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Document 52005XC1213(08)
Information on islands and isolated settlements excluded by Member States under Article 3(4) of the Landfill Directive
Informazioni relative alle isole e agli insediamenti isolati esonerati dagli Stati membri in forza dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle discariche
Informazioni relative alle isole e agli insediamenti isolati esonerati dagli Stati membri in forza dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle discariche
GU C 316 del 13.12.2005, p. 21–21
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
13.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 316/21 |
Informazioni relative alle isole e agli insediamenti isolati esonerati dagli Stati membri in forza dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle discariche
(2005/C 316/09)
L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle discariche statuisce che gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta gli articoli 6, lettera d), 7, punto i), 8, lettera a), punto iv); 10; 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c); 12, lettere a) e c); l'allegato I, punti 3 e 4; l'allegato II (ad eccezione del punto 3, livello 3, e del punto 4); l'allegato III, punti 3, 4 e 5, della direttiva in parte o in tutto non applicabili:
A) |
alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti dotate di una capacità complessiva non superiore a 15 000 tonnellate o con un flusso annuo non superiore a 1 000 tonnellate ubicate su isole, nel caso esse rappresentino l'unica discarica presente sul territorio e siano destinate unicamente allo smaltimento di rifiuti prodotti nella stessa isola. Una volta esaurita la capacità complessiva della discarica, qualsiasi nuova discarica impiantata sull'isola dovrà conformarsi ai requisiti previsti dalla direttiva; |
B) |
alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti ubicate presso insediamenti isolati, nel caso in cui la discarica sia destinata unicamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'insediamento isolato in questione. |
Gli Stati membri erano tenuti a notificare alla Commissione entro il 16 luglio 2003 l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati esonerati. La Commissione provvede alla pubblicazione dell'elenco suddetto.
A tutt'oggi la Commissione ha ricevuto gli elenchi inviati dalla Spagna e dalla Grecia. Per prendere visione degli elenchi delle isole e degli insediamenti isolati si consulti il sito:
http://europa.eu.int/comm/Ambiente/greenweek/index.htm