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Document 52008IP0475

Applicazione della legislazione sociale nel trasporto su strada Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sull'applicazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (2008/2062(INI))

GU C 9E del 15.1.2010, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 9/44


Giovedì 9 ottobre 2008
Applicazione della legislazione sociale nel trasporto su strada

P6_TA(2008)0475

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sull'applicazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (2008/2062(INI))

2010/C 9 E/08

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 maggio 2007 sulle conseguenze dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo d'applicazione della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (COM(2007)0266),

vista la 23a relazione della Commissione del 12 ottobre 2007 sull'applicazione nel biennio 2003-2004 del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (COM(2007)0622),

visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1),

vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (2),

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (3),

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (4),

vista la sentenza del 24 settembre 2004 nelle cause riunite C-184/02 e C-223/02, Regno di Spagna e Repubblica finlandese contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (5), con la quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che gli autotrasportatori autonomi non possono essere esclusi definitivamente dal campo di applicazione della direttiva 2002/15/CE,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Mantenere l'Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per il nostro continente — Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea» (6),

viste le lettere del presidente della commissione per l'occupazione e gli affari sociali indirizzate al Commissario Vladimir Spindla e al Vicepresidente della Commissione Jacques Barrot del 21 e 29 giugno 2007 e la risposta del Vicepresidente Barrot del 3 ottobre 2007,

vista la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro intitolata «Impatto della direttiva orario di lavoro sulle contrattazioni collettive nel settore dei trasporti su strada» (7),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0357/2008),

A.

considerando che taluni Stati membri non hanno trasmesso tempestivamente le informazioni necessarie sulle attività di ispezione e di controllo nel periodo 2003-2004, di cui al regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio sull'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e che di conseguenza la relazione della Commissione sull'applicazione di tale regolamento nel periodo citato (COM(2007)0622) è stata presentata con un anno e mezzo di ritardo,

B.

considerando che la media del numero di infrazioni constatate è rimasta stabile, mentre il numero globale delle contravvenzioni notificate in alcuni Stati membri è aumentato in misura notevole — sono aumentate in generale le infrazioni accertate alle disposizioni sui periodi di interruzione e riposo, mentre sono diminuite quelle relative ai periodi di guida,

C.

considerando che nella prossima relazione biennale dovranno figurare per la prima volta i dati relativi all'attuazione della direttiva 2002/15/CE,

D.

considerando che è nell'interesse generale che le norme in materia di orario di lavoro, tempi di guida e di riposo tanto per i lavoratori mobili quanto per gli autotrasportatori autonomi siano applicate correttamente,

E.

considerando che la direttiva 2002/15/CE mira a stabilire regole minime relative all'organizzazione dell'orario di lavoro per migliorare la tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto così come per migliorare la sicurezza stradale e riavvicinare le condizioni di concorrenza,

F.

considerando che la direttiva 2002/15/CE è entrata in vigore il 23 marzo 2002 e che gli Stati membri disponevano di un periodo di tre anni, conclusosi il 23 marzo 2005, per attuare le disposizioni in essa contenute, e che la maggioranza degli Stati membri non è riuscita ancora a concludere la trasposizione della direttiva in questo periodo di transizione di tre anni,

G.

considerando che, a due anni dalla fine del periodo di transizione previsto per la trasposizione della direttiva 2002/15/CE, alcuni Stati membri non hanno ancora trasposto tutte le sue disposizioni,

H.

considerando che gli autotrasportatori autonomi sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2002/15/CE, almeno fino al 23 marzo 2009,

I.

considerando che la relazione della Commissione sulle conseguenze dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della direttiva 2002/15/CE presenta i vantaggi e gli inconvenienti sia dell'inclusione che dell'esclusione di detta categoria, senza però giungere a conclusioni definitive,

J.

considerando che il Parlamento ha espresso in varie occasioni l'importanza di combattere la prassi irregolare dell'industria di classificare molti dipendenti come autotrasportatori autonomi fittizi,

K.

considerando l'importanza di eliminare le discrepanze tra gli Stati membri e di contribuire a garantire una concorrenza equa nel settore del trasporto su strada includendo gli autotrasportatori autonomi,

L.

considerando l'importanza di preservare la coerenza del campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativamente ai tempi di guida e di riposo, in cui non è riportata alcuna differenza tra categorie di conducenti,

M.

considerando che, qualora siano inclusi gli autotrasportatori autonomi, la limitazione dell'orario di lavoro per il settore dei trasporti su strada comporterebbe conseguenze positive molto più ampie per la sicurezza stradale,

N.

considerando che l'inclusione degli autotrasportatori autonomi non pregiudica la loro capacità ed esigenza di dedicarsi a mansioni amministrative o dirigenziali della propria impresa, dato che l'orario di lavoro ai sensi della direttiva 2002/15/CE si limita alle operazioni direttamente collegate al trasporto su strada,

O.

considerando che le parti sociali rappresentate nel Comitato economico e sociale europeo convengono ampliamente riguardo all'inclusione dei lavoratori autonomi, allo scopo di garantire la parità di trattamento di tutti i lavoratori del settore, evitare le distorsioni della concorrenza e promuovere migliori condizioni di lavoro,

P.

considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che l'articolo 71 del trattato CE costituisce una base giuridica sufficiente per l'applicazione della direttiva 2002/15/CE ai lavoratori autonomi, proprio perché contribuisce agli obiettivi di sicurezza stradale e di avvicinamento delle condizioni di concorrenza,

Q.

considerando che le summenzionate comunicazione e relazione della Commissione sulle conseguenze dell'esclusione dei conducenti autonomi dall'ambito della direttiva 2002/15/CE dimostrano che i ritardi in materia di trasposizione e applicazione della direttiva 2002/15/CE in alcuni Stati membri sono tuttora preoccupanti, così come per le altre normative in materia sociale nel settore del trasporto su strada,

R.

considerando che, sebbene alcuni Stati membri non abbiano ancora trasposto la direttiva 2002/15/CE, le relazioni biennali di applicazione dovrebbero essere presentate secondo il calendario previsto nella stessa direttiva;

1.

deplora le notevoli differenze che permangono nell'applicazione e nell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3820/85; constata che gli Stati membri devono adoperarsi maggiormente per garantire un'attuazione efficiente ed armonizzata delle migliorate disposizioni in materia sociale;

2.

manifesta la sua preoccupazione dovuta alle carenze e ai ritardi in materia di trasposizione e applicazione della direttiva 2002/15/CE in taluni Stati membri; invita questi ultimi a trasmettere tempestivamente chiarimenti e osservazioni sulle ragioni della mancata attuazione e sugli ostacoli che eventualmente restano da superare;

3.

precisa che la direttiva 2002/15/CE introduce prescrizioni minime e che la sua trasposizione non deve comportare un regresso del livello di protezione dei lavoratori o del rispetto di condizioni più favorevoli nei singoli Stati membri derivanti dalla legislazione del lavoro generale o da contratti collettivi;

4.

chiede gli Stati membri di accelerare il processo di trasposizione, nonché una maggiore attenzione relativamente all'entrata in vigore delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada che consenta di ottemperare correttamente all'interesse generale di garantire la sicurezza stradale dei cittadini e la salute e sicurezza dei conducenti e che fornisca un quadro chiaro di concorrenza leale;

5.

chiede alla Commissione di elaborare le relazioni di applicazione della direttiva 2002/15/CE, nel termine previsto di due anni, sebbene alcuni Stati membri tuttora non abbiano trasposto le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale;

6.

esprime la sua preoccupazione per l'elevato numero di infrazioni, soprattutto nel settore del trasporto di passeggeri, e auspica che gli Stati membri migliorino la rispettiva esecuzione della normativa; invita gli Stati membri a incrementare le iniziative comuni per promuovere lo scambio di informazioni e di personale nonché controlli armonizzati;

7.

chiede alla Commissione di agire con la massima determinazione di fronte alle infrazioni del diritto comunitario in materia sociale nel settore del trasporto su strada commesse dagli Stati membri, di introdurre misure coercitive da applicare in caso di violazione di tali disposizioni, di adottare un approccio preventivo e, qualora opportuno, di seguire la via giurisdizionale, allo scopo di garantire un rigoroso rispetto della legislazione comunitaria;

8.

invita la Commissione, nell'ambito della procedura di comitatologia prevista dal regolamento (CE) n. 561/2006, a presentare per l'ottobre 2008 orientamenti relativi alla definizione e classificazione uniforme delle infrazioni;

9.

chiede alla Commissione di dare una priorità adeguata alla dimensione sociale della sicurezza stradale e della salute dei conducenti e degli altri utenti della strada rispetto a qualsiasi altra considerazione nel redigere la sua valutazione ufficiale d'impatto al fine di presentare una proposta legislativa che modifichi la direttiva 2002/15/CE come previsto all'articolo 2, paragrafo 1 della stessa;

10.

chiede alla Commissione di tenere conto, nella valutazione ufficiale d'impatto, delle difficili condizioni di lavoro degli autotrasportatori che viaggiano in Europa, riconducibili all'inadeguatezza dell'accesso ad aree di sosta adatte benché l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 561/2006 riconosca implicitamente l'importanza di predisporre un numero sufficiente di punti di sosta sicuri e custoditi per gli autotrasportatori professionisti sulla rete autostradale dell'Unione; invita quindi la Commissione a dare seguito al progetto pilota sui parcheggi sicuri e custoditi lanciato dal Parlamento europeo, tenendo conto delle misure suggerite dal Comitato economico e sociale europeo nel parere «La politica europea di sicurezza stradale e i conducenti professionisti — Parcheggi sicuri e custoditi» (8);

11.

chiede alla Commissione di ultimare rapidamente lo studio d'impatto, che servirà da punto di partenza per decidere le eventuali azioni da intraprendere relativamente all'esclusione dei lavoratori autonomi dall'ambito di applicazione della direttiva 2002/15/CE;

12.

chiede alla Commissione di tenere in considerazione, nella sua summenzionata valutazione ufficiale d'impatto, l'opinione generale del settore dei trasporti in merito alla possibilità di includere gli autotrasportatori autonomi e ritiene che sarebbe estremamente difficile riconoscere legalmente la figura del lavoratore autonomo fittizio e di perseguirla, senza dimenticare i problemi di carattere pratico e burocratico che dovrebbero essere risolti per avere la garanzia che non si faccia un ricorso massiccio a suddetta figura per svincolarsi dai limiti previsti per l'orario di lavoro;

13.

chiede alla Commissione di presentare con sufficiente anticipo le iniziative pertinenti affinché la direttiva 2002/15/CE nella sua interezza, con tutti i suoi elementi, possa entrare pienamente in vigore il 23 marzo 2009 affinché il suo ambito di applicazione sia esteso per includere i lavoratori autonomi;

14.

esorta la Commissione a garantire la tempestiva conclusione delle valutazioni d'impatto, affinché sia possibile condurre senza indugio un'analisi obiettiva delle eventuali modifiche da prendere in considerazione;

15.

invita la Commissione a riesaminare le procedure di controllo del traffico in ogni Stato membro e a presentare al Parlamento una relazione al riguardo; invita la Commissione, qualora vengano individuate procedure di controllo che limitano la libera circolazione di beni o persone, a rivedere la normativa esistente e a proporre modifiche per garantire procedure uniformi di controllo del traffico;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire con maggiore celerità le informazioni raccolte e le relazioni di attuazione elaborate sulla base di tali dati, affinché sia possibile procedere senza ulteriori ritardi agli adeguamenti normativi che si renderanno necessari a seguito dell'analisi dell'attuazione;

17.

ritiene che i dati sulle contravvenzioni confermino una volta di più il suo parere circa l'urgenza di adeguamenti normativi; esprime pertanto il suo convincimento che con l'entrata in vigore, nel maggio 2006, della direttiva 2006/22/CE e, nell'aprile 2007, del regolamento (CE) n. 561/2006, l'esecuzione in futuro della normativa sarà più rigorosa e uniforme;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.


(1)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

(2)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

(3)  GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1.

(4)  GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35.

(5)  Racc. I-7789.

(6)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 89.

(7)  http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0704039s/tn0704039s.pdf.

(8)  GU C 175 del 27.7.2007, pag. 88.


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