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Document 52000PC0095

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno da fornire a taluni organismi istituiti dalla comunità internazionale in seguito a conflitti per provvedere all'amministrazione civile transitoria di determinate regioni o all'attuazione di accordi di pace

    /* COM/2000/0095 def. - CNS 2000/0042 */

    GU C 177E del 27.6.2000, p. 91–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0095

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno da fornire a taluni organismi istituiti dalla comunità internazionale in seguito a conflitti per provvedere all'amministrazione civile transitoria di determinate regioni o all'attuazione di accordi di pace /* COM/2000/0095 def. - CNS 2000/0042 */

    Gazzetta ufficiale n. C 177 E del 27/06/2000 pag. 0091 - 0092


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo al sostegno da fornire a taluni organismi istituiti dalla comunità internazionale in seguito a conflitti per provvedere all'amministrazione civile transitoria di determinate regioni o all'attuazione di accordi di pace

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Nell'ambito della risoluzione politica di conflitti la Comunità internazionale è portata, in alcuni casi, ad istituire organismi che sono incaricati di attuare determinati aspetti degli accordi di pace o hanno la missione di provvedere all'amministrazione civile transitoria delle regioni interessate.

    Durante la conferenza di Londra dell'8 e 9 dicembre 1995 è stato nominato un Alto rappresentante per l'attuazione degli aspetti civili dell'accordo di pace per la Bosnia-Erzegovina.

    L'Unione europea apporta il suo contributo alla messa in atto dell'accordo di pace per la Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda sia le misure di controllo che il finanziamento di una parte delle spese indispensabili al corretto svolgimento della missione dell'Alto rappresentante, nel quadro di un'equa ripartizione degli oneri.

    Per quanto riguarda il Kosovo, i principi organizzativi dell'amministrazione civile di questa regione (MINUK) sono stati fissati nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, che prevede tra l'altro che tale amministrazione sia diretta da un rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU. Il Segretario generale dell'ONU ha voluto affidare la ricostruzione economica, il risanamento e lo sviluppo del Kosovo all'Unione europea.

    L'Unione europea provvede all'insediamento della componente della MINUK che le è stata affidata.

    Poiché manca una base giuridica che consenta alla Comunità di contribuire finanziariamente all'insediamento e al funzionamento di tali organismi, sono state adottate delle azioni comuni nell'ambito della PESC [1].

    [1] Azione comune 95/545/PESC dell'11 dicembre 1995 relativa alla parecipazione dell'Unione europea alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia-Erzegovina, modificata da ultimo dall'azione comune 99/844 del 17 dicembre 1999.

    È opportuno pertanto istituire una base giuridica comunitaria che consenta di finanziare tali organismi e quelli che la comunità internazionale insediasse in futuro e ai quali la Comunità europea fosse chiamata a dare il proprio sostegno.

    Tale base giuridica consentirà alla Comunità di reagire rapidamente, qualora, in seguito a conflitti, essa debba apportare il proprio sostegno a detti organismi.

    La presente proposta di regolamento del Consiglio stabilisce il quadro giuridico che permetterà alla Comunità di partecipare finanziariamente al funzionamento di detti organismi garantendo la trasparenza del finanziamento. Quest'ultimo assumerà la forma di una sovvenzione.

    Basandosi sul presente regolamento la Commissione adotterà le decisioni di finanziamento seguendo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 29 giugno 1999.

    Tali decisioni saranno adottate in base ad un bilancio preventivo dettagliato degli organismi interessati.

    La Commissione concluderà con tali organismi, a nome della Comunità, delle convenzioni di finanziamento. Queste convenzioni riguarderanno l'importo della sovvenzione, le spese ammissibili, il periodo di finanziamento, le modalità di attuazione nonché le modalità di controllo della gestione e della destinazione definitiva della sovvenzione comunitaria.

    2000/0042 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo al sostegno da fornire a taluni organismi istituiti dalla comunità internazionale in seguito a conflitti per provvedere all'amministrazione civile transitoria di determinate regioni o all'attuazione di accordi di pace

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue :

    (1) Al fine di contribuire alla risoluzione di conflitti, la comunità internazionale può essere portata a istituire organismi intesi a provvedere all'amministrazione civile transitoria di talune regioni e all'attuazione di accordi di pace.

    (2) La Comunità europea dev'essere in grado di partecipare pienamente all'insediamento e al funzionamento di tali organismi.

    (3) È necessario prevedere un quadro giuridico che consenta alla Comunità di fornire il proprio contributo finanziario a detti organismi e di assicurarne la trasparenza.

    (4) Due organismi di questo tipo sono stati insediati rispettivamente in Kosovo e in Bosnia-Erzegovina, ossia la Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e l'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR).

    (5) È necessario pertanto istituire la base giuridica comunitaria che consenta la partecipazione della Comunità al funzionamento di questi due organismi.

    (6) Tale base giuridica deve poter essere estesa per consentire alla Comunità di partecipare all'insediamento e al funzionamento di organismi dello stesso tipo che fossero istituiti in futuro dalla comunità internazionale e ai quali la Comunità decidesse di fornire il proprio sostegno.

    (7) Poiché le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 29 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, è necessario che siano adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione.

    (8) Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La Comunità contribuisce finanziariamente all'insediamento e al funzionamento degli organismi figuranti in allegato, istituiti dalla comunità internazionale in seguito a conflitti, per provvedere all'amministrazione civile transitoria di talune regioni ovvero all'attuazione di accordi di pace.

    2. Le modifiche dell'allegato sono decise dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

    Articolo 2

    1. Il finanziamento avviene in forma di sovvenzione a favore del bilancio degli organismi di cui all'articolo 1.

    2. Le decisioni di finanziamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

    Articolo 3

    1. Le azioni oggetto del presente regolamento, finanziate a partire dal bilancio delle Comunità europee sono attuate dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

    2. L'importo della sovvenzione, le spese ammissibili, il periodo di finanziamento, le modalità di attuazione nonché le modalità di controllo della gestione e della destinazione definitiva della sovvenzione comunitaria saranno oggetto di una convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione, operante a nome della Comunità, e gli organismi beneficiari.

    Articolo 4

    1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Nei casi in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

    3. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    Articolo 5

    Le convenzioni di finanziamento, nonché tutti i contratti e gli strumenti di attuazione che ne derivano, prevedono espressamente che la Commissione, gli organismi incaricati dalla Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, procedere ad un controllo in loco.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

    Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK). Quarta direttice.

    Ufficio dell'Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina (OHR).

    SCHEDA FINANZIARIA

    1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

    Proposta di regolamento relativo al sostegno da fornire a taluni organismi istituiti dalla comunità internazionale in seguito a conflitti, per provvedere all'amministrazione civile transitoria di determinate regioni e all'attuazione di accordi di pace.

    2. LINEA DI BILANCIO

    Capitolo B7-54, Articolo B7-547.

    3. BASE GIURIDICA

    Articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea.

    Proposta di regolamento allegata.

    4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

    4.1 Obiettivo generale dell'azione

    Il regolamento consentirà alla Comunità di contribuira finanziariamente all'insediamento e al funzionamento degli organismi istituiti dalla comunità internazionale in seguito a conflitti, per provvedere all'amministrazione civile transitoria di determinate regioni o all'attuazione di accordi di pace.

    4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo.

    Indefinito. Il regolamento si applicherà anche al finanziamento degli organismi che fossero istituiti in futuro dalla comunità internazionale e ai quali la Comunità decidesse di fornire il proprio sostegno.

    5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

    5.1 SNO

    5.2 SD

    5.3 Tipi di entrate previste

    Nessuna

    6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

    - Suvvenzione al 100%

    - Sovvenzione nell'ambito di un cofinanziamento con altri donatori pubblici o privati.

    - In caso di riuscita economica dell'azione, è previsto un rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario- No.

    - L'azione proposta comporta una modifica del livello delle entrate- No.

    7. INCIDENZA FINANZIARIA

    7.1 Modalità di calcolo del costo totale dell'azione (nesso tra i singoli costi e il costo totale)

    Due organismi sono stati istituiti dalla Comunità internazionale: l'Ufficio dell'Alto rappresentante per la Bosnia e la MINUK per il Kosovo.

    Il bilancio per il 2000 dell'Ufficio dell'Alto rappresentante è di circa 28 milioni di EUR; si prevede che il contributo della Comunità ammonti al 53% di tale importo.

    Per quanto riguarda la direttrice 4 della MINUK, è previsto che la Comunità copra la totalità del bilancio, che è dell'ordine di 12 milioni di EUR per il 2000.

    Nel 2000 solo una parte dei bilanci in questione sarà finanziata in base al presente regolamento. Per questo esercizio una parte del finanziamento è già stata decisa nel quadro della PESC.

    In applicazione del presente regolamento, il finanziamento degli organismi in questione sarà deciso dalla Commissione. Le sue decisioni saranno prese in base a bilanci preventivi dettagliati degli organismi in questione.

    L'importo della sovvenzione, le spese ammissibili, il periodo di finanziamento, le modalità di attuazione nonché le modalità di controllo della gestione e della destinazione definitiva della sovvenzione comunitaria saranno oggetto di una convenzione di finanziamento conclusa ogni anno tra la Commissione, operante a nome della Comunità, e gli organismi beneficiari.

    7.2 Ripartizione per elementi dell'azione

    SI in Mio EUR (prezzi correnti)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.3 Spese operative di tipo amministrativo e tecnico figuranti nella parte B del bilancio (importi a titolo indicativo, fatta salva la procedura di bilancio)

    Nulla

    7.4 Scadenzario stanziamenti d'impegno / stanziamenti di pagamento

    SI in Mio EUR

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

    - Misure di controllo specifiche previste

    Le convenzioni di finanziamento, nonché tutti i contratti e gli strumenti di attuazione che ne derivano, prevedono espressamente che la Commissione, gli organismi incaricati dalla Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, procedere ad un controllo in loco.

    9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

    9.1 Obiettivi specifici quantificabili, popolazione interessata

    La partecipazione della Comunità al finanziamento degli organismi oggetto del presente regolamento permette a questi ultimi di assolvere la loro missione. Essa consiste nello svolgere provvisoriamente funzioni connesse all'insediamento, al rafforzamento e al funzionamento di strutture amministrative nelle regioni interessate. Consiste inoltre, in alcuni casi, a provvedere all'applicazione di accordi di pace. Le attività di questi organismi sono essenziali per assicurare la stabilità delle regioni in questione.

    L'attività di questi organismi va direttamente a beneficio della popolazione delle regioni interessate: 3 milioni di abitanti in Bosnia e 2 milioni in Kosovo.

    9.2 Giustificazione dell'azione

    - Gli organismi oggetto del presente regolamento contribuiscono ad assicurare la pace e la stabilità di talune regioni che sono state teatro di conflitti. La partecipazione della Comunità permette loro di svolgere le proprie funzioni in questo campo.

    - Scelta delle modalità d'intervento Il regolamento prevede che il contributo finanziario assuma la forma di una sovvenzione.

    9.3 Controllo e valutazione dell'azione

    L'azione sarà gestita da ECRO in Bosnia-Erzegovina nel quadro dell'attuazione decentrata dell'assistenza.

    La Commissione effettuerà azioni di valutazione nel quadro delle sue competenze di esecuzione del bilancio.

    10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)

    La mobilitazione reale delle necessarie risorse amministrative dipenderà dalla decisione annuale della Commissione sulla destinazione delle risorse e terrà conto del personale e degli importi supplementari autorizzati dall'autorità di bilancio.

    Eventuali fabbisogni supplementari non possono in alcun caso pregiudicare la decisione che la Commissione prenderà in materia di:

    - posti di lavoro

    - destinazione delle risorse.

    10.1 Incidenza sull'organico

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) (Parte A)

    10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

    (EUR)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10.3 Aumento delle altre spese di funzionamento dovute all'azione, in particolare spese per le riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti

    (EUR)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Comitato di gestione

    Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione se la durata di quest'ultima è determinata oppure alle spese per 12 mesi se la durata è indeterminata.

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