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Document 52010AP0092
Common system of value added tax as regards the rules on invoicing * European Parliament legislative resolution of 5 May 2010 on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alle norme di fatturazione * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alle norme di fatturazione * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
GU C 81E del 15.3.2011, p. 156–162
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 81/156 |
Mercoledì 5 maggio 2010
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alle norme di fatturazione *
P7_TA(2010)0092
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
2011/C 81 E/27
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0021),
visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0078/2009),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7–0065/2010),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2006/112/CE Articolo 167 bis – paragrafo 2 – alinea |
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2. Gli Stati membri possono prevedere che nel quadro di un regime opzionale i soggetti passivi debbano posporre il diritto a detrazione fino al pagamento dell'IVA da parte del fornitore/prestatore, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
2. Gli Stati membri prevedono che nel quadro di un regime opzionale i soggetti passivi debbano posporre il diritto a detrazione fino al pagamento dell'IVA da parte del fornitore/prestatore, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
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Emendamento 4 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 – lettera c Direttiva 2006/112/CE Articolo 178 – lettera f |
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soppresso |
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Emendamento 5 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 Direttiva 2006/112/CE Articolo 219 bis |
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1. L'emissione di una fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro che ha rilasciato al soggetto passivo il numero di identificazione IVA con il quale è stata effettuata la cessione/prestazione . |
1. L'emissione della fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta . |
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In mancanza del numero , le norme sono quelle in vigore nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA . |
Quando l'IVA non è dovuta nell'Unione , le norme sono quelle in vigore nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. Quando il fornitore/prestatore che emette una fattura relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi imponibile non è stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta e il debitore dell'imposta è il destinatario dei beni o dei servizi, l'emissione della fattura è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la propria sede o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale viene effettuata la cessione/prestazione. Quando il fornitore/prestatore non dispone di un centro di attività sul territorio dell'Unione l'emissione della fattura non è soggetta alle norme della presente direttiva. |
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2. Quando un acquirente/destinatario che riceve una cessione di beni/prestazione di servizi è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dal quale la cessione/prestazione è stata effettuata e l'acquirente/destinatario è soggetto al pagamento dell'IVA, l'emissione della fattura è soggetta alle norme che si applicano nello Stato membro che ha emesso il numero di identificazione IVA con il quale l'acquirente/destinatario ha ricevuto la cessione/prestazione . |
2. Quando il destinatario dei beni o dei servizi emette una fattura (autofatturazione) ed è soggetto al pagamento dell'IVA, l'emissione della fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta . |
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Emendamento 6 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2006/112/CE Articolo 220 bis – paragrafo 1 – lettera a |
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Emendamento 7 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 17 Direttiva 2006/112/CE Articolo 221 |
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Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura semplificata per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, qualora il luogo della cessione o della prestazione si trovi nel loro territorio. |
1. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura a norma dell'articolo 226 o 226 ter per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, qualora il luogo della cessione o della prestazione si trovi nel loro territorio. |
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2. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220 o 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di una esenzione, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, in forza degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, dell'articolo 128, paragrafo 1, degli articoli 132, 135, 136, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390. |
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Emendamento 8 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 17 Direttiva 2006/112/CE Articolo 222 |
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La fattura deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta. |
La fattura deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta. |
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Emendamento 9 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 – lettera a Direttiva 2006/112/CE Articolo 226 – punto 4 |
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Emendamento 10 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 Direttiva 2006/112/CE Articolo 226 ter |
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Nelle fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 bis e all'articolo 221 sono obbligatorie soltanto le indicazioni seguenti: |
1. Nelle fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 bis e all'articolo 221 sono obbligatorie soltanto le indicazioni seguenti: |
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2. Gli Stati membri possono richiedere che le fatture semplificate emesse conformemente agli articoli 220 bis e 221 contengano le seguenti informazioni supplementari con riferimento a specifiche transazioni o categorie di soggetti passivi:
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Emendamento 11 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 22 Direttiva 2006/112/CE Articolo 230 |
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Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per il giorno in cui l'imposta diventa esigibile, o, in assenza di pubblicazione per quel giorno, il giorno di pubblicazione precedente . |
Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione di beni o della prestazione di servizi utilizzando uno dei tassi di cambio di cui all'articolo 91 . |
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Emendamento 12 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 25 Direttiva 2006/112/CE Articoli 233, 234, 235 e 237 |
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Emendamento 13 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Articolo 237 |
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Emendamento 14 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 29 Direttiva 2006/112/CE Articolo 244 – comma 3 |
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L'archiviazione delle fatture è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA. |
Le fatture possono essere archiviate nello stesso formato in cui sono pervenute, sia esso su supporto cartaceo o elettronico. In alternativa, una fattura su supporto cartaceo può essere convertita in formato elettronico. Inoltre, l 'archiviazione delle fatture è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA. |
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Emendamento 15 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 32 Direttiva 2006/112/CE Articolo 247 |
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Il soggetto passivo provvede all'archiviazione delle fatture per un periodo di sei anni . |
Il soggetto passivo provvede all'archiviazione delle fatture per un periodo di cinque anni. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali in ambiti diversi dall'IVA che prevedono periodi di archiviazione obbligatori diversi per i documenti giustificativi, tra cui le fatture. |
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Emendamento 16 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 34 Direttiva 2006/112/CE Articolo 248 bis |
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soppresso |
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Emendamento 17 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 36 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Titolo XIV – Capitolo 4 bis (nuovo) |
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(1) GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1.».