Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX1204(04)

    Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/C.39181 — cere di paraffina, ridenominato cere per candele (A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 )

    GU C 295 del 4.12.2009, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 295/15


    Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/C.39181 — cere di paraffina, ridenominato «cere per candele»

    (A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

    Il progetto di decisione riguardante il caso in oggetto dà adito alle osservazioni esposte in appresso.

    Richieste di trattamento favorevole e comunicazione degli addebiti

    In seguito a una richiesta di immunità dalle ammende presentata, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, da Shell nel […], nell'aprile del 2005 la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali di Sasol (Germania), H&R/Tudapetrol (Germania), Esso/ExxonMobil (Paesi Bassi e Germania), Total (Francia), Repsol (Spagna), ENI (Italia) e MOL (Ungheria). La Commissione ha concesso l'immunità condizionale a Shell in data […].

    La Commissione ha ricevuto quindi richieste di trattamento favorevole da Sasol ([…]), Repsol ([…]) e ExxonMobil ([…]). Il 16 maggio 2007 la Commissione ha inviato delle lettere a Sasol, Repsol ed ExxonMobil informandole che non erano ammesse a beneficiare dell'immunità e comunicando loro, in conformità del punto 26 della comunicazione sul trattamento favorevole, la propria intenzione di applicare una riduzione dell'importo dell'ammenda compresa entro una forcella definita secondo quanto stabilito nella medesima comunicazione sul trattamento favorevole.

    Dopo la notifica della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha ricevuto inoltre da RWE una richiesta di immunità (o, in alternativa, di trattamento favorevole). Poiché non era più possibile beneficiare dell'immunità, la Commissione ne ha informato RWE in data 30 novembre 2007, comunicandole inoltre che la posizione definitiva di ciascuna impresa — compresa RWE — sarebbe stata valutata in un'eventuale decisione adottata soltanto al termine della procedura amministrativa.

    La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 25 maggio 2007 e inviata alle seguenti società o gruppi di società: ENI SpA; Exxon Mobil Corporation (USA) e le sue controllate Esso Deutschland GmbH, Esso Société Anonyme Française e ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA («ExxonMobil»); Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, Hansen & Rosenthal KG e le sue controllate H&R ChemPharm GmbH e H&R Wax Company Vertrieb GmbH («H&R/Tudapetrol»); MOL Nyrt.; Repsol YPF SA e le sue controllate Repsol Petróleo SA e Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA (Rylesa) («Repsol»); Sasol Limited (South Africa) e le sue controllate Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG e Sasol Holding in Germany GmbH («Sasol»); Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoffe GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited (SIPC), the Shell Petroleum Company Limited (SPCO), Shell Petroleum N.V. e the Shell Transport and Trading Company Limited («Shell»); RWE AG e la sua controllata RWE-Dea AG («RWE»); Total SA e Total France SA («Total»); e ad altre quattro entità appartenenti a uno o più dei gruppi citati.

    Accesso al fascicolo

    Le parti hanno ricevuto la comunicazione degli addebiti il 30 o il 31 maggio 2007 ed è stato dato loro un termine di otto settimane dal momento dell'accesso al fascicolo per inviare la loro risposta, o al più tardi entro il 31 luglio 2007. È stata data alle parti la possibilità di consultare il fascicolo, messo a disposizione in formato DVD, e, inoltre, l'accesso ad altra documentazione è stato loro concesso nei locali della Commissione. Sono state concesse delle proroghe, fino al 14 agosto 2007 o al 21 agosto 2007, dietro richiesta e sulla base delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate. Tutte le parti hanno risposto entro il termine stabilito.

    In seguito, la Commissione ha inviato una richiesta di ulteriori informazioni a una società (che non figura tra i destinatari della comunicazione degli addebiti) che aveva detenuto congiuntamente con un'altra società una partecipazione azionaria parziale nell'attività commerciale di Sasol nel settore delle cere. Sasol ha potuto consultare la risposta della società alla suddetta richiesta di informazioni e ha presentato delle osservazioni scritte in merito.

    L'Audizione orale

    Nei giorni 10 e 11 dicembre 2007 si è svolta un’audizione orale sul caso. Fatta eccezione per Repsol Petróleo SA e Repsol YPF SA, tutte le parti si sono avvalse del loro diritto al contraddittorio. Nel corso dell'audizione orale non è stata sollevata nessuna questione procedurale. L'audizione orale è stata utile sia per le parti che per la Commissione poiché è servita a chiarire determinati elementi di merito del caso.

    Sia Total SA che RWE hanno denunciato nelle loro risposte scritte e nel corso dell'audizione orale una violazione dei loro diritti di difesa a motivo di una carenza di informazioni durante la fase di indagine del procedimento. Total ha lamentato il fatto che la Commissione, pur avendo indirizzato una decisione di accertamento a Total SA e alle sue controllate, non abbia mai svolto un accertamento nei locali di Total SA né abbia mai inviato a detta società alcuna richiesta di informazioni. RWE ha sostenuto che avrebbe dovuto essere informata delle indagini in modo tale da poter presentare una richiesta di trattamento favorevole. Reputo tali argomentazioni irricevibili. A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione dà modo alle imprese di essere sentite «prima di adottare qualsiasi decisione». Pertanto, il diritto delle parti di essere sentite nel corso dell'audizione orale nonché di presentare dichiarazioni per iscritto è intrinsecamente legato alle accuse concrete mosse nella comunicazione degli addebiti. Tale diritto non è riconosciuto nella fase di indagine, prima che la Commissione abbia formulato gli addebiti nei confronti delle parti.

    Il progetto di decisione

    In seguito alle dichiarazioni scritte e orali delle parti, la Commissione ha lasciato cadere gli addebiti mossi nei confronti di quattro destinatari della comunicazione degli addebiti.

    La durata dell'infrazione per quanto riguarda i petrolati è stata ridotta a sei anni rispetto al periodo indicato nella comunicazione degli addebiti; anche il numero di parti ritenute responsabili per l'infrazione relativa ai petrolati è stato ridotto e l'estensione geografica di tale infrazione per i petrolati è stata limitata alla sola Germania.

    A mio parere il progetto di decisione concerne unicamente addebiti rispetto ai quali alle parti è stata accordata la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista.

    Il 4 agosto 2008 i legali di H&R e Tudapetrol mi hanno scritto sollevando obiezioni circa la riservatezza del testo del progetto di decisione, contestando cioè la scelta della DG Concorrenza quanto alle modalità di trattamento dei dati sul fatturato. Il 2 settembre 2008 ho risposto fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle intenzioni della Commissione in proposito e dichiarando che, a mio parere, la proposta di utilizzare la media delle cifre dei fatturati realizzati nell'arco di un triennio rappresentava la soluzione a qualsiasi problema di riservatezza. Dopo aver ricevuto la mia lettera di risposta, le parti hanno deciso di lasciar cadere le loro obiezioni.

    Reputo che nel presente caso il diritto al contraddittorio sia stato rispettato per tutti i partecipanti al procedimento.

    Bruxelles, 23 settembre 2008.

    Karen WILLIAMS


    Top