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Document 52011AE0527

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione» — COM(2011) 1 definitivo — 2011/0002 (COD)

    GU C 132 del 3.5.2011, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 132/53


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione»

    COM(2011) 1 definitivo — 2011/0002 (COD)

    2011/C 132/09

    Relatore generale: BURNS

    Il Consiglio, in data 2 febbraio 2011, e il Parlamento europeo, in data 20 gennaio 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione

    COM(2011) 1 definitivo — 2011/0002 (COD).

    L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 18 gennaio 2011, ha incaricato la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo di preparare i lavori in materia.

    Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 470a sessione plenaria dei giorni 15 e 16 marzo 2011 (seduta del 16 marzo), ha nominato relatore generale BURNS e ha adottato il seguente parere con 147 voti favorevoli e 7 astensioni.

    1.   Sintesi e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è convinto che la riduzione delle emissioni nocive di monossido di carbonio, ossidi di azoto, idrocarburi e particolato dei motori destinati a trattori agricoli e forestali sia indispensabile per contribuire al raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dall'UE.

    1.2

    Il Comitato è inoltre del parere che le norme a tutela della salute umana e dell'ambiente debbano essere fondate su analisi solide e consistenti sotto il profilo tecnico, economico e sociale.

    1.3

    Secondo il CESE, gli studi indipendenti e i dati raccolti a cura della Commissione dimostrano che serve un periodo di tempo supplementare per permettere lo sviluppo di sistemi idonei di post-trattamento dello scarico, da installare su trattori ad uso specifico che soddisfino i requisiti per una produzione agricola di elevata qualità, con particolare riguardo ai vigneti.

    1.4

    Il CESE approva la proposta della Commissione di posticipare di tre anni le scadenze di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda la conformità ai requisiti delle fasi IIIB e IV per l'omologazione e la prima messa in circolazione dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2.

    1.5

    Il CESE ritiene inoltre che le analisi che hanno portato all'elaborazione di questa proposta non dimostrino con sufficiente certezza che i trattori appartenenti alle suddette categorie possano garantire la conformità ai requisiti previsti dalla fase IV.

    1.6

    Il CESE raccomanda alla Commissione di esaminare in modo più approfondito e con un margine di tempo adeguato (il termine proposto è la fine del 2014) la fattibilità della fase IV dopo che la tecnologia avrà registrato sufficienti progressi in questa direzione e, se del caso, di proporre ulteriori modifiche ai requisiti o al calendario previsti dalla fase IV per i trattori a carreggiata stretta.

    1.7

    Il Comitato raccomanda che qualsiasi futura modifica della legislazione sulle emissioni dei gas di scarico prodotti dalle macchine mobili non stradali (MMNS) e dai trattori formi oggetto di una valutazione d'impatto congiunta dettagliata, e che l'applicazione di tale legislazione possa essere estesa ad altri tipi di macchine soltanto dopo un adeguato esame preliminare e un'eventuale revisione delle norme in questione.

    1.8

    Dal momento che qualsiasi modifica alle disposizioni della direttiva 97/68/CE sulle emissioni dei gas di scarico prodotti dai motori delle MMNS viene automaticamente trasposta nelle disposizioni equivalenti contenute nella direttiva 2000/25/CE sulle emissioni prodotte dai motori dei trattori, il CESE raccomanda alla Commissione di tenere conto delle specifiche caratteristiche dei trattori in generale, e dei trattori a carreggiata stretta in particolare, benché essi non rientrino nel campo d'applicazione della direttiva 97/68/CE.

    2.   Introduzione

    2.1

    La direttiva 2000/25/CE riguarda motori ad accensione per compressione di potenza compresa tra i 18 kW e i 560 kW destinati a essere installati su trattori agricoli e forestali. Essa fissa i limiti per le emissioni di monossido di carbonio, ossidi di azoto, idrocarburi e particolato. La direttiva stabilisce valori limite sempre più contenuti, per le varie fasi, corrispondenti a diverse date previste per l'adeguamento dei livelli massimi emessi dei gas di scarico e del particolato. Le prossime fasi già fissate sono denominate IIIB (con inizio il 1o gennaio 2011) e IV (con inizio il 1o gennaio 2014).

    2.2

    I limiti per le emissioni di gas di scarico dei trattori agricoli e forestali sono stati modificati nel 2005. Al momento di introdurre tale modifica, i requisiti fissati per i motori delle MMNS (di cui alla direttiva 97/68/CE, modificata dalla direttiva 2004/26/CE) sono stati applicati integralmente ai motori dei trattori agricoli senza alcuna specifica valutazione d'impatto sulla fattibilità tecnica di una tale trasposizione. D'altro canto, tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva stabilisce l'obbligo di realizzare uno studio di fattibilità prima di rendere vincolanti i requisiti delle fasi IIIB e IV.

    2.3

    In Europa i trattori ad uso specifico sono stati messi a punto negli ultimi 40 anni per svolgere operazioni automatizzate per colture specifiche su terreni che presentano particolari caratteristiche - ad esempio, frutteti, vigneti e colture analoghe, soprattutto nell'Europa centrale e meridionale. Poiché si tratta di requisiti di funzionamento necessari esclusivamente per le colture europee, questi trattori ad uso specifico sono fabbricati soltanto per il mercato europeo. In base alla direttiva quadro sui trattori 2003/37/CE, i trattori agricoli e forestali utilizzati per questi tipi di colture sono classificati nelle categorie T2, C2 e T4.1 e genericamente denominati «trattori a carreggiata stretta».

    2.4

    Di pari passo con gli sviluppi tecnologici nel comparto dei trattori, anche il settore delle produzioni agricole specializzate ha conosciuto una ristrutturazione (1) intesa ad ottimizzare il rendimento e la qualità delle colture. Questo processo di ristrutturazione è dipeso a tal punto dalla disponibilità di trattori a carreggiata stretta che oggi si constata una totale interdipendenza tra l'uso dei trattori e alcune delle produzioni agricole più redditizie e di migliore qualità dell'UE.

    2.5

    I rigidi requisiti previsti dalle fasi IIIB e IV comportano l'installazione nel vano motore di sistemi di post-trattamento assai ingombranti rispetto alle dimensioni del motore stesso. Non solo, ma le possibilità di installare tali sistemi sono notevolmente limitate dai requisiti di funzionamento dei motori. Nei trattori a carreggiata stretta, infatti, vengono impiegati gli stessi motori utilizzati in trattori di altro tipo, ma con un'importante differenza: le dimensioni del vano motore e i limiti di spazio intorno al vano in cui è alloggiato il motore.

    2.6

    I fabbricanti di trattori non sono in grado di installare dei motori equipaggiati di sistemi di post-trattamento e garantire al tempo stesso quei requisiti di funzionamento, in termini di dimensioni e di manovrabilità, che costituiscono le specifiche di progettazione essenziali per questo tipo di macchine.

    2.7

    Queste sono anche le conclusioni emerse da vari studi commissionati dalla Commissione, che raccomandano che i trattori a carreggiata stretta siano esentati in toto dalla conformità ai requisiti delle fasi IIIB e IV oppure di posticipare di almeno cinque anni tale obbligo di conformità.

    2.8

    Le vendite di questo tipo di trattori ammontano a circa 26 000 unità l'anno e rappresentano all'incirca il 16 % del segmento di mercato dei trattori nuovi nell'Unione. Occorre perciò prendere provvedimenti: in caso contrario, infatti, non verrebbe più consentita l'immissione sul mercato di trattori più moderni e conformi ai requisiti previsti dalla fase IIIA, ossia di macchinari più rispettosi dell'ambiente. Ciò significherebbe inoltre una riduzione del livello di sicurezza per circa 80 000 lavoratori dell'agricoltura, dal momento che i trattori di vecchia generazione non dispongono di gran parte dei dispositivi di sicurezza che caratterizzano i trattori più recenti. Per finire, si rischierebbe la perdita di 3 000 posti di lavoro - tutti sul territorio dell'Unione - nell'industria di fabbricazione dei trattori e nella catena di approvvigionamento della componentistica.

    3.   La proposta di modifica della direttiva

    3.1

    La proposta di modifica della direttiva 2000/25/CE prevede di posticipare di tre anni l'obbligo di conformità ai requisiti previsti dalle fasi IIIB e IV per i trattori appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1.

    4.   Osservazioni generali

    4.1

    Il CESE concorda con l'approccio adottato dalla Commissione sulla falsariga del Sesto programma di azione per l'ambiente (COM(2001) 31 definitivo) (2), e ribadisce quindi la necessità di migliorare la qualità dell'aria riducendo alla fonte le emissioni di gas di scarico, ma insiste anche sull'esigenza che l'opera di riduzione si fondi su solide conoscenze scientifiche ed analisi economiche, nonché su dati ed informazioni attendibili e aggiornati.

    4.2

    Il CESE approva la proposta della Commissione, che applica questi principi alle fasi IIIB e IV.

    4.3

    D'altra parte, però, il Comitato ritiene che non sia affatto dimostrato che è tecnicamente possibile installare un motore conforme ai requisiti previsti dalla fase IV su un trattore a carreggiata stretta e seguitare a garantire il corretto funzionamento del trattore stesso. La Commissione stessa reputa infatti essenziale monitorare i progressi tecnologici che realizzerà l'industria dei trattori nel tempo verso il conseguimento dei limiti stabiliti dalle fasi IIIB e IV.

    4.4

    Il CESE raccomanda che il processo di monitoraggio proposto dalla Commissione preveda, prima che i requisiti previsti dalla fase IV diventino vincolanti, la pubblicazione di una relazione in cui venga dimostrata la fattibilità tecnica dell'osservanza di tali requisiti per i trattori a carreggiata stretta e vengano eventualmente proposte delle modifiche alla direttiva.

    4.5

    Il CESE ritiene che l'applicazione, oltre che alle macchine mobili non stradali, anche ai trattori agricoli e forestali in generale, e a quelli ad uso specifico in particolare, dei requisiti previsti dalle fasi IIIB e IV mediante l'emendamento introdotto nel 2005 alla direttiva 2000/25/CE non abbia formato oggetto di alcuna valutazione d'impatto preliminare, e che tale omissione abbia determinato l'esigenza di apportare successivamente la modifica in esame.

    Bruxelles, 16 marzo 2011

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Staffan NILSSON


    (1)  Accompagnata da un significativo sostegno economico della Comunità nel quadro più generale della politica agricola comune.

    (2)  GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 218.


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