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Document 52008AE1515

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui contenuti creativi online nel mercato unico COM(2007) 836 def.

    GU C 77 del 31.3.2009, p. 63–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 77/63


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui contenuti creativi online nel mercato unico

    COM(2007) 836 def.

    (2009/C 77/16)

    La Commissione europea, in data 3 gennaio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui contenuti creativi online nel mercato unico

    La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 16 luglio 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore RETUREAU.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 18 settembre 2008, nel corso della 447a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 115 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1   Diritti dei consumatori

    1.1.1

    Il CESE è sostenitore di una tutela dei consumatori di alto livello e, in questo contesto, attende con interesse l'elaborazione della guida per consumatori ed utilizzatori dei servizi della società dell'informazione.

    1.1.2

    A parere del CESE in questa guida dovrebbero figurare almeno i punti seguenti:

    neutralità della rete, per rafforzare la possibilità di scelta dei consumatori,

    garanzia di una protezione adeguata dei dati personali ed elevato livello di sicurezza dell'ambiente elettronico,

    incentivazione alla creazione di norme di tipo volontario e di marchi di fiducia per il commercio elettronico,

    applicabilità dei diritti dei consumatori all'ambiente digitale, specificando i diritti di accesso, il servizio universale e la tutela nei confronti di pratiche commerciali sleali,

    definizione di parametri di qualità dei servizi online,

    istituzione di un formulario europeo online, semplice, per la denuncia di attività fraudolente,

    meccanismi alternativi (extragiudiziali) di risoluzione delle controversie online.

    1.2   Interoperabilità

    1.2.1

    Il CESE sottolinea che l'interoperabilità costituisce un fattore economico centrale e constata che per facilitarla sono di importanza fondamentale gli standard aperti, che contribuiscono inoltre alla sicurezza e all'affidabilità.

    1.2.2

    La non interoperabilità limita i cittadini europei nel loro accesso ad attrezzature, servizi e contenuti, li obbliga a pagare prezzi più elevati per le attrezzature, riducendone allo stesso tempo la gamma, e li costringe a utilizzare «passerelle digitali», dato che certe parti interessate approfittano di differenze tecniche non necessarie per creare mercati monopolistici.

    1.2.3

    L'idea dei sistemi di gestione dei diritti digitali (DRM (1)) eurocompatibili sembra al Comitato una falsa buona idea, che pone più problemi di quanti non ne risolva e che potrebbe escludere certi creatori di contenuti dalla diffusione online; inoltre il mercato dei contenuti è mondiale, come dimostrano i blocchi di zona che limitano la libertà degli utilizzatori.

    1.3

    Il CESE ritiene che l'imposizione fiscale più o meno anarchica di tutti i tipi di supporti digitali o di supporti di memoria, oltretutto fortemente variabile da paese a paese, conduca a distorsioni importanti del mercato.

    1.4

    Le misure penali e le procedure d'eccezione previste nel progetto di legge «Olivennes» in Francia vanno ben oltre le domande dell'OMC contenute nell'accordo firmato nel 1994 a Marrakech. Come segnalato dalla Corte di giustizia nella sentenza Pro Musicae, nella scelta dei mezzi da utilizzare per far rispettare il diritto d'autore si deve ottemperare al principio di proporzionalità e si tratta di trovare un equilibrio soddisfacente tra i diritti di libertà e gli interessi in questione.

    1.5

    Per tale ragione il CESE attende con interesse la raccomandazione che la Commissione ha in programma di elaborare sui contenuti creativi online, in modo da pronunciarsi concretamente sulla trasparenza (etichettatura) e su nuove forme di istituzione e di gestione dei diritti digitali su scala europea, sull'incentivazione e sul contributo a regimi innovativi per la diffusione dei contenuti creativi online e sulla ricerca degli strumenti efficaci per porre termine alla copia illegale a fini commerciali e a qualsiasi altra forma di pirateria a danno dei creatori di contenuti.

    2.   Proposta della Commissione

    2.1

    Gli aspetti più rilevanti della comunicazione e delle domande della Commissione riguardano:

    la regolazione e l'armonizzazione di un mercato europeo dei contenuti creativi online,

    un diritto d'autore e dei diritti connessi europei; licenze multiterritoriali; una migliore protezione dei diritti relativi alla proprietà letteraria e artistica,

    dei sistemi di DRM europei, in funzione dei supporti, e interoperabili, in particolare sui contenuti online,

    la garanzia della sicurezza delle comunicazioni e dei regolamenti finanziari, lotta contro la pirateria e le frodi, allo scopo di rafforzare la fiducia nell'economia digitale e permettere lo sviluppo dei servizi online,

    le questioni riguardanti la copia privata, che saranno sicuramente il problema maggiore da affrontare e che sono al centro di numerose polemiche in Europa, dato che i vari membri dell'Unione europea sono ben lungi dall'avere una legislazione armonizzata in materia.

    2.2

    Secondo il documento di lavoro di 41 pagine dei servizi della Commissione, pubblicato separatamente dalla comunicazione e solo in inglese (2), visti il carattere transfrontaliero delle comunicazioni online e i nuovi modelli commerciali richiesti dalle nuove tecnologie, le politiche dell'Unione dovrebbero puntare alla promozione e alla diffusione rapida di questi nuovi modelli per diffondere online i contenuti e i saperi. I contenuti creativi distribuiti online sono dei contenuti e dei servizi come i media audiovisivi online (film, televisione, musica, radio), i giochi online, le pubblicazioni online, i contenuti didattici online, i contenuti generati dagli utilizzatori (reti sociali, blog, ecc.)

    2.3

    Il primo obiettivo, già dichiarato in i2010 (3), è quello di istituire uno spazio unico europeo dell'informazione. I problemi riscontrati persistono, mentre le piattaforme tecnologiche di diffusione si diversificano e si estendono.

    2.4

    Per quanto concerne il problema della fiducia nell'economia digitale, una questione ricorrente è quella dell'interoperabilità tra i materiali, i servizi e le piattaforme. Taluni ritengono che la criminalizzazione della condivisione di file peer to peer (P2P) o bit torrent e i regimi draconiani dei diritti di proprietà intellettuale non creino un clima di fiducia, tanto più che con l'esplosione dei contenuti creati dagli utilizzatori, che aggiunge una nuova dimensione al loro ruolo nell'economia digitale, sorge una serie di sfide nei confronti delle politiche pubbliche, in molti campi, quali la fiducia e la sicurezza.

    2.5

    L'uso dei sistemi di DRM è aspramente criticato dalle organizzazioni dei consumatori. Essi comportano anche rischi per la protezione dei dati e non sono facili da gestire per gli utilizzatori. Taluni rappresentanti dell'industria però li difendono e sostengono che i problemi di interoperabilità provengono dai fabbricanti dei materiali e dagli sviluppatori di software.

    2.6

    Sul mercato mondiale, gli operatori dei mercati nazionali devono far fronte alla diversità delle lingue e alla dimensione ridotta di certi mercati oltre che alla diversità delle regole nazionali riguardanti le licenze. Gli ISP (Internet service provider — fornitori d'accesso Internet) sono favorevoli alle licenze e ai regolamenti multiterritoriali, ma questo non è un approccio favorito in altri settori dell'industria. Le licenze nazionali permetterebbero una migliore remunerazione degli autori; nondimeno un numero elevato di istituzioni di riscossione dei diritti opera in più paesi. Inoltre, le organizzazioni musicali e gli operatori mobili vogliono una semplificazione delle procedure per la riscossione dei diritti.

    2.7

    Gli ISP criticano anche la diversità dei regimi di riscossione e degli importi dei diritti per la copia privata, sempre più pesanti e complessi e contestano la loro utilità rispetto all'uso dei sistemi di DRM.

    2.8

    L'assenza di disponibilità di contenuti per la distribuzione online e la frammentazione del mercato, nonché la diversità dei contratti conclusi per diverse forme di sfruttamento rendono marginale la messa online rapida delle creazioni e costituiscono un grave freno allo sviluppo dei servizi.

    2.9

    Il documento di lavoro della Commissione rispecchia i risultati di due consultazioni e mostra la varietà di posizioni dei diversi interessi in causa. La Commissione vorrebbe comunque avanzare sul terreno (contestato) delle licenze multiterritoriali e di un diritto d'autore europeo, della generalizzazione di sistemi di DRM interoperabili in particolare, e assistere alla creazione di un vero mercato europeo che integri la diversità delle culture.

    2.10

    L'obiettivo è quello di fare in modo che il mercato europeo dei contenuti online (musica film, giochi ecc.) si quadruplichi da qui al 2010, passando dagli 1,8 miliardi di euro di fatturato nel 2005 a 8,3 miliardi.

    3.   Osservazioni

    3.1

    Il CESE è pienamente cosciente del fatto che Internet permette di raccogliere o distribuire sotto forma digitale beni e servizi secondo metodi che violano il diritto di proprietà immateriale degli autori e dei distributori di contenuti creativi online, consente violazioni della sfera privata oppure nuove forme di frode contro le imprese e i privati.

    3.2

    Le creazioni più soggette alla messa in circolazione illegale sono i brani musicali contemporanei e, sempre di più, le opere audiovisive, oltre ai software di ogni genere. Il fenomeno ha assunto enormi dimensioni durante il periodo in cui non è stato presentato dai distributori nessun modello commerciale che tenesse conto delle nuove possibilità di violazione dei diritti di proprietà immateriali. Sarebbe stata inoltre necessaria un'iniziativa educativa sull'uso da parte degli adolescenti di Internet, iniziativa che, però, nessuna istituzione ha preso e i progressi in questo campo sono assolutamente insufficienti.

    3.3

    Le prime reazioni sono state talvolta estreme, ma alcune volte lassiste, anche se più raramente. I distributori hanno istituito dei dispositivi contro la copia (i cosiddetti sistemi di DRM) insieme con la richiesta di compensazioni finanziarie per i titolari dei diritti e di misure penali estremamente dissuasive, ma in pratica inapplicabili, tenuto conto delle dimensioni della frode, salvo nei casi di contraffazioni massicce provenienti in massima parte dall'Est europeo e dall'Asia. Alcune persone sono state colte in flagrante per servire d'esempio dissuasivo, senza però poter misurare la portata reale dell'effetto dissuasivo in mancanza di inchieste indipendenti e di cifre realistiche sugli importi delle perdite causate dalle contraffazioni.

    3.4

    Il CESE dichiara tuttavia una certa sorpresa dinanzi alla proposta della Commissione di creare dei sistemi di DRM europei e interoperabili sui contenuti diffusi online. Per quanto riguarda la musica, infatti, sono già accessibili milioni di titoli su siti commerciali senza sistemi di DRM; la tendenza è alla loro scomparsa progressiva. Le aziende di distribuzione sono sul punto di sviluppare possibilità d'ascolto diretto senza registrazione o abbonamento speciale che permettono di scaricare un certo numero di brani e prevedono la gratuità ma con pubblicità «obbligatoria», ecc.

    3.5

    Le protezioni materiali su supporti mobili, ovvero terminali, sono ormai viste più come ostacoli all'uso corretto (fair use) che come protezioni efficaci contro i pirati; esse possono condurre anche a un'integrazione verticale (siti, codifica proprietaria con una perdita di qualità più o meno grande, lettori dedicati: sistemi di distribuzione Apple con codice AAC e lettore iPod o iPhone) che costituisce un sistema anticoncorrenziale. Una protezione frequente, in particolare per i software o i giochi, ovvero certe pubblicazioni online, è fondata su una chiave digitale di sblocco dell'accesso, inviata all'acquirente dopo che questi ha regolato il suo acquisto unitario o il suo abbonamento per una certa durata: si tratta di un sistema abbastanza efficace e già molto diffuso.

    3.6

    I sistemi di DRM digitali integrati interoperabili appaiono al CESE sistemi superati nella pratica; sarebbe forse preferibile osservare bene gli sviluppi nei diversi settori del mercato dei contenuti online, che sembrano andare in una direzione favorevole alla protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, sulla base in particolare di codici di condotta appropriati e di modelli commerciali realistici  (4), piuttosto che cristallizzare con un'iniziativa europea una situazione transitoria e in rapida evoluzione.

    3.7

    In ordine al diritto d'autore e ai diritti connessi, gli accordi e le convenzioni internazionali esistenti costituiscono una base giuridica in linea di principio comune sia per gli Stati membri che nelle relazioni con i paesi terzi. In pratica, però, sussistono delle differenze, malgrado il diritto comunitario. Inoltre, la proposta di un diritto d'autore europeo per il mercato interno renderebbe automatica la protezione in tutti i paesi membri nel momento in cui tali diritti sono riconosciuti in uno di essi e garantirebbe una protezione uniforme.

    3.8

    Nell'era di Internet e della società della conoscenza è indispensabile trovare un equilibrio effettivo tra l'interesse generale e gli interessi privati. Gli autori e i distributori devono avere una remunerazione equa. I lettori o ascoltatori e utilizzatori devono poter usare ragionevolmente i contenuti legalmente acquisiti, in una cornice privata, in quadro pubblico o nell'insegnamento impartito ai diversi livelli degli istituti d'istruzione.

    3.9

    È giocoforza prendere atto dell'esistenza di un diritto penale rigoroso, a tutela del diritto d'autore, che prevede nei confronti dei privati che non ne fanno commercio delle sanzioni esorbitanti in diversi paesi, mentre d'altro canto i diritti d'uso e di copia privati sono stati ridotti; per contro i metodi polizieschi imposti ai fornitori dell'accesso Internet, che possono rivelarsi utili per la lotta antiterroristica, sembrano sproporzionati e capaci di violare il diritto all'intimità in un quadro giudiziario unilateralmente favorevole ai distributori. È possibile che tale tipo di legislazione sia alla fine rimessa in questione davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che si occupa del rispetto della vita privata. La Corte di Lussemburgo, per parte sua, si appella al rispetto dei principi di proporzionalità e alla ricerca di un equilibrio tra i diversi diritti contrapposti (sentenza Pro Musicae).

    3.10

    Inoltre, alcuni paesi, spesso gli stessi, impongono una tassa su tutti i tipi di supporto digitale, considerandoli come strumenti di pirateria a prescindere dall'uso cui sono destinati. Sebbene tale imposta sia spesso qualificata come «tassa per copia privata» essa genera in effetti redditi considerevoli la cui ripartizione è talvolta lungi dall'essere trasparente. Questo approccio che assimila le copie private di ogni tipo o di «uso corretto» a una violazione dei diritti d'autore e connessi è particolarmente insopportabile per gli utilizzatori onesti delle TIC, vale a dire la grande maggioranza, e per le imprese che li utilizzano ad altri fini che la copia dei brani musicali o di giochi. Per lo meno tali prelievi dovrebbero essere moderati e proporzionali al costo effettivo dello stoccaggio delle unità digitali (percentuale del prezzo di vendita del supporto diviso per la capacità in numero totale di GB, per esempio, perché si constatano distorsioni considerevoli a seconda dei supporti).

    3.11

    I diritti delle diverse parti devono essere rispettati, ma rispettando anche le direttive in vigore e il principio di proporzionalità, come la Corte di giustizia ha chiaramente affermato nella sua sentenza Pro Musicae (5).

    4.   Osservazioni complementari del CESE

    4.1

    Il Comitato condivide la posizione secondo cui l'interoperabilità, indispensabile alla libera concorrenza, può essere raggiunta solo quando il consumatore può utilizzare il dispositivo di sua scelta per leggere le sue opere. L'unica soluzione a questo problema è che le opere siano codificate in standard aperti, accessibili a tutti. Ebbene, qualsiasi sistema di DRM proibisce in modo prestabilito la lettura di un'opera a qualsiasi dispositivo, materiale o software che non sia stato esplicitamente autorizzato dall'editore del sistema di DRM. Per definizione i sistemi di DRM si basano sulla segretezza dei loro formati chiusi, le cui specifiche tecniche non sono accessibili al pubblico. Per i sistemi non autorizzati e non certificati dall'editore del DRM non vi è alcuna possibilità di entrare in concorrenza. D'altronde a tutt'oggi non esiste alcun sistema di DRM che si basi su standard aperti. Questa soluzione comporterebbe l'istituzione di sistemi di licenze incrociate e certi creatori di contenuti potrebbero ritrovarsi esclusi dal mercato perché, per esempio, non utilizzano i sistemi di DRM. Tutto un settore della creazione digitale, che comprende gli istituti scientifici e i centri di ricerca, le università, il software libero, le creazioni sotto licenze alternative, potrebbe essere escluso dal mercato, che non ammetterebbe che contenuti commerciali, fatto che è incompatibile con la società dell'informazione e della conoscenza alla cui testa l'Europa si vuole collocare.

    4.2

    Nessuna di queste ipotesi è soddisfacente, per esempio per l'importazione delle opere e dei contenuti provenienti da paesi terzi verso l'Europa e per l'esportazione al di fuori del nostro continente. Il software o i software DRM europei dovrebbero allora essere compatibili con quelli dei mercati esterni, spesso molto più dinamici in materia audiovisiva. I sistemi di DRM costituiscono una porta aperta agli atteggiamenti anticoncorrenziali e ai tentativi d'integrazione verticale nel settore multimediale. Il caso di iTunes di Apple che utilizza un sistema di DRM e una codifica proprietaria, che obbliga in pratica a utilizzare un lettore di tipo iPod o iPhone, illustra tale problema.

    4.3

    Svelando solo le interfacce applicative di programmazione (API — application programmer's interface) d'un software DRM e non l'intero programma sorgente, cosa che potrebbe rappresentare una tentazione molto forte per taluni fornitori, si correrà sempre il rischio di non permettere una reale interoperabilità.

    4.4

    I pirati riescono ad aggirare o riprodurre molto rapidamente l'equivalente di qualsiasi sistema di protezione, al punto che i fornitori di contenuti non hanno più fiducia nei sistemi di DRM e sono alla ricerca di nuovi modelli commerciali di diffusione, come l'abbonamento forfettario, l'ascolto libero, ma subordinando la possibilità di scaricare l'opera al pagamento, l'inclusione della pubblicità, ecc. Bisognerebbe dar fiducia al mercato piuttosto che legiferare nella fretta e nella confusione, come nel caso francese, in cui i testi normativi si susseguono e danno luogo a una giurisprudenza contraddittoria. La pressione delle lobby delle major (cinque grandi case dominano il settore dei brani musicali, sei o sette quello dell'audiovisivo) fino ad ora è stata determinante per indurre certi paesi all'abbandono del diritto alla copia privata ed alla criminalizzazione dello scambio di file tra privati. L'ultimo progetto di legge francese si incammina su questa strada senza uscita della repressione esagerata.

    4.5

    Come il Comitato ha sostenuto in pareri anteriori, il diritto penale dovrebbe applicarsi solo alle contraffazioni a scopo commerciale (produzione e distribuzione, talvolta da parte di organizzazioni criminali); in taluni paesi membri è molto facile, anche su mercati aperti, ottenere software o registrazioni musicali e audiovisive contraffatte; esiste una produzione europea di prodotti contraffatti, ma il grosso delle copie viene dall'Asia. È questo fenomeno massiccio di contraffazione a scopi commerciali che bisognerebbe prendere di mira e sanzionare in via prioritaria, oltre a sviluppare una cooperazione di polizia e giudiziaria per smantellare le reti criminali internazionali.

    4.6

    Rispetto agli scambi, soprattutto tra adolescenti, vanno sviluppate l'informazione sul fatto che gli autori e produttori devono avere una remunerazione equa per il loro lavoro (soprattutto gli autori che spesso ricevono solo una porzione infima dei diritti percepiti) e l'educazione civica.

    4.7

    Non tutti gli scambi di file massicci sono necessariamente scambi di file protetti da diritti immateriali pecuniari. Si può trattare di scambi e pubblicazioni gratuite di contenuti diversi (risultati di esperimenti e lavori scientifici, opere soggette a licenze non restrittive in materia di copia o diffusione).

    4.8

    Tuttavia, è tutta la rete che, secondo il progetto di legge all'esame in Francia, deve essere oggetto di una sorveglianza e prevedere la conservazione nel lungo periodo dei dati personali degli utilizzatori di Internet. I dati dovrebbero essere accessibili ai rappresentanti delle major, mentre, se un tale sistema fosse istituito, sole autorità pubbliche munite di un mandato giudiziario dovrebbero potere accedere a tali dati.

    4.9

    Il diritto di copia privata diventa un'eccezione, sottoposta a forti restrizioni, nei «contratti» elaborati dai fornitori dei contenuti, in termini di difficile comprensione e che sono in contraddizione con acquisti decisi sul momento, che costituiscono la forma più frequente di acquisto da parte dei consumatori.

    4.10

    Se gli autori e i distributori professionali sono in pratica i soli a beneficiare di una tale protezione eccessiva da parte della legge, i produttori individuali di contenuti, oppure gli artisti ancora sconosciuti al grande pubblico, gli utilizzatori di licenze alternative (GPl — General Public license — licenza pubblica generica e LPGL Lesser general public license — licenza pubblica generica attenuata, le licenze creative commons, ecc. — una cinquantina di tipi, all'incirca) per parte loro non sono oggetto di alcuna protezione specifica, benché tali licenze siano rette dal diritto d'autore e non siano obbligatoriamente gratuite. Essi dovranno passare preliminarmente davanti a un giudice per depositare una denuncia per contraffazione, fatto che creerebbe una profonda disuguaglianza davanti alla legge tra grandi diffusori transnazionali e piccole imprese o privati.

    4.11

    In effetti, il Comitato reputa che la legislazione debba assicurare l'elemento fondamentale della protezione dei consumatori in buona fede e la giusta remunerazione degli autori per il loro lavoro.

    4.12

    Le disposizioni restrittive dell'uso di una licenza legalmente acquisita e l'accesso ai dati personali da parte dei rappresentanti delle major sono in contrasto con gli obiettivi perseguiti, perché i contraffattori commerciali saranno capaci di superare tutti gli ostacoli tecnici e nascondere le loro tracce sulla rete e di fatto saranno accessibili al controllo soltanto gli scambi legali o illegali di dati effettuati da utilizzatori senza scopi commerciali, anche se un numero elevato di questi scambi sono illegali e devono essere combattuti con mezzi appropriati al loro carattere di massa. Alcune condanne «esemplari» e la pubblicità che se ne fa per scoraggiare certi utilizzatori non basteranno a risolvere il problema, perché le probabilità di essere presi sono minime e non preoccuperanno, per esempio, degli adolescenti che non sono consapevoli dei pregiudizi che arrecano ai loro autori preferiti.

    4.13

    La conservazione dei dati personali di tutti gli utilizzatori di Internet da parte degli ISP per un lungo periodo costituisce di per sé una grave intrusione nella vita privata; è assolutamente necessaria per far rispettare il diritto d'autore e i diritti connessi, o non sarà piuttosto sproporzionata rispetto allo scopo da raggiungere? Si tratta di diritti così assoluti da esigere un'offesa permanente alla vita privata di tutti gli utilizzatori di Internet?

    4.14

    La conservazione di questi dati può eventualmente servire alla lotta contro il terrorismo, ma in ogni caso gli utilizzatori della rete devono beneficiare delle garanzie legali per la riservatezza delle loro connessioni, che possono tuttavia essere rimosse per un interesse generale predominante, da parte di un'autorità pubblica munita di un mandato regolare e con un obiettivo limitato dai termini del mandato giudiziario.

    4.15

    Taluni impieghi dei dati possono essere autorizzati in modo generale, a fini di conoscenza e d'analisi, a certe condizioni, in particolare di anonimizzazione dei dati. Per contro bisognerebbe proibire l'incrocio dei file nominativi, la raccolta dei dati nominativi al fine di costruire dei profili per scopi di efficacia pubblicitaria e la loro conservazione e il loro incrocio con l'elenco delle parole-chiave utilizzate nei motori di ricerca e altre pratiche già in uso, a vantaggio segnatamente delle major e di altre grandi società, pratiche che ledono anche il diritto all'intimità dei cittadini.

    4.16

    In molti paesi si prelevano tasse su tutti i supporti informatici, fissi o mobili, a beneficio esclusivo dei titolari di diritti (soprattutto sui contenuti audiovisivi), anche su supporti non destinati a questo impiego; questo sistema considera tutti gli utilizzatori di un qualunque supporto digitale come potenziali pirati. Talune categorie di utilizzatori dovrebbero essere esentate da tale tassazione, in particolare le imprese. Per contro, i fornitori d'accesso Internet a banda larga che hanno sviluppato le loro reti sulla base dell'uso illegale che se ne poteva fare in certi casi, potrebbero essere tassati ad un aliquota abbastanza bassa, ma legata all'intensità del traffico tra privati, in modo da contribuire agli organismi di riscossione dei diritti d'autore e alla promozione dei nuovi contenuti, ma gli stati non dovrebbero incamerare tutte o una parte di tali tasse, al di là delle spese di riscossione e di ridistribuzione.

    4.17

    Dovrebbero essere seguiti gli esempi di gestione dei diritti offerti dai paesi scandinavi, in particolare dalla Svezia, piuttosto che le normative e i progetti successivi francesi che sono squilibrati e poco convincenti per quanto riguarda gli aiuti ai giovani creatori di contenuti e alle piccole e medie imprese.

    4.18

    Dopo un periodo di garanzia di diritti esclusivi per una durata ragionevole, potrebbe subentrare un sistema globale come in Svezia.

    4.19

    Nel corso dell'esame della proposta di direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (PI-PLA proprietà industriale, proprietà letteraria e artistica e altri diritti connessi, diritti ad hoc riconosciuti e protetti nell'Unione), il CESE invocava già un'impostazione ferma ma misurata della lotta contro la contraffazione a fini commerciali.

    4.20

    L'OMC dal canto suo metteva in guardia, nell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (ADPIC), contro eventuali abusi da parte dei titolari di diritti, che potrebbero limitare la concorrenza o non essere conformi all'interesse generale.

    4.21

    «Obiettivi: La protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi» (Accordo ADPIC, articolo 7).

    4.22

    «Principi: […] 2. Misure appropriate, purché siano compatibili con le disposizioni del presente accordo, possono essere necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia» (Accordo ADPIC, articolo 8, paragrafo 2).

    4.23

    Le osservazioni del CESE che precedono, già espresse nel suo parere del 29 ottobre 2003 (6) in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, «sono in particolare conformi agli obiettivi dell'accordo ADPIC dell'OMC (cfr. articolo 7) e ai suoi principi (cfr. articolo 8, paragrafo 2) che dovrebbero figurare nei considerando della direttiva, in quanto le sanzioni eventuali non possono essere del tutto separate dal diritto materiale, né ignorare i possibili abusi di diritto da parte dei titolari di diritti di PI-PLA» (7).

    Bruxelles, 18 settembre 2008.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Dimitris DIMITRIADIS


    (1)  Digital Rights Management — Gestione dei diritti digitali (espressione «politicamente corretta» per designare: dispositivi di software o tecniche che impediscono la copia).

    (2)  COM(2007) 836 def., Bruxelles 3 gennaio 2008, SEC(2007) 1710 Commission Staff working Document.

    (3)  i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione (COM(2005) 229 def.).

    (4)  Vendere la musica in Internet allo stesso prezzo dei CD venduti nei negozi costituisce una rendita eccessiva per i distributori e ciò non incoraggia la ricerca di modelli realistici che tengano conto del prezzo di costo reale e di un utile commerciale non sproporzionato.

    (5)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 gennaio 2008.

    Causa C-275/06

    Domanda di pronuncia pregiudiziale

    … la Corte (Grande Sezione) dichiara:

    «La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità».

    (6)  GU C 32 del 5.2.2004, pag. 15.

    (7)  L'«accordo ADPIC», che costituisce l'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1), è intitolato Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Nella parte III Tutela dei diritti di proprietà intellettuale figura l'articolo 41, paragrafo 1, che disone: «I membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso».


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