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Document 52004XC1120(03)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica di Corea

GU C 283 del 20.11.2004, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 283/6


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica di Corea

(2004/C 283/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 (1) (in appresso: «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica di Corea (in appresso: «il paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata l'11 ottobre 2004 dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di cavi d'acciaio.

2.   Prodotto

I prodotti che secondo la denuncia sarebbero oggetto di dumping sono i cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, muniti o no di accessori, originari della Repubblica di Corea (di seguito: il prodotto in esame), attualmente dichiarati nei codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99. Tali codici NC vengono forniti esclusivamente a titolo informativo.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di dumping relativa alla Repubblica di Corea è basata sul confronto tra il valore normale, stabilito in base ai prezzi praticati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione quando esso è venduto alla Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica di Corea sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

Viene inoltre asserito che i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato hanno avuto, fra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con conseguenti notevoli effetti negativi sulla situazione finanziaria di tale industria.

5.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta è destinata a stabilire se il prodotto in questione originario della Repubblica di Corea sia oggetto di dumping e se tale dumping sia fonte di pregiudizio.

a)   Campionamento

Tenuto conto del numero apparentemente considerevole di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori/esportatori nella Repubblica di Corea

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

eventuale intenzione dell'impresa di richiedere un margine individuale (2) (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori),

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione,

i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al punto 7 del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

il numero totale di dipendenti,

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Repubblica di Corea nel periodo tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

Considerato il numero elevato di produttori comunitari che hanno aderito alla denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex e nome del responsabile da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in questione,

il valore in euro delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004,

le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società ad essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per le parti interessate.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica di Corea inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

In ogni caso, tutte le parti sono invitate a contattare via fax la Commissione quanto prima, e comunque entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, per verificare se il loro nome compaia o no nella denuncia e, eventualmente, per chiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova a sostegno. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping denunciate e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in questione. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine per la richiesta di un questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse nel campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii)   Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i), punti ii) e punti iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o numero di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (+32 2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

8.   Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, i margini individuali possono essere chiesti dalle società non inserite nel campione.

(3)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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