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Document 52009AP0254

    Quadro comunitario per la sicurezza nucleare * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

    GU C 184E del 8.7.2010, p. 216–231 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 184/216


    Mercoledì 22 aprile 2009
    Quadro comunitario per la sicurezza nucleare *

    P6_TA(2009)0254

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

    2010/C 184 E/59

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0790),

    visti gli articoli 31 e 32 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0026/2009),

    visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

    visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0236/2009),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom e a garantire che le disposizioni di legge previste dal trattato Euratom per l'adozione della presente proposta siano state rispettate, in particolare, la consultazione del gruppo di esperti a norma dell'articolo 31 del trattato Euratom;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di direttiva

    Considerando 6

    (6)

    Ogni Stato membro è libero di stabilire il proprio mix energetico tuttavia, dopo un periodo di riflessione, l'interesse per la costruzione di nuovi impianti è aumentato e alcuni Stati membri hanno deciso di rilasciare licenze per questi impianti. Inoltre, nei prossimi anni dovrebbero pervenire, dai titolari di licenze, richieste di estensione della durata di vita degli impianti nucleari .

    (6)

    Ogni Stato membro è libero di stabilire il proprio mix energetico.

    Emendamento 2

    Proposta di direttiva

    Considerando 7

    (7)

    A tal fine, occorre elaborare buone pratiche per guidare le autorità di regolamentazione nelle loro decisioni sull'estensione della durata di vita degli impianti nucleari.

    (7)

    La sicurezza nucleare è una questione di interesse comunitario, che dovrebbe essere presa in considerazione nel caso di decisioni relative alla concessione di licenze per nuovi impianti e/o all'estensione del ciclo di vita di impianti nucleari. A tal fine, occorre elaborare buone prassi per guidare le autorità di regolamentazione e gli Stati membri in sede di decisione sulla concessione o meno di licenze per nuovi impianti nonché nelle loro decisioni sull'estensione della durata di vita degli impianti nucleari.

    Emendamento 3

    Proposta di direttiva

    Considerando 9

    (9)

    Il costante miglioramento della sicurezza nucleare presuppone che i sistemi di gestione istituiti e i titolari delle licenze garantiscano un elevato livello di sicurezza per la popolazione.

    (9)

    Il costante miglioramento della sicurezza nucleare presuppone che i sistemi di gestione istituiti e i titolari delle licenze nonché i gestori dei rifiuti garantiscano il massimo livello di sicurezza possibile per la popolazione.

    Emendamento 4

    Proposta di direttiva

    Considerando 10

    (10)

    I principi fondamentali e i requisiti fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) costituiscono un insieme di pratiche su cui si devono fondare i requisiti di sicurezza nazionale. Gli Stati membri hanno contribuito considerevolmente al miglioramento di questi principi fondamentali e requisiti.

    (10)

    I principi fondamentali , i requisiti e gli orientamenti fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) costituiscono un insieme di norme e di prassi su cui si devono fondare i requisiti di sicurezza nazionale. Gli Stati membri hanno contribuito considerevolmente al miglioramento di questi principi fondamentali , requisiti e orientamenti . Tali norme dovrebbero riflettere le migliori prassi internazionali in materia di obblighi di sicurezza e costituire pertanto una buona base per la normativa comunitaria. Esse non possono essere introdotte nel diritto comunitario facendo semplicemente riferimento nella presente direttiva alla raccolta di norme di sicurezza dell'IAEA n. SF-1 (2006). Dovrebbe pertanto essere aggiunto alla presente direttiva un allegato contenente i principi fondamentali di sicurezza.

    Emendamento 5

    Proposta di direttiva

    Considerando 13

    (13)

    La trasmissione, accurata e tempestiva, di informazioni al pubblico su questioni nucleari importanti dovrebbe fondarsi su un elevato livello di trasparenza su temi concernenti la sicurezza degli impianti nucleari.

    (13)

    La trasmissione, accurata e tempestiva, di informazioni ai lavoratori del settore nucleare e al pubblico su questioni nucleari importanti dovrebbe fondarsi su un elevato livello di trasparenza su temi concernenti la sicurezza degli impianti nucleari.

    Emendamento 6

    Proposta di direttiva

    Considerando 13 bis (nuovo)

     

    (13 bis)

    Per garantire l'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le necessarie misure per applicare gli obblighi sanciti dalle convenzioni internazionali che già prevedono le necessarie prescrizioni in ambito nazionale, internazionale o transfrontaliero, quale la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus, 25 giugno 1998) (1).

    Emendamento 7

    Proposta di direttiva

    Considerando 15

    (15)

    Per garantire l' attuazione effettiva delle prescrizioni di sicurezza per gli impianti nucleari, gli Stati membri devono istituire autorità di regolamentazione sotto forma di autorità indipendenti. È opportuno fornire alle autorità di regolamentazione le competenze e le risorse adeguate per espletare i propri compiti.

    (15)

    Per garantire l'effettiva regolamentazione degli impianti nucleari, gli Stati membri devono istituire autorità di regolamentazione sotto forma di autorità indipendenti da interessi che possano indebitamente condizionare le decisioni relative a questioni di sicurezza nucleare . È opportuno fornire alle autorità di regolamentazione le competenze e le risorse adeguate per espletare i propri compiti.

    Emendamento 8

    Proposta di direttiva

    Considerando 19

    (19)

    Le autorità di regolamentazione responsabili della sicurezza degli impianti nucleari negli Stati membri dovrebbero cooperare principalmente mediante il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei residui che ha elaborato dieci principi per la regolamentazione della sicurezza nucleare. Il Gruppo europeo deve contribuire al quadro per la sicurezza nucleare al fine di migliorarlo costantemente,

    (19)

    Le autorità di regolamentazione responsabili della supervisione degli impianti nucleari negli Stati membri dovrebbero cooperare principalmente mediante il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei residui . Il Gruppo ad alto livello ha elaborato dieci principi per la regolamentazione della sicurezza nucleare che sono importanti ai fini della presente direttiva . Il Gruppo europeo deve contribuire al quadro per la sicurezza nucleare al fine di migliorarlo costantemente,

    Emendamento 9

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 – paragrafo 1

    1.   La presente direttiva mira a conseguire, mantenere e migliorare costantemente la sicurezza nucleare nella Comunità e rafforzare il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione.

    1.   La direttiva mira a istituire un quadro regolamentare comunitario in materia di sicurezza nucleare nell'Unione europea. Essa pone le fondamenta per disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza nucleare negli Stati membri e mira a conseguire, mantenere e migliorare costantemente la sicurezza nucleare nella Comunità e rafforzare il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione.

    Emendamento 11

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 – paragrafo 2

    2.   Si applica alla progettazione, la scelta del sito, la costruzione, la manutenzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari, attività che impongono di tenere conto della sicurezza a norma del quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro interessato.

    2.   Si applica alla progettazione, la scelta del sito, la costruzione, la manutenzione, la messa in funzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e alle attività svolte dai subappaltatori impiegati dagli operatori , attività che impongono di tenere conto della sicurezza a norma del quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro interessato.

    Emendamento 12

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 – punto 1

    (1)

    «impianto nucleare», un impianto di produzione di combustibile nucleare, un reattore di ricerca (comprendente le strutture subcritiche e critiche), una centrale nucleare, una struttura per lo stoccaggio del combustibile esaurito, un impianto di arricchimento o di ritrattamento;

    (1)

    «impianto nucleare», un impianto di produzione di combustibile nucleare, un reattore di ricerca (comprendente le strutture subcritiche e critiche), una centrale nucleare, una struttura per lo stoccaggio del combustibile esaurito e dei residui radioattivi , un impianto di arricchimento o di ritrattamento , comprese le installazioni per la manipolazione e il trattamento delle sostanze radioattive generate durante il funzionamento di un impianto ;

    Emendamento 13

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 – punto 3

    (3)

    « materiale radioattivo », qualsiasi materiale che contiene uno o più radionuclidi, la cui attività e concentrazione non possono essere trascurate ai fini della radioprotezione;

    (3)

    « sostanza radioattiva », qualsiasi materiale che contiene uno o più radionuclidi, la cui attività e concentrazione non possono essere trascurate ai fini della radioprotezione;

    Emendamento 14

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 – punto 8

    (8)

    «autorità di regolamentazione», uno o più organismi autorizzati dallo Stato membro a concedere licenze in quello Stato membro e sovrintendere alla scelta del sito, alla progettazione, alla costruzione, alla messa in funzione, all'esercizio e alla disattivazione di impianti nucleari ;

    (8)

    «autorità di regolamentazione», un'autorità o un sistema di autorità designati da uno Stato membro e investiti dell'autorità giuridica di condurre il processo regolamentare, compresa la questione delle autorizzazioni, e pertanto la regolamentazione della sicurezza nucleare, della sicurezza radiologica, la sicurezza dei rifiuti radioattivi e la sicurezza dei trasporti ;

    Emendamento 15

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 – punto 9

    (9)

    «licenza», qualsiasi autorizzazione che l'autorità di regolamentazione rilascia al richiedente e che gli conferisce la responsabilità in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio o disattivazione di un impianto nucleare;

    (9)

    «licenza», qualsiasi autorizzazione che un governo o un'autorità nazionale approvata da tale governo rilascia al richiedente e che gli conferisce la responsabilità in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio o disattivazione di un impianto nucleare;

    Emendamento 16

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 – punto 10

    (10)

    «reattori di potenza nuovi», i reattori di potenza cui viene rilasciata un'autorizzazione di esercizio dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    (10)

    «reattori di potenza nuovi», i reattori di potenza cui viene rilasciata un'autorizzazione di costruzione dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

    Emendamento 17

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 – titolo

    Responsabilità e quadro per la sicurezza degli impianti nucleari

    Quadro giuridico per la sicurezza degli impianti nucleari

    Emendamento 18

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 – paragrafo 1

    1.     La responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari, per la loro durata di vita, spetta al titolare della licenza sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione. Le misure di sicurezza e i controlli da realizzare in un impianto nucleare sono stabiliti solo dall'autorità di regolamentazione e realizzati dal titolare della licenza.

    Al titolare di una licenza incombe la responsabilità primaria per la sicurezza per l'intera durata di vita degli impianti nucleari fino a quando non viene esonerato dal controllo di regolamentazione. Questa responsabilità del titolare di una licenza non può essere delegata.

    soppresso

    Emendamento 19

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 – paragrafo 2

    2.    Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo e regolamentare che disciplina la sicurezza degli impianti nucleari. Tale quadro comprende prescrizioni di sicurezza nazionali, un sistema di concessione di licenze e di controllo degli impianti nucleari e il divieto di esercizio senza una licenza ed un sistema di supervisione regolamentare che prevede anche le misure di esecuzione necessarie.

    1.    Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo e regolamentare , basato sulle buone prassi comunitarie e internazionali disponibili, che disciplina la sicurezza degli impianti nucleari. Tale quadro comprende prescrizioni di sicurezza nazionali, un sistema di concessione di licenze e di controllo degli impianti nucleari e il divieto di esercizio senza una licenza ed un sistema di supervisione regolamentare , attraverso la sospensione, la modifica o la revoca delle licenze, che prevede anche le misure di esecuzione necessarie.

    Emendamento 20

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis.     Gli Stati membri provvedono a introdurre una normativa che preveda il ritiro della licenza di esercizio di un impianto nucleare in caso di gravi violazioni delle condizioni di una licenza.

    Emendamento 21

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

     

    2 ter.     Gli Stati membri garantiscono che tutte le organizzazioni impegnate in attività direttamente correlate agli impianti nucleari definiscano politiche atte a dare priorità alla sicurezza nucleare.

    Emendamento 22

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

     

    2 quater.     Gli Stati membri assicurano che almeno ogni dieci anni l'autorità di regolamentazione sia oggetto, insieme al sistema nazionale di regolamentazione, di una valutazione inter pares internazionale finalizzata al costante miglioramento dell'infrastruttura di regolamentazione.

    Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati della valutazione internazionale inter pares.

    Emendamento 23

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

     

    2 quinquies.     Gli Stati membri possono imporre misure di sicurezza più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva.

    Emendamento 24

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – titolo

    Autorità di regolamentazione

    Designazione e responsabilità delle autorità di regolamentazione

    Emendamento 25

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

     

    -1.     Gli Stati membri designano un organismo nazionale di regolamentazione incaricato della regolamentazione, supervisione e valutazione della sicurezza degli impianti nucleari.

    Emendamento 26

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 1

    1.   Gli Stati membri provvedono a che l' autorità di regolamentazione sia effettivamente indipendente da tutte le organizzazioni il cui compito è promuovere, gestire impianti nucleari o pubblicizzarne i benefici per la società e libero da qualsiasi influenza che possa incidere sulla sicurezza.

    1.   Gli Stati membri garantiscono l'effettiva indipendenza dell' autoritàdi regolamentazione. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva:

    a)

    l'autorità di regolamentazione sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e, in particolare, dalle organizzazioni il cui compito è promuovere, gestire impianti nucleari o pubblicizzarne i benefici per la società , e libero da qualsiasi influenza che possa incidere sulla sicurezza;

    b)

    il personale dell'autorità di regolamentazione e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non accettino né ricevano istruzioni da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati, nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione.

    Tale requisito lascia impregiudicata la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali.

    Emendamento 27

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 2

    2.    L' autorità di regolamentazione è dotata di poteri, competenze e risorse umane e finanziarie adeguati per l'espletamento delle responsabilità ad essa assegnate. Sorveglia e regolamenta la sicurezza nucleare degli impianti nucleari e assicura l'effettiva attuazione delle prescrizioni , condizioni e regolamentazioni di sicurezza.

    2.    Gli Stati membri assicurano che l' autorità di regolamentazione disponga di poteri, competenze e risorse umane e finanziarie adeguati per l'espletamento delle responsabilità ad essa assegnate. L'organismo di regolamentazione sorveglia e regolamenta la sicurezza nucleare degli impianti nucleari e assicura il rispetto delle prescrizioni di sicurezza e delle condizioni per la concessione delle licenze applicabili .

    Emendamento 28

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 3

    3.     L'autorità di regolamentazione concede licenze e controlla l'applicazione della regolamentazione in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio o disattivazione degli impianti nucleari.

    soppresso

    Emendamento 29

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

     

    3 bis.     Gli Stati membri assicurano che l'organismo di regolamentazione effettui valutazioni, investigazioni e controlli in materia di sicurezza nucleare e che, laddove necessario, svolga azioni di attuazione presso impianti nucleari nel corso del loro intero ciclo di vita, anche durante la disattivazione.

    Emendamento 30

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

     

    3 ter.     Gli Stati membri assicurano che l'organismo di regolamentazione sia abilitato a ordinare la sospensione del funzionamento di qualsiasi impianto nucleare nei casi in cui la sicurezza non sia garantita.

    Emendamento 31

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 4

    4.     Le autorità di regolamentazione garantiscono che i titolari delle licenze dispongano del personale adeguato in termini numerici e di qualifiche.

    soppresso

    Emendamento 32

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 5

    5.     Almeno ogni dieci anni l'autorità di regolamentazione si sottopone, insieme al sistema nazionale di regolamentazione, ad una valutazione inter pares internazionale finalizzata al costante miglioramento dell'infrastruttura di regolamentazione.

    soppresso

    Emendamento 33

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

     

    5 bis.     Le autorità di regolamentazione degli Stati membri si scambiano le migliori prassi normative e sviluppano una visione comune dei requisiti internazionalmente riconosciuti in materia di sicurezza nucleare.

    Emendamento 34

    Proposta di direttiva

    Articolo 5

    Gli Stati membri informano il pubblico sulle procedure e i risultati delle attività di sorveglianza sulla sicurezza nucleare. Garantiscono inoltre che le autorità di regolamentazione informino in modo adeguato il pubblico nei settori di loro competenza. L'accesso alle informazioni sarà garantito, conformemente alle prescrizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.

    Gli Stati membri informano il pubblico e la Commissione sulle procedure e i risultati delle attività di sorveglianza sulla sicurezza nucleare e informano immediatamente il pubblico in caso di incidenti . Garantiscono inoltre che le autorità di regolamentazione informino in modo adeguato il pubblico nei settori di loro competenza. L'accesso alle informazioni sarà garantito, conformemente alle prescrizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.

    Emendamento 35

    Proposta di direttiva

    Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

    1.   Gli Stati membri rispettano i principi fondamentali dell'AIEA (Principi fondamentali dell'AIEA: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1 (2006)). Osservano inoltre le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare (IAEA INFCIRC 449 del 5 luglio 1994) .

    1.    In materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, esercizio e disattivazione di un impianto nucleare, gli Stati membri applicano le parti dei principi fondamentali dell'AIEA (Principi fondamentali dell'AIEA: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1 (2006)) che sono pertinenti ai fini della creazione di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare, come precisato nell'allegato . Essi applicano inoltre le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare  (2) .

    Emendamento 36

    Proposta di direttiva

    Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

    Assicurano in particolare che i principi applicabili stabiliti nei principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA siano attuati per garantire un elevato livello di sicurezza negli impianti nucleari; questi comprendono dispositivi efficaci contro i potenziali rischi radiologici, la prevenzione e la reazione in caso di incidenti radiologici, la gestione del problema dell'invecchiamento, la gestione a lungo termine di tutti i materiali radioattivi prodotti e l'informazione della popolazione e delle autorità degli Stati vicini.

    soppresso

    Emendamento 37

    Proposta di direttiva

    Articolo 6 – paragrafo 2

    2.   Inoltre, per quanto concerne la sicurezza dei nuovi reattori nucleari, gli Stati membri mirano a elaborare ulteriori prescrizioni di sicurezza, conformemente al principio del costante miglioramento della sicurezza, sulla base dei livelli di sicurezza elaborati dalla WENRA e in stretta collaborazione con il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti.

    2.    Ai fini della concessione della licenza di costruzione per nuovi reattori nucleari, gli Stati membri mirano a elaborare ulteriori prescrizioni di sicurezza, che riflettano il costante miglioramento dell'esperienza operativa dei reattori esistenti, la comprensione maturata dalle analisi per impianti operativi, delle metodologie e della tecnologia di punta e i risultati della ricerca in materia di sicurezza .

    Emendamento 38

    Proposta di direttiva

    Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis.     La Commissione garantisce che tutti i paesi terzi che intendono aderire o stanno negoziando la loro adesione all'Unione europea rispettino, quanto meno, le norme previste dalla presente direttiva e i principi enunciati nell'allegato, come previsto dalla AIEA.

    Emendamento 39

    Proposta di direttiva

    Articolo 7 – titolo

    Obblighi dei titolari delle licenze

    Responsabilità dei titolari delle licenze

    Emendamento 40

    Proposta di direttiva

    Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)

     

    -1.     Gli Stati membri assicurano che la responsabilità primaria per la sicurezza di un impianto nucleare durante tutto il suo ciclo di vita ricada sul titolare della licenza. Tale responsabilità non può essere delegata.

    Emendamento 41

    Proposta di direttiva

    Articolo 7 – paragrafo 1

    1.   I titolari delle licenze progettano, costruiscono, operano e disattivano i loro impianti nucleari conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6 , paragrafi 1 e 2 .

    1.    Gli Stati membri garantiscono che i titolari delle licenze siano responsabili della progettazione, della costruzione, dell'esercizio e della disattivazione dei loro impianti nucleari conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6.

    Emendamento 42

    Proposta di direttiva

    Articolo 7 – paragrafo 2

    2.    I titolari delle licenze istituiscono e attuano sistemi di gestione che sono regolarmente verificati dall'autorità di regolamentazione.

    2.    Gli Stati membri assicurano che i titolari delle licenze istituiscano e attuino sistemi di gestione che sono regolarmente verificati dall'autorità di regolamentazione.

    Emendamento 44

    Proposta di direttiva

    Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

     

    3 bis.     Gli Stati membri garantiscono che l'idoneità e le qualifiche del personale dei titolari della licenze siano periodicamente valutate dall'autorità di regolamentazione, quale requisito per garantire la sicurezza nucleare, sulla base di una relazione presentata dai titolari delle licenze in merito alla valutazione delle questioni di lavoro, quali salute, sicurezza e cultura della sicurezza, qualifiche e formazione, numero di dipendenti e ricorso a subappaltatori.

    Emendamento 45

    Proposta di direttiva

    Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

     

    3 ter.     Ogni tre anni le autorità di regolamentazione competenti presentano alla Commissione e alle parti sociali europee una relazione sulla sicurezza nucleare e sulla cultura della sicurezza. La Commissione, in consultazione con le parti sociali europee, può proporre miglioramenti ai fini della sicurezza nucleare, tra cui il massimo livello possibile di tutela della salute nell'Unione europea.

    Emendamento 46

    Proposta di direttiva

    Articolo 8 – paragrafo 1

    1.     Le azioni di valutazione, investigazione, controllo e, laddove necessario, attuazione in materia di sicurezza nucleare sono realizzate dall'autorità di regolamentazione per l'intera durata di vita degli impianti, anche nel corso della fase di disattivazione.

    soppresso

    Emendamento 47

    Proposta di direttiva

    Articolo 8 – paragrafo 2

    2.     L'autorità di regolamentazione ha facoltà di ritirare la licenza di esercizio in caso di violazioni, serie o ripetute, della sicurezza nell'impianto nucleare.

    soppresso

    Emendamento 48

    Proposta di direttiva

    Articolo 8 – paragrafo 3

    3.     L'autorità di regolamentazione ha facoltà di ordinare la sospensione dell'esercizio di un impianto nucleare se ritiene che la sicurezza non sia pienamente garantita.

    soppresso

    Emendamento 49

    Proposta di direttiva

    Articolo 9

    Gli Stati membri, separatamente e nell'ambito della cooperazione transnazionale, garantiscono adeguate opportunità di istruzione e formazione per la formazione teorica e pratica continua in materia di sicurezza nucleare.

    Onde costituire risorse umane adeguate a livello nazionale e preservare le conoscenze nel settore nucleare, gli Stati membri garantiscono adeguate opportunità di istruzione e formazione per la formazione teorica e pratica di base e continua in materia di sicurezza nucleare, ivi compresi i programmi di scambio, e, ove necessario, nell'ambito della cooperazione transnazionale.

    Emendamento 50

    Proposta di direttiva

    Articolo 10

    Articolo 10

    Priorità alla sicurezza

    Gli Stati membri possono imporre misure di sicurezza più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva.

    soppresso

    Emendamento 51

    Proposta di direttiva

    Articolo 11

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva [entro tre anni dall'entrata in vigore] e, successivamente, ogni tre anni . Sulla base della prima relazione, la Commissione presenta una relazione al Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva, corredata se del caso, da proposte legislative.

    Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all' attuazione della presente direttiva nello stesso momento e con la stessa frequenza delle loro relazioni nazionali per le riunioni di verifica della Convenzione per la sicurezza nucleare . Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva, corredata se del caso, da proposte legislative.

    Emendamento 52

    Proposta di direttiva

    Articolo 12 – paragrafo 1

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dalla data di cui all'articolo 13]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva .

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dalla data di cui all'articolo 13]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Emendamento 53

    Proposta di direttiva

    Allegato (nuovo)

     

    Allegato

    OBIETTIVO DI SICUREZZA

    L'obiettivo fondamentale di sicurezza consiste nel tutelare i lavoratori e la popolazione dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti che possono essere causati dagli impianti nucleari.

    1.

    Onde garantire la tutela dei lavoratori e della popolazione, l'esercizio degli impianti nucleari è inteso a conseguire le più rigorose norme di sicurezza ragionevolmente conseguibili tenendo conto di fattori economici e sociali.

    Oltre alle disposizioni in materia di protezione della salute di cui alla direttiva 96/29/Euratom (norme fondamentali Euratom), sono adottate le seguenti misure:

    riduzione del rischio di eventi suscettibili di provocare una perdita di controllo del cuore di un reattore nucleare, una reazione nucleare a catena, una sorgente radioattiva e

    attenuazione degli effetti di simili eventualità, ove dovessero verificarsi.

    2.

    Si tiene conto dell'obiettivo fondamentale di sicurezza per tutti gli impianti nucleari e per tutte le fasi del ciclo di funzionamento di un impianto nucleare.

    PRINCIPI DI SICUREZZA

    Principio 1:     Responsabilità per la sicurezza

    Ciascuno Stato membro assicura che la responsabilità primaria della sicurezza di un impianto nucleare competa al titolare della relativa autorizzazione ed effettua gli opportuni interventi affinché ogni titolare di autorizzazione si assuma le proprie responsabilità.

    Ciascuno Stato membro garantisce che il titolare della licenza abbia adottato disposizioni al fine di:

    creare e mantenere le necessarie competenze;

    fornire una formazione e informazioni adeguate;

    istituire procedure e disposizioni miranti al mantenimento della sicurezza in qualsiasi condizione;

    verificare l'idoneità della progettazione e l'adeguatezza della qualità degli impianti nucleari;

    garantire il controllo in condizioni di sicurezza di tutto il materiale radioattivo utilizzato, prodotto o immagazzinato;

    garantire il controllo in condizioni di sicurezza di tutti i rifiuti radioattivi prodotti;

    per espletare la responsabilità per la sicurezza di un impianto nucleare.

    Le suddette responsabilità sono espletate conformemente agli obiettivi e ai requisiti di sicurezza applicabili, stabiliti o approvati dall'autorità di regolamentazione e il loro espletamento è garantito mediante l'attuazione di un sistema di gestione.

    Principio 2:     Capacità di direzione e gestione per la sicurezza

    Devono essere stabilite e mantenute capacità di direzione e di gestione efficaci presso tutte le organizzazioni che si occupano di sicurezza nucleare.

    2.1.

    Deve essere dimostrata una capacità di direzione per le questioni di sicurezza ai massimi livelli di un'organizzazione. È posto in essere e mantenuto un efficace sistema di gestione, che integri tutti gli elementi della gestione affinché le prescrizioni di sicurezza siano stabilite e applicate in modo coerente con altre prescrizioni, tra cui quelle relative alle prestazioni umane e alla qualità e alla sicurezza, e affinché le altre prescrizioni o esigenze non compromettano la sicurezza.

    Il sistema di gestione assicura inoltre la promozione di una cultura della sicurezza, la valutazione regolare del livello di sicurezza e l'applicazione degli insegnamenti tratti dall'esperienza.

    2.2.

    È integrata nel sistema di gestione una cultura della sicurezza che regoli le attitudini e i comportamenti in materia di sicurezza di tutti gli organismi e i soggetti interessati. La cultura della sicurezza comprende:

    un impegno individuale e collettivo alla sicurezza da parte dei dirigenti, dei quadri e del personale a tutti i livelli;

    la responsabilità delle organizzazioni e dei singoli a tutti i livelli per quanto riguarda la sicurezza;

    misure atte a favorire un atteggiamento critico e la volontà di apprendere e a scoraggiare il lassismo in materia di sicurezza.

    2.3.

    Il sistema di gestione riconosce l'insieme delle interazioni tra gli individui a tutti i livelli con la tecnologia e le organizzazioni. Per evitare errori umani e organizzativi significativi in materia di sicurezza, si tiene conto dei fattori umani e si favoriscono comportamenti corretti e buone prassi.

    Principio 3:     Valutazione della sicurezza

    Sono effettuate valutazioni esaustive e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e della messa in funzione di un impianto nucleare e per tutto il ciclo del suo funzionamento. È adottato un approccio graduale che tenga conto dell'entità dei potenziali rischi derivanti dagli impianti nucleari.

    3.1.

    L'autorità di regolamentazione esige una valutazione della sicurezza nucleare per tutti gli impianti nucleari che sia coerente con un approccio graduale. La valutazione della sicurezza prevede l'analisi sistematica del normale funzionamento e dei relativi effetti, del modo in cui possono verificarsi avarie e delle loro conseguenze. Essa riguarda le necessarie misure di sicurezza per controllare i rischi, mentre le caratteristiche di progettazione e il dispositivo di sicurezza sono valutati per accertare che assolvono le funzioni di sicurezza previste. Qualora, ai fini della sicurezza, siano richieste misure di controllo o interventi da parte dell'operatore, viene effettuata una valutazione preliminare della sicurezza per dimostrare la validità e l'affidabilità delle disposizioni adottate. Il rilascio di un'autorizzazione per un impianto nucleare è subordinato alla capacità di uno Stato membro di dimostrare all'autorità di regolamentazione l'adeguatezza delle misure di sicurezza proposte dal titolare di una licenza.

    3.2.

    La prevista valutazione della sicurezza è ripetuta, in tutto o in parte a seconda dei casi, in un secondo tempo durante l'esercizio dell'impianto, per tener conto delle nuove condizioni (quali l'applicazione di nuove norme o innovazioni scientifiche e tecnologiche), dei riscontri derivanti dall'esperienza di esercizio, delle modifiche e degli effetti dell'obsolescenza. Per le operazioni che si protraggono per lunghi periodi di tempo, le valutazioni sono riesaminate e ripetute in base alle necessità. Tali operazioni possono continuare soltanto se i suddetti riesami dimostrano che le misure di sicurezza restano adeguate.

    3.3.

    Nell'ambito della necessaria valutazione della sicurezza, sono individuati e analizzati i fattori precursori di eventuali incidenti (eventi scatenanti in grado di creare le condizioni favorevoli al verificarsi di un incidente) e sono adottate le misure intese ad evitarli.

    3.4.

    Onde rafforzare ulteriormente la sicurezza, sono messi a punto procedimenti per il riscontro e l'analisi dell'esperienza di esercizio nei propri impianti e in quelli di altri, tra cui gli eventi scatenanti, i fattori precursori di incidenti, gli episodi di sfiorato incidente e azioni non autorizzate, affinché sia possibile trarre e condividere i debiti insegnamenti e adottare le misure del caso.

    Principio 4:     Ottimizzazione della sicurezza

    Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti nucleari siano ottimizzati in modo tale da garantire il massimo livello di sicurezza ragionevolmente conseguibile senza ostacolarne indebitamente l'esercizio.

    4.1.

    L'ottimizzazione della sicurezza impone di giudicare l'importanza relativa di diversi fattori, tra cui:

    la probabilità del verificarsi di eventi prevedibili e le relative conseguenze;

    l'entità e la distribuzione delle dosi di radiazione ricevute;

    fattori economici, sociali e ambientali derivanti dai rischi da radiazioni;

    L'ottimizzazione della protezione implica altresì l'impiego di prassi corrette e di buon senso, nei limiti del possibile, nello svolgimento delle attività quotidiane.

    Principio 5:     Prevenzione e attenuazione

    Gli Stati membri assicurano che siano compiuti tutti gli sforzi concreti per prevenire i guasti e gli incidenti nucleari nei propri impianti nucleari e attenuarne le conseguenze.

    5.1.

    Ciascuno Stato membro provvede affinché i titolari delle licenze compiano tutti gli sforzi concreti:

    per prevenire il verificarsi di anomalie o guasti tali da comportare una perdita di controllo;

    per prevenire l'aggravamento di eventuali anomalie o guasti del genere che si verificano; e

    per attenuare le eventuali conseguenze nocive di un incidente;

    mettendo a punto una difesa in profondità.

    5.2.

    L'attuazione del concetto di difesa in profondità garantisce che nessun errore tecnico, umano od organizzativo possa comportare effetti nocivi e riduce a un livello molto basso la probabilità di una concomitanza di avarie tale da comportare effetti nocivi importanti.

    5.3.

    L'attuazione della difesa in profondità consiste nel combinare diversi livelli consecutivi e indipendenti di protezione che dovrebbero andare in avaria contemporaneamente prima che siano causati effetti nocivi ai lavoratori o alla popolazione. I livelli della difesa in profondità includono:

    un'appropriata scelta del sito;

    un'idonea progettazione dell'impianto nucleare, che consiste in:

    un'elevata qualità della progettazione e della costruzione;

    un'elevata affidabilità dei componenti e delle apparecchiature;

    sistemi di controllo, limitazione e protezione nonché funzioni di sorveglianza;

    un'idonea organizzazione con:

    un sistema di gestione efficace, caratterizzato da un forte impegno per la cultura della sicurezza da parte della dirigenza;

    procedure e prassi operative esaustive;

    procedure esaustive di gestione degli incidenti;

    capacità di gestione delle emergenze.

    Principio 6:     Preparazione e risposta alle emergenze

    Gli Stati membri provvedono all'adozione di disposizioni ai fini della preparazione alle emergenze e alla capacità di reazione in caso di incidenti negli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 96/29/Euratom.


    (1)   GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1; GU L 164 del 16.6.2006, pag. 17 e regolamento (CE) n. 1367/2006, GU L 264 del 25.09.2006, pag. 13.

    (2)   GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20 e GU L 172 del 6.5.2004, pag. 7.


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