conformità dell'articolo 56, la Commissione e gli Stati membri garantiscono l'interoperabilità dei dati raccolti o comunque ricevuti e trasmessi nella gestione del bilancio.

Qualora i dati siano disponibili in formato elettronico, é prevista la possibilità della loro trasmissione in tale formato. Ove ciò sia necessario, gli Stati membri e la Commissione concordano norme uniformi di trasmissione dei dati.

Le direzioni della Commissione e le agenzie esecutive, nonché le entità di cui all'articolo 200, applicano norme uniformi per le informazioni elettroniche fornite a terzi durante le procedure relative ad appalti pubblici e sovvenzioni. Nella maggior misura possibile, esse elaborano e applicano norme uniformi per la presentazione, l'archiviazione e il trattamento dei dati presentati per le procedure di sovvenzioni e di appalto e a tal fine designano un unico "spazio di interscambio dei dati elettronici" per i beneficiari potenziali, i beneficiari o i candidati e gli offerenti.

La Commissione designa un responsabile dei servizi di informazione, incaricato di sorvegliare l'attuazione della presente disposizione e di riferire periodicamente all'autorità di bilancio in merito ai risultati conseguiti, nel quadro dell'esecuzione del bilancio.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Capo 7 bis (nuovo)

 

CAPO 7 BIS

PRINCIPI AMMINISTRATIVI

Articolo 91 ter

Diritto ad una buona amministrazione

Qualora, a causa di un errore materiale manifesto, il richiedente o offerente, agendo in buona fede, omette di presentare prove o dichiarazioni, di completare le domande o di espletare in altro modo alcune fasi della procedura, il funzionario competente lo invita a prendere le corrispondenti misure correttive. Se del caso, il richiedente o offerente è informato dei suoi diritti e doveri procedurali.

La necessità di fornire prove e/o documentazione, la forma delle medesime e il contenuto essenziale devono essere comunicate quanto prima possibile e discusse con i potenziali richiedenti o offerenti.

Se del caso, subito dopo il ricevimento di una domanda o di un'offerta i richiedenti o offerenti sono informati in merito al tempo richiesto per lo svolgimento e il completamento provvisorio della procedura nonché in merito alla completezza della domanda o offerta presentata.

Articolo 91 quater

Indicazione dei mezzi di ricorso

Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o appaltatore, l'atto stesso riporta l'indicazione dei mezzi amministrativi e/o giurisdizionali di ricorso per impugnare l'atto.

Sono indicati in particolare la natura del ricorso, l'istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l'esercizio del ricorso.

Salvo diversa disposizione, la scadenza entro la quale presentare il ricorso è di due mesi a decorrere dal momento in cui è fornita un'indicazione completa e concisa dei mezzi di ricorso a disposizione del richiedente o offerente.

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     I dati di contatto del revisore interno sono comunicati a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.

Né il revisore interno né la persona fisica o giuridica che fornisce informazioni al medesimo devono per tale motivo subire conseguenze negative.

Il revisore interno ha il dovere di mantenere riservata l'identità dei suoi informatori.

Il revisore interno di ogni istituzione ha il diritto di informare l'autorità di discarico qualora lo ritenga opportuno.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 4

4.   L'istituzione trasmette annualmente all'autorità competente per il discarico una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime.

4.    Tutte le relazioni di revisione contabile sono messe a disposizione dell'autorità di discarico immediatamente dopo la loro pubblicazione. L'istituzione trasmette annualmente all'autorità competente per il discarico una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime.

 

In detta relazione l'autorità competente per il discarico è informata in merito a eventuali revisioni che raccomandino di modificare un progetto di acquisizione o una sovvenzione di ampia portata o che suggeriscano importanti economie di bilancio.

 

Ove esista un comitato di controllo di revisione contabile, questo riferisce, in una dichiarazione separata, in merito all'impatto delle azioni intraprese a seguito delle raccomandazioni destinate all'istituzione, nonché in merito a ulteriori miglioramenti possibili.

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Le relazioni e constatazioni del revisore interno, come pure la relazione dell'istituzione, sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 3

3.   Fatti salvi gli articoli da 100 a 103, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni , né agli appalti di servizi conclusi tra la Commissione, da un lato, e la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o qualsiasi altra affiliata della Banca europea per gli investimenti, dall'altro .

3.   Fatti salvi gli articoli da 100 a 103, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 102 – paragrafo 1

1.   La Commissione crea e gestisce una base di dati centrale nel rispetto della normativa dell'Unione riguardante la protezione dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 100, all'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 103, paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 200 .

1.   La Commissione crea e gestisce una base di dati centrale nel rispetto della normativa dell'Unione riguardante la protezione dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 100, all'articolo 101, all'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 103, paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 196 ter, oltre che pubblicamente accessibile . L'autorità competente per il discarico è informata del numero di casi segnalati in vista della loro registrazione nella base di dati e del numero di casi effettivamente registrati, qualora differisca dal primo.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 102 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     L'accesso alle autorità dei paesi terzi è garantito solo previo rispetto delle norme stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001 e sulla base di una valutazione caso per caso.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 103 – paragrafo 3

3.    L'istituzione può pubblicare le decisioni o una sintesi delle decisioni in cui figurano il nominativo dell'operatore economico, una breve descrizione dei fatti, la durata dell'esclusione o l'ammontare delle sanzioni finanziarie.

3.    Per accrescere la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, le istituzioni possono decidere, conformemente al principio di proporzionalità, di pubblicare le decisioni che infliggono le sanzioni amministrative o finanziarie di cui al paragrafo 1, dopo che sia stata pienamente rispettata la procedura descritta al paragrafo 1.

 

La decisione di pubblicare una decisione che infligge sanzioni amministrative o finanziarie di cui al primo comma tiene conto in particolare della gravità della fattispecie, compresi la sua incidenza sugli interessi finanziari e sull'immagine dell'Unione, il tempo trascorso dal verificarsi della fattispecie, la durata e ricorrenza della fattispecie, l'intenzione o il grado di negligenza dell'entità interessata e le misure prese da quest'ultima per porre rimedio alla situazione.

 

La decisione in merito alla pubblicazione è inclusa nella decisione che infligge sanzioni amministrative o finanziarie e prevede espressamente la pubblicazione della decisione che infligge sanzioni, o di una sintesi della stessa, sul sito internet dell'istituzione.

 

Per garantire un effetto deterrente, nella sintesi pubblicata figurano il nome della persona responsabile del comportamento scorretto, una breve descrizione di quest'ultimo, la menzione del programma interessato e la durata dell'esclusione o l'ammontare delle sanzioni finanziarie.

 

La decisione è pubblicata previo esaurimento delle vie di ricorso contro la decisione stessa, ovvero dopo la scadenza dei termini per il ricorso, e figura sul sito internet sino allo scadere del periodo di esclusione, ovvero sino a sei mesi dopo il pagamento delle sanzioni finanziarie, ove queste ultime rappresentino l'unico provvedimento adottato.

 

Ove siano interessate persone fisiche, la decisione in merito alla pubblicazione è presa tenendo debitamente conto del diritto alla vita privata e nel rispetto dei diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     La Commissione garantisce agli offerenti, mediante mezzi appropriati e in applicazione dell'articolo 91 bis, la possibilità, qualora lo desiderino, di presentare il contenuto dell'offerta e gli eventuali documenti giustificativi in formato elettronico (procedure di appalto elettroniche) e conserva tali documenti giustificativi, con il consenso degli offerenti, in una base di dati centrale comune a tutte le istituzioni e a tutti gli organismi cui si applica il presente regolamento ai fini di future procedure di appalto elettroniche. I dati sono cancellati dopo sei mesi, salvo l'offerente chieda che vengano conservati in forma permanente. La manutenzione e l'aggiornamento dei dati conservati sono responsabilità dell'offerente.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente su base periodica, la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione della presente disposizione.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 107 – paragrafo 2 - primo comma

2.   L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che soddisfa i criteri di selezione e di esclusione e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

2.   L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente la cui candidatura o offerta non è stata accettata i motivi del rifiuto nonché la data in cui scade il periodo di statu quo di cui all'articolo 112, paragrafo 2 , e ad ogni offerente che soddisfa i criteri di selezione e di esclusione e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 1

1.     L'amministrazione aggiudicatrice esige dai contraenti una garanzia preliminare nei casi specificati nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

soppresso

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 2

2.   L'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dai contraenti tale garanzia ai fini seguenti:

2.     Tranne che per gli appalti di valore molto modesto, l'amministrazione aggiudicatrice può, se lo ritiene opportuno e proporzionato , procedendo caso per caso e previa analisi dei rischi, esigere dai contraenti una garanzia ai fini seguenti:

a)

a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto o

a)

a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto o

b)

per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

b)

per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

 

La Commissione può definire i criteri per l'analisi dei rischi nel regolamento delegato di cui all'articolo 199.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 113

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione europea nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo , qualora l'accordo preveda espressamente competenze di controllo uguali a quelle previste dalle norme dell'Unione europea, e in particolare riconosca alla Corte di conti europea e all'OLAF un diritto d'ispezione e di accesso ai locali e a tutti i documenti pertinenti .

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 115 – paragrafo 1 – lettera b

b)

oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione (sovvenzioni di funzionamento).

b)

oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione e vi funge da supporto (sovvenzioni di funzionamento).

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 115 – paragrafo 2 – lettera c

c)

gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della parte prima, nonché gli azionariati o partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi specializzati dell'Unione come il Fondo europeo per gli investimenti;

c)

gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della parte prima, i prestiti, gli strumenti di condivisione del rischio dell'Unione o i contributi finanziari dell'Unione a siffatti strumenti, gli strumenti rappresentativi di capitale in base al principio dell'investitore privato e i finanziamenti quasi mobiliari, nonché gli azionariati o le partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi specializzati dell'Unione come il Fondo europeo per gli investimenti;

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 115 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Sono assimilati a sovvenzioni e disciplinati, secondo i casi, dal presente titolo:

a)

i profitti derivanti dall'abbuono d'interessi su determinati prestiti concessi;

b)

gli investimenti azionari o le partecipazioni azionarie diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 115 bis (nuovo)

 

Articolo 115 bis

Beneficiari

1.     Ai fini del presente titolo, per "beneficiario" si intende una o più entità cui sono concesse sovvenzioni.

2.     Quando l'azione è realizzata da una o più entità aventi personalità giuridica, rappresentate da una persona giuridica che agisce da coordinatore, o ad essa affiliate, la convenzione di sovvenzione può essere firmata da quest'ultima a nome degli affiliati, che sono considerati cobeneficiari.

3.     Quando la sovvenzione è accordata a più (co)beneficiari, la convenzione di sovvenzione identifica i beneficiari e precisa i diritti e gli obblighi fra essi e la Commissione. In particolare, essa stabilisce fra l'altro:

a)

il diritto applicabile e il foro competente,

b)

la responsabilità finanziaria della persona giuridica che agisce da coordinatore e degli affiliati nei confronti della Commissione per la realizzazione dell'intera azione,

c)

la possibilità di modificare, su decisione a maggioranza dei cobeneficiari, i diritti e gli obblighi fra di essi; qualsiasi modifica relativa al numero o all'identità dei beneficiari partecipanti è soggetta all'approvazione dell'ordinatore competente, che è concessa salvo in presenza del rischio che la modifica vanifichi la finalità della sovvenzione o leda significativamente i diritti legali della Commissione a titolo della convenzione di sovvenzione.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 116

Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

a)

rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

a)

rimborso di una determinata percentuale della quota ammissibile dei costi economici totali effettivamente sostenuti;

 

a bis)

rimborso di una determinata percentuale dei costi di cui alla tabella standard di costi unitari;

b)

somme forfettarie;

b)

somme forfettarie;

c)

tabella standard di costi unitari;

 

d)

finanziamenti a tasso fisso;

d)

finanziamenti a tasso fisso;

e)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).

e)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) , tenendo conto delle preferenze dei beneficiari in relazione ai loro principi contabili abituali .

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 116 bis (nuovo)

 

Articolo 116 bis

Somme forfettarie, tabelle standard di costi unitari e finanziamenti a tasso fisso

1.     Fatte salve le disposizioni dell'atto di base, l'utilizzo di somme forfettarie, di tabelle standard di costi unitari e di finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante decisione della Commissione che garantisce l'osservanza del principio di parità di trattamento dei beneficiari per la stessa categoria di azioni o di programmi di lavoro.

Qualora l'importo massimo per sovvenzione non sia superiore a 50 000 EUR, l'autorizzazione può essere data dall'ordinatore competente.

2.     L'autorizzazione è accompagnata almeno dagli elementi seguenti:

a)

una giustificazione dell'adeguatezza di queste forme di finanziamento in considerazione della natura delle azioni o dei programmi di lavoro finanziati nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo;

b)

l'individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dalle tabelle standard di costi unitari e dai finanziamenti a tasso fisso, ad esclusione dei costi non ammissibili in conformità delle norme applicabili dell'Unione;

c)

la descrizione dei metodi di determinazione delle somme forfettarie, delle tabelle standard di costi unitari e dei finanziamenti a tasso fisso, che stabiliscono le condizioni per garantire ragionevolmente il rispetto delle regole in materia di divieto del fine di lucro e di cofinanziamento e l'esclusione del doppio finanziamento dei costi. Tali metodi si basano:

i)

su dati statistici o su mezzi obiettivi analoghi; oppure

ii)

su un approccio beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete prassi contabili.

3.     Quando è autorizzato il ricorso alle consuete prassi contabili del beneficiario, l'ordinatore competente può valutare, ex ante o mediante una strategia appropriata di controlli ex post, la conformità di tali prassi alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Se la conformità delle consuete prassi contabili del beneficiario alle condizioni di cui al paragrafo 2 è stata stabilita ex ante, gli importi delle somme forfettarie, delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati dall'applicazione di queste prassi non sono rimessi in discussione da controlli ex post.

L'ordinatore competente può ritenere le consuete prassi contabili del beneficiario conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2 se esse sono accettate dalle autorità nazionali nell'ambito di regimi di finanziamento analoghi.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 117 – paragrafo 3

3.   Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV della parte seconda.

3.   Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV della parte seconda.

 

Il primo comma non si applica ai partiti politici e alle fondazioni politiche a livello di Unione.

Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo in termini di valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati.

Il beneficiario può sostituire le proprie risorse finanziarie con altre fonti di finanziamento provenienti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio del cofinanziamento.

Le sovvenzioni non devono superare i costi ammissibili.

 

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 117 – paragrafo 4

4.   Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell'azione o del programma di lavoro del beneficiario.

4.   Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto nell'ambito dell'azione o del programma di lavoro del beneficiario.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano a:

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano a:

a)

azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito;

a)

azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito o azioni che producono un reddito al fine di garantire la loro sostenibilità al di là del periodo di finanziamento a carico dell'Unione previsto dalla decisione o convenzione di sovvenzione ;

b)

borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche .

b)

borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche ;

 

b bis)

altri aiuti diretti versati a persone fisiche in stato di grande necessità, come i disoccupati e/o quanti rientrano nei programmi d'azione esterna dell'Unione per i profughi;

 

b ter)

sovvenzioni sulla base di tassi forfettari e/o importi forfettari e/o costi unitari se conformi alle condizioni di cui all'articolo 116 bis, paragrafo 2;

 

b quater)

sovvenzioni di valore modesto .

 

Se si ottiene un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per realizzare l'azione o il programma di lavoro.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 117 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Ai fini del presente titolo, per "profitto" si intende:

a)

nel caso della sovvenzione di un'azione, l'eccedenza delle entrate rispetto ai costi sostenuti dal beneficiario, al momento in cui viene presentata la domanda di pagamento del saldo della sovvenzione;

b)

nel caso della sovvenzione di funzionamento, l'eccedenza nel bilancio di esercizio del beneficiario. I beneficiari sono autorizzati a riportare un profitto del 3 % all'esercizio n + 2. Essi utilizzano in via prioritaria i fondi oggetto di riporto. Le disposizioni in materia di garanzie si applicano mutatis mutandis quando l'importo oggetto di riporto supera la soglia fissata per le sovvenzioni di valore molto modesto e/o modesto.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 117 – paragrafo 6

6.     Per quanto riguarda le somme forfettarie, la tabella standard di costi unitari e i finanziamenti a tasso fisso, la regola in materia di cofinanziamento e il divieto del fine di lucro di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere ragionevolmente rispettati al momento della loro determinazione o nella fase di valutazione della domanda di sovvenzione.

soppresso

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 117 bis (nuovo)

 

Articolo 117 bis

Costi ammissibili

1.     Le sovvenzioni non superano un massimale complessivo espresso in termini di valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati.

Le sovvenzioni non superano i costi ammissibili.

2.     Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione che soddisfino tutti i seguenti criteri:

a)

sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, ad eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di revisione contabile;

b)

sono indicati nel bilancio complessivo di previsione dell'azione o del programma di lavoro;

c)

sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;

d)

sono identificabili e verificabili, e in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete prassi contabili del beneficiario stesso; e

e)

sono conformi alle norme giuridiche in materia tributaria e sociale.

3.     Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e dell'atto di base cui si applica l'articolo 2, l'invito a presentare proposte precisa le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione.

L'ordinatore delegato competente considera ammissibili i costi seguenti:

a)

i costi relativi a una garanzia bancaria o a una garanzia analoga che il beneficiario della sovvenzione deve costituire a norma dell'articolo 125;

b)

i costi relativi alle revisioni contabili esterne richieste dall'ordinatore competente al momento della domanda di finanziamento o all'atto del ricevimento della dichiarazione di spesa;

c)

l'imposta sul valore aggiunto (IVA) già pagata dal beneficiario che non possa essergli rimborsata a norma del diritto nazionale applicabile. Le modalità del rimborso sono stabilite nel regolamento delegato di cui all'articolo 199;

d)

i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;

e)

le spese amministrative, i costi relativi al personale e alle attrezzature, comprese le retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali se esse sono correlate ai costi di attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse realizzato;

f)

salvo che nel caso delle sovvenzioni di funzionamento, i costi sostenuti che sono necessari per l'esercizio continuativo dell'attività ma che non possono essere immediatamente correlati ai prodotti/servizi offerti (costi "indiretti" o "generali"), per una percentuale pari sino al 10 % del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione, qualora essi non superino 250 000 EUR, e successivamente sino all'8 % su base forfettaria. Detta percentuale può essere aumentata in particolare per le persone giuridiche che agiscono come coordinatori in conformità del regolamento delegato di cui all'articolo 199. Il massimale può essere superato su decisione motivata della Commissione.

4.     I costi sostenuti dagli affiliati di cui all'articolo 115 bis sono considerati ammissibili a condizione che i membri affiliati in questione siano indicati nella convenzione o decisione di sovvenzione e rispettino le norme applicabili ai beneficiari in forza della convenzione o decisione di sovvenzione, ivi comprese quelle relative al diritto della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti di controllare le spese conformemente alle disposizioni in materia di sovvenzioni.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 117 ter (nuovo)

 

Articolo 117 ter

Cofinanziamento in natura

1.     Ai fini del calcolo del profitto generato dalla sovvenzione, non si tiene conto del cofinanziamento sotto forma di contributi in natura.

2.     Se lo ritiene necessario e adeguato, l'ordinatore competente può accettare contributi in natura quale cofinanziamento. Ove sia offerto un cofinanziamento in natura a integrazione di sovvenzioni di valore modesto e l'ordinatore intenda rifiutarlo, questi indica per quali ragioni non lo ritiene necessario o appropriato.

Tali contributi non possono superare:

a)

i costi realmente sostenuti e debitamente giustificati da documenti contabili;

b)

oppure, in mancanza di tali documenti, i costi generalmente ammessi sul mercato in questione.

I contributi in natura sono presentati separatamente nel bilancio di previsione in modo da evidenziare il totale delle risorse destinate all'azione. Il loro valore unitario è stimato nel bilancio previsionale e non può essere modificato successivamente.

I contributi in natura sono conformi alla normativa nazionale in materia tributaria e di previdenza sociale.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 118 – paragrafo 1 – comma 3

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile e alle operazioni di aiuto umanitario.

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi, in particolare alle operazioni di protezione civile realizzate in tale contesto, e alle operazioni di aiuto umanitario.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 120 – paragrafo 1 – comma 2

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o in caso di estrema urgenza per aiuti in situazioni di crisi, operazioni di protezione civile e operazioni di aiuto umanitario.

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o in caso di estrema urgenza per aiuti in situazioni di crisi, operazioni di protezione civile, operazioni di aiuto umanitario o in situazioni che rischino di degenerare in un conflitto armato .

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 121

Articolo 121

Degressività

Salvo diversa disposizione dell'atto di base o della decisione di finanziamento per sovvenzioni accordate a norma dell'articolo 51, paragrafo 5, lettera d), a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale dell'Unione, in caso di rinnovo per un periodo superiore ai quattro anni le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo dopo il quarto anno.

soppresso

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 122 – paragrafo 1

1.   Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto.

1.   Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto o, se del caso, in un formato elettronico sicuro . Se lo ritiene fattibile, la Commissione prevede la possibilità di presentare le domande online.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 122 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Il termine massimo per il trattamento delle domande è di sei mesi, oppure, qualora sia previamente richiesta la decisione di un gruppo di esperti, di nove mesi dalla scadenza fissata per la presentazione della domanda. Tale termine può essere superato in via eccezionale ove la natura specifica e l'oggetto della sovvenzione lo richiedano. In tal caso il termine provvisorio è comunicato nel pertinente invito a presentare proposte. Ove non sia possibile rispettare detto termine per altre ragioni, l'ordinatore delegato lo indica nella sua relazione annuale d'attività precisandone le ragioni e formula proposte di azioni correttive. Nella relazione annuale d'attività dell'esercizio successivo egli riferisce in merito all'efficacia delle azioni correttive.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 122 – paragrafo 3

3.   Gli articoli da 100 a 103 si applicano per analogia ai richiedenti di sovvenzioni. I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli da 100 a 103. Tuttavia, l'ordinatore può astenersi dal richiedere tale attestazione , come specificato nel regolamento delegato di cui all'articolo 199, nei seguenti casi:

3.   Gli articoli da 100 a 103 si applicano per analogia ai richiedenti di sovvenzioni. I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli da 100 a 103. Tuttavia, l'ordinatore non richiede tale attestazione nei seguenti casi:

a)

sovvenzioni di valore molto modesto;

a)

sovvenzioni di valore modesto;

b)

recente presentazione di tale attestazione nell'ambito di un'altra procedura di concessione;

b)

recente presentazione di tale attestazione nell'ambito di un'altra procedura di concessione.

c)

impossibilità materiale di fornire tale attestazione.

 

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 122 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     La domanda indica lo status giuridico del richiedente e la sua capacità finanziaria e operativa di effettuare l'azione o il programma di lavoro proposti.

A tale scopo, il richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione sull'onore e, salvo nel caso di sovvenzioni di valore molto modesto, ogni documento giustificativo richiesto dall'ordinatore competente sulla base della sua analisi dei rischi. L'obbligo di presentare tali documenti è indicato nell'invito a presentare proposte.

I documenti giustificativi possono consistere, in particolare, nel conto economico o nel bilancio patrimoniale dell'ultimo esercizio per il quale sono stati chiusi i conti.

La verifica della capacità finanziaria non si applica né alle persone fisiche beneficiarie di borse di studio, né agli enti pubblici o alle organizzazioni internazionali. In funzione della sua analisi dei rischi, l'ordinatore competente può derogare all'obbligo di verificare la capacità operativa di enti pubblici od organizzazioni internazionali.

Quando la domanda riguarda la sovvenzione di un'azione per un importo superiore a 750 000 EUR oppure una sovvenzione di funzionamento d'importo superiore a 100 000 EUR, è presentata una relazione di revisione contabile elaborata da un revisore dei conti esterno autorizzato. La relazione, che certifica i conti riguardanti l'ultimo esercizio per il quale sono disponibili, è accettata o respinta esplicitamente dall'ordinatore delegato entro novanta giorni. Una volta accettate dall'ordinatore delegato, le relazioni divengono vincolanti e non sono soggette a revisione contabile o valutazioni ex post, tranne in presenza di nuovi ragionevoli indizi di irregolarità o frode.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 125

L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

L'ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato , procedendo caso per caso e previa analisi del rischio, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

 

Non sono richieste garanzie nel caso di sovvenzioni di valore molto modesto ovvero di valore modesto qualora il beneficiario abbia ricevuto almeno una sovvenzione all'anno nel corso degli ultimi cinque anni.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 1

1.   L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'ordinatore competente delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione.

1.   L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'ordinatore delegato competente delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione , da effettuare tempestivamente .

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 2

2.   Se durante la procedura di concessione o nel corso dell'attuazione della sovvenzione vengono commessi errori sostanziali, irregolarità o frodi e una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni , l'ordinatore competente può adottare una delle misure di cui all'articolo 110 .

2.   Se la procedura di concessione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'ordinatore competente sospende la procedura e può adottare qualsiasi provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa . Egli informa immediatamente l'OLAF dei sospetti casi di frode.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Se, dopo la concessione della sovvenzione, la procedura di concessione o l'esecuzione della sovvenzione si rivelano inficiate da errori sostanziali, irregolarità o frodi, l'ordinatore competente può, in funzione della fase cui è giunta la procedura, astenersi dal firmare la convenzione di sovvenzione o dal notificare la decisione di sovvenzione, sospendere l'esecuzione della sovvenzione o, se del caso, porre fine alla convenzione o alla decisione di sovvenzione, dopo aver dato al richiedente o al beneficiario la possibilità di formulare le proprie osservazioni.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     Qualora gli errori, le irregolarità o le frodi siano imputabili al beneficiario, ovvero qualora il beneficiario non adempia ai propri obblighi ai sensi della convenzione o della decisione di sovvenzione, l'ordinatore competente può inoltre ridurre la sovvenzione o recuperare gli importi versati indebitamente a titolo della convenzione o decisione di sovvenzione, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi o dell'inadempienza agli obblighi, dopo aver dato al beneficiario la possibilità di formulare le sue osservazioni.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 3

3.    Qualora dalle verifiche e dai controlli emergano errori ricorrenti imputabili a un beneficiario , che incidono anche su progetti non sottoposti a controlli e ai quali tale beneficiario partecipa o ha partecipato, l'ordinatore può estendere le constatazioni ai progetti che non sono stati oggetto di controlli e che possono ancora esserlo in conformità della convenzione di sovvenzione e può richiedere il rimborso dell'importo corrispondente.

3.    In caso di errori o irregolarità, sistemici o ricorrenti, imputabili al beneficiario , che superano la soglia di rilevanza e incidono su una serie di sovvenzioni concessegli a condizioni simili, l'ordinatore competente può sospendere l'esecuzione di tutte le sovvenzioni interessate ovvero, se opportuno, porre fine alle convenzioni o decisioni di sovvenzione con il beneficiario, proporzionalmente alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi, dopo aver dato al beneficiario la possibilità di formulare le sue osservazioni. L'ordinatore competente può inoltre procedere a rettifiche finanziarie per tutte le sovvenzioni interessate dalle irregolarità o dagli errori sistemici o ricorrenti di cui sopra che possono essere oggetto di revisione contabile, conformemente alle convenzioni o alle decisioni di sovvenzione, sia riducendo le sovvenzioni sia recuperando gli importi indebitamente versati a titolo delle convenzioni o decisioni di sovvenzione.

 

L'entità delle rettifiche finanziarie da apportare è determinata, ove possibile e fattibile, sulla base dei costi indebitamente dichiarati ammissibili per ciascuna sovvenzione interessata. Qualora non sia possibile o fattibile quantificare esattamente l'entità dei costi non ammissibili, le rettifiche finanziarie possono essere basate su estrapolazioni o su un tasso forfettario, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Il beneficiario, nel quadro di una procedura in contraddittorio, può contestare la correzione applicata dimostrando l'inesattezza del suo calcolo e presentandone uno nuovo.

3 bis.    Il beneficiario, nell'ambito di una procedura in contraddittorio dinanzi al comitato di compensazione competente , può contestare le decisioni prese in conformità dei paragrafi da 2 bis a 3.

 

Il beneficiario può, in particolare, contestare la correzione applicata dimostrando , in base al principio della probabilità prevalente, l'assenza di errori ricorrenti o sistemici ovvero l'inesattezza del calcolo della correzione , presentandone uno nuovo. Il beneficiario ha diritto al rimborso delle spese di assistenza legale nella misura in cui ottiene ragione.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 126 bis (nuovo)

 

Articolo 126 bis

Conservazione dei dati

1.     I beneficiari conservano la documentazione, le pezze giustificative, la documentazione statistica e gli altri dati relativi alle sovvenzioni per i cinque anni successivi al pagamento del saldo, ovvero per tre anni nel caso delle sovvenzioni di valore modesto.

2.     La documentazione inerente alle revisioni contabili, ai ricorsi, ai contenziosi o alla regolarizzazione delle domande derivanti dall'esecuzione del progetto è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenzioni o le operazioni di regolarizzazione siano stati conclusi.

3.     La Commissione può definire nel regolamento delegato di cui all'articolo 199 i periodi di conservazione dei documenti da parte degli organismi accreditati e della Commissione.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 128

Articolo 128

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "premi" si intendono i contributi finanziari attribuiti in seguito a concorsi.

Articolo 128

Ambito di applicazione dei premi

I premi sono contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a concorsi. L'uso dei premi viene incoraggiato, ma non per sostituirli a finanziamenti opportunamente strutturati.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 129 – paragrafo 1

1.   I premi devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento.

1.   I premi sono assoggettati a i principi della trasparenza e della parità di trattamento e devono promuovere il conseguimento di un valore aggiunto europeo . I premi di valore superiore a 5 000 000 EUR possono essere attribuiti soltanto in conformità di un atto giuridico dell'Unione ai sensi degli articoli 288 e 289 TFUE che sancisca esplicitamente le condizioni di partecipazione, i criteri di attribuzione, l'ammontare del premio e la procedura per la selezione degli esperti incaricati della valutazione. I premi vengono automaticamente meno allo scadere del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale nell'ambito del quale si è iniziato ad attribuirli, ovvero cinque anni dopo la loro pubblicazione, a seconda di quale delle due date sia la più lontana.

 

Le entrate derivanti dal venir meno di un premio sono trattate come entrate con destinazione specifica interne.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 1

2.   I premi sono oggetto del programma di lavoro di cui all'articolo 118, adottato dalla Commissione, e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 118, paragrafo 2 .

2.    A tale fine, i premi sono oggetto di un programma di lavoro pubblicato all'inizio dell'esercizio di esecuzione . Il programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di concorsi.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 3

I premi non possono essere attribuiti direttamente, senza un concorso , e devono essere pubblicati secondo le stesse modalità degli inviti a presentare proposte .

I premi non possono essere attribuiti direttamente, senza un concorso, e sono pubblicati annualmente in applicazione dell'articolo 31, paragrafi 2 e 3 .

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 129 – paragrafo 3

 

3.     I partecipanti a un concorso sono valutati da un gruppo di esperti in base alle regole del concorso pubblicate.

3.    I premi sono attribuiti dall'ordinatore competente o da una giuria. Essi hanno la facoltà di scegliere se attribuirli o no, a seconda del loro apprezzamento della qualità dei partecipanti in riferimento alle regole del concorso .

I premi sono quindi attribuiti dall'ordinatore competente , sulla base della valutazione fatta dal gruppo di esperti, che ha la facoltà di decidere se raccomandarne o no l'attribuzione , a seconda del suo apprezzamento della qualità dei partecipanti. L'ordinatore delegato competente allega alla sua relazione annuale di attività la decisione di attribuzione, unitamente all'elenco degli esperti che hanno partecipato alla valutazione e alla motivazione della loro scelta.

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 130 – paragrafo 3

1.   Ai fini del presente regolamento, per "strumenti finanziari" si intendono le misure di sostegno finanziario dell'Unione a carico del bilancio volte a conseguire un obiettivo strategico specifico mediante prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di rischio, eventualmente associati a sovvenzioni.

1.   Ai fini del presente regolamento, per "strumenti finanziari" si intendono le misure di sostegno finanziario dell'Unione a carico del bilancio , ove autorizzato nel principale atto di base dello specifico settore, volte a conseguire uno o più obiettivi strategici specifici mediante prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, o altri strumenti di rischio, eventualmente associati a sovvenzioni. L'atto di base indica il tipo di strumenti finanziari di cui è consentito l'uso per il conseguimento degli obiettivi strategici.

 

Si applicano le definizioni seguenti:

 

a)

per "investimento quasi azionario" s'intende un finanziamento consistente in capitale e credito, nell'ambito del quale il capitale consente all'investitore di ottenere un alto tasso di utili in caso di successo dell'impresa e il credito comporta un corrispettivo che concorre al profitto dell'investitore (ad esempio debito mezzanino o debito subordinato);

 

b)

per "strumento di condivisione del rischio" s'intende uno strumento finanziario che garantisce, in misura integrale o parziale, la copertura di un determinato rischio, se del caso in contropartita di una remunerazione convenuta;

 

c)

per "strumento di condivisione del rischio per obbligazioni destinate al finanziamento di progetti" s'intende un supporto di credito sotto forma di prestito o garanzia. Esso copre il rischio per il servizio del debito di un progetto e riduce il rischio di credito dei detentori di obbligazioni.

 

Se più entità partecipano congiuntamente a un'operazione coperta da uno strumento di condivisione del rischio, il rischio sostenuto dal bilancio dell'Unione non supera in proporzione l'importo della sovvenzione dell'Unione.

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 130 – paragrafo 3

3.   La Commissione può attuare gli strumenti finanziari con modalità di gestione diretta o indiretta, affidando i compiti alle entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iii ) e iv) .

3.   La Commissione può attuare gli strumenti finanziari con modalità di gestione diretta o indiretta, ove previsto nell'atto di base, affidando i compiti alle entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iv ) e vi) . Lo statuto e la natura dell'operatore cui è affidata la gestione dovrebbero essere definiti nell'atto di base.

 

La Commissione rimane responsabile di assicurare che il quadro di attuazione degli strumenti finanziari sia conforme a una sana gestione finanziaria e consenta il conseguimento degli obiettivi strategici definiti. La Commissione è responsabile dell'attuazione degli strumenti finanziari fatta salva la responsabilità giuridica e contrattuale delle entità delegate, in conformità della legislazione applicabile.

 

Il Parlamento europeo è regolarmente informato dell'attuazione degli strumenti finanziari.

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 130 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Le operazioni finanziarie che beneficiano di uno strumento finanziario dell'Unione sotto forma di sussidio o sovvenzione, o congiuntamente ad essi, non possono dare luogo a un'evasione fiscale rispetto ai beneficiari europei e ad altri paesi e legislazioni interessati.

Gli operatori finanziari che gestiscono i rispettivi strumenti finanziari sono responsabili congiuntamente con i trasgressori di tutte le perdite finanziarie risultanti dalla violazione della presente disposizione.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 1

1.   Gli strumenti finanziari sono erogati ai destinatari finali dei fondi dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e parità di trattamento e degli obiettivi stabiliti nell'atto di base applicabile a detti strumenti finanziari.

1.   Gli strumenti finanziari sono erogati ai destinatari finali dei fondi dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza , proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento e degli obiettivi stabiliti nell'atto di base applicabile a detti strumenti finanziari.

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Le entrate e i rimborsi nell'ambito di uno strumento finanziario costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e sono riportati automaticamente al fine di essere reinvestiti.

In ogni caso, il contributo dell'Unione a un progetto non può essere distribuito a terzi sotto forma di dividendi o profitti.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter.     Nell'attuazione di strumenti finanziari, la Commissione garantisce che vi sia un interesse comune nel conseguire gli obiettivi strategici definiti per uno strumento finanziario, che può essere rafforzato mediante disposizioni quali requisiti di investimento congiunto, condivisione dei rischi o incentivi finanziari, prevenendo nel contempo conflitti di interesse con altre attività dell'entità delegata.

Tranne che in casi di fallimento del mercato o di strumenti di microcredito, gli strumenti finanziari hanno un effetto moltiplicatore, il che significa che il contributo dell'Unione a uno strumento finanziario mobilita un investimento globale superiore all'importo di detto contributo.

La Commissione riferisce all'autorità di bilancio qualora il rendimento minimo atteso non sia stato conseguito entro la metà della durata prevista per un determinato strumento finanziario.

Tale revisione intermedia dovrà inoltre riguardare:

i progressi conseguiti per quanto concerne l'attuazione dell'obiettivo strategico stabilito;

l'importo tale versato nello strumento finanziario;

l'importo totale versato nel corso dell'attuazione;

se del caso, l'importo totale per il quale il rimborso è a rischio di inadempimento o non è stato versato;

ove applicabile, il valore del capitale azionario prodotto nel corso dell'attuazione.

Emendamento 304/rev

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

1 quater.     La Commissione riferisce annualmente all'autorità di bilancio in merito alle attività sostenute attraverso gli strumenti finanziari, alle istituzioni finanziarie che partecipano alla loro attuazione, alla prestazione degli strumenti finanziari, inclusi i reinvestimenti effettuati, al saldo sui conti fiduciari, ai ricavi e rimborsi, all'effetto moltiplicatore conseguito nonché al valore delle partecipazioni. La Commissione allega la sua relazione alla relazione annuale di attività di cui all'articolo 63, paragrafo 9.

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 2

2.    Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 1, lettere d) ed e ) , le spese di bilancio connesse a uno strumento finanziario non devono superare l'impegno di bilancio a esso corrispondente.

2.    Fatte salve le operazioni di assunzione ed erogazione prestiti e le garanzie fornite alla BEI per i prestiti sulle risorse proprie della BEI , le spese di bilancio connesse a uno strumento finanziario e la passività finanziaria dell'Unione non devono superare l'importo dell'impegno di bilancio a esso corrispondente , escludendo in tal modo le passività contingenti del bilancio dell'Unione .

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 3

3.   Gli intermediari finanziari che partecipano all'esecuzione di operazioni finanziarie nell'ambito di uno strumento finanziario devono rispettare le norme in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo. Essi non possono essere stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale.

3.    Le entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iv) e vi) e tutti gli intermediari finanziari che partecipano all'esecuzione di operazioni finanziarie nell'ambito di uno strumento finanziario devono rispettare le norme in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo. Essi non possono essere stabiliti e non possono interagire con entità incorporate in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali riconosciute a livello internazionale.

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 4

4.   Ogni accordo concluso tra un' entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iii ) e iv) , e un intermediario finanziario di cui al paragrafo 3 prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e informazioni, anche memorizzate su dispositivi elettronici , e sul posto, di tutti terzi che hanno beneficiato di fondi dell'Unione.

4.   Ogni entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iv ) e vi) , e l' intermediario finanziario di cui al paragrafo 3 , coinvolti nella gestione degli strumenti finanziari dell'Unione, devono essere in grado di garantire, su richiesta, l'accesso della Commissione , della Corte dei conti e dell'OLAF per esercitare il loro potere di controllo , a luoghi, documenti e informazioni, compresi quelli memorizzati su dispositivi elettronici di tutti i terzi che hanno beneficiato e/o che partecipano alla gestione di fondi dell'Unione.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     La Commissione presenta annualmente all'autorità competente per il discarico una relazione sulle attività sostenute da strumenti finanziari, sulle istituzioni finanziarie che partecipano alla loro attuazione, sulle prestazioni degli strumenti finanziari, inclusi i reinvestimenti effettuati, sul saldo sui conti fiduciari, sui ricavi e i rimborsi, sull'effetto moltiplicatore conseguito e sul valore delle partecipazioni. La Commissione allega la sua relazione alla sintesi delle relazioni annuali di cui all'articolo 63, paragrafo 9.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

4 ter.     La relazione intermedia di cui al paragrafo 1 ter include altresì un elenco dei beneficiari finali degli strumenti finanziari e l'importo dei finanziamenti ricevuti.

La forma giuridica specifica degli strumenti finanziari, il loro scopo e, se del caso, il luogo in cui sono stati registrati sono pubblicati sul sito web della Commissione.

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 133 – paragrafo 2

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce, almeno, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce , in termini sia assoluti che percentuali, almeno, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 134 – comma 1

Gli stati finanziari di cui all'articolo 132 devono rispettare le norme contabili adottate dal contabile della Commissione e forniscono un'immagine fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e proventi e dei flussi di cassa.

Gli stati finanziari di cui all'articolo 132 sono basati sulle norme contabili internazionali applicabili al settore pubblico e forniscono un'immagine fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e proventi e dei flussi di cassa.

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 135

Gli stati finanziari di cui all'articolo 132 presentano le informazioni, compresi i metodi contabili, in maniera pertinente, affidabile, confrontabile e comprensibile. Essi sono formati in conformità dei principi contabili generalmente ammessi enunciati nelle norme contabili dell'Unione.

Gli stati finanziari di cui all'articolo 132 presentano le informazioni, compresi i metodi contabili, in maniera pertinente, affidabile, confrontabile e comprensibile. Essi sono formati in conformità dei principi contabili generalmente ammessi enunciati nelle norme contabili dell'Unione e sono basati sulle norme contabili internazionali applicabili al settore pubblico .

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 135 bis (nuovo)

 

Articolo 135 bis

Deroghe ai principi contabili

Qualora i contabili ritengano che in un caso particolare sia necessario derogare al contenuto di uno dei principi contabili di cui agli articoli da 187 a 194, la deroga è debitamente motivata e segnalata nell'allegato agli stati finanziari di cui all'articolo 136.

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 136 – paragrafo 1 – lettera a

a)

il bilancio finanziario e il conto economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati conformemente alle norme contabili applicabili adottate dal contabile della Commissione;

a)

il bilancio finanziario e il conto economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria (incluso il debito previdenziale) e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati conformemente alle norme contabili applicabili adottate dal contabile della Commissione;

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 136 – paragrafo 2

2.   Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle pertinenti norme contabili adottate dal contabile della Commissione .

2.   Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari necessarie .

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 138 – comma 3

Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli provvisori della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell'Unione.

Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli provvisori della Commissione e trasmette alla Corte dei conti e al Parlamento europeo , entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell'Unione.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 139 – paragrafo 1

1.   La Corte dei conti formula, entro il 1o giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 132 e , entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell'Unione.

1.   La Corte dei conti formula, entro il 1o giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 132 e le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell'Unione.

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 139 – paragrafo 2 – comma 1

2.   Le istituzioni, eccettuata la Commissione, e ogni organismo di cui all'articolo 132 formano i rispettivi conti definitivi e li trasmettono al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

2.   Le istituzioni diverse dalla Commissione, e ogni organismo di cui all'articolo 132 formano i rispettivi conti definitivi e li trasmettono al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 139 – paragrafo 5 – comma 1

5.   La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li trasmette entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5.   La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li trasmette entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 139 – paragrafo 6

6.   I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del TFUE e dell'articolo 160 C del trattato Euratom.

6.   I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 TFUE e dell'articolo 160 C del trattato Euratom.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 141 – paragrafo 3

3.   I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti.

3.   I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti e pubblicati su internet .

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 141 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Nel corso dell'esercizio, è stabilita una situazione contabile provvisoria semplificata consolidata dell'Unione europea per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno. Detta situazione contabile è stabilita dalla Commissione ed è soggetta a una revisione limitata da parte della Corte dei conti europea. La situazione contabile provvisoria consolidata al 30 giugno è trasmessa entro il 30 ottobre dello stesso anno al Parlamento europeo unitamente alla relazione della Corte dei conti, ed eventualmente alle osservazioni della Commissione.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 143 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Il contabile giustifica e documenta tutti i suddetti scostamenti e ne comunica la motivazione alla Corte dei conti al momento dell'adozione o dell'aggiornamento di una determinata norma contabile.

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 145 – paragrafo 3

3.   Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili.

3.   Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili attraverso una chiara traccia della revisione contabile .

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 147 – paragrafo 1

1.   La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.

1.   La contabilità di bilancio fornisce un quadro dettagliato dell' esecuzione del bilancio.

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 149 – paragrafo 2

2.   Ogni istituzione informa la Corte dei conti e l'autorità di bilancio sulle regole interne che adotta in materia finanziaria.

2.   Ogni istituzione informa la Corte dei conti e l'autorità di bilancio sulle regole interne che adotta in materia finanziaria entro una settimana dall'adozione di dette regole .

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 150 – paragrafo 1

1.   L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, al regolamento delegato di cui all'articolo 199 e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati.

1.   L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, al regolamento delegato di cui all'articolo 199 e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati. La Corte dei conti svolge i sui compiti di revisione contabile su base permanente.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 150 – paragrafo 2 – comma 1

2.   Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 152, di tutti i documenti e informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dall'Unione. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

2.   Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 152, di tutti i documenti e informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dall'Unione. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua di concerto con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 152 – paragrafo 1 – comma 1

1.   La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico .

1.   La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su un supporto di memorizzazione dati .

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 153 – paragrafo 1

1.   La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione ed entro il 1o giugno alle altre istituzioni e organismi di cui all'articolo 132 le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre . Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

1.   La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione ed entro il 15 giugno alle altre istituzioni e agli altri organismi di cui all'articolo 132 le osservazioni che, a suo giudizio, dovrebbero figurare nella relazione annuale o dovrebbero essere prese in considerazione dal contabile competente al momento di predisporre i conti . Tali osservazioni devono rimanere riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 30 settembre . Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 153 – paragrafo 2

2.     Dopo la conclusione della procedura in contraddittorio le istituzioni o gli organismi interessati inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni e organismi inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

soppresso

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 153 – paragrafo 5

5.   La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 15 novembre , la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 31 ottobre , la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 155

Articolo 155

Dichiarazioni sulle constatazioni preliminari

1.     La Corte dei conti trasmette alle istituzioni, agli organismi o agli Stati membri interessati le dichiarazioni sulle constatazioni preliminari risultanti dai suoi controlli. Le dichiarazioni sulle constatazioni preliminari che la Corte ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale sono trasmesse entro il 1o giugno dell'esercizio seguente a quello cui si riferiscono. Le dichiarazioni sulle constatazioni preliminari devono rimanere riservate.

2.     L'istituzione, l'organismo o lo Stato membro interessati dispongono di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle dichiarazioni sulle constatazioni preliminari.

soppresso

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Articolo 156

1.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione , entro il 15 maggio dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

1.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto, entro il 15 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n. :

 

alle istituzioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, primo trattino,

 

alle entità di cui all'articolo 196 ter, paragrafo 1,

 

agli altri organismi responsabili dell'esecuzione dei fondi dell'Unione, nella misura in cui la legislazione dell'Unione preveda l'obbligo della concessione del discarico a tali organismi da parte del Parlamento europeo.

2.   Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

2.   Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano le istituzioni, le entità e gli organismi interessati dei motivi per cui tale decisione ha dovuto essere differita.

3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, le istituzioni, le entità e gli organismi interessati si adoperano per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 157 – paragrafo 3

3.    La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 del TFUE.

3.    Le istituzioni, le entità e gli organismi interessati presentano al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 319 TFUE.

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 158

1.   A norma dell'articolo 319 del TFUE e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.

1.   A norma dell'articolo 319 TFUE e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni , entità e organismi interessati adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.

2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni , le entità e gli organismi interessati riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 167 – paragrafo 1

1.   Le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, al regolamento (CE) n. 1084/200625 del Consiglio relativo al Fondo di coesione, al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, nonché ai fondi del settore libertà, sicurezza e giustizia gestiti mediante gestione concorrente a norma dell'articolo 56 del presente regolamento (in prosieguo: "i Fondi"), nonché alle rispettive entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

1.   Le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, al regolamento (CE) n. 1084/200625 del Consiglio relativo al Fondo di coesione, al regolamento (CE) n. 1198/200626 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, nonché ai fondi del settore libertà, sicurezza e giustizia , inclusi i fondi nel quadro del programma "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", gestiti mediante gestione concorrente a norma dell'articolo 56 del presente regolamento (in prosieguo: "i Fondi"), nonché alle rispettive entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 168

Articolo 168

Rispetto delle dotazioni degli stanziamenti d'impegno

Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti atti di base per gli interventi strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

soppresso

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 169 – paragrafo 3

 

3.     Conformemente ai regolamenti di cui all'articolo 167, il rimborso totale o parziale degli acconti versati a titolo di un intervento non ha per effetto la riduzione della partecipazione dei Fondi all'intervento interessato.

 

Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera c).

3.    Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri e le relative implicazioni per l'importo della partecipazione finanziaria dei fondi sono disciplinati dall'articolo 167.

Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri e le relative implicazioni per l'importo della partecipazione finanziaria dei fondi sono disciplinati dall'articolo 167.

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Titolo III – Capo 1 – nuovo titolo (prima dell'articolo 173)

 

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 175 – paragrafo 2 – comma 1

2.    Sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, gli stanziamenti relativi a:

2.   Gli stanziamenti relativi a:

a)

procedure di concessione delle sovvenzioni e di aggiudicazione degli appalti alle quali partecipa il CCR;

a)

procedure di concessione delle sovvenzioni e di aggiudicazione degli appalti alle quali partecipa il CCR;

b)

attività del CCR per conto di terzi;

b)

attività del CCR per conto di terzi;

c)

attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni o altri servizi della Commissione per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.

c)

attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni o altri servizi della Commissione per la prestazione di servizi tecnico-scientifici;

 

sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 131 – capo 2 (nuovo)

 

CAPO 2

Finanziamento e costi ammissibili

Articolo 175 bis

Costi medi del personale

1.     Si applicano i seguenti criteri per l'accettazione dei costi medi del personale:

a)

i costi medi del personale corrispondono alla prassi consueta del beneficiario in materia di contabilità dei costi, che include approcci basati sulle voci di costo;

b)

i costi medi del personale si basano sui costi effettivi del personale del beneficiario quali registrati nei suoi conti obbligatori o nella contabilità, come richiesto dalle norme nazionali applicabili, inclusi, se del caso, gli importi iscritti in bilancio o stimati;

c)

la metodologia di calcolo dei costi medi del personale deve escludere dai tassi medi di personale qualsiasi voce di costo non ammissibile quale definita nel regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (3) e nel regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, Centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (4) nonché nelle convenzioni di sovvenzione tipo; non sono inclusi i costi dichiarati in altre categorie di costi;

d)

il numero di ore produttive utilizzato per calcolare i tassi orari medi corrisponde alla prassi di gestione abituale del beneficiario, a condizione che essa si basi su registri contabili verificabili.

2.     I criteri di cui al paragrafo 1 sono applicabili a condizione che tutti gli altri aspetti della metodologia siano conformi con le disposizioni delle convenzioni di sovvenzione tipo.

3.     I criteri di cui al paragrafo 1 servono da riferimento per tutti i costi medi addebitati nel quadro della convenzione di sovvenzione: quelli che hanno una certificazione ex ante sulla metodologia e quelli che non hanno una certificazione ex ante, incluse le convenzioni di sovvenzione già firmate. Tali criteri si applicano pertanto nel quadro di audit ex post eseguiti dalla Commissione incluse le convenzioni di sovvenzione già firmate.

4.     I costi del personale addebitati sulla base di metodologie conformi con i criteri di cui al paragrafo 1 non dovrebbero discostarsi significativamente dai costi reali.

5.     In caso di approvazione ex ante della metodologia ai sensi dei criteri di cui al paragrafo 1, l'approvazione rimane valida per l'intera durata dei programmi quadro a meno che la metodologia non sia modificata dal beneficiario o che i servizi della Commissione non notino carenze nella metodologia durante gli audit risultanti da inaccuratezza, imprecisione o altre circostanze che invalidino le basi su cui è stata concessa l'approvazione.

6.     I beneficiari che hanno ottenuto l'approvazione della loro metodologia di calcolo dei costi medi del personale ai sensi delle condizioni di cui alla decisione della Commissione C(2009) 4705 sono autorizzati a continuare ad applicare la metodologia approvata o a ritornare alla loro prassi contabile abituale se conforme con i criteri di cui al presente articolo.

Articolo 175 ter

Proprietari di PMI (piccole e medie imprese) e persone fisiche

1.     In tutte le sovvenzioni per azioni indirette concluse a titolo dei programmi quadro, il contributo finanziario dell'Unione relativo al lavoro personale nell'ambito del progetto dei proprietari di PMI e di altre persone fisiche che non percepiscono uno stipendio assume la forma di un importo forfetario.

2.     Il valore del lavoro personale di detti proprietari di PMI e altre persone fisiche è basato su un importo forfetario determinato moltiplicando il numero di ore di lavoro effettuate per il progetto per il tasso orario calcolato come segue:

a)

il numero standard di ore produttive è pari a 1 575;

b)

il numero totale di ore imputate a titolo dei progetti dell'Unione in un anno non può superare il numero standard di ore produttive per proprietario di PMI o altra persona fisica.

Il valore del lavoro personale è considerato come costo direttamente ammissibile del progetto.

3.     Tale forma di finanziamento si applica anche ai proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono uno stipendio a titolo delle convenzioni di sovvenzione di programmi quadro già firmate, a meno che un certificato sulla metodologia di calcolo dei costi medi del personale non sia già stata presentata e approvata dalla Commissione per tali beneficiari. In quest'ultimo caso, i beneficiari possono scegliere di continuare ad applicare la metodologia certificata.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Titolo III – capo 3 (nuovo)

 

CAPO 3

Comitato di compensazione per la ricerca

Articolo 175 quater

Comitato di compensazione per la ricerca

1.     È istituito un comitato di compensazione specializzato per le questioni relative alla ricerca (comitato di compensazione per la ricerca) tra le Direzioni generali responsabili dell'esecuzione dei relativi programmi quadro, incaricato di assumere una posizione definitiva e uniforme su tutte le questioni giuridiche e finanziarie connesse all'attuazione del ciclo completo del progetto, nonché su tutte le questioni gestionali rispetto alle quali le tradizionali modalità operative tra i servizi non hanno permesso di raggiungere un accordo.

Il comitato di compensazione per la ricerca agisce in qualità di comitato di compensazione competente di cui all'articolo 126 ter per tutte le questioni relative ai progetti e ai programmi di ricerca, incluso il programma quadro.

In applicazione degli articoli 70 e 71, i membri del comitato di compensazione per la ricerca non rispondono personalmente delle decisioni prese in qualità di membri del comitato.

2.     Il comitato di compensazione per la ricerca è composto dai Direttori generali delle Direzioni generali per la ricerca e l'innovazione, l'istruzione e la cultura, le imprese e l'industria, la società dell'informazione e i media, la mobilità e i trasporti, e l'energia o da un rappresentante debitamente abilitato per ciascun Direttore generale. Si riunisce almeno quattro volte l'anno e può adottare decisioni consensuali mediante procedura scritta.

3.     Alla procedura in questione si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il comitato di compensazione per la ricerca è presieduto dal Direttore generale per la ricerca e l'innovazione o dal suo rappresentante;

b)

se necessario, il comitato di compensazione per la ricerca può richiedere il parere dei servizi centrali orizzontali della Commissione, in particolare il Servizio giuridico e la Direzione generale per il bilancio;

c)

il comitato di compensazione per la ricerca può invitare i soggetti interessati o i loro rappresentanti o, se necessario, degli esperti a fornire un parere;

d)

le decisioni sono adottate per consenso o, qualora ciò sia impossibile, a maggioranza e sono vincolanti per le Direzioni generali di cui al paragrafo 1;

e)

le posizioni definitive e uniformi adottate sono vincolanti anche per le agenzie esecutive incaricate di attuare parti del programma quadro;

f)

un settore ad hoc all'interno della Direzione generale per la ricerca e l'innovazione fornisce servizio di segreteria al comitato di compensazione per la ricerca. Le decisioni del comitato di compensazione per la ricerca sono messe a disposizione del pubblico mediante una base dati elettronica, prestando la dovuta attenzione alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati;

g)

il comitato di compensazione per la ricerca adotta il proprio regolamento interno in conformità dell'articolo 126 quater.

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Titolo IV – capo 2 – sezione 1 (nuova) – nuovo titolo (prima dell'articolo 177)

 

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 177 bis (nuovo)

 

Articolo 177 bis

Ricorso al sostegno di bilancio

1.     Qualora previsto dai pertinenti atti di base, la Commissione può utilizzare il sostegno di bilancio settoriale o generale in un paese terzo se la gestione della spesa pubblica del paese partner risulta sufficientemente trasparente, affidabile ed efficiente.

2.     La Commissione include nelle corrispondenti convenzioni di finanziamento concluse ai sensi dell'articolo 176, paragrafo 2, opportune disposizioni in base alle quali il paese beneficiario interessato si impegna a rimborsare immediatamente in tutto o in parte i pertinenti finanziamenti erogati per l'operazione interessata, qualora venga accertato che la gestione dei fondi dell'Unione in questione è stata viziata da gravi irregolarità.

Per la procedura di rimborso di cui al primo comma può essere applicato l'articolo 77, paragrafo 1, concernente il recupero mediante compensazione.

3.     La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Titolo IV – capo 2 – sezione 2 (nuova) – nuovo titolo (prima dell'articolo 178)

 

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 178 – comma 2

I contributi dell'Unione e dei donatori sono versati in un apposito conto bancario. Tali contributi non sono integrati nel bilancio e sono gestiti dalla Commissione sotto la responsabilità dell'ordinatore delegato. Le entità e le persone di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), possono essere incaricate di compiti di esecuzione del bilancio conformemente alle norme in materia di gestione indiretta .

I contributi dell'Unione e dei donatori sono versati in un apposito conto bancario. Tali contributi non sono integrati nel bilancio e sono gestiti dalla Commissione sotto la responsabilità dell'ordinatore delegato. Si applica l'articolo 55, paragrafo 3 .

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Titolo IV – capo 2 – sezione 3 (nuova) – nuovo titolo (prima dell'articolo 179)

 

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 195 – paragrafo 3

3.   Le istituzioni informano, quanto prima, l'autorità di bilancio di qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio.

3.   Le istituzioni e gli organismi ai sensi dell'articolo 196 ter informano, quanto prima, l'autorità di bilancio di qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio.

Qualora uno dei due rami dell' autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'istituzione interessata, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 335 del TFUE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza dell'Unione.

In particolare, informano l' autorità di bilancio :

Tale parere è trasmesso all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale modifica.

a)

per quanto riguarda i progetti di costruzione e ristrutturazione, prima della pubblicazione dei bandi di gara, in merito alle modalità concrete della pianificazione e, una volta elaborati i piani di costo dettagliati, ma prima della conclusione dei contratti, in merito a tutti gli aspetti rilevanti per la presa di decisioni e in merito al finanziamento dei progetti, nonché, al termine dei lavori, in merito alla conformità ai piani ed al rispetto del bilancio;

 

b)

per quanto riguarda gli altri contratti immobiliari, prima della pubblicazione dei bandi di gara o prima che abbia luogo qualsiasi esplorazione del mercato locale, in merito alla superficie immobiliare specifica necessaria e, prima della conclusione dei contratti, in merito a tutti gli aspetti rilevanti per la presa di decisione e al finanziamento dei progetti, nonché, una volta completato il progetto, in merito al rispetto del bilancio e all'esecuzione del progetto.

 

Ove opportuno, istituzioni e organismi possono fornire informazioni nel documento di lavoro sulla politica immobiliare di cui all'articolo 34, paragrafo 4 bis.

 

L'approvazione dell'autorità di bilancio deve essere ottenuta prima della conclusione dei contratti. L'autorità di bilancio adotta una decisione sulla concessione dell'approvazione entro otto settimane dal ricevimento della domanda e di tutte le informazioni rilevanti per la presa di decisioni.

Le istituzioni devono richiedere l'approvazione dell'autorità di bilancio per l'acquisito di beni immobiliari o per altri progetti immobiliari, finanziati mediante prestiti.

 

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 195 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     I progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio riguardano:

i)

l'acquisizione, la vendita, la ristrutturazione o la costruzione di immobili per un valore superiore a 2 milioni di EUR o la proroga di contratti immobiliari esistenti di valore superiore a 2 milioni di EUR l'anno;

ii)

qualsiasi acquisizione di terreni;

iii)

tutti i nuovi contratti immobiliari (inclusi l'usufrutto e i contratti di locazione a lungo termine) per nuove proprietà con un costo annuale di almeno 500 000 EUR.

iv)

tutti i progetti immobiliari di carattere interistituzionale.

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 195 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter.     Un progetto immobiliare può essere finanziato a titolo del bilancio o, in deroga all'articolo 14, con l'accordo dell'autorità di bilancio, mediante dei prestiti. I prestiti sono rimborsati entro un termine ragionevole.

Il piano di finanziamento che l'istituzione interessata deve presentare, unitamente alla domanda di autorizzazione, specifica, in particolare, il livello massimo di finanziamento, il periodo e il tipo di finanziamento.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Titolo VII bis (nuovo)

 

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 196 bis (nuovo)

 

Articolo 196 bis

Tipi di partenariato pubblico-privato

Possono essere istituiti i seguenti tipi di partenariato pubblico-privato:

a)

organismi istituiti a norma del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio ai sensi dell'articolo 196 ter;

b)

organismi dotati di personalità giuridica istituiti mediante un atto di base che definisce il loro statuto nonché la portata e la natura delle loro operazioni e ai quali è affidata l'attuazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi degli articoli 196 ter e 196 quater, laddove ciò crei un valore aggiunto europeo e l'intervento mediante fondi pubblici sia giustificato.

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 196 ter (nuovo)

 

Articolo 196 ter

Regolamento finanziario quadro per agenzie, organismi e partenariati pubblico-privato istituiti a norma di disposizioni specifiche del TFUE e del trattato Euratom

1.     Per gli organismi istituiti a norma di disposizioni specifiche del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica è adottato un regolamento finanziario quadro, previa consultazione della Corte dei conti, mediante un regolamento delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204 del presente regolamento.

Tale regolamento finanziario quadro si baserà sui principi e le norme di cui al presente regolamento.

I regolamenti finanziari di tali organismi possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche. Tali scostamenti non possono riguardare i principi di bilancio di cui al titolo II della parte prima, il principio di parità di trattamento degli operatori e le disposizioni specifiche previste negli atti di base che istituiscono tali organismi. Qualora i regolamenti finanziari di tali partenariati pubblico-privato si discostino dal regolamento finanziario quadro, la Commissione è informata in merito a tali scostamenti e alla loro motivazione. La Commissione ha il diritto di opporsi a tali scostamenti entro sei settimane dalla notifica.

I regolamenti di tali organismi può discostarsi dallo statuto dei funzionari.

1 bis.     Gli scostamenti e le loro ragioni specifiche sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio su base annua, non oltre il 31 ottobre, in un documento di lavoro. Il documento di lavoro illustra altresì i progressi realizzati in relazione al raggiungimento della finalità per la quale l'organismo in questione è stato istituito e la rilevanza dei suddetti scostamenti per i progressi realizzati, le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 ter, e il conseguimento di obiettivi specifici definiti in precedenza per l'anno cui si riferisce il discarico. Qualora gli obiettivi non siano stati conseguiti appieno, la direzione dell'entità ne indica le ragioni specifiche e propone un'azione correttiva, che può anche comprendere una richiesta motivata di aumento temporaneo degli stanziamenti amministrativi per non più di un anno consecutivo.

Il documento di lavoro presenta inoltre le strutture direttive di tutti gli entità ai sensi del presente articolo, incluso un quadro d'insieme delle dimensioni di ciascuna struttura direttiva in relazione al rispettivo personale.

2.     Il discarico per l'esecuzione del bilancio delle entità di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Qualora lo ritenga necessario, il Parlamento europeo convoca gli organi direttivi di tali entità nel quadro della procedura di discarico, in particolare se gli obiettivi descritti al paragrafo 1 bis non sono conseguiti per due anni consecutivi.

3.     Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti delle entità di cui al paragrafo 1 le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

4.     Ciascuna agenzia nomina per contratto, dopo aver consultato la Corte dei conti, un revisore contabile indipendente, incaricato di verificare la conformità dei conti dell'organismo con l'articolo 134 e di analizzare, sotto la guida della Corte dei conti, la legittimità e regolarità delle entrate e delle spese dell'organismo in questione. La Corte dei conti esamina la relazione stilata dal suddetto revisore contabile indipendente e, oltre a espletare eventuali altre procedure da essa ritenute necessarie, può basarsi sulla relazione del revisore contabile indipendente per formulare il proprio parere.

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 196 quater (nuovo)

 

Articolo 196 quater

Regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato non basati su disposizioni specifiche del TFUE

1.     Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base in applicazione degli articoli 288 e 289 TFUE e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano il proprio regolamento finanziario, il quale comprende la formazione, l'esecuzione, la contabilità e il discarico del bilancio relativo al partenariato pubblico-privato.

2.     Tali regolamenti includono una serie di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e sono fondati sugli articoli 55 e 57 e su un modello di regolamento finanziario adottato con regolamento delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204, dopo aver consultato la Corte dei conti.

Qualora i regolamenti finanziari di tali partenariati pubblico-privato si discostino dal regolamento finanziario tipo, la Commissione è informata in merito a tali scostamenti e alla loro motivazione. La Commissione ha il diritto di opporsi a tali scostamenti entro sei settimane dalla notifica.

I regolamenti di tali organismi possono discostarsi dallo statuto dei funzionari nella misura in cui gli atti che li istituiscono ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto non prevedono l'applicazione dello stesso.

3.     Gli scostamenti e le loro ragioni specifiche sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio su base annua, non oltre il 31 ottobre, in un documento di lavoro. Il documento di lavoro illustra altresì i progressi realizzati in relazione al raggiungimento della finalità per la quale l'organismo in questione è stato istituito e la rilevanza dei suddetti scostamenti per i progressi realizzati, le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 ter, e il conseguimento di obiettivi specifici definiti in precedenza per l'anno cui si riferisce il discarico. Qualora gli obiettivi non siano stati conseguiti appieno, la direzione dell'organismo ne indica le ragioni specifiche e propone un'azione correttiva, che può anche comprendere una richiesta motivata di aumento temporaneo degli stanziamenti amministrativi per non più di un anno consecutivo. Il documento di lavoro presenta inoltre le strutture direttive di tutte le entità ai sensi del presente articolo, incluso un quadro d'insieme delle dimensioni di ciascuna struttura direttiva in relazione al rispettivo personale.

4.     Il discarico per l'esecuzione del bilancio degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

5.     Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 199

La Commissione adotta un regolamento delegato concernente le modalità dettagliate di applicazione del presente regolamento in conformità degli articoli 202, 203 e 204. Il regolamento delegato comprende le modalità d'esecuzione delle spese amministrative relative agli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un regolamento delegato conformemente agli articoli 202, 203 e 204 , riguardo alle modalità dettagliate di applicazione intese a completare o modificare alcuni elementi non essenziali dei seguenti articoli: 5, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 41, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 77 ter, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117 bis, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126 bis, 126 quater, 127, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 148, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 191, 193, 195, 196, 197.

 

In un allegato a tale regolamento sono elencati gli obiettivi, il contenuto e l'ambito di applicazione della delega con riferimento agli articoli di cui sopra.

 

Il regolamento delegato comprende anche le modalità d'esecuzione delle spese amministrative relative agli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 200

Articolo 200

Regolamento finanziario quadro delle agenzie e organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom

1.     La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati in virtù del TFUE e del trattato Euratom dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio in virtù di un atto delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204 del presente regolamento.

Tale regolamento finanziario quadro si baserà sui principi e le norme previsti dal presente regolamento.

I regolamenti finanziari di tali organismi possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione. Questa eccezione non può riguardare i principi di bilancio di cui al titolo II della parte prima, il principio di parità di trattamento degli operatori e le disposizioni specifiche previste negli atti di base che istituiscono tali organismi.

2.     Il discarico per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1 è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

3.     Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1 le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

4.     Salvo disposizione contraria dell'atto di base di cui al paragrafo 1, la Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate e spese di tale organismo prima che i suoi conti vengano consolidati con quelli della Commissione. Questo esame si basa su una relazione di revisione contabile redatta da un revisore esterno indipendente designato dall'organismo e il cui compito è verificare la conformità dei conti dell'organismo con l'articolo 134 del presente regolamento.

soppresso

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 201

Articolo 201

Regolamento finanziario tipo per organismi di partenariato pubblico-privato

Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto v), adottano il proprio regolamento finanziario.

Tali regolamenti devono comprendere un insieme di principi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, ed essere fondati sull'articolo 57 e un modello di regolamento finanziario adottato dalla Commissione con atto delegato in conformità degli articoli 202, 203 e 204.

soppresso

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 202 – paragrafo 1

1.   I poteri per l'adozione dell'atto delegato di cui agli articoli 199 , 200 e 201 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato .

1.   I poteri di adottare i regolamenti delegati di cui agli articoli 196 ter, 196 quater e 199 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da (5) e alle condizioni di cui agli articoli 203 e 204 .

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 202 – paragrafo 2

2.   Non appena adotta questo atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Non appena adotta un regolamento delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Durante i lavori preparatori, la Commissione svolge adeguate consultazioni, anche con il Parlamento europeo e a livello di esperti, e provvede alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 202 – paragrafo 3

3.    I poteri per l'adozione dell'atto delegato sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 203 e 204.

3.    Qualora il presente regolamento sia oggetto di revisione, la Commissione presenta un regolamento delegato rivisto.

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 203 – titolo

Revoca della delega

Revoca della delega e abrogazione del regolamento delegato

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 203 – paragrafo 1

1.   La delega di cui all'articolo 199 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

1.   La delega di cui agli articoli 196 ter, 196 quater e 199 può essere revocata in qualsiasi momento , in tutto o in parte e senza effetto retroattivo, dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono inoltre abrogare in tutto o in parte i regolamenti delegati adottati in conformità dei poteri delegati revocati ai sensi della frase precedente.

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 203 – paragrafo 2

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede ad informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere e l'eventuale abrogazione, totale o parziale, del regolamento delegato si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati e, ove del caso, il regolamento delegato o le parti di esso che possono esser soggetti a revoca o abrogazione e gli eventuali motivi della deroga o dell'abrogazione .

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 203 – paragrafo 3

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. La decisione può anche porre fine alla validità di un regolamento delegato in vigore o di parte di esso. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi specificata. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 203 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Entro un termine ragionevole dall'adozione di una decisione concernente la revoca di parte dei poteri delegati e, ove applicabile, l'abrogazione totale o parziale del regolamento delegato, la Commissione presenta una proposta di revisione del presente regolamento e/o una proposta di regolamento delegato rivisto.

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 204 – titolo

Obiezioni agli atti delegati

Obiezioni a un regolamento delegato

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 204 – paragrafo 1

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un regolamento delegato proposto dalla Commissione ai sensi degli articoli 196 ter, 196 quater e 199 entro tre mesi dalla data di notifica.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 204 – paragrafo 2

2.   Se alla scadenza di detto termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, l'atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

2.   Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni al regolamento delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 204 – paragrafo 3

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore . L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni al regolamento delegato e propongono modifiche allo stesso entro il termine indicato al paragrafo 1, la Commissione prende atto delle modifiche e può adottare un regolamento delegato rivisto . Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni al regolamento delegato rivisto in conformità del presente articolo.

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 204 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione di presentare un regolamento delegato totalmente o parzialmente rivisto. Parlamento europeo e Consiglio si informano reciprocamente della propria intenzione di presentare tale richiesta alla prima occasione possibile.

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 205

Revisione

Riesame

Il presente regolamento è riveduto ogniqualvolta ciò risulti necessario , in base alla procedura di cui all'articolo 322 del TFUE e all'articolo 183 del trattato Euratom.

Ogni tre anni, ovvero ogniqualvolta ciò risulti necessario, il presente regolamento è sottoposto a riesame in base alla procedura di cui all'articolo 322 , paragrafo 1, TFUE e all'articolo 183 del trattato Euratom.

 

Le soglie fissate nel presente regolamento possono essere adeguate al tasso d'inflazione mediante un regolamento delegato di cui all'articolo 199 in conformità degli articoli 202, 203 e 204.

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Articolo 208

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1.    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

2 .   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

L'articolo 56 si applica solo agli impegni assunti a decorrere dal 1o gennaio 2014 relativi ai fondi di cui all'articolo 167 .

3.    L'articolo 56 si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2014 , data fino alla quale resta in vigore l'articolo 53 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 .

 

Tuttavia gli Stati membri possono già applicare l'articolo 56, paragrafo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2012.

 

Se gli Stati membri forniscono una dichiarazione nazionale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6 ter, anche l'ultimo comma di detto paragrafo si applica a partire dal 1o gennaio 2012.

 

Le funzioni degli organismi esistenti in virtù del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (6) restano invariate in seguito all'accreditamento di tali organismi. Dal 1o gennaio 2014, gli organismi accreditati sono competenti per svolgere le loro funzioni.

 

4.     L'articolo 5, paragrafo 4, ha effetto immediato a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

 

Se i beneficiari applicano l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 senza fare uso di un conto bancario recante interessi, ciò non è considerato un errore o un'irregolarità.

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Allegato (nuovo)

 

Allegato relativo al regolamento delegato ai sensi dell'articolo 199 del presente regolamento

 

Articolo 5

Il regolamento delegato può definire norme sulla contabilità degli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

 

Articolo 8

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative agli stanziamenti per un esercizio finanziario.

 

Articolo 9

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione per l'annullamento e il riporto di stanziamenti.

 

Articolo 16

Il regolamento delegato può stabilire norme relative al tasso di conversione tra l'euro ed altre valute.

 

Articolo 18

Il regolamento delegato può stabilire la struttura di accoglienza per le entrate interne ed esterne con destinazione specifica e la predisposizione degli stanziamenti corrispondenti e definire norme per il contributo degli Stati membri ai programmi di ricerca. Inoltre il regolamento delegato può integrare il presente regolamento per quanto concerne il gettito delle sanzioni imposte agli Stati membri dichiarati in situazione di disavanzo eccessivo e per quanto concerne le entrate con destinazione specifica risultanti dalla partecipazione degli Stati EFTA ad alcuni programmi dell'Unione.

 

Articolo 19

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione per l'accettazione di liberalità offerte all'Unione.

 

Articolo 20

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai conti "oneri fiscali da recuperare".

 

Articolo 22

Il regolamento delegato può stabilire modalità di esecuzione relative al calcolo delle percentuali degli storni effettuati da istituzioni diverse dalla Commissione e ai motivi alla base delle domande di storno.

 

Articolo 23

Il regolamento delegato può stabilire modalità di esecuzione relative al calcolo delle percentuali degli storni interni effettuati dalla Commissione e ai motivi alla base delle domande di storno.

 

Articolo 25

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le domande di storno a partire dalla riserva per aiuti d'urgenza.

 

Articolo 26

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alle valutazioni ex ante, intermedie ed ex post.

 

Articolo 27

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai requisiti della scheda finanziaria.

 

Articolo 30

Il regolamento delegato può stabilire modalità di esecuzione concernenti la pubblicazione provvisoria del bilancio.

 

Articolo 31

Il regolamento delegato può stabilire modalità di esecuzione per la pubblicazione di informazioni relative ai destinatari dei fondi concessi in regime di gestione indiretta.

 

Articolo 34

Il regolamento delegato può definire modalità di esecuzione concernenti la programmazione finanziaria.

 

Articolo 38

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai progetti di bilancio rettificativo.

 

Articolo 41

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alla classificazione del bilancio.

 

Articolo 46

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la presentazione del bilancio, inclusi una definizione della spesa effettiva dell'ultimo esercizio chiuso, i commenti di bilancio e la tabella dell'organico.

 

Articolo 50

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'esecuzione del bilancio secondo il principio della sana gestione finanziaria e informazioni sul trasferimento di dati personali a fini di revisione contabile.

 

Articolo 51

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative all'atto di base ed alle deroghe elencate all'articolo 51.

 

Articolo 55

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i metodi di esecuzione del bilancio, inclusi la gestione diretta centralizzata, l'esercizio dei poteri delegati alle agenzie esecutive, disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali e la designazione di organismi di diritto pubblico od organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico.

 

Articolo 56

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la gestione concorrente con gli Stati membri, incluse norme specifiche per settore intese a regolamentare le condizioni alle quali i pagamenti a favore degli Stati membri possono essere sospesi, la compilazione di un registro degli organismi responsabili delle attività di gestione, certificazione e audit ai sensi dei regolamenti settoriali specifici, misure intese a promuovere le migliori prassi e l'istituzione di procedure di liquidazione dei conti.

 

Articolo 57

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la gestione indiretta di entità e persone diverse dagli Stati membri, inclusi il contenuto dell'accordo che affida compiti di esecuzione del bilancio, la definizione delle condizioni, nel quadro della gestione indiretta, alle quali i sistemi, le norme e le procedure della Commissione sono equivalenti a quelli di entità o persone diverse dagli Stati membri, le dichiarazioni di affidabilità di gestione e l'istituzione di procedure di liquidazione dei conti.

 

Articolo 58

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le valutazioni ex ante delle norme e procedure nel quadro della gestione indiretta.

 

Articolo 61

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai diritti e agli obblighi degli agenti finanziari.

 

Articolo 63

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i controlli ex ante ed ex post, la conservazione dei documenti giustificativi, il codice deontologico, il mancato intervento dell'ordinatore, la trasmissione di informazioni al contabile e le relazioni sulle procedure negoziate.

 

Articolo 65

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i poteri e le funzioni del contabile, inclusi la sua nomina e cessazione dalle funzioni, il parere sui sistemi contabili e di inventario, la gestione della tesoreria e dei conti bancari, le firme sui conti, la gestione dei saldi dei conti, le operazioni di trasferimento e conversione, i metodi di pagamento, i fascicoli relativi alle persone giuridiche e la conservazione di documenti giustificativi.

 

Articolo 66

Il regolamento delegato può definire modalità di esecuzione concernenti le persone autorizzate a gestire i conti in un'unità locale.

 

Articolo 67

Il regolamento delegato può stabilire le condizioni per le casse di anticipi e norme per le azioni esterne, comprese norme concernenti la scelta degli amministratori degli anticipi, la dotazione delle casse di anticipi ed i controlli da parte di ordinatori e contabili.

 

Articolo 69

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la responsabilità dell'ordinatore, del contabile e dell'amministratore di anticipi in caso di attività illegali, frodi o corruzione.

 

Articolo 70

Il regolamento delegato può definire modalità di esecuzione applicabili agli ordinatori delegati, inclusa la conferma delle istruzioni e il ruolo dell'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie.

 

Articolo 71

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la responsabilità degli ordinatori in caso di altre forme di irregolarità.

 

Articolo 72

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la responsabilità degli amministratori degli anticipi in caso di altre forme di irregolarità.

 

Articolo 75

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le previsioni di crediti e l'accertamento dei crediti, inclusi la procedura e i documenti giustificativi, e gli interessi di mora.

 

Articolo 76

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alla formazione dell'ordine di recupero.

 

Articolo 77

Il regolamento può contenere modalità di applicazione sulla modalità di recupero, inclusi il recupero mediante compensazione, la procedura di recupero in caso di mancato pagamento, la concessione di dilazioni di pagamento, il recupero di ammende e altre sanzioni, la rinuncia al recupero e la cancellazione di un credito accertato.

 

Articolo 77 ter

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione per l'applicazione dei criteri e delle procedure per le rettifiche finanziarie della Commissione.

 

Articolo 78

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative al termine di prescrizione.

 

Articolo 80

Il regolamento delegato può stabilire norme relative agli importi riscossi a titolo di ammende, sanzioni e interessi maturati.

 

Articolo 81

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la decisione di finanziamento.

 

Articolo 82

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i tipi di impegni, l'adozione di impegni globali, l'unicità delle firme e le spese amministrative coperte da impegni accantonati.

 

Articolo 83

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione sull'impegno giuridico e l'impegno di bilancio, inclusa la registrazione di impegni specifici.

 

Articolo 84

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alle verifiche applicabili ai diversi impegni.

 

Articolo 85

Il regolamento delegato può stabilire modalità di esecuzione concernenti la liquidazione delle spese, inclusi il visto per pagamento per le spese di personale e per i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo di appalti e sovvenzioni, la dicitura "conforme ai fatti" per i prefinanziamenti e i pagamenti intermedi e la forma concreta del "visto per pagamento" e della dicitura "conforme ai fatti".

 

Articolo 86

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'ordinazione delle spese, inclusi la definizione delle informazioni che devono obbligatoriamente figurare su un ordine di pagamento e i controlli da parte dell'ordinatore sugli ordini di pagamento.

 

Articolo 87

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai tipi di pagamenti e di documenti giustificativi.

 

Articolo 89

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i termini di pagamento.

 

Articolo 90

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alla gestione elettronica delle operazioni.

 

Articolo 92

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la nomina del revisore contabile interno.

 

Articolo 93

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti poteri e funzioni del revisore contabile interno.

 

Articolo 94

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'indipendenza e la responsabilità del revisore contabile interno.

 

Articolo 95

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i contratti di appalto, compresi i contratti quadro ed i contratti specifici.

 

Articolo 97

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i requisiti relativi alla pubblicità degli appalti e alla pubblicazione dei bandi di gara.

 

Articolo 98

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i tipi di procedure di appalto, l'aggiudicazione congiunta con gli Stati membri e gli appalti di valore modesto.

 

Articolo 99

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti il contenuto dei documenti di gara, incluse la possibilità e le condizioni per una revisione del prezzo e delle specifiche tecniche.

 

Articolo 100

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i criteri di esclusione applicabili per la partecipazione alle gare di appalto. Può stabilire quali siano le prove atte a dimostrare che non sussiste una situazione di esclusione. Inoltre, nel caso di una situazione di esclusione, può stabilire la durata dell'esclusione.

 

Articolo 101

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i criteri di esclusione applicabili durante la procedura di appalto. Può stabilire quali siano le prove atte a dimostrare che non sussiste una situazione di esclusione. Inoltre, nel caso di una situazione di esclusione, può stabilire la durata dell'esclusione.

 

Articolo 102

Il regolamento delegato può definire modalità di esecuzione concernenti la base dati centrale sull'esclusione.

 

Articolo 103

Il regolamento delegato può stabilire modalità di esecuzione concernenti le diverse sanzioni amministrative e finanziarie per gli offerenti o i candidati che hanno dichiarato il falso, sono incorsi in errori sostanziali o hanno commesso irregolarità o frodi oppure una grave violazione dei loro obblighi contrattuali.

 

Articolo 104

Il regolamento delegato può definire i criteri di selezione e di aggiudicazione. Può inoltre definire i documenti atti a comprovare la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale. Il regolamento delegato può altresì contenere modalità di esecuzione relative alle aste elettroniche e alle offerte anormalmente basse.

 

Articolo 105

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la presentazione delle offerte. Può stabilire i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, i termini per l'accesso ai documenti della gara di appalto e i termini in casi urgenti. Può altresì definire i diversi metodi di comunicazione. Può inoltre stabilire norme concernenti la possibilità di una garanzia dell'offerta, l'apertura delle offerte, le domande di partecipazione e il comitato di valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione.

 

Articolo 106

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Può definire quali siano i contatti consentiti tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti durante la procedura di aggiudicazione degli appalti, i requisiti minimi relativi ai verbali di valutazione e i dettagli minimi della decisione adottata dall'amministrazione aggiudicatrice.

 

Articolo 107

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la decisione di aggiudicazione, le informazioni destinate agli offerenti e la firma e l'esecuzione del contratto.

 

Articolo 108

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le informazioni destinate agli offerenti, incluse quelle relative all'annullamento della procedura di aggiudicazione di un appalto.

 

Articolo 109

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alle garanzie che sono richieste ai contraenti.

 

Articolo 110

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alla sospensione di un contratto in caso di errori, irregolarità e frodi.

 

Articolo 111

Il regolamento delegato può contenere modalità di applicazione concernenti la funzione di amministrazione aggiudicatrice, inclusa l'identificazione dei livelli adeguati per il calcolo delle soglie.

 

Articolo 112

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le soglie applicabili, i contratti distinti e i contratti per lotti e la stima del valore di alcuni contratti.

 

Articolo 113

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la partecipazione alle gare e le modalità di prova in materia di accesso agli appalti.

 

Articolo 114

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative alle norme in materia di appalti dell'Organizzazione mondiale del commercio.

 

Articolo 115

Il regolamento delegato può specificare più in dettaglio l'ambito di applicazione e il contenuto delle sovvenzioni e può contenere norme intese a determinare se sia necessario ricorrere a convenzioni o decisioni di sovvenzione. Il regolamento delegato può inoltre contenere informazioni dettagliate sull'uso delle convenzioni quadro di partenariato.

 

Articolo 116

Il regolamento delegato può definire norme per le diverse forme di sovvenzione.

 

Articolo 117

Il regolamento delegato può completare i principi generali in materia di sovvenzioni, inclusi la regola dell'assenza di profitto e il principio del cofinanziamento.

 

Articolo 117 bis

Il regolamento delegato può contenere ulteriori indicazioni sui costi ammissibili.

 

Articolo 118

Il regolamento delegato può definire i requisiti concernenti il programma di lavoro annuale, il contenuto degli inviti a presentare proposte, le deroghe a un invito a presentare proposte, le informazioni per i richiedenti e la pubblicazione della decisione di attribuzione della sovvenzione.

 

Articolo 119

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti il principio del divieto di cumulo.

 

Articolo 120

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la retroattività della sovvenzione.

 

Articolo 122

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le disposizioni relative alle domande di sovvenzione, la prova di non esclusione, i richiedenti privi di personalità giuridica, le persone giuridiche che costituiscono un unico richiedente, le sanzioni finanziarie ed amministrative, i criteri di ammissibilità e le sovvenzioni di valore molto modesto.

 

Articolo 123

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti i criteri di selezione e assegnazione.

 

Articolo 124

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la valutazione e l'assegnazione delle sovvenzioni e le informazioni destinate ai richiedenti.

 

Articolo 125

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la garanzia di prefinanziamento.

 

Articolo 126

Il regolamento delegato può specificare le norme per il pagamento delle sovvenzioni e i controlli, incluse le norme concernenti i documenti giustificativi e la sospensione e riduzione delle sovvenzioni.

 

Articolo 126 bis

Il regolamento delegato può stabilire dei periodi per la conservazione dei dati da parte degli organismi accreditati e della Commissione.

 

Articolo 126 quater

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione sulle competenze e la composizione dei comitati di compensazione.

 

Articolo 127

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative agli appalti di esecuzione e al sostegno a favore di terzi.

 

Articolo 133

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

 

Articolo 135

Il regolamento delegato può specificare i principi di contabilità generalmente ammessi, incluso il principio della continuità delle attività, il principio di prudenza, il principio della coerenza della preparazione, il principio dell'informazione comparativa, il principio dell'importanza relativa e di aggregazione, il principio della non compensazione e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nonché norme relative ai documenti giustificativi.

 

Articolo 136

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti gli stati finanziari, inclusi i conti economici, i rendiconti finanziari, le note sul bilancio finanziario e le note esplicative.

 

Articolo 137

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti il contenuto della contabilità di bilancio.

 

Articolo 139

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'approvazione dei conti, inclusa la trasmissione dei conti consolidati definitivi.

 

Articolo 142

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'organizzazione della contabilità di bilancio, incluso l'uso di sistemi informatici.

 

Articolo 145

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le scritture contabili. Può inoltre contenere modalità di esecuzione concernenti i libri contabili, il bilancio di verifica, la corrispondenza tra i dati contabili, la registrazione nel libro giornale e la riconciliazione.

 

Articolo 147

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la tenuta della contabilità di bilancio e il contenuto della stessa.

 

Articolo 148

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'inventario delle immobilizzazioni e la procedura per la vendita e la cessione dei beni, incluse norme sugli inventari nel quadro delle deleghe.

 

Articolo 173

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai tipi di operazioni nel campo della ricerca.

 

Articolo 175

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti il Centro comune di ricerca.

 

Articolo 176

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti le misure che possono essere finanziate nel quadro di azioni esterne.

 

Articolo 178

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione relative ai fondi fiduciari per le azioni esterne.

 

Articolo 179

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'attuazione di azioni esterne mediante gestione indiretta.

 

Articolo 180

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti accordi con altre entità per l'attuazione di azioni esterne, incluse norme su conti bancari e prestiti speciali.

 

Articolo 181

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione sull'aggiudicazione degli appalti relativi ad azioni esterne.

 

Articolo 182

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione sulla partecipazione a procedure di gara.

 

Articolo 183

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione sul finanziamento integrale di un'azione esterna e le domande di finanziamento.

 

Articolo 184

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione sulle procedure di sovvenzione applicabili nel quadro della gestione indiretta.

 

Articolo 187

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti l'ambito di attività degli uffici europei e le deleghe da parte delle istituzioni agli uffici europei.

 

Articolo 188

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti gli stanziamenti per gli uffici europei, inclusi la delega di alcuni compiti da parte dell'ordinatore, la tesoreria e i conti bancari.

 

Articolo 191

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la delega di poteri dell'ordinatore al direttore di un ufficio interistituzionale.

 

Articolo 193

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti la portata degli stanziamenti amministrativi e delle garanzie locative.

 

Articolo 195

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti stanziamenti amministrativi specifici, inclusi stanziamenti per edifici e anticipi a membri del personale delle istituzioni.

 

Articolo 196

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti gli esperti esterni.

 

Articolo 197

Il regolamento delegato può contenere modalità di esecuzione concernenti disposizioni transitorie, relative anche alla liquidazione del conto di garanzia e all'aggiornamento di soglie e importi.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0325/2011).

(2)   Testi approvati, P7_TA(2010)0401.

(3)   GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1 .

(4)   GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1 .

(5)   Data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(6)   GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25 .


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