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Document 52008AE0999

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente COM(2008) 61 def. — 2008/0025 (COD)

GU C 224 del 30.8.2008, p. 115–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/115


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente

COM(2008) 61 def. — 2008/0025 (COD)

(2008/C 224/26)

Il Consiglio, in data 6 marzo 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 maggio 2008, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice unica LE NOUAIL MARLIÈRE.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 29 maggio 2008, nel corso della 445a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 80 voti favorevoli, 1 voto contrario e nessuna astensione.

1.   Conclusioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia l'iniziativa, approva la proposta in esame e raccomanda alla Commissione europea di aggiungervi un riferimento esplicito al fatto che essa si impegna a informare immediatamente il comitato del programma e il Parlamento europeo delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, modificato della decisione n. 1720/2006/CE.

2.   Semplificazione delle procedure in materia di attribuzione delle sovvenzioni previste da diversi programmi pluriennali

2.1

La proposta in esame rientra tra le quattro proposte volte a rendere più flessibili le modalità in materia di attribuzione delle sovvenzioni di importo non elevato che erano state stabilite per quattro programmi pluriennali relativi al periodo 2007-2013, e più precisamente:

il programma «Gioventù in azione»,

il programma «Cultura»,

il programma «Europa per i cittadini» e

il programma d'azione integrato in esame, nel campo dell'apprendimento permanente.

2.2

Secondo le modalità in materia di comitatologia di cui all'articolo 202 del Trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito denominato «Trattato CE»), il Consiglio conferisce alla Commissione, assistita da un comitato di programma composto esclusivamente da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, talune competenze di esecuzione delle norme che stabilisce in codecisione con il Parlamento europeo; dal canto suo, quest'ultimo è consultato in merito all'attuazione di tali atti legislativi adottati in codecisione. La Commissione constata però che, al momento di negoziare i quattro programmi, l'intenzione del legislatore era quella di sottoporre alla procedura di comitatologia (procedura di gestione con voto a maggioranza qualificata) solo le decisioni sull'attribuzione di sovvenzioni di importo elevato (superiore a 1 mio EUR per i progetti e le reti multilaterali) o che comportassero scelte politicamente delicate (cooperazione politica e innovazione).

2.3

La Commissione si era impegnata a informare senza indugio il comitato del programma e il Parlamento riguardo a tutte le decisioni di selezione che non sarebbero state sottoposte alla procedura di gestione. Tale accordo interistituzionale era stato oggetto di una dichiarazione della Commissione indirizzata al Consiglio e al Parlamento.

2.4

La volontà del legislatore non è stata poi recepita correttamente nella decisione n. 1720/2006/CE, da cui risulta che tutte le decisioni per la selezione e l'attribuzione delle sovvenzioni di importo non elevato sottostanno ormai alla procedura di consultazione prevista in materia di comitatologia.

2.5

La procedura di consultazione del comitato del programma e del Parlamento consiste nel sottoporre all'esame di detto comitato le decisioni riguardo alla selezione e nel tener conto dei suoi pareri, per poi informarne il Parlamento che deve notificare alla Commissione il proprio accordo. Questa procedura di consultazione e di scambio di risposte scritte produce gravi ritardi nell'attribuzione delle sovvenzioni e rischia di pregiudicare numerosi progetti e di ridurre notevolmente l'efficacia dei programmi annuali.

2.6

Finora sono stati raggiunti di volta in volta degli accordi ad hoc tra la Commissione, il comitato del programma e il Parlamento onde accelerare l'esame delle decisioni riguardo alla selezione da parte della Commissione ai fini dell'attribuzione delle sovvenzioni.

2.7

La Commissione ritiene tuttavia che non si possa continuare con queste soluzioni temporanee e propone di modificare le modalità adottate al momento di introdurre i programmi. Si tratterebbe di eliminare l'obbligo di sottoporre alla procedura di consultazione le decisioni per l'attribuzione di sovvenzioni di importo non elevato e di permettere alla Commissione di decidere in merito a tali attribuzioni senza ricorrere a un comitato, sostituendo la procedura attuale con una procedura di semplice informazione.

3.   Osservazioni di carattere generale

3.1

Le proposte formulate dovrebbero consentire di migliorare il funzionamento di quattro programmi pluriennali nel campo dell'istruzione, della gioventù e della cultura.

3.2

In alcuni precedenti pareri, il CESE aveva incoraggiato la Commissione a semplificare l'accesso ai programmi e alle sovvenzioni per gli organismi che presentano progetti e ad avere contatti più stretti con gli Stati membri in modo da incoraggiarli a consultare le organizzazioni pertinenti al momento della definizione degli orientamenti annuali, ad abbreviare i tempi di attribuzione delle sovvenzioni e a non ostacolare la realizzazione dei progetti, ad esempio con periodi di attesa talmente lunghi da rendere obsoleti gli studi di fattibilità condotti troppo tempo prima della realizzazione dei progetti.

4.   Osservazione di carattere particolare

In considerazione di quanto espresso ai punti 9, 11, 15 e 17 della relazione introduttiva alla decisione in esame, il CESE rileva che, in nome della trasparenza, della buona governance e dell'informazione del pubblico, è auspicabile che la Commissione dichiari ancora una volta il proprio impegno a informare immediatamente il comitato del programma e il Parlamento in merito alle decisioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, modificato della decisione n. 1720/2006/CE.

Il CESE raccomanda di modificare il nuovo articolo 9, paragrafo 1 bis, nel modo che segue: «(…) dette decisioni sono adottate senza l'assistenza di un comitato ed immediatamente trasmesse per informazione al comitato del programma e al Parlamento europeo».

Il CESE prende nota del fatto che la Commissione non propone questa integrazione perché ritiene che ciò modificherebbe la proposta in un senso non più perfettamente conforme alle modalità in materia di comitatologia di cui all'articolo 202 del Trattato CE, e che la relazione introduttiva alla decisione sia di per sé sufficiente ad esprimere il suo impegno al riguardo.

Bruxelles, 29 maggio 2008

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


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