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Document 52010AP0092

Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alle norme di fatturazione * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

OJ C 81E, 15.3.2011, p. 156–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 81/156


Mercoledì 5 maggio 2010
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alle norme di fatturazione *

P7_TA(2010)0092

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

2011/C 81 E/27

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0021),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0078/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7–0065/2010),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4

(4)

Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, occorre dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga la cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

(4)

Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, gli Stati membri dovrebbero autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga la cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

7 bis)

All'articolo 91, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«In deroga al primo comma, gli Stati membri accettano il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno in cui l'imposta diventa esigibile o, in assenza della pubblicazione del tasso di cambio quel giorno, quello del giorno prima che l'imposta diventi esigibile. Se nessuna delle due valute è l'euro, il tasso di cambio si calcola in funzione del tasso di cambio tra le valute in questione e l'euro.»

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 167 bis – paragrafo 2 – alinea

2.   Gli Stati membri possono prevedere che nel quadro di un regime opzionale i soggetti passivi debbano posporre il diritto a detrazione fino al pagamento dell'IVA da parte del fornitore/prestatore, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

2.   Gli Stati membri prevedono che nel quadro di un regime opzionale i soggetti passivi debbano posporre il diritto a detrazione fino al pagamento dell'IVA da parte del fornitore/prestatore, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 178 – lettera f

c)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

quando è tenuto ad assolvere l'IVA quale destinatario o acquirente in caso di applicazione degli articoli da 194 a 197 o dell'articolo 199, essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6, e adempiere alle formalità fissate da ogni Stato membro.»

soppresso

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 219 bis

1.   L'emissione di una fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro che ha rilasciato al soggetto passivo il numero di identificazione IVA con il quale è stata effettuata la cessione/prestazione .

1.   L'emissione della fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta .

In mancanza del numero , le norme sono quelle in vigore nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA .

Quando l'IVA non è dovuta nell'Unione , le norme sono quelle in vigore nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

Quando il fornitore/prestatore che emette una fattura relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi imponibile non è stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta e il debitore dell'imposta è il destinatario dei beni o dei servizi, l'emissione della fattura è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la propria sede o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale viene effettuata la cessione/prestazione.

Quando il fornitore/prestatore non dispone di un centro di attività sul territorio dell'Unione l'emissione della fattura non è soggetta alle norme della presente direttiva.

2.   Quando un acquirente/destinatario che riceve una cessione di beni/prestazione di servizi è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dal quale la cessione/prestazione è stata effettuata e l'acquirente/destinatario è soggetto al pagamento dell'IVA, l'emissione della fattura è soggetta alle norme che si applicano nello Stato membro che ha emesso il numero di identificazione IVA con il quale l'acquirente/destinatario ha ricevuto la cessione/prestazione .

2.   Quando il destinatario dei beni o dei servizi emette una fattura (autofatturazione) ed è soggetto al pagamento dell'IVA, l'emissione della fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta .

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 220 bis – paragrafo 1 – lettera a

a)

quando la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi è inferiore a 200 EUR ;

a)

quando la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi è inferiore a 300 EUR ;

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 17

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 221

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura semplificata per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, qualora il luogo della cessione o della prestazione si trovi nel loro territorio.

1.     Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura a norma dell'articolo 226 o 226 ter per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, qualora il luogo della cessione o della prestazione si trovi nel loro territorio.

 

2.     Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220 o 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di una esenzione, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, in forza degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, dell'articolo 128, paragrafo 1, degli articoli 132, 135, 136, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 17

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 222

La fattura deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

La fattura deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19 – lettera a

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 226 – punto 4

4)

il numero di identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario di cui all'articolo 214;

4)

il numero di identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario, di cui all'articolo 214 , con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui all'articolo 138 ;

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 226 ter

Nelle fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 bis e all'articolo 221 sono obbligatorie soltanto le indicazioni seguenti:

1.    Nelle fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 bis e all'articolo 221 sono obbligatorie soltanto le indicazioni seguenti:

a)

la data di emissione della fattura;

a)

la data di emissione della fattura;

b)

l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione;

b)

l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione , con l'indicazione del numero di identificazione IVA di tale soggetto passivo ;

c)

l'identificazione del tipo di beni ceduti o dei servizi resi e del loro valore;

c)

l'identificazione del tipo di beni ceduti o dei servizi resi e del loro valore;

d)

l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare o i dati che permettono di calcolarla .

d)

l'aliquota e l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare o i dati che permettono di calcolarli;

 

d bis)

quando la fattura emessa è un documento o un messaggio che modifica una fattura iniziale ai sensi dell'articolo 219, il riferimento specifico e inequivocabile a tale fattura iniziale.

 

2.     Gli Stati membri possono richiedere che le fatture semplificate emesse conformemente agli articoli 220 bis e 221 contengano le seguenti informazioni supplementari con riferimento a specifiche transazioni o categorie di soggetti passivi:

a)

l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione, mediante l'indicazione del suo nome e del suo indirizzo;

b)

un numero progressivo, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo univoco;

c)

l'identificazione del cliente, mediante il suo numero di identificazione IVA, il suo nome e il suo indirizzo;

d)

in caso di esenzione IVA, o se il cliente è soggetto al pagamento dell'IVA, le indicazioni richieste conformemente agli articoli 226 e 226 bis .

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 230

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per il giorno in cui l'imposta diventa esigibile, o, in assenza di pubblicazione per quel giorno, il giorno di pubblicazione precedente .

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione di beni o della prestazione di servizi utilizzando uno dei tassi di cambio di cui all'articolo 91 .

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2006/112/CE

Articoli 233, 234, 235 e 237

(25)

Gli articoli 233,234,235 e 237 sono soppressi.

(25)

Gli articoli 233, 234 e 235 sono soppressi.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 237

 

(25 bis)

L’articolo 237 è sostituito dal seguente:

«Articolo 237

Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 2013, una relazione di valutazione sull'attuazione della fatturazione elettronica. Tali relazioni illustrano in particolare le eventuali difficoltà tecniche o carenze che possono aver incontrato i soggetti passivi e le autorità fiscali, tra cui una valutazione dell'eventuale impatto di attività fraudolente inerenti alla fatturazione elettronica, riconducibili all'abolizione dell'obbligo di includere la trasmissione elettronica di dati (EDI) o la firma elettronica nelle fatture elettroniche. Entro il 1o luglio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata di proposte idonee, sulla base delle relazioni di valutazione degli Stati membri.»

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 29

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 244 – comma 3

L'archiviazione delle fatture è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA.

Le fatture possono essere archiviate nello stesso formato in cui sono pervenute, sia esso su supporto cartaceo o elettronico. In alternativa, una fattura su supporto cartaceo può essere convertita in formato elettronico. Inoltre, l 'archiviazione delle fatture è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 32

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 247

Il soggetto passivo provvede all'archiviazione delle fatture per un periodo di sei anni .

Il soggetto passivo provvede all'archiviazione delle fatture per un periodo di cinque anni. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali in ambiti diversi dall'IVA che prevedono periodi di archiviazione obbligatori diversi per i documenti giustificativi, tra cui le fatture.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 34

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 248 bis

(34)

Al titolo XI, capo 4, sezione 3 è inserito il seguente articolo 248 bis:

«Articolo 248 bis

A fini di controllo, gli Stati membri in cui l'imposta è dovuta possono prescrivere che determinate fatture siano tradotte nelle loro lingue ufficiali.»

soppresso

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 36 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Titolo XIV – Capitolo 4 bis (nuovo)

 

(36 bis)

Dopo l'articolo 401 è inserito il seguente capitolo:

«Capitolo 4 bis

Amministrazione elettronica

Articolo 401 bis

Al fine di sviluppare attivamente un'amministrazione elettronica efficiente e affidabile nel settore dell'IVA, la Commissione valuta le misure e gli strumenti di amministrazione elettronica vigenti negli Stati membri e favorisce lo scambio tra Stati membri delle migliori pratiche in materia. La Commissione si avvale inoltre del programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013), istituito mediante la decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), unitamente ad altri fondi dell'Unione, quali i Fondi strutturali, per fornire assistenza tecnica agli Stati membri che hanno più bisogno di aggiornare la propria amministrazione elettronica mediante l'accesso e il ricorso ai principali sistemi informatici transeuropei.


(1)   GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1.».


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