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Document 52002AE0694

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati" (COM(2001) 425 def. — 2001/0173 (COD))

GU C 221 del 17.9.2002, p. 114–120 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002AE0694

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati" (COM(2001) 425 def. — 2001/0173 (COD))

Gazzetta ufficiale n. C 221 del 17/09/2002 pag. 0114 - 0120


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati"

(COM(2001) 425 def. - 2001/0173 (COD))

(2002/C 221/22)

Il Consiglio, in data 2 ottobre 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della Relatrice Thomas, in data 6 maggio 2002.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 30 maggio 2002, nel corso della 391a sessione plenaria, con 53 voti favorevoli, 40 voti contrari e 4 astensioni il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta della Commissione mira a definire un quadro che garantisca procedure perfezionate, armonizzate, uniformi e trasparenti per la valutazione della sicurezza degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati (OGM). Gli obiettivi principali della proposta sono i seguenti: a) tutelare la salute umana e degli animali, b) stabilire procedure comunitarie per la regolamentazione riguardante gli alimenti ed i mangimi geneticamente modificati e c) fissare norme per l'etichettatura degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati in modo da garantire al consumatore una vera scelta.

1.2. La proposta della Commissione riguarda gli alimenti ed i mangimi che sono organismi geneticamente modificati, che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati, e quelli che sono prodotti a partire da organismi geneticamente modificati o che contengono ingredienti derivanti da tali organismi (artt. 3 e 16). La proposta di regolamento riguarda i prodotti ottenuti "a partire da un OGM", vale a dire quelli in cui una parte del prodotto finale è stata ottenuta dal materiale originale geneticamente modificato. Non rientrano nel campo di applicazione della direttiva i prodotti ottenuti con l'aiuto di un organismo geneticamente modificato, ma per i quali nessun materiale derivato da tale organismo è presente nel prodotto finale, e che vengono denominati prodotti ottenuti "con un OGM". Questa situazione è conforme alle attuali disposizioni del regolamento sui nuovi prodotti alimentari.

1.3. La proposta prevede la possibilità di presentare una sola richiesta per ottenere sia l'autorizzazione all'emissione deliberata di un OGM nell'ambiente, sia l'autorizzazione all'utilizzo di tale OGM negli alimenti o nei mangimi.

1.4. Le disposizioni riguardanti l'attuale procedura di autorizzazione per gli alimenti geneticamente modificati sono contenute nel Regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(1). I mangimi contenenti OGM sono stati finora approvati in conformità alla Direttiva 90/220/CEE(2). Non esiste una procedura di autorizzazione relativa ai mangimi geneticamente modificati.

1.5. L'autorizzazione concessa conformemente alla procedura stabilita è valida in tutta la Comunità per 10 anni, ed è rinnovabile.

2. Etichettatura

2.1. La proposta estende le norme attuali in materia di etichettatura a tutti gli alimenti geneticamente modificati, a prescindere dall'individuabilità di DNA o proteine. Tutti i prodotti alimentari e mangimi che sono soggetti ad autorizzazione in base alla regolamentazione proposta saranno sottoposti all'obbligo dell'etichettatura; dovrà pertanto essere etichettata una serie di alimenti per i quali attualmente non si esige l'etichettatura, come gli oli altamente raffinati provenienti da colture geneticamente modificate. Analogamente, sarebbero etichettati diversi mangimi attualmente non sottoposti a obbligo di etichettatura.

3. Attuazione

3.1. Tracce minime di materiale geneticamente modificato possono essere presenti negli alimenti e nei mangimi tradizionali per via di contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili. In tali casi, l'alimento o mangime non è soggetto all'obbligo di etichettatura previsto dalla proposta di regolamento. Si propone pertanto di stabilire una soglia dell'1 % per le tracce minime di materiale geneticamente modificato. L'alimento o il mangime contenente un quantitativo inferiore alla soglia non sarebbe soggetto all'obbligo di etichettatura.

3.2. Coloro che richiedono l'autorizzazione devono presentare un metodo per la rilevazione, la campionatura e l'individuazione della modificazione allo scopo di garantire l'applicabilità delle norme.

3.3. Si propone di istituire un Laboratorio comunitario di riferimento con il compito di testare e convalidare i metodi proposti per la campionatura e la rilevazione, al fine di fornire gli strumenti per impostare in modo armonico i controlli in tutta la Comunità.

3.4. Si chiede agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci applicabili alle infrazioni al regolamento proposto (art. 44).

4. Osservazioni di carattere generale

4.1. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, esaminata nel presente parere, va inquadrata in un contesto sociale più ampio. La moratoria ancora vigente in Europa sull'immissione nel mercato di nuovi OGM sembra giunta a termine: l'agricoltura europea si trova all'inizio di una nuova era, in cui verrà fatto ampiamente ricorso a prodotti geneticamente modificati.

4.2. Il Comitato considera come una grossa carenza il fatto che il periodo della moratoria non sia stato utilizzato per tenere un dibattito sociale ampio e strutturato sui pro e i contro dell'impiego dell'ingegneria genetica in agricoltura.

4.3. Nella società esistono posizioni diverse riguardo all'ingegneria genetica. Tuttavia, si può osservare che nel frattempo sono stati addotti argomenti molto differenziati, tracciando una chiara distinzione tra "ingegneria genetica rossa" (impiego di prodotti dell'ingegneria genetica in campo medico) e "ingegneria genetica verde" (impiego di prodotti dell'ingegneria genetica nel settore agroalimentare).

4.4. Anche per quanto concerne l'"ingegneria genetica verde", si possono distinguere due diversi filoni di dibattito. Il primo concerne l'uso di organismi geneticamente modificati direttamente sul territorio (ossia al di fuori di sistemi chiusi), come pure il loro utilizzo da parte di persone e animali. Il secondo riguarda l'impiego, nella lavorazione delle materie prime agricole, di enzimi, vitamine, additivi, ecc. geneticamente modificati prodotti all'interno di sistemi chiusi. Il Comitato ritiene importante che la Commissione adotti tale differenziazione.

4.5. Il desiderio dei consumatori di ottenere informazioni chiare non soltanto sul prodotto, ma anche sulla catena di produzione va visto anche in riferimento alla relazione recentemente pubblicata dall'Agenzia europea per l'ambiente sul flusso genetico di piante geneticamente modificate(3).

4.6. Il Comitato accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di affiancare alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE"(4) la "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati". Il Comitato accoglie con particolare favore la procedura unica ("one door - one key") che dovrebbe rafforzare sia la sicurezza che la fiducia dei consumatori ed è d'accordo sulla necessità di estendere l'attuale legislazione comunitaria sugli OGM ai mangimi, nonché sulla necessità di avere una valutazione specifica della modificazione genetica relativa a sostanze come gli additivi alimentari, gli aromatizzanti e gli additivi per i mangimi prodotti a partire da OGM. Il CES esprime preoccupazione per il fatto che le due proposte di regolamento in oggetto riguardino solo i prodotti ottenuti a partire da un OGM, ma non i prodotti ottenuti con un OGM, lasciando in tal modo esclusi dal campo di applicazione alcuni importanti tratti della catena agro-alimentare. Invita inoltre la Commissione a sostenere campagne d'informazione dirette al consumatore che evidenzino i potenziali vantaggi e rischi degli OGM, affinché i cittadini possano fare delle scelte basate su una conoscenza più completa.

4.6.1. Il Comitato osserva che alcune parti della proposta sono complesse e possono dar luogo a problemi d'interpretazione, come accade nel caso del considerando 15 e degli articoli 3 e 16; raccomanda pertanto alla Commissione di trovare accordo per chiarire e differenziare concetti come quelli di cui ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 2.

4.7. La proposta della Commissione in merito agli organismi geneticamente modificati giunge in un momento in cui la fiducia dei consumatori nella sicurezza è stata compromessa da una serie di situazioni di allarme alimentare. I mezzi d'informazione sfruttano l'inevitabile senso di insicurezza verso prodotti nuovi e poco conosciuti. tanto che sono sorti dubbi sul rigore dei test di sicurezza che devono valutare i rischi per la salute umana. Vi è inoltre una crescente sfiducia nei confronti di pubbliche amministrazioni, politici, giornalisti e perfino scienziati: a tale situazione ha contribuito la reazione, talvolta debole, verso la crisi della BSE. Il Comitato sottolinea pertanto l'importanza di rendere operativa l'Autorità europea per la sicurezza alimentare allo scopo di garantire un adeguato livello di sicurezza alimentare. Un'indicazione e un'etichettatura chiare, comprensibili, accurate e informative possono pertanto contribuire in modo significativo a dissipare questi dubbi. I dati di Eurobarometro dimostrano chiaramente che i consumatori vogliono poter individuare agevolmente i prodotti alimentari che contengono materiali geneticamente modificati oppure che sono stati prodotti tramite materie prime geneticamente modificate. Solo l'etichettatura può salvaguardare il diritto di scelta dei consumatori.

4.8. La logica che è alla base della proposta di etichettare prodotti alimentari e mangimi non contenenti materiale geneticamente modificato, ma che sono prodotti a partire da tali organismi, va spiegata più chiaramente. Il Comitato rileva che si tratta di prodotti che sono già stati sottoposti a rigorosi test di sicurezza riguardanti la salute umana (comprese le proprietà allergeniche). Se mediante l'etichettatura si vuole informare il consumatore, nell'intento di offrirgli una scelta più ampia, che tali prodotti, pur non contenendo materiali geneticamente modificati, provengono però da colture geneticamente modificate, tale obiettivo andrebbe allora reso esplicito. Il Comitato considera ciò un importante progresso, in linea di principio. Sarà tuttavia difficile far capire al consumatore perché, ad esempio, gli oli altamente raffinati provenienti da colture geneticamente modificate debbono essere etichettati (anche se la sequenza modificata del DNA non è individuabile) mentre non devono esserlo i prodotti animali derivanti da animali che sono stati alimentati con mangimi geneticamente modificati. Il Comitato considera che, per assicurare una completa facoltà di scelta da parte del consumatore, sia indispensabile definire in modo più trasparente e chiaro possibile il regime di etichettatura dei prodotti OGM, includendovi i prodotti alimentari e mangimi derivati da vegetali GM o i prodotti ottenuti con l'uso di un OGM, contenenti o meno proteine o materiale genetico rilevabile dalle analisi.

4.9. Il Comitato chiede alla Commissione di riflettere ulteriormente sulla logica alla base della proposta. La questione dell'impiego dell'ingegneria genetica è guidata dal principio secondo cui possono essere autorizzati e utilizzati soltanto quei prodotti che non siano in alcun modo nocivi per l'ambiente o per la salute dei consumatori. Di conseguenza i consumatori potrebbero nutrire una "fiducia cieca" in tutti i prodotti. Nondimeno la Commissione intende fornire al consumatore delle informazioni che gli consentano di scegliere liberamente, ed il Comitato accoglie tale proposta con grande favore. Tuttavia, escludendo ad esempio dalle regole di etichettatura i prodotti animali realizzati con l'impiego di mangimi geneticamente modificati, il consumatore viene privato della libertà di scelta per quanto riguarda l'intera catena di produzione "animale": non sarà in grado di capire se sta acquistando o meno un prodotto nella cui realizzazione è stato fatto ricorso all'ingegneria genetica.

4.10. I prodotti alimentari ed i mangimi derivati da materiali geneticamente modificati, ma che non contengono materiale transgenico (ovvero DNA e/o proteine) potrebbero incoraggiare pratiche illegali e frodi. Il Comitato esprime preoccupazione perché ritiene che affidarsi alla documentazione per avere una garanzia di autenticità potrebbe non essere sufficiente ad evitare frodi. Alcuni prodotti derivati da colture geneticamente modificate come gli oli altamente raffinati risulteranno identici nella loro composizione ai prodotti non geneticamente modificati. Le procedure relative all'etichettatura ed alla rilevazione contenute nel regolamento proposto non chiariscono come al momento dell'applicazione si affronterà il problema delle frodi. Il Comitato ritiene che, per risolvere questi problemi e seguire con sicurezza in tutta la catena alimentare i prodotti GM, debba essere meglio definito un efficace sistema di tracciabilità.

4.10.1. Il Comitato si compiace del fatto che la proposta di regolamento si applichi anche alle importazioni dai paesi terzi. Reputa tuttavia necessario fornire un'effettiva garanzia che i prodotti importati rispondano agli stessi requisiti. Per garantire una concorrenza leale tra l'UE ed i paesi terzi occorrono dunque controlli e sistemi di etichettatura affidabili ed efficaci, in particolare per i prodotti importati. Il Comitato ritiene opportuno definire un quadro normativo per le contaminazioni accidentali inferiori alla soglia stabilita di prodotti GM autorizzati nei principali paesi terzi, ma non autorizzati nell'UE.

4.11. Sono stati espressi timori di un aumento dei costi per i consumatori conseguente alla proposta di regolamento. Il Comitato ammette che i nuovi requisiti riguardanti l'etichettatura comporteranno dei costi che si ripercuoteranno sui prodotti finali; ritiene inoltre che i vantaggi risultanti per i consumatori abbiano l'appoggio generale del pubblico, come testimonia ad esempio il sondaggio Eurobarometro(5) condotto nel 2001. Il Comitato suggerisce tuttavia che la Commissione effettui una valutazione dell'impatto della regolamentazione per appurare i costi della tracciabilità, della segregazione e dell'etichettatura.

4.12. Il Comitato considera come una carenza fondamentale il fatto che l'autorizzazione a coltivare piante geneticamente modificate non preveda una chiara regolamentazione in materia di responsabilità. Si può prevedere fin da adesso che vi saranno ricorsi in giustizia: ad esempio, la trasmissione di polline geneticamente modificato in un terreno coltivato conformemente al regolamento sull'agricoltura biologica farà sì che il produttore interessato non potrà più commercializzare i propri prodotti come "biologici", poiché essi conterranno parti geneticamente modificate (trasportate). Ciò costituirà, evidentemente, un danno economico per il produttore, per il cui risarcimento, in mancanza di una chiara regolamentazione in materia, non potrà essere individuato alcun responsabile. Per il Comitato è inaccettabile che non si sia ancora adottata una normativa chiara in materia di responsabilità.

5. Osservazioni di carattere particolare

5.1. Il Comitato accetta l'esigenza di fissare una soglia ragionevole per il livello di tracce minime di materiale geneticamente modificato presenti accidentalmente in alimenti coltivati in maniera tradizionale (ovvero non geneticamente modificati). Accetta inoltre il livello dell'1 % in quanto coerente al momento sia con la soglia stabilita per altre sostanze, sia con quanto tecnicamente fattibile (artt. 5 e 18). Occorrerebbe nondimeno riesaminare regolarmente la situazione per tener conto del miglioramento dei metodi di rilevazione, in modo da stabilire dei limiti prossimi alla soglia di rilevabilità.

5.2. In merito alla definizione e introduzione di soglie di contaminazione per alimenti e mangimi, il Comitato ritiene necessario individuare un metodo di analisi standard riconosciuto a livello comunitario e internazionale a cui far riferimento. Il Comitato accoglie pertanto favorevolmente la proposta della Commissione di creare un Laboratorio comunitario di riferimento incaricato di testare e convalidare i metodi proposti per la campionatura e la rilevazione. Ritiene che un'attuazione e una gestione efficaci dell'etichettatura e della tracciabilità proposte per gli alimenti geneticamente modificati dipenderanno da un approccio efficiente e armonizzato in tutta la Comunità (art. 33).

6. Conclusioni

6.1. Il Comitato accoglie favorevolmente l'iniziativa lanciata dalla Commissione per chiarire ed estendere l'attuale quadro regolamentare. Colture geneticamente modificate vengono prodotte su ampia scala in molte zone del globo, ed in particolare negli Stati Uniti, in Cina ed in Argentina. In Europa, dove è in vigore una moratoria sull'autorizzazione all'immissione in mercato di nuovi OGM, la maggior parte dei cittadini vuole evitare alimenti geneticamente modificati. Il Comitato rileva che l'obiettivo principale della proposta è quello di proteggere la salute ed il benessere delle persone e degli animali (art. 1), nonché gli interessi dei consumatori. Tuttavia la proposta riguarda l'autorizzazione all'uso e al consumo e l'etichettatura di prodotti che sono già stati rigorosamente valutati dal punto di vista dei rischi per la salute e di quelli ambientali. Le nuove disposizioni accresceranno la trasparenza, facilitando l'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati nella catena alimentare, ed agevoleranno la scelta del consumatore. Si apprezza in particolare l'estensione dei controlli regolamentari ai mangimi animali.

6.2. Il Comitato considera tuttavia che l'etichettatura di prodotti geneticamente modificati andrebbe estesa a tutti gli alimenti ed i mangimi che sono stati prodotti con OGM, vale a dire prodotti che sono stati fabbricati con l'intervento nel processo di produzione di OGM, per esempio enzimi geneticamente modificati nonché enzimi non geneticamente modificati prodotti però a partire da microorganismi geneticamente modificati. Tale estensione renderebbe i consumatori pienamente consapevoli dell'applicazione dell'ingegneria genetica a tutta la catena alimentare mettendoli in grado di fare una scelta basata su informazioni più complete.

6.3. Il Comitato accoglie con favore la proposta di etichettare gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati che hanno un contenuto accidentale di materiale geneticamente modificato superiore alla soglia dell'1 %. Raccomanda di sviluppare un quadro normativo da applicare ai prodotti geneticamente modificati importati che sono autorizzati nel loro paese d'origine, ma non nell'UE. Il Comitato ritiene che i prodotti per i quali, nel processo di produzione e nell'intera catena di produzione, non viene superata la soglia dell'1 % di OGM, saranno considerati da molti consumatori come "prodotti di qualità", come accade ad esempio per determinati prodotti regionali, uova provenienti da allevamenti all'aperto o prodotti biologici.

6.4. Il Comitato raccomanda inoltre di esporre chiaramente la logica alla base dell'etichettatura di alimenti derivati da prodotti geneticamente modificati, ma non contenenti materiali geneticamente modificati. Se la ragione principale dell'etichettatura di tali alimenti è quella di accrescere l'accettabilità a livello sociale e politico degli alimenti derivati da colture geneticamente modificate, questo dovrebbe essere chiaramente specificato. L'introduzione dell'etichettatura potrebbe essere resa più efficace da un'iniziativa parallela, volta a spiegare ai consumatori la differenza fra alimenti prodotti "con un OGM" ed alimenti prodotti "a partire da un OGM".

6.5. Il Comitato suggerisce di valutare la vulnerabilità del sistema proposto rispetto alla possibilità di frode, e di affrontare altresì la più ampia questione dell'attuazione. Ciò è particolarmente importante in riferimento alla proposta di etichettare gli alimenti derivati da colture geneticamente modificate, ma che non contengono DNA o proteine individuabili.

6.5.1. Com'è loro diritto, i consumatori esigono che le norme di sicurezza relative agli alimenti all'interno della catena alimentare siano sempre più rigide. Il Comitato ritiene che per rispondere alle richieste dei consumatori sia fondamentale il ruolo che l'industria europea svolge garantendo sia l'immissione nel mercato di prodotti sicuri e di qualità nonché promuovendo la ricerca e metodi di valutazione adeguati. Le industrie europee, sottoposte a controlli rigorosi, devono fornire informazioni veritiere, trasparenti e complete in modo che, tenuto conto dei rischi e dei vantaggi che può comportare l'uso degli OGM, possano offrire ai consumatori la scelta migliore.

Bruxelles, 30 maggio 2002.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) Cfr. il parere del Comitato economico e sociale sulla "Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sui nuovi prodotti ed ingredienti alimentari"GU C 108 del 19.4.1993, pag. 8.

(2) Cfr. parere del Comitato economico e sociale sulla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati", GU C 407 del 28.12.1998, pag. 1.

(3) Genetically modified organisms (GMOs): The significance of gene flow through pollen transfer ("Organismi geneticamente modificati (OGM): il significato del flusso genetico derivante da trasferimento di polline"); rapporto ambientale n. 28 dell'Agenzia europea per l'ambiente.

(4) Cfr. il parere del Comitato economico e sociale sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE", adottato il 21 marzo 2002.

(5) Eurobarometro 55.2 "Europeans, Science and Technology", dicembre 2001, Commissione europea, DG Ricerca.

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

I seguenti emendamenti, respinti nel corso della discussione, hanno ricevuto un numero di voti favorevoli pari ad almeno un quarto dei voti espressi:

Punto 4.6

Sopprimere la seguente frase: "Il CES esprime preoccupazione per il fatto che le due proposte di regolamento in oggetto riguardino solo i prodotti ottenuti a partire da un OGM, ma non i prodotti ottenuti con un OGM, lasciando in tal modo esclusi dal campo di applicazione alcuni importanti tratti della catena agro-alimentare."

Motivazione

L'etichettatura di prodotti non contenenti OGM individuabili darebbe adito a frodi. Viene inoltre indotta l'idea che prodotti identici presentino un diverso grado di sicurezza alimentare, e questo non corrisponde a verità.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 46, voti contrari: 55, astensioni: 1.

Punto 4.8

Sopprimere la seguente frase alla fine del punto 4.8: "Il Comitato considera che, per assicurare una completa facoltà di scelta da parte del consumatore, sia indispensabile definire in modo più trasparente e chiaro possibile il regime di etichettatura dei prodotti OGM, includendovi i prodotti alimentari e mangimi derivati da vegetali GM o i prodotti ottenuti con l'uso di un OGM, contenenti o meno proteine o materiale genetico rilevabile dalle analisi."

Motivazione

L'etichettatura di prodotti non contenenti OGM individuabili darebbe adito a frodi. Viene inoltre indotta l'idea che prodotti identici presentino un diverso grado di sicurezza alimentare, e questo non corrisponde a verità.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 42, voti contrari: 54, astensioni: 1.

Punto 4.9

Sopprimere l'ultima frase: "Di conseguenza i consumatori potrebbero nutrire una 'fiducia cieca' in tutti i prodotti. Nondimeno la Commissione intende fornire al consumatore delle informazioni che gli consentano di scegliere liberamente, ed il Comitato accoglie tale proposta con grande favore. Tuttavia, escludendo ad esempio dalle regole di etichettatura i prodotti animali realizzati con l'impiego di mangimi geneticamente modificati, il consumatore viene privato della libertà di scelta per quanto riguarda l'intera catena di produzione 'animale': non sarà in grado di decidere se sta acquistando o meno un prodotto nella cui realizzazione è stato fatto ricorso all'ingegneria genetica."

Motivazione

Ancora una volta si accenna in maniera ingiustificata alla sicurezza alimentare. Inoltre si caldeggia l'obbligo di etichettatura per un numero ancora maggiore di prodotti, anche se le analisi non consentono di riscontrarvi la presenza di OGM. Tutto ciò è tale da favorire l'aumento dei prezzi, il rischio di frodi e le distorsioni della concorrenza, giacché non appare possibile attuare controlli efficaci all'importazione.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 43, voti contrari: 58, astensioni: 1.

Punto 5.1

Sostituire l'ultima parte del punto (da "Accetta inoltre il livello..." a "soglia di rilevabilità") con il seguente testo: "Il Comitato propone di esaminare con maggiore attenzione la soglia dell'1 %, e di fissare gli eventuali nuovi valori limite in maniera tale da consentire, nella pratica, la coltivazione di prodotti esenti da OGM senza aumenti del prezzo di costo."

Motivazione

Si suscita, ingiustamente, l'impressione che si tratti di sostanze pericolose: in realtà i prodotti OGM devono soddisfare a tutti i requisiti di sicurezza. Deve essere chiaro che una soglia inferiore all'1% esclude, nella pratica, la possibilità di coltivare prodotti esenti da OGM evitando che i costi si traducano in un eccessivo aumento dei prezzi.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 36, voti contrari: 54, astensioni: 6.

Punto 6.2

Sopprimere.

Motivazione

Una tale estensione dell'obbligo di etichettatura è del tutto insensata, in quanto non vi è modo di individuare la presenza degli OGM. Ciò non farebbe inoltre che aumentare i rischi di frode. Infine, un tale tipo di etichettatura non appare compatibile con le norme dell'OMC.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 41, voti contrari: 57, astensioni: 1.

Punto 6

Inserire il seguente nuovo punto 6: "I produttori UE di alimenti e mangimi esenti da OGM non devono essere penalizzati da interventi di aumento dei prezzi di costo conseguenti a questa norma sull'etichettatura ed alla coltivazione di prodotti OGM. Ciò implica che la soglia al di sopra della quale l'etichettatura è necessaria deve essere sufficientemente elevata, in modo tale che, nelle normali condizioni di produzione, non debbano essere prese misure speciali per restare al di sotto della soglia che richiede l'etichettatura."

Motivazione

Si tratta di una conclusione necessaria per evitare che le coltivazioni esenti da OGM vengano minacciate dalle coltivazioni OGM. Da una parte potrebbero essere necessari interventi di aumento dei prezzi di costo, dall'altra, però, incombe la minaccia della perdita dei guadagni, possibile soprattutto quando un prodotto biologico, in caso di superamento della soglia, non può più essere venduto in quanto tale. A seconda dell'andamento del mercato, una diminuzione dei guadagni può verificarsi anche per un prodotto non biologico esente da OGM.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 38, voti contrari: 54, astensioni: 3.

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