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Document 52000PC0076(02)

    Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia

    /* COM/2000/0076 def. - CNS 2000/0039 */

    GU C 177E del 27.6.2000, p. 95–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0076(02)

    Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia /* COM/2000/0076 def. - CNS 2000/0039 */

    Gazzetta ufficiale n. C 177 E del 27/06/2000 pag. 0095 - 0095


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia

    (presentate dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Quadro generale

    A norma dell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE e secondo i termini del trattato di adesione che si riferiscono a tale disposizione, la Finlandia è autorizzata ad applicare restrizioni quantitative alle bevande alcoliche e ai prodotti a base di tabacco che è possibile introdurre sul suo territorio nazionale senza pagamento dell'accisa. Per le importazioni di birra, il limite stabilito nel trattato di adesione è di 15 litri. Detta deroga è stata concessa inizialmente fino al 31 dicembre 1996.

    In seguito ad una modifica dell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE, la Finlandia è stata autorizzata a continuare ad applicare restrizioni quantitative sui beni che è possibile introdurre sul suo territorio senza ulteriore pagamento dell'accisa. In aggiunta, il paese è stato invitato ad abolire progressivamente queste restrizioni al più tardi entro il 31 dicembre 2003. Inoltre, la Finlandia è stata autorizzata a limitare la concessione dell'ammissione in franchigia ai residenti che hanno lasciato il suo territorio per un periodo superiore alle 24 ore.

    La richiesta della Finlandia

    Dal momento che la Finlandia confina con la Russia e gli Stati baltici, e a motivo di problemi fiscali ed economici, il governo del paese ha chiesto di limitare a non meno di 6 litri le importazioni di birra in franchigia prive di ogni carattere commerciale provenienti da paesi terzi e contenute nei bagagli personali dei viaggiatori per il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 1° gennaio 2006. La richiesta è basata sull'aumento delle importazioni di bevande alcoliche, in particolare di birra, dalla Russia e dall'Estonia. Tale aumento delle importazioni si ripercuote negativamente sulla situazione dei commercianti finlandesi al dettaglio e sull'occupazione nelle regioni frontaliere, determinando inoltre una perdita considerevole di entrate. Infine, il crescente consumo di alcol ha anche contribuito ad aggravare i problemi sanitari della Finlandia.

    Analisi

    In conformità dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, le importazioni di birra in franchigia prive di ogni carattere commerciale provenienti da paesi terzi e contenute nei bagagli personali dei viaggiatori sono limitate ad un valore di 175 euro per singolo viaggiatore. Ciò significa che i viaggiatori avrebbero diritto di importare in Finlandia fino a 200 litri di birra in provenienza da paesi terzi. Poiché tra la Finlandia e i paesi terzi confinanti si registra tuttora una notevole disparità di prezzi, gli effetti negativi degli acquisti transfrontalieri sulla situazione economica dei commercianti finlandesi al dettaglio sono rafforzati dall'esistenza di punti di vendita in franchigia (duty-free shops) situati nelle regioni frontaliere della Russia e sulle navi traghetto che collegano la Finlandia all'Estonia. Oltre alle conseguenze negative sul commercio al dettaglio e sul gettito fiscale, l'aumento delle importazioni di birra è fonte di problemi sociali e sanitari.

    Sembra pertanto necessario concedere alla Finlandia l'applicazione di una deroga temporanea all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio. La Finlandia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare una soglia più bassa per le importazioni di birra in franchigia provenienti da paesi terzi. Detto limite dovrebbe essere fissato a non meno di 6 litri e dovrebbe, secondo la richiesta della Finlandia, essere introdotto a partire dal 1° aprile 2000. Tale misura risolverebbe gli attuali problemi di natura fiscale ed economica e faciliterebbe l'introduzione graduale delle franchigie comunitarie. Tuttavia, la deroga dovrebbe essere limitata ad un certo periodo di tempo, tenuto conto della necessità di norme comunitarie uniformi per prevenire le distorsioni della concorrenza derivanti dall'applicazione di limiti diversi allorché si oltrepassano le frontiere esterne della Comunità. Per consentire alla Finlandia di adattarsi alle maggiori possibilità di importazioni di birra in franchigia, è opportuno prorogare la scadenza di questa deroga sino al 31 dicembre 2005, ossia fino a due anni dopo la scadenza della restrizione sulle franchigie intracomunitarie in data 1° gennaio 2004.

    Parallelamente viene presentata una proposta di direttiva relativa all'esenzione dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise per le importazioni da paesi diversi dagli Stati membri.

    2000/0039 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 disponendo una deroga temporanea per le importazioni in Finlandia di birra in franchigia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

    vista la proposta della Commissione [6],

    [6] GU C ...

    visto il parere del Parlamento europeo [7],

    [7] GU C ...

    visto il parere del Comitato economico e sociale [8],

    [8] GU C ...

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [9], accorda alla Finlandia il diritto di mantenere un limite quantitativo di 15 litri per gli acquisti di birra provenienti da altri Stati membri, come stabilito nell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; tali acquisti sono esenti da imposte dello Stato finlandese.

    [9] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE (GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12).

    (2) La Finlandia deve adottare misure volte a garantire che le importazioni di birra dai paesi terzi non beneficino di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle provenienti da altri Stati membri.

    (3) A norma dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali [10], le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale.

    [10] GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94 (GU L 46 del 18.2.1994, pag. 5).

    (4) In conformità dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 918/83, il valore complessivo delle importazioni di birra ammesse in franchigia non può superare la somma di 175 euro per singolo viaggiatore; inoltre, conformemente al secondo comma dello stesso articolo 47, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre tale importo a 90 euro per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni.

    (5) La Finlandia ha chiesto una deroga a tali valori e la possibilità di applicare un limite quantitativo per le importazioni di birra in franchigia provenienti da paesi terzi.

    (6) Sembra opportuno stabilire un limite non inferiore a 6 litri di birra, tenuto conto della situazione geografica della Finlandia, delle difficoltà economiche dei commercianti finlandesi al dettaglio situati nelle regioni frontaliere e della notevole perdita di entrate dovuta all'aumento delle importazioni di birra in franchigia provenienti da paesi terzi.

    (7) Occorre stabilire un termine per tale deroga al fine di garantire un trattamento uniforme dei viaggiatori in tutta la Comunità dopo un periodo transitorio.

    (8) È opportuno che la durata di tale deroga superi di due anni quella del limite sulle importazioni di birra in Finlandia provenienti da altri Stati membri, per consentire ai commercianti finlandesi al dettaglio di adattarsi alla nuova situazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CEE) n. 918/83 è inserito l'articolo 47 ter seguente:

    "Articolo 47 ter

    In deroga ai valori stabiliti dall'articolo 47, la Finlandia è autorizzata fino al 31 dicembre 2005 ad applicare un limite quantitativo non inferiore a 6 litri alle importazioni di birra in franchigia."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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