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Document 52010AP0091
Administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax (recast) * European Parliament legislative resolution of 5 May 2010 on the proposal for a Council regulation on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax (recast) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
Cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi nel settore dell'IVA (rifusione) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
Cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi nel settore dell'IVA (rifusione) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
GU C 81E del 15.3.2011, pp. 148–155
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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15.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 81/148 |
Mercoledì 5 maggio 2010
Cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi nel settore dell'IVA (rifusione) *
P7_TA(2010)0091
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))
2011/C 81 E/26
(Procedura legislativa speciale – consultazione – rifusione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0427),
visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0165/2009),
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Ripercussioni dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),
vista la lettera in data 12 novembre 2009 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7–0061/2010),
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A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e quale emendata in appresso; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai Parlamenti nazionali. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo) |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 14 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Considerando 20 |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Considerando 29 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Considerando 35 |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo) |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo) |
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Articolo 1 bis Nel quadro dell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri e la Commissione vegliano al rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001. |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Articolo 15 |
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Le autorità competenti degli Stati membri comunicano spontaneamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all'articolo 1 di cui sono a conoscenza e che possono essere utili a queste ultime . |
Le autorità competenti degli Stati membri comunicano spontaneamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all'articolo 1 di cui sono a conoscenza e che siano necessarie per accertare correttamente l'IVA, verificare la corretta applicazione della normativa in materia, in particolare per quanto concerne le transazioni intra-Unione, e lottare contro la frode a danno dell'IVA . |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) |
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Le persone di cui alla lettera b) sono invitate a fornire il loro parere sulla qualità delle informazioni detenute. |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 |
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3. L'elenco e i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), e al paragrafo 2 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2. |
4. Senza imporre all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo, l'elenco e i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), ed f), e al paragrafo 2 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2. |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea |
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Ciascuno Stato membro accorda alle autorità competenti di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 18. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati: |
Con il fine di prevenire una violazione della legislazione in materia di IVA, e ove lo si ritenga necessario per controllare le acquisizioni di beni o le prestazioni di servizi intra-Unione soggette all'imposta in uno Stato membro, ciascuno Stato membro accorda alle autorità competenti di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 18. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati: |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo) |
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Qualora le informazioni di cui all’articolo18, paragrafo 1, lettera a), includano dati personali, l'accesso automatizzato a tali informazioni è limitato alle categorie di dati menzionate nel presente articolo. |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – alinea |
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1. Il presente regolamento istituisce una struttura comune per la lotta alla frode e all'evasione dell'IVA. Tale struttura svolge in particolare le seguenti funzioni: |
1. Il presente regolamento istituisce una struttura a livello dell'Unione europea per la lotta alla frode e all'evasione dell'IVA. Tale struttura svolge in particolare le seguenti funzioni: |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 |
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2. Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono i settori di indagine della struttura istituita al paragrafo 1. |
2. La struttura a livello dell'Unione istituita al paragrafo 1 è composta di funzionari designati dalle autorità competenti degli Stati membri. |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 |
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3. Per ciascun settore di indagine le autorità competenti degli Stati membri designano, all'interno della struttura, uno o più Stati membri incaricati di controllare e guidare l'esecuzione delle funzioni di cui al paragrafo 1. |
3. La struttura a livello dell'Unione di cui al paragrafo 1 determina gli ambiti di indagine in cui si svilupperà la sua attività . |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. Al fine di indagare con maggiore efficienza sulle frodi IVA all'interno dell'Unione, è creato un meccanismo di incentivi per il recupero dei crediti fiscali transfrontalieri che consiste nella distribuzione di un'equa percentuale dei proventi derivanti dal recupero dell'IVA non pagata tra lo Stato membro che ha effettuato il recupero dei crediti fiscali e lo Stato membro richiedente. |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento Articolo 35 |
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La struttura istituita dall'articolo 34 è costituita da funzionari competenti designati dalle autorità competenti degli Stati membri. Tale struttura beneficia del sostegno tecnico, amministrativo e operativo della Commissione. |
La Commissione coordina, guida e controlla l’esecuzione dei compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fornendo sostegno tecnico, amministrativo e operativo alle autorità competenti degli Stati membri. |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento Articolo 39 |
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La struttura istituita dall'articolo 34 presenta ogni anno un bilancio delle attività svolte al comitato di cui all'articolo 60. |
La struttura istituita dall'articolo 34 presenta ogni anno un bilancio delle attività svolte agli Stati membri, al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 60. |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1 |
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1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. In particolare gli Stati membri effettuano audit di tale funzionamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo. |
1. Gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento. In particolare gli Stati membri effettuano audit di tale funzionamento. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo e riferisce periodicamente agli Stati membri e al Parlamento europeo in merito ai risultati . |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 |
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2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all'applicazione che essi danno al presente regolamento. |
2. Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo e alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all'applicazione che essi danno al presente regolamento. |
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Emendamento 26 |
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Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 9 |
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9. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento la Commissione può mettere a disposizione degli Stati membri perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica, azioni di comunicazione o qualsiasi altro tipo di sostegno operativo. |
9. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento la Commissione mette a disposizione degli Stati membri perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica, azioni di comunicazione o qualsiasi altro tipo di sostegno operativo. |
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Emendamento 27 |
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Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 2 |
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2. Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi. |
2. Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi, come pure della direttiva 95/46/CE e delle sue disposizioni di attuazione e del regolamento (CE) n. 45/2001 e delle sue disposizioni di attuazione . |
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Emendamento 28 |
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Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 1 |
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1. Le informazioni comunicate o raccolte in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento, compresa qualsiasi informazione che sia stata accessibile a un funzionario nelle circostanze di cui ai capi VII, VIII e IX nonché nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie. Esse possono essere utilizzate unicamente nelle circostanze previste dal presente regolamento. |
1. Le informazioni comunicate o raccolte in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento, compresa qualsiasi informazione che sia stata accessibile a un funzionario nelle circostanze di cui ai capi VII, VIII e IX nonché nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie. Tali informazioni godono altresì della protezione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. Esse possono essere utilizzate unicamente nelle circostanze previste dal presente regolamento. |
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Emendamento 29 |
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Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 5 |
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5. Le archiviazioni o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima. |
5. Le archiviazioni o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alla direttiva 95/46/CE e alle sue disposizioni di attuazione e del regolamento (CE) n. 45/2001 e alle sue disposizioni di attuazione . Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare misure legislative che limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima. |
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Emendamento 30 |
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Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. Gli Stati membri e la Commissione vegliano al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di informazione degli interessati nel caso di ottenimento di dati personali quali definiti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001. |
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Emendamento 31 |
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Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) |
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Emendamento 32 |
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Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i casi in cui altri Stati membri abbiano rifiutato di fornire informazioni allo Stato membro richiedente o gli abbiano impedito di svolgere indagini amministrative debitamente richieste. Gli Stati membri interpellati comunicano alla Commissione i motivi che li hanno indotti a rifiutare di fornire le informazioni o di facilitare le indagini. La Commissione valuta l'informazione e formula le raccomandazioni del caso. Tali raccomandazioni sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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Emendamento 33 |
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Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Qualora le misure adottate nel quadro della procedura di cui al paragrafo 2 facciano riferimento a dati personali o implichino il trattamento di tali dati, è consultato il Garante europeo della protezione dei dati. |
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(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(2) GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 13.
(3) GU C 21 E del 28.1.2010, pag. 3.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.